Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
Decreto decisorio 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 14/02/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2024, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore , e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 29 aprile 2024, n. 827, non notificata e concernente il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Padova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Considerato che :
- il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 29 aprile 2024, n. 827, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso proposto per l’annullamento “ del decreto emanato dalla Questura di Padova in data -OMISSIS-, notificato a mani in pari data, con il quale il Questore ha dichiarato l'irricevibilità della richiesta di conversione del permesso di soggiorno ”;
- con ordinanza cautelare -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, “ Ritenuto, prima facie, che le censure dedotte con riferimento alla motivazione della sentenza appellata e del provvedimento impugnato in primo grado presentano profili di fondatezza, pur dovendo essere esaminate approfonditamente nella propria sede di merito, con particolare riguardo alla motivazione su cui si fonda il rigetto dell’istanza;
Considerato che, sotto l’aspetto del periculum, si debba ritenere prevalente l’interesse dell’appellante ad evitare di vedere compromessa la propria posizione lavorativa, in difetto di dimostrati elementi di sua pericolosità sociale ”;
- all’udienza del 13 febbraio 2025, il Collegio ha comunicato all’appellante, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 73, comma 3, c.p.a., che non risulta depositata e acquisita al fascicolo telematico la sentenza impugnata e che sussistono possibili profili di inammissibilità dell’appello per violazione dell’articolo 94 c.p.a, a mente del quale “ nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni ”;
Ritenuto che ;
- sia opportuno assegnare alla parte appellante un termine a difesa di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, sulla questione indicata ex articolo 73, comma 3, c.p.a. e disporre il rinvio della trattazione del merito all’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), riservato ogni provvedimento in rito e nel merito, rinvia la discussione del merito all’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO