TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3110/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. Parte_1
365 presso lo studio presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Vitagliano C.F.
, , ed C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
C.F. , che lo rappresentano Pt_3 C.F._3
Ricorrente
E in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv. Alessandro Funari, con CP_1 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana sita in CP_1
Nola, Strada Statale 7 bis Km 51,5 n. 62.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.6.2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei CP_ provvedimenti di indebito con cui l aveva richiesto la restituzione di € 29.558,58 a titolo di indennità di disoccupazione ed € 10.512,72 a titolo di assegni di famiglia per il periodo 26.10.2015 al 26.10.2018.
Ha premesso che la fattispecie muove dal licenziamento operato dall'ex datore di lavoro , poi annullato dalla Corte d'appello di Controparte_2 CP_ Napoli;
sicché l , venuto meno il Disposto il mutamento del rito, si è CP_ costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda.
Rinviata la causa per la necessità di definire giudizi più antichi, prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità dei CP_ provvedimenti di indebito del 15/06/2021 (ricevuti il 29.6.21) emessi dall' a seguito di reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro avvenuta il 2/11/2017 con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto a seguito alla sentenza proc. n.7362/2017 della sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli.
1 Questo giudice intende aderire alle argomentazioni espresse dal Tribunale in fattispecie analoga, che di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. (sent. n. 1973/2024).
«In punto di diritto, è noto che l'indennità di mobilità, disciplinata dalla
L.223/1991, è un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà ed in stato di disoccupazione, che garantisce al lavoratore una prestazione di sostegno al reddito sostitutiva della retribuzione al fine di favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro. Trattasi quindi di una prestazione previdenziale indissolubilmente correlata alla sussistenza di uno stato di disoccupazione, come dimostrato dal fatto che: a) ai sensi dell'art.7, co.12, L.223/1991 trova applicazione, per quanto non diversamente disciplinato da tale ultima legge, la normativa generale dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
b) ai sensi dell'art.9, co.6, lett.A),
L.223/1991, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità quando sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
c) ai sensi dell'art.8, commi 6 e 7, della L.223/1991, l'indennità è sospesa nel caso in cui i lavoratori, nel corso della percezione dell'indennità di mobilità, accettino l'offerta di un lavoro dipendente a tempo determinato o parziale, mantenendo l'iscrizione nelle liste.
Logico corollario di tale impostazione è quindi che, in presenza di un ordine giudiziale di reintegra a seguito di pronuncia di illegittimità di licenziamento, non può esservi spazio per l'erogazione dell'indennità di mobilità, con conseguente carattere indebito dei ratei già corrisposti dopo l'estromissione del prestatore dal rapporto di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, infatti, una volta che il licenziamento sia stato annullato, le indennità previdenziali, ivi compresa quella di mobilità, non essendo acquisite in via definitiva dal lavoratore, sono ripetibili dagli istituti previdenziali, dal momento che in tal caso ne vengono meno i presupposti, rappresentati dalla disoccupazione involontaria e dal collocamento in mobilità conseguenti al licenziamento (cfr. Cass. sent. n. 1569/2021, ord. 3 aprile 2018
n.8150; Cass. 14 febbraio 2011 n.3597).
Così ribadita l'incompatibilità ontologica tra la reintegra “piena” e la percezione dell'indennità di mobilità, la questione in questa sede rilevante riguarda la tenuta del sistema, a seguito dell'introduzione della tutela reale c.d. “attenuata” ad opera della Legge n.92/2012, nei casi di riconoscimento di una mera tutela indennitaria nei limiti delle dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (in luogo di tutte le mensilità medio tempore maturate tra il licenziamento illegittimo e la reintegra) che si risolverebbe in un danno per il lavoratore tutte le volte in cui l'importo percepito a titolo di indennità di mobilità (e divenuto indebito) sia maggiore di quanto riconosciuto dal giudice in ragione della declaratoria di illegittimità del licenziamento.
2 Ebbene, tale tipo di doglianza, ad avviso del Giudice, non è condivisibile, sulla scorta delle convincenti e diffuse argomentazioni contenute nella sentenza della
Corte d'Appello di L'Aquila n. 476/2020, in cui si legge:
“Non può infatti disconoscersi la totale infungibilità tra l'indennità di mobilità e l'indennità risarcitoria prevista dall'art.18, quarto comma, Legge n.300/1970, atteso che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la prima ha una natura prettamente assistenziale (con la conseguenza che non è suscettibile di esser erogata in assenza dei presupposti rigorosamente previsti dalla legge), mentre la seconda risponde ad una ratio di natura eminentemente riparatoria. Non essendoci quindi correlazione alcuna tra l'una e l'altra, è evidente che le due indennità non sono suscettibili di essere portate in compensazione tra loro.
In altri termini, l'evento coperto dall'indennità di mobilità è l'involontaria disoccupazione conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, per cui, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, l'indennità suddetta potrà e dovrà essere chiesta in restituzione dall' essendone venuti meno i presupposti giustificativi, senza che la stessa possa essere portata in compensazione con le somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art.18 della L. n.
300 del 1970 (principio, questo, espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indennità di disoccupazione: v. Cass. 04 novembre 2019
n.28295; in termini analoghi, Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n.
3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007).
In buona sostanza, l'indennità di mobilità viene erogata per il fatto che, a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, si è determinata una situazione di disoccupazione del lavoratore, per cui, posto che l'evento protetto
è proprio tale stato di disoccupazione, la medesima indennità non può essere erogata qualora tale condizione sia venuta per effetto di un ordine giudiziale di reintegra. Ne consegue che, qualora la stessa sia stata corrisposta nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza che dispone la reintegra, essa deve essere posta in ripetizione in quanto indebita.
Tale conclusione non appare in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt.3 e 38 Cost. atteso che, se è pur vero che la sentenza favorevole sull'impugnativa di licenziamento può rivelarsi economicamente sconveniente per il lavoratore (ben potendo avvenire che la somma da restituire all'sia di importo maggiore dell'indennità risarcitoria percepita dal datore di lavoro), è altrettanto vero che ciò avviene solo nelle ipotesi in cui al lavoratore sia stato riconosciuto il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.
In altri termini, laddove il licenziamento non sia stato impugnato ovvero sia stata dichiarato legittimo dal giudice, il lavoratore manterrà il diritto a percepire l'indennità di mobilità, permanendo il suo status di disoccupato. Qualora, invece, il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo (sia pur con tutela reale
3 “attenuata”), il possibile pregiudizio economico derivante dal modesto CP_ ammontare dell'indennità risarcitoria (rispetto a quello da restituire all' ) è ampiamente compensato dal venir meno dello stato di disoccupazione, cui solo era correlata la percezione dell'indennità di mobilità.
Nessuna disparità di trattamento è quindi configurabile, atteso che il lavoratore legittimamente licenziato ha diritto di percepire l'indennità di mobilità perché ha ormai perso definitivamente il posto di lavoro, mentre per il lavoratore destinatario di provvedimento di licenziamento dichiarato illegittimo e rientrante le regime di stabilità reale “attenuato” l'erogazione dell'indennità di mobilità non trova più alcuna ragione giustificativa, avendo egli conservato il posto di lavoro e la correlata fonte di reddito.
Trattasi quindi di due situazioni del tutto differenti, la cui omologazione (ai fini dell'indennità di mobilità) finirebbe con il determinare una discriminazione al contrario, perché riconoscerebbe al lavoratore reintegrato nel posto di lavoro (e quindi titolare di un proprio reddito lavorativo) lo stesso trattamento previdenziale riconosciuto in favore del lavoratore ormai definitivamente disoccupato (e quindi privo di reddito). In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Solo per completezza, va evidenziato che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica” (Cass.Civ., sez. lav., 02/12/2019, n.31373; Cass.Civ., sez. lav.,
05/10/2004, n.19908). Il che esclude in radice la fondatezza del ricorso originariamente proposto da parte ricorrente”.
Tali considerazioni sono applicabili mutatis mutandis anche agli ANF, dovuti, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, e da determinare, in considerazione della specialità della normativa che li prevede, su base giornaliera e cioè secondo il criterio proprio dell'indennità di mobilità, trovando nella relativa disciplina la loro fonte genetica, la loro "ratio" e lo specifico collegamento».
Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, che il giudicante intende fare proprie, il ricorso deve essere rigettato.
La natura interpretativa delle questioni trattate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Francesco Fucci, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, 30/1/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Fucci
5