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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/11/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , con sede in Roisan (AO), Frazione Chambrette n. 1, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentate amministratore unico, sig. (C.F. , nato a [...] C.F._1
Aosta (AO), il 03.07.1970 e residente in [...] Frazione Chambrette n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. VA PASQUETTAZ ( - fax: ), Email_1 P.IVA_2
nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, Via Festaz n. 29
ATTORE contro
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
C.F. CP_3 C.F._2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. LONGO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in PIAZZA M.TE
ZERBION, 34/E 11027 SAINT VINCENT, presso il difensore avv. LONGO MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUETTAZ VA, Controparte_5 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in Via Festaz n. 29 11100 Aosta presso il difensore avv. PASQUETTAZ
VA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI MATTEO, Controparte_6
elettivamente domiciliato in VIA DEI BOSSI 6 MILANO presso il difensore avv. CERRETTI
pagina 1 di 21 [...]
(c.f. ) nato ad Alessandria (AL) in [...]07.1968 e Controparte_7 C.F._4
residente in [...] Pont Saint Martin (AO) rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto dall'avv. Paola Diana (c.f. ) del Foro di Ivrea ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (TO) alla Piazza Perrone 10
TE AT
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice Pt_1
1. Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto la domanda di accertamento della manifestazione del vizio del 2014 e, per l'effetto, rigettare l'avversaria eccezione di decadenza dal termine per la denuncia del vizio/difetto e di prescrizione dell'azione;
2. Rigettare, siccome infondate in fatto ed in dritto le domande di risarcimento ex art. 96 co. I c.p.c. svolte dai convenuti;
3. Accertata e dichiarata la responsabilità soldale dei convenuti CP_2
Ing. e Ing. ai sensi dell'art. 1669 CP_3 Controparte_4
c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2055 c.c. e/o degli altri titoli indicati nel presente atto in ordine al grave difetto e/o al pericolo di rovina della vasca di carico della centrale idroelettrica di proprietà della sita tra le località Parte_1
Champ- Savinal di Doues e Chaviller di Roisan, ricadente sui fondi distinti catastalmente al F. 22 nn. 190-177-184-185-140-1:
a. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, al risarcimento per equivalente in favore di del danno mediante il versamento della somma Parte_1
necessaria per il rispristino e/o per la messa in sicurezza del predetto manufatto, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa mediante C.T.U., oltre che al risarcimento di ogni altro danno patrimoniale provocato all'attrice per il caso dell'interruzione della produzione in conseguenza del grave difetto o del pericolo di rovina, oltre interessi legali e di mora ex art. 1284 co. IV c.c. e rivalutazione;
b. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a manlevare l'attrice da qualsiasi esborso, costo o spesa che ella abbia a sostenere per danni a terzi in conseguenza del cedimento della vasca di carico dell'impianto;
pagina 2 di 21 c. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a sostenere le spese della
C.T.U.;
4. Condannare e dichiarare tenuti i convenuti Ing. CP_2 CP_3
e Ing. , in solido, alla rifusione delle spese di
[...] Controparte_4 lite in favore dell'attrice da liquidarsi in applicazione dei valori massimi contemplati dal D.M. 55/2014 oltre IVA 22%, C.P.A. 4% e R.F. 15%.
Parte convenuta CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale preliminare: accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza della società attrice dalla garanzia decennale ex art 1669 c.c. condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in via subordinata preliminare: dichiarare la prescrizione dell'azione giudiziaria, proposta solo il 20.7.2023, rispetto alla denuncia ex art. 1669
c.c., tardivamente proposta il 30.10.2020; condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in subordine di merito: accertare che il progetto strutturale ha previsto modalità costruttive standard in assenza di criticità geologiche, statuendo eventuali responsabilità dei professionisti secondo giustizia e mandando assolto l'ing. da qualsivoglia pretesa;
CP_3
in ultimo subordine: per il caso di statuenda responsabilità/corresponsabilità dell'ing. nella sua qualità di progettista e/o direttore dei lavori CP_3 dichiarare tenuta manlevarlo Controparte_6
da ogni conseguenza economica, condannando la Compagnia assicurativa a corrispondere alla società attrice ogni somma reputanda di giustizia;
in ogni caso con vittoria delle spese.
Parte convenuta Pallanza:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale preliminare: accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza della società attrice ex art. 1669 comma 1 c.c.;
pagina 3 di 21 condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in via subordinata preliminare: dichiarare la prescrizione dell'azione giudiziaria, proposta solo il 20.7.2023, rispetto alla denuncia ex art. 1669
c.c. tardivamente presentata il 30.10.2020, in assenza di ogni successivo atto interruttivo nei confronti del convenuto, professionista mero collaudatore non solidalmente tenuto con la debitrice principale;
condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
richiamate le istanze istruttorie tutte svolte in causa e non ammesse;
in subordine di merito: accertare che la responsabilità professionale dell'ing.
può correlarsi alla sola esecuzione delle operazioni di collaudo e CP_4
che queste ultime sono state condotte con assoluta regolarità e rispetto della normativa, mandandolo pertanto assolto da ogni pretesa, col favore delle spese;
in ogni caso con vittoria delle spese.
Parte convenuta CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale preliminare: accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza della società attrice dalla garanzia decennale ex art 1669 c.c.. condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in via subordinata preliminare: dichiarare la prescrizione dell'azione giudiziaria, proposta solo il 20.7.2023, rispetto alla denuncia ex art. 1669 c.c., tardivamente proposta il 30.10.2020; condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
richiamate le istanze istruttorie tutte svolte in causa e non ammesse;
in subordine di merito: accertare che la società convenuta ha previsto in contratto modalità costruttive standard in assenza di criticità geologiche anteriormente evidenziate e che l'opera in questione è stata eseguita dalla subappaltatrice, statuendo eventuali responsabilità secondo giustizia e pagina 4 di 21 mandando in ogni caso assolta la società convenuta da qualsivoglia pretesa;
in secondo subordine di merito: a) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità professionale dell'incaricato dalla società di ingegneria ng. avendo egli atteso alla progettazione CP_2 CP_3
esecutiva in assenza di evidenze di criticità geologiche della zona da parte della cartografia ufficiale e del geologo incaricato;
b) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità professionale dell'incaricato dalla società di ingegneria ng. CP_2 CP_4
, avendo egli atteso, in fase esecutiva, alle sole operazioni di collaudo
[...]
e che queste ultime sono state condotte con assoluta regolarità e rispetto della normativa, in ultimo subordine di merito: per il caso di statuenda responsabilità/corresponsabilità di uale società d'ingegneria, CP_2 dichiarare tenuta a manlevarla da Controparte_6 ogni conseguenza economica correlata all'operato professionale dei propri ingegneri e , condannando la Compagnia CP_3 Controparte_4
assicurativa a corrispondere alla società attrice ogni somma reputanda di giustizia. in ogni caso con vittoria delle spese.
Intervenuto : Controparte_5
1. Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto la domanda di accertamento della manifestazione del vizio del 2014 e, per l'effetto, rigettare l'avversaria eccezione di decadenza dal termine per la denuncia del vizio/difetto e di prescrizione dell'azione;
2. Rigettare, siccome infondate in fatto ed in dritto le domande di risarcimento ex art. 96 co. I c.p.c. svolte dai convenuti;
3. Accertata e dichiarata la responsabilità soldale dei convenuti CP_2
Ing. e Ing. ai sensi dell'art. 1669 CP_3 Controparte_4
c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2055 c.c. e/o degli altri titoli indicati nel presente atto in ordine al grave difetto e/o al pericolo di rovina della vasca di carico della centrale idroelettrica di proprietà della sita tra le località Parte_1
Champ- Savinal di Doues e Chaviller di Roisan, ricadente sui fondi distinti catastalmente al F. 22 nn. 190-177-184-185-140-1:
pagina 5 di 21 a. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, al risarcimento per equivalente in favore di del danno mediante il versamento della somma Parte_1
necessaria per il rispristino e/o per la messa in sicurezza del predetto manufatto, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa mediante C.T.U., oltre che al risarcimento di ogni altro danno patrimoniale provocato all'attrice per il caso dell'interruzione della produzione in conseguenza del grave difetto o del pericolo di rovina, oltre interessi legali e di mora ex art. 1284 co. IV c.c. e rivalutazione;
b. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a manlevare l'attrice da qualsiasi esborso, costo o spesa che ella abbia a sostenere per danni a terzi in conseguenza del cedimento della vasca di carico dell'impianto;
c. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a sostenere le spese della
C.T.U.;
4. Condannare e dichiarare tenuti i convenuti Ing. CP_2 CP_3
e Ing. , in solido, alla rifusione delle spese di
[...] Controparte_4 lite in favore dell'attrice da liquidarsi in applicazione dei valori massimi contemplati dal D.M. 55/2014 oltre IVA 22%, C.P.A. 4% e R.F. 15%
Terzo chiamato : Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, domanda e conclusione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti della società , in quanto CP_2
infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande della società
nei confronti di CP_2 Controparte_6
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla società : CP_2
respingere la domanda di indennizzo e/o manleva svolta dalla società nei confronti CP_2
di per i motivi di cui in atti;
Controparte_6
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna dalla società e di accertamento CP_2
di un qualsiasi obbligo indennitario in capo Controparte_6 ridurre, per le ragioni in atti, l'obbligo indennitario di nei Controparte_6
limiti della responsabilità attribuibile alla , previa ripartizione delle quote interne CP_2
pagina 6 di 21 di responsabilità tra i coobbligati e in ogni caso, previa applicazione della franchigia entro il limite di indennizzo di cui in atti, ove non eroso per effetto di altri sinistri.
4. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Terzo chiamato CP_7
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
In principalità
In via preliminare
Accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza dalla società attrice ex art. 1669 c.c.;
Nel merito
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
Condannare in via solidale la e l'Ing. (chiamanti in causa del CP_2 CP_3
Dott. al risarcimento CP_7
dei danni tutti patiti e patendi in forza della chiamata del terzo nella somma di euro quantificati sino ad ora in euro
5.225,00 oltre accessori a titolo di spese legali (per fare di studio, introduttiva e istruttoria) oltre ad euro 1.674,82 omnia per le Prestazioni del CTP incaricato dott. (analisi pratica, verifica documentazione Per_1
e riunioni con il collegio peritale) oltre ai danni da quantificarsi sino all'esito del giudizio.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità del Geol. nella causazione degli Controparte_7
asseriti vizi esecutivi, accertarsi il grado di responsabilità dello stesso e quello della dell'Ing. CP_2 CP_3
e in proporzione alla causazione del danno;
Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge pagina 7 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l'Ing. e l'Ing. chiedendo di CP_2 CP_3 Controparte_4
accertare la loro responsabilità, ex artt. 1669 e/o 2043 e 2055 c.c., in ordine al grave difetto e/o al pericolo di rovina della vasca di carico della centrale idroelettrica in uso alla Pt_1
sita tra le località Champ-Savinal di Doues e Chaviller di Roisan, ricadente sui fondi distinti catastalmente al F. 22 nn. 190-177-184-185-140-1 e per l'effetto di condannarli al risarcimento per equivalente da accertarsi in corso di causa.
Parte attrice allegava e deduceva: di essere locataria finanziaria della centrale idroelettrica di proprietà ; che la centrale è stata realizzata su progetto dell'Ing. Controparte_5
predisposto nel 2004 e successive integrazioni;
che le opere per la realizzazione CP_3
della centrale erano state affidate, con scrittura privata, alla società (con legale CP_2
rappresentante lo stesso e, nel dicembre 2010, l'Ing. si era occupato CP_3 CP_4
del collaudo dell'opera; che, terminati i lavori, la centrale veniva messa in funzione in data
31.12.2010; che, nell'ottobre 2020, il Sig. riscontrava la presenza di una fessura tra il CP_1
muro perimetrale di una vasca di carico della centrale e la parete perimetrale di valle della centrale, scostamento in continua evoluzione e progressione con conseguente rischio di crollo dell'intero manufatto;
che il 30.10.2020 aveva effettuato la denuncia ex art. 1669
c.c.; che il 5.11.2020 si aveva un primo sopralluogo con riconoscimento dei vizi da parte di e;
che il 13.9 ed il 26.10.2021 erano inviate diffide a;
CP_3 CP_4 CP_2
che il 10.3.20222 si aveva un secondo sopralluogo;
che il 28.9.2022 era trasmessa nuova diffida a riscontrata il 10.10.2022. CP_2
L'atto di citazione veniva notificato dall'attrice anche alla Controparte_5
nella sua qualità di proprietaria dei beni concessi in uso alla senza esplicazione di Pt_1
domande nei riguardi della stessa.
I convenuti , , costituendosi in giudizio, eccepivano la CP_3 CP_4 CP_2
decadenza e la prescrizione ex art. 1669 c.c., rilevando che già il 9.9.2014 e nella primavera
2015 vi erano stati sopralluoghi che avevano riscontrato i presunti vizi, contestavano nel merito la domanda, chiamavano in causa, ai fini della manleva, Controparte_6
e il Geol. (chiamati da e ,
[...] Controparte_7 CP_2 CP_3
nonché la (chiamata dalla sola ). Controparte_8 CP_2
In data 16.01.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_6
quale aderiva alle difese dei chiamanti e comunque eccepiva l'inoperatività della polizza pagina 8 di 21 sottoscritta da e in quanto prestata nella forma c.d. con CP_3 CP_2 CP_9
periodo di copertura assicurativa garantito compreso dalle ore 24.00 del 17 settembre 2020 alle ore 24 del 17 settembre 2021, in quanto l'attività pattuita ed eseguita da CP_2
sarebbe estranea rispetto all'attività oggetto della polizza, la quale in particolare non prevede alcuna garanzia per errori derivanti da attività edificatoria/costruzione, garantendo la sola attività ingegneristica e/o architettonica, e in quanto i fatti attribuiti all'assicurato arebbero anteriori al termine massimo di retroattività contrattuale del 13.9.2008. CP_3
In data 05.03.2024 si costituiva in giudizio il Geol. il quale contestava ogni CP_7
domanda, rilevava che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014, con conseguente decadenza ex art. 1669 c.c., nel merito deduceva l'infondatezza delle domande e il proprio corretto operato professionale.
Il 6.3.2024 si costituiva in giudizio la aderendo Controparte_5
integralmente alle domande, alle difese e alle istanze proposte dalla L.P.N.
Espletata CTU e assunta la prova orale alle udienze del 28.1.2025 e del 13.5.2025, la causa era successivamente rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti di CP_3
, , mentre alcuna responsabilità è ascrivibile al geologo CP_4 CP_2
CP_7
E', altresì, fondata la domanda di manleva svolta e (quale CP_2 CP_3
rappresentante della prima) nei riguardi di CP_6
Innanzitutto, si rileva che le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. risultano infondate sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria orale svolta.
Nel 2014 il distacco della vasca era di pochi centimetri, non era apprezzabile da soggetto sfornito di competenze tecniche, era in apparenza irrilevante a confronto della situazione fattuale riscontrata in sede di sopralluogo del 05.11.2020 (doc. 12 attoreo), quando il distacco presentava le dimensioni ragguardevoli che ognuno oggi riconosce.
Non solo il ma neppure gli stessi professionisti e , che nel 2014 CP_1 CP_3 CP_4
avevano elaborato il progetto “as built” ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica in sanatoria (doc. 9 attoreo), si erano avveduti della gravità della situazione.
Ed infatti, dovendo presumersi la loro buona fede e dovendo pertanto escludersi, fino a prova contraria, che essi abbiano dolosamente taciuto le gravi carenze progettuali ed il conseguente grave vizio dell'opera, avrebbero certamente segnalato i fatti rilevanti e pagina 9 di 21 sarebbero di conseguenza intervenuti in via risolutiva, anziché richiedere un'autorizzazione in sanatoria.
D'altra parte, gli stessi sopralluoghi svoltisi nel novembre 2020 e nel marzo 2022, ai quali partecipavano soggetti provvisti delle competenze tecniche in materia, non consentivano di accertare le reali cause del cedimento, verificate in maniera compiuta solo grazie alla CTU qui svolta.
In sede di interrogatorio formale, rappresentante della attrice, non ha riferito, CP_1
contra se, fatti o circostanze a sostegno della tesi di parte convenuta in punto decadenza e prescrizione. Egli ha riferito di non avere mai visto né conosciuto il geologo se CP_7
non nel 2020, in occasione del sopralluogo, di avere partecipato a un sopralluogo nel 2015 ma non per la verifica del “distacco”, di avere notato ancora in fase di ultimazione dei lavori un piccolo spazio di circa 1 cm di distacco, riempito con una schiuma di poliuretano e quindi avevo chiesto all'ing. di cosa si trattasse e mi aveva riposto che era un CP_4
normale assestamento della vasca, di avere avuto contezza della gravità della situazione solo nel 2020, quando il distacco è diventato importante.
Il non ha riferito alcun elemento contra se, confermando di ignorare la situazione CP_7
esistente nel 2014, di avere svolto il primo sopralluogo nel novembre 2020 e il secondo nel marzo 2022.
La teste dipendente della sino al 31.3.2024, ha riferito solo de Testimone_1 CP_2
relato su quanto appreso dal . CP_4
Il teste segretaria dal 2008, sul capo 7) della memoria istruttoria Tes_2 CP_2
ha riferito: “ricordo che nel 2014, non ricordo il mese, c'è stata una telefonata in CP_4
Part ufficio da parte del sig. , rappresentante , il quale voleva parlare con;
CP_1 CP_4
questi parlò con a proposito del problema della vasca che si era spostata di qualche CP_1
centimetro e chiese a di andare sul posto a verificare e scattare delle foto, CP_3 CP_4
ciò che è stato fatto dal stesso;
dopo il sopralluogo ne parlò in riunione CP_4 CP_4
con riferendo che la vasca si era realmente spostata di qualche centimetro e che CP_3
occorreva intervenire e così suggerì a di contattare il geologo il CP_3 CP_4 CP_7 sopralluogo è stato eseguito un giorno dell'anno 2014 e detta richiesta di intervento è immediatamente successiva al sopralluogo”.
La testimonianza conferma quanto riferito dal in sede di interrogatorio, ossia il fatto CP_1
che questi aveva riscontrato e segnalato un distacco, in relazione al quale i professionisti e avevano ravvisato la necessità di intervenire, ma che evidentemente era CP_3 CP_4
pagina 10 di 21 stato da ognuno considerato di lieve entità, marginale, non riconducibile a gravi carenze progettuali e tali da non compromettere la stabilità della struttura né impedire la richiesta di autorizzazione unica in sanatoria.
Al CTU, le cui relazioni del 27.9.2024 e del 21.11.2024 (quest'ultima in risposta ai chiarimenti richiesti dal GI su richiesta di parte convenuta) sono complete, esaustive, motivate, analitiche e pertinenti, ha risposto in maniera compiuta al seguente quesito: 1) accerti il c.t.u. lo stato dei luoghi, ed individui, previo accertamento geognostico, gli interventi necessari per il ripristino e messa in sicurezza del manufatto, quantificando altresì il costo complessivo delle predette attività alla luce dei tariffari/prezziari in uso e l'eventuale danno da mancata produzione patito o patiendo da parte attrice in conseguenza del difetto dei lavori di consolidamento (tenuto conto anche della possibilità di esecuzione degli stessi durante il periodo di chiusura dell'impianto). 2) Previa verifica e delimitazione, alla luce della documentazione già in atti, nonché di quella eventualmente ulteriormente acquisita al fine dell'espletamento dell'incarico (esempio: documentazione inerente alla progettazione esecutiva dell'opera, relazioni tecniche redatte, eccetera), del contenuto precipuo degli incarichi assegnati ai tecnici: geol. ing. Controparte_7 Controparte_4
e ing. accerti il c.t.u. il corretto adempimento delle prestazioni eseguite dai CP_3
suddetti periti, secondo le regole di diligenza e perizia in rapporto alle rispettive competenze tecnico professionali ad essi attribuibili.
Circa la causa del cedimento del manufatto e gli interventi occorrenti per il ripristino il consulente ha riferito:
…la causa della rotazione del manufatto non va ricercata in un ipotetico movimento franoso bensì in un difetto locale delle fondazioni che sono state appoggiate, quantomeno in parte, sul terreno non idoneo……si procede alla stima delle opere necessarie per garantire la stabilità fondale del manufatto. A tal fine in ragione della modestia volumetrica dello stesso e della sua conformazione strutturale si ritiene di poter fornire un'attendibile stima delle opere da realizzare anche in assenza di ulteriori indagini geognostiche che verranno eseguite, con la supervisione di un geologo e del progettista strutturale, durante le fasi progettuali, a integrazione e conforto delle ipotesi assunte.
Risultando evidente che il manufatto è stato appoggiato su terreno non idoneo si ritiene necessario eseguire opere di consolidamento al fine di scongiurare ulteriori evoluzioni che potrebbero incrementare la rotazione del manufatto ed i connessi problemi idraulici al canale di connessione tra la vasca consortile e il manufatto oggetto di causa. L'entità del pagina 11 di 21 cedimento, l'ampiezza dell'area fondale, la presenza di un pendio in terreno morenico/alluvionale rendono sconsigliabile un intervento con iniezioni di pasta cementizia e/o di resine. Il fenomeno di rilassamento dell'ammasso potrebbe non essere risolto ed evolvere ancora. Si ritiene opportuno prevedere delle opere che possano coinvolgere una massa maggiore di sottosuolo, arrivando agli strati stabili e connettendoli strutturalmente, per il tramite di fondazioni profonde (micropali), al manufatto strutturale esistente ....
Dopo avere analiticamente descritto le necessarie opere strutturali di consolidamento da realizzare, il CTU ha redatto prospetto dei costi da sostenere, precisando che i lavori non riporteranno il manufatto nelle condizioni ante-cedimento, ma ne arresteranno l'evoluzione permettendo l'esercizio della centrale in sicurezza e continuità.
I costi di ripristino sono stati indicati dal CTU in euro 173.787.54 iva inclusa.
Circa le tempistiche, il consulente ha osservato: Si ritiene che i lavori possano essere realizzati, se bene organizzati ed evitando interruzioni fra una lavorazione e l'altra, in 45 giorni solari consecutivi. In ragione dell'esposizione Sud del sito si ritiene possibile la loro realizzazione durante il periodo di chiusura della centrale idroelettrica, eventualmente avviandoli in autunno per concluderli in primavera, con una sospensione delle attività nel periodo più sfavorevole dal punto di vista climatico. Occorre anche precisare quasi tutti gli interventi previsti riguardano il perimetro esterno del manufatto per cui si può ragionevolmente ipotizzare che la loro realizzazione possa essere effettuata, quantomeno in grandissima parte, anche durante il periodo di funzionamento della centralina. Per tale motivo non vengono valutati danni di mancata produzione.
Come emerge per tabulas e come riscontrato dal CTU sulla base dei docc. in atti, la società ha assunto il ruolo di appaltatore, ha ricoperto il ruolo di progettista (anche CP_2 CP_3
in relazione alla progettazione esecutiva strutturale) e direttore dei lavori, ha CP_4
ricoperto il ruolo di progettista e collaudatore;
la posizione del e la questione CP_7
della riconducibilità del vizio a cause di natura geologica riguardano i soli rapporti interni tra i convenuti e il geologo chiamato in causa.
Il , che pure ha negato in causa di avere assunto il ruolo di progettista, ha CP_4
sottoscritto tutta la documentazione progettuale versata in atti;
egli ha sottoscritto (insieme all' il progetto presentato presso il Comune di Doues (AO) nel novembre 2004 (doc. CP_3
2 attoreo), la nota in data 17.03.2009 con cui sollecitava il riavvio dell'iter amministrativo
(doc. 5 attoreo), il progetto “as built” dell'ottobre 2014 redatto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica in sanatoria (doc. 9 attoreo).
pagina 12 di 21 Circa i ruoli dei soggetti coinvolti nella progettazione, esecuzione, collaudo dell'opera e circa l'osservanza delle norme di perizia e degli obblighi connessi ai compiti svolti, il consulente ha riferito quanto segue.
Circa il progetto del 2004, in atti, redatto dagli ingegneri e , il CTU non ha CP_3 CP_4
riscontrato criticità ed ha osservato che gli elaborati del progetto individuano compiutamente le posizioni dei principali manufatti da realizzare, sia in ambito catastale, cartografico. Il progetto è corredato da un rilievo topografico sul quale sono compiutamente inseriti i due principali manufatti da realizzare (vasca di carico e centralina). Entrambi i manufatti sono descritti graficamente in maniera esaustiva e compatibile con gli obiettivi della fase progettuale.
Sulla relazione geologica del gennaio 2005, in atti, redatta dal il CTU ha rilevato CP_7 che l'elaborato inquadra in maniera completa i luoghi dove è prevista la realizzazione delle varie opere dal punto di vista geologico. In essa vengono ben evidenziati i vincoli urbanistici presenti nell'area in ragione dei quali i promotori del progetto effettueranno le necessarie richieste agli Uffici competenti. È stata richiesta una integrazione della relazione geologica da parte dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche,
Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche, Direzione tutela del territorio che è stata redatta nel maggio 2008 ed ha approfondito la compatibilità geologica delle opere situate nel settore basso il quale, come già evidenziato nella precedente relazione, rientrava in un'area soggetta a frane (F1). Il professionista analizza in maniera più approfondita il settore e fornisce i chiarimenti dovuti con particolare riferimento agli accorgimenti in fase d'opera. L'elaborato geologico, quindi, risulta essere compiutamente redatto secondo quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988 e dalla L.R. 6 aprile 1998, numero 11.
In merito al progetto esecutivo strutturale, redatto dall' acquisito presso i competenti CP_3
uffici regionali, esaminati tutti gli elaborati elencati nella propria relazione tecnica, il CTU ha riscontrato gravi carenze, con particolare riferimento ai calcoli ingegneristici e all'indagine geotecnica di competenza del progettista stesso: circa l'Allegato 1 (relazione illustrativa), il consulente ha rilevato che l'elaborato, sottoscritto dall'ingegnere progettista e vistato dal direttore dei lavori (figure che coincidono con lo stesso ingegner e dal costruttore, descrive in maniera sintetica e CP_3
tabellare i materiali da impiegare per la realizzazione del manufatto in conglomerato cementizio armato e che le tavole ad esso allegate descrivono compiutamente le dimensioni pagina 13 di 21 delle strutture nonché le lunghezze e le quantità di armature di acciaio da inserire al loro interno;
in riferimento all'Allegato 2 (relazione di calcolo), il consulente ha evidenziato che l'elaborato risulta carente di qualsiasi calcolazioni di tipo ingegneristico finalizzata al dimensionamento strutturale delle opere e al calcolo delle armature in acciaio necessarie.
Pur venendo riportati tutti i pesi specifici dei materiali impiegati e anche di quelli non impiegati, oltre che i sovraccarichi variabili per edifici, poco attinenti al manufatto in questione, non vengono redatti calcoli statici che vengono risolti in maniera ipersintetica con la seguente frase: “tenuto conto dei procedimenti di calcolo nella scienza delle costruzioni e più partitamente: metodo degli Stati Limite secondo le norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008”. Non risulta agli atti alcun allegato che evidenzi le calcolazioni effettuate dal professionista per dimensionare correttamente il manufatto in conglomerato cementizio armato. Occorre anche precisare che le norme tecniche citate come riferimento per la progettazione prevedono anche la progettazione geotecnica, ovvero di quelle “parti di costruzioni che interagiscono con il terreno, gli interventi di miglioramento di rinforzo del terreno, le opere immateriali sciolti, i fronti di scavo, nonché lo studio della stabilità del sito nel quale si colloca la costruzione”. Risulta altresì carente qualsiasi tipo di indagine e caratterizzazione geotecnica del terreno che, evidentemente, non può essere risolta per il tramite della relazione geologica;
essa, redatta in occasione delle fasi preliminari del progetto, ha altri obiettivi di inquadramento più generale e autorizzativo. Al punto 6.2.2 delle Norme Tecniche viene precisato che “le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e di intervento … e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.” E ancora: “E' responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica.” Risulta molto probabile che il progettista conoscesse molto bene i luoghi e, trattandosi di un intervento di modesta rilevanza, abbia basato la progettazione sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la sua “piena responsabilità su ipotesi e scelte progettuali”.
Oltre alle già menzionate carenze della relazione di calcolo dove non sono riportate le calcolazioni di dimensionamento delle opere in cemento armato, sia fondali che in elevazione, occorre evidenziare anche la carenza di un altro elaborato: la relazione geotecnica ai sensi del D.M. 11 marzo 1988. Tale relazione “è prescritta per tutte le opere”
e “deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di pagina 14 di 21 programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruendo a opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva”. Risulta quindi evidente una carenza progettuale che riguarda, oltre al dimensionamento generale delle opere, anche e soprattutto (visto l'oggetto di causa) l'interazione del manufatto con il suolo……; circa la relazione finale del direttore dei lavori delle opere strutturali ing. il CP_3
consulente ha rilevato che l'elaborato fa correttamente riferimento al deposito delle strutture in data 23 aprile 2010 e delle varianti in data 7 dicembre 2010. Evidenzia che nel corso dei lavori non sono stati prelevati campioni di materiali, né per quanto riguarda il conglomerato cementizio, né per le armature in acciaio. Tale omissione, ha rilevato il CTU, contrasta con le norme tecniche (paragrafo 11.2.5) secondo cui il direttore dei lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare e secondo cui ai fini di un efficace controllo di accettazione di tipo A è necessario che il numero di campioni prelevati e provati sia non inferiore a 6 (tre prelievi) anche per getti di quantità inferiore a 100 m³ di miscela. Detta omissione contrasta altresì con la normativa per quanto riguarda l'acciaio che prevede (punto C11.3.1.1) che il controllo sugli acciai da costruzione è obbligatorio va effettuato con modalità e frequenze diverse, negli stabilimenti di produzione, nei centri di trasformazione e in cantiere, dove il controllo di accettazione deve essere effettuato sui lotti di spedizione. Il CTU ha rimarcato che nella documentazione reperita presso i competenti uffici non si fa riferimento a nessun tipo di controlli e/o certificati, tantomeno quelli in cantiere. Tale mancanza risulta essere certamente una carenza nella prestazione del direttore dei lavori.
In merito al collaudo statico redatto dal , il CTU ha riferito che: il certificato è stato CP_4
redatto sulla base di una visita di collaudo delle opere effettuata in data 9 dicembre 2010, in presenza del direttore dei lavori. “Nel corso del sopralluogo non si sono rilevati cedimenti e/o fessurazioni che possano far supporre ridotte condizioni di stabilità e di sicurezza dei manufatti realizzati”. Durante la visita di collaudo il collaudatore, prendendo atto che nel corso dei lavori non sono stati prelevati campioni di calcestruzzo da sottoporre a prove di resistenza in laboratorio, ha provveduto ad effettuare una serie di prove sclerometriche sulle parti in cemento armato ancora visibili. Tali prove hanno dato risultati pagina 15 di 21 compatibili con il valore di resistenza dei calcestruzzi indicati nelle relazioni di calcolo. Il collaudatore ha effettuato, altresì, l'analisi documentale della pratica certificandone la correttezza. Occorre segnalare che l'articolo 7, comma 2, della legge 1086/71 prevede che
“il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere … che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera”. Si rileva che l'ing. ha CP_4 redatto, insieme all'ing. il progetto di prima fase (municipale) dell'opera; pur CP_3 riguardando la prestazione dell'ing. una fase progettuale preliminare parrebbe, CP_4
quindi, nella prestazione del collaudatore, mancare il presupposto di completa terzietà imposto dalla legge sopra citata che fa espresso riferimento al fatto che il collaudatore non debba essere intervenuto in alcun modo nella progettazione in senso lato.
In definitiva, il CTU ha espresso le seguenti condivisibili osservazioni: il dottor è intervenuto nella fase prodromica alla realizzazione dell'opera ed in CP_7
particolare nella redazione della relazione geologica. Egli ha idoneamente integrato la sua originaria relazione sulla base delle richieste dei competenti Uffici regionali ottenendo le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera che comprende, anche, il manufatto oggetto di causa. Per quanto riguarda la fase progettuale esecutiva il geologo non è stato ufficialmente interpellato. Non risultano neanche sopralluoghi effettuati dallo stesso durante il cantiere nonostante egli avesse specificato, a pagina 18 della sua prima relazione, che “eventuali problematiche legate ad imprevisti di origine geologica non contemplati in questa relazione potranno essere valutati in fase di esecuzione dei lavori con la scrivente”. Non si rilevano, quindi, profili di responsabilità del geologo;
l'ing. e l'ing. hanno provveduto alla redazione di tutte le tavole grafiche e CP_3 CP_4 relazioni necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione del complesso delle opere, tra le quali quelle relative al manufatto oggetto di causa. In tale attività non si rilevano responsabilità di sorta;
la fase di progettazione esecutiva strutturale redatta dall'ing. presenta, come CP_3 anticipato nel paragrafo precedente, parecchie criticità tecniche ed in particolare: • assenza della relazione geotecnica obbligatoria ai sensi del D.M. 11 marzo 1988; • assenza della relazione di calcolo delle fondazioni, obbligatoria ai sensi delle norme tecniche, nonché delle relative indagini geotecniche;
• assenza, quanto meno nella documentazione estratta nell'ambito dell'accesso agli atti, di qualsiasi calcolo strutturale finalizzato al dimensionamento dell'intero manufatto e dell'interazione fondazioni terreno. Sulla base di pagina 16 di 21 quanto sopra brevemente esposto si ritiene che il progettista strutturale sia investito da una quota di responsabilità di quanto accaduto alla struttura;
in tal caso la figura del direttore dei lavori strutturale coincide con quella del progettista strutturale. Sulla base di quanto potuto accertare nell'ambito dell'accesso agli atti il direttore dei lavori non ha ottemperato ad alcuni obblighi normativi tra i quali: • prelievo e rottura di campioni di conglomerato cementizio;
• prelievo e rottura di campioni di armature in acciaio. Pur ammettendo che il conglomerato cementizio sia di buona qualità, così come l'acciaio, risultano evidenti alcune superficialità nella prestazione del direttore dei lavori delle strutture. Non vi sono, agli atti, documenti che attestano sopralluoghi in occasione della realizzazione delle opere ed operazioni rilevanti dal punto di vista geotecnico e, più in generale, statico, quali gli scavi o i getti. Anche il direttore dei lavori, quindi, è certamente coinvolto in buona parte sulle responsabilità di quanto avvenuto;
l'impresa ha provveduto alla realizzazione dell'opera secondo le indicazioni CP_2
progettuali e quelle impartite dal direttore dei lavori. Tale affermazione è confortata dall'atto di collaudo ove viene sancito che: “in data 9 dicembre 2010, alla presenza del direttore dei lavori, si è effettuata una visita di collaudo delle opere realizzate, provvedendo ad un attento controllo delle stesse. In base a questo esame visivo si dichiara che non si sono riscontrate differenze rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto”. Per quanto riguarda il mancato prelievo di provini di conglomerato cementizio e di acciaio occorre precisare che tale adempimento è totalmente in carico al direttore dei lavori.
L'impresa, però, non può essere considerata “nudus minister” in quanto trattasi di operatore economico che possiede delle competenze tecniche finalizzate al compimento dell'opera. Responsabilità nell'ambito della valutazione del terreno di fondazione vi sono anche a carico dell'impresa: risulta anche possibile che l'impresa abbia erroneamente rimaneggiato il terreno di fondazione e che una parte del manufatto (la parte più a valle) sia stato fondato sul terreno di riporto. Tale ipotesi, pur non dimostrabile, deriva anche dalla forma particolare che la vasca presenta con particolare riferimento all'inclinazione della platea. Così come non si può dimostrare ciò che è stato appena ipotizzato quale causa o concausa del cedimento, ugualmente non vi sono agli atti elementi per dimostrare che tale modo di agire non sia stato effettivamente adottato. Resta, quindi, una significativa responsabilità dell'impresa sulla stabilità delle opere che essa stessa ha realizzato, non solo per quanto riguarda la parte strutturale, ma anche per quanto riguarda l'interazione della struttura con il terreno di fondazione;
pagina 17 di 21 con particolare riferimento alle carenze progettuali menzionate ed alla superficialità con la quale è stata condotta la direzione dei lavori strutturale il collaudatore ha regolarmente collaudato l'opera assumendosi, quindi, la piena responsabilità di tutte le manchevolezze oggettive valutandole, evidentemente, trascurabili e ininfluenti. Cosa che, nel caso in ispecie, non è stato. Anche egli, quindi, è coinvolto in una buona parte delle responsabilità…
Il CTU ha quindi calibrato come segue le responsabilità ai fini del riparto dei costi di ripristino: progettista strutturale 20%, euro 34.757,51; CP_3
direttore dei lavori Arditi: 25%, euro 43.446,88; impresa 30%, euro 52.136,26; CP_2
collaudatore : 25%, euro 43.446,88. CP_4
In definitiva, 75% a carico di (rispettivamente 45% e 30%), 25% a carico CP_10
del . CP_4
Nei chiarimenti forniti nella relazione integrativa il CTU ha tra l'altro ribadito, per quanto qui interessa: …il dottor ha eseguito compiutamente la sua prestazione sulla CP_7
base dei dati a sua disposizione che, per quanto riguarda il sito di costruzione del manufatto oggetto di causa, escludevano la possibilità potenziale di fenomeni gravitativi sul sito oggetto di causa…… Il dottor quindi, ha correttamente differenziato le CP_7
modalità operative di realizzazione del manufatto di monte (oggetto di causa) e del manufatto di valle, in funzione delle condizioni geologiche caratterizzanti ogni singolo sito e, quindi, ha correttamente eseguito la sua prestazione professionale senza negligenza alcuna……
Il certificato di polizza in atti n. A0200266000-LB relativo all' all''art. 4 (Oggetto e CP_3 forma dell'assicurazione - made - Retroattività) prevede: “Verso il pagamento del CP_9
premio convenuto, gli si obbligano a tenere indenne l di ogni Parte_2 Parte_3
somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale”. Trattasi di polizza prestata nella forma c.d. e il periodo di CP_9
copertura assicurativa garantito è compreso dalle ore 24.00 del 13 settembre 2020 alle ore
24 del 13 settembre 2021. Essa “è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di pagina 18 di 21 retroattività stabilità nella Scheda di Copertura e a condizione che il conseguente Richiesta di Risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione” (art. 4). La polizza prevede, quale termine di retroattività, il 13 settembre 2008.
Le carenze progettuali esecutive ascrivibili ad sono certamente comprese nel rischio CP_3
garantito e rientrano inoltre nel periodo di operatività della polizza in atti, in quanto si collocano a partire dal 2010.
D'altra parte, ricevuta segnalazione cautelativa (doc. 9 la Compagnia apriva il CP_3
sinistro indicando la data del 31.12.2010 (doc.10 quale data di verificazione in CP_3 relazione all'ipotetico errore professionale.
Il certificato di polizza in atti n. A0200266700-LB relativo alla società prevede CP_2
analogamente all'art. 4 (Oggetto e forma dell'assicurazione - ) Controparte_11
l'obbligo della Compagnia a “tenere indenne l' di ogni somma che egli sia tenuto Parte_3
a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale”.
Trattasi di polizza prestata nella forma c.d. e il periodo di copertura CP_9
assicurativa garantito è compreso dalle ore 24.00 del 17 settembre 2020 alle ore 24 del 17 settembre 2021.
Nel 2010 la società specializzata nella costruzione e gestione di centrali CP_2
Part idroelettriche, aveva assunto, con la scrittura privata prodotta dall'attrice sub doc. 6,
l'obbligo di adempiere alle attività indicate al punto 2) del contratto. Essa non assumeva solo l'obbligo di costruire, ma si obbligava ad eseguire la progettazione esecutiva dell'impianto, la direzione lavori, la predisposizione degli adempimenti connessi alla sicurezza, la direzione lavori e la gestione della sicurezza in fase esecutiva, il collaudo dell'impianto (tutte attività svolte mediante i professionisti rappresentante della CP_3
società stessa, e ), oltre che la denuncia delle opere e dei componenti in cemento CP_4
armato con i relativi collaudi, la predisposizione e il deposito delle varianti presso i Comuni interessati e presso la Regione Valle d'Aosta, la richiesta di certificazione degli impianti, la qualifica IAFR secondo le norme vigenti, la costruzione di tutte le opere edili, delle condotte, delle opere meccaniche ed elettriche elencate nel capitolato allegato al contratto, la costruzione dei sistemi di automazione e dei sistemi oleodinamici, nonché la costruzione pagina 19 di 21 delle cabine di consegna dell'energia elettrica compreso il locale di contabilizzazione oltre che ogni opera ulteriore prevista nel capitolato.
La polizza è quindi operante, in quanto le carenze riscontrate hanno interessato l'attività professionale dei soggetti di cui la società si è avvalsa, mentre il vizio costruttivo e il conseguente pericolo di rovina sono conseguenza degli errori di progettazione esecutiva strutturale non rilevati in fase di collaudo.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione e i convenuti , CP_3 CP_4 CP_2
vanno condannati in solido al risarcimento del danno e la va condannata a tenere Pt_4
indenne gli assicurati, secondo le percentuali indicate dal CTU, nei limiti di polizza in punto franchigia. Non vi è domanda di manleva di nei confronti della terza chiama CP_2
subappaltatrice (v. conclusioni sopra riportare) ed in ogni caso, come si è Controparte_8
sopra evidenziato, il CTU non ha rilevato imperizie nella fase meramente esecutiva ascrivibili alla subappaltatrice, la quale ha operato secondo le indicazioni progettuali, mentre il dissesto e il cedimento dell'opera sono riconducibili ad un errore progettuale di natura geotecnica o strutturale.
Le spese, liquidate ex DM 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione per le cause di valore non determinato compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000, seguono la
Part soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuti (soccombenti) , CP_3 CP_4
nei rapporti tra i convenuti soccombenti e il terzo nei CP_2 CP_10 CP_7
rapporti tra e la Compagnia (soccombente). CP_10
Spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti , CP_3 CP_4 CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_2 CP_3 Controparte_4 risarcimento del danno in favore dell'attrice liquidato in euro 173.787,53, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo (ferme nei rapporti interni tra i condebitori le quote individuate dal CTU: progettista strutturale Arditi: 20%, euro 34.757,51; direttore dei lavori 25%, euro 43.446,88; impresa 30%, euro 52.136,26; collaudatore CP_3 CP_2
: 25%, euro 43.446,88); CP_4
dichiara tenuta manlevare gli assicurati Controparte_6 CP_3
e secondo le sopradette percentuali indicate dal CTU quanto ai danni e nei CP_2
pagina 20 di 21 limiti di polizza in punto franchigia, da ogni esborso in favore della danneggiata in punto risarcimento danni e spese legali;
condanna i convenuti e , in CP_2 CP_3 Controparte_4
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in Parte_1
euro 7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 545 per esborsi di contributo e marca;
condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_2 CP_3
pagamento delle spese di lite in favore del terzo liquidate in euro Controparte_7
7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_6
favore di e liquidate in euro 7.616 per onorario, oltre CP_2 CP_3
iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 545 per esborsi.
Spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti , CP_3 CP_4 CP_2
Aosta, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , con sede in Roisan (AO), Frazione Chambrette n. 1, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentate amministratore unico, sig. (C.F. , nato a [...] C.F._1
Aosta (AO), il 03.07.1970 e residente in [...] Frazione Chambrette n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. VA PASQUETTAZ ( - fax: ), Email_1 P.IVA_2
nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, Via Festaz n. 29
ATTORE contro
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
C.F. CP_3 C.F._2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. LONGO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in PIAZZA M.TE
ZERBION, 34/E 11027 SAINT VINCENT, presso il difensore avv. LONGO MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUETTAZ VA, Controparte_5 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in Via Festaz n. 29 11100 Aosta presso il difensore avv. PASQUETTAZ
VA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI MATTEO, Controparte_6
elettivamente domiciliato in VIA DEI BOSSI 6 MILANO presso il difensore avv. CERRETTI
pagina 1 di 21 [...]
(c.f. ) nato ad Alessandria (AL) in [...]07.1968 e Controparte_7 C.F._4
residente in [...] Pont Saint Martin (AO) rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto dall'avv. Paola Diana (c.f. ) del Foro di Ivrea ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (TO) alla Piazza Perrone 10
TE AT
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice Pt_1
1. Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto la domanda di accertamento della manifestazione del vizio del 2014 e, per l'effetto, rigettare l'avversaria eccezione di decadenza dal termine per la denuncia del vizio/difetto e di prescrizione dell'azione;
2. Rigettare, siccome infondate in fatto ed in dritto le domande di risarcimento ex art. 96 co. I c.p.c. svolte dai convenuti;
3. Accertata e dichiarata la responsabilità soldale dei convenuti CP_2
Ing. e Ing. ai sensi dell'art. 1669 CP_3 Controparte_4
c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2055 c.c. e/o degli altri titoli indicati nel presente atto in ordine al grave difetto e/o al pericolo di rovina della vasca di carico della centrale idroelettrica di proprietà della sita tra le località Parte_1
Champ- Savinal di Doues e Chaviller di Roisan, ricadente sui fondi distinti catastalmente al F. 22 nn. 190-177-184-185-140-1:
a. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, al risarcimento per equivalente in favore di del danno mediante il versamento della somma Parte_1
necessaria per il rispristino e/o per la messa in sicurezza del predetto manufatto, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa mediante C.T.U., oltre che al risarcimento di ogni altro danno patrimoniale provocato all'attrice per il caso dell'interruzione della produzione in conseguenza del grave difetto o del pericolo di rovina, oltre interessi legali e di mora ex art. 1284 co. IV c.c. e rivalutazione;
b. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a manlevare l'attrice da qualsiasi esborso, costo o spesa che ella abbia a sostenere per danni a terzi in conseguenza del cedimento della vasca di carico dell'impianto;
pagina 2 di 21 c. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a sostenere le spese della
C.T.U.;
4. Condannare e dichiarare tenuti i convenuti Ing. CP_2 CP_3
e Ing. , in solido, alla rifusione delle spese di
[...] Controparte_4 lite in favore dell'attrice da liquidarsi in applicazione dei valori massimi contemplati dal D.M. 55/2014 oltre IVA 22%, C.P.A. 4% e R.F. 15%.
Parte convenuta CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale preliminare: accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza della società attrice dalla garanzia decennale ex art 1669 c.c. condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in via subordinata preliminare: dichiarare la prescrizione dell'azione giudiziaria, proposta solo il 20.7.2023, rispetto alla denuncia ex art. 1669
c.c., tardivamente proposta il 30.10.2020; condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in subordine di merito: accertare che il progetto strutturale ha previsto modalità costruttive standard in assenza di criticità geologiche, statuendo eventuali responsabilità dei professionisti secondo giustizia e mandando assolto l'ing. da qualsivoglia pretesa;
CP_3
in ultimo subordine: per il caso di statuenda responsabilità/corresponsabilità dell'ing. nella sua qualità di progettista e/o direttore dei lavori CP_3 dichiarare tenuta manlevarlo Controparte_6
da ogni conseguenza economica, condannando la Compagnia assicurativa a corrispondere alla società attrice ogni somma reputanda di giustizia;
in ogni caso con vittoria delle spese.
Parte convenuta Pallanza:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale preliminare: accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza della società attrice ex art. 1669 comma 1 c.c.;
pagina 3 di 21 condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in via subordinata preliminare: dichiarare la prescrizione dell'azione giudiziaria, proposta solo il 20.7.2023, rispetto alla denuncia ex art. 1669
c.c. tardivamente presentata il 30.10.2020, in assenza di ogni successivo atto interruttivo nei confronti del convenuto, professionista mero collaudatore non solidalmente tenuto con la debitrice principale;
condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
richiamate le istanze istruttorie tutte svolte in causa e non ammesse;
in subordine di merito: accertare che la responsabilità professionale dell'ing.
può correlarsi alla sola esecuzione delle operazioni di collaudo e CP_4
che queste ultime sono state condotte con assoluta regolarità e rispetto della normativa, mandandolo pertanto assolto da ogni pretesa, col favore delle spese;
in ogni caso con vittoria delle spese.
Parte convenuta CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale preliminare: accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza della società attrice dalla garanzia decennale ex art 1669 c.c.. condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
in via subordinata preliminare: dichiarare la prescrizione dell'azione giudiziaria, proposta solo il 20.7.2023, rispetto alla denuncia ex art. 1669 c.c., tardivamente proposta il 30.10.2020; condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma cpc per esperimento di azione giudiziaria temeraria;
richiamate le istanze istruttorie tutte svolte in causa e non ammesse;
in subordine di merito: accertare che la società convenuta ha previsto in contratto modalità costruttive standard in assenza di criticità geologiche anteriormente evidenziate e che l'opera in questione è stata eseguita dalla subappaltatrice, statuendo eventuali responsabilità secondo giustizia e pagina 4 di 21 mandando in ogni caso assolta la società convenuta da qualsivoglia pretesa;
in secondo subordine di merito: a) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità professionale dell'incaricato dalla società di ingegneria ng. avendo egli atteso alla progettazione CP_2 CP_3
esecutiva in assenza di evidenze di criticità geologiche della zona da parte della cartografia ufficiale e del geologo incaricato;
b) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità professionale dell'incaricato dalla società di ingegneria ng. CP_2 CP_4
, avendo egli atteso, in fase esecutiva, alle sole operazioni di collaudo
[...]
e che queste ultime sono state condotte con assoluta regolarità e rispetto della normativa, in ultimo subordine di merito: per il caso di statuenda responsabilità/corresponsabilità di uale società d'ingegneria, CP_2 dichiarare tenuta a manlevarla da Controparte_6 ogni conseguenza economica correlata all'operato professionale dei propri ingegneri e , condannando la Compagnia CP_3 Controparte_4
assicurativa a corrispondere alla società attrice ogni somma reputanda di giustizia. in ogni caso con vittoria delle spese.
Intervenuto : Controparte_5
1. Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto la domanda di accertamento della manifestazione del vizio del 2014 e, per l'effetto, rigettare l'avversaria eccezione di decadenza dal termine per la denuncia del vizio/difetto e di prescrizione dell'azione;
2. Rigettare, siccome infondate in fatto ed in dritto le domande di risarcimento ex art. 96 co. I c.p.c. svolte dai convenuti;
3. Accertata e dichiarata la responsabilità soldale dei convenuti CP_2
Ing. e Ing. ai sensi dell'art. 1669 CP_3 Controparte_4
c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2055 c.c. e/o degli altri titoli indicati nel presente atto in ordine al grave difetto e/o al pericolo di rovina della vasca di carico della centrale idroelettrica di proprietà della sita tra le località Parte_1
Champ- Savinal di Doues e Chaviller di Roisan, ricadente sui fondi distinti catastalmente al F. 22 nn. 190-177-184-185-140-1:
pagina 5 di 21 a. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, al risarcimento per equivalente in favore di del danno mediante il versamento della somma Parte_1
necessaria per il rispristino e/o per la messa in sicurezza del predetto manufatto, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa mediante C.T.U., oltre che al risarcimento di ogni altro danno patrimoniale provocato all'attrice per il caso dell'interruzione della produzione in conseguenza del grave difetto o del pericolo di rovina, oltre interessi legali e di mora ex art. 1284 co. IV c.c. e rivalutazione;
b. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a manlevare l'attrice da qualsiasi esborso, costo o spesa che ella abbia a sostenere per danni a terzi in conseguenza del cedimento della vasca di carico dell'impianto;
c. condannarli e dichiararli tenuti, in solido, a sostenere le spese della
C.T.U.;
4. Condannare e dichiarare tenuti i convenuti Ing. CP_2 CP_3
e Ing. , in solido, alla rifusione delle spese di
[...] Controparte_4 lite in favore dell'attrice da liquidarsi in applicazione dei valori massimi contemplati dal D.M. 55/2014 oltre IVA 22%, C.P.A. 4% e R.F. 15%
Terzo chiamato : Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, domanda e conclusione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti della società , in quanto CP_2
infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande della società
nei confronti di CP_2 Controparte_6
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla società : CP_2
respingere la domanda di indennizzo e/o manleva svolta dalla società nei confronti CP_2
di per i motivi di cui in atti;
Controparte_6
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna dalla società e di accertamento CP_2
di un qualsiasi obbligo indennitario in capo Controparte_6 ridurre, per le ragioni in atti, l'obbligo indennitario di nei Controparte_6
limiti della responsabilità attribuibile alla , previa ripartizione delle quote interne CP_2
pagina 6 di 21 di responsabilità tra i coobbligati e in ogni caso, previa applicazione della franchigia entro il limite di indennizzo di cui in atti, ove non eroso per effetto di altri sinistri.
4. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Terzo chiamato CP_7
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
In principalità
In via preliminare
Accertare che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014 e dichiarare conseguentemente la decadenza dalla società attrice ex art. 1669 c.c.;
Nel merito
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
Condannare in via solidale la e l'Ing. (chiamanti in causa del CP_2 CP_3
Dott. al risarcimento CP_7
dei danni tutti patiti e patendi in forza della chiamata del terzo nella somma di euro quantificati sino ad ora in euro
5.225,00 oltre accessori a titolo di spese legali (per fare di studio, introduttiva e istruttoria) oltre ad euro 1.674,82 omnia per le Prestazioni del CTP incaricato dott. (analisi pratica, verifica documentazione Per_1
e riunioni con il collegio peritale) oltre ai danni da quantificarsi sino all'esito del giudizio.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità del Geol. nella causazione degli Controparte_7
asseriti vizi esecutivi, accertarsi il grado di responsabilità dello stesso e quello della dell'Ing. CP_2 CP_3
e in proporzione alla causazione del danno;
Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge pagina 7 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l'Ing. e l'Ing. chiedendo di CP_2 CP_3 Controparte_4
accertare la loro responsabilità, ex artt. 1669 e/o 2043 e 2055 c.c., in ordine al grave difetto e/o al pericolo di rovina della vasca di carico della centrale idroelettrica in uso alla Pt_1
sita tra le località Champ-Savinal di Doues e Chaviller di Roisan, ricadente sui fondi distinti catastalmente al F. 22 nn. 190-177-184-185-140-1 e per l'effetto di condannarli al risarcimento per equivalente da accertarsi in corso di causa.
Parte attrice allegava e deduceva: di essere locataria finanziaria della centrale idroelettrica di proprietà ; che la centrale è stata realizzata su progetto dell'Ing. Controparte_5
predisposto nel 2004 e successive integrazioni;
che le opere per la realizzazione CP_3
della centrale erano state affidate, con scrittura privata, alla società (con legale CP_2
rappresentante lo stesso e, nel dicembre 2010, l'Ing. si era occupato CP_3 CP_4
del collaudo dell'opera; che, terminati i lavori, la centrale veniva messa in funzione in data
31.12.2010; che, nell'ottobre 2020, il Sig. riscontrava la presenza di una fessura tra il CP_1
muro perimetrale di una vasca di carico della centrale e la parete perimetrale di valle della centrale, scostamento in continua evoluzione e progressione con conseguente rischio di crollo dell'intero manufatto;
che il 30.10.2020 aveva effettuato la denuncia ex art. 1669
c.c.; che il 5.11.2020 si aveva un primo sopralluogo con riconoscimento dei vizi da parte di e;
che il 13.9 ed il 26.10.2021 erano inviate diffide a;
CP_3 CP_4 CP_2
che il 10.3.20222 si aveva un secondo sopralluogo;
che il 28.9.2022 era trasmessa nuova diffida a riscontrata il 10.10.2022. CP_2
L'atto di citazione veniva notificato dall'attrice anche alla Controparte_5
nella sua qualità di proprietaria dei beni concessi in uso alla senza esplicazione di Pt_1
domande nei riguardi della stessa.
I convenuti , , costituendosi in giudizio, eccepivano la CP_3 CP_4 CP_2
decadenza e la prescrizione ex art. 1669 c.c., rilevando che già il 9.9.2014 e nella primavera
2015 vi erano stati sopralluoghi che avevano riscontrato i presunti vizi, contestavano nel merito la domanda, chiamavano in causa, ai fini della manleva, Controparte_6
e il Geol. (chiamati da e ,
[...] Controparte_7 CP_2 CP_3
nonché la (chiamata dalla sola ). Controparte_8 CP_2
In data 16.01.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_6
quale aderiva alle difese dei chiamanti e comunque eccepiva l'inoperatività della polizza pagina 8 di 21 sottoscritta da e in quanto prestata nella forma c.d. con CP_3 CP_2 CP_9
periodo di copertura assicurativa garantito compreso dalle ore 24.00 del 17 settembre 2020 alle ore 24 del 17 settembre 2021, in quanto l'attività pattuita ed eseguita da CP_2
sarebbe estranea rispetto all'attività oggetto della polizza, la quale in particolare non prevede alcuna garanzia per errori derivanti da attività edificatoria/costruzione, garantendo la sola attività ingegneristica e/o architettonica, e in quanto i fatti attribuiti all'assicurato arebbero anteriori al termine massimo di retroattività contrattuale del 13.9.2008. CP_3
In data 05.03.2024 si costituiva in giudizio il Geol. il quale contestava ogni CP_7
domanda, rilevava che l'epoca di manifestazione dei vizi risale al 2014, con conseguente decadenza ex art. 1669 c.c., nel merito deduceva l'infondatezza delle domande e il proprio corretto operato professionale.
Il 6.3.2024 si costituiva in giudizio la aderendo Controparte_5
integralmente alle domande, alle difese e alle istanze proposte dalla L.P.N.
Espletata CTU e assunta la prova orale alle udienze del 28.1.2025 e del 13.5.2025, la causa era successivamente rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti di CP_3
, , mentre alcuna responsabilità è ascrivibile al geologo CP_4 CP_2
CP_7
E', altresì, fondata la domanda di manleva svolta e (quale CP_2 CP_3
rappresentante della prima) nei riguardi di CP_6
Innanzitutto, si rileva che le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. risultano infondate sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria orale svolta.
Nel 2014 il distacco della vasca era di pochi centimetri, non era apprezzabile da soggetto sfornito di competenze tecniche, era in apparenza irrilevante a confronto della situazione fattuale riscontrata in sede di sopralluogo del 05.11.2020 (doc. 12 attoreo), quando il distacco presentava le dimensioni ragguardevoli che ognuno oggi riconosce.
Non solo il ma neppure gli stessi professionisti e , che nel 2014 CP_1 CP_3 CP_4
avevano elaborato il progetto “as built” ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica in sanatoria (doc. 9 attoreo), si erano avveduti della gravità della situazione.
Ed infatti, dovendo presumersi la loro buona fede e dovendo pertanto escludersi, fino a prova contraria, che essi abbiano dolosamente taciuto le gravi carenze progettuali ed il conseguente grave vizio dell'opera, avrebbero certamente segnalato i fatti rilevanti e pagina 9 di 21 sarebbero di conseguenza intervenuti in via risolutiva, anziché richiedere un'autorizzazione in sanatoria.
D'altra parte, gli stessi sopralluoghi svoltisi nel novembre 2020 e nel marzo 2022, ai quali partecipavano soggetti provvisti delle competenze tecniche in materia, non consentivano di accertare le reali cause del cedimento, verificate in maniera compiuta solo grazie alla CTU qui svolta.
In sede di interrogatorio formale, rappresentante della attrice, non ha riferito, CP_1
contra se, fatti o circostanze a sostegno della tesi di parte convenuta in punto decadenza e prescrizione. Egli ha riferito di non avere mai visto né conosciuto il geologo se CP_7
non nel 2020, in occasione del sopralluogo, di avere partecipato a un sopralluogo nel 2015 ma non per la verifica del “distacco”, di avere notato ancora in fase di ultimazione dei lavori un piccolo spazio di circa 1 cm di distacco, riempito con una schiuma di poliuretano e quindi avevo chiesto all'ing. di cosa si trattasse e mi aveva riposto che era un CP_4
normale assestamento della vasca, di avere avuto contezza della gravità della situazione solo nel 2020, quando il distacco è diventato importante.
Il non ha riferito alcun elemento contra se, confermando di ignorare la situazione CP_7
esistente nel 2014, di avere svolto il primo sopralluogo nel novembre 2020 e il secondo nel marzo 2022.
La teste dipendente della sino al 31.3.2024, ha riferito solo de Testimone_1 CP_2
relato su quanto appreso dal . CP_4
Il teste segretaria dal 2008, sul capo 7) della memoria istruttoria Tes_2 CP_2
ha riferito: “ricordo che nel 2014, non ricordo il mese, c'è stata una telefonata in CP_4
Part ufficio da parte del sig. , rappresentante , il quale voleva parlare con;
CP_1 CP_4
questi parlò con a proposito del problema della vasca che si era spostata di qualche CP_1
centimetro e chiese a di andare sul posto a verificare e scattare delle foto, CP_3 CP_4
ciò che è stato fatto dal stesso;
dopo il sopralluogo ne parlò in riunione CP_4 CP_4
con riferendo che la vasca si era realmente spostata di qualche centimetro e che CP_3
occorreva intervenire e così suggerì a di contattare il geologo il CP_3 CP_4 CP_7 sopralluogo è stato eseguito un giorno dell'anno 2014 e detta richiesta di intervento è immediatamente successiva al sopralluogo”.
La testimonianza conferma quanto riferito dal in sede di interrogatorio, ossia il fatto CP_1
che questi aveva riscontrato e segnalato un distacco, in relazione al quale i professionisti e avevano ravvisato la necessità di intervenire, ma che evidentemente era CP_3 CP_4
pagina 10 di 21 stato da ognuno considerato di lieve entità, marginale, non riconducibile a gravi carenze progettuali e tali da non compromettere la stabilità della struttura né impedire la richiesta di autorizzazione unica in sanatoria.
Al CTU, le cui relazioni del 27.9.2024 e del 21.11.2024 (quest'ultima in risposta ai chiarimenti richiesti dal GI su richiesta di parte convenuta) sono complete, esaustive, motivate, analitiche e pertinenti, ha risposto in maniera compiuta al seguente quesito: 1) accerti il c.t.u. lo stato dei luoghi, ed individui, previo accertamento geognostico, gli interventi necessari per il ripristino e messa in sicurezza del manufatto, quantificando altresì il costo complessivo delle predette attività alla luce dei tariffari/prezziari in uso e l'eventuale danno da mancata produzione patito o patiendo da parte attrice in conseguenza del difetto dei lavori di consolidamento (tenuto conto anche della possibilità di esecuzione degli stessi durante il periodo di chiusura dell'impianto). 2) Previa verifica e delimitazione, alla luce della documentazione già in atti, nonché di quella eventualmente ulteriormente acquisita al fine dell'espletamento dell'incarico (esempio: documentazione inerente alla progettazione esecutiva dell'opera, relazioni tecniche redatte, eccetera), del contenuto precipuo degli incarichi assegnati ai tecnici: geol. ing. Controparte_7 Controparte_4
e ing. accerti il c.t.u. il corretto adempimento delle prestazioni eseguite dai CP_3
suddetti periti, secondo le regole di diligenza e perizia in rapporto alle rispettive competenze tecnico professionali ad essi attribuibili.
Circa la causa del cedimento del manufatto e gli interventi occorrenti per il ripristino il consulente ha riferito:
…la causa della rotazione del manufatto non va ricercata in un ipotetico movimento franoso bensì in un difetto locale delle fondazioni che sono state appoggiate, quantomeno in parte, sul terreno non idoneo……si procede alla stima delle opere necessarie per garantire la stabilità fondale del manufatto. A tal fine in ragione della modestia volumetrica dello stesso e della sua conformazione strutturale si ritiene di poter fornire un'attendibile stima delle opere da realizzare anche in assenza di ulteriori indagini geognostiche che verranno eseguite, con la supervisione di un geologo e del progettista strutturale, durante le fasi progettuali, a integrazione e conforto delle ipotesi assunte.
Risultando evidente che il manufatto è stato appoggiato su terreno non idoneo si ritiene necessario eseguire opere di consolidamento al fine di scongiurare ulteriori evoluzioni che potrebbero incrementare la rotazione del manufatto ed i connessi problemi idraulici al canale di connessione tra la vasca consortile e il manufatto oggetto di causa. L'entità del pagina 11 di 21 cedimento, l'ampiezza dell'area fondale, la presenza di un pendio in terreno morenico/alluvionale rendono sconsigliabile un intervento con iniezioni di pasta cementizia e/o di resine. Il fenomeno di rilassamento dell'ammasso potrebbe non essere risolto ed evolvere ancora. Si ritiene opportuno prevedere delle opere che possano coinvolgere una massa maggiore di sottosuolo, arrivando agli strati stabili e connettendoli strutturalmente, per il tramite di fondazioni profonde (micropali), al manufatto strutturale esistente ....
Dopo avere analiticamente descritto le necessarie opere strutturali di consolidamento da realizzare, il CTU ha redatto prospetto dei costi da sostenere, precisando che i lavori non riporteranno il manufatto nelle condizioni ante-cedimento, ma ne arresteranno l'evoluzione permettendo l'esercizio della centrale in sicurezza e continuità.
I costi di ripristino sono stati indicati dal CTU in euro 173.787.54 iva inclusa.
Circa le tempistiche, il consulente ha osservato: Si ritiene che i lavori possano essere realizzati, se bene organizzati ed evitando interruzioni fra una lavorazione e l'altra, in 45 giorni solari consecutivi. In ragione dell'esposizione Sud del sito si ritiene possibile la loro realizzazione durante il periodo di chiusura della centrale idroelettrica, eventualmente avviandoli in autunno per concluderli in primavera, con una sospensione delle attività nel periodo più sfavorevole dal punto di vista climatico. Occorre anche precisare quasi tutti gli interventi previsti riguardano il perimetro esterno del manufatto per cui si può ragionevolmente ipotizzare che la loro realizzazione possa essere effettuata, quantomeno in grandissima parte, anche durante il periodo di funzionamento della centralina. Per tale motivo non vengono valutati danni di mancata produzione.
Come emerge per tabulas e come riscontrato dal CTU sulla base dei docc. in atti, la società ha assunto il ruolo di appaltatore, ha ricoperto il ruolo di progettista (anche CP_2 CP_3
in relazione alla progettazione esecutiva strutturale) e direttore dei lavori, ha CP_4
ricoperto il ruolo di progettista e collaudatore;
la posizione del e la questione CP_7
della riconducibilità del vizio a cause di natura geologica riguardano i soli rapporti interni tra i convenuti e il geologo chiamato in causa.
Il , che pure ha negato in causa di avere assunto il ruolo di progettista, ha CP_4
sottoscritto tutta la documentazione progettuale versata in atti;
egli ha sottoscritto (insieme all' il progetto presentato presso il Comune di Doues (AO) nel novembre 2004 (doc. CP_3
2 attoreo), la nota in data 17.03.2009 con cui sollecitava il riavvio dell'iter amministrativo
(doc. 5 attoreo), il progetto “as built” dell'ottobre 2014 redatto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica in sanatoria (doc. 9 attoreo).
pagina 12 di 21 Circa i ruoli dei soggetti coinvolti nella progettazione, esecuzione, collaudo dell'opera e circa l'osservanza delle norme di perizia e degli obblighi connessi ai compiti svolti, il consulente ha riferito quanto segue.
Circa il progetto del 2004, in atti, redatto dagli ingegneri e , il CTU non ha CP_3 CP_4
riscontrato criticità ed ha osservato che gli elaborati del progetto individuano compiutamente le posizioni dei principali manufatti da realizzare, sia in ambito catastale, cartografico. Il progetto è corredato da un rilievo topografico sul quale sono compiutamente inseriti i due principali manufatti da realizzare (vasca di carico e centralina). Entrambi i manufatti sono descritti graficamente in maniera esaustiva e compatibile con gli obiettivi della fase progettuale.
Sulla relazione geologica del gennaio 2005, in atti, redatta dal il CTU ha rilevato CP_7 che l'elaborato inquadra in maniera completa i luoghi dove è prevista la realizzazione delle varie opere dal punto di vista geologico. In essa vengono ben evidenziati i vincoli urbanistici presenti nell'area in ragione dei quali i promotori del progetto effettueranno le necessarie richieste agli Uffici competenti. È stata richiesta una integrazione della relazione geologica da parte dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche,
Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche, Direzione tutela del territorio che è stata redatta nel maggio 2008 ed ha approfondito la compatibilità geologica delle opere situate nel settore basso il quale, come già evidenziato nella precedente relazione, rientrava in un'area soggetta a frane (F1). Il professionista analizza in maniera più approfondita il settore e fornisce i chiarimenti dovuti con particolare riferimento agli accorgimenti in fase d'opera. L'elaborato geologico, quindi, risulta essere compiutamente redatto secondo quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988 e dalla L.R. 6 aprile 1998, numero 11.
In merito al progetto esecutivo strutturale, redatto dall' acquisito presso i competenti CP_3
uffici regionali, esaminati tutti gli elaborati elencati nella propria relazione tecnica, il CTU ha riscontrato gravi carenze, con particolare riferimento ai calcoli ingegneristici e all'indagine geotecnica di competenza del progettista stesso: circa l'Allegato 1 (relazione illustrativa), il consulente ha rilevato che l'elaborato, sottoscritto dall'ingegnere progettista e vistato dal direttore dei lavori (figure che coincidono con lo stesso ingegner e dal costruttore, descrive in maniera sintetica e CP_3
tabellare i materiali da impiegare per la realizzazione del manufatto in conglomerato cementizio armato e che le tavole ad esso allegate descrivono compiutamente le dimensioni pagina 13 di 21 delle strutture nonché le lunghezze e le quantità di armature di acciaio da inserire al loro interno;
in riferimento all'Allegato 2 (relazione di calcolo), il consulente ha evidenziato che l'elaborato risulta carente di qualsiasi calcolazioni di tipo ingegneristico finalizzata al dimensionamento strutturale delle opere e al calcolo delle armature in acciaio necessarie.
Pur venendo riportati tutti i pesi specifici dei materiali impiegati e anche di quelli non impiegati, oltre che i sovraccarichi variabili per edifici, poco attinenti al manufatto in questione, non vengono redatti calcoli statici che vengono risolti in maniera ipersintetica con la seguente frase: “tenuto conto dei procedimenti di calcolo nella scienza delle costruzioni e più partitamente: metodo degli Stati Limite secondo le norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008”. Non risulta agli atti alcun allegato che evidenzi le calcolazioni effettuate dal professionista per dimensionare correttamente il manufatto in conglomerato cementizio armato. Occorre anche precisare che le norme tecniche citate come riferimento per la progettazione prevedono anche la progettazione geotecnica, ovvero di quelle “parti di costruzioni che interagiscono con il terreno, gli interventi di miglioramento di rinforzo del terreno, le opere immateriali sciolti, i fronti di scavo, nonché lo studio della stabilità del sito nel quale si colloca la costruzione”. Risulta altresì carente qualsiasi tipo di indagine e caratterizzazione geotecnica del terreno che, evidentemente, non può essere risolta per il tramite della relazione geologica;
essa, redatta in occasione delle fasi preliminari del progetto, ha altri obiettivi di inquadramento più generale e autorizzativo. Al punto 6.2.2 delle Norme Tecniche viene precisato che “le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e di intervento … e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.” E ancora: “E' responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica.” Risulta molto probabile che il progettista conoscesse molto bene i luoghi e, trattandosi di un intervento di modesta rilevanza, abbia basato la progettazione sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la sua “piena responsabilità su ipotesi e scelte progettuali”.
Oltre alle già menzionate carenze della relazione di calcolo dove non sono riportate le calcolazioni di dimensionamento delle opere in cemento armato, sia fondali che in elevazione, occorre evidenziare anche la carenza di un altro elaborato: la relazione geotecnica ai sensi del D.M. 11 marzo 1988. Tale relazione “è prescritta per tutte le opere”
e “deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di pagina 14 di 21 programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruendo a opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva”. Risulta quindi evidente una carenza progettuale che riguarda, oltre al dimensionamento generale delle opere, anche e soprattutto (visto l'oggetto di causa) l'interazione del manufatto con il suolo……; circa la relazione finale del direttore dei lavori delle opere strutturali ing. il CP_3
consulente ha rilevato che l'elaborato fa correttamente riferimento al deposito delle strutture in data 23 aprile 2010 e delle varianti in data 7 dicembre 2010. Evidenzia che nel corso dei lavori non sono stati prelevati campioni di materiali, né per quanto riguarda il conglomerato cementizio, né per le armature in acciaio. Tale omissione, ha rilevato il CTU, contrasta con le norme tecniche (paragrafo 11.2.5) secondo cui il direttore dei lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare e secondo cui ai fini di un efficace controllo di accettazione di tipo A è necessario che il numero di campioni prelevati e provati sia non inferiore a 6 (tre prelievi) anche per getti di quantità inferiore a 100 m³ di miscela. Detta omissione contrasta altresì con la normativa per quanto riguarda l'acciaio che prevede (punto C11.3.1.1) che il controllo sugli acciai da costruzione è obbligatorio va effettuato con modalità e frequenze diverse, negli stabilimenti di produzione, nei centri di trasformazione e in cantiere, dove il controllo di accettazione deve essere effettuato sui lotti di spedizione. Il CTU ha rimarcato che nella documentazione reperita presso i competenti uffici non si fa riferimento a nessun tipo di controlli e/o certificati, tantomeno quelli in cantiere. Tale mancanza risulta essere certamente una carenza nella prestazione del direttore dei lavori.
In merito al collaudo statico redatto dal , il CTU ha riferito che: il certificato è stato CP_4
redatto sulla base di una visita di collaudo delle opere effettuata in data 9 dicembre 2010, in presenza del direttore dei lavori. “Nel corso del sopralluogo non si sono rilevati cedimenti e/o fessurazioni che possano far supporre ridotte condizioni di stabilità e di sicurezza dei manufatti realizzati”. Durante la visita di collaudo il collaudatore, prendendo atto che nel corso dei lavori non sono stati prelevati campioni di calcestruzzo da sottoporre a prove di resistenza in laboratorio, ha provveduto ad effettuare una serie di prove sclerometriche sulle parti in cemento armato ancora visibili. Tali prove hanno dato risultati pagina 15 di 21 compatibili con il valore di resistenza dei calcestruzzi indicati nelle relazioni di calcolo. Il collaudatore ha effettuato, altresì, l'analisi documentale della pratica certificandone la correttezza. Occorre segnalare che l'articolo 7, comma 2, della legge 1086/71 prevede che
“il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere … che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera”. Si rileva che l'ing. ha CP_4 redatto, insieme all'ing. il progetto di prima fase (municipale) dell'opera; pur CP_3 riguardando la prestazione dell'ing. una fase progettuale preliminare parrebbe, CP_4
quindi, nella prestazione del collaudatore, mancare il presupposto di completa terzietà imposto dalla legge sopra citata che fa espresso riferimento al fatto che il collaudatore non debba essere intervenuto in alcun modo nella progettazione in senso lato.
In definitiva, il CTU ha espresso le seguenti condivisibili osservazioni: il dottor è intervenuto nella fase prodromica alla realizzazione dell'opera ed in CP_7
particolare nella redazione della relazione geologica. Egli ha idoneamente integrato la sua originaria relazione sulla base delle richieste dei competenti Uffici regionali ottenendo le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera che comprende, anche, il manufatto oggetto di causa. Per quanto riguarda la fase progettuale esecutiva il geologo non è stato ufficialmente interpellato. Non risultano neanche sopralluoghi effettuati dallo stesso durante il cantiere nonostante egli avesse specificato, a pagina 18 della sua prima relazione, che “eventuali problematiche legate ad imprevisti di origine geologica non contemplati in questa relazione potranno essere valutati in fase di esecuzione dei lavori con la scrivente”. Non si rilevano, quindi, profili di responsabilità del geologo;
l'ing. e l'ing. hanno provveduto alla redazione di tutte le tavole grafiche e CP_3 CP_4 relazioni necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione del complesso delle opere, tra le quali quelle relative al manufatto oggetto di causa. In tale attività non si rilevano responsabilità di sorta;
la fase di progettazione esecutiva strutturale redatta dall'ing. presenta, come CP_3 anticipato nel paragrafo precedente, parecchie criticità tecniche ed in particolare: • assenza della relazione geotecnica obbligatoria ai sensi del D.M. 11 marzo 1988; • assenza della relazione di calcolo delle fondazioni, obbligatoria ai sensi delle norme tecniche, nonché delle relative indagini geotecniche;
• assenza, quanto meno nella documentazione estratta nell'ambito dell'accesso agli atti, di qualsiasi calcolo strutturale finalizzato al dimensionamento dell'intero manufatto e dell'interazione fondazioni terreno. Sulla base di pagina 16 di 21 quanto sopra brevemente esposto si ritiene che il progettista strutturale sia investito da una quota di responsabilità di quanto accaduto alla struttura;
in tal caso la figura del direttore dei lavori strutturale coincide con quella del progettista strutturale. Sulla base di quanto potuto accertare nell'ambito dell'accesso agli atti il direttore dei lavori non ha ottemperato ad alcuni obblighi normativi tra i quali: • prelievo e rottura di campioni di conglomerato cementizio;
• prelievo e rottura di campioni di armature in acciaio. Pur ammettendo che il conglomerato cementizio sia di buona qualità, così come l'acciaio, risultano evidenti alcune superficialità nella prestazione del direttore dei lavori delle strutture. Non vi sono, agli atti, documenti che attestano sopralluoghi in occasione della realizzazione delle opere ed operazioni rilevanti dal punto di vista geotecnico e, più in generale, statico, quali gli scavi o i getti. Anche il direttore dei lavori, quindi, è certamente coinvolto in buona parte sulle responsabilità di quanto avvenuto;
l'impresa ha provveduto alla realizzazione dell'opera secondo le indicazioni CP_2
progettuali e quelle impartite dal direttore dei lavori. Tale affermazione è confortata dall'atto di collaudo ove viene sancito che: “in data 9 dicembre 2010, alla presenza del direttore dei lavori, si è effettuata una visita di collaudo delle opere realizzate, provvedendo ad un attento controllo delle stesse. In base a questo esame visivo si dichiara che non si sono riscontrate differenze rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto”. Per quanto riguarda il mancato prelievo di provini di conglomerato cementizio e di acciaio occorre precisare che tale adempimento è totalmente in carico al direttore dei lavori.
L'impresa, però, non può essere considerata “nudus minister” in quanto trattasi di operatore economico che possiede delle competenze tecniche finalizzate al compimento dell'opera. Responsabilità nell'ambito della valutazione del terreno di fondazione vi sono anche a carico dell'impresa: risulta anche possibile che l'impresa abbia erroneamente rimaneggiato il terreno di fondazione e che una parte del manufatto (la parte più a valle) sia stato fondato sul terreno di riporto. Tale ipotesi, pur non dimostrabile, deriva anche dalla forma particolare che la vasca presenta con particolare riferimento all'inclinazione della platea. Così come non si può dimostrare ciò che è stato appena ipotizzato quale causa o concausa del cedimento, ugualmente non vi sono agli atti elementi per dimostrare che tale modo di agire non sia stato effettivamente adottato. Resta, quindi, una significativa responsabilità dell'impresa sulla stabilità delle opere che essa stessa ha realizzato, non solo per quanto riguarda la parte strutturale, ma anche per quanto riguarda l'interazione della struttura con il terreno di fondazione;
pagina 17 di 21 con particolare riferimento alle carenze progettuali menzionate ed alla superficialità con la quale è stata condotta la direzione dei lavori strutturale il collaudatore ha regolarmente collaudato l'opera assumendosi, quindi, la piena responsabilità di tutte le manchevolezze oggettive valutandole, evidentemente, trascurabili e ininfluenti. Cosa che, nel caso in ispecie, non è stato. Anche egli, quindi, è coinvolto in una buona parte delle responsabilità…
Il CTU ha quindi calibrato come segue le responsabilità ai fini del riparto dei costi di ripristino: progettista strutturale 20%, euro 34.757,51; CP_3
direttore dei lavori Arditi: 25%, euro 43.446,88; impresa 30%, euro 52.136,26; CP_2
collaudatore : 25%, euro 43.446,88. CP_4
In definitiva, 75% a carico di (rispettivamente 45% e 30%), 25% a carico CP_10
del . CP_4
Nei chiarimenti forniti nella relazione integrativa il CTU ha tra l'altro ribadito, per quanto qui interessa: …il dottor ha eseguito compiutamente la sua prestazione sulla CP_7
base dei dati a sua disposizione che, per quanto riguarda il sito di costruzione del manufatto oggetto di causa, escludevano la possibilità potenziale di fenomeni gravitativi sul sito oggetto di causa…… Il dottor quindi, ha correttamente differenziato le CP_7
modalità operative di realizzazione del manufatto di monte (oggetto di causa) e del manufatto di valle, in funzione delle condizioni geologiche caratterizzanti ogni singolo sito e, quindi, ha correttamente eseguito la sua prestazione professionale senza negligenza alcuna……
Il certificato di polizza in atti n. A0200266000-LB relativo all' all''art. 4 (Oggetto e CP_3 forma dell'assicurazione - made - Retroattività) prevede: “Verso il pagamento del CP_9
premio convenuto, gli si obbligano a tenere indenne l di ogni Parte_2 Parte_3
somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale”. Trattasi di polizza prestata nella forma c.d. e il periodo di CP_9
copertura assicurativa garantito è compreso dalle ore 24.00 del 13 settembre 2020 alle ore
24 del 13 settembre 2021. Essa “è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di pagina 18 di 21 retroattività stabilità nella Scheda di Copertura e a condizione che il conseguente Richiesta di Risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione” (art. 4). La polizza prevede, quale termine di retroattività, il 13 settembre 2008.
Le carenze progettuali esecutive ascrivibili ad sono certamente comprese nel rischio CP_3
garantito e rientrano inoltre nel periodo di operatività della polizza in atti, in quanto si collocano a partire dal 2010.
D'altra parte, ricevuta segnalazione cautelativa (doc. 9 la Compagnia apriva il CP_3
sinistro indicando la data del 31.12.2010 (doc.10 quale data di verificazione in CP_3 relazione all'ipotetico errore professionale.
Il certificato di polizza in atti n. A0200266700-LB relativo alla società prevede CP_2
analogamente all'art. 4 (Oggetto e forma dell'assicurazione - ) Controparte_11
l'obbligo della Compagnia a “tenere indenne l' di ogni somma che egli sia tenuto Parte_3
a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale”.
Trattasi di polizza prestata nella forma c.d. e il periodo di copertura CP_9
assicurativa garantito è compreso dalle ore 24.00 del 17 settembre 2020 alle ore 24 del 17 settembre 2021.
Nel 2010 la società specializzata nella costruzione e gestione di centrali CP_2
Part idroelettriche, aveva assunto, con la scrittura privata prodotta dall'attrice sub doc. 6,
l'obbligo di adempiere alle attività indicate al punto 2) del contratto. Essa non assumeva solo l'obbligo di costruire, ma si obbligava ad eseguire la progettazione esecutiva dell'impianto, la direzione lavori, la predisposizione degli adempimenti connessi alla sicurezza, la direzione lavori e la gestione della sicurezza in fase esecutiva, il collaudo dell'impianto (tutte attività svolte mediante i professionisti rappresentante della CP_3
società stessa, e ), oltre che la denuncia delle opere e dei componenti in cemento CP_4
armato con i relativi collaudi, la predisposizione e il deposito delle varianti presso i Comuni interessati e presso la Regione Valle d'Aosta, la richiesta di certificazione degli impianti, la qualifica IAFR secondo le norme vigenti, la costruzione di tutte le opere edili, delle condotte, delle opere meccaniche ed elettriche elencate nel capitolato allegato al contratto, la costruzione dei sistemi di automazione e dei sistemi oleodinamici, nonché la costruzione pagina 19 di 21 delle cabine di consegna dell'energia elettrica compreso il locale di contabilizzazione oltre che ogni opera ulteriore prevista nel capitolato.
La polizza è quindi operante, in quanto le carenze riscontrate hanno interessato l'attività professionale dei soggetti di cui la società si è avvalsa, mentre il vizio costruttivo e il conseguente pericolo di rovina sono conseguenza degli errori di progettazione esecutiva strutturale non rilevati in fase di collaudo.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione e i convenuti , CP_3 CP_4 CP_2
vanno condannati in solido al risarcimento del danno e la va condannata a tenere Pt_4
indenne gli assicurati, secondo le percentuali indicate dal CTU, nei limiti di polizza in punto franchigia. Non vi è domanda di manleva di nei confronti della terza chiama CP_2
subappaltatrice (v. conclusioni sopra riportare) ed in ogni caso, come si è Controparte_8
sopra evidenziato, il CTU non ha rilevato imperizie nella fase meramente esecutiva ascrivibili alla subappaltatrice, la quale ha operato secondo le indicazioni progettuali, mentre il dissesto e il cedimento dell'opera sono riconducibili ad un errore progettuale di natura geotecnica o strutturale.
Le spese, liquidate ex DM 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione per le cause di valore non determinato compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000, seguono la
Part soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuti (soccombenti) , CP_3 CP_4
nei rapporti tra i convenuti soccombenti e il terzo nei CP_2 CP_10 CP_7
rapporti tra e la Compagnia (soccombente). CP_10
Spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti , CP_3 CP_4 CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_2 CP_3 Controparte_4 risarcimento del danno in favore dell'attrice liquidato in euro 173.787,53, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo (ferme nei rapporti interni tra i condebitori le quote individuate dal CTU: progettista strutturale Arditi: 20%, euro 34.757,51; direttore dei lavori 25%, euro 43.446,88; impresa 30%, euro 52.136,26; collaudatore CP_3 CP_2
: 25%, euro 43.446,88); CP_4
dichiara tenuta manlevare gli assicurati Controparte_6 CP_3
e secondo le sopradette percentuali indicate dal CTU quanto ai danni e nei CP_2
pagina 20 di 21 limiti di polizza in punto franchigia, da ogni esborso in favore della danneggiata in punto risarcimento danni e spese legali;
condanna i convenuti e , in CP_2 CP_3 Controparte_4
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in Parte_1
euro 7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 545 per esborsi di contributo e marca;
condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_2 CP_3
pagamento delle spese di lite in favore del terzo liquidate in euro Controparte_7
7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_6
favore di e liquidate in euro 7.616 per onorario, oltre CP_2 CP_3
iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 545 per esborsi.
Spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti , CP_3 CP_4 CP_2
Aosta, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
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