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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9299 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 nella causa iscritta al R.G.L. n. 20577/2020
TRA
ato il 16/07/1980 a TORRE DEL GRECO (NA) rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Pasquale Biondi, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTE E
, in ONtroparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
RE AN e RI RR, elettivamente domiciliata come in atti
NONCHE'
ONtroparte_2 in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianlivio Fasciano, elettivamente domiciliato come in atti in persona ONtroparte_3 dell'amministratore delegato, dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_4
RE LI e IO IO, elettivamente domiciliata come in atti RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
ON ricorso depositato il 15.12.2020, inizialmente assegnato ad altro giudice della sezione e riunito al proc. 20576/2020, il ricorrente in epigrafe esponeva di avere prestato con contratto a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 17.3.2015, lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta con ONtroparte_5 inquadramento nella categoria di operaio, livello 4, di cui al CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, il e il con inquadramento nella categoria di operaio, Pt_2 Pt_3 nel livello 4 di cui al medesimo CCNL. In particolare, i ricorrenti affermavano di avere prestato dal 17/03/2015 la propria ONt attività presso il deposito della , sito nel cosiddetto “Polo del Freddo”, all'interno dell'Interporto Campano di Nola, eseguendo le seguenti mansioni: movimentazione, caricamento e sistemazione merci alimentari a base carni, rispettando, di norma, l'orario di lavoro ordinario settimanale pari a 39 ore, articolato su 6 giorni con un giorno di riposo alternato tra sabato o domenica, con un orario di lavoro quotidiano articolato in turni della durata di 6 ore e 30 minuti. Il ricorrente esponeva di avere svolto le suddette mansioni, per tutto il turno di lavoro, all'interno di magazzini frigoriferi ad atmosfera e temperatura controllata, ove sono ubicate delle celle polivalenti con temperature che variano da +10° C a -30° C, necessarie ad assicurare la cosiddetta “catena del freddo”, nonché lo stoccaggio e conservazione in sicurezza di ogni genere di prodotto alimentare ivi collocato;
di indossare, dall'inizio alla fine di ogni singolo turno, su imposizione della società convenuta i seguenti dispositivi di protezione individuale ONtroparte_5
(D.P.I.): tuta da lavoro (composta da una salopette e da una giacca); guanti;
cappello; scarpe antinfortunistiche, ciò al fine di assicurare che tutti i vari generi alimentari con cui essi dipendenti entravano in contatto rimanessero sempre correttamente conservati e protetti da rischi di contaminazione. Precisava che, ai fini dell'attività di vestizione/svestizione, doveva recarsi sul luogo di lavoro circa dieci minuti prima dell'inizio del proprio turno e allo stesso modo all'uscita trattenersi circa dieci minuti in più rispetto all'orario lavorativo contrattualmente previsto;
che la società resistente è una consorziata del ONtroparte_5 [...]
(C.N.L.P.), la quale è appaltatrice dei servizi ONtroparte_2 di facchinaggio e movimentazione delle merci presso il deposito della committente all'interno dell'Interporto Campano di Nola;
che pertanto sussisteva CP_3 responsabilità in solido tra le predette società per il pagamento degli emolumenti loro spettanti a titolo retributivo, fondata, in primis, sull'art. 29 D.lgs n.276/2003, e sull'art. 1676 c.c..
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, con decorrenza dal 17/03/2015, alla retribuzione del tempo complessivo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione, quantificato, in via equitativa, in complessivi 20 minuti per singolo turno;
e, per l'effetto, 2) condannare le convenute società ed ed il convenuto in ONtroparte_5 CP_3 ONtroparte_2 solido tra loro e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare in favore di parte ricorrente la retribuzione spettantegli, per le causali espresse, a titolo di lavoro
2 straordinario, o nella diversa minore o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore”
Si costituiva la società resistente, che, nel contestare tutto quanto ONtroparte_5 affermato dal ricorrente, chiedeva l'integrale rigetto della domanda in quanto inammissibile e improcedibile, oltre che infondata nel merito. In particolare, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc, evidenziando che il ricorrente nulla aveva indicato a sostegno della presunta pretesa, né il periodo di competenza, né il quantum della richiesta, non facendo alcun riferimento a concrete circostanze in fatto o norme di diritto che ne rappresentassero la fonte contrattuale o normativa. In subordine, eccepiva la nullità del ricorso per mancanza di elementi probatori, come la produzione di conteggi analitici delle differenze retributive di cui si reclamava il mancato pagamento. Quanto al merito, evidenziava che a partire dal 2017, nel rispetto delle istanze dei propri lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, aveva riconosciuto ai suoi dipendenti un'indennità di presenza, avente come presupposto il raggiungimento di un certo standard di produttività calcolato sull'intero orario di lavoro che, viceversa, decurtato dei tempi DPI, non avrebbe garantito la produttività richiesta, determinando di conseguenza la restituzione di quanto erogato ai lavoratori. Sul punto, la resistente eccepiva che il ricorrente non aveva menzionato tale accordo, ritenendo erroneamente non percepito nell'orario di lavoro il tempo complessivo di 20 minuti (10 di inizio turno e 10 di fine turno) dedicato ai cd. DPI, che pertanto era stato già retribuito. Evidenziava inoltre che il CCNL di settore all'art 35, pur prevedendo a spese dell'Azienda “la fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.lgvo 626/94 e successive modificazioni “, nulla disponeva in merito ad una indennità ad hoc. Infine, la esponeva che, pur essendo l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, CP_5 essa non era che l'affidatario dell'appalto, invocando, pertanto, la responsabilità solidale ONt dell'appaltatore e della committente ai sensi dell'art 29 del DLgs 276/2003, CP_2 in ordine al suddetto pagamento. Tutto ciò premesso, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo:
“In via del tutto preliminare, - rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, irricevibile, e per l'effetto - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda anche nel merito per i motivi evidenziati in memoria;
3 - in via riconvenzionale, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale ONtroparte_5 rappresentante p.t., ad ottenere la restituzione delle somme erogate allo stesso ricorrente a titolo di indennità di presenza in base agli accordi di produzione in atti richiamati e prodotti e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di € 278,30 (duecentosettantottoeuro/30), ovvero a quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al soddisfo.
- in via sempre subordinata e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza del diritto del ricorrente al pagamento delle somme richieste, accertare e ONt dichiarare la responsabilità solidale dell'appaltatore e della committente ex CP_2 art 29 del DLgs 276/2003 in ordine al suddetto pagamento;
- in via ulteriormente gradata voglia il Tribunale provvedere anche a mente di quanto previsto dall'art. 35 del ccnl di settore fornire l'interpretazione autentica della norma con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art. 420 bis
c.p.c.; con il favore delle spese ed onorari”.
Si costituiva altresì la che eccepiva ONtroparte_3
l'inammissibilità, nullità, improcedibilità nonché infondatezza in fatto ed in diritto della domanda. In via preliminare, la resistente eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. Quanto al merito, la società esponeva che la ricostruzione dei fatti operata da controparte risultava essere parziale, incompleta e, in parte non corrispondente alla realtà, evidenziando l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale con la cooperativa CP_5
[...]
Inoltre, evidenziava che nessun dipendente della predetta cooperativa aveva CP_3 mai svolto attività che implicasse un contatto diretto con i generi alimentari, e/o che comportasse anche solo potenzialmente un rischio di “contaminazione” degli alimenti da essa commercializzati;
che l'attività di vestizione/svestizione, richiedeva pochi secondi e non 10 minuti come indicato da controparte;
che nessun dipendente era obbligato ad indossare i D.P.I. all'interno dello spogliatoio, potendo liberamente decidere dove eseguire tali operazioni;
che, in ogni caso, la distanza tra il predetto spogliatoio e la cella era limitata a 30 gradini ed il tempo di percorrenza degli stessi era di nemmeno un minuto;
che la natura degli indumenti indossati dal personale, dei D.P.I. e la possibilità di indossarli nei locali aziendali non determinava la riconducibilità delle operazioni di vestizione/svestizione all'orario di lavoro. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto a vedersi riconosciute parte delle differenze retributive rivendicate.
4 In subordine, quanto alla responsabilità solidale ex art. 1676 cc, osservava che presupposto per l'applicazione della tutela prevista è l'esistenza di un debito della committente nei confronti dell'appaltatore al momento dell'avvio dell'azione giudiziale;
che, fermo restando la pacifica applicazione dell'art. 1676 c.c. anche nei rapporti di subappalto, la predetta disposizione di legge non consente ai dipendenti del subappaltatore di agire direttamente nei confronti del committente c.d. “principale”; eccepiva la sua estraneità alla determinazione e disciplina concreta del rapporto di lavoro dei ricorrenti, evidenziando come l'unico rapporto contrattuale sussistente fosse con il e, non con la che, ove fosse ritenuta ONtroparte_2 ONtroparte_1 sussistente una responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma D.Lgs. 276/2003, chiedeva il beneficio della preventiva escussione a favore della committente. Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo:
“In via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introdotto dal ricorrente per totale indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum e della causa petendi ex art. 41 4 n. 3 e 4 c.p.c. In via principale: - rigettarsi tutte le domande di ricorso in quanto infondate in fatto ed in diritto e dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente. In via subordinata: - nel caso in cui dovessero risultare effettivamente dovute a favore del ricorrente somme a titolo di differenze retributive, con conseguente condanna della società (in qualità di coobbligata solidale ex art. 29 D.Lgs CP_3
276/2003) al pagamento dei predetti importi (limitatamente alla parte di propria competenza), accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del ONsorzio appaltatore C.N.L.P. ( ONtroparte_2
nonché della società ad esso consorziata a Train Rail S.c.a r.l.
[...] convenuta e in giudizio;
ridursi le somme a qualsiasi titolo riconosciute al ricorrente alla luce dei rilievi e delle eccezioni, anche in relazione alla maturata prescrizione, svolte nella presente memoria. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e Cpa come per legge”.
Si costituiva regolarmente il C.N.L.P.,
[...]
, in ciascun procedimento, chiedendo ONtroparte_6
l'integrale rigetto dei ricorsi in quanto inammissibili, improcedibili, oltre che infondati nel merito. In primo luogo, la società resistente evidenziava la violazione dell'art. 414 cpc, non avendo il ricorrente provato alcunché in ordine agli elementi costituitivi dei ricorsi (giornate di effettivo lavoro;
orari di ingresso/uscita; logistica degli spogliatoi;
tempo di percorrenza dagli spogliatoi alla cella frigo;
tempo di vestizione e svestizione misurato;
definizione dei dpi in rapporto ai rischi effettivi della prestazione); nel merito rimarcava l'infondatezza della pretesa del ricorrente, se confrontate all'art. 35 CCNL di settore, evidenziando la sussistenza di un accordo con le parti sociali, che riconosceva a tutti i dipendenti “un'indennità freddo”, volta a quantificare la penosità del lavoro ma non la sua condizione di accesso, evidenziando che l'attività di vestizione/svestizione non
5 afferisce affatto alla protezione da rischi biologici, bensì è semplicemente connessa alla temperatura delle celle frigo. In subordine, eccepiva l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dal ricorrente, con decorrenza, dalla data di notifica del ricorso, coincidente con il 15/03/2021. Tutto ciò premesso, il C.N.L.P., concludeva chiedendo:
“Previa riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 40 – 274 c.p.c. del presente procedimento con quelli aventi i seguenti nrg. 20110/2020 (ud. 06/05/2021 - ); nrg. 20135/2020 (ud. 15/04/2021 – ; nrg. Per_1 CP_7
20576/2020 (ud. 16/04/2021 – ; nrg. 19942/2020 (ud. 17/06/2021 - CP_8
); nrg. 19776/2020 (ud. 15/07/2021 - Tomassi); nrg. 19859/2020 (ud. CP_9
16/09/2021 - Borrelli); nrg. 20437/2020 (ud. 20/05/2021 – M.V. ); nrg. CP_10
20306/2020 (ud. 07/07/2021 - IO); nrg. 20304/2020 (ud. 07/07/2021 - IO); nrg. 20303/2020 (ud. 07/07/2021 - IO); nrg. 20345/2020 (ud. 30/09/2021 - Borrelli); nrg. 20372/2020 (ud. 30/09/2021 - Borrelli); nrg. 1958/2021
(ud. 02/12/2021 – De Matteis) nrg. 20249/2020 (ud. 27/01/2022 S. D'Auria); nrg. 20577/2020 (ud. 16/04/2021 – ; nrg. 20440/2020 (ud. 20/05/2021 – CP_8
). così provvedere ed ogni contraria istanza disattesa: - rigettare la domanda CP_10 in quanto inammissibile, improcedibile, irricevibile, nonché, in via di subordine, perché infondata nel merito;
- in via di ulteriore subordine voglia il Tribunale provvedere anche a mente di quanto previsto dall'art. 35 del ccnl di settore fornendo l'interpretazione autentica della norma con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art. 420 bis c.p.c.; - in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito del ricorrente sino al mese di marzo 2016, ovvero ancora da quella diversa data che verrà stabilita in corso di causa;
- con il favore delle spese ed onorari di giudizio”.
Escussi i testi, disposta la riunione del procedimento ad altro per il quale veniva successivamente transatta la causa in via extragiudiziale, previa revoca della disposta riunione del presente procedimento sia a quello recante il n. 19776/2020, sia a quello n. 20576/20 ( che, pure, si concludeva con dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione), all'odierna udienza, questo Giudice ha deciso la causa come da presente sentenza di cui è stata data lettura, quanto al dispositivo e alla motivazione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, contenendo quest' ultimo tutti gli elementi in fatto e in diritto sufficienti per consentire tanto al giudicante quanto alle parti convenute la comprensione del petitum e della causa petendi, come del resto è dimostrato dalle avvenute ampie difese, anche nel merito, spiegate dalle parti convenute stesse.
6 Quanto al merito, il ricorso è in parte fondato e come tali deve essere accolto, per quanto si dirà, similmente a quanto ritenuto anche da altri magistrati della sezione in controversie analoghe (v. in particolare sentenza dr. Picciotti resa nel proc. 18417-22 avverso i medesimi convenuti), richiamata per quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alle differenze retributive, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione quale orario di lavoro effettivo. Secondo l'assunto attoreo tale incombenza verrebbe eseguita su disposizione aziendale e, comunque, si presenterebbe essenziale ai fini della prestazione lavorativa che si svolge all'interno della cella frigorifero.
In punto di fatto, deve ritenersi pacifico perché non contestato, che l'orario di lavoro del ricorrente veniva calcolato, negli anni per cui è causa, sena tenere conto del tempo di vestizione e svestizione, perché la rilevazione dell'inizio e della fine del turno di lavoro avveniva all'interno della cella frigorifero, dopo la vestizione della tuta termica e delle scarpe antinfortunistiche che costituiscono espressi DPI, quali presidi obbligatori apprestasti a tutela della salute del personale, per la difesa dalle basse temperature dei locali. E' altresì pacifico che il ricorrente, come i loro colleghi, avesse a disposizione uno spogliatoio e armadietti personalizzati all'interno dello stabilimento al quale era addetto (circostanza emersa anche in esito alle deposizioni testimoniali, di cui a breve si dirà); inoltre le parti hanno concordato in ordine alla obbligatorietà della vestizione dei DPI per potere iniziare la prestazione lavorativa. Va ribadito che nel caso di specie l'onere probatorio incombe sulla parte che rivendica il diritto azionato, gravata dall'obbligo di allegare, prima ancora che provare, i fatti costitutivi della pretesa economica, vale a dire, le condizioni per poter ascrivere le operazioni compiute nell'alveo delle attività remunerabili dal datore di lavoro in quanto non già comprese nell'orario ordinario e dunque non già remunerate. Dalla istruttoria svolta è emerso quanto segue:
I testi indotti da parte ricorrente ed escussi quando il presente procedimento era ancora riunito a quello, cumulativo, recante il n. 19776/2020, hanno riferito:
DI : “Sono dipendente della dal 2017, con mansioni Parte_4 CP_5 di magazziniere. ONosco il ricorrente conosco anche il ricorrente Parte_5
sono entrambi miei colleghi, erano entrambi già dipendenti della Parte_6 convenuta quando io venni assunto. Essi svolgono le mie stesse mansioni. Lavoro su turni, dipendenti dall'organizzazione; una settimana capita che lavori di pomeriggio dalle 18,00 alla una di notte o di notte, dalla una alle 7,00 oppure la mattina dalle 8,30 alle 12,00; il numero di ore da coprire è di sei ore e trenta per ogni turno;
ogni turno si
7 protrae uguale settimana per settimana. Anche e osservano detti Pt_5 Pt_2 turni;
a volte ci troviamo a lavorare insieme ed altre no. Ho avanzato anch'io una causa per analoghi motivi pendente dinanzi alla SV.
I magazzini in cui lavoriamo, che sono delle celle frigorifero, hanno una temperatura fissa di +2 gradi, al massimo 4 gradi;
poi vi è la cella dei congelati che invece è fissa a meno 18 o meno 16 gradi.
Per ogni turno si lavora sempre almeno una volta nella detta cella congelati ogni volta per un tempo minimo di un'ora. Per entrate nella cella frigorifero, sia quella con la temperatura meno bassa sia l'altra dobbiamo indossare una tuta per basse temperature ma in realtà sono due pezzi, un giaccone e un pantalone, il tutto sopra i nostri abiti, un cappello, dei guanti. L'azienda ci fornisce il giaccone, il pantalone, le scarpe e il cappello. Non veniamo vestiti così da casa;
sarebbe impossibile perché trattasi di indumenti ingombranti, sarebbe impossibile guidare in auto con la detta tuta, si tratta di indumenti del tipo quelli che si usano sulla neve. Usiamo per indossare tali abiti sopra i nostri uno spogliatoio aziendale, che si trova al primo piano. Questo vale non solo per me ma anche per e . Pt_5 Pt_2
La cella ha il suo ingresso al piano terra;
quella dei congelati si trova al suo stesso interno. A inizio turno bisogna iniziare ad andare al primo piano, indossare gli abiti e poi scendere giù al piano terra per entrare nella cella (dove si svolge tutto il nostro lavoro) . Abbiamo un cartellino elettronico e ciò da sempre, almeno per quanto posso dire dalla mia assunzione., L'apparecchio per badgiare il cartellino si trova all'interno della cella a meno due gradi e quindi occorre che prima ci vestiamo in quanto non si può entrare in cella senza quegli abiti. Vi sono dei divieti scritti apposti alla porta della cella in cui si ribadisce che occorre entrare con tuta e scarpe antiinfortunistiche. Io impiego circa 10 minuti per indossare gli abiti, includendo il dovermi togliere prima anche il maglione e il pantalone che indosso per giungere al lavoro in quanto si sporcherebbero comunque, anche perché in cella lavorando si suda. Pertanto, indosso prima un maglione e un pantalone miei che lascio nell'armadietto nello spogliatoio e poi la tuta e le scarpe che sono al posto delle mie. È capitato in qualche occasione che abbia visto il e il intenti a Pt_5 Pt_2 spogliarsi a inizio turno quando lo abbiamo svolto in comune. Ricordo che anche costoro mantengono nei rispettivi armadietti dei cambi abiti personali da indossare al posto di quelli con cui giungno al lavoro;
pertanto, essi per quanto ricordo impiegano dieci minuti come me per tale operazione. In uscita viene ricompiuta la stessa operazione;
si badgia al medesimo apparecchio badge, che si trova in cella, per cui badgiamo ancora vestiti e poi si deve andare al primo piano per spogliarsi e rivestirsi, per uno stesso numero di minuti. Posso dire che la maggior parte dei miei colleghi fa come faccio io e come ricordo facciano i due ricorrenti, vale a dire usa indumenti personali sotto le tute, che lascia sul posto. Non posso certo riferire per tutti i colleghi. Viene fatta una pausa durante ciascun di venti minuti. Usciamo dalla cella e ci tratteniamo in un'area apposita ove vi sono delle macchinette per snack e caffè; a volte
8 in tali casi togliamo il giaccone, il cappello e i guanti. In questi casi appoggiamo il giaccone su un tavolino o da qualche altra parte per poi indossarlo di nuovo al rientro in cella. Gli indumenti che indossiamo, per come mi venne detto all' atto dell'assunzione, hanno la finalità di proteggerci dal freddo all'interno della cella. Io faccio lavare tali indumenti una volta alla settimana, perché capita si sporchino con i liquidi relativi agli animali e alle carni che trattiamo;
anche per questo motivo non potremmo uscire con tali indumenti. Io li faccio lavare con la frequenza che ho detto per mia scelta, l'azienda non ci ha imposto una frequenza particolare. Per quanto so non vi è una disposizione aziendale che imponga dio indossare gli abiti di cui ho detto all'interno dei locali aziendali”.
“Ho presentato anch'io ricorso pendente dinanzi alla SV. Parte_6
Non sono parente del ricorrente. Io sono dipendente della dal marzo 2015, con mansioni di operaio. CP_5
Io mi occupo di doganare la merce che arriva.
ONosco il ricorrente;
svolge la mansione di operaio. Tutti noi lavoriamo su turni ciascuno di sei ore e trenta su sei giorni settimanali, che sono articolati su varie fasce orarie: vi sono turni che iniziano alle 08,00, 10,00, 12,00, 14,00, 17,00, 18,30, 20,30, 22,00, 2330, 24,30, 01,00, 0130; non ricordo con certezza se alle 16 ci sia un turno. Si tratta di turni non avvicendati ma si accavallano. Io prevalentemente svolgo il turno che parte alle ore 01,00, ma per esigenze servizio ho anche svolto altri turni. Lavoriamo in un reparto refrigerato che reca una temperatura di 4-5 gradi centigradi;
poi vi è un reparto di congelati dove la temperatura è di circa – 20 gradi. Io ed il ricorrente lavoriamo nel reparto refrigerato ed a volte veniamo spostati in altri reparti refrigerati per esigenze lavorative. Io ed il ricorrente indossiamo del DPI prescritti dall'azienda e che dobbiamo indossare prima di iniziare il lavoro. Sia io che il ricorrente quando arriviamo a lavoro parcheggiamo l'auto a circa 150 metri dall'ingresso dell'azienda poi ci rechiamo a primo piano dove ci sono gli spogliatoi e ci fermiamo circa una decina di minuti per svestirci dei nostri indumenti ed per indossare altri indumenti personali, aggiungendo poi i DPI. Per disposizione dell'azienda dobbiamo indossare, prima di iniziare a lavorare, cappello, guanti, una giacca ed un pantalone salopette e delle scarpe antinfortunistiche.
Arriviamo normalmente 15-30 minuti dall'inizio del lavoro proprio per potere effettuare la vestizione dei DPI e marchiamo il cartellino solo dopo aver indossato i DPI. Il badge si trova all'interno del reparto refrigerante. Non possiamo marcare il cartellino se non abbiamo indossato i mezzi di protezione proprio perché il badge si trova all'interno delle celle.
9 I DPI li teniamo conservati negli armadietti personali ed una volta alla settimana li portiamo a casa e provvediamo a lavarli. All''interno delle merci noi movimentiamo sia merci confezionate che merci non confezionate come ad esempio i polli. I DPI che utilizziamo sono necessari perché ci proteggono dal freddo sono obbligatori in quanto sulla porta di ingresso alle celle c'è scritto che sono obbligatori indossarli.
Dopo 6 ore e 30 dalla marcatura del cartellino in ingresso e prima di uscire dalla cella marchiamo i cartellini che si trova, come detto prima, nella cella e ci rechiamo negli spogliatoi dove ci spogliamo dei DPI ed indossiamo i nostri indumenti. Tale operazione dura 10-11 minuti. I DPI che utilizziamo sono ingombranti, non impermeabili, sarebbe impossibile poterli indossare prima di arrivare a lavoro, anche perché tra l'altro sono atti a proteggerci dal freddo e quindi siamo impossibilitati ad utilizzarli in condizione di temperatura normale. ONt Sono 23 anni che lavoro presso la sede e non ho mai visto nessun dipendente arrivare con i DPI indosso. Non ricordo se l'azienda abbiamo prodotto atti nei quali ci imponesse di indossare i DPI in azienda. Abbiamo ogni giorno una pausa di 20 minuti;
prima beggiamo ed usciamo dalle celle e manteniamo in dosso i DPI salvo la giacca. La pausa viene svolta, al di fuori delle celle, in impianti con temperatura di circa 15-20 gradi, si tratta di ambienti climatizzati”.
I testi indotti dalla società resistente , hanno riferito quanto segue: CP_5
VE TO:” Sono dipendente della dal 2012, con mansioni ONtroparte_5 di capo impianto.
La mia sede di lavoro è all'Interporto di Nola. ONosco il ricorrente. I1 mio turno di lavoro è dalle 12,00 alle 20,30 oppure dalle 18,30 all'01,30 del mattino dal lunedì al venerdì. Sono stato operaio nell'azienda fino a 2 anni fa. Ho svolto le stesse mansioni del ricorrente;
ero coordinatore ed entravo anch'io in cella tutti i giorni dall''inizio dell'orario di lavoro e sino al termine. Indossavo i DPI che l'azienda ci forniva stesso negli spogliatoi dell'azienda. Tale operazione di vestizione e svestizione che avveniva negli spogliatoi prima della marcatura del cartellino durava all'incirca 3 minuti e consisteva nell'indossare salopette, scarpe, giacca. Io personalmente non indossavo cappello e guanti. L'azienda non obbligava i lavoratori ad indossare i DPI negli spogliatoi tanto è vero che sia all'epoca che, ancora oggi, ci sono lavoratori che arrivano in azienda con indosso parte di DPI. In qualità di coordinatore degli operai non ho mai ordinato agli operai di vestirsi dei DPI in azienda.
10 L'obbligo per gli operai è di indossare solo i DPI;
non è specificato in nessun documento aziendale cosa debbano indossare al di sotto di essi. I DPI sono indossati dagli operai sostanzialmente per proteggerli dal freddo e quindi non ci sono rischi di contaminazione delle merci. Alcune carni non sono sigillate e si trovano in celle apposite;
in tali tipi di celle gli operai devono utilizzare come DPI anche un camice”.
CO CO: “Ho lavorato dal novembre 2015 al maggio 2022 per la
con sede a Nola;
avevo mansioni di responsabile della commessa che la detta CP_5 ON azienda aveva assunto, tramite il , presso il magazzino sito CP_2 nell'interporto di Nola. Mi sono dimesso, a fronte di proposta di lavoro da parte dell'azienda Zeroquattro Logistica del gruppo per la quale tuttora lavoro. Parte_7
Ho pertanto conosciuto i due ricorrenti. Io lavoravo dalle 13,00 alle 23,00 dal martedì al giovedì e il venerdì dalle 10,00 alle 16,00; il lunedì e il sabato ero libero. Ero inquadrato quale quadro, per cui non avevo un vero e proprio vincolo di orario ma mi trattenevo comunque in sede in dette fasce orarie. ON I lavoratori che operavano presso , tra cui i due ricorrenti, ricevevano delle turnazioni ogni venerdì per la settimana successiva. I turni variavano di più per qualche lavoratore e di meno per altri, tenendo conto anche delle esigenze aziendali, anche se non posso ricordare, su circa 60 lavoratori, quali fossero i turni di ciascuno;
in ogni caso ricordo che nella mia fascia oraria pomeridiana vedevo più spesso il anche per la sua funzione di rappresentante sindacale-. Pt_5
I turni venivano redatti da me. Non si potevano programmare dei turni fissi, essendoci molte variabili quanto alla logistica del prodotto fresco, legate all'andamento delle vendite, alle stagioni, ai periodi di festività, e poi anche alla gestione delle ferie e3 delle malattie da parte del personale, di cui una parte fruiva anche dei benefici della
L.104/92-. Gli ordini da evadere in giornata venivano resi noti, una prima parte intorno alle 15,00 e quelli definitivi entro le 17,30 circa. La cooperativa aveva in appalto la ON gestione degli ordini;
vendeva e caricava gli ordini nel sistema operativo e solo ON quando gli uffici ci rendevano noti detti ordini noi potevamo iniziare il lavoro. Noi dovevamo preparare gli ordini, movimentando la merce quanto anche al carico e scarico. La merce era costituita da carni. Tutto il magazzino era di stoccaggio del prodotto, refrigerato;
non so se si potesse definire “ di stiva”. Il giorno più carico di ordini era il giovedì dal pomeriggio a venerdì mattina;
le altre giornate erano variabili, quella meno carica era il venerdì quanto agli ordini da evadere per il sabato;
non ricordo particolari cali il lunedì, era giornata nella media, di certo più carica del venerdì e meno del giovedì. Anche nell'arco dei mesi vi era variabilità, essendo ON l'andamento delle vendite un fatto poco prevedibile e gestito da , legato anche alle promozioni e alla disponibilità del prodotto, oltre che ai prezzi e alla stagionalità. I lavoratori entravano a gruppetti, quelli più consistenti quanto al personale presente erano quelli delle ore 18,30 e della mezzanotte e l'una, composti da circa 14/15 persone
11 quanto al turno delle 18,30 e da circa 22/24 persone quanto ai due restanti;
il magazzino era aperto 24 ore su 24; il minimo di lavoratori presenti era di due. Nei turni mattutini entravano meno persone;
posso dire che ogni giorno lavoravano da un minimo di 40/42 persone a un massimo di 60 distribuite sulle 24 ore. Vi era un turno che iniziava alla una e terminava alle 7.30; ogni turno era di sei ore e mezza. Vi sono state alcune rotazioni tra i turni;
lavorava di più nel turno pomeridiano /serale, Pt_5 che poteva iniziare anche alle ore 15,00 mentre il di più in quello notturno Pt_2 dalle 22,00 in poi, che era il suo turno prevalente. I lavoratori prima di entrare nel magazzino refrigerato indossavano una tuta e le scarpe antinfortunistiche. Non mi trovavo spesso agli orari di ingresso. Ogni tanto entravo ma in genere era per pochi minuti, indossavo spesso anche solo le scarpe. L'apparecchio per badge elettronico era posto all'interno del magazzino, nella parte refrigerata, sia in entrata che in uscita. I lavoratori si spogliavano e vestivano nello spogliatoio, al piano di sopra avendo un armadietto in dotazione per ciascuno. Non sono a conoscenza di disposizioni della ditta Train rail relativamente al luogo ove indossare detti dpi da parte dei lavoratori.
Ricordo un solo lavoratore che veniva al lavoro con la tuta e le scarpe già indossate ma non anche di altri. Non si trattava di alcuno dei due ricorrenti”.
I testi indotti dalla società resistente ONtroparte_3
hanno riferito quanto segue:
[...]
ON : “Sono dipendente dal 2004, con mansioni di Testimone_1 magazziniere fino al 2008, da allora quale impiegato amministrativo, e dal 2018 sono coordinatore logistico area sud ovest, inquadrato al I livello. La mia sede di lavoro è all'Interporto di Nola, dal 2008 occupo una mia stanza condivisa con altri impiegati. ONosco il ricorrente. Il mio turno di lavoro va nella maggior parte dei casi dalle 9,00 alle 18,00 da lunedì al venerdi per una settimana e anche il sabato per quella successiva. Faccio pausa a seconda del turno, per quello dalle 9,00 alle 18,00 è dalle 13,30 alle 14,30 altrimenti un'ora sempre ma un poco prima. Quando sono al lavoro passo dallo spogliatoio della in quanto preposto alla sicurezza e responsabile CP_5 della struttura;
ci sono degli armadietti a disposizione dei dipendenti di detta ON cooperativa. ha messo a disposizione detti armadietti per i dipendenti della cooperativa che vogliano usarli per custodire oggetti personali ovvero per chi voglia mettere all'interno anche i loro dpi, che constano di una giacca, un pantalone tipo salopette, dei guanti, scarpe specifiche, un cappello;
la giacca comporta un berretto ma non un cappuccio . Nel corso degli anni i dpi variano in quanto le ditte fornitrici di cui si avvale la CP_5 sono variate negli anni. Io entro in ufficio al primo piano e periodicamente,
[...] occupandomi anche della manutenzione dei servizi, mi reco nella zona usata dalla cooperativa, incluso il reparto refrigerante, per entrare nel quale ho a disposizione delle giacche per visitatore, visto che la mia permanenza si protrae per massimo un'ora.
12 Essendo il mio ufficio al primo piano dalla finestra del mio ufficio vedo i dipendenti della entrare;
essi usano anche il nostro stesso parcheggio. Li vedo giungere per i Pt_8 vari turni di lavoro. La maggior parte dei dipendenti . che vedo io arrivano al lavoro indossando i Pt_8 propri indumenti, così come quando vanno via. Vi è una stanza al piano terra ove vi sono dei distributori automatici di cibi e bevande di cui usufruiamo anche noi ON Par dipendenti , oltre a quelli della cooperativa;
vedo a volte alcuni dipendenti vestiti con i dpi intenti a prendere un caffè; non so in tal casi se siano o meno in pausa. Par Mi è capitato qualche volta di vedere qualche dipendente intento a vestirsi dinanzi al proprio armadietto in corrispondenza di inizio turno pomeridiano tipo intorno alle ore 15,00 .- Nell'occasione in cui ho visto un dipendente intento a vestirsi sul CP_5 posto di lavoro ricordo che costui aveva impiegato per quanto ho potuto constatare uno
o due minuti;
in effetti mi pare sia stato uno dei ricorrenti che ho visto intento a tale operazione e in quel caso aveva lasciato il proprio pantalone sotto la tuta. Anzi preciso non si trattava di alcuno dei ricorrenti. Posso dire che per la mia esperienza di magazziniere in altra sede in Casalnuovo alle dipendenze della dal CP_11 CP_12
2001 al 2004, dovendo io entrare in reparto refrigerato indossavo la stessa quantità e tipologia di dpi che ho sopra descritto, mi spogliavo in un locale con armadietto adibito a spogliatoio e impiegavo circa un paio di minuti. Tra il locale munito di armadietti e l'ingresso del reparto che è al primo intercorrono due rampe di scale, per circa 30 gradini. Non conosco le disposizioni interne della Non c'è alcun rischio di CP_5 contaminazione biologica all'interno nel reparto. Dalla finestra a volte vedo arrivare camminando dal lato del parcheggio alcuni lavoratori muniti già indosso della giacca antiinfortunistica, non anche del pantalone;
nulla posso dire quanto alle scarpe, nel senso se già indossino o meno quelle specifiche in quanto di fatto sono simili a quelle ordinarie. A volte vedo dalla finestra, specie quando vado via intorno alle 19,00, lavoratori TR sostare nell'area esterna che io vedo dalla finestra stessa in tal caso già vestiti con dpi. A volte quando ero magazziniere per giungere in orario mi dotavo da casa delle sole scarpe specifiche. Per mia scelta, indossando anche la salopette sopra i miei pantaloni, mi sono sempre spogliato e vestito sul posto di lavoro. Io indossavo in genere da casa un tuta ginnica sopra la quale mettevo i dpi. ON le scarpe specifiche in mia dotazione all'epoca potevo guidare. Nulla posso dire quanto alla guida con gli altri indumenti poiché sono sempre venuto al lavoro con i miei personali. Il manuale HCCP richiede il mantenimento della catena del freddo. I prodotti all'interno del reparto refrigerato e anche del reparto congelato sono tutti già confezionati dagli stabilimenti di produzione, già pronti e sigillati per cui il lavoro che si svolge è di movimentazione dei colli. Pertanto, ribadisco che non si possono contaminare tali alimenti in quanto confezionati”.
Orbene, dalle indicate deposizioni, tutte credibili in quanto dettagliate e aperte ai riscontri, è emerso che di certo il ricorrente dal 17.3.2015 ha avuto la necessità di
13 impiegare del tempo sia nella vestizione che nella svestizione relativa agli abiti da lavoro, il tutto prima di operare la marcatura del cartellino in entrata e dopo avere operato la marcatura del cartellino in uscita (trovandosi la relativa apparecchiatura all'interno dell'area refrigerata). ONtroversa è la durata della vestizione e della svestizione, oscillandosi nelle indicate deposizioni tra un minimo di due minuti e un massimo di dieci ciascuna.
La soluzione della controversia rende comunque opportuna anche la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale circa la nozione di orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa propriamente detta. Il D. Lvo. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/ Ce in materia di orario di lavoro (e successivamente della direttiva 2003/88/Ce) impone debba essere ritenuto orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore, appunto, sia “al lavoro”, quindi a disposizione del datore di lavoro.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato, in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art.
3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa" - il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (così, Cass. 13 aprile 2015 n. 7396, Cass. 14 aprile 1998 n. 3763, Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734, Cass. 8 settembre 2006 n. 19273, Cass. 10 settembre 2010 n. 19358; Cass. 7 giugno 2012 n. 9215). E' stato anche precisato (v. Cass. 25 giugno 2009 nn.14919 e 15492) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce "orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e, nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione, lascia in buona sostanza invariati i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione riportata. In buona sostanza si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 22.7.2008, 20179; Corte Giust. Com. Eur., 9 settembre 2003, causa C151/02, parr. 58 ss.).
14 Nell'ambito di tale risalente orientamento, è stato specificato più volte che, al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione, peraltro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 25.2.2019, n. 5437; e in termini id., sez. lav., 28.3.2018, n. 7738; id, sez. lav.. n. 1352 del 2016: Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In difetto di tale requisito, l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (così Cass. n.9215 del 2016 e, con espresso riferimento alla Direttiva comunitaria n. 2003/88/CE), restando non decisiva la disponibilità di servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, allorchè il loro utilizzo è lasciato alla libera scelta dei lavoratori (Cass. n. 15763 del 2021).
In sintesi, l'attività di vestizione deve essere qualificata come attività lavorativa sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che ne stabilisca i tempi e le modalità di attuazione), sia laddove - in ragione della tipologia di attività esercitata - l'obbligo di vestire la divisa risulti imposto da prioritarie esigenze di igiene e sicurezza pubblica ed anche dalla qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicchè non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro. (cd. eterodirezione implicita o in re ipsa). Nella fattispecie in esame deve, innanzitutto, ritenersi - anche alla luce dell'assenza di disposizioni contrattuali in tema e dell'istruttoria svolta – che non sono emersi riscontri concordi ed univoci sufficienti al fine di ritenere provato che il datore di lavoro abbia imposto la vestizione e svestizione all'interno dell'azienda, ancorchè nella disponibilità di appositi spogliatoi aziendali, potendo astrattamente il personale recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossando la tuta termica e le scarpe antinfortunistiche (v. deposizione dei testi escussi).
15 All'esito dell'accertamento circa la concreta gestione del cd. tempo tuta presso la convenuta, deve, quindi, escludersi l'elemento dell'eterodirezione espressa quale potere direttivo e organizzativo equiparabile al tempo di lavoro in cui si traduce la messa a disposizione atta a generare il corrispettivo obbligo di remunerazione. Tuttavia, proprio dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in materia, si ricava che il tempo che il dipendente impiega per prepararsi a rendere la prestazione lavorativa rientra, appunto, nel concetto di orario lavorativo nei limiti in cui si tratti, in ogni caso, di una preparazione necessaria alla resa della prestazione medesima e ad essa preordinata. Come si è detto, la nozione attuale di orario lavorativo attribuisce espresso rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del tempo da parte del lavoratore e della sua presenza, quindi, nel luogo di lavoro. In buona sostanza, si afferma che il rapporto di lavoro si sviluppa attraverso una fase “finale”, volta alla soddisfazione diretta del datore, ed una preparatoria, volta a fornire
/predisporre attività o prestazioni accessorie e strumentali, comunque esigibili da parte del datore. Ne consegue che deve considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda, nello svolgimento di attività prodromiche e necessarie alla resa della prestazione effettiva. Non è dubitabile che tale sia il caso del ricorrente, cui viene richiesto, prima dell'ingresso ai tornelli, tutta una serie di attività la cui unica funzione è consentire la resa della prestazione effettiva. Non può, invero, dubitarsi che gli indumenti indossati dal lavoratore abbiano la funzione di salvaguardare lo stato di salute del personale dipendente esposto alle rigide temperature delle celle frigorifero. Tanto si ricava, senz'altro, dalla qualificazione degli indumenti quali DPI ed è ovviamente confermato dalla deposizione dei testi, di cui si è dato conto. Va, altresì, escluso che tali indumenti possano essere considerati capi ordinari di abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale (v. deposizioni e rilievi fotografici). Viene, quindi, in rilievo la nozione di eterodirezione implicita, dovendosi questa necessariamente presumere, proprio in ragione della natura degli indumenti che non si prestano ad essere indossati agevolmente al di fuori della cella frigorifero sia per il particolare ingombro che per le ben differenti condizioni climatiche dell'ambiente esterno rispetto a quello delle celle frigorifero.
Per mera completezza argomentativa non può non rilevarsi che la soluzione adottata trova conforto nelle stesse allegazioni difensive della società convenuta CP_5 allorchè si sostiene che il ricorrente sarebbe stati, in realtà, già compensato per tale prolungamento orario attraverso il riconoscimento dell'indennità di presenza –di cui si chiede la restituzione in via riconvenzionale- prevista dagli accordi sindacali sottoscritti dal 2017. Assumere, invero, che il tempo di vestizione sia stato oggetto di
16 remunerazione, equivale, nella sostanza, a riconoscere che esso sia tempo di lavoro, nell'accezione indicata dalla giurisprudenza di legittimità. Acclarata, pertanto, la qualificazione del tempo di vestizione in termini di orario di lavoro, residua la questione che attiene alla determinazione del prolungamento dell'orario di lavoro. E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 4076 del 20/02/2018) secondo il quale "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi). D'altra parte, è stato, altresì, precisato che il giudice può valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici e peraltro al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass. n. 6623/2001). Nel caso di specie, avvalendosi delle presunzioni collegate all' id quod prelumque accidit e a quanto dichiarato dai testi, è innegabile che la vestizione e la svestizione determini un incremento del tempo necessario per rendere la prestazione di lavoro. Per la determinazione, della durata di tale prolungamento orario, secondo un giudizio di verosimiglianza, dei tempi necessari per indossare - e per la operazione inversa- la tuta, composta da pantalone, giacca (cfr rilievi fotografici in atti) e scarpe infortunistiche, appare congruo il tempo minimale di cinque minuti per la vestizione e altrettanti per l'operazione inversa, posto che non è certo che i ricorrenti non indossassero le tute e il pantalone sopra i propri abiti indossati venendo da casa ma dovessero anche sostituire gli stessi, per come riferito da alcuno dei testi, trattandosi di abitudini personali e non estensibili necessariamente a tutti i dipendenti. Sicchè il prolungamento dell'orario di lavoro, può lecitamente essere quantificato complessivamente in 10 minuti giornalieri. Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto del ricorrente alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione dei DPI, con conseguente diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive per il periodo per cui è causa, che va dal 17.3.2015 fino al deposito del ricorso. Sul punto va dichiarata la infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, alla luce dell'ormai maggioritario orientamento inaugurato dalla sentenza della Cassazione n. 26246/2022, intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale concernente la prescrizione dei crediti maturati dai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro, secondo la quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla conclusione del rapporto, principio che vale anche per i rapporti di lavoro in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori alla luce delle modifiche introdotte dalla
17 Legge OR (Legge n. 92/2012) a cui ha, poi, fatto seguito la introduzione del successivo Jobs Act sui licenziamenti (D.Lgs. 23/2015).
Nella specie, non risulta che il rapporto di lavoro di cui si tratta sia terminato. In ogni caso, va rimarcata l'avvenuta notifica della diffida di pagamento avanzata anche a nome del ricorrente in epigrafe e ricevuta da in data 27.3.2020, che ha CP_5 validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione ( v. allegato 6 al ricorso).
La società convenuta pertanto, deve essere condannata al pagamento in CP_5 favore del ricorrente dei relativi importi, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo per il periodo dal 17.3.2015 al deposito del ricorso .
Quanto alle convenute società e nelle rispettive qualità di committente e CP_3 CP_2 subappaltatore, appare pacifica e dimostrata l'esistenza a monte dei contratti di appalto e sub appalto. In particolare, per come precisato nelle memorie di A.I.A., in data 01/08/2013 detta convenuta stipulava contratto di appalto con il avente ad oggetto ONtroparte_2 tutte le attività di movimentazione delle merci all'interno delle proprie sedi logistiche, ed in particolare, le seguenti attività: scarico dei prodotti dai mezzi in arrivo al magazzino;
controllo qualitativo e quantitativo della merce in arrivo;
stoccaggio del prodotto secondo un lay-out previsto; movimentazione dei prodotti all'interno delle celle frigo, garantendo la conservazione rispetto alle temperature, ai danneggiamenti e quant'altro in grado di compromettere l'integrità qualitativa dei prodotti;
preparazione degli ordini di spedizione mediante operazioni di “picking” e smistamento merce in transito;
carico dei prodotti sugli automezzi dei vettori;
pulizia e sistemazione delle aree di magazzino, al termine delle lavorazioni (contratto in doc. 3 allegato) ; è certo inoltre che nell' aprile 2013 il di Napoli veniva trasferito all'Interporto Campano, Loc. Bosco Parte_9
Fangone, a Nola (NA) e che in data 28/01/2015 il C.N.L.P. comunicava alla società che, con decorrenza dal 01/03/2015, presso il di Nola vi sarebbe stata una CP_3 CP_13 variazione della cooperativa affidataria dei servizi di logistica appaltati e i particolare che i servizi di logistica, già di competenza della , sarebbero stati ONtroparte_14 affidati alla cooperativa “Train Rail Soc. Coop. a r.l.”. Da parte sua, non ha contestato la sussistenza del rapporto di subappalto con CP_2
CP_5
La questione che si pone concerne l'ammissibilità della domanda formulata dalla CP_5 di condanna delle predette società al pagamento delle somme dovute, in caso di
[...] accoglimento della domanda attorea, in virtù della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs 276/2003. Nella specie, le società dianzi indicate non vengono intese come terzi responsabili ma quali coobbligati solidali, in quanto la lungi dall'attribuire esclusivamente CP_5
18 alla committente e alla sub appaltatrice la responsabilità delle condotte costitutive dalla pretesa di parte attrice, ne invoca la solidarietà ai sensi dell'art. 29 sopra indicato. Tale domanda appare fondata. Come noto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 276/03, così come modificato dall'art. 3, comma 31, legge n. 92 del 2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Ritiene questo Giudice che nella specie la responsabilità per inadempimento gravi anche a carico di quale committente dell'appalto ex art. 29 del d.lgs 276/2003 e sul CP_3
convenuto, quale subappaltatore, servitosi dell'apporto del lavoratore CP_2 dipendente di , odierno ricorrente. CP_5
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla per la CP_5 restituzione degli importi percepiti a titolo di indennità di presenza in base agli accordi sindacali sottoscritti dal 2017 al 2020 (v. allegati n. 5 nella produzione di parte convenuta). Come già rilevato da altra giurisprudenza di questa sezione lavoro (v. sent. n. 1707 del 2024, est. Dott. A. Bonfiglio e sent. n.1256 del 2024, est. Dott. , gli CP_8 accordi in esame riguardano unicamente la produttività dei lavoratori, ricollegata sia all'effettiva presenza in servizio che al raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi prefissati, con un'evidente finalità 'premiale' perseguita con il riconoscimento di indennità economiche, che tuttavia tengono conto solo della performance nell'attività di 'picking' di ciascun lavoratore senza riferimento alla durata complessiva della prestazione, ma piuttosto agganciata all'auspicato maggior rendimento, in termini di risultato quantitativo e qualitativo, nel corso di ciascuna ora di lavoro (picking per bancali /H). Del pari irrilevante è il riferimento alla flessibilità oraria, che – ove esistente – riguarderebbe solo la prestazione 'finale' e non quella preparatoria sebbene necessaria, nel significato sopra evidenziato. Né d'altro canto è ravvisabile la dedotta incompatibilità tra le due prestazioni economiche, posto che gli accordi allegati non contengono alcuna previsione ostativa in caso di superamento dell'orario di lavoro contrattuale. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta e vengono liquidate in solido come da
19 dispositivo, anche se l'accoglimento parziale della domanda con riferimento alla durata dei prolungamenti dell'orario di lavoro, ne giustifica la compensazione per metà.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: in parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute, in solido, al pagamento in favore del ricorrente di cui in epigrafe, delle differenze retributive dovute per le causali di cui in motivazione, dal 17.3.2015 al deposito del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_5 condanna la società in solido con le restanti due convenute, alla rifusione CP_5 della metà delle spese legali in favore del ricorrente, metà che liquida in € 1420,00, oltre spese forfettarie, IVA e cpa come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, compensando tra le parti la restante metà delle dette spese. Napoli, 16.12.2025 il Giudice
Dott. Elisa Tomassi
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 nella causa iscritta al R.G.L. n. 20577/2020
TRA
ato il 16/07/1980 a TORRE DEL GRECO (NA) rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Pasquale Biondi, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTE E
, in ONtroparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
RE AN e RI RR, elettivamente domiciliata come in atti
NONCHE'
ONtroparte_2 in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianlivio Fasciano, elettivamente domiciliato come in atti in persona ONtroparte_3 dell'amministratore delegato, dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_4
RE LI e IO IO, elettivamente domiciliata come in atti RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
ON ricorso depositato il 15.12.2020, inizialmente assegnato ad altro giudice della sezione e riunito al proc. 20576/2020, il ricorrente in epigrafe esponeva di avere prestato con contratto a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 17.3.2015, lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta con ONtroparte_5 inquadramento nella categoria di operaio, livello 4, di cui al CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, il e il con inquadramento nella categoria di operaio, Pt_2 Pt_3 nel livello 4 di cui al medesimo CCNL. In particolare, i ricorrenti affermavano di avere prestato dal 17/03/2015 la propria ONt attività presso il deposito della , sito nel cosiddetto “Polo del Freddo”, all'interno dell'Interporto Campano di Nola, eseguendo le seguenti mansioni: movimentazione, caricamento e sistemazione merci alimentari a base carni, rispettando, di norma, l'orario di lavoro ordinario settimanale pari a 39 ore, articolato su 6 giorni con un giorno di riposo alternato tra sabato o domenica, con un orario di lavoro quotidiano articolato in turni della durata di 6 ore e 30 minuti. Il ricorrente esponeva di avere svolto le suddette mansioni, per tutto il turno di lavoro, all'interno di magazzini frigoriferi ad atmosfera e temperatura controllata, ove sono ubicate delle celle polivalenti con temperature che variano da +10° C a -30° C, necessarie ad assicurare la cosiddetta “catena del freddo”, nonché lo stoccaggio e conservazione in sicurezza di ogni genere di prodotto alimentare ivi collocato;
di indossare, dall'inizio alla fine di ogni singolo turno, su imposizione della società convenuta i seguenti dispositivi di protezione individuale ONtroparte_5
(D.P.I.): tuta da lavoro (composta da una salopette e da una giacca); guanti;
cappello; scarpe antinfortunistiche, ciò al fine di assicurare che tutti i vari generi alimentari con cui essi dipendenti entravano in contatto rimanessero sempre correttamente conservati e protetti da rischi di contaminazione. Precisava che, ai fini dell'attività di vestizione/svestizione, doveva recarsi sul luogo di lavoro circa dieci minuti prima dell'inizio del proprio turno e allo stesso modo all'uscita trattenersi circa dieci minuti in più rispetto all'orario lavorativo contrattualmente previsto;
che la società resistente è una consorziata del ONtroparte_5 [...]
(C.N.L.P.), la quale è appaltatrice dei servizi ONtroparte_2 di facchinaggio e movimentazione delle merci presso il deposito della committente all'interno dell'Interporto Campano di Nola;
che pertanto sussisteva CP_3 responsabilità in solido tra le predette società per il pagamento degli emolumenti loro spettanti a titolo retributivo, fondata, in primis, sull'art. 29 D.lgs n.276/2003, e sull'art. 1676 c.c..
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, con decorrenza dal 17/03/2015, alla retribuzione del tempo complessivo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione, quantificato, in via equitativa, in complessivi 20 minuti per singolo turno;
e, per l'effetto, 2) condannare le convenute società ed ed il convenuto in ONtroparte_5 CP_3 ONtroparte_2 solido tra loro e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare in favore di parte ricorrente la retribuzione spettantegli, per le causali espresse, a titolo di lavoro
2 straordinario, o nella diversa minore o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore”
Si costituiva la società resistente, che, nel contestare tutto quanto ONtroparte_5 affermato dal ricorrente, chiedeva l'integrale rigetto della domanda in quanto inammissibile e improcedibile, oltre che infondata nel merito. In particolare, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc, evidenziando che il ricorrente nulla aveva indicato a sostegno della presunta pretesa, né il periodo di competenza, né il quantum della richiesta, non facendo alcun riferimento a concrete circostanze in fatto o norme di diritto che ne rappresentassero la fonte contrattuale o normativa. In subordine, eccepiva la nullità del ricorso per mancanza di elementi probatori, come la produzione di conteggi analitici delle differenze retributive di cui si reclamava il mancato pagamento. Quanto al merito, evidenziava che a partire dal 2017, nel rispetto delle istanze dei propri lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, aveva riconosciuto ai suoi dipendenti un'indennità di presenza, avente come presupposto il raggiungimento di un certo standard di produttività calcolato sull'intero orario di lavoro che, viceversa, decurtato dei tempi DPI, non avrebbe garantito la produttività richiesta, determinando di conseguenza la restituzione di quanto erogato ai lavoratori. Sul punto, la resistente eccepiva che il ricorrente non aveva menzionato tale accordo, ritenendo erroneamente non percepito nell'orario di lavoro il tempo complessivo di 20 minuti (10 di inizio turno e 10 di fine turno) dedicato ai cd. DPI, che pertanto era stato già retribuito. Evidenziava inoltre che il CCNL di settore all'art 35, pur prevedendo a spese dell'Azienda “la fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.lgvo 626/94 e successive modificazioni “, nulla disponeva in merito ad una indennità ad hoc. Infine, la esponeva che, pur essendo l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, CP_5 essa non era che l'affidatario dell'appalto, invocando, pertanto, la responsabilità solidale ONt dell'appaltatore e della committente ai sensi dell'art 29 del DLgs 276/2003, CP_2 in ordine al suddetto pagamento. Tutto ciò premesso, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo:
“In via del tutto preliminare, - rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, irricevibile, e per l'effetto - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda anche nel merito per i motivi evidenziati in memoria;
3 - in via riconvenzionale, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale ONtroparte_5 rappresentante p.t., ad ottenere la restituzione delle somme erogate allo stesso ricorrente a titolo di indennità di presenza in base agli accordi di produzione in atti richiamati e prodotti e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di € 278,30 (duecentosettantottoeuro/30), ovvero a quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al soddisfo.
- in via sempre subordinata e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza del diritto del ricorrente al pagamento delle somme richieste, accertare e ONt dichiarare la responsabilità solidale dell'appaltatore e della committente ex CP_2 art 29 del DLgs 276/2003 in ordine al suddetto pagamento;
- in via ulteriormente gradata voglia il Tribunale provvedere anche a mente di quanto previsto dall'art. 35 del ccnl di settore fornire l'interpretazione autentica della norma con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art. 420 bis
c.p.c.; con il favore delle spese ed onorari”.
Si costituiva altresì la che eccepiva ONtroparte_3
l'inammissibilità, nullità, improcedibilità nonché infondatezza in fatto ed in diritto della domanda. In via preliminare, la resistente eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. Quanto al merito, la società esponeva che la ricostruzione dei fatti operata da controparte risultava essere parziale, incompleta e, in parte non corrispondente alla realtà, evidenziando l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale con la cooperativa CP_5
[...]
Inoltre, evidenziava che nessun dipendente della predetta cooperativa aveva CP_3 mai svolto attività che implicasse un contatto diretto con i generi alimentari, e/o che comportasse anche solo potenzialmente un rischio di “contaminazione” degli alimenti da essa commercializzati;
che l'attività di vestizione/svestizione, richiedeva pochi secondi e non 10 minuti come indicato da controparte;
che nessun dipendente era obbligato ad indossare i D.P.I. all'interno dello spogliatoio, potendo liberamente decidere dove eseguire tali operazioni;
che, in ogni caso, la distanza tra il predetto spogliatoio e la cella era limitata a 30 gradini ed il tempo di percorrenza degli stessi era di nemmeno un minuto;
che la natura degli indumenti indossati dal personale, dei D.P.I. e la possibilità di indossarli nei locali aziendali non determinava la riconducibilità delle operazioni di vestizione/svestizione all'orario di lavoro. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto a vedersi riconosciute parte delle differenze retributive rivendicate.
4 In subordine, quanto alla responsabilità solidale ex art. 1676 cc, osservava che presupposto per l'applicazione della tutela prevista è l'esistenza di un debito della committente nei confronti dell'appaltatore al momento dell'avvio dell'azione giudiziale;
che, fermo restando la pacifica applicazione dell'art. 1676 c.c. anche nei rapporti di subappalto, la predetta disposizione di legge non consente ai dipendenti del subappaltatore di agire direttamente nei confronti del committente c.d. “principale”; eccepiva la sua estraneità alla determinazione e disciplina concreta del rapporto di lavoro dei ricorrenti, evidenziando come l'unico rapporto contrattuale sussistente fosse con il e, non con la che, ove fosse ritenuta ONtroparte_2 ONtroparte_1 sussistente una responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma D.Lgs. 276/2003, chiedeva il beneficio della preventiva escussione a favore della committente. Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo:
“In via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introdotto dal ricorrente per totale indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum e della causa petendi ex art. 41 4 n. 3 e 4 c.p.c. In via principale: - rigettarsi tutte le domande di ricorso in quanto infondate in fatto ed in diritto e dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente. In via subordinata: - nel caso in cui dovessero risultare effettivamente dovute a favore del ricorrente somme a titolo di differenze retributive, con conseguente condanna della società (in qualità di coobbligata solidale ex art. 29 D.Lgs CP_3
276/2003) al pagamento dei predetti importi (limitatamente alla parte di propria competenza), accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del ONsorzio appaltatore C.N.L.P. ( ONtroparte_2
nonché della società ad esso consorziata a Train Rail S.c.a r.l.
[...] convenuta e in giudizio;
ridursi le somme a qualsiasi titolo riconosciute al ricorrente alla luce dei rilievi e delle eccezioni, anche in relazione alla maturata prescrizione, svolte nella presente memoria. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e Cpa come per legge”.
Si costituiva regolarmente il C.N.L.P.,
[...]
, in ciascun procedimento, chiedendo ONtroparte_6
l'integrale rigetto dei ricorsi in quanto inammissibili, improcedibili, oltre che infondati nel merito. In primo luogo, la società resistente evidenziava la violazione dell'art. 414 cpc, non avendo il ricorrente provato alcunché in ordine agli elementi costituitivi dei ricorsi (giornate di effettivo lavoro;
orari di ingresso/uscita; logistica degli spogliatoi;
tempo di percorrenza dagli spogliatoi alla cella frigo;
tempo di vestizione e svestizione misurato;
definizione dei dpi in rapporto ai rischi effettivi della prestazione); nel merito rimarcava l'infondatezza della pretesa del ricorrente, se confrontate all'art. 35 CCNL di settore, evidenziando la sussistenza di un accordo con le parti sociali, che riconosceva a tutti i dipendenti “un'indennità freddo”, volta a quantificare la penosità del lavoro ma non la sua condizione di accesso, evidenziando che l'attività di vestizione/svestizione non
5 afferisce affatto alla protezione da rischi biologici, bensì è semplicemente connessa alla temperatura delle celle frigo. In subordine, eccepiva l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dal ricorrente, con decorrenza, dalla data di notifica del ricorso, coincidente con il 15/03/2021. Tutto ciò premesso, il C.N.L.P., concludeva chiedendo:
“Previa riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 40 – 274 c.p.c. del presente procedimento con quelli aventi i seguenti nrg. 20110/2020 (ud. 06/05/2021 - ); nrg. 20135/2020 (ud. 15/04/2021 – ; nrg. Per_1 CP_7
20576/2020 (ud. 16/04/2021 – ; nrg. 19942/2020 (ud. 17/06/2021 - CP_8
); nrg. 19776/2020 (ud. 15/07/2021 - Tomassi); nrg. 19859/2020 (ud. CP_9
16/09/2021 - Borrelli); nrg. 20437/2020 (ud. 20/05/2021 – M.V. ); nrg. CP_10
20306/2020 (ud. 07/07/2021 - IO); nrg. 20304/2020 (ud. 07/07/2021 - IO); nrg. 20303/2020 (ud. 07/07/2021 - IO); nrg. 20345/2020 (ud. 30/09/2021 - Borrelli); nrg. 20372/2020 (ud. 30/09/2021 - Borrelli); nrg. 1958/2021
(ud. 02/12/2021 – De Matteis) nrg. 20249/2020 (ud. 27/01/2022 S. D'Auria); nrg. 20577/2020 (ud. 16/04/2021 – ; nrg. 20440/2020 (ud. 20/05/2021 – CP_8
). così provvedere ed ogni contraria istanza disattesa: - rigettare la domanda CP_10 in quanto inammissibile, improcedibile, irricevibile, nonché, in via di subordine, perché infondata nel merito;
- in via di ulteriore subordine voglia il Tribunale provvedere anche a mente di quanto previsto dall'art. 35 del ccnl di settore fornendo l'interpretazione autentica della norma con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art. 420 bis c.p.c.; - in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito del ricorrente sino al mese di marzo 2016, ovvero ancora da quella diversa data che verrà stabilita in corso di causa;
- con il favore delle spese ed onorari di giudizio”.
Escussi i testi, disposta la riunione del procedimento ad altro per il quale veniva successivamente transatta la causa in via extragiudiziale, previa revoca della disposta riunione del presente procedimento sia a quello recante il n. 19776/2020, sia a quello n. 20576/20 ( che, pure, si concludeva con dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione), all'odierna udienza, questo Giudice ha deciso la causa come da presente sentenza di cui è stata data lettura, quanto al dispositivo e alla motivazione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, contenendo quest' ultimo tutti gli elementi in fatto e in diritto sufficienti per consentire tanto al giudicante quanto alle parti convenute la comprensione del petitum e della causa petendi, come del resto è dimostrato dalle avvenute ampie difese, anche nel merito, spiegate dalle parti convenute stesse.
6 Quanto al merito, il ricorso è in parte fondato e come tali deve essere accolto, per quanto si dirà, similmente a quanto ritenuto anche da altri magistrati della sezione in controversie analoghe (v. in particolare sentenza dr. Picciotti resa nel proc. 18417-22 avverso i medesimi convenuti), richiamata per quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alle differenze retributive, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione quale orario di lavoro effettivo. Secondo l'assunto attoreo tale incombenza verrebbe eseguita su disposizione aziendale e, comunque, si presenterebbe essenziale ai fini della prestazione lavorativa che si svolge all'interno della cella frigorifero.
In punto di fatto, deve ritenersi pacifico perché non contestato, che l'orario di lavoro del ricorrente veniva calcolato, negli anni per cui è causa, sena tenere conto del tempo di vestizione e svestizione, perché la rilevazione dell'inizio e della fine del turno di lavoro avveniva all'interno della cella frigorifero, dopo la vestizione della tuta termica e delle scarpe antinfortunistiche che costituiscono espressi DPI, quali presidi obbligatori apprestasti a tutela della salute del personale, per la difesa dalle basse temperature dei locali. E' altresì pacifico che il ricorrente, come i loro colleghi, avesse a disposizione uno spogliatoio e armadietti personalizzati all'interno dello stabilimento al quale era addetto (circostanza emersa anche in esito alle deposizioni testimoniali, di cui a breve si dirà); inoltre le parti hanno concordato in ordine alla obbligatorietà della vestizione dei DPI per potere iniziare la prestazione lavorativa. Va ribadito che nel caso di specie l'onere probatorio incombe sulla parte che rivendica il diritto azionato, gravata dall'obbligo di allegare, prima ancora che provare, i fatti costitutivi della pretesa economica, vale a dire, le condizioni per poter ascrivere le operazioni compiute nell'alveo delle attività remunerabili dal datore di lavoro in quanto non già comprese nell'orario ordinario e dunque non già remunerate. Dalla istruttoria svolta è emerso quanto segue:
I testi indotti da parte ricorrente ed escussi quando il presente procedimento era ancora riunito a quello, cumulativo, recante il n. 19776/2020, hanno riferito:
DI : “Sono dipendente della dal 2017, con mansioni Parte_4 CP_5 di magazziniere. ONosco il ricorrente conosco anche il ricorrente Parte_5
sono entrambi miei colleghi, erano entrambi già dipendenti della Parte_6 convenuta quando io venni assunto. Essi svolgono le mie stesse mansioni. Lavoro su turni, dipendenti dall'organizzazione; una settimana capita che lavori di pomeriggio dalle 18,00 alla una di notte o di notte, dalla una alle 7,00 oppure la mattina dalle 8,30 alle 12,00; il numero di ore da coprire è di sei ore e trenta per ogni turno;
ogni turno si
7 protrae uguale settimana per settimana. Anche e osservano detti Pt_5 Pt_2 turni;
a volte ci troviamo a lavorare insieme ed altre no. Ho avanzato anch'io una causa per analoghi motivi pendente dinanzi alla SV.
I magazzini in cui lavoriamo, che sono delle celle frigorifero, hanno una temperatura fissa di +2 gradi, al massimo 4 gradi;
poi vi è la cella dei congelati che invece è fissa a meno 18 o meno 16 gradi.
Per ogni turno si lavora sempre almeno una volta nella detta cella congelati ogni volta per un tempo minimo di un'ora. Per entrate nella cella frigorifero, sia quella con la temperatura meno bassa sia l'altra dobbiamo indossare una tuta per basse temperature ma in realtà sono due pezzi, un giaccone e un pantalone, il tutto sopra i nostri abiti, un cappello, dei guanti. L'azienda ci fornisce il giaccone, il pantalone, le scarpe e il cappello. Non veniamo vestiti così da casa;
sarebbe impossibile perché trattasi di indumenti ingombranti, sarebbe impossibile guidare in auto con la detta tuta, si tratta di indumenti del tipo quelli che si usano sulla neve. Usiamo per indossare tali abiti sopra i nostri uno spogliatoio aziendale, che si trova al primo piano. Questo vale non solo per me ma anche per e . Pt_5 Pt_2
La cella ha il suo ingresso al piano terra;
quella dei congelati si trova al suo stesso interno. A inizio turno bisogna iniziare ad andare al primo piano, indossare gli abiti e poi scendere giù al piano terra per entrare nella cella (dove si svolge tutto il nostro lavoro) . Abbiamo un cartellino elettronico e ciò da sempre, almeno per quanto posso dire dalla mia assunzione., L'apparecchio per badgiare il cartellino si trova all'interno della cella a meno due gradi e quindi occorre che prima ci vestiamo in quanto non si può entrare in cella senza quegli abiti. Vi sono dei divieti scritti apposti alla porta della cella in cui si ribadisce che occorre entrare con tuta e scarpe antiinfortunistiche. Io impiego circa 10 minuti per indossare gli abiti, includendo il dovermi togliere prima anche il maglione e il pantalone che indosso per giungere al lavoro in quanto si sporcherebbero comunque, anche perché in cella lavorando si suda. Pertanto, indosso prima un maglione e un pantalone miei che lascio nell'armadietto nello spogliatoio e poi la tuta e le scarpe che sono al posto delle mie. È capitato in qualche occasione che abbia visto il e il intenti a Pt_5 Pt_2 spogliarsi a inizio turno quando lo abbiamo svolto in comune. Ricordo che anche costoro mantengono nei rispettivi armadietti dei cambi abiti personali da indossare al posto di quelli con cui giungno al lavoro;
pertanto, essi per quanto ricordo impiegano dieci minuti come me per tale operazione. In uscita viene ricompiuta la stessa operazione;
si badgia al medesimo apparecchio badge, che si trova in cella, per cui badgiamo ancora vestiti e poi si deve andare al primo piano per spogliarsi e rivestirsi, per uno stesso numero di minuti. Posso dire che la maggior parte dei miei colleghi fa come faccio io e come ricordo facciano i due ricorrenti, vale a dire usa indumenti personali sotto le tute, che lascia sul posto. Non posso certo riferire per tutti i colleghi. Viene fatta una pausa durante ciascun di venti minuti. Usciamo dalla cella e ci tratteniamo in un'area apposita ove vi sono delle macchinette per snack e caffè; a volte
8 in tali casi togliamo il giaccone, il cappello e i guanti. In questi casi appoggiamo il giaccone su un tavolino o da qualche altra parte per poi indossarlo di nuovo al rientro in cella. Gli indumenti che indossiamo, per come mi venne detto all' atto dell'assunzione, hanno la finalità di proteggerci dal freddo all'interno della cella. Io faccio lavare tali indumenti una volta alla settimana, perché capita si sporchino con i liquidi relativi agli animali e alle carni che trattiamo;
anche per questo motivo non potremmo uscire con tali indumenti. Io li faccio lavare con la frequenza che ho detto per mia scelta, l'azienda non ci ha imposto una frequenza particolare. Per quanto so non vi è una disposizione aziendale che imponga dio indossare gli abiti di cui ho detto all'interno dei locali aziendali”.
“Ho presentato anch'io ricorso pendente dinanzi alla SV. Parte_6
Non sono parente del ricorrente. Io sono dipendente della dal marzo 2015, con mansioni di operaio. CP_5
Io mi occupo di doganare la merce che arriva.
ONosco il ricorrente;
svolge la mansione di operaio. Tutti noi lavoriamo su turni ciascuno di sei ore e trenta su sei giorni settimanali, che sono articolati su varie fasce orarie: vi sono turni che iniziano alle 08,00, 10,00, 12,00, 14,00, 17,00, 18,30, 20,30, 22,00, 2330, 24,30, 01,00, 0130; non ricordo con certezza se alle 16 ci sia un turno. Si tratta di turni non avvicendati ma si accavallano. Io prevalentemente svolgo il turno che parte alle ore 01,00, ma per esigenze servizio ho anche svolto altri turni. Lavoriamo in un reparto refrigerato che reca una temperatura di 4-5 gradi centigradi;
poi vi è un reparto di congelati dove la temperatura è di circa – 20 gradi. Io ed il ricorrente lavoriamo nel reparto refrigerato ed a volte veniamo spostati in altri reparti refrigerati per esigenze lavorative. Io ed il ricorrente indossiamo del DPI prescritti dall'azienda e che dobbiamo indossare prima di iniziare il lavoro. Sia io che il ricorrente quando arriviamo a lavoro parcheggiamo l'auto a circa 150 metri dall'ingresso dell'azienda poi ci rechiamo a primo piano dove ci sono gli spogliatoi e ci fermiamo circa una decina di minuti per svestirci dei nostri indumenti ed per indossare altri indumenti personali, aggiungendo poi i DPI. Per disposizione dell'azienda dobbiamo indossare, prima di iniziare a lavorare, cappello, guanti, una giacca ed un pantalone salopette e delle scarpe antinfortunistiche.
Arriviamo normalmente 15-30 minuti dall'inizio del lavoro proprio per potere effettuare la vestizione dei DPI e marchiamo il cartellino solo dopo aver indossato i DPI. Il badge si trova all'interno del reparto refrigerante. Non possiamo marcare il cartellino se non abbiamo indossato i mezzi di protezione proprio perché il badge si trova all'interno delle celle.
9 I DPI li teniamo conservati negli armadietti personali ed una volta alla settimana li portiamo a casa e provvediamo a lavarli. All''interno delle merci noi movimentiamo sia merci confezionate che merci non confezionate come ad esempio i polli. I DPI che utilizziamo sono necessari perché ci proteggono dal freddo sono obbligatori in quanto sulla porta di ingresso alle celle c'è scritto che sono obbligatori indossarli.
Dopo 6 ore e 30 dalla marcatura del cartellino in ingresso e prima di uscire dalla cella marchiamo i cartellini che si trova, come detto prima, nella cella e ci rechiamo negli spogliatoi dove ci spogliamo dei DPI ed indossiamo i nostri indumenti. Tale operazione dura 10-11 minuti. I DPI che utilizziamo sono ingombranti, non impermeabili, sarebbe impossibile poterli indossare prima di arrivare a lavoro, anche perché tra l'altro sono atti a proteggerci dal freddo e quindi siamo impossibilitati ad utilizzarli in condizione di temperatura normale. ONt Sono 23 anni che lavoro presso la sede e non ho mai visto nessun dipendente arrivare con i DPI indosso. Non ricordo se l'azienda abbiamo prodotto atti nei quali ci imponesse di indossare i DPI in azienda. Abbiamo ogni giorno una pausa di 20 minuti;
prima beggiamo ed usciamo dalle celle e manteniamo in dosso i DPI salvo la giacca. La pausa viene svolta, al di fuori delle celle, in impianti con temperatura di circa 15-20 gradi, si tratta di ambienti climatizzati”.
I testi indotti dalla società resistente , hanno riferito quanto segue: CP_5
VE TO:” Sono dipendente della dal 2012, con mansioni ONtroparte_5 di capo impianto.
La mia sede di lavoro è all'Interporto di Nola. ONosco il ricorrente. I1 mio turno di lavoro è dalle 12,00 alle 20,30 oppure dalle 18,30 all'01,30 del mattino dal lunedì al venerdì. Sono stato operaio nell'azienda fino a 2 anni fa. Ho svolto le stesse mansioni del ricorrente;
ero coordinatore ed entravo anch'io in cella tutti i giorni dall''inizio dell'orario di lavoro e sino al termine. Indossavo i DPI che l'azienda ci forniva stesso negli spogliatoi dell'azienda. Tale operazione di vestizione e svestizione che avveniva negli spogliatoi prima della marcatura del cartellino durava all'incirca 3 minuti e consisteva nell'indossare salopette, scarpe, giacca. Io personalmente non indossavo cappello e guanti. L'azienda non obbligava i lavoratori ad indossare i DPI negli spogliatoi tanto è vero che sia all'epoca che, ancora oggi, ci sono lavoratori che arrivano in azienda con indosso parte di DPI. In qualità di coordinatore degli operai non ho mai ordinato agli operai di vestirsi dei DPI in azienda.
10 L'obbligo per gli operai è di indossare solo i DPI;
non è specificato in nessun documento aziendale cosa debbano indossare al di sotto di essi. I DPI sono indossati dagli operai sostanzialmente per proteggerli dal freddo e quindi non ci sono rischi di contaminazione delle merci. Alcune carni non sono sigillate e si trovano in celle apposite;
in tali tipi di celle gli operai devono utilizzare come DPI anche un camice”.
CO CO: “Ho lavorato dal novembre 2015 al maggio 2022 per la
con sede a Nola;
avevo mansioni di responsabile della commessa che la detta CP_5 ON azienda aveva assunto, tramite il , presso il magazzino sito CP_2 nell'interporto di Nola. Mi sono dimesso, a fronte di proposta di lavoro da parte dell'azienda Zeroquattro Logistica del gruppo per la quale tuttora lavoro. Parte_7
Ho pertanto conosciuto i due ricorrenti. Io lavoravo dalle 13,00 alle 23,00 dal martedì al giovedì e il venerdì dalle 10,00 alle 16,00; il lunedì e il sabato ero libero. Ero inquadrato quale quadro, per cui non avevo un vero e proprio vincolo di orario ma mi trattenevo comunque in sede in dette fasce orarie. ON I lavoratori che operavano presso , tra cui i due ricorrenti, ricevevano delle turnazioni ogni venerdì per la settimana successiva. I turni variavano di più per qualche lavoratore e di meno per altri, tenendo conto anche delle esigenze aziendali, anche se non posso ricordare, su circa 60 lavoratori, quali fossero i turni di ciascuno;
in ogni caso ricordo che nella mia fascia oraria pomeridiana vedevo più spesso il anche per la sua funzione di rappresentante sindacale-. Pt_5
I turni venivano redatti da me. Non si potevano programmare dei turni fissi, essendoci molte variabili quanto alla logistica del prodotto fresco, legate all'andamento delle vendite, alle stagioni, ai periodi di festività, e poi anche alla gestione delle ferie e3 delle malattie da parte del personale, di cui una parte fruiva anche dei benefici della
L.104/92-. Gli ordini da evadere in giornata venivano resi noti, una prima parte intorno alle 15,00 e quelli definitivi entro le 17,30 circa. La cooperativa aveva in appalto la ON gestione degli ordini;
vendeva e caricava gli ordini nel sistema operativo e solo ON quando gli uffici ci rendevano noti detti ordini noi potevamo iniziare il lavoro. Noi dovevamo preparare gli ordini, movimentando la merce quanto anche al carico e scarico. La merce era costituita da carni. Tutto il magazzino era di stoccaggio del prodotto, refrigerato;
non so se si potesse definire “ di stiva”. Il giorno più carico di ordini era il giovedì dal pomeriggio a venerdì mattina;
le altre giornate erano variabili, quella meno carica era il venerdì quanto agli ordini da evadere per il sabato;
non ricordo particolari cali il lunedì, era giornata nella media, di certo più carica del venerdì e meno del giovedì. Anche nell'arco dei mesi vi era variabilità, essendo ON l'andamento delle vendite un fatto poco prevedibile e gestito da , legato anche alle promozioni e alla disponibilità del prodotto, oltre che ai prezzi e alla stagionalità. I lavoratori entravano a gruppetti, quelli più consistenti quanto al personale presente erano quelli delle ore 18,30 e della mezzanotte e l'una, composti da circa 14/15 persone
11 quanto al turno delle 18,30 e da circa 22/24 persone quanto ai due restanti;
il magazzino era aperto 24 ore su 24; il minimo di lavoratori presenti era di due. Nei turni mattutini entravano meno persone;
posso dire che ogni giorno lavoravano da un minimo di 40/42 persone a un massimo di 60 distribuite sulle 24 ore. Vi era un turno che iniziava alla una e terminava alle 7.30; ogni turno era di sei ore e mezza. Vi sono state alcune rotazioni tra i turni;
lavorava di più nel turno pomeridiano /serale, Pt_5 che poteva iniziare anche alle ore 15,00 mentre il di più in quello notturno Pt_2 dalle 22,00 in poi, che era il suo turno prevalente. I lavoratori prima di entrare nel magazzino refrigerato indossavano una tuta e le scarpe antinfortunistiche. Non mi trovavo spesso agli orari di ingresso. Ogni tanto entravo ma in genere era per pochi minuti, indossavo spesso anche solo le scarpe. L'apparecchio per badge elettronico era posto all'interno del magazzino, nella parte refrigerata, sia in entrata che in uscita. I lavoratori si spogliavano e vestivano nello spogliatoio, al piano di sopra avendo un armadietto in dotazione per ciascuno. Non sono a conoscenza di disposizioni della ditta Train rail relativamente al luogo ove indossare detti dpi da parte dei lavoratori.
Ricordo un solo lavoratore che veniva al lavoro con la tuta e le scarpe già indossate ma non anche di altri. Non si trattava di alcuno dei due ricorrenti”.
I testi indotti dalla società resistente ONtroparte_3
hanno riferito quanto segue:
[...]
ON : “Sono dipendente dal 2004, con mansioni di Testimone_1 magazziniere fino al 2008, da allora quale impiegato amministrativo, e dal 2018 sono coordinatore logistico area sud ovest, inquadrato al I livello. La mia sede di lavoro è all'Interporto di Nola, dal 2008 occupo una mia stanza condivisa con altri impiegati. ONosco il ricorrente. Il mio turno di lavoro va nella maggior parte dei casi dalle 9,00 alle 18,00 da lunedì al venerdi per una settimana e anche il sabato per quella successiva. Faccio pausa a seconda del turno, per quello dalle 9,00 alle 18,00 è dalle 13,30 alle 14,30 altrimenti un'ora sempre ma un poco prima. Quando sono al lavoro passo dallo spogliatoio della in quanto preposto alla sicurezza e responsabile CP_5 della struttura;
ci sono degli armadietti a disposizione dei dipendenti di detta ON cooperativa. ha messo a disposizione detti armadietti per i dipendenti della cooperativa che vogliano usarli per custodire oggetti personali ovvero per chi voglia mettere all'interno anche i loro dpi, che constano di una giacca, un pantalone tipo salopette, dei guanti, scarpe specifiche, un cappello;
la giacca comporta un berretto ma non un cappuccio . Nel corso degli anni i dpi variano in quanto le ditte fornitrici di cui si avvale la CP_5 sono variate negli anni. Io entro in ufficio al primo piano e periodicamente,
[...] occupandomi anche della manutenzione dei servizi, mi reco nella zona usata dalla cooperativa, incluso il reparto refrigerante, per entrare nel quale ho a disposizione delle giacche per visitatore, visto che la mia permanenza si protrae per massimo un'ora.
12 Essendo il mio ufficio al primo piano dalla finestra del mio ufficio vedo i dipendenti della entrare;
essi usano anche il nostro stesso parcheggio. Li vedo giungere per i Pt_8 vari turni di lavoro. La maggior parte dei dipendenti . che vedo io arrivano al lavoro indossando i Pt_8 propri indumenti, così come quando vanno via. Vi è una stanza al piano terra ove vi sono dei distributori automatici di cibi e bevande di cui usufruiamo anche noi ON Par dipendenti , oltre a quelli della cooperativa;
vedo a volte alcuni dipendenti vestiti con i dpi intenti a prendere un caffè; non so in tal casi se siano o meno in pausa. Par Mi è capitato qualche volta di vedere qualche dipendente intento a vestirsi dinanzi al proprio armadietto in corrispondenza di inizio turno pomeridiano tipo intorno alle ore 15,00 .- Nell'occasione in cui ho visto un dipendente intento a vestirsi sul CP_5 posto di lavoro ricordo che costui aveva impiegato per quanto ho potuto constatare uno
o due minuti;
in effetti mi pare sia stato uno dei ricorrenti che ho visto intento a tale operazione e in quel caso aveva lasciato il proprio pantalone sotto la tuta. Anzi preciso non si trattava di alcuno dei ricorrenti. Posso dire che per la mia esperienza di magazziniere in altra sede in Casalnuovo alle dipendenze della dal CP_11 CP_12
2001 al 2004, dovendo io entrare in reparto refrigerato indossavo la stessa quantità e tipologia di dpi che ho sopra descritto, mi spogliavo in un locale con armadietto adibito a spogliatoio e impiegavo circa un paio di minuti. Tra il locale munito di armadietti e l'ingresso del reparto che è al primo intercorrono due rampe di scale, per circa 30 gradini. Non conosco le disposizioni interne della Non c'è alcun rischio di CP_5 contaminazione biologica all'interno nel reparto. Dalla finestra a volte vedo arrivare camminando dal lato del parcheggio alcuni lavoratori muniti già indosso della giacca antiinfortunistica, non anche del pantalone;
nulla posso dire quanto alle scarpe, nel senso se già indossino o meno quelle specifiche in quanto di fatto sono simili a quelle ordinarie. A volte vedo dalla finestra, specie quando vado via intorno alle 19,00, lavoratori TR sostare nell'area esterna che io vedo dalla finestra stessa in tal caso già vestiti con dpi. A volte quando ero magazziniere per giungere in orario mi dotavo da casa delle sole scarpe specifiche. Per mia scelta, indossando anche la salopette sopra i miei pantaloni, mi sono sempre spogliato e vestito sul posto di lavoro. Io indossavo in genere da casa un tuta ginnica sopra la quale mettevo i dpi. ON le scarpe specifiche in mia dotazione all'epoca potevo guidare. Nulla posso dire quanto alla guida con gli altri indumenti poiché sono sempre venuto al lavoro con i miei personali. Il manuale HCCP richiede il mantenimento della catena del freddo. I prodotti all'interno del reparto refrigerato e anche del reparto congelato sono tutti già confezionati dagli stabilimenti di produzione, già pronti e sigillati per cui il lavoro che si svolge è di movimentazione dei colli. Pertanto, ribadisco che non si possono contaminare tali alimenti in quanto confezionati”.
Orbene, dalle indicate deposizioni, tutte credibili in quanto dettagliate e aperte ai riscontri, è emerso che di certo il ricorrente dal 17.3.2015 ha avuto la necessità di
13 impiegare del tempo sia nella vestizione che nella svestizione relativa agli abiti da lavoro, il tutto prima di operare la marcatura del cartellino in entrata e dopo avere operato la marcatura del cartellino in uscita (trovandosi la relativa apparecchiatura all'interno dell'area refrigerata). ONtroversa è la durata della vestizione e della svestizione, oscillandosi nelle indicate deposizioni tra un minimo di due minuti e un massimo di dieci ciascuna.
La soluzione della controversia rende comunque opportuna anche la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale circa la nozione di orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa propriamente detta. Il D. Lvo. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/ Ce in materia di orario di lavoro (e successivamente della direttiva 2003/88/Ce) impone debba essere ritenuto orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore, appunto, sia “al lavoro”, quindi a disposizione del datore di lavoro.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato, in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art.
3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa" - il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (così, Cass. 13 aprile 2015 n. 7396, Cass. 14 aprile 1998 n. 3763, Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734, Cass. 8 settembre 2006 n. 19273, Cass. 10 settembre 2010 n. 19358; Cass. 7 giugno 2012 n. 9215). E' stato anche precisato (v. Cass. 25 giugno 2009 nn.14919 e 15492) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce "orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e, nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione, lascia in buona sostanza invariati i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione riportata. In buona sostanza si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 22.7.2008, 20179; Corte Giust. Com. Eur., 9 settembre 2003, causa C151/02, parr. 58 ss.).
14 Nell'ambito di tale risalente orientamento, è stato specificato più volte che, al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione, peraltro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 25.2.2019, n. 5437; e in termini id., sez. lav., 28.3.2018, n. 7738; id, sez. lav.. n. 1352 del 2016: Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In difetto di tale requisito, l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (così Cass. n.9215 del 2016 e, con espresso riferimento alla Direttiva comunitaria n. 2003/88/CE), restando non decisiva la disponibilità di servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, allorchè il loro utilizzo è lasciato alla libera scelta dei lavoratori (Cass. n. 15763 del 2021).
In sintesi, l'attività di vestizione deve essere qualificata come attività lavorativa sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che ne stabilisca i tempi e le modalità di attuazione), sia laddove - in ragione della tipologia di attività esercitata - l'obbligo di vestire la divisa risulti imposto da prioritarie esigenze di igiene e sicurezza pubblica ed anche dalla qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicchè non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro. (cd. eterodirezione implicita o in re ipsa). Nella fattispecie in esame deve, innanzitutto, ritenersi - anche alla luce dell'assenza di disposizioni contrattuali in tema e dell'istruttoria svolta – che non sono emersi riscontri concordi ed univoci sufficienti al fine di ritenere provato che il datore di lavoro abbia imposto la vestizione e svestizione all'interno dell'azienda, ancorchè nella disponibilità di appositi spogliatoi aziendali, potendo astrattamente il personale recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossando la tuta termica e le scarpe antinfortunistiche (v. deposizione dei testi escussi).
15 All'esito dell'accertamento circa la concreta gestione del cd. tempo tuta presso la convenuta, deve, quindi, escludersi l'elemento dell'eterodirezione espressa quale potere direttivo e organizzativo equiparabile al tempo di lavoro in cui si traduce la messa a disposizione atta a generare il corrispettivo obbligo di remunerazione. Tuttavia, proprio dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in materia, si ricava che il tempo che il dipendente impiega per prepararsi a rendere la prestazione lavorativa rientra, appunto, nel concetto di orario lavorativo nei limiti in cui si tratti, in ogni caso, di una preparazione necessaria alla resa della prestazione medesima e ad essa preordinata. Come si è detto, la nozione attuale di orario lavorativo attribuisce espresso rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del tempo da parte del lavoratore e della sua presenza, quindi, nel luogo di lavoro. In buona sostanza, si afferma che il rapporto di lavoro si sviluppa attraverso una fase “finale”, volta alla soddisfazione diretta del datore, ed una preparatoria, volta a fornire
/predisporre attività o prestazioni accessorie e strumentali, comunque esigibili da parte del datore. Ne consegue che deve considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda, nello svolgimento di attività prodromiche e necessarie alla resa della prestazione effettiva. Non è dubitabile che tale sia il caso del ricorrente, cui viene richiesto, prima dell'ingresso ai tornelli, tutta una serie di attività la cui unica funzione è consentire la resa della prestazione effettiva. Non può, invero, dubitarsi che gli indumenti indossati dal lavoratore abbiano la funzione di salvaguardare lo stato di salute del personale dipendente esposto alle rigide temperature delle celle frigorifero. Tanto si ricava, senz'altro, dalla qualificazione degli indumenti quali DPI ed è ovviamente confermato dalla deposizione dei testi, di cui si è dato conto. Va, altresì, escluso che tali indumenti possano essere considerati capi ordinari di abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale (v. deposizioni e rilievi fotografici). Viene, quindi, in rilievo la nozione di eterodirezione implicita, dovendosi questa necessariamente presumere, proprio in ragione della natura degli indumenti che non si prestano ad essere indossati agevolmente al di fuori della cella frigorifero sia per il particolare ingombro che per le ben differenti condizioni climatiche dell'ambiente esterno rispetto a quello delle celle frigorifero.
Per mera completezza argomentativa non può non rilevarsi che la soluzione adottata trova conforto nelle stesse allegazioni difensive della società convenuta CP_5 allorchè si sostiene che il ricorrente sarebbe stati, in realtà, già compensato per tale prolungamento orario attraverso il riconoscimento dell'indennità di presenza –di cui si chiede la restituzione in via riconvenzionale- prevista dagli accordi sindacali sottoscritti dal 2017. Assumere, invero, che il tempo di vestizione sia stato oggetto di
16 remunerazione, equivale, nella sostanza, a riconoscere che esso sia tempo di lavoro, nell'accezione indicata dalla giurisprudenza di legittimità. Acclarata, pertanto, la qualificazione del tempo di vestizione in termini di orario di lavoro, residua la questione che attiene alla determinazione del prolungamento dell'orario di lavoro. E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 4076 del 20/02/2018) secondo il quale "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi). D'altra parte, è stato, altresì, precisato che il giudice può valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici e peraltro al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass. n. 6623/2001). Nel caso di specie, avvalendosi delle presunzioni collegate all' id quod prelumque accidit e a quanto dichiarato dai testi, è innegabile che la vestizione e la svestizione determini un incremento del tempo necessario per rendere la prestazione di lavoro. Per la determinazione, della durata di tale prolungamento orario, secondo un giudizio di verosimiglianza, dei tempi necessari per indossare - e per la operazione inversa- la tuta, composta da pantalone, giacca (cfr rilievi fotografici in atti) e scarpe infortunistiche, appare congruo il tempo minimale di cinque minuti per la vestizione e altrettanti per l'operazione inversa, posto che non è certo che i ricorrenti non indossassero le tute e il pantalone sopra i propri abiti indossati venendo da casa ma dovessero anche sostituire gli stessi, per come riferito da alcuno dei testi, trattandosi di abitudini personali e non estensibili necessariamente a tutti i dipendenti. Sicchè il prolungamento dell'orario di lavoro, può lecitamente essere quantificato complessivamente in 10 minuti giornalieri. Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto del ricorrente alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione dei DPI, con conseguente diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive per il periodo per cui è causa, che va dal 17.3.2015 fino al deposito del ricorso. Sul punto va dichiarata la infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, alla luce dell'ormai maggioritario orientamento inaugurato dalla sentenza della Cassazione n. 26246/2022, intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale concernente la prescrizione dei crediti maturati dai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro, secondo la quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla conclusione del rapporto, principio che vale anche per i rapporti di lavoro in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori alla luce delle modifiche introdotte dalla
17 Legge OR (Legge n. 92/2012) a cui ha, poi, fatto seguito la introduzione del successivo Jobs Act sui licenziamenti (D.Lgs. 23/2015).
Nella specie, non risulta che il rapporto di lavoro di cui si tratta sia terminato. In ogni caso, va rimarcata l'avvenuta notifica della diffida di pagamento avanzata anche a nome del ricorrente in epigrafe e ricevuta da in data 27.3.2020, che ha CP_5 validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione ( v. allegato 6 al ricorso).
La società convenuta pertanto, deve essere condannata al pagamento in CP_5 favore del ricorrente dei relativi importi, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo per il periodo dal 17.3.2015 al deposito del ricorso .
Quanto alle convenute società e nelle rispettive qualità di committente e CP_3 CP_2 subappaltatore, appare pacifica e dimostrata l'esistenza a monte dei contratti di appalto e sub appalto. In particolare, per come precisato nelle memorie di A.I.A., in data 01/08/2013 detta convenuta stipulava contratto di appalto con il avente ad oggetto ONtroparte_2 tutte le attività di movimentazione delle merci all'interno delle proprie sedi logistiche, ed in particolare, le seguenti attività: scarico dei prodotti dai mezzi in arrivo al magazzino;
controllo qualitativo e quantitativo della merce in arrivo;
stoccaggio del prodotto secondo un lay-out previsto; movimentazione dei prodotti all'interno delle celle frigo, garantendo la conservazione rispetto alle temperature, ai danneggiamenti e quant'altro in grado di compromettere l'integrità qualitativa dei prodotti;
preparazione degli ordini di spedizione mediante operazioni di “picking” e smistamento merce in transito;
carico dei prodotti sugli automezzi dei vettori;
pulizia e sistemazione delle aree di magazzino, al termine delle lavorazioni (contratto in doc. 3 allegato) ; è certo inoltre che nell' aprile 2013 il di Napoli veniva trasferito all'Interporto Campano, Loc. Bosco Parte_9
Fangone, a Nola (NA) e che in data 28/01/2015 il C.N.L.P. comunicava alla società che, con decorrenza dal 01/03/2015, presso il di Nola vi sarebbe stata una CP_3 CP_13 variazione della cooperativa affidataria dei servizi di logistica appaltati e i particolare che i servizi di logistica, già di competenza della , sarebbero stati ONtroparte_14 affidati alla cooperativa “Train Rail Soc. Coop. a r.l.”. Da parte sua, non ha contestato la sussistenza del rapporto di subappalto con CP_2
CP_5
La questione che si pone concerne l'ammissibilità della domanda formulata dalla CP_5 di condanna delle predette società al pagamento delle somme dovute, in caso di
[...] accoglimento della domanda attorea, in virtù della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs 276/2003. Nella specie, le società dianzi indicate non vengono intese come terzi responsabili ma quali coobbligati solidali, in quanto la lungi dall'attribuire esclusivamente CP_5
18 alla committente e alla sub appaltatrice la responsabilità delle condotte costitutive dalla pretesa di parte attrice, ne invoca la solidarietà ai sensi dell'art. 29 sopra indicato. Tale domanda appare fondata. Come noto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 276/03, così come modificato dall'art. 3, comma 31, legge n. 92 del 2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Ritiene questo Giudice che nella specie la responsabilità per inadempimento gravi anche a carico di quale committente dell'appalto ex art. 29 del d.lgs 276/2003 e sul CP_3
convenuto, quale subappaltatore, servitosi dell'apporto del lavoratore CP_2 dipendente di , odierno ricorrente. CP_5
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla per la CP_5 restituzione degli importi percepiti a titolo di indennità di presenza in base agli accordi sindacali sottoscritti dal 2017 al 2020 (v. allegati n. 5 nella produzione di parte convenuta). Come già rilevato da altra giurisprudenza di questa sezione lavoro (v. sent. n. 1707 del 2024, est. Dott. A. Bonfiglio e sent. n.1256 del 2024, est. Dott. , gli CP_8 accordi in esame riguardano unicamente la produttività dei lavoratori, ricollegata sia all'effettiva presenza in servizio che al raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi prefissati, con un'evidente finalità 'premiale' perseguita con il riconoscimento di indennità economiche, che tuttavia tengono conto solo della performance nell'attività di 'picking' di ciascun lavoratore senza riferimento alla durata complessiva della prestazione, ma piuttosto agganciata all'auspicato maggior rendimento, in termini di risultato quantitativo e qualitativo, nel corso di ciascuna ora di lavoro (picking per bancali /H). Del pari irrilevante è il riferimento alla flessibilità oraria, che – ove esistente – riguarderebbe solo la prestazione 'finale' e non quella preparatoria sebbene necessaria, nel significato sopra evidenziato. Né d'altro canto è ravvisabile la dedotta incompatibilità tra le due prestazioni economiche, posto che gli accordi allegati non contengono alcuna previsione ostativa in caso di superamento dell'orario di lavoro contrattuale. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta e vengono liquidate in solido come da
19 dispositivo, anche se l'accoglimento parziale della domanda con riferimento alla durata dei prolungamenti dell'orario di lavoro, ne giustifica la compensazione per metà.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: in parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute, in solido, al pagamento in favore del ricorrente di cui in epigrafe, delle differenze retributive dovute per le causali di cui in motivazione, dal 17.3.2015 al deposito del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_5 condanna la società in solido con le restanti due convenute, alla rifusione CP_5 della metà delle spese legali in favore del ricorrente, metà che liquida in € 1420,00, oltre spese forfettarie, IVA e cpa come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, compensando tra le parti la restante metà delle dette spese. Napoli, 16.12.2025 il Giudice
Dott. Elisa Tomassi
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