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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 688/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BALESTRINO GIOVANNA
Attore opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
Convenuto opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/19 emesso il 25.3.19 dal Tribunale di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la per sentir revocare lo stesso siccome Controparte_1 illegittimamente emesso attesa l'inesistenza della sottoscrizione, che infatti disconosceva, apposta da esso istante in qualità di garante al contratto di finanziamento Fiditalia S.p.A. n.
10273028757120 del data 06.07.2013, prodotto come doc. sub 2 in copia fotostatica da parte opposta, non avendo mai instaurato alcun rapporto contrattuale con la FIDITALIA S.p.A. tramite la
Controparte_2
Tanto premesso instava in accoglimento della proposta opposizione venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che preliminarmente prendeva atto della formulazione del solo motivo di opposizione con conseguente mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. della sussistenza del credito e dell'importo dello stesso e formulava istanza di verificazione;
nel merito, instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi espletata la trattazione della controversia, acquisita idonea documentazione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, assunta prova testimoniale delegata e disposta consulenza tecnica d'ufficio rassegnate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa era riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione avanzata nell'interesse di è fondata e deve essere, pertanto, accolta Parte_1
nei limiti in motivazione.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Occorre poi dare atto che il giudizio di verificazione – seppure incidentale come nella fattispecie di causa – va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (cfr. Cass. 7433/83) veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo deve inoltre specificarsi che sebbene nella fattispecie di cui è causa non sia stato prodotto l'originale del contratto di talchè “rispetto ad una fotocopia non è ovviamente necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215 c.p.c.: è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.” (Cass., 3/4/2014, n. 7775) tuttavia l'odierno opponente non era nella disponibilità del contratto originale del quale peraltro ne aveva richiesto copia all'opposta e nell'atto introduttivo del giudizio espressamente menziona la copia del contratto versato in atti.
Dunque atteso che il disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214 e segg. c.p.c. non richiede alcuna formula sacramentale o speciale ancor più deve ritenersi per la formulazione della contestazione all'originale laddove, evidentemente, l'opponente confidava nel deposito dell'originale da parte dell'opposta essendo del tutto estraneo alal vicenda contrattuale e non essendo nella disponibilità del documento. Infatti era onere dell'opposta provvedere al deposito dell'originale in virtù del principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del 2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto il consulente, con valutazioni condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici, supportate da esaustiva ed approfondita analisi della documentazione offerta in comparazione, ha concluso che “le caratteristiche strutturali e grafodinamiche del grafismo relativo alle sottoscrizioni in verifica, a confronto con le caratteristiche identificatorie degli scritti autografi comparativi, hanno fatto emergere divergenze che per numero e qualita' non consentono di condurre gli scritti in verifica alla mano di ”. Persona_1
Ed ancora come eccepito dall'opposta il disconoscimento ex art. 2719 cc non esclude la possibilità di desumere altrimenti l'esistenza del documento originario, ricorrendo ad altri mezzi di prova e anche a presunzioni semplici (Cass., n. 7522/2007; Cass., n. 2419/2006); proprio ricorrendo ad altri mezzi dall'espletata prova testimoniale non sono emerse univoche circostanze in ordine all'effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa da parte dell'opposto con conseguente effettiva assunzione della posizione di garante.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo nr. decreto ingiuntivo n. 140/19 emesso il 25.3.19 dal Tribunale di
Paola.
Le spese del giudizio così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell'interesse di CP_1
nei confronti di e sulla conseguente opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
140/19 da quest'ultimo proposta nei confronti della prima con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione avanzata nell'interesse di parte opponente e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 140/19 emesso il 25.3.19 dal Tribunale di Paola limitatamente allo sola posizione di;
Parte_1
2) CONDANNA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.839,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte opposta.
Paola, 1.4.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 688/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BALESTRINO GIOVANNA
Attore opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
Convenuto opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/19 emesso il 25.3.19 dal Tribunale di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la per sentir revocare lo stesso siccome Controparte_1 illegittimamente emesso attesa l'inesistenza della sottoscrizione, che infatti disconosceva, apposta da esso istante in qualità di garante al contratto di finanziamento Fiditalia S.p.A. n.
10273028757120 del data 06.07.2013, prodotto come doc. sub 2 in copia fotostatica da parte opposta, non avendo mai instaurato alcun rapporto contrattuale con la FIDITALIA S.p.A. tramite la
Controparte_2
Tanto premesso instava in accoglimento della proposta opposizione venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che preliminarmente prendeva atto della formulazione del solo motivo di opposizione con conseguente mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. della sussistenza del credito e dell'importo dello stesso e formulava istanza di verificazione;
nel merito, instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi espletata la trattazione della controversia, acquisita idonea documentazione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, assunta prova testimoniale delegata e disposta consulenza tecnica d'ufficio rassegnate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa era riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione avanzata nell'interesse di è fondata e deve essere, pertanto, accolta Parte_1
nei limiti in motivazione.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Occorre poi dare atto che il giudizio di verificazione – seppure incidentale come nella fattispecie di causa – va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (cfr. Cass. 7433/83) veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo deve inoltre specificarsi che sebbene nella fattispecie di cui è causa non sia stato prodotto l'originale del contratto di talchè “rispetto ad una fotocopia non è ovviamente necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215 c.p.c.: è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.” (Cass., 3/4/2014, n. 7775) tuttavia l'odierno opponente non era nella disponibilità del contratto originale del quale peraltro ne aveva richiesto copia all'opposta e nell'atto introduttivo del giudizio espressamente menziona la copia del contratto versato in atti.
Dunque atteso che il disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214 e segg. c.p.c. non richiede alcuna formula sacramentale o speciale ancor più deve ritenersi per la formulazione della contestazione all'originale laddove, evidentemente, l'opponente confidava nel deposito dell'originale da parte dell'opposta essendo del tutto estraneo alal vicenda contrattuale e non essendo nella disponibilità del documento. Infatti era onere dell'opposta provvedere al deposito dell'originale in virtù del principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del 2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto il consulente, con valutazioni condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici, supportate da esaustiva ed approfondita analisi della documentazione offerta in comparazione, ha concluso che “le caratteristiche strutturali e grafodinamiche del grafismo relativo alle sottoscrizioni in verifica, a confronto con le caratteristiche identificatorie degli scritti autografi comparativi, hanno fatto emergere divergenze che per numero e qualita' non consentono di condurre gli scritti in verifica alla mano di ”. Persona_1
Ed ancora come eccepito dall'opposta il disconoscimento ex art. 2719 cc non esclude la possibilità di desumere altrimenti l'esistenza del documento originario, ricorrendo ad altri mezzi di prova e anche a presunzioni semplici (Cass., n. 7522/2007; Cass., n. 2419/2006); proprio ricorrendo ad altri mezzi dall'espletata prova testimoniale non sono emerse univoche circostanze in ordine all'effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa da parte dell'opposto con conseguente effettiva assunzione della posizione di garante.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo nr. decreto ingiuntivo n. 140/19 emesso il 25.3.19 dal Tribunale di
Paola.
Le spese del giudizio così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell'interesse di CP_1
nei confronti di e sulla conseguente opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
140/19 da quest'ultimo proposta nei confronti della prima con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione avanzata nell'interesse di parte opponente e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 140/19 emesso il 25.3.19 dal Tribunale di Paola limitatamente allo sola posizione di;
Parte_1
2) CONDANNA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.839,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte opposta.
Paola, 1.4.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli