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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 114/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 66/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data
29.01.2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ed ivi residente in [...], rappresentato e
[...] difeso dagli Avv.ti Pietro Di Piazza e Salvatore Carruba ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via Sardegna n. 17, presso lo studio dell'Avv.
Raimondo Maira;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. (p.iva ), CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Fonte;
1 Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ad eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ai sensi degli articoli 351 comma 2
e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima per le ragioni esposte nella premessa del presente atto. In via istruttoria ammettere e nominare c.t.u. medico legale già richiesta in primo grado e c.t.u. tecnica per le valutazioni sia sulla persona del danneggiato sia sui luoghi del sinistro nonché ammettere la prova testimoniale rigettata in prima istanza. Nel merito riformare integralmente la sentenza impugnata n. 66/2022 pronunciata dal
Tribunale di Enna distinta a RG con il n. 862/2018 e, per l'effetto, dichiarare il in persona del suo Sindaco p.t., responsabile, CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. del sinistro occorso al signor Parte_1
in data 22.12.2016 per le motivazioni in fatto e in diritto indicate
[...] in atto di citazione notificato in primo grado e nel presente atto di appello.
Conseguentemente condannare il , in persona del suo CP_1
Sindaco p.t. al risarcimento dei danni tutti patiti dal signor che Pt_1 vanno quantificati nella somma di €. 13.584,77 oltre alla somma pari ad
€. 800,00 a titolo di danno patrimoniale, con gli interessi legali della data del sinistro all'effettivo soddisfo o nella diversa somma che la Corte riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.”
Conclusioni del convenuto CP_1
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appella adita rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese competenze ad onorari del doppio grado di giudizio.”
2 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.06.2018 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il della CP_1 predetta città al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di €. 13.584,77 a titolo di danno patrimoniale e della ulteriore somma di €. 800,00 a titolo di danno non patrimoniale per i danni derivati dalle lesioni da lui riportate in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 22.12.2016.
A sostegno della domanda il deduceva che, quel giorno, verso le Pt_1 ore 18,00 mentre percorreva la via Unità d'Italia del Comune di a CP_1 causa della presenza di anomalie dovute ad opere di rifacimento del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra procurandosi delle lesioni alla caviglia sinistra per come diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ove veniva accompagnato e per le quali era stato necessario procedere alla predisposizione di un idoneo gambaletto di gesso.
Con comparsa del 16.10.2018 si costituiva in giudizio il CP_1 il quale avversava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur eccependo, in particolare, come nessuna responsabilità potesse attribuirsi all' Ente convenuto anche in considerazione del fatto che, dalla stessa narrazione dei fatti prospettata dell'attore in citazione, era palese che lo stesso, adoperando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto accogliersi del dissesto del manto stradale.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, concessi i termini di cui all'articolo 183 c.p.c., senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 15 giugno 2021 la causa veniva posta in decisione.
3 Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda attorea condannando il al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 del convenuto liquidate come in dispositivo. CP_1
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dalla documentazione allegata e dalla narrazione dei fatti così come descritti in citazione, non poteva dirsi accertata la responsabilità dell'Ente nella causazione dell'evento né con riferimento all'articolo 2051
c.c. né con riferimento all'articolo 2043 c.c..
Più in particolare il Tribunale ha rilevato come la ricostruzione degli eventi che avevano preceduto la caduta del fosse stata carente Pt_1 avendo l'attore omesso di specificare quale sia il tratto di strada interessato sia quali fossero, in concreto, le anomalie del manto stradale che avevano causato la sua caduta così contravvenendo all'onere probatorio che, anche nell'ambito di una responsabilità oggettiva quale quella richiamata dall' 2051 c.c. impone, a chi agisce in giudizio, di dimostrare, in ogni caso la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 gennaio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed è articolato motivo di gravame l'appellante avversa la sentenza impugnata deducendo la erronea interpretazione delle
4 risultanze istruttorie e la omessa applicazione dei principi di cui all'articolo 2051 c.c..
A sostegno del motivo si ricorda, preliminarmente, come, ai sensi della citata norma, gravi, sul soggetto danneggiato, esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto adesivo e del nesso eziologico tra lo stesso e la cosa in custodia, mentre al custode incombe l'onere di allegare il caso fortuito al fine di un suo eventuale esonero di responsabilità.
Sulla base di tale principi, ritiene l'appellante, che il Tribunale abbia errato nella valutazione delle prove allegate e nella individuazione dei fatti così come dimostrati anche attraverso la documentazione fotografica prodotta in uno alla memoria istruttoria resa ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c., foto dalla visione delle quali era possibile apprezzare chiaramente come via Unità d'Italia fosse stata asfaltata, subito dopo i fatti, rappresentando ciò la prova di una tacita assunzione di responsabilità del che aveva, di fatto, rimosso immediatamente la situazione di CP_1 pericolo onde evitare ulteriori danni.
Si evince, ancora, come la caduta fosse avvenuta in ora tarda ed in pieno inverno quando, cioè, non era possibile, per il , accorgersi delle Pt_1 anomalie del manto stradale, circostanza quest'ultima anch'essa omessa e/o non valutata adeguatamente dal Giudice di primo grado.
Si evidenzia, infine, come erroneamente il Tribunale abbia disatteso, rigettandole in quanto irrilevanti ai fini della decisione, le istanze istruttorie articolate con la memoria 183 n. 2 (prova per testi) che avrebbero consentito di chiarire le modalità dell'evento e consentire una diversa valutazione dei fatti.
Si osserva, in proposito, come erroneamente il Giudice, in sentenza, abbia richiamato, la circostanza che l'appellante non avesse depositato le memorie 183 comma 6 n.1 c.p.c. che, secondo la disciplina codicistica hanno (rectius: avevano) il solo compito di “precisare o modificare le
5 domande e delle conclusioni già proposte” senza incidere sulla possibilità di indicare, nelle successive memorie (n. 2) i mezzi istruttori ritenuti necessari.
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Deve, in via preliminare ricordarsi che la Corte, con Ordinanza del 19 ottobre 2022 ha rigettato – in assenza dei presupposti di legge – l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con la medesima Ordinanza, la Corte ha, inoltre, rigettato le istanze istruttorie richieste dall'appellante (prova per testi e c.t.u.), dichiarate inammissibili, sul presupposto che tali richieste, già denegate dal Giudice di primo grado, non erano state specificatamente riproposte ed indicate al momento della precisazione delle conclusioni.
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Nel merito l'appello è infondato.
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la più accreditata giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno
6 natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della
7 vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il caso fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,
1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227,
2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sotto tale ultimo profilo, infine, è bene ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225).
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Emerge dall'istruttoria, anche per assenza di adeguate contestazioni sul punto da parte del che la caduta dell'attore sia CP_1 avvenuta nel modo richiamato in citazione, ovvero in Via Unità d'Italia, in quel periodo (22.12.2016), interessata da lavori di rifacimento del manto stradale, così come appare possibile ritenere che, effettivamente,
8 il dissesto e le relative asperità del fondo erano esistenti in quanto, l'Ente, nel costituirsi in giudizio ha semplicemente dedotto la propria assenza di responsabilità argomentano esclusivamente sul fatto che il pedone, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'insidia, evitandola.
Ciò detto emerge però che le istanze istruttorie avanzate dall'appellante sia in citazione (cc.tt.uu. medica e tecnica), sia con le memorie 183 comma VI n. 2 c.p.c. (prova per testi), sono state tutte rigettate dal
Tribunale che con Ordinanza del 19.06.2019, li ha ritenute
“completamente irrilevanti ai fini della decisione” e che, a fronte di tale decisione l'attore, nel precisare le conclusioni per l'udienza del 15 giugno
2021, non le abbia reiterate specificatamente.
In proposito: “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi poiché, diversamente, le stesse debbono ritenersi abbandonate e non potranno essere proposte in sede d'impugnazione.
Cass. civ., sez. II, sent., 10 novembre 2021, n. 33103. [In senso conforme
Cass. Civ. Sez. III^ sentenza del 24.1.2023, n. 2040 secondo cui: “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché,diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.].
Nel caso in specie, l'attore, all'udienza del 15 giugno 2016, nel precisare le proprie conclusioni ha semplicemente “insistito nell'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti” riportandosi, in subordine, agli scritti difensivi ed in particolare nell'atto introduttivo del giudizio” (vedasi verbale di p.c. del
10 giugno 2021) così contravvenendo a quel dovere di specifica reiterazione imposto dalla giurisprudenza richiamata.
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Vi è da rilevare, ancora, che nemmeno può evidenziarsi una omessa motivazione delle ragioni che hanno indotto il Decidente a non ammettere i mezzi istruttori indicati – che si sarebbe potuto tradurre in un vizio della sentenza (Corte Cassazione, Sez.
3 -Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021)
- atteso che, il Tribunale, nella gravata sentenza, ha ampiamente argomentato (pag. 8 e segg.) sulle ragioni che lo hanno indotto a denegare le prove richieste “in quanto irrilevanti” evidenziando come l'attore, non avesse specificato né la dinamica della caduta (“lasciata totalmente nell'ombra”) né indicato il punto dove la stessa si era verificata, né indicato quali “fossero i difetti della strada” onde consentire un giudizio sulla sussistenza o meno della responsabilità dell' Ente quale proprietario della strada o un concorso di colpa o, ancora, la sussistenza del caso fortuito tale da ricondurre l'evento a colpa dell'attore medesimo (pag. 8 della sentenza gravata).
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Non potendo, in questa sede, trovare accoglimento le istanze istruttorie per le ragioni già dedotte dalla Corte con la richiamata Ordinanza del
19.10.2022, la sentenza deve interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 66/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 19 gennaio 2022 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese CP_1 del presente grado del giudizio che liquida in €. 2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
10 Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 5 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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