Decreto cautelare 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 25/02/2022, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 00208/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Fasano e Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce, Ministero dell'Interno e Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva e previa adozione di decreto cautelare inaudita altera parte,
del provvedimento del Questore di Lecce del 22.02.2022, notificato il successivo 23.02.2022, con cui è stata disposta la sospensione per la durata di giorni quindici della Segnalazione n. -OMISSIS- per lo svolgimento (in subingresso) dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso l'avviso di avvio del procedimento e le note informative della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 24 Febbraio 2022 alle ore 15,26;
Premesso che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato in “subiecta materia”, la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si deve avere riguardo nella valutazione della legittimità del provvedimento esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente, conseguente ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Autorità di p.s., sindacabile in sede giurisdizionale unicamente sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità e/o del travisamento dei fatti.
Considerato che, ad una prima delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, non si ravvisa la presenza del fumus di fondatezza del ricorso necessario per la concessione della invocata tutela cautelare urgente presidenziale, tenuto conto che: - non è seriamente contestata la circostanza di fatto che l’esercizio pubblico di che trattasi sia abituale ritrovo di soggetti di elevata caratura criminale pregiudicati per gravi reati e pericolosi per la sicurezza pubblica (anche perché destinatari di misure di prevenzione personali); - sono state correttamente valutate e disattese dalla P.A. le osservazioni presentate dall’interessato nell’ambito del procedimento amministrativo (non occorrendo la puntuale confutazione delle stesse); - non sembra particolarmente rilevante ai fini di causa il fatto che il “-OMISSIS-” sia inserito nell’ambito di una Stazione di servizio automobilistico; - non si ravvisa a carico del provvedimento impugnato (ampiamente discrezionale, di carattere preventivo per la sicurezza pubblica e non sanzionatorio) alcun vizio di illogicità, travisamento dei fatti, difetto di proporzionalità (essendo stata disposta la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico in questione solo per quindici giorni) e di idoneità rispetto allo scopo perseguito e/o di adeguata motivazione; -
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 22 Marzo 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 25 Febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.