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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NG IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3344/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castrolibero - Ufficio Tributi 87040 Castrolibero CS Email_2elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213 Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1 , con ricorso, proposto alle controparti con pec del13/12/2023 e depositato a questa CGT il 5/4/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 2023/226 del 19/9/2023, notificata dalla GE SP (concessionaria) per conto del Comune di Castrolibero (ente creditore), con richiesta di versamento di tot. € 8.520,63, a vario titolo. In particolare, la suddetta pretesa tributaria, per come riportato in dettaglio nell'atto oggi opposto, sarebbe stata già richiesta con i seguenti separati atti presupposti: -) Ingiunzione di Pagamento n. 2021/698 notif. il 29/3/2021, di tot. € 6.156,82 (per IMU/ICI 2014, 2015 e 2016); -) n. 5 Accertamenti Esecutivi, tutti notificati il 17/2/2022 (per ICI/IMU 2017 e 2018 oltre a TASI 2016, 2017e 2018).
Nel ricorso, in via preliminare, viene precisato che la presupposta ingiunzione di pagamento n. 2021/698 di € 6.156,82, già impugnata dalla parte ricorrente, è stata annullata da questa CGT con sentenza esecutiva n. 3770/2023, per mancata notifica degli atti presupposti. La ricorrente, quindi, eccepisce la stessa nullità anche per l'Ingiunzione oggi opposta, ribadendo di non avere avuto mai notificati neanche gli (altra) atti presupposti alla stessa. Precisa che, alla notifica dei suddetti atti presupposti (in Cosenza alla Indirizzo_1), era, invece, fin dal 2016, residente in altro Comune (Casali del Manco). Aggiunge che, in ogni caso, è intervenuta la decadenza del diritto a riscuotere le imposte richieste, nonché la intervenuta prescrizione delle stesse. A sostegno delle proprie ragioni allega documentazione congruente (certificato storico di residenza).
Difensore_2Il l.r.p.t. della GE SP, difesa dall'avv. , nel costituirsi in giudizio il 13/11/2025 chiede, in via preliminare l'inammissibilità per la tardiva proposizione del ricorso, stante l'assenza della prova sulla data di effettiva notifica dell'Intimazione oggi opposta. Deduce, poi, il difetto di legittimazione passiva del concessionario per le eccezioni sollevate nel ricorso e che afferiscono alla precedente attività dell'Ente impositore, unico responsabile. Afferma la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti presupposti, perfezionatasi per “per compiuta giacenza”, con conseguente esclusione di qualsiasi decadenza e/o prescrizione delle imposte richieste.
Parte ricorrente, in data 5/5/2024 deposita copia del plico della Ingiunzione opposta (con una data scritta a mano) e
“Dichiarazione di valore” della controversia pari ad € 2.363,81, inferiore a quello iniziale, a seguito dello sgravio parziale effettuato dall'Ufficio per l'intervenuta sent. n. 3370/2023 di questa CGT e come da comunicazione della GE SP in data 27/2/2024, già in atti.
Alla odierna pubblica udienza, assente la difesa della parte resistente, il difensore della parte ricorrente si riporta ai propri atti, ne chiede l'accoglimento ed insiste per la condanna alle spese della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare questa Corte rigetta l'eccezione sulla (presunta) inammissibilità del ricorso per la tardiva proposizione dello stesso (ex art. 21 del D. Lvo n. 546/92), stante, a parere della parte resistente, la mancata prova sulla data di ricezione/di notifica dell'atto opposto, che la stessa resistente assume essere a carico del contribuente. A parere di questo giudicante la eccezione in questione, è infondata e, quindi, non merita di essere accolta. In verità, solo una parte (minoritaria) della giurisprudenza ritiene che è (sempre) il ricorrente (ai fini della prova sulla tempestività del ricorso) a dovere provare la data effettiva della ricezione/notifica dell'atto impugnato, mentre altra giurisprudenza (prevalente), a cui queto giudicante aderisce, ritiene che, più correttamente, l'onere della prova della notifica dell'atto opposto, deve ricadere sul soggetto che, in buona sostanza, vuole (per qualsiasi ragione) fare valere in giudizio la suddetta circostanza (notifica atto impugnato). Infatti è principio consolidato che “chi vuole fare valere un diritto e una circostanza in giudizio, ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono le fondamenta” (art. 2697 c.c.). Ciò posto, è, altresì, pacifico che la maggior parte della “documentazione” idonea a provare l'avvenuta regolare notifica di un atto (quali ad es. copia AA/RR, CAD, CAT, affissione Albo comunale, ricevuta ricezione addetto, avviso/dichiarazioni messo notificatore, ecc.), sono nell'esclusivo possesso del soggetto notificatore dell'atto impositivo opposto (ente impositore e/o concessionario) e non del contribuente-destinatario dell'atto stesso. Ritenere, quindi, che sia quest'ultimo a dovere (sempre) fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto a lui stesso destinato è, a parere di questo giudicante, anche un'anomala inversione dell'onere della prova, non consentita dalla legge. Parimenti, l'onere di provare la data di avvenuta notifica/ricezione dell'atto opposto (o la regolarità della stessa) graverà sul contribuente, solo nel caso in cui è lo stesso che eccepisca la nullità, la irregolarità e/o la tardività della notifica. Onere che lo stesso destinatario dell'atto dovrà assolvere attraverso gli strumenti posti a disposizione dal soggetto notificatore (tracciabilità della spedizione, pec, attestazioni Servizio Poste Italiane, ecc.). Inoltre, a parere di questo giudice, si ritiene legittimo che lo stesso contribuente-destinatario dell'atto, qualora ne abbia interesse, possa richiedere al soggetto notificatore di produrre in giudizio quella documentazione che è nell' esclusivo possesso dello stesso (quali ad es. copia AA/RR, CAD, affissione Albo comunale, comunicazioni e dichiarazioni messo notificatore, ecc.), onde poterne verificare la validità e la legittimità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'eccezione della parte resistente (inammissibilità del ricorso per -presunta- tardiva proposizione dello stesso, in assenza di prova sulla data di notifica dell'atto impugnato) deve essere rigettata, perché infondata. Anche nel caso in esame, spettava, infatti, alla parte resistente (e che, fra l'altro, è il soggetto, che ha curato la stessa notifica) fornire la prova della data della notifica dell'atto opposto e, di conseguenza, della eccepita (ma non provata) tardività della proposizione del ricorso. La stessa parte resistente, anche in questo giudizio, ha, invece, preferito insinuare il (presunto) vizio, senza, però, darne prova (ex art. 2697 c.c.), invocando una “inversione dell'onere della prova” del tutto illegittima.
Sempre in via preliminare va, altresì, osservato che, per come provato in atti (e pacificamente condiviso dalle parti), la pretesa tributaria di cui alla Intimazione opposta, risulta parzialmente sgravata, proprio a seguito dall'intervenuto annullamento della Intimazione di Pagamento relativa all'IMU 2014, 2015 (v. sentenza n.3770/2023 di questa CGT). Il credito residuo, relativo alle altre imposte, ammonta ora ad € 2.363,81.
Passando ora all'esame delle eccezioni di cui al ricorso si osserva che da un attento esame della documentazione prodotta dal concessionario-parte resistente (all 1, che consta di oltre 50 pagine), relativa alle prove sulla notifica degli atti presupposti, si evince che, per i richiamati atti prodromici all'Intimazione oggi opposti, la notifica è, di fatto, avvenuta “per compiuta giacenza”, in quanto non è stato possibile la consegna del plico all'indirizzo riportato di “Indirizzo_1 in Cosenza”. Ma tali notifiche non sono regolari e legittime (ex art. 139 c.p.c. e ss.), in quanto, per come provato in atti dalla ricorrente attraverso il certificato di residenza, la stessa, fin dal 13/4/2016, risulta residente nel Comune di Casali del Manco, in Indirizzo_2. La mancata prova sulla effettiva e regolare notifica dell'atto prodromico, sul quale si fonda anche la richiesta di pagamento coattivo dei crediti richiesti, è presupposto imprescindibile per legittimare la successiva fase della riscossione-escussione forzata del credito vantato, specialmente quando, come nel caso in esame, il contribuente nega la ricezione degli stessi atti presupposti. In tale senso è l'orientamento consolidato della prevalente giurisprudenza: “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (cass 1532/2012 e cass. ss.uu. n. 16412/2007). D'altro canto, la notifica al contribuente dell'atto che accerta l'imposta presuntivamente evasa e/o dell'atto con il quale se ne chiede il pagamento, ha, come noto, la funzione, fra l'altro, di mettere lo stesso nella condizione di conoscere la pretesa tributaria in sé, l'entità della stessa e l'iter logico-giuridico seguito per la sua determinazione (an e quantum debeatur) ed anche quella di consentirgli di fare valere, in ogni fase del giudizio e nei confronti di ogni singolo atto del complesso procedimento impositivo, le proprie ragioni, per potere esercitare, in termini adeguati il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito (cfr. Cass SS.UU. 25/7/2007 n. 16412 e Cass. n. 5791/2008). La giurisprudenza ha, in pratica, stabilito, anche in campo tributario, il principio della c.d. “illegittimità derivata”, in quanto, essendo l'attività di accertamento tributario intesa come una sequenza di atti/fatti strettamente collegati fra loro prima di definire le imposte dovute, eventuali irregolarità negli atti precedenti/presupposti all'atto (successivo) finale comportano l'annullamento di quest'ultimo atto e ciò vale ancora di più nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non c'è la prova dell'avvenuta emissione e della notifica dell'atto prodromico (Cass. SS.UU. 25.7.2007 n. 16412; idem 4.3.2008 n. 57919; Cass.
7.5.2015 n. 9246; idem 15/4/2021 n. 10012).
Inoltre, nel caso in esame, la mancata prova sulla regolare notifica degli atti presupposti, comporta, altresì, l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie in questione, trattandosi di crediti (IMU; TASI) degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1 c. 161 e 163 della l. n. 296/2006).
In definitiva, il ricorso deve essere pertanto accolto.
Condanna, in solido tra loro, la GE SP, concessionaria costituita, e, -per il principio della soccombenza virtuale- il Comune di Castrolibero, vocato in giudizio con pec del 13/12/2023, ma non costituitosi, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 300,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri di legge, se dovuti, con distrazione delle stesse a favore del difensore che ne ha fatta esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna le controparti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio, così come previsto nella parte motiva.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NG IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3344/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castrolibero - Ufficio Tributi 87040 Castrolibero CS Email_2elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213 Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/226 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1 , con ricorso, proposto alle controparti con pec del13/12/2023 e depositato a questa CGT il 5/4/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 2023/226 del 19/9/2023, notificata dalla GE SP (concessionaria) per conto del Comune di Castrolibero (ente creditore), con richiesta di versamento di tot. € 8.520,63, a vario titolo. In particolare, la suddetta pretesa tributaria, per come riportato in dettaglio nell'atto oggi opposto, sarebbe stata già richiesta con i seguenti separati atti presupposti: -) Ingiunzione di Pagamento n. 2021/698 notif. il 29/3/2021, di tot. € 6.156,82 (per IMU/ICI 2014, 2015 e 2016); -) n. 5 Accertamenti Esecutivi, tutti notificati il 17/2/2022 (per ICI/IMU 2017 e 2018 oltre a TASI 2016, 2017e 2018).
Nel ricorso, in via preliminare, viene precisato che la presupposta ingiunzione di pagamento n. 2021/698 di € 6.156,82, già impugnata dalla parte ricorrente, è stata annullata da questa CGT con sentenza esecutiva n. 3770/2023, per mancata notifica degli atti presupposti. La ricorrente, quindi, eccepisce la stessa nullità anche per l'Ingiunzione oggi opposta, ribadendo di non avere avuto mai notificati neanche gli (altra) atti presupposti alla stessa. Precisa che, alla notifica dei suddetti atti presupposti (in Cosenza alla Indirizzo_1), era, invece, fin dal 2016, residente in altro Comune (Casali del Manco). Aggiunge che, in ogni caso, è intervenuta la decadenza del diritto a riscuotere le imposte richieste, nonché la intervenuta prescrizione delle stesse. A sostegno delle proprie ragioni allega documentazione congruente (certificato storico di residenza).
Difensore_2Il l.r.p.t. della GE SP, difesa dall'avv. , nel costituirsi in giudizio il 13/11/2025 chiede, in via preliminare l'inammissibilità per la tardiva proposizione del ricorso, stante l'assenza della prova sulla data di effettiva notifica dell'Intimazione oggi opposta. Deduce, poi, il difetto di legittimazione passiva del concessionario per le eccezioni sollevate nel ricorso e che afferiscono alla precedente attività dell'Ente impositore, unico responsabile. Afferma la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti presupposti, perfezionatasi per “per compiuta giacenza”, con conseguente esclusione di qualsiasi decadenza e/o prescrizione delle imposte richieste.
Parte ricorrente, in data 5/5/2024 deposita copia del plico della Ingiunzione opposta (con una data scritta a mano) e
“Dichiarazione di valore” della controversia pari ad € 2.363,81, inferiore a quello iniziale, a seguito dello sgravio parziale effettuato dall'Ufficio per l'intervenuta sent. n. 3370/2023 di questa CGT e come da comunicazione della GE SP in data 27/2/2024, già in atti.
Alla odierna pubblica udienza, assente la difesa della parte resistente, il difensore della parte ricorrente si riporta ai propri atti, ne chiede l'accoglimento ed insiste per la condanna alle spese della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare questa Corte rigetta l'eccezione sulla (presunta) inammissibilità del ricorso per la tardiva proposizione dello stesso (ex art. 21 del D. Lvo n. 546/92), stante, a parere della parte resistente, la mancata prova sulla data di ricezione/di notifica dell'atto opposto, che la stessa resistente assume essere a carico del contribuente. A parere di questo giudicante la eccezione in questione, è infondata e, quindi, non merita di essere accolta. In verità, solo una parte (minoritaria) della giurisprudenza ritiene che è (sempre) il ricorrente (ai fini della prova sulla tempestività del ricorso) a dovere provare la data effettiva della ricezione/notifica dell'atto impugnato, mentre altra giurisprudenza (prevalente), a cui queto giudicante aderisce, ritiene che, più correttamente, l'onere della prova della notifica dell'atto opposto, deve ricadere sul soggetto che, in buona sostanza, vuole (per qualsiasi ragione) fare valere in giudizio la suddetta circostanza (notifica atto impugnato). Infatti è principio consolidato che “chi vuole fare valere un diritto e una circostanza in giudizio, ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono le fondamenta” (art. 2697 c.c.). Ciò posto, è, altresì, pacifico che la maggior parte della “documentazione” idonea a provare l'avvenuta regolare notifica di un atto (quali ad es. copia AA/RR, CAD, CAT, affissione Albo comunale, ricevuta ricezione addetto, avviso/dichiarazioni messo notificatore, ecc.), sono nell'esclusivo possesso del soggetto notificatore dell'atto impositivo opposto (ente impositore e/o concessionario) e non del contribuente-destinatario dell'atto stesso. Ritenere, quindi, che sia quest'ultimo a dovere (sempre) fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto a lui stesso destinato è, a parere di questo giudicante, anche un'anomala inversione dell'onere della prova, non consentita dalla legge. Parimenti, l'onere di provare la data di avvenuta notifica/ricezione dell'atto opposto (o la regolarità della stessa) graverà sul contribuente, solo nel caso in cui è lo stesso che eccepisca la nullità, la irregolarità e/o la tardività della notifica. Onere che lo stesso destinatario dell'atto dovrà assolvere attraverso gli strumenti posti a disposizione dal soggetto notificatore (tracciabilità della spedizione, pec, attestazioni Servizio Poste Italiane, ecc.). Inoltre, a parere di questo giudice, si ritiene legittimo che lo stesso contribuente-destinatario dell'atto, qualora ne abbia interesse, possa richiedere al soggetto notificatore di produrre in giudizio quella documentazione che è nell' esclusivo possesso dello stesso (quali ad es. copia AA/RR, CAD, affissione Albo comunale, comunicazioni e dichiarazioni messo notificatore, ecc.), onde poterne verificare la validità e la legittimità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'eccezione della parte resistente (inammissibilità del ricorso per -presunta- tardiva proposizione dello stesso, in assenza di prova sulla data di notifica dell'atto impugnato) deve essere rigettata, perché infondata. Anche nel caso in esame, spettava, infatti, alla parte resistente (e che, fra l'altro, è il soggetto, che ha curato la stessa notifica) fornire la prova della data della notifica dell'atto opposto e, di conseguenza, della eccepita (ma non provata) tardività della proposizione del ricorso. La stessa parte resistente, anche in questo giudizio, ha, invece, preferito insinuare il (presunto) vizio, senza, però, darne prova (ex art. 2697 c.c.), invocando una “inversione dell'onere della prova” del tutto illegittima.
Sempre in via preliminare va, altresì, osservato che, per come provato in atti (e pacificamente condiviso dalle parti), la pretesa tributaria di cui alla Intimazione opposta, risulta parzialmente sgravata, proprio a seguito dall'intervenuto annullamento della Intimazione di Pagamento relativa all'IMU 2014, 2015 (v. sentenza n.3770/2023 di questa CGT). Il credito residuo, relativo alle altre imposte, ammonta ora ad € 2.363,81.
Passando ora all'esame delle eccezioni di cui al ricorso si osserva che da un attento esame della documentazione prodotta dal concessionario-parte resistente (all 1, che consta di oltre 50 pagine), relativa alle prove sulla notifica degli atti presupposti, si evince che, per i richiamati atti prodromici all'Intimazione oggi opposti, la notifica è, di fatto, avvenuta “per compiuta giacenza”, in quanto non è stato possibile la consegna del plico all'indirizzo riportato di “Indirizzo_1 in Cosenza”. Ma tali notifiche non sono regolari e legittime (ex art. 139 c.p.c. e ss.), in quanto, per come provato in atti dalla ricorrente attraverso il certificato di residenza, la stessa, fin dal 13/4/2016, risulta residente nel Comune di Casali del Manco, in Indirizzo_2. La mancata prova sulla effettiva e regolare notifica dell'atto prodromico, sul quale si fonda anche la richiesta di pagamento coattivo dei crediti richiesti, è presupposto imprescindibile per legittimare la successiva fase della riscossione-escussione forzata del credito vantato, specialmente quando, come nel caso in esame, il contribuente nega la ricezione degli stessi atti presupposti. In tale senso è l'orientamento consolidato della prevalente giurisprudenza: “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (cass 1532/2012 e cass. ss.uu. n. 16412/2007). D'altro canto, la notifica al contribuente dell'atto che accerta l'imposta presuntivamente evasa e/o dell'atto con il quale se ne chiede il pagamento, ha, come noto, la funzione, fra l'altro, di mettere lo stesso nella condizione di conoscere la pretesa tributaria in sé, l'entità della stessa e l'iter logico-giuridico seguito per la sua determinazione (an e quantum debeatur) ed anche quella di consentirgli di fare valere, in ogni fase del giudizio e nei confronti di ogni singolo atto del complesso procedimento impositivo, le proprie ragioni, per potere esercitare, in termini adeguati il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito (cfr. Cass SS.UU. 25/7/2007 n. 16412 e Cass. n. 5791/2008). La giurisprudenza ha, in pratica, stabilito, anche in campo tributario, il principio della c.d. “illegittimità derivata”, in quanto, essendo l'attività di accertamento tributario intesa come una sequenza di atti/fatti strettamente collegati fra loro prima di definire le imposte dovute, eventuali irregolarità negli atti precedenti/presupposti all'atto (successivo) finale comportano l'annullamento di quest'ultimo atto e ciò vale ancora di più nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non c'è la prova dell'avvenuta emissione e della notifica dell'atto prodromico (Cass. SS.UU. 25.7.2007 n. 16412; idem 4.3.2008 n. 57919; Cass.
7.5.2015 n. 9246; idem 15/4/2021 n. 10012).
Inoltre, nel caso in esame, la mancata prova sulla regolare notifica degli atti presupposti, comporta, altresì, l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie in questione, trattandosi di crediti (IMU; TASI) degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1 c. 161 e 163 della l. n. 296/2006).
In definitiva, il ricorso deve essere pertanto accolto.
Condanna, in solido tra loro, la GE SP, concessionaria costituita, e, -per il principio della soccombenza virtuale- il Comune di Castrolibero, vocato in giudizio con pec del 13/12/2023, ma non costituitosi, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 300,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri di legge, se dovuti, con distrazione delle stesse a favore del difensore che ne ha fatta esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna le controparti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio, così come previsto nella parte motiva.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna