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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11090/25 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
P.IVA con sede in Venezia, Sestiere Cannaregio n. 2689, in perna del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , difesa e rappresentata dall'Avv. Gianmarco Zaniol del Foro di Treviso, presso il Parte_2 cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(CF ) corrente in Bologno alla via Stalingrado n. 45, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. dott. , difesa e rappresentata dall'Avv. Andrea Cesare del Foro di Venezia, Controparte_2 presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate dalle odierne parti processuali in data 6.11.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrite domandava il pagamento dell'indennizzo assicurativo per i danni ai beni strumentali all'esercizio della propria attività d'impresa-elettrodomestici puntualmente elencati in citazione-, sinistro conseguente alla verificazione di severo “fenomeno elettrico od elettronico”, nella specie, dovuto a picchi di tensione per addotti eventi atmosferici intensi nella giornata del 10.6.2024. In citazione, l'attore allega valida polizza assicurativa e relative condizioni di contratto adducendo che le cause del sinistro rientrano in detta copertura stipulata con l'odierna convenuta. In ordine alla quantificazione dei danni -allegata l'impossibilità di riparazione degli elettrodomestici- deposita fatture di riacquisto dei beni.
***
Parti convenuta in giudizio eccepiva la verificazione dell'evento dannoso, nella specie, l'assenza di eventi atmosferici causativi dei danni in narrativa e, comunque, la sua non dimostrazione sulla scorta della produzione documentale di parte attrice (schermate delle previsioni meteo); circostanze che -a dire della medesima- insinuerebbero dubbi anche sulla data di verificazione degli eventi con possibilità di non indennizzo perché prossima a quella di rinnovo contrattuale del 3.6.2024 (effettivo pagamento del premio assicurativo). Infine, eccepiva l'errata quantificazione del danno (non rispondenza del valore degli elettrodomestici sostituiti a quello documentato da parte attrice) l'assenza di copertura assicurativa per fenomeni elettrici del climatizzatore in quanto annoverabili nella voce contrattuale “Fabbricato” le cui condizioni di contratto espressamente escludono la copertura di sinistri causati da eventi atmosferici.
In via gradata, eccepiva la riduzione, di fatto, del massimale convenuto essendovi già stati nell'anno 2024 indennizzi assicurativi in favore di parte attrice per analoghi sinistri da corto circuito elettrico.
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto di quanto emerge dalle oggettive risultanze documentali.
Preliminarmente, occorre individuare l'ambito di operatività della copertura assicurativa analizzando la documentazione contrattuale in atti.
Alla sezione FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA art. 5.1. “Garanzia base” la compagnia assicuratrice è tenuta ad indennizzare i “Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del
Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica”.
Massimale di € 25.000 e franchigia di € 250.
Ebbene, dalla lettura del contratto emerge che sono coperti tutti i beni interni al fabbricato strumentali e serventi all'esercizio dell'attività commerciale dell'odierno attore, copertura afferente a danni conseguenti a fenomeni elettrici ovvero elettronici -testualmente- “da qualsiasi motivo occasionati”. Tale omnicomprensività della copertura è ulteriormente specificata nella parte in cui si conviene contrattualmente anche l'inclusione di eventi atmosferici severi (“l'azione del fulmine o elettricità atmosferica”).
Appare evidente che le parti abbiano espressamente convenuto la copertura danni dei beni d'impresa da fenomeni elettrici per qualsiasi motivo, escluse le ipotesi limite tassativamente convenute (1).
***
Eventi -in nota- escludenti la copertura assicurativa la cui prova di verificazione è a carico di parte convenuta, onere, allo stato degli atti, non soddisfatto né oggetto di puntuali richieste istruttorie e neppure menzionato negli atti di parte convenuta.
Parte convenuta eccepiva esclusivamente la non derivazione da fulmini del fenomeno elettrico addotto da parte attrice. Eccezione non accoglibile stante la presenza in atti di copiosa documentazione metereologica di segno contrario dalle quali è facilmente evincibile che il giorno 10.6.2024 l'area geografica ove era ubicata l'attività commerciale di parte attrice era interessata da intensi e severi fenomeni atmosferici (piogge e fulmini).
Documentazione metereologica prodotta da parte attrice e, soprattutto, da parte convenuta (di seguito riportata, riguardante appunto la “Activitè Foudre”) Ad avvalorare ulteriormente il dato cronologico (10.6.2024) e le cause del sinistro indicate da parte attrice soccorre la documentazione allegata alla citazione dalla quale si evince che:
- la società in data 11.6.2024 attestava -prodotti di condizionamento dell'aria e dell'acqua- che CP_3
l'unità esterna di condizionamento oggetto di verifica tecnica non risultava funzionante per guasto elettrico del compressore-inverter per possibile avaria elettronica della scheda madre. Strumento non riparabile per impossibilità di reperimento dei ricambi con conseguente necessità di procederne alla sostituzione integrale.
- la società attestava che a “a seguito delle avverse condizioni meteorologiche del Parte_3 giorno 10 giugno 2024 che hanno causato ripetute interruzioni di corrente, queste hanno indotto guasti alle schede elettriche ed all'apparato elettrico causando l'irreparabilità dello stesso. Le schede con i relativi accessori non sono più fornibili, tenendo anche conto della vetustà della macchina”.
Conclusivamente, la lettura in combinato di detta documentazione con le deduzioni di parte attrice che documentava -copiose foto in atti- gli elettrodomestici danneggiati -denuncia di danno del 14.6.2024, pochi giorni dopo i fatti del 10.6.2024- consentono di ragionevolmente affermare che il sinistro denunciato si sia effettivamente verificato per cause discendenti da fenomeni elettrici scaturiti da eventi atmosferici intensi verificatisi in suddetta data, evento verosimile stante il danneggiamento contestuale di pluralità eterogenea di elettrodomestici (beni strumentali all'esercizio dell'impresa ad opera di parte attrice). Tale sinistro risulta oggetto di effettiva copertura assicurativa come evincibile dalle convenzioni contrattuali sopra analizzate.
***
Anche in punto di quantificazione dei danni oggetto di copertura assicurativa rileva la documentazione prodotta da parte attrice da cui si evince l'impossibilità di riparazione degli elettrodomestici e la conseguente necessità di procedere al relativo riacquisto (condizione espressamente menzionata nel contratto assicurativo: cfr. p. 58 di 109 delle condizioni di contratto prodotta da parte convenuta).
Si evidenzia che la riduzione di franchigia eccepita da parte convenuta per l'avvenuto indennizzo di precedenti sinistri di analogo tenore nel corso dell'anno 2024 non è condivisibile. La stessa convenuta riferiva l'avvenuto rinnovo contrattuale a decorrere dal 3.6.2024, pertanto il sinistro per cui oggi è processo -datato 10.6.2024- si
è verificato sotto la vigenza di nuovo e diverso contratto assicurativo con irrilevanza dei sinistri oggetto di copertura assicurativa perché coperti da precedente e diverso contratto stipulato tra le parti giunto a sua naturale scadenza annuale.
Inoltre, il massimale è espressamente riferito alle voci di danno verificatesi in conseguenza dello specifico sinistro assicurato, non alla sommatoria dei danni conseguenti ai sinistri verificatisi nell'anno di copertura assicurativa (ovvero dell'anno precedente).
Del pari, non rileva quanto eccepito da parte convenuta in merito all'assenza di copertura assicurativa del climatizzatore perché rientrante nelle qualità di “fabbricato” i cui danni da eventi atmosferici fortuiti sono esclusi. Appare evidente che il climatizzatore è bene strumentale all'esercizio dell'impresa laddove funzionale a climatizzare i locali ristorazione-enoteca per avventori. Al più, potrebbe attribuirsi all'elettrodomestico in parola polifunzionalità sia di caratteristica del “Fabbricato” che di strumentalità d'impresa, con evidente permanente operatività per detta ultima categoria di beni della copertura assicurativa in caso di “Fenomeni elettrici ed elettronici”, compresi i danni da eventi atmosferici (fulmini).
***
Ai fini della quantificazione del danno si applicheranno i criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c. tenendo conto della copiosa documentazione -fatture di acquisto e di installazione (nonché smaltimento degli elettrodomestici irrimediabilmente danneggiati)- allegati da parte attrice alla citazione. In atti figura:
- Fattura n. 77 del 17.7.2024 emessa dalla ditta per acquisto di nuovo Controparte_4 condizionatore analogo a quello avariato, installazione e smaltimento del precedente per complessivi €
11.529; Part
- Fattura n. 1200 del 26.6.2024 emessa dalla per acquisto di nuovo produttore di ghiaccio Controparte_5 per complessivi € 2.433,90; Part
- Fattura n. 748 del 30.7.2024 emessa dalla per acquisto di nuovo Forno per complessivi Controparte_5
€ 9.525,76.
Valore fatture per complessivi € 23.448,66; importi ai quali va detratta la franchigia di € 250.
Residuano € 23.238,66.
Su detto valore patrimoniale va, tuttavia, operata una riduzione percentuale equitativamente determinata trattandosi, come emerso in atti, di beni vetusti il cui valore commerciale impone una necessaria attualizzazione al momento di verificazione del sinistro.
Vetustà evincibile dalla documentazione prodotta da parte attrice stessa nella parte in cui i produttori interpellati attestano l'impossibilità di procedere alla riparazione delle componenti della macchina del ghiaccio e dei climatizzatori per assenza di pezzi di ricambio in ragione, appunto, della loro vetustà.
Detta riduzione percentuale va equitativamente determinata nella misura del 50% con liquidazione dell'indennizzo assicurativo -tenendo conto solo della vetustà documentata dei n. 2 elettrodomestici indicati
(forno e condizionatore)- pari ad € 16.257,21.
Valore economico dei beni assicurati effettivamente non rispondente a quello di analoghi prodotti nuovi in ragione della comprovata vetustà: eccezione sollevata da parte convenuta che, pertanto, va accolta nei termini appena esposti.
***
Nella liquidazione deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al sinistro e devono essere calcolati
- in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento del sinistro. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Poichè la liquidazione giudiziale trasforma il debito di valore -indennizzo assicurativo- in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
***
In punto di spese, alla soccombenza reciproca segue la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento alla a titolo di indennizzo assicurativo, la somma risultante dalla Controparte_1 Parte_1 devalutazione di € 16.257,21 al momento del sinistro (10.6.2024). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Venezia, il 13/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Esclusi da copertura assicurativa i danni a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) subiti da Cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione;
c) subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari;
d) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
e) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
f) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
i) j) k) l) ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato; causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti, ammanchi;
causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
m) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) a cose derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati se generati da atto doloso informatico (Cybercrime); o) p) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
P.IVA con sede in Venezia, Sestiere Cannaregio n. 2689, in perna del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , difesa e rappresentata dall'Avv. Gianmarco Zaniol del Foro di Treviso, presso il Parte_2 cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(CF ) corrente in Bologno alla via Stalingrado n. 45, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. dott. , difesa e rappresentata dall'Avv. Andrea Cesare del Foro di Venezia, Controparte_2 presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate dalle odierne parti processuali in data 6.11.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrite domandava il pagamento dell'indennizzo assicurativo per i danni ai beni strumentali all'esercizio della propria attività d'impresa-elettrodomestici puntualmente elencati in citazione-, sinistro conseguente alla verificazione di severo “fenomeno elettrico od elettronico”, nella specie, dovuto a picchi di tensione per addotti eventi atmosferici intensi nella giornata del 10.6.2024. In citazione, l'attore allega valida polizza assicurativa e relative condizioni di contratto adducendo che le cause del sinistro rientrano in detta copertura stipulata con l'odierna convenuta. In ordine alla quantificazione dei danni -allegata l'impossibilità di riparazione degli elettrodomestici- deposita fatture di riacquisto dei beni.
***
Parti convenuta in giudizio eccepiva la verificazione dell'evento dannoso, nella specie, l'assenza di eventi atmosferici causativi dei danni in narrativa e, comunque, la sua non dimostrazione sulla scorta della produzione documentale di parte attrice (schermate delle previsioni meteo); circostanze che -a dire della medesima- insinuerebbero dubbi anche sulla data di verificazione degli eventi con possibilità di non indennizzo perché prossima a quella di rinnovo contrattuale del 3.6.2024 (effettivo pagamento del premio assicurativo). Infine, eccepiva l'errata quantificazione del danno (non rispondenza del valore degli elettrodomestici sostituiti a quello documentato da parte attrice) l'assenza di copertura assicurativa per fenomeni elettrici del climatizzatore in quanto annoverabili nella voce contrattuale “Fabbricato” le cui condizioni di contratto espressamente escludono la copertura di sinistri causati da eventi atmosferici.
In via gradata, eccepiva la riduzione, di fatto, del massimale convenuto essendovi già stati nell'anno 2024 indennizzi assicurativi in favore di parte attrice per analoghi sinistri da corto circuito elettrico.
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto di quanto emerge dalle oggettive risultanze documentali.
Preliminarmente, occorre individuare l'ambito di operatività della copertura assicurativa analizzando la documentazione contrattuale in atti.
Alla sezione FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA art. 5.1. “Garanzia base” la compagnia assicuratrice è tenuta ad indennizzare i “Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del
Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica”.
Massimale di € 25.000 e franchigia di € 250.
Ebbene, dalla lettura del contratto emerge che sono coperti tutti i beni interni al fabbricato strumentali e serventi all'esercizio dell'attività commerciale dell'odierno attore, copertura afferente a danni conseguenti a fenomeni elettrici ovvero elettronici -testualmente- “da qualsiasi motivo occasionati”. Tale omnicomprensività della copertura è ulteriormente specificata nella parte in cui si conviene contrattualmente anche l'inclusione di eventi atmosferici severi (“l'azione del fulmine o elettricità atmosferica”).
Appare evidente che le parti abbiano espressamente convenuto la copertura danni dei beni d'impresa da fenomeni elettrici per qualsiasi motivo, escluse le ipotesi limite tassativamente convenute (1).
***
Eventi -in nota- escludenti la copertura assicurativa la cui prova di verificazione è a carico di parte convenuta, onere, allo stato degli atti, non soddisfatto né oggetto di puntuali richieste istruttorie e neppure menzionato negli atti di parte convenuta.
Parte convenuta eccepiva esclusivamente la non derivazione da fulmini del fenomeno elettrico addotto da parte attrice. Eccezione non accoglibile stante la presenza in atti di copiosa documentazione metereologica di segno contrario dalle quali è facilmente evincibile che il giorno 10.6.2024 l'area geografica ove era ubicata l'attività commerciale di parte attrice era interessata da intensi e severi fenomeni atmosferici (piogge e fulmini).
Documentazione metereologica prodotta da parte attrice e, soprattutto, da parte convenuta (di seguito riportata, riguardante appunto la “Activitè Foudre”) Ad avvalorare ulteriormente il dato cronologico (10.6.2024) e le cause del sinistro indicate da parte attrice soccorre la documentazione allegata alla citazione dalla quale si evince che:
- la società in data 11.6.2024 attestava -prodotti di condizionamento dell'aria e dell'acqua- che CP_3
l'unità esterna di condizionamento oggetto di verifica tecnica non risultava funzionante per guasto elettrico del compressore-inverter per possibile avaria elettronica della scheda madre. Strumento non riparabile per impossibilità di reperimento dei ricambi con conseguente necessità di procederne alla sostituzione integrale.
- la società attestava che a “a seguito delle avverse condizioni meteorologiche del Parte_3 giorno 10 giugno 2024 che hanno causato ripetute interruzioni di corrente, queste hanno indotto guasti alle schede elettriche ed all'apparato elettrico causando l'irreparabilità dello stesso. Le schede con i relativi accessori non sono più fornibili, tenendo anche conto della vetustà della macchina”.
Conclusivamente, la lettura in combinato di detta documentazione con le deduzioni di parte attrice che documentava -copiose foto in atti- gli elettrodomestici danneggiati -denuncia di danno del 14.6.2024, pochi giorni dopo i fatti del 10.6.2024- consentono di ragionevolmente affermare che il sinistro denunciato si sia effettivamente verificato per cause discendenti da fenomeni elettrici scaturiti da eventi atmosferici intensi verificatisi in suddetta data, evento verosimile stante il danneggiamento contestuale di pluralità eterogenea di elettrodomestici (beni strumentali all'esercizio dell'impresa ad opera di parte attrice). Tale sinistro risulta oggetto di effettiva copertura assicurativa come evincibile dalle convenzioni contrattuali sopra analizzate.
***
Anche in punto di quantificazione dei danni oggetto di copertura assicurativa rileva la documentazione prodotta da parte attrice da cui si evince l'impossibilità di riparazione degli elettrodomestici e la conseguente necessità di procedere al relativo riacquisto (condizione espressamente menzionata nel contratto assicurativo: cfr. p. 58 di 109 delle condizioni di contratto prodotta da parte convenuta).
Si evidenzia che la riduzione di franchigia eccepita da parte convenuta per l'avvenuto indennizzo di precedenti sinistri di analogo tenore nel corso dell'anno 2024 non è condivisibile. La stessa convenuta riferiva l'avvenuto rinnovo contrattuale a decorrere dal 3.6.2024, pertanto il sinistro per cui oggi è processo -datato 10.6.2024- si
è verificato sotto la vigenza di nuovo e diverso contratto assicurativo con irrilevanza dei sinistri oggetto di copertura assicurativa perché coperti da precedente e diverso contratto stipulato tra le parti giunto a sua naturale scadenza annuale.
Inoltre, il massimale è espressamente riferito alle voci di danno verificatesi in conseguenza dello specifico sinistro assicurato, non alla sommatoria dei danni conseguenti ai sinistri verificatisi nell'anno di copertura assicurativa (ovvero dell'anno precedente).
Del pari, non rileva quanto eccepito da parte convenuta in merito all'assenza di copertura assicurativa del climatizzatore perché rientrante nelle qualità di “fabbricato” i cui danni da eventi atmosferici fortuiti sono esclusi. Appare evidente che il climatizzatore è bene strumentale all'esercizio dell'impresa laddove funzionale a climatizzare i locali ristorazione-enoteca per avventori. Al più, potrebbe attribuirsi all'elettrodomestico in parola polifunzionalità sia di caratteristica del “Fabbricato” che di strumentalità d'impresa, con evidente permanente operatività per detta ultima categoria di beni della copertura assicurativa in caso di “Fenomeni elettrici ed elettronici”, compresi i danni da eventi atmosferici (fulmini).
***
Ai fini della quantificazione del danno si applicheranno i criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c. tenendo conto della copiosa documentazione -fatture di acquisto e di installazione (nonché smaltimento degli elettrodomestici irrimediabilmente danneggiati)- allegati da parte attrice alla citazione. In atti figura:
- Fattura n. 77 del 17.7.2024 emessa dalla ditta per acquisto di nuovo Controparte_4 condizionatore analogo a quello avariato, installazione e smaltimento del precedente per complessivi €
11.529; Part
- Fattura n. 1200 del 26.6.2024 emessa dalla per acquisto di nuovo produttore di ghiaccio Controparte_5 per complessivi € 2.433,90; Part
- Fattura n. 748 del 30.7.2024 emessa dalla per acquisto di nuovo Forno per complessivi Controparte_5
€ 9.525,76.
Valore fatture per complessivi € 23.448,66; importi ai quali va detratta la franchigia di € 250.
Residuano € 23.238,66.
Su detto valore patrimoniale va, tuttavia, operata una riduzione percentuale equitativamente determinata trattandosi, come emerso in atti, di beni vetusti il cui valore commerciale impone una necessaria attualizzazione al momento di verificazione del sinistro.
Vetustà evincibile dalla documentazione prodotta da parte attrice stessa nella parte in cui i produttori interpellati attestano l'impossibilità di procedere alla riparazione delle componenti della macchina del ghiaccio e dei climatizzatori per assenza di pezzi di ricambio in ragione, appunto, della loro vetustà.
Detta riduzione percentuale va equitativamente determinata nella misura del 50% con liquidazione dell'indennizzo assicurativo -tenendo conto solo della vetustà documentata dei n. 2 elettrodomestici indicati
(forno e condizionatore)- pari ad € 16.257,21.
Valore economico dei beni assicurati effettivamente non rispondente a quello di analoghi prodotti nuovi in ragione della comprovata vetustà: eccezione sollevata da parte convenuta che, pertanto, va accolta nei termini appena esposti.
***
Nella liquidazione deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al sinistro e devono essere calcolati
- in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento del sinistro. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Poichè la liquidazione giudiziale trasforma il debito di valore -indennizzo assicurativo- in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
***
In punto di spese, alla soccombenza reciproca segue la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento alla a titolo di indennizzo assicurativo, la somma risultante dalla Controparte_1 Parte_1 devalutazione di € 16.257,21 al momento del sinistro (10.6.2024). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Venezia, il 13/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Esclusi da copertura assicurativa i danni a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) subiti da Cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione;
c) subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari;
d) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
e) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
f) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
i) j) k) l) ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato; causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti, ammanchi;
causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
m) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) a cose derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati se generati da atto doloso informatico (Cybercrime); o) p) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.