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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2024, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4/2021 R.G., posta in decisione con ordinanza del 16
febbraio 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15
febbraio 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, in proprio e quale titolare della ditta individuale omonima, Parte_1
nata a [...] il [...] e ivi residente in c.da Paoluccia snc, cod.
fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Filippo CodiceFiscale_1
La Rosa (cod. fisc. ) per procura in calce alla citazione, CodiceFiscale_2
appellante
contro
con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, 3, codice fiscale , partita IVA iscritta P.IVA_1 P.IVA_2
presso la Cancelleria del Tribunale di Siena in data 23.08.1995 al n. 9782, vol. 11728, aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente parte del Gruppo Bancario ”, codice Gruppo 1030.6, codice Controparte_1
1030.6, in persona dell'Avv. RI Angela Fanetti (C.F. CP_1 C.F._3
, in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in
[...] Persona_1 CP_1
data 6 giugno 2018 repertorio n. 36893 raccolta n.18357 registrata in il 7 CP_1
giugno 2018 al n.3323, serie 1T, a firma Avv. Quagliana Riccardo Renzo Filippo,
a ciò espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione
del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 12 maggio Persona_1 CP_1
2014, repertorio n. 33190 raccolta n. 15728, registrata in il 15 maggio 2014 CP_1
al n. 2401 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Vittorio Giacobbe,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 11 giugno
2020, n. 443/2020 – altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Motivi della decisione
1. La signora , titolare dell'omonima ditta avente ad oggetto Parte_1
attività di ristorazione, ha convenuto innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni (non patrimoniali per € 25.000,00, patrimoniali da lesione della reputazione commerciale per € 70.000,00 ed altri danni) da lei asseritamente subìti in conseguenza della illegittima levata di un protesto, per non avere l'istituto di credito, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, pagato alla come convenuto sulla scorta di pregresso accordo, una Parte_2
cambiale per € 7.000,00 con scadenza al 20 agosto 2011, domiciliata presso la stessa, nonostante la pendenza di rapporto di conto corrente n. 426964 e la presenza di adeguata provvista.
2. Instauratosi rituale contraddittorio, nella resistenza della banca, il Tribunale
adìto, con sentenza 11 giugno 2020, n. 443/2020, disattesa l'eccezione dell'istituto di credito di difetto di legittimazione passiva, ha rigettato la domanda,
compensando le spese di lite, affermando che, non essendo il danno da illegittimo protesto in re ipsa, ma un danno conseguenza, l'attrice non aveva ottemperato all'onere su di essa gravante di provare, anche mediante presunzioni, “i fatti nei quali il danno si concreta e offrire elementi per la relativa
valutazione, fra i quali la durata della pubblicazione del protesto, la presenza o
meno di rettifica, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito,
dell'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento
atto a desumere l'effettivo discredito al buon nome dell'imprenditore in termini di
gravità della lesione e della non futilità del danno”.
In particolare, la secondo il Tribunale, si era “limitata a dedurre: a) “di Pt_1
non aver potuto accedere a finanziamenti ed in genere si è vista negare l'accesso
al credito da parte degli operatori finanziari”; b) di “aver trovato molte difficoltà
nel continuare a condurre l'attività di ristorazione essendo costretta a pagare i
fornitori al momento della consegna della merce e in contanti, altri fornitori, venuti
a conoscenza del protesto hanno chiuso i rapporti di fornitura”, ma senza alcuna specifica allegazione probatoria.
Il primo giudice ha altresì rigettato la prova testimoniale richiesta, “attesa la
genericità nella formulazione - anche essa priva di riferimento a dati circostanziali
di tempo e di modo – così confermandosi la genericità degli assunti e, indi, la
infondatezza della pretesa”. Analogamente ha statuito con riferimento ai danni non patrimoniali, “allegati
attraverso il richiamo alla giurisprudenza senza, invero, alcuna attività di
allegazione probatoria, in contrasto con gli oneri di cui all'art. 2697 c.c.”, non potendosi semplicemente invocare la valutazione equitativa del danno.
3. Avverso tale sentenza di rigetto l'originaria attrice ha proposto rituale
appello, chiedendone l'integrale riforma sulla base dei motivi di seguito esaminati, previa ammissione della prova testimoniale rigettata.
4. Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, la signora Pt_1
assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'inesistenza sia di specifiche allegazioni sugli elementi di fatto attraverso cui apprezzare i pregiudizi di cui si chiedeva il riconoscimento, sia di idonee prove, anche documentali. Al riguardo, ella assume di avere, al contrario, fornito adeguata dimostrazione, intanto documentale, del pregiudizio subìto, avendo allegato tra l'altro alcuni documenti non valutati dal Tribunale e cioè: a) il certificato camerale di imprenditore commerciale;
b) il diniego di una richiesta di finanziamento della ed altro diniego da parte della (all. n. 6 alla citazione); c) Org_1 Parte_3
l'istanza di riabilitazione avvenuta nel Febbraio 2016 (all. n. 8). Ha altresì ribadito le notevoli difficoltà a condurre l'attività di ristorazione, in quanto in conseguenza del protesto era stata costretta a pagare i fornitori in contanti ed addirittura alcuni fornitori, venuti a conoscenza del protesto, avevano chiuso definitivamente i rapporti;
ed inoltre il danno derivante dal discredito personale e commerciale,
essendo stata ingiustamente inclusa nel cartello dei cittadini insolventi con lesione alla propria reputazione ed immagine sociale.
5. Con il terzo motivo di appello, che risulta strettamente collegato ai primi due in punto di onere della prova, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la richiesta istruttoria di prova testimoniale, ritenendo che i relativi capitolati fossero generici, “con formulazione priva di riferimento a dati
circostanziali di tempo e di modo”. Ella ha, pertanto, insistito, in via precauzionale,
nell'ammissione della prova testimoniale rigettata dal primo giudice, come articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e riproposta sino alla comparsa conclusionale innanzi al Tribunale.
6. Osserva intanto la Corte che è circostanza incontestata che la CP_1
appellata abbia posto in essere la denunciata condotta omissiva che costituisce il presupposto fattuale della richiesta risarcitoria (cioè: mancato pagamento, quale domiciliataria della cambiale, del titolo in questione al terzo creditore della sua cliente) non avendo essa riproposto in questa sede le difese,
svolte in primo grado, secondo cui non era tenuta al pagamento della cambiale sulla base della mera domiciliazione bancaria, in assenza di uno specifico ordine del debitore cambiario. E peraltro la sentenza di primo grado ha convincentemente disatteso tale prospettazione difensiva (“dal compendio
assertivo possa desumersi la violazione degli obblighi di correttezza adempitiva
derivanti dal mandato intercorrente fra la attrice correntista e la filiale della banca
presso cui è intercorso il rapporto di conto corrente con domiciliazione”).
7. Ciò premesso, la controversia in questa sede di gravame attiene, sulla base dei motivi di appello, alla sussistenza o meno di prova, da parte della dei Pt_1
pregiudizi invocati in dipendenza della predetta condotta contra legem, tenuto conto della contestata statuizione negativa del Tribunale.
7.
1 - In punto di diritto, premesso che la lesione di un diritto inviolabile è l'ovvio ed ineliminabile presupposto del danno, ma non è essa il danno, che infatti consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e che la vittima deve allegare e provare (Cass. ss.uu. 11
novembre 2008, n. 26972), a giudizio della Corte non può che concordarsi con il giudice di primo grado nell'affermare che il danno da illegittimo protesto non
è in re ipsa, ma è un danno conseguenza, sia quello patrimoniale
(ripercussione negativa sul patrimonio, in termini di chiusura del credito, diminuiti guadagni, ecc.), che non patrimoniale (lesione del buon nome commerciale).
Spetta al danneggiato, allora, allegare con sufficiente precisione i fatti nei quali il danno si concreta e offrire elementi per la relativa valutazione (Cass. 6 dicembre
2018, n. 31537, che ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto
"verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano,
senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto;
Cass. 11 ottobre 2013, n. 23194).
7.2 – Ciò posto, a giudizio della Corte è parzialmente la doglianza dell'appellante inerente la contestata affermazione della mancanza di prova documentale dei pregiudizi subiti. Al riguardo, vale osservare che:
a) la visura camerale è elemento neutro, attestando solo che la è Pt_1
imprenditrice commerciale,
b) il decreto di riabilitazione prova solo che la stessa ha subìto un protesto ad opera della e che non ne risulterebbero altrri;
Parte_2
c) mentre la lettera di diniego della è illeggibile, la lettera dell'8 Parte_3
ottobre 2014 di di rigetto della richiesta di credito ha una sua Org_1
valenza indiziaria, nel contesto del rimanente compendio probatorio, in quanto, pur se la motivazione del rifiuto è generica e non fa riferimento al protesto, è verosimile che, avendo l'istituto riferito di aver esaminato anche l'elenco dei protesti, la ragione della decisione sfavorevole si fondi proprio sulla qualità di protestata della Pt_1
Pertanto, occorre verificare e valutare le altre prove offerte dall'attrice/appellante.
8. In tale contesto, a giudizio della Corte il terzo motivo di gravame va accolto,
perché il Tribunale ha errato nel ritenere che i capitolati di prova orale articolati dalla fossero generici e privi di riferimento a dati circostanziali di tempo e Pt_1
di modo, in tal modo impedendo all'attrice, oggi appellante, di poter provare per testimoni almeno alcune tipologie dei danni invocati.
Invero, se il primo capitolato (“vero o no che la signora ha trovato molte Pt_1
difficoltà nel continuare a condurre l'attività di ristorazione essendo stata costretta
a pagare i fornitori al momento della consegna della merce ed in contanti) sconta la rilevata mancanza di specificità (tant'è che non è stato riproposto in sede di gravame), altrettanto non può dirsi per gli altri tre, che sono così articolati: “b) Se
è vero o no che il fornitore per il tramite del rappresentante di zona, sig. Pt_4
, ha sospeso le forniture pretendendo il pagamento alla consegna;
c) Tes_1
vero o no che il per il tramite del rappresentante di zona, sig. Parte_5 Pt_6 [...]
, ha interrotto le forniture in conseguenza del protesto;
d) vero o no che la Per_2
e la hanno rifiutato alla Org_2 Organizzazione_3 Pt_1
l'apertura di un c.c. causa il protesto”.
Tale prova, pertanto, è ammissibile e rilevante, ma solo con riferimento al danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale e dell'onore personale, posto che tende a provare, per l'appunto, che il fatto della levata (illegittima) del protesto ha determinato una serie di conseguenze negative incidenti sui rapporti commerciali pendenti e su prospettive di rapporti con altri istituti di credito.
9. Ne consegue che, al contrario, deve disporsi il rigetto dei motivi di appello con cui la ha censurato il rigetto delle domande risarcitorie per danni Pt_1
patrimoniali sia da reputazione (difettando qualsiasi allegazione e prova di una lesione del patrimonio o dei redditi causalmente collegati al fatto illecito in esame)
sia da impossibilità di ottenere prestiti e finanziamenti, al di là della richiesta di provare la mancata apertura di conti correnti, non risultando per quale importo tali richieste erano state formulate e l'effettivo pregiudizio conseguente.
Né potrebbe invocarsi, come da quarto motivo di gravame, una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. perché è noto che (da ultimo, Cass. 12
aprile 2023, n. 9744), siffatta liquidazione postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato.
10. In conclusione, con sentenza non definitiva va disposto come sopra,
mentre con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo per l'espletamento della prova orale.
11. La regolamentazione delle spese di lite va differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4/2021 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 11 giugno 2020, n. 443da OP
RI contro Pt_1 Controparte_1
a) rigetta il primo e secondo motivo di appello limitatamente alle contestate statuizioni – che conferma - di rigetto delle domande risarcitorie per danni patrimoniali da reputazione e da impossibilità di ottenere prestiti e finanziamenti;
b) accoglie il terzo motivo di appello e, per l'effetto, ammette la prova testimoniale articolata nelle conclusioni dell'atto di appello;
c) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 31 maggio 2024.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)