CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1740/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di MA, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo MAndini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025, vertente
TRA pagina 1 di 7
[...]
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. P.IVA_1
APPELLANTE
E
SOC. GE.CO.P. P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giovanniello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“IA all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare la sentenza del Tribunale di MA n. 16918/2018, conseguentemente dichiarando che il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve farsi decorrere solo dalla data del 1.3.2016, con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta dal MIT con citazione notificata in data 1.4.2016 è, senza dubbio, ammissibile. Voglia per l'effetto
Codesta Corte d'Appello adita accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal MIT e così provvedere:
1) In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
2) In via preliminare di merito dichiarare la decadenza dal diritto di controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
3) Nel merito revocare il decreto e, in ogni caso, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
4) In subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, ridurre le somme pretese a quanto indicato nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
L'appellata ha così concluso: pagina 2 di 7 “Si confida che all'Ecc.ma Corte di Appello di MA IA , disattesa ogni contraria istanza:
In via preliminare rigettare il proposto appello in quanto inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
In ogni caso rigettare il proposto appello e confermare la gravata sentenza n. 16918/2018 del Tribunale civile di MA, Sezione specializzata in materia di impresa, Sezione Sedicesima, pubblicata in data 6 settembre 2018 confermando la tardività , inesistenza , inammissibilità, irritualità ed irricevibilità della proposta opposizione
a decreto ingiuntivo per violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c..
Rigettare il proposto appello previo accertamento e declaratoria di esistenza e legittimità del credito di cui all'opposta ingiunzione e conseguentemente confermare la gravata sentenza n. 16918/2018 del Tribunale civile di MA, Sezione specializzata in materia di impresa, sezione sedicesima, pubblicata in data 6 settembre 2018 ed il provvedimento monitorio n°28042/2015 del 7.12.2015 emesso dal Tribunale Ordinario di MA ovvero in via meramente subordinata condannare l'opponente , accertato l'inadempimento contrattuale del medesimo ente al contratto d'appalto sottoscritto in MA in data 28.09.2005 a mezzo del quale Le veniva commissionata da parte del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il , l' e la – Pt_1 Pt_1 Pt_1
l'appalto per il completamento del nuovo distaccamento del Corpo Parte_1
Nazionale dei Vigili del Fuoco in località La Pisana, MA al pagamento della somma di euro 737.613,87
(settecentotrentasettemilaseicentotredici/87) a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati nell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 4 , della Legge 22/12/2008 n°201, oltre successivi interessi calcolati ai sensi del D.LGS n. 213/2002 maturati dalla data del 29.9.2015 sino alla data di effettivo pagamento
, rivalutazioni fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso condannare – Provveditorato interregionale alle Parte_1 opere pubbliche per il , l' e la in persona del Ministro p.t. al pagamento dei danni per Pt_1 Pt_1 Pt_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi nella misura pari al doppio delle spese di soccombenza ovvero anche in via equitativa in conseguenza del ritardato pagamento delle somme azionate in via monitoria e del ricorso della al credito bancario oltre che l'inammissibilità del proposto appello e la tardività , Parte_2
l'inesistenza, l'inammissibilità, l'irritualità e l'irricevibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo .
Con soccombenza dei compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dei quali la scrivente difesa si dichiara ANTISTATARIA".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Parte_1
MA, avverso il decreto ingiuntivo n. 28042/2015 con cui veniva condannato al pagamento in favore della della somma di € 737.613,87, riconosciuta Controparte_2
ai sensi dell'art. 1, comma 4 , L. n. 201/2008, a seguito di domanda di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati nell'appalto stipulato in data 28.09.2005 a mezzo del quale veniva pagina 3 di 7 commissionata all'impresa da parte del interregionale alle opere pubbliche per il Parte_1
, l e la – l'appalto per il Pt_1 Pt_1 Pt_1 Parte_1
completamento del nuovo distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in località La
Pisana, MA.
Il eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la Parte_1
controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133,
lett. e), n. 2 c.p.a..
2. Il Tribunale di MA, con sentenza n. 16918/2018, ritenuta tardiva l'opposizione proposta in data 4.4.2016, ne dichiarava l'inammissibilità.
Riteneva non contestata la circostanza secondo cui la GE.CO.P. aveva notificato il decreto ingiuntivo una prima volta via pec. in data 15.12.20215 e una seconda volta a mezzo posta in data
30.1.2016 al Ministero, seppure erroneamente presso l'Amministrazione stessa e non presso l'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933 e dell'art. 144 c.p.c.. La
notifica via pec all'Avvocatura generale dello Stato era invece stata eseguita in data 1.3.2016.
Sebbene le prime due notificazioni fossero nulle, l'opposizione doveva essere qualificata come opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non era stata fornita prova della mancata conoscenza tempestiva dell'atto quale causa della tardività dell'opposizione.
Al contrario parte opposta aveva fornito prova della effettiva e tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell'opponente, dato che lo stesso in data 16.12.2015 aveva Parte_1
risposto alla empre via pec fornendogli i riferimenti dell'ufficio ministeriale competente Pt_2
in materia al quale poi era stata effettuata la notifica a mezzo posta.
3. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, ha proposto appello censurando la valutazione Parte_1
di inammissibilità dell'opposizione, avendo l'ente dedotto specificamente che, stante la nullità delle prime due notificazioni, era venuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo in data 1.3.2016, con la notifica eseguita questa volta regolarmente presso l'Avvocatura generale dello Stato, dato che la ricezione dell'atto da parte dell'Amministrazione non implicava anche la conoscenza da parte dell'Avvocatura dello Stato.
L'appellante ha quindi riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione e le contestazioni nel merito del credito fatto valere dalla controparte.
pagina 4 di 7 4. La doglianza dell'appellante è fondata.
La sentenza appellata è basata sul principio secondo il quale l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione.
Nel caso in esame l'Avvocatura dello Stato ha correttamente dedotto di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo alla data della notifica presso il proprio indirizzo, 1.3.2016,
non contestata dalle parti.
La domiciliazione ex lege presso l'Avvocatura dello Stato ai fini delle notificazioni serve proprio a garantire la tempestiva conoscenza degli atti da parte del soggetto deputato, sempre per legge,
alla rappresentanza processuale delle amministrazioni statali.
Proprio una delle sentenze della Corte di Cassazione citate dal Tribunale ha risolto un caso analogo, ritenendo provata la non tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato, per essere stata invalidamente eseguita la notifica presso l'Avvocatura
generale dello Stato e ha affermato che “ove l'Avvocatura dello Stato abbia provato la trasmissione al
proprio ufficio del decreto irregolarmente notificato in una certa data, rispetto alla quale la opposizione tardiva
risulti tempestiva, sarà onere di colui che ha effettuato la notifica irregolare provare questa anteriore
conoscenza che renda l'opposizione tardiva non tempestiva” (Cass. Sez. Un. 14572/2007).
La conoscenza dell'atto da parte del non equivale a conoscenza da parte Parte_1
dell'Avvocatura dello Stato. Difatti proprio nel caso in esame il , una volta ricevuta in data Parte_1
15.12.2015 la pec, ha risposto alla società segnalando i dati dell'ufficio ministeriale competente in materia e non ha invece trasmesso immediatamente l'atto all'Avvocatura dello Stato.
La notifica dell'atto di opposizione è avvenuta in data 1.4.2016, giorno della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, ed è stata ricevuta in data 4.4.2016 dalla d è quindi da ritenersi Pt_2
tempestiva rispetto alla data del 1.3.2016.
5. Deve allora procedersi all'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'art. 133, primo comma, lettera e), n. 2 c.p.a., nella formulazione in vigore alla data di instaurazione della causa, devolveva alla giurisdizione esclusiva le controversie relative ai pagina 5 di 7 provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006.
Tale ultima disposizione, nel comma quarto, ha sostituito, ma recependone il contenuto, le previsioni del comma 4 bis dell'art. 26 L. 190/1994, introdotto dall'art. 1, comma 550, L. 311/2004
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005).
Prima che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fosse regolata dal Codice del processo amministrativo, l' art. 244, comma terzo del D. Lgs. n. 163/2006 aveva ribadito la riserva di giurisdizione esclusiva in tali materie.
La domanda monitoria consiste nella richiesta di compensazione dei prezzi, sulla base di domanda proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 4 , della Legge 22/12/2008 n°201, legge che ha regolato solo per l'anno 2008 in maniera più favorevole l'istituto della compensazione dei prezzi, in deroga all'art. 133, commi 3 e 4 D. Lgs. n. 163/2006.
La per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario, ha richiamato la sentenza della Pt_2
Corte di Cassazione n. 14559/2015 secondo cui “In tema di appalti pubblici, la pretesa dell'appaltatore
espressamente ricondotta ad una specifica clausola del contratto, che si sostanzi nell'affermazione per cui tale
clausola obbligherebbe la P.A. appaltante alla revisione del prezzo, si traduce in una mera pretesa di
adempimento contrattuale, che comporta l'accertamento di un diritto soggettivo e ricade nell'ambito della
giurisdizione ordinaria.” (Rv. 635779 - 01).
Tale principio non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in cui è stata invece richiesta la compensazione dei prezzi non su base contrattuale ma in base a una normativa.
La Corte di Cassazione ha con la recente sentenza n. 2934/2025 affermato che “
2.1. E' utile
evidenziare che la revisione, oltre a soddisfare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti
economici del rapporto, alterati da sopravvenienze intervenute nella fase di esecuzione, mira a "salvaguardare
l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col
tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni
(incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta) e della conseguente
incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (Consiglio di Stato 10567/2023; Consiglio di Stato
3874/2020; Consiglio di Stato 2295/2015). L'adeguamento del corrispettivo al mutato livello del costo dei
pagina 6 di 7 materiali – in deroga al divieto di revisione – è anche in funzione del contenimento della spesa pubblica (cfr.,
Corte cost. 447/2006) e rappresenta l'esito di un procedimento volto alla preventiva verifica dei presupposti
necessari per il riconoscimento del compenso aggiuntivo secondo un modello che sottende l'esercizio di un
potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4476/2024;
Cass. Su 19567/2011).”.
Nella medesima sentenza si precisa che “Va, invero, considerato che le modifiche o deroghe al prezzo
chiuso nei contratti di appalto pubblico si distinguono - di norma - dalla revisione del prezzo anche per la
mancanza di una clausola contrattuale che le autorizzino. In tali ipotesi l'amministrazione, fino al
riconoscimento del diritto, resta titolare di un potere discrezionale di apprezzamento della pretesa, il cui
esercizio è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (cfr. Cass.
19567/2011; Cass. 3160/2019 in tema di appalto di servizi).”.
6. In accoglimento dell'appello e dell'opposizione al decreto ingiuntivo, deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e di conseguenza revocato il decreto ingiuntivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della natura pregiudiziale della decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per compensi ed € 2.529,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di MA del 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo MAndini
pagina 7 di 7