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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
nato il [...] a [...] – SP (Brasile); Parte_1
nato il [...] a [...] – SP Persona_1
(Brasile);
nata il [...] a [...] - SP (Brasile), in Parte_2 proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] - SP (Brasile); Persona_2
nata il [...] a [...] – SP (Brasile); Controparte_1
nato il [...] a [...] - SP (Brasile), in Parte_3 proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...] – SP (Brasile); Persona_3
nata il [...] a [...] - SP (Brasile), in CP_2 Persona_1 proprio ed in qualità esercente di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] – SP (Brasile); Persona_4
nata il [...] ad [...] - SP (Brasile); Parte_4
nato il [...] a [...] – SP (Brasile), Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, via Crescenzio n. 25;
Ricorrenti contro
Controparte_3
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato a Persona_5
AR (CB) il 21.01.1867, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_3 non si è costituito.
Con provvedimento del 27.11.2024 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da:
, in proprio e in qualità di esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore e che Persona_2 tuttavia la procura alle liti è stata rilasciata solo dal predetto genitore, non anche dal padre;
Persona_6
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che eserciti in Pt_2 Parte_2 via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore dei minori ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto,
assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile.”
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Con riferimento ai rilievi in commento e sopra esposti, la parte ricorrente ha dichiarato che il padre del minore è Persona_2 deceduto, allegandone il certificato di morte, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_5 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Parte_6
a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva
[...] residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti (in particolar modo, Parte_1 [...]
, , , Persona_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
e Parte_3 Parte_7 Parte_4 [...]
hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di Parte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale di Prima Classe d'Italia a San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
nato il [...] a [...] – SP (Brasile); Parte_1
nato il [...] a [...] – SP Persona_1
(Brasile);
nata il [...] a [...] - SP (Brasile), in Parte_2 proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] - SP (Brasile); Persona_2
nata il [...] a [...] – SP (Brasile); Controparte_1
nato il [...] a [...] - SP (Brasile), in Parte_3 proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...] – SP (Brasile); Persona_3
nata il [...] a [...] - SP (Brasile), in CP_2 Persona_1 proprio ed in qualità esercente di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] – SP (Brasile); Persona_4
nata il [...] ad [...] - SP (Brasile); Parte_4
nato il [...] a [...] – SP (Brasile), Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, via Crescenzio n. 25;
Ricorrenti contro
Controparte_3
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato a Persona_5
AR (CB) il 21.01.1867, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_3 non si è costituito.
Con provvedimento del 27.11.2024 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da:
, in proprio e in qualità di esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore e che Persona_2 tuttavia la procura alle liti è stata rilasciata solo dal predetto genitore, non anche dal padre;
Persona_6
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che eserciti in Pt_2 Parte_2 via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore dei minori ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto,
assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile.”
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Con riferimento ai rilievi in commento e sopra esposti, la parte ricorrente ha dichiarato che il padre del minore è Persona_2 deceduto, allegandone il certificato di morte, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_5 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Parte_6
a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva
[...] residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti (in particolar modo, Parte_1 [...]
, , , Persona_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
e Parte_3 Parte_7 Parte_4 [...]
hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di Parte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale di Prima Classe d'Italia a San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi