Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7368/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 23 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7368 dell'anno 2022
T R A
(p.iva ), con sede legale in AN, Parte_1 P.IVA_1
viale Virgilio n. 35, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in AN alla via Fior d'Eucalipto 17, presso lo studio dell'avv. Aurelio Arnese (C.F.:
, che lo rappresenta e difende quale difensore come da documentazione in C.F._1
atti;
Attrice
C O N T R O
Parte_2
(C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
[...] P.IVA_2
Mancarelli ( ), entrambi elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale C.F._2 dell'Ente in AN, Viale Virgilio n.152 come da documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 29 novembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 28 gennaio 2025 e del 17 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
1
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili. 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
3 Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la Parte_3
evocava innanzi al Tribunale di AN la
[...] Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
[I- accertare e dichiarare che la pretesa della IA di AN e l'asserito credito restitutorio dei fondi stanziati con la determina dirigenziale n. 308/2014 della stessa IA non sussiste e che la società ha diritto: i) al reimpiego Parte_4
ai sensi dell'art. 55 della Legge di stabilità del 2014 (L. 14 del 27.12.2013) per la concessione di garanzie a favore delle piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla
Camera di Commercio di AN;
ii) di imputare dette risorse al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n-bis della l. n. 40 del 5.6.2020, per le finalità istituzionali di stessa ossia Parte_1
per il rilascio della garanzie a favore delle piccole e medie imprese. II- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.]
Così argomentava l'attrice le proprie richieste:
[1) La (d'ora innanzi è Controparte_2 Controparte_2
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 un ente FI costituito nel 1996 per iniziativa della di Commercio di AN (d'ora Pt_2 innanzi IA di AN) in ossequio alle facoltà previste dall'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 580/1993 (cfr. all. 1);
2) nell'ottica di favorire l'accesso al credito delle PMI attraverso il supporto al consorzio fidi, la
IA di AN ha destinato al fondo di garanzia del Consorzio ER diverse risorse e, in particolare, con la determina dirigenziale n. 308/2014 (per brevità, d.d. 308/2014 – all. 2), in esecuzione della precedente delibera della Giunta camerale n. 47 del 18.6.2014, ha stanziato in favore della un fondo di € 1.000.000,00 a sostegno del credito “destinato ad Controparte_2
incrementare il Fondo di garanzia del citato Consorzio a esclusivo beneficio delle imprese iscritte al
Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di AN”;
3) tale stanziamento è stato erogato – come pure si specifica espressamente nella d.d. 308/2014 – ai sensi dell'art. 55 della Legge di stabilità del 2014, la L. 14 del 27.12.2013, secondo cui “una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi”;
4) con l'entrata in vigore del successivo d.lgs n. 219 del 25.11.2016 (recante l'attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge n. 124 del 7.8.2015 avente ad oggetto il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio), che ha abrogato il citato art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 580/1993, e con l'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del d.lgs n. 175 del 19.8.2016 (Testo
Unico delle Società partecipate), la IA di AN, con delibera n. 77 del 28.9.2017, comunicata in data 3.10.2017, ha esercitato il recesso dal Consorzio ER (cfr. all. 3);
5) dopo la dismissione della partecipazione della IA di AN, ha restituito Controparte_2 la quota di conferimento in base a quanto disciplinato dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente FI
(cfr. all. 4) vigente che stabiliva quanto segue:
“Sia in caso di recesso sia di esclusione il socio ha diritto soltanto al rimborso della propria quota di partecipazione iniziale al valore nominale e al netto delle eventuali perdite risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente allo stesso socio.
[…] Nel caso di recesso dell'ente promotore fermo restando il diritto al rimborso della quota di partecipazione iniziale allo stesso saranno restituiti i conferimenti ad ogni diverso titolo da esso corrisposti alla società e con riferimento a tali conferimenti verrà a cessare con la medesima decorrenza il rilascio di ulteriori garanzie.
5 Per la parte di conferimenti che dovesse essere eventualmente vincolata per garanzia, il rimborso verrà effettuato progressivamente con la stessa entità e decorrenza dell'estinzione dei vincoli esistenti”;
6) successivamente, in applicazione dell'art. 13, comma 1 lett. n-bis della l. 40 del 5.6.2020 in sede di conversione del d.l. 23 del 8.4.2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi processuali”1, con delibera assembleare del 30.10.2020 (all. 5), l'Ente FI ha esercitato la facoltà concessa di assumere al proprio patrimonio, tra le altre, le somme di cui alla d.d. n. 308/2014;
1 L'art. 13, comma 1, lett. n-bis della l. n. 40 del 5.6.2020 stabilisce quanto segue: “previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-
19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria”
7) con nota del 22.2.2021, prot. 00009554/U a firma del Segretario generale della IA di AN
e con successiva nota del 5.7.2021 prot. 0034778/U (all.ti 6 e 7), l'Ente camerale ha tuttavia richiesto la restituzione del citato stanziamento di cui al d.d. 308/2014 poiché considerato “conferimento” e, come tale, a suo dire contemplato dal citato art. 15 dello Statuto Parte_1
8) poiché le richieste suddette impedivano alla di utilizzare il fondo per le previste Controparte_2 finalità, l'Ente FI ha replicato con la nota del 3.8.2021 (all. 8), a firma del sottoscritto Prof.
Avv. Aurelio Arnese, con cui è stata chiesta la definizione della posizione onde consentire la piena
6 liberazione delle somme stanziate sul fondo così da poterle impiegare;
9) senza dare alcun riscontro alla predetta nota del 3.8.2021, il Segretario generale della IA con la nota del 29.11.2022 prot. 0018415/U (all. 9) ha semplicemente reiterato la richiesta di restituzione dei fondi, minacciando anche non meglio specificate iniziative presso la Procura contabile;
10) la situazione venutasi a creare impedisce l'operatività di sugli anzidetti fondi, sicché è Parte_1
interesse del Consorzio accertare il diritto di proseguire nella gestione dei medesimi per il conseguimento delle finalità sottese all'art. 55 della citata L. 14 del 27.12.2013.
DIRITTO
È preliminare e fondamentale focalizzare l'attenzione sulla natura e sulla finalità dello stanziamento di € 1.000.000,00 deliberato con d.d. n. 308 del 18.12.2014 dalla CC.I.AA. di AN in favore di ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della Legge di stabilità del 2014, la L. 14 del Controparte_2
27.12.2013 (all. 2), onde stigmatizzare l'illegittimità della pretesa della Parte_2
di recuperare detti fondi, anziché consentire che detta somma venga lasciata imputata al
[...]
fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n-bis della l. n. 40 del 5.6.2020, per essere impiegata per le finalità istituzionali di ossia per il rilascio della garanzie a favore delle piccole e Parte_1
medie imprese.
Ciò posto, si passa ad illustrare le principali ragioni a sostegno della possibilità di reimpiego di detti fondi e, quindi, l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla di Parte_2
AN.
Ed infatti, la IA di AN ritiene che la parte dei fondi per ora liberati dalle garanzie debba esserle restituita, e ciò sul presupposto (che appare del tutto errato) che si tratti di “conferimenti”, come tali da restituire ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di vigente al momento della Parte_1
cessazione della partecipazione societaria.
La richiesta appare tuttavia viziata per le seguenti ragioni, per gran parte già esposte nella nota del
3.8.2021 a firma del sottoscritto Prof. Avv. Aurelio Arnese.
Primo profilo: la natura e la finalità ex lege dei fondi IA di AN di cui al d.d. 308/2014.
Le somme oggetto dello stanziamento di cui al d.d. 308/2014 non possono considerarsi conferimenti,
7 la cui nozione è invero ben precisa. Per conferimento, infatti, si intende il contributo dei soci alla formazione del capitale della società. La loro funzione è quella di dotare la compagine societaria del capitale di rischio per lo svolgimento dell'attività di impresa. Con il conferimento ciascun socio destina stabilmente (per la durata della società) parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa (v., per tutti, G.F. Campobasso, Diritto Commerciale. 2.
Diritto delle società, UTET, Torino, 2015, p. 5).
Pertanto, alla IA di AN, dopo la dismissione della sua partecipazione, è stata restituita la quota di conferimento. E ciò ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.
Invece, i fondi in questione non rappresentano conferimenti poiché, come si legge testualmente nella d.d. 308/2014, non si tratta di un apporto in conto capitale, ma di uno stanziamento “destinato ad incrementare il Fondo di garanzia del citato Consorzio a esclusivo beneficio delle imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di AN”.
Già il carattere finalizzato della erogazione (che si traduce in un beneficio per le imprese che aderiscono alla IA di AN e, dunque, per l'ente camerale stesso) è idoneo ad escludere la natura di conferimento.
Il richiamo da parte della IA all'art. 15 dello Statuto ER è pertanto del tutto errato.
In tal senso, la IA di AN legge in maniera errata l'espressione “ad ogni diverso titolo” contenuto nel citato articolo statutario. Invero, tale espressione riguarda le diverse tipologie di conferimenti che i soci possono apportare (il più comune è il denaro, ma come noto i conferimenti possono anche essere beni mobili o immobili, crediti o anche prestazioni di opere e servizi). E però il punto è che tali fondi non sono qualificabili come conferimenti.
Va peraltro evidenziato che:
a) il fondo è stato stanziato in adempimento di quanto previsto dall'art. 55 della Legge di stabilità del 2014, la L. 14 del 27.12.2013, e dunque osservando una disposizione legislativa (non si tratta di un contributo volontario);
b) non è stato destinato ad incrementare il capitale sociale, né i diritti di partecipazione della
[...]
che, non a caso, sono rimasti espressamente e per legge invariati;
Parte_2
c) non vi è un impegno alla loro restituzione in caso di recesso.
Secondo profilo: la legittimità della prosecuzione della gestione da parte del Consorzio ER
8 Lo stanziamento dei fondi in esame è avvenuto – come pure si specifica espressamente nella d.d.
308/2014 – ai sensi dell'art. 55 della Legge di stabilità del 2014, la L. 14 del 27.12.2013, secondo cui “una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi”.
Si tratta di un aspetto fondamentale, perché esclude che i fondi potessero e possano essere restituiti
(anche a prescindere dal suddetto art. 13, comma 1, lett. n-bis della legge n. 40 del 5.6.2020) dopo la fuoriuscita dell'Ente camerale da La disposizione, infatti, non parla di una durata Parte_1
temporanea della misura di rafforzamento, né prevede un diritto di restituzione a favore del sistema della camera di commercio (alle cui imprese iscritte peraltro quel fondo è destinato).
Pertanto, la richiesta di restituzione dei fondi, oltre a porsi in contrasto con le finalità normative, rappresenterebbe pure una contraddizione in termini, perché verrebbe meno la finalità di rafforzamento dei confidi, e cioè lo scopo che, in definitiva, si risolve a beneficio finale delle imprese.
Quella contemplata nell'art. 55 della L. 14/2013, insomma, è una delle tante misure di rafforzamento dei confidi, alcune delle quali, come quella oggetto dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, hanno persino assegnato definitivamente ai confidi i fondi stanziati, consentendo loro di imputarli a fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o di accantonarli per la copertura dei rischi.
Per quanto concerne invece l'art. 55 citato, senza dubbio la disposizione quantomeno stabilizza i fondi stanziati nella gestione da parte dei confidi per rafforzarne l'attività a beneficio delle imprese che potranno avvalersene per il rilascio di garanzie e secondo gli scopi fissati dalla legge.
Infine, va ricordato che la richiesta di restituzione finisce per considerare la questione concernente detti fondi alla stregua di una sorta di semplice recupero di un credito (che in realtà, per quanto si è illustrato, non sussiste) non considerando invece che quella dello stanziamento dei predetti fondi a favore delle imprese del territorio è stata una iniziativa meritevole a favore di esse. Pertanto, la richiesta della IA di AN si pone in contrasto con i propri stessi fini, al cui perseguimento il patrimonio dell'ente dev'essere orientato. Né si possono restituire gli stanziamenti effettuati per scopi normativamente stabiliti e pienamente conformi alle finalità del sistema camerale.]
Si costituiva con comparsa di risposta la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
[1) dichiarare la propria incompetenza in quanto, ai sensi dell'art.3, d.lgs. 27.6.2003, n.168 per la
9 presente controversia è competente a decidere la Sezione specializzata per l'impresa del Tribunale di Bari;
in via gradata: 2) rigettare tutte le domande proposte da perché Parte_3
inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.]
Così argomentava le proprie richieste la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di AN:
[Eccezione di incompetenza funzionale.
L'oggetto del contendere riguarda la corretta interpretazione di una norma dello statuto della società
in particolare dell'art.15 all'epoca vigente. Parte_3
Ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs. 27.6.2003, n.168, per le controversie riguardanti rapporti relativi alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, sono competenti le Sezioni specializzate in materia di impresa
Secondo la Suprema Corte, ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, la controversia deve “essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali”, nel senso che la pretesa e la sua fonte devono trarre “titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso” (Cass. 20.3.2018, n.6882).
Da ciò discende che competente a decidere la presente controversia è la Sezione specializzata per le imprese presso il Tribunale di Bari.
Trattandosi di competenza funzionale essa è inderogabile.
In via gradata e senza che ciò costituisca rinuncia alla superiore eccezione si eccepisce, altresì,
l'infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte da per le ragioni che Parte_3
seguono.
In primis, la invero lacunosa ricostruzione fattuale e documentale prospettata da controparte necessita di opportune integrazioni.
1 Le compagini
1.1 Il consorzio ER nasce nel 1996 su iniziativa della Camera di commercio di AN (di seguito anche IA) che ne diviene socio promotore nell'ottica del perseguimento dei propri fini
10 istituzionali che trovano fondamento, per il caso specifico, nell'art.2, comma 2, lett. c) della legge n.580/93 all'epoca vigente, che assegnava agli enti camerali funzioni di “promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le
PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi”. In coerenza con tali finalità, nel corso del tempo e con diversi provvedimenti, l'Ente camerale conferiva al fondo di garanzia del Consorzio ER risorse per circa 2.800.000 euro.
1.2 La partecipazione societaria in dell'Ente promotore all'epoca dei fatti di cui è causa Parte_1
risultava pari ad euro 94.840,00 a fronte di un capitale sociale di euro 136.840,00 (artt. 9 e 16 dello
Statuto vigente ratione temporis, all. n.02), corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti in assemblea;
posizione di controllo che consentiva alla IA di esprimere il veto su eventuali proposte di modifica dello Statuto sociale (art.40 dello Statuto) e di nominare quasi per intero il
Consiglio di Amministrazione.
1.3 Come è dato riscontrare dalla visura storica in atti (all. n.03), il 27.7.2012 l'Assemblea dei soci di riduce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da undici a cinque e Parte_1
nomina, per i successivi cinque esercizi i GG.ri (presidente), (vice Parte_5 Persona_1
presidente), nonché i GG.ri e i quali erano Parte_6 Parte_7 Parte_8
al tempo stesso anche componenti del Consiglio della Camera di commercio (cfr. D.P.G.R. n.873 del
16.7.2010 e n.32 del 26.1.2016, all. n.04 e n.05) e lo sono stati sino al febbraio 2021 (ad eccezione del Sig. non riconfermato nel 2016). Parte_8
1.4 Il Collegio Sindacale della società, sempre al 6.9.2012, era invece presieduto dal dr. Per_2
(carica che ricopre a tutt'oggi), anch'egli all'epoca componente del Consiglio camerale
[...]
(carica che ha ricoperto, come il Sig. sino al 2016). Pt_8
Inoltre il dr. era stato in precedenza anche Commissario straordinario della Camera di Per_2
commercio di AN1 e, in ragione di tale incarico, attribuì ad risorse per 1.000.000 di Parte_1
euro ad incremento del fondo di garanzia (delibera n.25 del 14.5.2009, all. n.06).
1 Il dr. ha ricoperto l'incarico di Commissario della di Persona_2 Controparte_1
AN dal 23.2.2009 (D.P.G.R. n.176/2009) sino al 14.6.2010.
1.5 Giova altresì precisare, anche a beneficio delle successive considerazioni, che i GG.ri Pt_6
, e sono stati anche componenti della
[...] Persona_1 Controparte_3 Parte_7
Giunta camerale dal 2015 in poi.
11 2 I provvedimenti
2.1 Con delibera n.47 del 18.6.2014 (all. n.07), ultimo tra i provvedimenti attributivi di risorse al
Consorzio ER, la Giunta della Camera di commercio, in attuazione dell'obiettivo programmatico camerale 2014 finalizzato a destinare risorse a sostegno del credito e considerata, altresì, l'esigenza di offrire ancor prima dell'attuazione delle norme nazionali, un intervento in favore delle imprese del territorio, approvava una variazione al Piano degli investimenti dell'Ente risultante dal preventivo economico dell'esercizio 2014, al fine di consentire l'apporto di ulteriori risorse in favore del Fondo di garanzia della società da destinare esclusivamente ad Parte_1
imprese regolarmente iscritte alla Camera di commercio di AN, per euro 1.000.000,00 attraverso una variazione in aumento delle immobilizzazioni finanziarie per conferimenti di capitale.
Il predetto provvedimento veniva approvato dalla Giunta all'unanimità, con la sola astensione dei
GG.ri e perché, come evidenziato innanzi, in quanto componenti Persona_1 Parte_6
anche del C.d.A. di versavano in evidente conflitto di interessi. Parte_1
2.2 La determinazione dirigenziale n.308 del 18.12.2014 del Segretario generale della Camera di commercio disponeva in conformità, dando esecuzione alla citata delibera di Giunta n.47/2014, liquidando “in favore di ER Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi l'importo di €.1.000.000,00 destinato ad incrementare il Fondo di garanzia del citato Consorzio a esclusivo beneficio delle imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di AN e di
“imputare l'onere di €.1.000.000,00 al conto 112005 «Conferimenti di capitale», nell'ambito del
Budget direzionale (Allegato B) - ai sensi della delibera di Giunta camerale n.47 del 18.06.2014”
(all. n.08).
2.3 Si precisa che nelle precedenti attribuzioni di risorse in favore di con il dichiarato scopo Parte_1 di ampliare l'ambito di operatività della società consortile, la Camera di commercio di AN aveva effettuato analoga operazione contabile. Si veda, ad esempio, la deliberazione n.25 del
14.5.2009 dell'allora Commissario straordinario dr. di cui si è già detto, con la Persona_2
quale furono conferite risorse al fondo di garanzia (anche in questo caso per 1.000.000 di euro) appostate in bilancio dell'Ente camerale sempre nei conferimenti di capitale (all. n.06).
2.4 Con delibera del Consiglio camerale n.7 dell'11 maggio 2015 veniva approvato il bilancio di esercizio 2014 (all. n.09)
In coerenza con la precedente delibera di Giunta 47/2014 che aveva apportato modifiche al preventivo economico 2014, il conferimento di euro 1.000.000 effettuato in favore di veniva Parte_1
12 iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie come difatti si legge a pag. 22 di 165 della Nota integrativa: “incremento di €.1.000.000,00 di conferimenti ad per ulteriore dotazione CP_4 al Fondo di garanzia, ai sensi della delibera di Giunta n.47/2014”; nella tabella “Conferimenti di capitale”, inoltre, tutti gli apporti finanziari alla società consortile sono distinti per titolo Parte_1
(pag. 26 di 165).
Come si rileva dall'elenco dei presenti e votanti, la predetta delibera viene approvata senza alcun rilievo, tra gli altri, dai GG.ri e Parte_6 Parte_5 Persona_1 [...]
i quali, come specificato ut supra, erano anche consiglieri di amministrazione di Pt_8 Parte_1
nonché dal dr. che ricopriva, invece, la carica di Presidente del Collegio Sindacale Persona_2
della medesima società.
Lo stesso dicasi per:
a) il bilancio dell'esercizio 2015, approvato con delibera consiliare n.8 del 29 aprile 2016 con il voto favorevole, tra gli altri, dei GG.ri e Parte_6 Parte_5 Persona_1
(cfr. pag. 26/130, all. n.10); Parte_7
b) il bilancio dell'esercizio 2016, approvato con delibera consiliare n.8 del 9 maggio 2017 con il voto favorevole, tra gli altri, dei GG.ri e Parte_6 Parte_5 Persona_1
(cfr. pag. 44/146, all. n.11); Parte_7
c) il bilancio dell'esercizio 2017, approvato con delibera consiliare n.3 del 9 maggio 2018 con il voto favorevole, tra gli altri, dei GG.ri e Parte_6 Parte_5 Persona_1
(cfr. pag. 26/128, all. n.12). Parte_7
Dei bilanci degli esercizi successivi si tratterà infra (capi 3.4 e 3.5).
2.5 Vi è di più. Ai sensi dell'art.14, comma 5, della legge n.580/93, tra i compiti della Giunta camerale, organo esecutivo della Camera di commercio, vi è la predisposizione del bilancio di esercizio.
Pertanto, i GG.ri , e componenti anche della Giunta Pt_6 Per_1 CP_3 Pt_7
camerale, hanno altresì predisposto ed approvato le proposte di tutti i bilanci di esercizio di cui si tratta (cfr. estratto dei verbali della Giunta dal 2015 al 2020 in allegato n.13).
3 Il recesso della Camera di commercio
3.1 Con l'entrata in vigore del d.lgs. 25.11.2016, n.219 (recante l'attuazione della delega di cui
13 all'art.10 della legge 7.8.2015, n.124 sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio) si assiste ad una rimodulazione delle funzioni e dei compiti istituzionali degli Enti camerali. Tra le modifiche introdotte dal legislatore, viene abrogato dell'art.2, comma 2, lett. c), della legge n.580/93: dalle attribuzioni istituzionali delle Camere di commercio vengono espunte le funzioni di promozione e supporto ai consorzi fidi.
3.2 Quasi contemporaneamente ed in esecuzione della medesima legge delega, entrava in vigore il d.lgs. 19.8.2016, n.175 (Testo Unico delle Società partecipate), secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” (art.4, comma 1, d.lgs. n.175/2016).
In ossequio alle citate disposizioni, la Giunta camerale, in sede di adozione del Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, con provvedimento n.77 del 28.9.2017 deliberava di recedere dal Consorzio ER e dalle altre società partecipate la cui attività non risultava conforme ai propri fini istituzionali, recesso che venne comunicato al Consorzio in data 3.10.2017
(all. n.14).
3.3 I diritti economici del socio receduto erano regolati dall'art.15 dello Statuto all'epoca Parte_1
vigente (all. n.02) che così disponeva:
Art.15 Diritti economici del socio receduto o escluso
Sia in caso di recesso sia di esclusione il socio ha diritto soltanto al rimborso della propria quota di partecipazione iniziale al valore nominale e al netto delle eventuali perdite risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui rapporto sociale si è sciolto limitatamente allo stesso socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio e comunque non prima dell'avvenuta estinzione di ogni esposizione debitoria del recedente che si è garantita dalla società.
Nel caso di recesso dell'ente promotore fermo restando il diritto al rimborso della quota di partecipazione iniziale allo stesso saranno restituiti i conferimenti ad ogni diverso titolo da esso corrisposti alla società e con riferimento a tali conferimenti verrà a cessare con la medesima decorrenza il rilascio di ulteriori garanzie.
Per la parte di conferimenti che dovesse essere eventualmente vincolata per garanzia essere, il
14 rimborso verrà effettuato progressivamente con la stessa entità e decorrenza dell'estinzione dei vincoli esistenti.
3.4 A seguito del recesso dell'Ente camerale, in sede di approvazione del bilancio della IA relativo all'esercizio 2018 (delibera del Consiglio n.3 del 19.4.2019), si dà atto che “La riduzione del valore delle Partecipazioni è dovuta al recesso, perfezionatosi nel corso del 2018, dal Consorzio
ER e dalla Società “ . Il valore della partecipazione al Consorzio Parte_9
ER iscritta in bilancio al 31.12.2017 era di €.2.856.120,00 distinta tra quota di Capitale Sociale
(€.94.840,00) ed apporti al Fondo di garanzia consortile (€.2.761.280,00). A seguito della formalizzazione del recesso, il Consorzio ha provveduto alla restituzione della quota di Capitale
Sociale, introitata dall'Ente nel corso dell'esercizio 2018. In merito agli ulteriori apporti si evidenzia che una quota pari ad €.1.000.000,00 è stata imputata alla voce “Crediti v/ Consorzio ER”, in quanto trattasi di somme vincolate alla concessione di garanzie che saranno rese effettivamente disponibili solo alla cessazione di tali vincoli (…)” (cfr. Nota integrativa al bilancio, pag. 30/153, all. n.15).
Le predetta delibera consiliare (n.3/2019) veniva approvata all'unanimità, con il voto, tra gli altri, dei GG.ri , e sempre nella medesima delibera Persona_1 Parte_7 Parte_5 di approvazione si legge (pag.2, ultimo cpv) : “Interviene il consigliere che, prima di Parte_5 passare alla votazione circa l'approvazione del bilancio, intende far rilevare che il valore della voce
“Conferimenti di Capitale” al punto 1. “Partecipazioni in imprese controllate – dovrà Parte_1
essere adeguato alla situazione dei fondi, conseguente alle rendicontazioni allegate al rapporto informativo che accompagnerà l'approvando Bilancio di 2017, e agli effetti del perfezionato Parte_1 recesso della Camera di commercio dalla Società”.
In altri termini, il dr. che, si ricorda, oltre a ricoprire la carica di consigliere Parte_5
camerale era altresì presidente del C.d.A. della intese far rilevare al Consiglio della Parte_1
Camera di commercio che il credito appostato alla voce “Crediti v/ Consorzio ER” (nella specie quello derivante dalla determina dirigenziale n.308/2014) non doveva essere considerato disponibile per l'intero (€ 1.000.000) ma per la parte non concessa in garanzia;
la parte restante sarebbe stata restituita all'Ente camerale solo allorchè liberata dai vincoli esistenti (come, appunto, disposto dall'art.15 dello Statuto).
3.5 Difatti, nel bilancio dell'esercizio successivo (2019) si dava atto che “Con riferimento ai Crediti di Funzionamento la variazione riflette sostanzialmente la diversa esposizione della voce “Crediti
15 v/Consorzio ER”: tale voce, che rappresenta somme vincolate alla concessione di garanzie che saranno rese effettivamente disponibili solo alla cessazione di tali vincoli, è iscritta in bilancio al netto della svalutazione operata nel 2019 con relativo accantonamento di €.450.000,00” (all. n.16, pag. 19 di 150).
3.6 Anche il bilancio di esercizio 2019 veniva approvato all'unanimità con delibera consiliare n.4 del 5.6.2020 e con il voto favorevole, tra gli altri, dei GG.ri e . Parte_5 Persona_1
4 La condotta della società successivamente al recesso della IA. Parte_1
4.1 A seguito del recesso della Camera di commercio, con nota prot. 87/2018 del 21.3.2018 il
Presidente di dr. comunicava di avere dato compimento ai connessi Parte_1 Parte_5
adempimenti statutari secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 31 comma 2 lett. f dello Statuto e che avrebbe provveduto al rimborso di quanto dovuto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio, in conformità all'art.15 del detto Statuto (all. n.17).
4.2 Alla predetta comunicazione faceva seguito la Camera di commercio con nota n.9671 del
25.2.2019 (all. n.18) evidenziando che, a quella data, la società aveva provveduto al solo rimborso della quota di partecipazione ma non degli ulteriori conferimenti (euro 1.000.000) di cui alla determina dirigenziale n.308/2014.
Al riguardo rispondeva con nota del 12.3.2019 (all. n.19) producendo il rendiconto del Parte_1
Fondo al 31.12.2018, evidenziando che sino a quando ogni posizione garantita non fosse stata rimborsata non avrebbe potuto procedere alla “smobilizzazione” del fondo medesimo.
Argomentazione ribadita da in data 5.4.2019 a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti Parte_1
da parte della Camera di commercio del 29.3.2019 (all.20), in cui la società confermava che le somme in questione sarebbero state disponibili una volta esauritisi i rimborsi dei finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie;
al riguardo si assicuravano inoltre periodici aggiornamenti con appositi report (all.21).
4.3 Successivamente l'Ente camerale, dovendo redigere il consuntivo dell'esercizio 2019, con nota n.8871 del 18.2.2020 chiedeva alla società il rendiconto (report) delle garanzie sul ridetto fondo di garanzia “corredato da una sintetica relazione esplicativa dello stato e dell'andamento delle stesse, in cui si evidenzi, anche in termini di previsione, la data e l'importo delle risorse pronte per il rimborso”. La richiesta veniva sollecitata dall'Ente con lettera del 6.4.2020 in cui veniva sottolineato altresì che “La mancanza di collaborazione in uno al mancato rientro delle risorse conferite a
16 codesto Consorzio, più volte sollecitato, incide fortemente sia sulla programmazione dell'attività istituzionale sia sulla possibilità di intervento della a sostegno delle Controparte_1
imprese del territorio colpite dalla grave crisi derivante dall'emergenza dovuta all'epidemia
COVID-19” (all. n.22 e n.23).
A detto sollecito rispondeva solo in data 15.4.2020 (all. n.24), allegando il prospetto Parte_1 dell'utilizzo del fondo al 31.12.2019 precisando che la determina dirigenziale n.308/2014 “non ha mai previsto l'obbligo di rendicontazione per gli utilizzi del predetto Fondo” e che l'informativa richiesta veniva rilasciata solo per “spirito collaborativo” (sic!), dimenticando che la rendicontazione periodica dei fondi (peraltro dovuta, se richiesta dall'Ente) era stata invece assicurata da così contraddicendo la precedente comunicazione del 5.4.2019. Parte_1
4.4 Tuttavia, facendo comunque affidamento sullo spirito collaborativo dichiarato dalla la Parte_1
Camera di commercio, con nota n.63290 del 14.12.2020 a firma del Segretario generale dr.ssa comunicava alla società che l'entrata in vigore dell'art.61 del d.l. 14.8.2020 n.104 Persona_3
aveva disposto il commissariamento degli Enti con procedura di accorpamento non ancora conclusa
(la Camera di commercio di AN rientrava tra questi) e che pertanto la IA non era più in grado di concedere ulteriori dilazioni riguardo ai tempi di rimborso delle somme non vincolate a garanzia gravanti sul Fondo di cui alla Determina dirigenziale n.308/2014, talchè invitava la predetta società a procedere, nel termine di trenta giorni, al rimborso delle somme non vincolate a garanzia di cui all'ultima rendicontazione al 31.12.2019 ovvero a presentare, entro il medesimo termine, un eventuale piano di rientro da sottoporre all'approvazione dell'Ente (all. n.25).
4.5 Sta di fatto che con una decisa inversione di rotta ed in aperta contraddizione con Parte_1
quanto sino ad allora comunicato, precisato e garantito ed in pieno contrasto con le disposizioni statutarie innanzi citate, con nota n.03/2021 del 22.1.2021 notificava di avere traslato al proprio patrimonio, con delibera assembleare del 30.10.2020, i fondi rischi esistenti, tra cui quello della
Camera di commercio, in forza del disposto di cui all'art.13, comma 1, lett.n-bis, del D.L. 8.4.2020,
n.23 convertito con modifiche in 5.6.2020, n.40 e che era in attesa del previsto benestare della
Commissione Europea (all. n.26).
4.6 Detta inopinata scelta veniva prontamente contestata dall'Ente camerale con nota n.4429 del
28.1.2021 (all. n.27) inviata all'odierna attrice tanto che la Giunta camerale, sulla base dei rilievi formulati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente in data 4.2.2021 (all. n.28), con delibera n.4 del 5.2.2021 (all. n.29), ritenuta non applicabile al caso di specie la norma di cui
17 all'art.13, comma 1, lett.n-bis della legge n.23/2020, invitava formalmente la società a Parte_1
riformare le proprie decisioni al riguardo.
All'invito la società non dava alcun seguito restando ferma sulle proprie posizioni.
In diritto. 5 L'art.15 dello statuto Il recesso del socio promotore. Effetti. Parte_1
5.1 Per le ragioni esposte in punto di fatto, la Camera di commercio ha dovuto esercitare il recesso dalla società Detto recesso, deliberato in data 28.9.2017, veniva comunicato alla società Parte_1 con p.e.c. in data 3.10.2017. In forza dell'art.13, comma 2, dello Statuto il recesso è Parte_1
divenuto efficace trenta giorni dopo la sua ricezione.
Riguardo i diritti economici, l'art.15 dello Statuto disponeva ratione temporis che in caso di recesso dell'Ente promotore, fermo restando il diritto al rimborso della quota di partecipazione iniziale, allo stesso dovevano essere restituiti i conferimenti ad ogni diverso titolo da esso corrisposti alla società
e con riferimento a tali conferimenti sarebbe cessata con la medesima decorrenza il rilascio di ulteriori garanzie.
Per la parte di conferimenti eventualmente vincolata per garanzia essere, il rimborso sarebbe avvenuto progressivamente con la stessa entità e decorrenza dell'estinzione dei vincoli esistenti.
Con l'esercizio del recesso da parte dell'Ente camerale è sorta, quindi, una obbligazione restitutoria a carico di avente ad oggetto: Parte_1
a) la quota di partecipazione della al netto di perdite (che il Consorzio ha provveduto a Pt_2
restituire);
b) i conferimenti ad ogni diverso titolo corrisposti alla società.
Il predetto rapporto debitorio non può di certo venire meno per effetto dell'entrata in vigore dell'art.13, comma 1, lett. n-bis della legge n.23/2020 dal momento che le risorse di cui alla determina n.308/2014, a seguito del recesso dell'Ente, non erano più nella libera disponibilità del
Consorzio in quanto gravate dall'obbligo di restituzione;
né rileva, per la medesima ragione, che le stesse fossero ancora vincolate a garanzia, dal momento che tale vincolo incide solo sul tempo dell'adempimento che, nel caso specifico, è stato oggetto di accordo tra le parti ai sensi dell'art.1183
c.c., in forza dell'art.15, comma 4, dello Statuto.
5.2 La società ad oggi, ha quindi provveduto al rimborso della sola quota di partecipazione Parte_1
ma non della ulteriore somma di euro 1.000.000 (o, quantomeno, della parte di essa libera da
18 garanzie) conferita dalla IA con determina n.308/2014, rimborso che sebbene fosse stato da subito assicurato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, veniva inspiegabilmente negato a tre anni di distanza il 22.1.2021 (all. n.26).
Secondo le suggestive quanto tardive ragioni di controparte, la Camera di commercio non avrebbe diritto alla restituzione delle somme di cui alla ridetta determina n.308/2014 in quanto le stesse non rientrerebbero tecnicamente nella categoria dei conferimenti, giacchè, sempre a dire dell'attrice, nel novero dei conferimenti rientrerebbe solo il contributo dei soci alla formazione del capitale della società; l'espressione “ad ogni diverso titolo” cui fa riferimento la norma statutaria, prosegue l'attrice, riguarderebbe le diverse tipologie di conferimento dei soci (denaro, beni mobili e immobili, crediti, prestazioni ecc.) quindi non le somme conferite al fondo di garanzia del consorzio dalla
IA di AN, che in tale tipologia non rientrano.
La tesi non convince e presta il fianco a diversi rilievi critici.
5.3 Posta la natura negoziale dello statuto sociale, è pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che, per la sua interpretazione, ad esso debbano estendersi le regole generali di cui agli artt. 1362-
1371 c.c..
Ma prima ancora di passare allo scrutinio del disposto codicistico, l'infondatezza dell'avversa tesi risulta già evidente da una serie di dati di fatto che non consentono alcun accesso logico alla prospettazione ermeneutica di controparte la quale travisa anzitutto il dato letterale.
Nel caso di specie (consorzio fidi) il capitale assoggettato al rischio per lo svolgimento dell'attività
d'impresa è si costituito dal capitale sociale, ma soprattutto dal fondo rischi, su cui vengono rilasciate le garanzie. Pertanto, nel caso di il termine conferimento non può essere inteso Parte_1 solo nell'accezione tipica, ristretta al mero contributo al capitale sociale, bensì va riferito ad ogni apporto utile alla capitalizzazione del consorzio.
Peraltro la tesi avversa stride ancora di più con la seconda parte dell'art.15, comma 3 dello statuto laddove viene precisato che all'Ente promotore receduto saranno restituiti i conferimenti ad ogni diverso titolo da esso corrisposti alla società e con riferimento a tali conferimenti viene a cessare con la medesima decorrenza il rilascio di ulteriori garanzie vieppiù che per la parte di conferimenti eventualmente vincolata per garanzia essere all'atto del recesso, il rimborso avviene progressivamente con la stessa entità e decorrenza dell'estinzione dei vincoli esistenti.
Dal chiaro e univoco tenore letterale della norma statutaria non si comprende a quale altro tipo di
19 conferimenti si possa fare riferimento se non a quelli relativi ai fondi di garanzia.
Ancora più stridente con il reale dato semantico è ritenere che “titolo” e “tipologia” siano sinonimi, come parte avversa assume convintamente quando afferma che l'espressione “ad ogni diverso titolo” contenuta nella ridetta disposizione statutaria riguarderebbe le diverse tipologie di conferimenti dei soci, operando una commistione tra scopo del conferire e tipologia del conferimento, quando è invece ben chiaro che l'espressione innanzi detta è stata introdotta proprio per attribuire al termine conferimento il significato più ampio2.
2 A mero scopo esemplificativo di come il termine conferimento possa essere riferito senza equivoco alcuno agli apporti ai fondi di garanzia si riporta la prima parte del comma 25 del D.L. n.269/2003, poi abrogato dalla legge n.296/2006: “Il Fondo di garanzia costituito presso il
[...]
ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, Controparte_5
è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (…). La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo i tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento”.
La stessa Corte di Cassazione insegna che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza nella esecuzione del contratto “non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte, e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (Cass.
SS.UU. 18.2.2010, n. 3947; Cass. 23.5.2011, n. 11295)
5.4 Tuttavia la conferma definitiva della infondatezza della tesi avversa è offerta dall'applicazione delle ordinarie norme codicistiche.
Nella gerarchia degli anzidetti criteri interpretativi, il principale canone ermeneutico è rappresentato dall'art.1362 c.c. secondo il quale “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Facendo buon governo della disposizione appena citata, appare di lampante incongruenza l'interpretazione della norma statutaria offerta da controparte.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il conferimento al fondo di garanzia di cui Parte_1
20 si discute è stato iscritto nei bilanci della Camera di commercio, analogamente a tutti gli altri apporti finanziari precedenti, come immobilizzazione finanziaria per conferimenti di capitale, tanto che in fase di previsione è stato necessaria una modifica del piano degli investimenti, com'è chiaramente esplicitato sia nel corpo della delibera della Giunta IA n.47 del 18.6.2014 sia nella relazione ivi allegata.
Circostanza ben nota al Consiglio di Amministrazione della società che, come si è visto, tra i suoi componenti annoverava Consiglieri camerali che quei bilanci li hanno predisposti ed approvati ed altrettanto nota al Presidente del Collegio Sindacale della detta società che qualche anno prima aveva conferito al Consorzio ER identica somma in qualità, però, di Commissario straordinario della IA, operando analogamente riguardo agli appostamenti in bilancio.
Ma ciò che più colpisce non è tanto l'estro argomentativo con il quale l'attrice tende ad interpretare la norma statutaria, quanto l'equivocità della condotta da essa tenuta dal momento del recesso della
IA alla comunicazione con la quale notifica l'acquisizione delle risorse di cui alla determina n.308/2014.
Il rifiuto di alla restituzione delle somme più volte richieste dall'Ente camerale – per avere Parte_1
acquisito al patrimonio i fondi rischi esistenti per effetto delle disposizioni del D.L. liquidità – comunicato con nota n.03/2021 non solo si pone in stridente dissonanza con la condotta precedente nella quale la società aveva riconosciuto il debito verso l'Ente camerale assicurandone il rimborso, ma viene comunicato alla IA solo il 22 gennaio 2021 nonostante la delibera dell'assemblea di si fosse tenuta il 30 ottobre 2020. Parte_1
Acquisizione, si aggiunge, effettuata sine titulo in quanto le somme di cui si tratta non erano più nella giuridica disponibilità della società sin dal momento del perfezionamento del recesso della Camera di commercio.
Se è vero, come è vero, che la buona fede rileva come obbligo di lealtà che impone di non suscitare e non speculare su falsi affidamenti e di non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nell'altra parte (art. 1375 c.c.), non è chi non veda come la condotta tenuta da controparte non sia affatto rispondente a detti canoni. ]
III.- Il capitale sociale è un elemento formale dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata, forma giuridica della attrice e, pertanto, le sue modifiche si traducono in modifiche Parte_1 dell'atto costitutivo.
21 L'art. 2481 cc dettato in tema di società a responsabilità limitata, sotto la rubrica “aumento di capitale”, così dispone: “1.- L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio;
la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. 2.- La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.”
Il successivo articolo 2481bis c.c.., sotto la rubrica “aumento di capitale mediante nuovi conferimenti”, così dispone: “1.- In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione della partecipazione da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.”
Nessuna delibera emessa dalla ai sensi dei predetti artt. 2481 e 2481bis cc sembra essere Parte_1
stata prodotta dalla CCIIAA, onde non è sostenibile che i fondi erogati in attuazione della
Determinazione Dirigenziale CCIIAA 308/2014 abbiano dato luogo ad un aumento di capitale della e, conseguenzialmente, al diritto attribuito al socio CCIIAA dall'art. 2473 comma 3 cc (“I Parte_1
soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale”).
Le norme statutarie, tanto della CCIIAA quanto della appartengono alla cd normazione Parte_1
terziaria e, di conseguenza, non possono derogare alle norme imperative dettate dalla normazione primaria.
La qualifica unilateralmente attribuita alle some come “conferimenti” dalla CCIIAA non è idonea ex se a dar vita all'aumento di capitale senza la prescritta delibera societaria.
L'art. 1 della ls 147/2013 ( cd legge di stabilità) così ha disposto nei suoi commi 53, 54 e 55: “53.-
Mediante riduzione delle risorse del di cui all'articolo 4 del Controparte_6
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono assegnati
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con apposita delibera del sono altresi' assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul Pt_10
22 medesimo , ulteriori 600 milioni di euro. Il tiene conto Controparte_6 Pt_10
degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del , Controparte_6
anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO
2015, N. 33. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 54.- Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.
Le disponibilita' di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 55.- Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla
23 vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.”
Le somme erogate in forza della DD 308/2014 emessa dalla CCIIAA rappresentavano così una attribuzione patrimoniale avvinta da in vincolo di destinazione in quanto preordinate al credito erogando alle PPMMII.
La Ls 40/20, convertendo il D.L. 08 aprile 2020 n. 23, al Capo I intitolato “Misure di accesso al credito delle imprese” ha così stabilito nel suo articolo 13 (“fondo centrale di garanzia PMI”) comma
1nbis:
“n -bis ) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.”
Anche la delibera richiesta dall'art.13 comma 1nbis della Ls 40/2020 non sembra essere mai stata emanata dalla Parte_1
24 Ne consegue che le somme di cui alla Determinazione Dirigenziale della CCIIAA n. 308/2014: a) non hanno dato vita ad un aumento di capitale della ai sensi degli artt. 2481 e 2481bis cc;
b) Parte_1 non sono state capitalizzate ai sensi dell'art. 13 comma 1nbis della Ls 40/2020.
Ulteriore conseguenza è che tali somme hanno conservato il vincolo di destinazione impressole dall'art. 1 comma 55 della Ls 147/2013 ( cd legge di stabilità) e, pertanto, restano nel patrimonio della attrice con il vincolo dell'impiego impressole dalla predetta Legge Statale e dalla Parte_1
Delibera CC.II.AA. n. 47/2014 e dalla successiva D.D. 308/2014, vincolo “destinato ad incrementare il Fondo di garanzia del citato Consorzio a esclusivo beneficio delle imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di AN”.
IV.- Nei suesposti sensi la domanda attrice deve così essere accolta.
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico della convenuta CC.II.AA..
P.Q.M.
1) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la pretesa della IA di AN e l'asserito credito restitutorio dei fondi stanziati con la determina dirigenziale n. 308/2014 della stessa
IA non sussiste e che la società Parte_4 ha diritto: 1.1) al reimpiego ai sensi dell'art. 55 della Legge di stabilità del 2014 (L. 14 del
[...]
27.12.2013) per la concessione di garanzie a favore delle piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di AN;
1.2) di imputare dette risorse al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n-bis della l. n. 40 del 5.6.2020, per le finalità istituzionali di stessa ossia per il rilascio della garanzie a favore delle piccole e medie imprese;
Parte_1
2) rigetta, di conseguenza, le richieste della Controparte_1
;
[...]
3) condanna la , in persona Controparte_1
del l.r.p.t., a rifondere spese e competenze di lite in favore della Controparte_7
liquidandole in euro 600,00 per borsuali, euro 15.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
25 Così deciso in Monopoli in data 12 marzo 2025;
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Il giudice dott.Alberto Munno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).
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