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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
VG 2348/2024 SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa con RG. 2348/2024 VG promossa con ricorso depositato il 24/09/2024, da
1) Parte_1
Nata a TORINO il 22/01/1977
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...] – VIA PASCOLI N. 14
con l'Avv. Chiara Motta
e
2) Parte_3
Nato a TORINO il 3/01/1964
cittadino: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...] – VIA PASCOLI N. 14
con l'Avv. Chiara Motta
1
(anno 2003, atto n. 24, parte II, serie A)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata a [...], il [...]; Persona_1
- nato a [...], il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/09/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, come successivamente modificate, al punto n.10, in adesione alla proposta del Tribunale e di cui all'udienza cartolare del 5/12/2024:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'impegno del mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico,
avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
3) i coniugi concordano sull'assegnazione della casa familiare con quanto la arreda - piano terra di proprietà della signora alla madre che vi abiterà con i figli, ove fissa la propria Pt_1
residenza e quella dei figli;
4) il sig. continuerà a vivere al piano primo della casa familiare, ove fissa la propria Pt_3
residenza;
5) il locale semi-interrato, il garage, la zona lavanderia e caldaia di proprietà del sig. Pt_3
resteranno ad uso comune di tutta la famiglia;
6) i contatori delle utenze risultano già separati rispetto al piano terra e piano primo, salvo l'utenza gas per il riscaldamento e per l'acqua che continuerà ad essere intestata al sig.
il quale invierà la bolletta alla signora per il rimborso del 50%. La signora Pt_3 Pt_1 Pt_1
provvederà al rimborso entro 15 giorni dall'invio della bolletta;
7) il conto comune cointestato n. 2113 presso BA MI resterà ad uso esclusivo del marito. La signora si impegna a non utilizzare detto conto ed a restituire le carte al Pt_1
2 marito entro la fine del mese di Settembre 2024. Il mutuo continuerà a gravare su detto conto,
dove, dal mese di Ottobre 2024, continuerà a confluire il solo reddito del marito. Pertanto, il sig. si impegna a sostenere le residue rate del mutuo fondiario in via esclusiva, a far Pt_3
data dal mese di Ottobre 2024;
8) la signora si impegna a trasferire il proprio conto deposito n. 4828/2900/3041 Pt_1
BA MI altrove o comunque ad estinguere il rapporto entro la fine del mese di
Settembre 2024;
9) entro la fine del mese di Settembre 2024, la signora preleverà dal conto cointestato n. Pt_1
2113 BA MI la somma pari ad 1/3 del saldo al 30/6/24, con bonifico diretto presso un proprio conto corrente esclusivo;
10) il padre sosterrà il contributo al mantenimento dei figli, non ancora indipendenti economicamente, per € 1.000,00 mensili (=€ 500,00 a figlio), da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese nelle mani della madre -IBAN
[...]- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Como nella misura di 2/3. La
misura di 1/3 delle spese straordinarie resterà a carico della sig.ra ; Pt_1
11) i genitori sosterranno le rate universitarie dei figli secondo la seguente ripartizione: il padre per 2/3; la madre per 1/3;
12) l'assegno unico, attualmente pari a € 50 circa, continuerà a confluire sul conto comune n.
2113 presso BA MI (conto corrente ad uso esclusivo del marito). Il sig. Pt_3
si impegna a versare mensilmente, sui rispettivi conti correnti dei figli, l'intera somma dell'assegno unico entro 15 giorni dall'incasso (metà ad un figlio, metà all'altro figlio);
13) l'auto aziendale resta del marito, mentre l'auto AN resta alla madre. L'auto 500 intestata al sig. resta a disposizione della famiglia;
Pt_3
14) i coniugi dichiarano di aver compensato le spese del presente procedimento.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_5
E
[...]
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 20/09/2003, in SANTENA (TO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (TO)
(anno 2003, atto n. 24, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTENA (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 29.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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