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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/335
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa Silvia Rizzuto, all'esito dell'udienza del 20.2.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 335/2024 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FLOREAN Parte_1 C.F._1
CRISTINA e dell'avv. BISSOLI WALTER ( C.F._2
attore contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
convenuto
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danno da crimini di guerra
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di discussione orale
* * * *
Con ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra in qualità di figlia ed erede di Parte_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Mauthausen il 11/04/1945, ha Persona_1
chiesto che, accertata la responsabilità della , quest'ultima venga Controparte_2
condannata al risarcimento dei danni iure hereditatis da ingiusta deportazione internamento e da lavoro forzato non retribuito nonché del danno iure proprio da perdita parentale ed ha notificato il
Pagina 1 ricorso alla Repubblica Federale Tedesca e al - Fondo di Controparte_1
ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
Con comparsa del 25.6.2024 si è costituito il , sollevando, Controparte_1
in via preliminare, eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. del Tribunale adito in favore di quello del Foro erariale di Roma, stante l'esclusiva legittimazione passiva del , quale CP_1 gestore dell'istituito Fondo per le Vittime del III^ Reich in forza del disposto dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Sul presupposto di essere divenuto ex lege il titolare del debito oggetto del giudizio, il
[...]
, ha inoltre sollevato le eccezioni di merito che avrebbe potuto Controparte_1
opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali” e contestato anche nel quantum la pretesa creditoria.
Alla prima udienza, è stato mutato il rito e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti costituite hanno ricostruito il quadro normativo, nazionale ed internazionale, e richiamato numerose sentenze di merito che hanno affrontato, con esiti discordi, il tema della giurisdizione, della competenza e della legittimazione passiva.
All'udienza del 20.2.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata assunta in decisione.
* * * * *
Premessa la giurisdizione – qui peraltro non contestata - del giudice italiano nella presente controversia alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto
Cassazione civile, S.U. n 20442/2020 Cass. n. 3642/2024), deve essere accolta l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Foro di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c. dovendosi individuare, quale legittimato passivo, il . Controparte_1
Come persuasivamente ritenuto da parte della giurisprudenza di merito, con l'istituzione del Fondo il legislatore ha inteso dare compiuta attuazione agli accordi di Bonn del 2.6.1961 e destinare risorse economiche statali al pagamento degli indennizzi liquidati per violazioni dei diritti umani fondamentali subiti da cittadini italiani nel corso del Terzo Reich;
in tal modo si è di fatto realizzata una forma di accollo o espromissione (ex art. 1272 c.c. o 1273 c.c.) del debito risarcitorio tedesco per effetto del quale, in caso di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco per crimini di guerra nei confronti dei deportati durante il Terzo Reich, lo Stato italiano si fa carico del relativo pagamento, attingendo dal fondo (in termini di “una sorte di espromissione ex lege” si è espressa la
Pagina 2 Corte Costituzione nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, co. 3, D.L. 36/2022 ancorchè relativamente alle disposizione di natura esecutiva).
Questa ricostruzione giurisprudenziale sul significato da attribuire alla legge istitutiva del Fondo ai fini dell'individuazione del legittimato passivo nei giudizio di accertamento della responsabilità ha ora trovato chiaro avvallo dalla Corte di Cassazione la cui pronuncia viene posta a fondamento della presente decisione.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 7371/2025 pubblicata il 19.3.2025 ha infatti affrontato e risolto i temi controversi della legittimazione passiva e della competenza nei giudizi di risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, sofferti in conseguenza dell'internamento e della deportazione presso campi di concentramento nazista.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al
. Tanto in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal Controparte_1
d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all'art. 43) presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un «fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale”.
Ai fini della indagine sulla competenza, la Corte di Cassazione ha poi precisato che “assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e finanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto [..]».
In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno
2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della
Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità
(art. 4, comma 4).
Pagina 3 Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli
Uffici giudiziari di Roma”.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione “per le controversie in cui sia
CP_ parte il Ministero conomia finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti CP_1 dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori”.
L'eccezione di incompetenza sollevata dal per il Controparte_3
ristoro dei danni subìti dalle vittime del Terzo Reich dall'Amministrazione va dunque accolta con conseguente adozione di pronuncia sulla competenza nelle forme dell'ordinanza ex comb. disp. artt.
38 e 44 c.p.c.
In punto di spese di lite, il contrasto giurisprudenziale solo da ultimo risolto dalla Corte di
Cassazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa accoglie l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. formulata dal Controparte_4
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich;
[...]
dichiara, per l'effetto, l'incompetenza del Tribunale di Verona a favore del Tribunale di Roma, assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento;
compensa le spese di lite
Verona 26.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
Pagina 4 Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa Silvia Rizzuto, all'esito dell'udienza del 20.2.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 335/2024 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FLOREAN Parte_1 C.F._1
CRISTINA e dell'avv. BISSOLI WALTER ( C.F._2
attore contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
convenuto
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danno da crimini di guerra
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di discussione orale
* * * *
Con ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra in qualità di figlia ed erede di Parte_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Mauthausen il 11/04/1945, ha Persona_1
chiesto che, accertata la responsabilità della , quest'ultima venga Controparte_2
condannata al risarcimento dei danni iure hereditatis da ingiusta deportazione internamento e da lavoro forzato non retribuito nonché del danno iure proprio da perdita parentale ed ha notificato il
Pagina 1 ricorso alla Repubblica Federale Tedesca e al - Fondo di Controparte_1
ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
Con comparsa del 25.6.2024 si è costituito il , sollevando, Controparte_1
in via preliminare, eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. del Tribunale adito in favore di quello del Foro erariale di Roma, stante l'esclusiva legittimazione passiva del , quale CP_1 gestore dell'istituito Fondo per le Vittime del III^ Reich in forza del disposto dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Sul presupposto di essere divenuto ex lege il titolare del debito oggetto del giudizio, il
[...]
, ha inoltre sollevato le eccezioni di merito che avrebbe potuto Controparte_1
opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali” e contestato anche nel quantum la pretesa creditoria.
Alla prima udienza, è stato mutato il rito e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti costituite hanno ricostruito il quadro normativo, nazionale ed internazionale, e richiamato numerose sentenze di merito che hanno affrontato, con esiti discordi, il tema della giurisdizione, della competenza e della legittimazione passiva.
All'udienza del 20.2.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata assunta in decisione.
* * * * *
Premessa la giurisdizione – qui peraltro non contestata - del giudice italiano nella presente controversia alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto
Cassazione civile, S.U. n 20442/2020 Cass. n. 3642/2024), deve essere accolta l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Foro di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c. dovendosi individuare, quale legittimato passivo, il . Controparte_1
Come persuasivamente ritenuto da parte della giurisprudenza di merito, con l'istituzione del Fondo il legislatore ha inteso dare compiuta attuazione agli accordi di Bonn del 2.6.1961 e destinare risorse economiche statali al pagamento degli indennizzi liquidati per violazioni dei diritti umani fondamentali subiti da cittadini italiani nel corso del Terzo Reich;
in tal modo si è di fatto realizzata una forma di accollo o espromissione (ex art. 1272 c.c. o 1273 c.c.) del debito risarcitorio tedesco per effetto del quale, in caso di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco per crimini di guerra nei confronti dei deportati durante il Terzo Reich, lo Stato italiano si fa carico del relativo pagamento, attingendo dal fondo (in termini di “una sorte di espromissione ex lege” si è espressa la
Pagina 2 Corte Costituzione nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, co. 3, D.L. 36/2022 ancorchè relativamente alle disposizione di natura esecutiva).
Questa ricostruzione giurisprudenziale sul significato da attribuire alla legge istitutiva del Fondo ai fini dell'individuazione del legittimato passivo nei giudizio di accertamento della responsabilità ha ora trovato chiaro avvallo dalla Corte di Cassazione la cui pronuncia viene posta a fondamento della presente decisione.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 7371/2025 pubblicata il 19.3.2025 ha infatti affrontato e risolto i temi controversi della legittimazione passiva e della competenza nei giudizi di risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, sofferti in conseguenza dell'internamento e della deportazione presso campi di concentramento nazista.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al
. Tanto in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal Controparte_1
d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all'art. 43) presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un «fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale”.
Ai fini della indagine sulla competenza, la Corte di Cassazione ha poi precisato che “assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e finanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto [..]».
In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno
2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della
Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità
(art. 4, comma 4).
Pagina 3 Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli
Uffici giudiziari di Roma”.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione “per le controversie in cui sia
CP_ parte il Ministero conomia finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti CP_1 dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori”.
L'eccezione di incompetenza sollevata dal per il Controparte_3
ristoro dei danni subìti dalle vittime del Terzo Reich dall'Amministrazione va dunque accolta con conseguente adozione di pronuncia sulla competenza nelle forme dell'ordinanza ex comb. disp. artt.
38 e 44 c.p.c.
In punto di spese di lite, il contrasto giurisprudenziale solo da ultimo risolto dalla Corte di
Cassazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa accoglie l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. formulata dal Controparte_4
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich;
[...]
dichiara, per l'effetto, l'incompetenza del Tribunale di Verona a favore del Tribunale di Roma, assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento;
compensa le spese di lite
Verona 26.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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