Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. CA Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Sara Mangone che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il giorno 8.11.1986 e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Maria Carmela Macchiarola che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale adito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29 agosto 2006 in BR (Qender), tra il SI. e la SI.ra trascritto nei registri di Parte_1 Parte_3 stato civile in Italia per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA UG di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di rito;
pagina 1 di 5
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) confermare l'affidamento congiunto dei figli minori e CA, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, nell'abitazione adibita a casa coniugale, sita in PA UG (MI), Via Massaia Cardinale n. 5, anche ai fini della residenza anagrafica. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità sarà congiunto e le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori;
2) con riguardo al diritto di visita e frequentazione:
a) i minori staranno a fine settimana alternati presso il padre, dal sabato mattina alla domenica sera, quando saranno riaccompagnati a casa della madre collocataria, compatibilmente con le eSIenze lavorative dei genitori,
b) inoltre nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre i minori staranno presso di lui anche il martedì sera per la cena ed il SI. preleverà i minori nel pomeriggio e li riaccompagnerà Pt_1
a casa dopo cena, mentre nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre i minori staranno presso il padre il venerdì sera a cena, con le medesime modalità;
c) i minori trascorreranno ad anni alterni il proprio compleanno presso ciascun genitore – compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi – e la festa della mamma e del papà con ciascun genitore, indipendentemente dalla regolamentazione e gestione ordinaria;
d) per quanto riguarda le vacanze estive i figli minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a concordare il periodo di spettanza entro il 30 aprile di ogni anno. Inoltre i coniugi potranno concordare un'ulteriore settimana che i figli potranno trascorrere in vacanza rispettivamente con ciascun genitore;
e) con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre sino alle ore 10.30 e il perodo dal 31 dicembre al 06 gennaio o al rientro a scuola con ciascun genitore ad anni alterni, secondo il criterio della rotazione annuale.
Ciascun genitore si impegna a riaccompagnare i figli presso il domicilio dell'altro durante le suddette festività.
f) per le festività pasquali i minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni, così come per i ponti da calendario scolastico;
3) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in PA UG (MI), Via Massaia Cardinale n. 5 di proprietà esclusiva della SInora a quest'ultima, con tutto quanto l'arreda; Pt_2
4) il SI. si impegna a versare alla SI.ra , per il mantenimento dei figli, la Pt_1 Parte_2 somma di € 250,00 per ciascun figlio e così complessivamente l'importo di € 500,00, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Inoltre le spese straordinarie per i figli minori saranno suddivise in misura del 50% tra i coniugi e disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Monza che qui di seguito si riporta:
pagina 2 di 5 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa per la quale si intende richieder il contributo od il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Con riferimento alle spese straordinarie che i ricorrenti sosterranno per i figli (spese mediche, per il campus estivo, per le gite, pagina 3 di 5 ecc.) il genitore che anticiperà la spesa si obbliga a custodire la fattura e la relativa ricevuta di pagamento e a trasmetterla all'altro genitore in modo tale che entrambi possano, in sede compilazione del 730, portare in detrazione dall'Irpef la quota rimborsabile in misura del 50% ciascuno.
Il SI. si impegna a sostenere la quota del 50% delle spese sportive in favore dei minori, tenendo Pt_1 conto che può praticare preferibilmente il nuoto come sport. Per_1
5) le parti danno atto che per quanto riguarda la figlia CA è stata avanzata domanda di invalidità presso l'INPS e la minore percepisce la somma di € 564,86 mensile a titolo di pensione. I genitori hanno provveduto ad accendere un conto in Banca Intesa San Paolo intestato alla minore avente iban
IT59 N030 6933 0001 0000 0008 095 sul quale viene versata la pensione e concordano che tale somma verrà utilizzata per far fronte alle spese mediche che dovranno essere affrontate per la peculiare patologia oculistica della minore (occhiali, visite mediche, dispositivi di ausilio che possano agevolare la bambina, ecc.). Le parti danno atto che attualmente il conto corrente della minore riporta un saldo pari ad € 17.806,99 poichè sono state versate anche tutte le pensioni arretrate spettanti a CA.
Le parti stabiliscono che il conto corrente intestato alla minore dovrà sempre avere un saldo non inferiore a 20.000,00 e che tale somma dovrà rimanere congelata in favore delle necessità della minore. L'eccedenza su tale conto corrente, rispetto a tale somma, potrà invece essere sempre utilizzata per le eSIenze connesse alla malattia di CA.
Entrambi i genitori dovranno essere in possesso delle credenziali di accesso dell'homebanking per poter utilizzare/monitorare il conto corrente utilizzato per le eSIenze della minore;
6) l'assegno unico familiare sarà percepito in misura del 50% da ciascun coniuge;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti.
8) i coniugi chiedono inoltre di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI:
a) Immobile sito in Albania
L'immobile sito in Albania, -apartament A09, Kulla 2, ne Katin e gjashte te banimit, me orientim nga Jug – Perendim – di proprietà di entrambi i coniugi, sarà venduto al prezzo non inferiore ad Pt_4
Euro 60.000,00 il cui importo verrà ripartito tra le parti al 50%.
A seguito della vendita il SI. si impegna a restituire alla SI.ra l'importo di € 11.240,00, Pt_1 Pt_2 riconoscendo che detta somma - che era già presente al momento della cointestazione del conto corrente già acceso presso l'istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a, ad oggi già suddiviso tra i coniugi e rimasto nella sola disponibilità della SI.ra - deriva esclusivamente da risparmi Pt_3 accantonati dalla moglie nel periodo precedente al matrimonio. Parimenti, a seguito della vendita dell'immobile la SI.ra si impegna a restituire al SI. l'importo di Euro 4.750,00 Pt_2 Pt_1 corrispondente alla somma sborsata dal SI. per sostenere le spese notarili all'atto della Pt_1 compravendita della casa familiare sita in PA UG (MI). Entrambi i coniugi danno atto che gli importi sopra indicati potranno essere compensati e che, quindi, all'esito della compensazione il SI. dovrà versare alla SI.ra l'importo complessivo di Euro 6.490,00. Pt_1 Pt_2
b) Terreno sito in Albania
pagina 4 di 5 Il terreno sito in Albania- Fsh Gramsh Rrethi lushnje, ngastra 16/10- di proprietà di entrambi i coniugi, sarà venduto al prezzo non inferiore ad Euro 7.000,00. Nel momento in cui il fondo verrà venduto il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali.
c) i coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, eccetto quelli disciplinati al punto 8.a) e 8.b) del presente atto e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, prestando il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per le minori”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 23.12.2022 (R.G. 9434/22).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a BR (Albania) il 29.8.2006 (trascritto al n. 167 Parte II Serie C del
[...] registro atti di matrimonio del Comune di PA UG anno 2024) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA UG (MI) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 3 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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