Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1963, n. 3159
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Sentenza 14 dicembre 1963

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Gli anestetici, i quali normalmente vengono usati per abolire la sensibilita, specialmente quella dolorifica, del paziente sottoposta ad intervento chirurgico, devono essere considerati come medicamenti,con la conseguenza che anche nei loro confronti e applicabile l'art 14 primo comma, del RD 29 giugno 1939, n 1227, che stabilisce il divieto di brevettabilita dei medicamenti di qualsiasi genere e dei processi per la loro produzione. ( V 2073/60, 1702/69, 763/59).*

Le pronunzie della Corte costituzionale le quali dichiarino infondata una questione d'illegittimita costituzionale, non hanno l'efficacia vincolante di quelle che dichiarano l'illegittimita costituzionale di una normà esse non importano un accertamento assoluto ed immutabile della legittimita della norma, ma spiegano influenza solo sulla valutazione della questione, nel senso che questa dev'essere risolta nello stesso modo, se non esistono ragioni per adottare una soluzione diversa. Qualora,invece, si prospettino nuovi profili o si adducano nuovi argomenti, eventualmente desunti da ulteriori svolgimenti dei principi informatori dell'ordinamento giuridico, la questione puo essere riconosciuta fondata. ( V 1918/62, 770/62, 1702/59, 1522/59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1963, n. 3159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3159
    Data del deposito : 14 dicembre 1963

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