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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/12/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. LI LM de VO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 30.01.2025 al N° di R.G.C.A. 1644/2025, promossa da
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta EPICENTRO di Parte_1
ZE NR, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio CAPPELLETTI del Foro di Firenze e dall'Avv. del Foro di Prato, anche disgiuntamente tra loro Parte_2
-attore- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
Determinazione Dirigenziale 526/DD/2025, dall'Avv. Francesca PALAGI e dall'Avv. Chiara
CANUTI, anche disgiuntamente tra loro
-convenuto-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento nr. 99202412190140301538
Conclusioni
Per l'attore: Accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle ingiunzioni di pagamento presupposte e connesse richiamate in narrativa;
con vittoria di spese di lite.
Per il convenuto: Rigettare l'opposizione e confermare l'efficacia del provvedimento impugnato e degli atti ad esso sottesi;
con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2025, in proprio e Parte_1 quale titolare della Ditta individuale Epicentro di ZE NR, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 99202412190140301538 (Documento 00202412190210234508) del 19 dicembre 2024, notificata il 20.12.2024, emessa ex art. 50 D.p.r. 602/73 dall'
[...]
per la somma complessiva di euro 24.321,77 (di cui euro 2.648,41 per Controparte_2 interessi di mora ed euro 600 per oneri di riscossione ed euro 2 per spese di notifica), sostenendo che le nr. 12 ingiunzioni di pagamento non pagate poste a fondamento della detta intimazione non gli sarebbero state mai notificate;
ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie
(anche se non conoscerebbe né la loro entità né la data di commissione dei fatti).
In data 7 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il esclusivamente Controparte_1 per eccepire la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., intercorrenti tra la data della notifica e la data della prima udienza indicata nell'atto di citazione.
Con decreto del 12-13/02/2025, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., verificato il mancato rispetto dei termini a comparire tra la notifica della citazione e l'udienza ivi indicata, parte attrice veniva invitata a rinnovare le notifiche dell'atto introduttivo nel rispetto della nuova data di udienza del
3.7.2025; contestualmente venivano assegnati anche i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Seguiva la costituzione in giudizio di parte convenuta che si opponeva all'accoglimento della domanda e, unitamente alle memorie integrative, depositava l'attestazione di conformità degli avvisi di ricevimento dei verbali di accertamento di violazione al CdS;
dichiarava di essere in possesso degli originali cartacei degli avvisi di ricevimento delle ingiunzioni di pagamento;
depositava l'attestazione di conformità agli originali di tutti gli avvisi di ricevimento (atti pubblici) attinenti al COSAP, che dunque per legge fanno fede come gli originali (art. 2714 c.c.).
Alla detta udienza, parte attrice prendeva visione degli originali delle notifiche di nr. 7 ingiunzioni di pagamento emesse per le numerose violazioni al Codice della Strada commesse dal veicolo tg. FE259TW (documenti consegnati dal Servizio Entrate e Recupero Evasione all'Avvocatura
pagina 2 di 7 del come da lettera del 12.6.2025 prot. 23217 allegata in atti), così ottemperando Controparte_1
l'ordine di esibizione emesso nella medesima udienza.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza cartolare del 19.12.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; sono state depositate le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione non viene accolta.
L'attore ha eccepito -- con la memoria ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c. - l'inidoneità probatoria della produzione documentale effettuata dal unitamente al deposito della comparsa di Controparte_1 costituzione, assumendo che non vi era prova della conformità delle copie digitali degli atti agli originali in assenza di attestazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2719
c.c., così disconoscendo formalmente la conformità delle copie agli originali ex art. 214 e 215 c.p.c.; il convenuto ha replicato facendo presente che l'Amministrazione comunale, in virtù di accordi contrattuali di appalto in essere con e con Nexive S.p.a., incaricate delle notifiche Controparte_3 degli atti, riceve gli atti solamente in formato digitale, poiché gli originali cartacei rimangono in possesso di dette società e da queste custoditi in appositi magazzini, situati nel Comune di Roma.
L'eccezione, come sopra sollevata, non è fondata.
La Corte di Cassazione, al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso del disconoscimento di conformità previsto dagli artt. 2712 c.c. e 2719, ha affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale, oltre “ad aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” (Cassazione civile, sez. II , 24/02/2023, n. 5755), deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/05/2021, n. 12794; ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2010, n. 9526).
Dunque, il disconoscimento non può avvenire con clausole di stile e generiche o on- nicomprensive, ma va operato a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr. Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387 del 2020). Inoltre, pagina 3 di 7 recentemente, con sentenza del 01.04.2025, n. 8604, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento”; da ultimo, v. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5
Num. 28647 del 29.10.2025, con la quale ha ribadito il principio fondamentale in materia di onere della prova: spetta al contribuente che contesta la conformità della copia notificata all'originale fornire specifiche e concrete contestazioni: un generico disconoscimento non è sufficiente.
Nonostante tale quadro giurisprudenziale l'attore non ha indicato, in modo specifico, in cosa le copie differirebbero dagli originali (dalle quali, comunque, emerge che egli o i suoi familiari hanno ricevuto i verbali e le ingiunzioni di pagamento emesse).
Ad ogni modo, il ha richiesto ed ottenuto dagli Uffici preposti gli originali degli CP_1 avvisi di ricevimento in formato cartaceo (oltre alle pec) e ha prodotto tutti i documenti comprovanti il ricevimento da parte dell'attore di tutti gli atti presupposti/ingiunzioni di pagamento.
Circa le notifiche avvenute nelle mani di persone diverse dall'attore – rispetto alle quali a eccepito che non risulterebbe barrata la casella indicante la qualità del soggetto che Parte_1 avrebbe ritirato l'atto né che risulta che quella data persona è convivente - è agevole rilevare che il responsabile della consegna del plico postale ha soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza, un soggetto qualificatosi figlio (o moglie o suocera) convivente del destinatario, ha ricevuto l'atto, apponendo la sua firma, per cui la notifica si è perfezionata nel momento in cui l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto consegnato presso la sua residenza al familiare convivente.
A tale riguardo cfr. Cass. Sezione Tributaria Ordinanza nr. 14279 del 22.5.2024: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. (Una volta che nel luogo indicato dal notificante l'ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, ha osservato la Suprema Corte, non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rap pagina 4 di 7
porto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza)”.
Infine, mette conto osservare che l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso della consegna dell'atto al destinatario, non essendo applicabili le norme sulla verificazione della scrittura privata. Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto a seguito di querela di falso accolta, risulta irrilevante e superflua ogni semplice eccezione.
Gli atti presupposti sono quindi: nr. 7 (sette) ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 e nr. nr. 5 (cinque) in materia di COSAP.
I primi sette sono provati dai documenti prodotti dal Comune dal nr. 6 al nr. 14 [e sono A)
L'ingiunzione n. 99202207130108441291 (Doc. 00202207130177771478) del 13.7.2022 di euro 198,13, riferita al mancato pagamento del verbale n. 7064207/T/2018, notificato ai sensi dell'art. 7 c. 2 e 3 della Legge 890/82, con ritiro del plico da parte di familiare convivente; B) L'ingiunzione n.
99202304210115799355 (Doc. 00202304210185355671) del 21.04.2023 di euro 8.059,48 (doc. 7), riferita al mancato pagamento di 27 verbali per violazioni elevate nell'anno 2019. Tutti i verbali sono stati correttamente notificati in parte ai sensi dell'art. 7 co.1 Legge 890/82, in parte ai sensi dell'art. 7 co. 2 e 3 della Legge 890/82. Tre dei 27 verbali (n. 5366822- 621480-5471805) sono stati notificati per pec;
C) L'ingiunzione n. 99202405150128960761 (doc 00202405150198674066) di euro 163,39, riferita al mancato pagamento del verbale 784703/T/2020, correttamente notificato ai sensi dell'art. 7 co. 1 della Legge 890/82; D) L'ingiunzione n. 99202112280083240092 (doc. 00202112280169731312) del
28.12.2021 di euro 641,95, riferita al mancato pagamento dell'Ordinanza ingiunzione del Prefetto
n.10473 del 7.10.2019, correttamente notificata ai sensi dell'art 8 co. 2 e 3 della Legge 890/82 attraverso la cosiddetta compiuta giacenza;
E) L'ingiunzione n. 99202201130087537588 (doc.
00202201130170229350) del 13.1.2022 di euro 509,59, riferita al mancato pagamento di due verbali elevati nell'anno 2017 e notificati ai sensi dell'art. 7 co. 2 e 3 della Legge 890/82 (doc. 12); F)
L'ingiunzione n. 55901800014257 del 27.06.2018 di euro 526,30, riferita al mancato pagamento di due verbali elevati nell'anno 2014 e notificati ai sensi dell'art. 7, co. 1 della Legge 890/82 (doc. 13); G)
pagina 5 di 7 L'ingiunzione n.55901900012249 del 15.04.2019 di euro 2.351,00 è riferita al mancato pagamento di otto verbali elevati nell'anno 2015 e notificati ai sensi dell'art. 7 co. 1 della Legge 890/82.
Tutti i verbali sono stati correttamente notificati in parte ai sensi dell'art. 7 co.1 Legge 890/82, in parte ai sensi dell'art 7 co. 2 e 3 della Legge 890/82 (doc. 14)].
Inoltre, si rileva che relativamente alle ingiunzioni sub B) e D), l'opponente aveva presentato istanza di annullamento in autotutela (segno evidente che le aveva ricevute) e la stessa non veniva accolta.
Relativamente ai nr. 5 atti prodromici in materia COSAP v. i documenti da nr. 15 a nr..23 [H)
Accertamento esecutivo Cosap n. 862/2022 € 1.534,00 - anno di riferimento 2018, ritirato presso l'ufficio postale il 21.10.2022 (doc. 15); I) Accertamento esecutivo Cosap n. 1663/2021 € 1.362,00 - anno di riferimento 2017, consegnata presso l'abitazione ex art. 139 c.p.c., il 05.01.2022 (doc. 16); L)
Ingiunzione di pagamento n.99202010130073377066/2020 (doc. 17) ritirata a mani dall'attore in data
22/10/2020 e riferita alla Diffida Cosap n.2551/2016 € 1.371,00 - anno di riferimento 2013, consegnata presso l'abitazione ex art. 139 c.p.c. il 22.12.2016 (doc. 18); M) Ingiunzione di pagamento n.99202110040076878786/2021(doc. 19) ritirata a mani dall'attore in data 14/10/2021 e riferita alla
Diffida Cosap n.1913/2017 € 1.363,00 - anno di riferimento 2014 consegnata presso l'abitazione ex art. 139 c.p.c., il 24.07.2017 (doc. 20); N) Ingiunzione di pagamento n.99202210170109478487/2022
(doc. 21) notificata a mezzo Pec in data 17/10/2022 e riferita alla Diffida Cosap n.2718/2019 €
1.360,50 - anno di riferimento 2015 consegnata presso l'abitazione ex art. 139 c.p.c. il 16.04.2019 (doc.
22) e alla Diffida Cosap n. 3143/2019 € 1.357,00 - anno di riferimento 2016, consegnata presso l'abitazione ex art. 139 c.p.c., il 30.04.2019 (doc. 23);].
I crediti portati da ciascuna ingiunzione di pagamento e/o diffida non sono prescritti, essendo stati i termini prescrizionali interrotti dalle notifiche degli atti di accertamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio previsto per le cause di valore fino ad euro 26.000, riconoscendo la metà per la fase decisoria, essendo stata la nota scritta depositata il 18.12.2025 meramente riepilogativa delle memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione pagina 6 di 7 proposta avverso l'intimazione di pagamento nr. 99202412190140301538 (Documento
00202412190210234508) del 19 dicembre 2024, notificata il 20.12.2024, emessa ex art. 50 D.p.r.
602/73 dall' , che viene confermata. Controparte_2
Condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre le spese vive, I.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 23.12.2025
La giudice on.
LI LM de VO
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