CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/25 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
; , nata in [...], il C.F._1 Controparte_1
06.12.1970, C.F. , , nato a [...] C.F._2 Controparte_2 il 29.01.1977, C.F. , nata a C.F._3 CP_3
Francavilla di Sicilia (ME) il 04.02.1941, C.F. C.F._4
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
nato in [...] C.F._5 Controparte_5
(EE), l'11.01.1999, tutti residenti in [...]
Lucciola n. 28, rappresentati e difesi, dall'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo
C.F. giusta procura in atti;
C.F._7
- Appellanti -
CONTRO con socio unico, in Controparte_6 persona del legale rappresentante, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di OM , Partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2
REA RM-1581658, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio
Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso (
[...]
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._8 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
2
-Appellata-
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_6 giudizio , , Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
e onde sentire CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dichiarare l'inefficacia dei trasferimenti immobiliari avvenuti in virtù di:
1) atto di compravendita del 18/09/2018 in Notar di Catania Persona_1
n.23618/9185 Rep./Racc., trascritto prezzo l'Agenzia del Territorio di
Catania il 24/09/2018 ai n.ri 27429/36633, stipulato tra e Controparte_2
; Controparte_4
2) atto di compravendita del 18/09/2018 in Notar n.23619/9186 Persona_1
Rep./Racc., trascritto prezzo l'Agenzia del Territorio di Ragusa il 24/09/2018 ai n.ri 27431/36635, stipulato tra Controparte_1 Parte_1
e ;
[...] Controparte_5
3) atto di compravendita dell'11/01/2020 in Notar n.137/94 Persona_2
Rep./Racc., trascritto prezzo l'Agenzia del Territorio di Catania il 14/01/2020 ai n.ri 1168/1662, stipulato tra e CP_3 Controparte_4 deduceva di essere creditrice di in Controparte_6 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore , della Controparte_5 somma di € 112.540,28 per saldo debitore di c/c n.223026 intrattenuto presso la Agenzia di Bronte della Banca, giusta contratto di conto corrente del
05/06/2006 e di € 152.735,21 per rate scadute ed insolute del contratto di finanziamento chirografario n.4002959 di originarie € 160.000,00, concesso il 24/07/2018, oltre interessi convenzionali sulla quota capitale pari al parametro IRS, per la complessiva somma di € 268.791,60.
Rilevava che tale esposizione debitoria era garantita da , Controparte_5
ed CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
, giuste lettere di fideiussione del 21.01.2011 e del 20.07.2018.
[...]
Si costituivano Controparte_2 Parte_1 [...]
, e CP_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 eccependo, preliminarmente, la nullità delle fideiussioni, in quanto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
3
riproducenti lo schema elaborato dall'Associazione Bancaria Italiana in violazione della normativa antitrust, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, e la decadenza dalla garanzia personale per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
Nel merito, chiedevano il rigetto della pretesa attorea, mancando, nel caso de quo, i requisiti per la pronuncia di revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c. degli atti oggetto di contendere
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 5860/2024 pubbl. il
04/12/2024, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda revocatoria dei suddetti atti dispositivi, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 20/1/25, proponevano,
, , Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
e , deducendone CP_3 Controparte_4 Controparte_5
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo all'appello, del quale chiedeva il CP_6 rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 8/5/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con la proposta impugnazione gli appellanti deducono:
a) erronea valutazione dei fatti di causa- erronea valutazione del compendio probatorio - violazioni e/o falsa applicazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. n.
287/1990, c.d. “legge Antitrust‟, violazione e/o falsa applicazione del documento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
b) violazione e/o fasa applicazione dell'art. 1957 e 1418 c.c. decadenza della garanzia personale per decorso del termine;
c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del codice del consumo;
d) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
4
e) violazione e falsa applicazione del D.M. 147 del 13/08/2022 e della normativa concernente la liquidazione delle spese di lite in caso di soccombenza;
1.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
a-b) Per quanto attiene ai primi due motivi di appello, giova osservare che è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è sufficiente l'allegazione di un credito litigioso, eventuale e dunque la ragionevole aspettativa di un credito (Cass. 11755/18).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che le violazioni di cui ai motivi a-b sono oggetto del pendente giudizio di opposizione a D. I. n.
12401/2022 R.G. incardinato innanzi al Tribunale di Catania con atto di opposizione del 30/10/2022, proposto prima rispetto all'azione revocatoria di cui al giudizio n. 2256/2023, definito con la sentenza n. 5860/2024, oggetto del presente giudizio di appello.
La Cassazione, sull'argomento, ha ritenuto, inoltre, che l'actio pauliana non è soggetta a sospensione necessaria, in pendenza del parallelo giudizio di accertamento del credito;
atteso che anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria (Cassazione n. 25331/2023).
Pertanto, ai fini che ci occupano, inconducenti si rappresentano le argomentazioni degli appellanti relative alla nullità della fideiussione ed alla decadenza per decorso del termine, oggetto del sopra indicato giudizio di opposizione a D.I..
c) Riguardo al terzo motivo di impugnazione con cui gli appellanti hanno rilevato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 33 comma 2 lett. T e 33 del codice del consumo, deducendo la vessatorietà della clausola con cui i garanti hanno derogato al termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957
c.c., lo stesso è inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Infatti, la detta doglianza è stata proposta per la prima volta in sede di appello.
d) Riguardo al quarto motivo di impugnazione, giova osservare che l'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
5
essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
6
per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, è documentalmente provato che gli atti dispositivi in oggetto sono stati effettuati successivamente al sorgere del credito;
infatti, gli atti di alienazione sono stati stipulati in data 18/09/2018 e 14/01/2020, dopo l'accensione del c/c n.223026 ( 2006), e dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento chirografario n.4002959 ( 24/7/18) e della della fideiussione specifica (20/7/18).
Occorre, preliminarmente, specificare che le esposizioni debitorie di
[...] sono state garantite da , , Parte_2 Controparte_5 CP_3 [...]
, e . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
7
Dalla documentazione in atti risulta che e CP_3 Controparte_5 sono coniugi;
, e Controparte_2 CP_7 Parte_1
sono fratelli;
e sono
[...] Controparte_1 Parte_1 coniugi;
è figlia di , e con Controparte_4 CP_7 Controparte_5
(11/01/1999) è nipote dei predetti soggetti.
[...]
Risulta che, con atto del 18/09/2018, ha alienato, con Controparte_2 riserva del diritto di abitazione, il diritto di proprietà di un immobile (A/3) sito in Bronte, Via Lucciola n. 28 a a fronte del Controparte_4 pagamento del corrispettivo di €.16.400,00, pagato con le seguenti modalità:
- €.2.240,33 interamente versata a parte alienante da CP_7 nell'interesse della figlia quale adempimento del terzo, a Controparte_4 titolo di liberalità e in conto di legittima, con assegno postale non trasferibile;
- la restante parte del prezzo, pari ad €.14.159,67, veniva pagata mediante accollo sin dalla rata a scadere il 16 novembre 2018 della corrispondente, residua quota capitale, oltre a interessi, accessori e spese del mutuo di originari euro sessantamila (60.000,00), gravante sull'immobile oggetto della vendita.
Con atto di pari data 18/09/2018, presso il medesimo notaio, CP_1
e hanno alienato, con riserva del diritto di
[...] Parte_1 abitazione, il diritto di proprietà di un immobile sito in Bronte, Via Lucciola
n. 28 a , a fronte del corrispettivo di €.25.800,00, Controparte_5 pagato con le seguenti modalità:
- €.4.560,88 veniva interamente versata alla parte venditrice da
[...]
, nell'interesse del nipote quale CP_5 Controparte_5 adempimento del terzo, a titolo di liberalità e in conto di legittima, con assegno bancario non trasferibile;
- la restante parte del prezzo, pari a €. 21.239,12, veniva pagata mediante accollo sin dalla rata a scadere il 16 novembre 2018 della corrispondente, residua quota capitale, oltre a interessi, accessori e spese del mutuo di originari euro novantamila (90.000,00), gravante sull'immobile oggetto della vendita;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
8
Con atto in data 11/01/2020 ha alienato il diritto di proprietà di CP_3 un locale garage costituente pertinenza del limitrofo appartamento ad uso abitativo sito in Bronte (CT), via Lucciola n. 28, di mq.36, a CP_4
a fronte del corrispettivo di €.10.000,00, il quale veniva pagato “in
[...] luogo e per suo conto, dalla madre signora e ciò a titolo di CP_7 liberalità indiretta”.
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22).
Nel caso che ci occupa, gli odierni appellanti non hanno neppure dedotto la sussistenza di un residuo patrimonio immobiliare, risultando, anzi, in atti che, nel medesimo lasso di tempo, gli stessi hanno alienato altri beni immobili;
in particolare, con atti del 17/10/2018 e del 18/01/2020, e Controparte_5 vendevano diversi immobili in Bronte a tale CP_3 _3
, rendendosi impossidenti.
[...]
Pertanto, per quanto attiene all'elemento soggettivo, i debitori non potevano non essere consapevoli del pregiudizio che avrebbero arrecato al proprio creditore attraverso la vendita dei suddetti immobili, che ha comportato il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
9
depauperamento del loro patrimonio immobiliare e un'effettiva menomazione della garanzia patrimoniale.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo del terzo, “ partecipatio fraudis”, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( ex plurimis Cass. civ.,
Sez. III, 05/03/2009, n. 5359).
Nel caso di specie, il detto elemento appare logicamente presumibile dallo stretto legame di parentela tra le parti, dalle ambigue modalità di pagamento, nonché dalla concatenazione temporale tra vari eventi, per il breve periodo in cui sono stati compiuti e per la vendita contestuale di una pluralità di beni.
Per quanto riguarda la deduzione degli appellanti secondo cui i già menzionati atti di disposizione non avrebbero diminuito la garanzia del creditore, essendo iscritta sui detti immobili ipoteca volontaria, vi è da dire che risulta provato in atti che il credito oggetto della presente controversia, nascente dal decreto ingiuntivo nr. 3112/2022 per €. 268.791,60, oltre interessi (credito garantito da fideiussioni rilasciate dai sigg.ri
[...]
, , e CP_5 CP_3 Parte_1 Controparte_1
), non è garantito da alcuna ipoteca, né può escludersi che Controparte_2 la creditrice attrice in revocatoria possa, comunque, soddisfarsi sui beni in questione, anche solo in via residuale rispetto alla creditrice ipotecaria.
Infatti, come dedotto dagli stessi appellanti in sede di comparsa di costituzione in primo grado, sugli gli immobili alienati è iscritta ipoteca della
Banca Popolare Italiana Società Cooperativa, a garanzia dei relativi mutui.
Alla luce delle argomentazioni esposte, inconducenti ai fini che ci occupano si rappresentano la chiesta esibizione ex art. 210 c.p.c., del modulo standard per le fideiussioni e la CTU al fine di accertare verificare il valore dei diritti e beni oggetto di trasferimento con gli atti impugnati. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
10
Per quanto attiene alle spese liquidate dal Tribunale, le stesse sono corrette, secondo i parametri del D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis, considerando il valore del credito azionato (Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697).
2.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €.260.001,00 a €. 520.001,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, , , CP_2 Parte_1 Controparte_1 CP_3
e avverso la sentenza n. Controparte_4 Controparte_5
5860/2024 emessa dal Tribunale di Catania in data 04/12/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in Controparte_6 complessivi €. 10.060,00, di cui €. 2.195,00 per la fase di studio, €. 1.276,00 fase introduttiva, €. 2.940,00 fase di trattazione ed €. 3.649,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
11
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/25 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
; , nata in [...], il C.F._1 Controparte_1
06.12.1970, C.F. , , nato a [...] C.F._2 Controparte_2 il 29.01.1977, C.F. , nata a C.F._3 CP_3
Francavilla di Sicilia (ME) il 04.02.1941, C.F. C.F._4
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
nato in [...] C.F._5 Controparte_5
(EE), l'11.01.1999, tutti residenti in [...]
Lucciola n. 28, rappresentati e difesi, dall'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo
C.F. giusta procura in atti;
C.F._7
- Appellanti -
CONTRO con socio unico, in Controparte_6 persona del legale rappresentante, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di OM , Partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2
REA RM-1581658, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio
Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso (
[...]
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._8 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
2
-Appellata-
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_6 giudizio , , Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
e onde sentire CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dichiarare l'inefficacia dei trasferimenti immobiliari avvenuti in virtù di:
1) atto di compravendita del 18/09/2018 in Notar di Catania Persona_1
n.23618/9185 Rep./Racc., trascritto prezzo l'Agenzia del Territorio di
Catania il 24/09/2018 ai n.ri 27429/36633, stipulato tra e Controparte_2
; Controparte_4
2) atto di compravendita del 18/09/2018 in Notar n.23619/9186 Persona_1
Rep./Racc., trascritto prezzo l'Agenzia del Territorio di Ragusa il 24/09/2018 ai n.ri 27431/36635, stipulato tra Controparte_1 Parte_1
e ;
[...] Controparte_5
3) atto di compravendita dell'11/01/2020 in Notar n.137/94 Persona_2
Rep./Racc., trascritto prezzo l'Agenzia del Territorio di Catania il 14/01/2020 ai n.ri 1168/1662, stipulato tra e CP_3 Controparte_4 deduceva di essere creditrice di in Controparte_6 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore , della Controparte_5 somma di € 112.540,28 per saldo debitore di c/c n.223026 intrattenuto presso la Agenzia di Bronte della Banca, giusta contratto di conto corrente del
05/06/2006 e di € 152.735,21 per rate scadute ed insolute del contratto di finanziamento chirografario n.4002959 di originarie € 160.000,00, concesso il 24/07/2018, oltre interessi convenzionali sulla quota capitale pari al parametro IRS, per la complessiva somma di € 268.791,60.
Rilevava che tale esposizione debitoria era garantita da , Controparte_5
ed CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
, giuste lettere di fideiussione del 21.01.2011 e del 20.07.2018.
[...]
Si costituivano Controparte_2 Parte_1 [...]
, e CP_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 eccependo, preliminarmente, la nullità delle fideiussioni, in quanto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
3
riproducenti lo schema elaborato dall'Associazione Bancaria Italiana in violazione della normativa antitrust, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, e la decadenza dalla garanzia personale per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
Nel merito, chiedevano il rigetto della pretesa attorea, mancando, nel caso de quo, i requisiti per la pronuncia di revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c. degli atti oggetto di contendere
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 5860/2024 pubbl. il
04/12/2024, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda revocatoria dei suddetti atti dispositivi, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 20/1/25, proponevano,
, , Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
e , deducendone CP_3 Controparte_4 Controparte_5
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo all'appello, del quale chiedeva il CP_6 rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 8/5/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con la proposta impugnazione gli appellanti deducono:
a) erronea valutazione dei fatti di causa- erronea valutazione del compendio probatorio - violazioni e/o falsa applicazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. n.
287/1990, c.d. “legge Antitrust‟, violazione e/o falsa applicazione del documento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
b) violazione e/o fasa applicazione dell'art. 1957 e 1418 c.c. decadenza della garanzia personale per decorso del termine;
c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del codice del consumo;
d) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
4
e) violazione e falsa applicazione del D.M. 147 del 13/08/2022 e della normativa concernente la liquidazione delle spese di lite in caso di soccombenza;
1.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
a-b) Per quanto attiene ai primi due motivi di appello, giova osservare che è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è sufficiente l'allegazione di un credito litigioso, eventuale e dunque la ragionevole aspettativa di un credito (Cass. 11755/18).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che le violazioni di cui ai motivi a-b sono oggetto del pendente giudizio di opposizione a D. I. n.
12401/2022 R.G. incardinato innanzi al Tribunale di Catania con atto di opposizione del 30/10/2022, proposto prima rispetto all'azione revocatoria di cui al giudizio n. 2256/2023, definito con la sentenza n. 5860/2024, oggetto del presente giudizio di appello.
La Cassazione, sull'argomento, ha ritenuto, inoltre, che l'actio pauliana non è soggetta a sospensione necessaria, in pendenza del parallelo giudizio di accertamento del credito;
atteso che anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria (Cassazione n. 25331/2023).
Pertanto, ai fini che ci occupano, inconducenti si rappresentano le argomentazioni degli appellanti relative alla nullità della fideiussione ed alla decadenza per decorso del termine, oggetto del sopra indicato giudizio di opposizione a D.I..
c) Riguardo al terzo motivo di impugnazione con cui gli appellanti hanno rilevato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 33 comma 2 lett. T e 33 del codice del consumo, deducendo la vessatorietà della clausola con cui i garanti hanno derogato al termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957
c.c., lo stesso è inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Infatti, la detta doglianza è stata proposta per la prima volta in sede di appello.
d) Riguardo al quarto motivo di impugnazione, giova osservare che l'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
5
essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
6
per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, è documentalmente provato che gli atti dispositivi in oggetto sono stati effettuati successivamente al sorgere del credito;
infatti, gli atti di alienazione sono stati stipulati in data 18/09/2018 e 14/01/2020, dopo l'accensione del c/c n.223026 ( 2006), e dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento chirografario n.4002959 ( 24/7/18) e della della fideiussione specifica (20/7/18).
Occorre, preliminarmente, specificare che le esposizioni debitorie di
[...] sono state garantite da , , Parte_2 Controparte_5 CP_3 [...]
, e . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
7
Dalla documentazione in atti risulta che e CP_3 Controparte_5 sono coniugi;
, e Controparte_2 CP_7 Parte_1
sono fratelli;
e sono
[...] Controparte_1 Parte_1 coniugi;
è figlia di , e con Controparte_4 CP_7 Controparte_5
(11/01/1999) è nipote dei predetti soggetti.
[...]
Risulta che, con atto del 18/09/2018, ha alienato, con Controparte_2 riserva del diritto di abitazione, il diritto di proprietà di un immobile (A/3) sito in Bronte, Via Lucciola n. 28 a a fronte del Controparte_4 pagamento del corrispettivo di €.16.400,00, pagato con le seguenti modalità:
- €.2.240,33 interamente versata a parte alienante da CP_7 nell'interesse della figlia quale adempimento del terzo, a Controparte_4 titolo di liberalità e in conto di legittima, con assegno postale non trasferibile;
- la restante parte del prezzo, pari ad €.14.159,67, veniva pagata mediante accollo sin dalla rata a scadere il 16 novembre 2018 della corrispondente, residua quota capitale, oltre a interessi, accessori e spese del mutuo di originari euro sessantamila (60.000,00), gravante sull'immobile oggetto della vendita.
Con atto di pari data 18/09/2018, presso il medesimo notaio, CP_1
e hanno alienato, con riserva del diritto di
[...] Parte_1 abitazione, il diritto di proprietà di un immobile sito in Bronte, Via Lucciola
n. 28 a , a fronte del corrispettivo di €.25.800,00, Controparte_5 pagato con le seguenti modalità:
- €.4.560,88 veniva interamente versata alla parte venditrice da
[...]
, nell'interesse del nipote quale CP_5 Controparte_5 adempimento del terzo, a titolo di liberalità e in conto di legittima, con assegno bancario non trasferibile;
- la restante parte del prezzo, pari a €. 21.239,12, veniva pagata mediante accollo sin dalla rata a scadere il 16 novembre 2018 della corrispondente, residua quota capitale, oltre a interessi, accessori e spese del mutuo di originari euro novantamila (90.000,00), gravante sull'immobile oggetto della vendita;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
8
Con atto in data 11/01/2020 ha alienato il diritto di proprietà di CP_3 un locale garage costituente pertinenza del limitrofo appartamento ad uso abitativo sito in Bronte (CT), via Lucciola n. 28, di mq.36, a CP_4
a fronte del corrispettivo di €.10.000,00, il quale veniva pagato “in
[...] luogo e per suo conto, dalla madre signora e ciò a titolo di CP_7 liberalità indiretta”.
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22).
Nel caso che ci occupa, gli odierni appellanti non hanno neppure dedotto la sussistenza di un residuo patrimonio immobiliare, risultando, anzi, in atti che, nel medesimo lasso di tempo, gli stessi hanno alienato altri beni immobili;
in particolare, con atti del 17/10/2018 e del 18/01/2020, e Controparte_5 vendevano diversi immobili in Bronte a tale CP_3 _3
, rendendosi impossidenti.
[...]
Pertanto, per quanto attiene all'elemento soggettivo, i debitori non potevano non essere consapevoli del pregiudizio che avrebbero arrecato al proprio creditore attraverso la vendita dei suddetti immobili, che ha comportato il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
9
depauperamento del loro patrimonio immobiliare e un'effettiva menomazione della garanzia patrimoniale.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo del terzo, “ partecipatio fraudis”, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( ex plurimis Cass. civ.,
Sez. III, 05/03/2009, n. 5359).
Nel caso di specie, il detto elemento appare logicamente presumibile dallo stretto legame di parentela tra le parti, dalle ambigue modalità di pagamento, nonché dalla concatenazione temporale tra vari eventi, per il breve periodo in cui sono stati compiuti e per la vendita contestuale di una pluralità di beni.
Per quanto riguarda la deduzione degli appellanti secondo cui i già menzionati atti di disposizione non avrebbero diminuito la garanzia del creditore, essendo iscritta sui detti immobili ipoteca volontaria, vi è da dire che risulta provato in atti che il credito oggetto della presente controversia, nascente dal decreto ingiuntivo nr. 3112/2022 per €. 268.791,60, oltre interessi (credito garantito da fideiussioni rilasciate dai sigg.ri
[...]
, , e CP_5 CP_3 Parte_1 Controparte_1
), non è garantito da alcuna ipoteca, né può escludersi che Controparte_2 la creditrice attrice in revocatoria possa, comunque, soddisfarsi sui beni in questione, anche solo in via residuale rispetto alla creditrice ipotecaria.
Infatti, come dedotto dagli stessi appellanti in sede di comparsa di costituzione in primo grado, sugli gli immobili alienati è iscritta ipoteca della
Banca Popolare Italiana Società Cooperativa, a garanzia dei relativi mutui.
Alla luce delle argomentazioni esposte, inconducenti ai fini che ci occupano si rappresentano la chiesta esibizione ex art. 210 c.p.c., del modulo standard per le fideiussioni e la CTU al fine di accertare verificare il valore dei diritti e beni oggetto di trasferimento con gli atti impugnati. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
10
Per quanto attiene alle spese liquidate dal Tribunale, le stesse sono corrette, secondo i parametri del D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis, considerando il valore del credito azionato (Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697).
2.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €.260.001,00 a €. 520.001,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, , , CP_2 Parte_1 Controparte_1 CP_3
e avverso la sentenza n. Controparte_4 Controparte_5
5860/2024 emessa dal Tribunale di Catania in data 04/12/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in Controparte_6 complessivi €. 10.060,00, di cui €. 2.195,00 per la fase di studio, €. 1.276,00 fase introduttiva, €. 2.940,00 fase di trattazione ed €. 3.649,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
11
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro