TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 4.11.2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cardone, elettivamente domiciliati in Milano, Via Lamarmora n. 4, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI), via San Carlo n.21/D condotta in locazione rimane al sig. I figli e la moglie si sono già trasferiti a Muggiò in Via G. Galilei n.3. Parte_2
3) I figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza Per_1 Per_2 formale con la madre nel Comune di Muggiò in Via G. Galilei n.3.
I coniugi concordano che il padre possa vedere i figli nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino all'ora di cena quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre e a fine settimana alternati il sabato dalle ore 15.00 sino alle ore 22.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi.
In occasione delle vacanze estive i coniugi si impegnano a concordare entro il 30 aprile di ogni anno il programma per i figli minori. Il Sig. potrà tenere con sé e per due Parte_2 Per_1 Per_2 settimane anche non consecutive.
Le festività di Natale e Pasqua seguiranno il principio dell'alternanza; il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi.
4) Il Sig. verserà alla Signora a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli l'importo di euro 250,00 ciascuno e così complessivamente euro 500,00 entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT costo vita a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione del verbale di separazione.
5) Il Sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute Parte_2 per le minori da intendersi disciplinate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Monza, che dichiara di ben conoscere.
Il 50% di spettanza del Sig. sarà versato a mezzo bonifico bancario sul conto intestato Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese previa esibizione dei giustificativi. Pt_1
6) L'Assegno Unico, attualmente percepito dal sig. nella misura di € 402,00, verrà Parte_2 utilizzato per il pagamento dell'asilo nido frequentato dai gemelli sino a giugno 2026; successivamente dal luglio 2026 il sig. lo verserà direttamente alla signora Parte_2 Pt_1 unitamente all'assegno di cui al punto 4).
7) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento dichiarandosi economicamente indipendente.
8) I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e . Per_1 Per_2
9) I coniugi dichiarano di avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Cinisello Balsamo in data 12.9.2020 (Atto n. 53, Parte I, Anno 2020 degli atti del
Comune di Cinisello Balsamo) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( e 7.10.2020) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 12.9.2020.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
EN RC
Il Giudice est.
AL AR
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 4.11.2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cardone, elettivamente domiciliati in Milano, Via Lamarmora n. 4, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI), via San Carlo n.21/D condotta in locazione rimane al sig. I figli e la moglie si sono già trasferiti a Muggiò in Via G. Galilei n.3. Parte_2
3) I figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza Per_1 Per_2 formale con la madre nel Comune di Muggiò in Via G. Galilei n.3.
I coniugi concordano che il padre possa vedere i figli nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino all'ora di cena quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre e a fine settimana alternati il sabato dalle ore 15.00 sino alle ore 22.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi.
In occasione delle vacanze estive i coniugi si impegnano a concordare entro il 30 aprile di ogni anno il programma per i figli minori. Il Sig. potrà tenere con sé e per due Parte_2 Per_1 Per_2 settimane anche non consecutive.
Le festività di Natale e Pasqua seguiranno il principio dell'alternanza; il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi.
4) Il Sig. verserà alla Signora a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli l'importo di euro 250,00 ciascuno e così complessivamente euro 500,00 entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT costo vita a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione del verbale di separazione.
5) Il Sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute Parte_2 per le minori da intendersi disciplinate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Monza, che dichiara di ben conoscere.
Il 50% di spettanza del Sig. sarà versato a mezzo bonifico bancario sul conto intestato Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese previa esibizione dei giustificativi. Pt_1
6) L'Assegno Unico, attualmente percepito dal sig. nella misura di € 402,00, verrà Parte_2 utilizzato per il pagamento dell'asilo nido frequentato dai gemelli sino a giugno 2026; successivamente dal luglio 2026 il sig. lo verserà direttamente alla signora Parte_2 Pt_1 unitamente all'assegno di cui al punto 4).
7) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento dichiarandosi economicamente indipendente.
8) I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e . Per_1 Per_2
9) I coniugi dichiarano di avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Cinisello Balsamo in data 12.9.2020 (Atto n. 53, Parte I, Anno 2020 degli atti del
Comune di Cinisello Balsamo) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( e 7.10.2020) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 12.9.2020.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
EN RC
Il Giudice est.
AL AR