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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5389/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. SPINA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. CALENDA NATALIE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
06/05/1974 e nata a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 16/09/2006 e trascritto al n. 48, Parte II, Serie A, Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) L'affido delle figlie minori ed sarà condiviso, con prevalente collocazione e residenza delle Per_1 Per_2
stesse presso la madre.
3) La casa familiare di proprietà esclusiva della Signora viene alla stessa assegnata, Parte_2
completa dei beni mobili e d'arredo in essa esistenti ed in comproprietà ai coniugi, affinché vi abiti con le figlie minori.
4) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Signor si allontanerà Parte_1
dall'abitazione familiare per stabilire altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti e beni personali.
5) Il padre terrà con sé le figlie minori: • dal termine delle lezioni scolastiche del mercoledì, sino alla ripresa delle stesse l'indomani mattina;
• a fine settimana alternati, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla ripresa delle stesse il lunedì mattina;
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive delle minori;
• per la metà del periodo di vacanza scolastica Natalizia, di modo tale che, ad anni alterni, egli trascorra con le figlie il giorno di Natale o della vigilia di Natale ed il 31 dicembre o il giorno di Capodanno;
• per la metà del periodo di vacanza scolastica di modo tale che ad anni alterni egli trascorra in Per_3
compagnia delle figlie il giorno di Pasqua e quello di;
Per_4
6) il Signor verserà alla Signora a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2
delle figlie minori, a mezzo bonifico da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, assegno dell'importo complessivo di €. 1.800,00 (ossia €. 900,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici
I.S.T.A.T.
7) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative alle figlie nella misura rispettivamente del
80% il padre e del residuo 20% la madre, mediante rimborso in favore di quello tra loro che le avrà anticipate. Dovranno considerarsi spese straordinarie, alle quali i coniugi concorreranno nella misura suddetta, quelle individuate nell'allegato E) del Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso, con esclusione delle spese sportive, attualmente quelle relative all'equitazione,
comprensive di tutti i costi ad essa connessi (tra cui i costi di iscrizione al corso e pagamento degli importi mensili, attrezzatura e iscrizioni a competizioni) di iscrizione e frequenza ad istituti scolatici privati, nonché per un viaggio studio estivo all'estero per ciascun anno per ciascuna figlia, i cui costi saranno sostenuti integralmente il padre (doc. 15). Il sig, si impegna altresì a sostenere integralmente tutti Pt_1
i costi relativi al cavallo “BOY E” di proprietà della sig.ra tra cui le spese di pensione e ricovero Parte_2
del cavallo presso il centro ippico, le spese di veterinario e/o comunque mediche, del maniscalco e quant'altro. 8) I Signori e si accordano affinché sia la moglie a fruire dell'Assegno Parte_1 Parte_2
Unico per le figlie (e/o di analoghi assegni) nella misura del 100%, mentre provvederanno ad effettuare le detrazioni fiscali per i figli a carico nella misura del 50% ciascuno.
9) Nel complesso della definizione dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra loro, i coniugi si impegnano a:
A) il marito provvedere al pagamento dei retei del mutuo ipotecario contratto dalla moglie per l'acquisto della casa familiare in data 12.10.2012 con Banca Santo Stefano-Credito Cooperativo-Martellago Venezia sino alla data di pronuncia di sentenza che accolga la richiesta di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al presente ricorso, con espressa rinuncia a richiederne alla stessa il rimborso;
B) la moglie a cedere al marito, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione a cura della Cancelleria di sentenza che accolga le conclusioni di cui al presente ricorso in punto separazione ed avanti Notaio individuato da quest'ultimo, la propria quota pari al 2% sia della società S.M. Service S.r.l., corrente in
Scorzè (VE), che della società Owl Capital S.r.l., corrente in Mestre (VE), per il prezzo complessivo di €.
15.200,00, da suddividersi in €. 15.000,00 quale prezzo delle quote della prima di dette società ed €. 200,00
a titolo di prezzo delle quote della seconda;
C) il marito a provvedere al pagamento della maxi rata dell'importo di €. 19.424,71 prevista dal contratto di locazione finanziaria n. 11982791/01-0 stipulato dallo stesso con MW NK ed avente ad oggetto l'autovettura MW Targata GH673WZ e al successivo trasferimento della proprietà della stessa alla
Signora entro un mese dal suddetto pagamento;
Parte_2
D) il marito a sottoscrivere due piani di accantonamento sino alla concorrenza dell'importo di €.
50.000,00 ciascuno a sé intestati, ma nei quali le figlie verranno indicate quali rispettive beneficiarie, riscattabile al compimento del loro diciannovesimo anno di età. Tali somme dovranno essere destinate a consentire o comunque agevolare un progetto scolastico e/o lavorativo. Un diverso utilizzo dovrà essere previamente discusso con i genitori;
E) a provvedere in futuro alla divisione dei beni mobili e di arredo giacenti nella casa familiare secondo i rispettivi titoli di proprietà.
10) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto reciprocamente, nulla a pretendere per il loro mantenimento.
11) I Signori e dichiarano, a fronte dell'esatto adempimento degli Parte_1 Parte_2
accordi di cui al presente ricorso, di avere definito tra loro ogni questione economica riferita a conti correnti, depositi titoli e ogni altro bene acquistato durante l'unione coniugale, eccezion fatta per i beni di cui all'art. 9E) del presente accordo.
12) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi all'espatrio delle figlie ed Persona_5 Persona_6
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 28/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5389/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. SPINA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. CALENDA NATALIE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
06/05/1974 e nata a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 16/09/2006 e trascritto al n. 48, Parte II, Serie A, Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) L'affido delle figlie minori ed sarà condiviso, con prevalente collocazione e residenza delle Per_1 Per_2
stesse presso la madre.
3) La casa familiare di proprietà esclusiva della Signora viene alla stessa assegnata, Parte_2
completa dei beni mobili e d'arredo in essa esistenti ed in comproprietà ai coniugi, affinché vi abiti con le figlie minori.
4) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Signor si allontanerà Parte_1
dall'abitazione familiare per stabilire altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti e beni personali.
5) Il padre terrà con sé le figlie minori: • dal termine delle lezioni scolastiche del mercoledì, sino alla ripresa delle stesse l'indomani mattina;
• a fine settimana alternati, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla ripresa delle stesse il lunedì mattina;
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive delle minori;
• per la metà del periodo di vacanza scolastica Natalizia, di modo tale che, ad anni alterni, egli trascorra con le figlie il giorno di Natale o della vigilia di Natale ed il 31 dicembre o il giorno di Capodanno;
• per la metà del periodo di vacanza scolastica di modo tale che ad anni alterni egli trascorra in Per_3
compagnia delle figlie il giorno di Pasqua e quello di;
Per_4
6) il Signor verserà alla Signora a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2
delle figlie minori, a mezzo bonifico da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, assegno dell'importo complessivo di €. 1.800,00 (ossia €. 900,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici
I.S.T.A.T.
7) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative alle figlie nella misura rispettivamente del
80% il padre e del residuo 20% la madre, mediante rimborso in favore di quello tra loro che le avrà anticipate. Dovranno considerarsi spese straordinarie, alle quali i coniugi concorreranno nella misura suddetta, quelle individuate nell'allegato E) del Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso, con esclusione delle spese sportive, attualmente quelle relative all'equitazione,
comprensive di tutti i costi ad essa connessi (tra cui i costi di iscrizione al corso e pagamento degli importi mensili, attrezzatura e iscrizioni a competizioni) di iscrizione e frequenza ad istituti scolatici privati, nonché per un viaggio studio estivo all'estero per ciascun anno per ciascuna figlia, i cui costi saranno sostenuti integralmente il padre (doc. 15). Il sig, si impegna altresì a sostenere integralmente tutti Pt_1
i costi relativi al cavallo “BOY E” di proprietà della sig.ra tra cui le spese di pensione e ricovero Parte_2
del cavallo presso il centro ippico, le spese di veterinario e/o comunque mediche, del maniscalco e quant'altro. 8) I Signori e si accordano affinché sia la moglie a fruire dell'Assegno Parte_1 Parte_2
Unico per le figlie (e/o di analoghi assegni) nella misura del 100%, mentre provvederanno ad effettuare le detrazioni fiscali per i figli a carico nella misura del 50% ciascuno.
9) Nel complesso della definizione dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra loro, i coniugi si impegnano a:
A) il marito provvedere al pagamento dei retei del mutuo ipotecario contratto dalla moglie per l'acquisto della casa familiare in data 12.10.2012 con Banca Santo Stefano-Credito Cooperativo-Martellago Venezia sino alla data di pronuncia di sentenza che accolga la richiesta di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al presente ricorso, con espressa rinuncia a richiederne alla stessa il rimborso;
B) la moglie a cedere al marito, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione a cura della Cancelleria di sentenza che accolga le conclusioni di cui al presente ricorso in punto separazione ed avanti Notaio individuato da quest'ultimo, la propria quota pari al 2% sia della società S.M. Service S.r.l., corrente in
Scorzè (VE), che della società Owl Capital S.r.l., corrente in Mestre (VE), per il prezzo complessivo di €.
15.200,00, da suddividersi in €. 15.000,00 quale prezzo delle quote della prima di dette società ed €. 200,00
a titolo di prezzo delle quote della seconda;
C) il marito a provvedere al pagamento della maxi rata dell'importo di €. 19.424,71 prevista dal contratto di locazione finanziaria n. 11982791/01-0 stipulato dallo stesso con MW NK ed avente ad oggetto l'autovettura MW Targata GH673WZ e al successivo trasferimento della proprietà della stessa alla
Signora entro un mese dal suddetto pagamento;
Parte_2
D) il marito a sottoscrivere due piani di accantonamento sino alla concorrenza dell'importo di €.
50.000,00 ciascuno a sé intestati, ma nei quali le figlie verranno indicate quali rispettive beneficiarie, riscattabile al compimento del loro diciannovesimo anno di età. Tali somme dovranno essere destinate a consentire o comunque agevolare un progetto scolastico e/o lavorativo. Un diverso utilizzo dovrà essere previamente discusso con i genitori;
E) a provvedere in futuro alla divisione dei beni mobili e di arredo giacenti nella casa familiare secondo i rispettivi titoli di proprietà.
10) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto reciprocamente, nulla a pretendere per il loro mantenimento.
11) I Signori e dichiarano, a fronte dell'esatto adempimento degli Parte_1 Parte_2
accordi di cui al presente ricorso, di avere definito tra loro ogni questione economica riferita a conti correnti, depositi titoli e ogni altro bene acquistato durante l'unione coniugale, eccezion fatta per i beni di cui all'art. 9E) del presente accordo.
12) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi all'espatrio delle figlie ed Persona_5 Persona_6
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 28/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Daniela Ronzani