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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4660/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Avv. CAPONETTI LUCA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NICOLO' DOMITILLA avv. Greco in sost
CIRO 4 VIA CONDOMINIO ROMA CP_2
Avv. CARLINI FRANCO avv. Cherascia in sost
***
L'avv. insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie. Parte_1
L'avv. Greco chiede lo stralcio della memoria depositata dall'avv. si oppone alle Parte_1 richieste istruttorie e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
L'avv. Cherascia si oppone alle richieste istruttorie e chiede lo stralcio della memoria.
La Corte riserva al merito la decisione sulle richieste istruttorie e invita le parti alla discussione.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
NA AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
AVV. ( ), in proprio ex art.86 c.p.c. e Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Caponetti elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., domiciliato presso il difensore avv. Franco Carlini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_2 domiciliata presso il difensore avv. Domitilla Nicolò che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
2 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 272/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 22.09.2020 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.272/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.74238/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti del e della Controparte_3 [...]
, avente ad oggetto danni cagionati da infiltrazioni e responsabilità per cose Controparte_4 in custodia.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “L'attore ha esposto di essere proprietario di un appartamento in Roma e che lo stesso in data 16/7/15 era stato oggetto di infiltrazioni di acque e liquidi maleodoranti provenienti dal bagno e originanti dai piani superiori. Ha esposto che nel giro di qualche ora erano state effettuate le operazioni di spurgo della fognatura per fermare l'infiltrazione. Ha esposto che su richiesta del perito dell'assicurazione aveva effettuato una stima dei danni causati e che in assenza di offerte congrue aveva introdotto giudizio per accertamento tecnico preventivo per la valutazione dei danni sofferti. Ha esposto che nel 2017 si erano manifestate altre infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante dove è situata una unità immobiliare di proprietà esclusiva della . CP_1
Ha esposto che quest'ultima non aveva provveduto a risarcire i danni. Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna del condominio convenuto al risarcimento dei danni conseguenti all'allagamento del 2015 e la condanna della per i danni relativi Controparte_4 all'episodio del 2017. Il condominio ha contestato la domanda esponendo che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico e che quest'ultimo, come custode, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha, altresì, contestato la quantificazione dei danni e concluso per la chiamata in causa delle ente che assicura il condominio, e per il CP_5 rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. La ha Controparte_4 eccepito la mancata prova della esistenza delle infiltrazioni, della loro imputabilità e contestato la quantificazione dei danni. Ha concluso per il rigetto della domanda.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta così provvede: 1) condanna il Controparte_3 al pagamento di favore della parte attrice della somma di €. 5.800,00, oltre Iva sull'importo di
€ 4.600,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori come in motivazione;
2) respinge
3 la domanda avanzata nei confronti della;
3) condanna il Controparte_4
al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite Controparte_3 che liquida in € 250,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cassa Previdenza e rimborso spese generali;
4) pone a carico del condominio convenuto le spese della ctu del procedimento per Atp;
5) compensa interamente tra l'attore e la le Controparte_4 spese del giudizio;
6) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della ctu del procedimento di merito.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda nei confronti del condominio è fondata nei limiti di seguito precisati. L'episodio di rigurgito fognario del 2015
è pacifico. Il convenuto condominio ha sostenuto che la responsabilità del rigurgito non è imputabile al condominio in quanto secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico. Tale tesi è infondata.
L'impianto fognario è parte comune ai sensi dell'art. 1117 cc. n. 3 e fino all'imbocco nella fognatura pubblica il condominio ne è custode;
che nel caso di specie il rigurgito si sia manifestato nella parte condominiale emerge, in primo luogo, dalla ctu svolta nel corso del Co procedimento per nella quale si individua come causa del rigurgito l'occlusione della rete fognaria in corrispondenza del sifone posto al piano seminterrato in cui erano presenti oggetti immessi in modo improprio nella condotta. Inoltre, a seguito all'intervento disposto dal condominio nella parte privata, e senza alcun intervento dell'ente pubblico, il problema è stato risolto. Accertata la natura condominiale del bene da cui è originato il rigurgito e la qualità di custode del condominio, gravava su questi fornire prova della non imputabilità del fatto e tale onere non è stato assolto. Come è noto (Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008), infatti, la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito. È stato, inoltre, precisato che il caso fortuito per esonerare il custode deve essere un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale. (Sez. 3, Sentenza n. 4279 del
19/02/2008). Il condominio, pertanto, è responsabile dei danni derivanti dall'episodio del 2015
e deve essere condannato al risarcimento del danno. Tale danno può essere quantificato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento per Atp che ha preceduto il presente giudizio. L'ausiliario del Giudice ha quantificato i danni in €. 1.200,00 per i beni mobili, stima effettuata sulla base della documentazione non essendo più disponibili i beni, ed
4 € 4.600,00 oltre Iva per il ripristino dell'immobile. Il ctu ha affermato che l'immobile è stato inutilizzabile fino alla sanificazione, effettuata la quale il bene è ritornato idoneo all'uso di studio professionale cui è destinato. L'ausiliario del Giudice ha risposto in modo convincente ai rilievi sollevati sul punto dalla parte attrice in particolare rilevando come al momento dell'accesso non vi erano più cattivi odori o imbrattamenti su pareti ed arredi. Sull'attuale utilizzabilità del bene si è espresso anche il ctu del presente giudizio. La parte attrice ha contestato tra l'altro anche questa seconda valutazione invocando a sostegno delle proprie difese il carteggio tenutosi tra le parti che hanno preceduto i giudizi e le dichiarazioni testimoniali;
tuttavia, è evidente che l'accertamento che si fonda sulla osservazione diretta di due ausiliari del Giudice rappresenta una valutazione che prevale sugli altri elementi addotti.
E' presumibile, peraltro, che prima dell'accesso del ctu del procedimento per Atp, tenuto conto della natura dei liquami che hanno interessato il bene, l'appartamento sia stato inutilizzabile.
Ciò premesso deve, però, osservarsi che l'attore non ha fornito nessun elemento per valutare il lucro cessante derivante dalla sospensione e dal trasferimento dell'attività professionale o per riconoscere un danno da mancato utilizzo. Nessuna documentazione contabile è stata allegata e non è stata articolata prova orale sul punto. Né è possibile la liquidazione equitativa in assenza di qualsivoglia elemento che consenta al giudice di effettuare una quantificazione.
La valutazione equitativa, infatti, può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e comunque non esonera
l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo. In ordine al contestato, dall'attore, valore probatorio degli accertamenti svolti nel corso dell'Atp, sul presupposto che il relativo contraddittorio non è stato attivato e risolto in sede giurisdizionale, è sufficiente osservare che gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo, cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova della causa degli stessi (Sez. 2, Sentenza n. 6319 del 22/03/2006). Peraltro, già nel corso del procedimento per Atp l'attore ha avuto modo di sollevare osservazioni alla consulenza. Il condominio, pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 5.800,00 oltre Iva sull'importo di €
4.600,00 e oltre interessi legali sugli importi rivalutati periodicamente secondo gli indici Istat con decorrenza dal deposito della ctu del procedimento per Atp sino alla pubblicazione della sentenza;
successivamente competono i soli interessi legali. La domanda avanzata nei confronti della deve, invece, essere respinta. L'evento infiltrativo è pacifico e le tracce dello CP_4 stesso sono state riscontrate anche dal ctu. Quest'ultimo, però, ha affermato di non essere in grado di individuarne le cause poiché il fenomeno non è più in atto e dall'accesso all'immobile di proprietà della convenuta sovrastante quello dell'attore e concesso in locazione CP_4
5 a terzi non è emersa alcuna possibile causa della infiltrazione considerato anche il considerevole lasso di tempo trascorso. Il ctu ha anche affermato di non essere riuscito, comunque, all'esito delle indagini svolte ad individuare altre possibili origini del danno. In assenza di certezza in ordine alla origine delle infiltrazioni la domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, non è neppure applicabile il c.d. criterio del “più probabile che non”, astrattamente applicabile data la provenienza dell'infiltrazione, poiché l'appartamento sovrastante di proprietà della convenuta è concesso in locazione ragione per la quale CP_4 coesistono la qualità di custode del conduttore e del locatore i quali però rispondono per cause diverse: il locatore è responsabile per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati e il conduttore per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile che sono acquisiti alla sua disponibilità. In altri termini non è in ogni caso possibile, pur ipotizzando come certo che le infiltrazioni originino nell'appartamento sovrastante, accertare se le stesse conseguano ad una negligenza del conduttore o ad una omessa custodia del proprietario. Nella documentazione acquisita non vi sono atti di riconoscimento della responsabilità che provengano direttamente dal convenuto il CP_4 quale nel costituirsi in giudizio ha negato ogni propria responsabilità. La domanda nei confronti della deve, quindi essere respinta. Quanto al governo delle spese, quelle CP_1 nei confronti del condominio seguono la soccombenza. L'esistenza di una infiltrazione proveniente dal sovrastante appartamento di proprietà della convenuta costituisce una valida ragione per la compensazione integrale delle spese tra l'attore e l' Vanno poste a CP_4 carico del condominio anche le spese della ctu del procedimento per Atp, nel quale è stato esaminato solo l'episodio imputabile al condominio;
restano definitivamente a carico dell'attore quelle della ctu del procedimento di merito.”.
§ 5. - Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, condannare la , al Controparte_4 risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni del 20.01.2017 in favore dell'attore nella misura di €. 5.200,00, riducendo quella del CTP in €. 6.460,20, oltre agli interessi legali dall'evento, sino al dì dell'effettivo soddisfo, nonché ai danni da lucro cessante per la utilizzabilità dello studio, da liquidarsi in via equitativa, nella misura del 50%, a far tempo dalla predetta data del 20.1.2017 sino al dì dell'effettivo pagamento della somma dovuta. Oltre, alla condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e quelle di
CTU e del CTP dell'attore. In parziale riforma del capo di sentenza relativa al
[...]
in Roma, quest'ultimo, condannare alla maggiore somma di €. 17.772,70, Controparte_3
o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre IVA ed al risarcimento dei danni da
6 lucro cessante per la mancata fruibilità dello studio, dal 16 luglio 2015 sino al 19 gennaio
2017, nella misura del 100% e dal 21.01.2017 sino al pagamento della somma dovuta, nella misura del 50%, da liquidarsi secondo equità e prendendo a riferimento un canone medio di locazione della zona “Prati” partendo dalla base di €. 1.500,00 mensili, già decurtato del 20% per la funzionalità dello stesso come punto di ricezione corrispondenza. Il tutto con gli interessi legali. Confermando la condanna alle spese, anche quelle di ATP, nella misura statuita in sentenza dal Tribunale, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, ed oltre a quelle fatturate dal CTP in ogni caso, anche con la condanna al pagamento di quelle di Per_1 questo grado, in favore dell'attore. In subordine, disporsi la rimessione sul ruolo, per il prosieguo delle prove testimoniali già ammesse ed il rinnovo della CTU, per la quantificazione dei due danni e del fermo tecnico, considerata la zona e le dimensioni dello studio di mq. 95 circa, come descritto dai CTU.”.
§ 6. – Il costituitosi con comparsa depositata il 12.10.2020 Controparte_3 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Roma, contrariis reiectiis. Nel merito In via principale: - Accertare e dichiarare
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le avverse domande per i motivi tutti esposti, E per
l'effetto - Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- Rigettare le avverse richieste istruttorie per i motivi tutti esposti;
E - Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
§ 6.1. - costituitasi con comparsa depositata il 5.01.2021 ha Controparte_4 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Civile di Roma adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le ragioni tutte esposte nelle pagine che precedono: 1) in via principale, nel merito, previa espressa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su fatti, domande, eccezioni e/o documenti nuovi ex adverso tardivamente prospettati, allegati e/o prodotti, che si chiede espressamente espungersi e/o stralciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., nonché, al contempo, sulle doglianze dell'appellante concernenti l'infiltrazione del mese di Luglio dell'anno 2015, rigettare i motivi di gravame primo, terzo e quarto avverso e per la riforma della sentenza n.
272/2020 dell'8.01.2020 del Tribunale di Roma siccome del tutto infondati in fatto ed in diritto
e comunque non provati. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio oltre IVA, CA e spese generali come per legge;
2) in subordine, sempre nel merito, nella denegatissima e francamente non creduta ipotesi di anche solo parziale accoglimento del motivo primo di gravame, contenere l'eventuale condanna di Controparte_4 negli stretti limiti del giusto e del provato e, segnatamente, della somma di € 1.673,57 iva
7 esclusa accertata dal C.T.U. arch. Con integrale compensazione delle spese di lite Per_2 fra le parti.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Violazione degli artt. 112, 115, 118, 132 n. 4, 167, e
101 c.p.c. 118, I comma disp. Att. c.p.c., 2697 e 2053 o 2051 c.c.., artt. 111 Cost. e 6
Convenzione CEDU e principi di legittimità.” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha posto a fondamento della decisione la circostanza che l'appartamento soprastante fosse locato alla data di verificazione delle infiltrazioni trattandosi di circostanza affatto dedotta dalla controparte con violazione dell'art.101 co.2 c.p.c..
Allegava di aver contezza che l'appartamento non fosse abitato al momento di verificazione dei fatti per quanto appreso dall'amministrazione condominiale e ammesso dalla stessa CP_4 con il doc.n.3 prodotto con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c., precisando che la provenienza delle infiltrazioni dal solaio-piano di calpestio sovrastante – struttura muraria in custodia al proprietario - non era mai stata contestata, essendo stata invero affermata anche dal primo giudice, evidenziando che il proprietario non cessa per la locazione del bene a terzi di essere responsabile in caso di danno da rovina di edificio dovendo esercitare i poteri di controllo e vigilanza sull'immobile condotto in locazione da terzi, giacché la detenzione da parte del conduttore non esclude tali poteri ed il proprietario-locatore conserva un effettivo potere fisico sull'unità immobiliare locata.
Soggiungeva che dal doc.n.3 prodotto in primo grado dalla Compagnia assicuratrice, ossia la corrispondenza e-mail tra la e l'amministrazione condominiale, non si evinceva la CP_4 sussistenza di alcuna locazione dell'immobile - affatto menzionata - quanto la dichiarazione dell'amministratore, a seguito di richiesta di delucidazioni proveniente dalla Compagnia che le infiltrazioni di acqua provenivano dall'appartamento di proprietà e che le stesse erano CP_4 avvenute “all'epoca dell'ultimo risanamento da parte vostra”.
Evidenziava inoltre che la circostanza della locazione non era neppure emersa dal preventivo di spesa (doc.n.12 attore in primo grado) inviatogli dal geometra titolare di srl di Per_3 cui si era avvalsa la per le riparazioni nel proprio immobile, preventivo in cui si era CP_4 escluso dagli importi dei lavori, il ripristino dei soffitti, da porsi a carico della e che CP_4
a fronte di tali circostanze e della contezza della provenienza delle infiltrazioni dall'immobile sovrastante non poteva essere neppure di particolare utilità una c.t.u. disposta ad oltre tre anni dagli eventi per stabilire le cause delle perdite d'acqua.
Allegava, quindi, che il rilievo ufficioso di ipotetica provenienza delle infiltrazioni a carico del
8 conduttore doveva ritenersi in violazione degli artt.101, 112, 115, 116 c.p.c., ma anche degli artt.2697 c.c. e 832 c.c..
Deduceva che il Tribunale avrebbe pertanto dovuto accogliere la domanda con la liquidazione dei danni come descritti e quantificati in euro 6.460,20 dal proprio c.t.p. nelle osservazioni alla relazione preliminare del c.t.u..
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Sull'illecito del 16.7.2015- violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e dell'art. 115 c.p.c., 111 e 24 cost. 6 CEDU ” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva posto a fondamento della decisione la relazione di ATP acquisita oltre il secondo termine di cui all'art.183 co.6 c.p.c., vieppiù contestata dall'attore, non essendosi sviluppato il contraddittorio sulla stessa.
Deduceva quindi che la stima dei danni effettuata nell'a.t.p. non era corretta atteso che per la ristrutturazione completa di un appartamento simile al proprio, la spesa prevedibile ammontava a circa 80.000,00 euro e che pur non trattandosi nello specifico di una ristrutturazione completa, vi erano anche i danni ai mobili ed agli arredi, non solo quelli documentati ma anche a quelli che potevano essere confermati dai testimoni, ove fosse stata adeguatamente consentita la prova sui danni relativi all'allagamento fognario del 2015, oltre al lucro cessante per la mancata fruizione dello studio.
Soggiungeva che ove il Tribunale avesse consentito un regolare contraddittorio in merito ai danni a carico del Condominio ed ove avesse fatto corretto uso degli artt.112, 115 e 116 c.p.c.
e delle prove in atti avrebbe dovuto condannare il almeno al Controparte_3 pagamento della somma documentata di euro 17.772,70 oltre iva e cioè euro 21.682,69 oltre al danno relativo al lucro cessante per mancato utilizzo dell'immobile di cui al successivo motivo.
§ 8.3 Con il terzo motivo intestato “Sul mancato riconoscimento del lucro cessante e vizi della decisione” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provato il danno da lucro cessante per la chiusura dello studio legale in assenza di prove contabili e documentali.
Soggiungeva che non era stato possibile ricevere clienti, attività nomale e necessaria in uno studio legale, non essendo stato possibile utilizzarlo per la stesura degli atti o per la consultazione dei volumi, sopperendosi con misure alternative, utilizzando il telefono, la propria abitazione, necessitandosi di spostamenti presso gli studi di colleghi per concertare gli atti in difese collegiali, incluso lo spostamento di tutti i fascicoli, tanto che i clienti non potevano ricevere risposte telefoniche con conseguenti lamentele e perdita degli stessi.
Precisava che ex art.213 cpc, si sarebbe potuto accertare che lo studio aveva in essere oltre duecento processi pendenti all'epoca delle infiltrazioni e che i testi escussi avevano riferito che vi era odore sgradevole e impossibilità di poter utilizzare lo studio, con effettuazione degli
9 incontri per le cause comuni tra l'avv. e l'avv. Napoli, nello studio del secondo. Parte_1
Soggiungeva che non erano state neppure valutate le opere d'emenda in relazione alla parte sottostante la pesante libreria in legno ubicata nello studio e che anche in merito a detti danni non era stato svolta adeguata istruttoria.
Chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza di primo grado con condanna della convenuta-appellata per i danni derivanti dall'immobile Controparte_4 sovrastante, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di euro 6.460,20, o quantomeno di euro 5.200,00 oltre iva o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'allagamento fognario del luglio 2015, la condanna del Condominio quantomeno al pagamento della somma di euro 17.772,70, o nella minor misura di euro 12.500,00 oltre iva (costituito dagli euro 11.300,00 di cui al preventivo dell'impresa incaricata dalla Per_3 CP_4 oltre euro 6.472,70 per i danni agli arredi ed ai mobili, o la minor somma di euro 1.200,00 come stabilita in sentenza, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato utilizzo dello studio, a far tempo dal 16.07.2015 sino al 20.01.2017 in capo al Condominio e dal
1.02.2017 a seguire a carico anche della nella misura paritaria del 50% ciascuno, CP_4 tenuto conto del canone di locazione per un appartamento simile ubicato nella medesima zona.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che l'appello
è parzialmente fondato in relazione al solo primo motivo (§ 8.1) e con riguardo alle infiltrazioni di provenienza dall'immobile della CP_4
Il motivo coglie, infatti, nel segno atteso che la sia nella comparsa di costituzione e CP_4 risposta sia nelle memorie ex art.183 co.6 c.p.c. del giudizio di primo grado, non ha affatto allegato la riconducibilità delle infiltrazioni al fortuito quale ascrivibilità delle perdite d'acqua al fatto del terzo e nello specifico di un conduttore.
Orbene, nella pag.n.7 della relazione del c.t.u. depositata in data 16.06.2019 può leggersi in merito alle cause delle infiltrazioni (punto 2.3) “Le tracce del fenomeno infiltrativo pregresso del 2017 nell'immobile dell'attore, in parte del soffitto della sala d'attesa e in parte del soffitto dell'ingresso, ricondurrebbero la provenienza dall'immobile soprastante all'int. A4, come dichiara peraltro l'amministratore del condominio convenuto dott. parlando di Persona_4
“perdita proveniente dall'appartamento contraddistinto con l'int. A4 di proprietà CP_4
e riferendo: “Mi è stato assicurato che non appena asciugate le macchie di umidità, la
[...]
Società stessa si occuperà della pittura del Suo studio, previo appuntamento” (citazione, doc.10). Lo scrivente e i ctp hanno effettivamente riscontrato che la sala aspetto dell'ufficio dell'attore è ubicata sotto il sedime del vano della cucina nell'int. A4 (foto 28-31), posto in adiacenza ai servizi igienici (foto 27). Allo stato attuale il ctu non ha rinvenuto nell'immobile all'int. A4 di ex proprietà elementi certi in ordine alla causa delle infiltrazioni CP_4
10 del 2017. La conduttrice sig.ra ha riferito di perdite in cucina dalla lavastoviglie e di Pt_2 sostituzione del piatto doccia nel bagno non adiacente alla cucina ma non vi sono elementi concreti che possano relazionare oggettivamente tali fatti alle infiltrazioni del 2017”, il c.t.u. ha quindi concluso “La ricerca della causa originaria delle infiltrazioni non ha condotto sul piano della indagine tecnica ad un esito certo. È certo che le stesse provenivano dall'appartamento soprastante ma non cosa le abbia originate”.
Dunque, dinnanzi a tale relazione da cui si evince che le infiltrazioni provenivano dall'appartamento della ed in particolare da una “zona posta sotto il sedime del vano CP_4 della cucina nell'int. A4 (foto 28-31), posto in adiacenza ai servizi igienici (foto 27)” quindi da un'area dell'appartamento sovrastante dove chiaramente erano allocate tubature e scarichi dell'acqua, stando a risultanze certe della c.t.u. desumibili anche dalla allegata pianta dei luoghi e delle fotografie scattate dall'ausiliario durante il sopralluogo, appare invero non condivisibile rinvenire il fortuito nella condotta del conduttore, circostanza invero mai allegata dalla convenuta in primo grado, che si è limitata a contestare la sussistenza del nesso CP_4 ipotizzandone la possibile riconducibilità al Condominio o ad altri proprietari (cfr. pag.n.7 comparsa di costituzione e risposta).
Del pari deve osservarsi che la convenuta in primo grado non ha neppure prodotto un contratto di locazione con relativa data di inizio e che la circostanza sarebbe oltretutto stata acquisita alle risultanze processuali da mere dichiarazioni della persona che ebbe a consentire l'accesso del c.t.u. ai locali di causa, apparendo invero singolare che nel corso dell'intera fase volta alla formazione del thema decidendum una simile circostanza non sia stata minimamente dedotta dalla Compagnia proprietaria del bene (circostanza ulteriormente non contestata), dovendosi al contempo evidenziare che il c.t.u. nella propria relazione non ha affatto ricondotto le infiltrazioni a condotte del conduttore.
Volendosi comunque esaminare le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice nel corso delle indagini peritali, nel verbale delle operazioni invero può leggersi che la stessa in occasione dell'accesso presso l'abitazione avvenuto il 9 aprile 2019 ebbe a riferire “di non aver mai subito allagamenti ma solo piccole perdite di acqua dalla lavastoviglie”, dunque le cospicue perdite evidenziate dalle fotografie in atti che sono penetrate nelle murature ed hanno attinto il soffitto dello studio dell'appellante non possono essere verosimilmente ricondotte alla stregua di tali dichiarazioni al fatto del conduttore, che ha in ogni caso riferito non esservi stato alcun allagamento o grossa perdita visibile all'interno dell'appartamento.
Dunque, è pur vero – per quanto osservato dal primo giudice – che il locatore è responsabile per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati e il conduttore risponde per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile
11 che sono acquisiti alla sua disponibilità, tuttavia non pare doversi convenire circa l'inapplicabilità al caso di specie del criterio della verosimiglianza e della probabilità logica circa la provenienza da parti strutturali o tubature annesse nelle opere murarie in carico e custodia del solo proprietario, ciò per la diffusività e lo spandimento delle infiltrazioni, quale evincibile dalle fotografie in atti.
In ogni caso, fermo quanto sopra evidenziato, in merito all'accertamento del nesso ed al rapporto di custodia in capo al proprietario, deve osservarsi che in materia di incendio e con principio che invero pare applicabile anche alla fattispecie delle infiltrazioni la S.C. (con sentenza n.23945/2009) ha osservato che “in caso di danni derivati a terzi dall'incendio (e nel caso di specie può riportarsi l'occorso alle infiltrazioni) sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso;
ne consegue che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito”.
A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ.n.28228/2019 “in tema di danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione, il proprietario del bene è responsabile, in via esclusiva, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, salvo che egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno” e nel caso di specie tale prova non è stata offerta tantomeno risulta essere stata allegata dalla CP_4 inclusa impossibilità di esercitare la custodia sul bene.
Dunque, la sussistenza di un contratto di locazione non esonera il proprietario dell'immobile dalla responsabilità per danni ex art.2051 c.c. e sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come la concessione del bene immobile in godimento a terzi non esclude la responsabilità del proprietario per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti ivi installati, purché lo stesso conservi la disponibilità materiale e giuridica della res (Cass. civile, Sez. III,
n.18471/2024), circostanza minimamente contestata da parte della CP_4
Ne consegue che - ad avviso del Collegio - l'appellante nel caso di specie ha provato il nesso causale e il rapporto di custodia mentre l'appellata non ha dato prova del fortuito, dovendosi evidenziare che per la configurabilità della responsabilità per cose in custodia, delineata
12 dall'art.2051 c.c., la giurisprudenza della Suprema Corte ha mostrato di aderire alla teoria oggettiva, giacché la responsabilità risarcitoria sorge per il mero verificarsi di un evento dannoso e per la sua derivazione causale dal bene in custodia, non rilevando la condotta colposa del custode (Cass. civile, n.12663/2024; Cass. civile, n. 18518/2024; Cass. civile, n.
20943/2022; Cass. civile, n. 25423/2006). La relazione qualificata con la res, quindi, giustifica l'allocazione dell'obbligo risarcitorio in capo al custode.
Dunque, stando a questa ricostruzione della fattispecie, la responsabilità per cose in custodia opera automaticamente in caso di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi il diverso profilo dell'assenza di diligenza del custode e l'obbligo risarcitorio è, pertanto, escluso ove intervenga un fattore interruttivo del nesso causale, quale il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, che si inserisce sul piano eziologico come causa o concausa nella verificazione del danno, evenienza nel caso di specie non ravvisabile per quanto sopra osservato.
Ciò posto, deve procedersi alla liquidazione del danno e sul punto deve rimandarsi alle risultanze della consulenza disposta in primo grado - effettuata nel 2019 - che risulta aver congruamente valutato i costi dei lavori di emenda nei seguenti termini: “I danni accertati dal ctu nell'immobile int.1 dell'attore riguardano il rivestimento del soffitto dei vani sala Parte_1 attesa e ingresso che devono essere ripristinati all'intero. Due pareti murarie della sala
d'aspetto - rifinite con stucco spatolato effetto liscio e lucido color crema - presentano segni di colature al di sotto delle vistose tracce di umidità visibili nel soffitto. Non essendovi danni allo strato pittorico, si ritiene di eseguire la pulizia e la lucidatura di tutte le pareti murarie del vano tenendo presente che lo stato iniziale delle tinteggiature non era di perfetta o buona manutenzione per tutte le superfici, come riporta anche il ctu ing. (“le pareti realizzate Per_5
a stucco mostrano, oltre ai segni dovuti all'uso, delle opacità in alcuni punti sopra lo zoccolino”, cfr. ATP agli atti). Le opere da eseguirsi sono indicate in dettaglio nel computo metrico redatto dal ctu e ammontano ad € 1.673,57 iva esclusa (allegato 4). I prezzi sono estratti dal prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione ottobre 2017. Il costo della manodopera è ricavato dalle tabelle redatte nel 2019 dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la
Sardegna. Le fessurazioni rinvenute nei muri dell'immobili sono estranee all'evento infiltrativo in quesito”.
Ne consegue che l'importo da riconoscersi al danneggiato ammonta ad euro 1.673,57 stima effettuata nel 2019 (che all'attualità può rivalutarsi in euro 1.984,85) oltre iva al 22% trattandosi di lavori da svolgersi in immobile destinato ad ufficio, quindi l'importo comprensivo dell'iva ammonta ad euro 2.421,51 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente
13 sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto di cui all'art.1282 c.c..
Non può viceversa procedersi alla stima dei danni secondo le stime del c.t.p. di parte attrice atteso che il c.t.u. in risposta alle osservazioni critiche ha evidenziato che “Lo scrivente non riconosce il rifacimento delle pareti nella sala d'attesa perché la traccia della colatura dell'infiltrazione è eliminabile, posto che la rifinitura spatolata tipo stucco veneziano è idrorepellente, esente da muffe e facile da pulire. La ceratura della parete ne determina
l'idrorepellenza”.
§ 9.2 – Con riferimento al secondo motivo (§ 8.2) deve osservarsi che lo stesso risulta infondato, essendo stato garantito il diritto di difesa delle parti in relazione alle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, in relazione al fenomeno di infiltrazioni occorso in data 16.07.2015, l'attore ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c., al fine di addivenire ad una valutazione dei danni subiti e ad una composizione della controversia. Nell'ambito del procedimento così introdotto, è stato nominato quale c.t.u. il dott. ing. , il cui Persona_6 elaborato peritale è stato acquisito nel corso del procedimento ordinario successivamente introdotto dall'istante innanzi al Tribunale di Roma.
A tale riguardo l'odierno appellante si duole della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ex artt. 24 e 111 Cost e art. 6 CEDU, giacché il suddetto esame peritale sarebbe stato acquisito solo successivamente allo spirare del secondo termine assegnato dal giudice ex art. 183, VI comma c.p.c. per le richieste istruttorie. Pertanto, l'istante non avrebbe avuto la possibilità di contraddire in relazione ai risultati dell'indagine peritale svolta.
Sul punto, giova precisare che l'accertamento tecnico, condotto in via preventiva ex art. 696 bis
c.p.c., rappresenta un'anticipazione di un mezzo probatorio, le cui risultanze possono costituire il fondamento del successivo giudizio di merito, nel caso in cui esso non conduca al risultato della conciliazione delle parti e nel caso in esame, la censura prospettata risulta infondata, giacché le parti hanno avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio in relazione all'indagine svolta già nel corso del procedimento introdotto ex art.696 bis c.p.c..
Invero, l'odierno appellante, nel corso del procedimento per ATP recante R.G. n.51829/2016, ha proposto osservazioni critiche alla bozza dell'elaborato peritale e, in relazione alle stesse, lo stesso ctu ha fornito adeguata e motivata risposta, depositando la relazione del 2.01.2017.
Risulta, quindi, che parte appellante abbia esercitato il suo diritto di difesa, potendo contraddire ai risultati delle indagini tecniche svolte già nel corso del procedimento introdotto in via preventiva.
A ciò si aggiunga che il principio del contraddittorio risulta rispettato anche nel corso del
14 procedimento di merito di primo grado, giacché parte appallante ha avuto la possibilità di allegare e provare elementi di segno contrario rispetto a quanto emerso nel corso del procedimento di ATP svolto antecedentemente.
Stando inoltre a Cass.civ.n.23693/2009 l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse e nel caso di specie la stessa parte attrice in atto di citazione risulta aver evidenziato al punto n.12 “che per evitare un contenzioso proponeva un accertamento tecnico preventivo dinnanzi al Tribunale di Roma (procedimento iscritto al n.52829/2019 r.g.) il cui risultato è eloquente e documentato negli atti qui allegati sub i nn.8, 8/a e 8/b, ad oltre un anno dall'evento dannoso”.
Quanto poi alle censure relative alla stima dei danni ritiene il Collegio che la mera deduzione in atto d'appello “Ove il Tribunale avesse consentito un regolare contraddittorio, sul danno a carico del Condominio, ed ove avesse fatto corretto uso dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c., avrebbe dovuto sulla base delle prove in atti, condannare il in Controparte_3
Roma, almeno al pagamento della somma documentata come dovuta, di €. 17.772,70, oltre iva
e cioè euro 21.682,69” non costituisce censura suscettibile di essere apprezzata in termini di sufficiente specificità.
Deve in ogni caso evidenziarsi che l'ausiliario nominato dopo aver compiutamente valutato i danni alle strutture murarie ed alle porte per le infiltrazioni fognarie del 2015 non risulta aver riscontrato ulteriori danni a beni mobili e quanto alla libreria in legno risulta aver evidenziato l'assenza di danni e l'assenza di necessità di smontaggio per la verifica del pavimento sottostante, ulteriormente evidenziando che i costi per i lavori di ripristino degli zoccolini non erano stati computati, in quanto esenti da danni.
Inoltre, ha specificamente evidenziato a pag.n.9 della relazione “non ho trovato ambienti od oggetti maleodoranti, né imbrattamenti su pareti ed arredi” e così anche il secondo c.t.u. a pag.n.14 della propria relazione ha precisato che “Durante l'accesso del ctu i locali erano fruibili”, non essendo pertanto riconoscibili ulteriori importi.
A ciò deve infine aggiungersi che le richieste istruttorie svolte in atto d'appello nei seguenti termini, ossia “disporsi la rimessione sul ruolo, per il prosieguo delle prove testimoniali già ammesse ed il rinnovo della CTU, per la quantificazione dei due danni e del fermo tecnico, considerata la zona e le dimensioni dello studio di mq. 95 circa, come descritto dai CTU”
15 risultano generiche ed inammissibili atteso che secondo Cass.civ.n.16420 del 2023 in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado ed ancora che secondo
Cass.civ.n.8498/2025 (tra le tante pronunce in tal senso) la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ciò ai fini del lucro cessante. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
§ 9.3 – Per quanto concerne il terzo motivo (§ 8.3), parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, giacché lo stesso avrebbe erroneamente omesso di liquidare il danno da lucro cessante patito dall'attore e per la mancata ammissione dei mezzi istruttori a tal fine richiesti dallo stesso, di cui si domanda l'ammissione in secondo grado.
Orbene, premesso che qualunque fatto generatore di un danno obbliga chi l'ha commesso al risarcimento del danno e per il principio di integralità del risarcimento, l'obbligo risarcitorio si estende a tutte le tipologie di danno cagionate, quindi sia al danno emergente che al lucro cessante, in ogni caso anche per il danno da mancato guadagno, grava comunque sul danneggiato, ex art.2697 c.c., l'onere di dedurre e provare il pregiudizio sofferto.
Nel caso in esame, alcuna circostanza specifica risulta essere stata dedotta e provata dall'attore che nell'atto di citazione del primo grado risulta aver accennato a tale voce di danno senza tuttavia precisare circostanze di fatto idonee per la valutazione e quantificazione di tale voce tantomeno risulta aver dedotto alcunché nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c..
Pertanto, non appare fondata neppure la censura mossa alla sentenza di primo grado, per aver il giudice omesso di applicare la liquidazione in via equitativa prevista dall'art.1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Il menzionato articolo attribuisce al giudice un potere discrezionale, che può essere esercitato solo allorquando, nonostante la prova di un danno occorso, risulti particolarmente difficile ovvero impossibile determinare il quantum dell'obbligo risarcitorio (Cass. civile, Sez. III,
127/2016). Tale potere, tuttavia, non esonera il soggetto danneggiato dall'onere di dedurre, in maniera chiara e precisa, il danno sofferto e l'impossibilità di determinarne il preciso ammontare. In altri termini, il suddetto potere si inserisce soltanto nella fase di liquidazione del danno, di cui sia stata già fornita la prova dell'esistenza. La Suprema Corte ha, invero, chiarito
16 come “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.” (Cass. civile, Sez. III, 9744/2023).
Ciò posto, nel caso in esame, non risulta che l'istante abbia assolto al suddetto onere, sicché non sussistono i presupposti applicativi per procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, non essendosi neppure dedotte le ripercussioni in termini di effettive preclusioni allo svolgimento dell'attività professione, che, per stessa allegazione in atto d'appello, è stata comunque svolta in altri locali, tantomeno sono stati dedotti gli incarichi eventualmente non conclusi.
Al contrario dalle indagini tecniche svolte nel corso del giudizio è emerso come l'unità immobiliare di proprietà attorea fosse in concreto idonea per poter essere usata dall'istante ai fini professionali cui era destinata, previa esecuzione di minimi lavori di ripulitura (così dalle relazioni in atti).
Alcuna evidenza contraria è quindi emersa dalle prove orali espletate nel giudizio di primo grado, giacché i testimoni escussi non hanno fornito circostanze precise idonee a comprovare il pregiudizio sofferto, inoltre sia il deferito interrogatorio formale sia la prova testimoniale in relazione a tutte le circostanze oggetto di causa, risultavano inidonei a dar prova dei danni, risultando il primo non diretto alla e la prova testimoniale superflua essendovi CP_4 fotografie dei luoghi ed al contempo generica in relazione a valutazioni tecniche rimesse appunto alle risultanze delle c.t.u..
Pertanto, per quanto testé enunciato, il terzo motivo di appello risulta infondato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato nei confronti del Condominio e parzialmente accolto nei confronti della quanto al solo danno relativo ai soffitti, come sopra CP_4 accertato e quantificato.
§ 10. – Le spese di lite nei rapporti tra appellante ed seguono la soccombenza ed CP_4 applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il primo grado tenuto conto del decisum e quindi del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase, mentre per il secondo grado tenuto conto del decisum e quindi del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro
17 5.200,00) vanno liquidate in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in difetto di svolgimento di istruttoria e considerate le forme utilizzare per la decisione. Per entrambi i gradi deve in ogni caso disporsi una parziale compensazione, in ragione della metà, per il rigetto della domanda da lucro cessante. Infine, le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado debbono porsi con medesimo criterio (quindi parzialmente compensate per la metà) a carico della mentre per le CP_4 spese di c.t.p. non risulta essere stata effettuata alcuna quantificazione né è stato comprovato alcun esborso in tal senso.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante ed il Condominio appellato le spese di lite per il solo secondo grado - da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Carlini - tenuto conto della soccombenza, del disputatum (cfr., Cass.civ.n.28417/2018) e quindi del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) debbono essere liquidate in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in difetto di svolgimento di istruttoria e considerate le forme utilizzate per la decisione.
Debbono viceversa confermarsi le spese di primo grado liquidate in favore dell'appellante inclusa l'attribuzione delle spese di a.t.p. a carico del Condominio senza tuttavia che dette spese possano essere ulteriormente modificate in difetto di alcun motivo d'appello sul punto.
§ 11. – Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata nei confronti del Condominio appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. con Parte_1 atto di citazione notificato in data 22.09.2020, avverso la sentenza n. 272/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello – integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado – condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'avv. CP_4
a titolo risarcitorio dell'importo pari ad euro 2.421,51 oltre interessi legali Parte_1 dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo.
2) Rigetta l'appello svolto nei confronti del in Roma. Controparte_3
3) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore CP_4 dell'appellante avv. che liquida per il primo grado già effettuata la parziale Parte_1
18 compensazione di cui in parte motiva in complessivi euro 1.276,00 per compensi, euro 150,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa e per il secondo grado già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in complessivi euro 997,00 per compensi, euro 174,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
4) Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado definitivamente a carico di parte appellata nella misura di 1/2, compensate per il restante. CP_4
5) Condanna l'appellante avv. alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1
d'appello in favore del difensore del in Roma avv. Franco Controparte_3
Carlini antistatario che liquida in euro 3.933,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e cpa.
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante avv. quanto all'appello integralmente rigettato Parte_1 nei confronti del Condominio appellato.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
19
Sezione VI civile
R.G. 4660/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Avv. CAPONETTI LUCA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NICOLO' DOMITILLA avv. Greco in sost
CIRO 4 VIA CONDOMINIO ROMA CP_2
Avv. CARLINI FRANCO avv. Cherascia in sost
***
L'avv. insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie. Parte_1
L'avv. Greco chiede lo stralcio della memoria depositata dall'avv. si oppone alle Parte_1 richieste istruttorie e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
L'avv. Cherascia si oppone alle richieste istruttorie e chiede lo stralcio della memoria.
La Corte riserva al merito la decisione sulle richieste istruttorie e invita le parti alla discussione.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
NA AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
AVV. ( ), in proprio ex art.86 c.p.c. e Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Caponetti elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., domiciliato presso il difensore avv. Franco Carlini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_2 domiciliata presso il difensore avv. Domitilla Nicolò che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
2 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 272/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 22.09.2020 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.272/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.74238/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti del e della Controparte_3 [...]
, avente ad oggetto danni cagionati da infiltrazioni e responsabilità per cose Controparte_4 in custodia.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “L'attore ha esposto di essere proprietario di un appartamento in Roma e che lo stesso in data 16/7/15 era stato oggetto di infiltrazioni di acque e liquidi maleodoranti provenienti dal bagno e originanti dai piani superiori. Ha esposto che nel giro di qualche ora erano state effettuate le operazioni di spurgo della fognatura per fermare l'infiltrazione. Ha esposto che su richiesta del perito dell'assicurazione aveva effettuato una stima dei danni causati e che in assenza di offerte congrue aveva introdotto giudizio per accertamento tecnico preventivo per la valutazione dei danni sofferti. Ha esposto che nel 2017 si erano manifestate altre infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante dove è situata una unità immobiliare di proprietà esclusiva della . CP_1
Ha esposto che quest'ultima non aveva provveduto a risarcire i danni. Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna del condominio convenuto al risarcimento dei danni conseguenti all'allagamento del 2015 e la condanna della per i danni relativi Controparte_4 all'episodio del 2017. Il condominio ha contestato la domanda esponendo che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico e che quest'ultimo, come custode, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha, altresì, contestato la quantificazione dei danni e concluso per la chiamata in causa delle ente che assicura il condominio, e per il CP_5 rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. La ha Controparte_4 eccepito la mancata prova della esistenza delle infiltrazioni, della loro imputabilità e contestato la quantificazione dei danni. Ha concluso per il rigetto della domanda.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta così provvede: 1) condanna il Controparte_3 al pagamento di favore della parte attrice della somma di €. 5.800,00, oltre Iva sull'importo di
€ 4.600,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori come in motivazione;
2) respinge
3 la domanda avanzata nei confronti della;
3) condanna il Controparte_4
al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite Controparte_3 che liquida in € 250,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cassa Previdenza e rimborso spese generali;
4) pone a carico del condominio convenuto le spese della ctu del procedimento per Atp;
5) compensa interamente tra l'attore e la le Controparte_4 spese del giudizio;
6) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della ctu del procedimento di merito.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda nei confronti del condominio è fondata nei limiti di seguito precisati. L'episodio di rigurgito fognario del 2015
è pacifico. Il convenuto condominio ha sostenuto che la responsabilità del rigurgito non è imputabile al condominio in quanto secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico. Tale tesi è infondata.
L'impianto fognario è parte comune ai sensi dell'art. 1117 cc. n. 3 e fino all'imbocco nella fognatura pubblica il condominio ne è custode;
che nel caso di specie il rigurgito si sia manifestato nella parte condominiale emerge, in primo luogo, dalla ctu svolta nel corso del Co procedimento per nella quale si individua come causa del rigurgito l'occlusione della rete fognaria in corrispondenza del sifone posto al piano seminterrato in cui erano presenti oggetti immessi in modo improprio nella condotta. Inoltre, a seguito all'intervento disposto dal condominio nella parte privata, e senza alcun intervento dell'ente pubblico, il problema è stato risolto. Accertata la natura condominiale del bene da cui è originato il rigurgito e la qualità di custode del condominio, gravava su questi fornire prova della non imputabilità del fatto e tale onere non è stato assolto. Come è noto (Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008), infatti, la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito. È stato, inoltre, precisato che il caso fortuito per esonerare il custode deve essere un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale. (Sez. 3, Sentenza n. 4279 del
19/02/2008). Il condominio, pertanto, è responsabile dei danni derivanti dall'episodio del 2015
e deve essere condannato al risarcimento del danno. Tale danno può essere quantificato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento per Atp che ha preceduto il presente giudizio. L'ausiliario del Giudice ha quantificato i danni in €. 1.200,00 per i beni mobili, stima effettuata sulla base della documentazione non essendo più disponibili i beni, ed
4 € 4.600,00 oltre Iva per il ripristino dell'immobile. Il ctu ha affermato che l'immobile è stato inutilizzabile fino alla sanificazione, effettuata la quale il bene è ritornato idoneo all'uso di studio professionale cui è destinato. L'ausiliario del Giudice ha risposto in modo convincente ai rilievi sollevati sul punto dalla parte attrice in particolare rilevando come al momento dell'accesso non vi erano più cattivi odori o imbrattamenti su pareti ed arredi. Sull'attuale utilizzabilità del bene si è espresso anche il ctu del presente giudizio. La parte attrice ha contestato tra l'altro anche questa seconda valutazione invocando a sostegno delle proprie difese il carteggio tenutosi tra le parti che hanno preceduto i giudizi e le dichiarazioni testimoniali;
tuttavia, è evidente che l'accertamento che si fonda sulla osservazione diretta di due ausiliari del Giudice rappresenta una valutazione che prevale sugli altri elementi addotti.
E' presumibile, peraltro, che prima dell'accesso del ctu del procedimento per Atp, tenuto conto della natura dei liquami che hanno interessato il bene, l'appartamento sia stato inutilizzabile.
Ciò premesso deve, però, osservarsi che l'attore non ha fornito nessun elemento per valutare il lucro cessante derivante dalla sospensione e dal trasferimento dell'attività professionale o per riconoscere un danno da mancato utilizzo. Nessuna documentazione contabile è stata allegata e non è stata articolata prova orale sul punto. Né è possibile la liquidazione equitativa in assenza di qualsivoglia elemento che consenta al giudice di effettuare una quantificazione.
La valutazione equitativa, infatti, può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e comunque non esonera
l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo. In ordine al contestato, dall'attore, valore probatorio degli accertamenti svolti nel corso dell'Atp, sul presupposto che il relativo contraddittorio non è stato attivato e risolto in sede giurisdizionale, è sufficiente osservare che gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo, cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova della causa degli stessi (Sez. 2, Sentenza n. 6319 del 22/03/2006). Peraltro, già nel corso del procedimento per Atp l'attore ha avuto modo di sollevare osservazioni alla consulenza. Il condominio, pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 5.800,00 oltre Iva sull'importo di €
4.600,00 e oltre interessi legali sugli importi rivalutati periodicamente secondo gli indici Istat con decorrenza dal deposito della ctu del procedimento per Atp sino alla pubblicazione della sentenza;
successivamente competono i soli interessi legali. La domanda avanzata nei confronti della deve, invece, essere respinta. L'evento infiltrativo è pacifico e le tracce dello CP_4 stesso sono state riscontrate anche dal ctu. Quest'ultimo, però, ha affermato di non essere in grado di individuarne le cause poiché il fenomeno non è più in atto e dall'accesso all'immobile di proprietà della convenuta sovrastante quello dell'attore e concesso in locazione CP_4
5 a terzi non è emersa alcuna possibile causa della infiltrazione considerato anche il considerevole lasso di tempo trascorso. Il ctu ha anche affermato di non essere riuscito, comunque, all'esito delle indagini svolte ad individuare altre possibili origini del danno. In assenza di certezza in ordine alla origine delle infiltrazioni la domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, non è neppure applicabile il c.d. criterio del “più probabile che non”, astrattamente applicabile data la provenienza dell'infiltrazione, poiché l'appartamento sovrastante di proprietà della convenuta è concesso in locazione ragione per la quale CP_4 coesistono la qualità di custode del conduttore e del locatore i quali però rispondono per cause diverse: il locatore è responsabile per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati e il conduttore per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile che sono acquisiti alla sua disponibilità. In altri termini non è in ogni caso possibile, pur ipotizzando come certo che le infiltrazioni originino nell'appartamento sovrastante, accertare se le stesse conseguano ad una negligenza del conduttore o ad una omessa custodia del proprietario. Nella documentazione acquisita non vi sono atti di riconoscimento della responsabilità che provengano direttamente dal convenuto il CP_4 quale nel costituirsi in giudizio ha negato ogni propria responsabilità. La domanda nei confronti della deve, quindi essere respinta. Quanto al governo delle spese, quelle CP_1 nei confronti del condominio seguono la soccombenza. L'esistenza di una infiltrazione proveniente dal sovrastante appartamento di proprietà della convenuta costituisce una valida ragione per la compensazione integrale delle spese tra l'attore e l' Vanno poste a CP_4 carico del condominio anche le spese della ctu del procedimento per Atp, nel quale è stato esaminato solo l'episodio imputabile al condominio;
restano definitivamente a carico dell'attore quelle della ctu del procedimento di merito.”.
§ 5. - Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, condannare la , al Controparte_4 risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni del 20.01.2017 in favore dell'attore nella misura di €. 5.200,00, riducendo quella del CTP in €. 6.460,20, oltre agli interessi legali dall'evento, sino al dì dell'effettivo soddisfo, nonché ai danni da lucro cessante per la utilizzabilità dello studio, da liquidarsi in via equitativa, nella misura del 50%, a far tempo dalla predetta data del 20.1.2017 sino al dì dell'effettivo pagamento della somma dovuta. Oltre, alla condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e quelle di
CTU e del CTP dell'attore. In parziale riforma del capo di sentenza relativa al
[...]
in Roma, quest'ultimo, condannare alla maggiore somma di €. 17.772,70, Controparte_3
o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre IVA ed al risarcimento dei danni da
6 lucro cessante per la mancata fruibilità dello studio, dal 16 luglio 2015 sino al 19 gennaio
2017, nella misura del 100% e dal 21.01.2017 sino al pagamento della somma dovuta, nella misura del 50%, da liquidarsi secondo equità e prendendo a riferimento un canone medio di locazione della zona “Prati” partendo dalla base di €. 1.500,00 mensili, già decurtato del 20% per la funzionalità dello stesso come punto di ricezione corrispondenza. Il tutto con gli interessi legali. Confermando la condanna alle spese, anche quelle di ATP, nella misura statuita in sentenza dal Tribunale, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, ed oltre a quelle fatturate dal CTP in ogni caso, anche con la condanna al pagamento di quelle di Per_1 questo grado, in favore dell'attore. In subordine, disporsi la rimessione sul ruolo, per il prosieguo delle prove testimoniali già ammesse ed il rinnovo della CTU, per la quantificazione dei due danni e del fermo tecnico, considerata la zona e le dimensioni dello studio di mq. 95 circa, come descritto dai CTU.”.
§ 6. – Il costituitosi con comparsa depositata il 12.10.2020 Controparte_3 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Roma, contrariis reiectiis. Nel merito In via principale: - Accertare e dichiarare
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le avverse domande per i motivi tutti esposti, E per
l'effetto - Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- Rigettare le avverse richieste istruttorie per i motivi tutti esposti;
E - Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
§ 6.1. - costituitasi con comparsa depositata il 5.01.2021 ha Controparte_4 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Civile di Roma adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le ragioni tutte esposte nelle pagine che precedono: 1) in via principale, nel merito, previa espressa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su fatti, domande, eccezioni e/o documenti nuovi ex adverso tardivamente prospettati, allegati e/o prodotti, che si chiede espressamente espungersi e/o stralciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., nonché, al contempo, sulle doglianze dell'appellante concernenti l'infiltrazione del mese di Luglio dell'anno 2015, rigettare i motivi di gravame primo, terzo e quarto avverso e per la riforma della sentenza n.
272/2020 dell'8.01.2020 del Tribunale di Roma siccome del tutto infondati in fatto ed in diritto
e comunque non provati. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio oltre IVA, CA e spese generali come per legge;
2) in subordine, sempre nel merito, nella denegatissima e francamente non creduta ipotesi di anche solo parziale accoglimento del motivo primo di gravame, contenere l'eventuale condanna di Controparte_4 negli stretti limiti del giusto e del provato e, segnatamente, della somma di € 1.673,57 iva
7 esclusa accertata dal C.T.U. arch. Con integrale compensazione delle spese di lite Per_2 fra le parti.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Violazione degli artt. 112, 115, 118, 132 n. 4, 167, e
101 c.p.c. 118, I comma disp. Att. c.p.c., 2697 e 2053 o 2051 c.c.., artt. 111 Cost. e 6
Convenzione CEDU e principi di legittimità.” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha posto a fondamento della decisione la circostanza che l'appartamento soprastante fosse locato alla data di verificazione delle infiltrazioni trattandosi di circostanza affatto dedotta dalla controparte con violazione dell'art.101 co.2 c.p.c..
Allegava di aver contezza che l'appartamento non fosse abitato al momento di verificazione dei fatti per quanto appreso dall'amministrazione condominiale e ammesso dalla stessa CP_4 con il doc.n.3 prodotto con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c., precisando che la provenienza delle infiltrazioni dal solaio-piano di calpestio sovrastante – struttura muraria in custodia al proprietario - non era mai stata contestata, essendo stata invero affermata anche dal primo giudice, evidenziando che il proprietario non cessa per la locazione del bene a terzi di essere responsabile in caso di danno da rovina di edificio dovendo esercitare i poteri di controllo e vigilanza sull'immobile condotto in locazione da terzi, giacché la detenzione da parte del conduttore non esclude tali poteri ed il proprietario-locatore conserva un effettivo potere fisico sull'unità immobiliare locata.
Soggiungeva che dal doc.n.3 prodotto in primo grado dalla Compagnia assicuratrice, ossia la corrispondenza e-mail tra la e l'amministrazione condominiale, non si evinceva la CP_4 sussistenza di alcuna locazione dell'immobile - affatto menzionata - quanto la dichiarazione dell'amministratore, a seguito di richiesta di delucidazioni proveniente dalla Compagnia che le infiltrazioni di acqua provenivano dall'appartamento di proprietà e che le stesse erano CP_4 avvenute “all'epoca dell'ultimo risanamento da parte vostra”.
Evidenziava inoltre che la circostanza della locazione non era neppure emersa dal preventivo di spesa (doc.n.12 attore in primo grado) inviatogli dal geometra titolare di srl di Per_3 cui si era avvalsa la per le riparazioni nel proprio immobile, preventivo in cui si era CP_4 escluso dagli importi dei lavori, il ripristino dei soffitti, da porsi a carico della e che CP_4
a fronte di tali circostanze e della contezza della provenienza delle infiltrazioni dall'immobile sovrastante non poteva essere neppure di particolare utilità una c.t.u. disposta ad oltre tre anni dagli eventi per stabilire le cause delle perdite d'acqua.
Allegava, quindi, che il rilievo ufficioso di ipotetica provenienza delle infiltrazioni a carico del
8 conduttore doveva ritenersi in violazione degli artt.101, 112, 115, 116 c.p.c., ma anche degli artt.2697 c.c. e 832 c.c..
Deduceva che il Tribunale avrebbe pertanto dovuto accogliere la domanda con la liquidazione dei danni come descritti e quantificati in euro 6.460,20 dal proprio c.t.p. nelle osservazioni alla relazione preliminare del c.t.u..
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Sull'illecito del 16.7.2015- violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e dell'art. 115 c.p.c., 111 e 24 cost. 6 CEDU ” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva posto a fondamento della decisione la relazione di ATP acquisita oltre il secondo termine di cui all'art.183 co.6 c.p.c., vieppiù contestata dall'attore, non essendosi sviluppato il contraddittorio sulla stessa.
Deduceva quindi che la stima dei danni effettuata nell'a.t.p. non era corretta atteso che per la ristrutturazione completa di un appartamento simile al proprio, la spesa prevedibile ammontava a circa 80.000,00 euro e che pur non trattandosi nello specifico di una ristrutturazione completa, vi erano anche i danni ai mobili ed agli arredi, non solo quelli documentati ma anche a quelli che potevano essere confermati dai testimoni, ove fosse stata adeguatamente consentita la prova sui danni relativi all'allagamento fognario del 2015, oltre al lucro cessante per la mancata fruizione dello studio.
Soggiungeva che ove il Tribunale avesse consentito un regolare contraddittorio in merito ai danni a carico del Condominio ed ove avesse fatto corretto uso degli artt.112, 115 e 116 c.p.c.
e delle prove in atti avrebbe dovuto condannare il almeno al Controparte_3 pagamento della somma documentata di euro 17.772,70 oltre iva e cioè euro 21.682,69 oltre al danno relativo al lucro cessante per mancato utilizzo dell'immobile di cui al successivo motivo.
§ 8.3 Con il terzo motivo intestato “Sul mancato riconoscimento del lucro cessante e vizi della decisione” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provato il danno da lucro cessante per la chiusura dello studio legale in assenza di prove contabili e documentali.
Soggiungeva che non era stato possibile ricevere clienti, attività nomale e necessaria in uno studio legale, non essendo stato possibile utilizzarlo per la stesura degli atti o per la consultazione dei volumi, sopperendosi con misure alternative, utilizzando il telefono, la propria abitazione, necessitandosi di spostamenti presso gli studi di colleghi per concertare gli atti in difese collegiali, incluso lo spostamento di tutti i fascicoli, tanto che i clienti non potevano ricevere risposte telefoniche con conseguenti lamentele e perdita degli stessi.
Precisava che ex art.213 cpc, si sarebbe potuto accertare che lo studio aveva in essere oltre duecento processi pendenti all'epoca delle infiltrazioni e che i testi escussi avevano riferito che vi era odore sgradevole e impossibilità di poter utilizzare lo studio, con effettuazione degli
9 incontri per le cause comuni tra l'avv. e l'avv. Napoli, nello studio del secondo. Parte_1
Soggiungeva che non erano state neppure valutate le opere d'emenda in relazione alla parte sottostante la pesante libreria in legno ubicata nello studio e che anche in merito a detti danni non era stato svolta adeguata istruttoria.
Chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza di primo grado con condanna della convenuta-appellata per i danni derivanti dall'immobile Controparte_4 sovrastante, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di euro 6.460,20, o quantomeno di euro 5.200,00 oltre iva o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'allagamento fognario del luglio 2015, la condanna del Condominio quantomeno al pagamento della somma di euro 17.772,70, o nella minor misura di euro 12.500,00 oltre iva (costituito dagli euro 11.300,00 di cui al preventivo dell'impresa incaricata dalla Per_3 CP_4 oltre euro 6.472,70 per i danni agli arredi ed ai mobili, o la minor somma di euro 1.200,00 come stabilita in sentenza, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato utilizzo dello studio, a far tempo dal 16.07.2015 sino al 20.01.2017 in capo al Condominio e dal
1.02.2017 a seguire a carico anche della nella misura paritaria del 50% ciascuno, CP_4 tenuto conto del canone di locazione per un appartamento simile ubicato nella medesima zona.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che l'appello
è parzialmente fondato in relazione al solo primo motivo (§ 8.1) e con riguardo alle infiltrazioni di provenienza dall'immobile della CP_4
Il motivo coglie, infatti, nel segno atteso che la sia nella comparsa di costituzione e CP_4 risposta sia nelle memorie ex art.183 co.6 c.p.c. del giudizio di primo grado, non ha affatto allegato la riconducibilità delle infiltrazioni al fortuito quale ascrivibilità delle perdite d'acqua al fatto del terzo e nello specifico di un conduttore.
Orbene, nella pag.n.7 della relazione del c.t.u. depositata in data 16.06.2019 può leggersi in merito alle cause delle infiltrazioni (punto 2.3) “Le tracce del fenomeno infiltrativo pregresso del 2017 nell'immobile dell'attore, in parte del soffitto della sala d'attesa e in parte del soffitto dell'ingresso, ricondurrebbero la provenienza dall'immobile soprastante all'int. A4, come dichiara peraltro l'amministratore del condominio convenuto dott. parlando di Persona_4
“perdita proveniente dall'appartamento contraddistinto con l'int. A4 di proprietà CP_4
e riferendo: “Mi è stato assicurato che non appena asciugate le macchie di umidità, la
[...]
Società stessa si occuperà della pittura del Suo studio, previo appuntamento” (citazione, doc.10). Lo scrivente e i ctp hanno effettivamente riscontrato che la sala aspetto dell'ufficio dell'attore è ubicata sotto il sedime del vano della cucina nell'int. A4 (foto 28-31), posto in adiacenza ai servizi igienici (foto 27). Allo stato attuale il ctu non ha rinvenuto nell'immobile all'int. A4 di ex proprietà elementi certi in ordine alla causa delle infiltrazioni CP_4
10 del 2017. La conduttrice sig.ra ha riferito di perdite in cucina dalla lavastoviglie e di Pt_2 sostituzione del piatto doccia nel bagno non adiacente alla cucina ma non vi sono elementi concreti che possano relazionare oggettivamente tali fatti alle infiltrazioni del 2017”, il c.t.u. ha quindi concluso “La ricerca della causa originaria delle infiltrazioni non ha condotto sul piano della indagine tecnica ad un esito certo. È certo che le stesse provenivano dall'appartamento soprastante ma non cosa le abbia originate”.
Dunque, dinnanzi a tale relazione da cui si evince che le infiltrazioni provenivano dall'appartamento della ed in particolare da una “zona posta sotto il sedime del vano CP_4 della cucina nell'int. A4 (foto 28-31), posto in adiacenza ai servizi igienici (foto 27)” quindi da un'area dell'appartamento sovrastante dove chiaramente erano allocate tubature e scarichi dell'acqua, stando a risultanze certe della c.t.u. desumibili anche dalla allegata pianta dei luoghi e delle fotografie scattate dall'ausiliario durante il sopralluogo, appare invero non condivisibile rinvenire il fortuito nella condotta del conduttore, circostanza invero mai allegata dalla convenuta in primo grado, che si è limitata a contestare la sussistenza del nesso CP_4 ipotizzandone la possibile riconducibilità al Condominio o ad altri proprietari (cfr. pag.n.7 comparsa di costituzione e risposta).
Del pari deve osservarsi che la convenuta in primo grado non ha neppure prodotto un contratto di locazione con relativa data di inizio e che la circostanza sarebbe oltretutto stata acquisita alle risultanze processuali da mere dichiarazioni della persona che ebbe a consentire l'accesso del c.t.u. ai locali di causa, apparendo invero singolare che nel corso dell'intera fase volta alla formazione del thema decidendum una simile circostanza non sia stata minimamente dedotta dalla Compagnia proprietaria del bene (circostanza ulteriormente non contestata), dovendosi al contempo evidenziare che il c.t.u. nella propria relazione non ha affatto ricondotto le infiltrazioni a condotte del conduttore.
Volendosi comunque esaminare le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice nel corso delle indagini peritali, nel verbale delle operazioni invero può leggersi che la stessa in occasione dell'accesso presso l'abitazione avvenuto il 9 aprile 2019 ebbe a riferire “di non aver mai subito allagamenti ma solo piccole perdite di acqua dalla lavastoviglie”, dunque le cospicue perdite evidenziate dalle fotografie in atti che sono penetrate nelle murature ed hanno attinto il soffitto dello studio dell'appellante non possono essere verosimilmente ricondotte alla stregua di tali dichiarazioni al fatto del conduttore, che ha in ogni caso riferito non esservi stato alcun allagamento o grossa perdita visibile all'interno dell'appartamento.
Dunque, è pur vero – per quanto osservato dal primo giudice – che il locatore è responsabile per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati e il conduttore risponde per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile
11 che sono acquisiti alla sua disponibilità, tuttavia non pare doversi convenire circa l'inapplicabilità al caso di specie del criterio della verosimiglianza e della probabilità logica circa la provenienza da parti strutturali o tubature annesse nelle opere murarie in carico e custodia del solo proprietario, ciò per la diffusività e lo spandimento delle infiltrazioni, quale evincibile dalle fotografie in atti.
In ogni caso, fermo quanto sopra evidenziato, in merito all'accertamento del nesso ed al rapporto di custodia in capo al proprietario, deve osservarsi che in materia di incendio e con principio che invero pare applicabile anche alla fattispecie delle infiltrazioni la S.C. (con sentenza n.23945/2009) ha osservato che “in caso di danni derivati a terzi dall'incendio (e nel caso di specie può riportarsi l'occorso alle infiltrazioni) sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso;
ne consegue che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito”.
A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ.n.28228/2019 “in tema di danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione, il proprietario del bene è responsabile, in via esclusiva, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, salvo che egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno” e nel caso di specie tale prova non è stata offerta tantomeno risulta essere stata allegata dalla CP_4 inclusa impossibilità di esercitare la custodia sul bene.
Dunque, la sussistenza di un contratto di locazione non esonera il proprietario dell'immobile dalla responsabilità per danni ex art.2051 c.c. e sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come la concessione del bene immobile in godimento a terzi non esclude la responsabilità del proprietario per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti ivi installati, purché lo stesso conservi la disponibilità materiale e giuridica della res (Cass. civile, Sez. III,
n.18471/2024), circostanza minimamente contestata da parte della CP_4
Ne consegue che - ad avviso del Collegio - l'appellante nel caso di specie ha provato il nesso causale e il rapporto di custodia mentre l'appellata non ha dato prova del fortuito, dovendosi evidenziare che per la configurabilità della responsabilità per cose in custodia, delineata
12 dall'art.2051 c.c., la giurisprudenza della Suprema Corte ha mostrato di aderire alla teoria oggettiva, giacché la responsabilità risarcitoria sorge per il mero verificarsi di un evento dannoso e per la sua derivazione causale dal bene in custodia, non rilevando la condotta colposa del custode (Cass. civile, n.12663/2024; Cass. civile, n. 18518/2024; Cass. civile, n.
20943/2022; Cass. civile, n. 25423/2006). La relazione qualificata con la res, quindi, giustifica l'allocazione dell'obbligo risarcitorio in capo al custode.
Dunque, stando a questa ricostruzione della fattispecie, la responsabilità per cose in custodia opera automaticamente in caso di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi il diverso profilo dell'assenza di diligenza del custode e l'obbligo risarcitorio è, pertanto, escluso ove intervenga un fattore interruttivo del nesso causale, quale il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, che si inserisce sul piano eziologico come causa o concausa nella verificazione del danno, evenienza nel caso di specie non ravvisabile per quanto sopra osservato.
Ciò posto, deve procedersi alla liquidazione del danno e sul punto deve rimandarsi alle risultanze della consulenza disposta in primo grado - effettuata nel 2019 - che risulta aver congruamente valutato i costi dei lavori di emenda nei seguenti termini: “I danni accertati dal ctu nell'immobile int.1 dell'attore riguardano il rivestimento del soffitto dei vani sala Parte_1 attesa e ingresso che devono essere ripristinati all'intero. Due pareti murarie della sala
d'aspetto - rifinite con stucco spatolato effetto liscio e lucido color crema - presentano segni di colature al di sotto delle vistose tracce di umidità visibili nel soffitto. Non essendovi danni allo strato pittorico, si ritiene di eseguire la pulizia e la lucidatura di tutte le pareti murarie del vano tenendo presente che lo stato iniziale delle tinteggiature non era di perfetta o buona manutenzione per tutte le superfici, come riporta anche il ctu ing. (“le pareti realizzate Per_5
a stucco mostrano, oltre ai segni dovuti all'uso, delle opacità in alcuni punti sopra lo zoccolino”, cfr. ATP agli atti). Le opere da eseguirsi sono indicate in dettaglio nel computo metrico redatto dal ctu e ammontano ad € 1.673,57 iva esclusa (allegato 4). I prezzi sono estratti dal prezzario DEI recupero ristrutturazione manutenzione ottobre 2017. Il costo della manodopera è ricavato dalle tabelle redatte nel 2019 dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la
Sardegna. Le fessurazioni rinvenute nei muri dell'immobili sono estranee all'evento infiltrativo in quesito”.
Ne consegue che l'importo da riconoscersi al danneggiato ammonta ad euro 1.673,57 stima effettuata nel 2019 (che all'attualità può rivalutarsi in euro 1.984,85) oltre iva al 22% trattandosi di lavori da svolgersi in immobile destinato ad ufficio, quindi l'importo comprensivo dell'iva ammonta ad euro 2.421,51 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente
13 sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto di cui all'art.1282 c.c..
Non può viceversa procedersi alla stima dei danni secondo le stime del c.t.p. di parte attrice atteso che il c.t.u. in risposta alle osservazioni critiche ha evidenziato che “Lo scrivente non riconosce il rifacimento delle pareti nella sala d'attesa perché la traccia della colatura dell'infiltrazione è eliminabile, posto che la rifinitura spatolata tipo stucco veneziano è idrorepellente, esente da muffe e facile da pulire. La ceratura della parete ne determina
l'idrorepellenza”.
§ 9.2 – Con riferimento al secondo motivo (§ 8.2) deve osservarsi che lo stesso risulta infondato, essendo stato garantito il diritto di difesa delle parti in relazione alle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, in relazione al fenomeno di infiltrazioni occorso in data 16.07.2015, l'attore ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c., al fine di addivenire ad una valutazione dei danni subiti e ad una composizione della controversia. Nell'ambito del procedimento così introdotto, è stato nominato quale c.t.u. il dott. ing. , il cui Persona_6 elaborato peritale è stato acquisito nel corso del procedimento ordinario successivamente introdotto dall'istante innanzi al Tribunale di Roma.
A tale riguardo l'odierno appellante si duole della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ex artt. 24 e 111 Cost e art. 6 CEDU, giacché il suddetto esame peritale sarebbe stato acquisito solo successivamente allo spirare del secondo termine assegnato dal giudice ex art. 183, VI comma c.p.c. per le richieste istruttorie. Pertanto, l'istante non avrebbe avuto la possibilità di contraddire in relazione ai risultati dell'indagine peritale svolta.
Sul punto, giova precisare che l'accertamento tecnico, condotto in via preventiva ex art. 696 bis
c.p.c., rappresenta un'anticipazione di un mezzo probatorio, le cui risultanze possono costituire il fondamento del successivo giudizio di merito, nel caso in cui esso non conduca al risultato della conciliazione delle parti e nel caso in esame, la censura prospettata risulta infondata, giacché le parti hanno avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio in relazione all'indagine svolta già nel corso del procedimento introdotto ex art.696 bis c.p.c..
Invero, l'odierno appellante, nel corso del procedimento per ATP recante R.G. n.51829/2016, ha proposto osservazioni critiche alla bozza dell'elaborato peritale e, in relazione alle stesse, lo stesso ctu ha fornito adeguata e motivata risposta, depositando la relazione del 2.01.2017.
Risulta, quindi, che parte appellante abbia esercitato il suo diritto di difesa, potendo contraddire ai risultati delle indagini tecniche svolte già nel corso del procedimento introdotto in via preventiva.
A ciò si aggiunga che il principio del contraddittorio risulta rispettato anche nel corso del
14 procedimento di merito di primo grado, giacché parte appallante ha avuto la possibilità di allegare e provare elementi di segno contrario rispetto a quanto emerso nel corso del procedimento di ATP svolto antecedentemente.
Stando inoltre a Cass.civ.n.23693/2009 l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse e nel caso di specie la stessa parte attrice in atto di citazione risulta aver evidenziato al punto n.12 “che per evitare un contenzioso proponeva un accertamento tecnico preventivo dinnanzi al Tribunale di Roma (procedimento iscritto al n.52829/2019 r.g.) il cui risultato è eloquente e documentato negli atti qui allegati sub i nn.8, 8/a e 8/b, ad oltre un anno dall'evento dannoso”.
Quanto poi alle censure relative alla stima dei danni ritiene il Collegio che la mera deduzione in atto d'appello “Ove il Tribunale avesse consentito un regolare contraddittorio, sul danno a carico del Condominio, ed ove avesse fatto corretto uso dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c., avrebbe dovuto sulla base delle prove in atti, condannare il in Controparte_3
Roma, almeno al pagamento della somma documentata come dovuta, di €. 17.772,70, oltre iva
e cioè euro 21.682,69” non costituisce censura suscettibile di essere apprezzata in termini di sufficiente specificità.
Deve in ogni caso evidenziarsi che l'ausiliario nominato dopo aver compiutamente valutato i danni alle strutture murarie ed alle porte per le infiltrazioni fognarie del 2015 non risulta aver riscontrato ulteriori danni a beni mobili e quanto alla libreria in legno risulta aver evidenziato l'assenza di danni e l'assenza di necessità di smontaggio per la verifica del pavimento sottostante, ulteriormente evidenziando che i costi per i lavori di ripristino degli zoccolini non erano stati computati, in quanto esenti da danni.
Inoltre, ha specificamente evidenziato a pag.n.9 della relazione “non ho trovato ambienti od oggetti maleodoranti, né imbrattamenti su pareti ed arredi” e così anche il secondo c.t.u. a pag.n.14 della propria relazione ha precisato che “Durante l'accesso del ctu i locali erano fruibili”, non essendo pertanto riconoscibili ulteriori importi.
A ciò deve infine aggiungersi che le richieste istruttorie svolte in atto d'appello nei seguenti termini, ossia “disporsi la rimessione sul ruolo, per il prosieguo delle prove testimoniali già ammesse ed il rinnovo della CTU, per la quantificazione dei due danni e del fermo tecnico, considerata la zona e le dimensioni dello studio di mq. 95 circa, come descritto dai CTU”
15 risultano generiche ed inammissibili atteso che secondo Cass.civ.n.16420 del 2023 in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado ed ancora che secondo
Cass.civ.n.8498/2025 (tra le tante pronunce in tal senso) la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ciò ai fini del lucro cessante. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
§ 9.3 – Per quanto concerne il terzo motivo (§ 8.3), parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, giacché lo stesso avrebbe erroneamente omesso di liquidare il danno da lucro cessante patito dall'attore e per la mancata ammissione dei mezzi istruttori a tal fine richiesti dallo stesso, di cui si domanda l'ammissione in secondo grado.
Orbene, premesso che qualunque fatto generatore di un danno obbliga chi l'ha commesso al risarcimento del danno e per il principio di integralità del risarcimento, l'obbligo risarcitorio si estende a tutte le tipologie di danno cagionate, quindi sia al danno emergente che al lucro cessante, in ogni caso anche per il danno da mancato guadagno, grava comunque sul danneggiato, ex art.2697 c.c., l'onere di dedurre e provare il pregiudizio sofferto.
Nel caso in esame, alcuna circostanza specifica risulta essere stata dedotta e provata dall'attore che nell'atto di citazione del primo grado risulta aver accennato a tale voce di danno senza tuttavia precisare circostanze di fatto idonee per la valutazione e quantificazione di tale voce tantomeno risulta aver dedotto alcunché nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c..
Pertanto, non appare fondata neppure la censura mossa alla sentenza di primo grado, per aver il giudice omesso di applicare la liquidazione in via equitativa prevista dall'art.1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Il menzionato articolo attribuisce al giudice un potere discrezionale, che può essere esercitato solo allorquando, nonostante la prova di un danno occorso, risulti particolarmente difficile ovvero impossibile determinare il quantum dell'obbligo risarcitorio (Cass. civile, Sez. III,
127/2016). Tale potere, tuttavia, non esonera il soggetto danneggiato dall'onere di dedurre, in maniera chiara e precisa, il danno sofferto e l'impossibilità di determinarne il preciso ammontare. In altri termini, il suddetto potere si inserisce soltanto nella fase di liquidazione del danno, di cui sia stata già fornita la prova dell'esistenza. La Suprema Corte ha, invero, chiarito
16 come “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.” (Cass. civile, Sez. III, 9744/2023).
Ciò posto, nel caso in esame, non risulta che l'istante abbia assolto al suddetto onere, sicché non sussistono i presupposti applicativi per procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, non essendosi neppure dedotte le ripercussioni in termini di effettive preclusioni allo svolgimento dell'attività professione, che, per stessa allegazione in atto d'appello, è stata comunque svolta in altri locali, tantomeno sono stati dedotti gli incarichi eventualmente non conclusi.
Al contrario dalle indagini tecniche svolte nel corso del giudizio è emerso come l'unità immobiliare di proprietà attorea fosse in concreto idonea per poter essere usata dall'istante ai fini professionali cui era destinata, previa esecuzione di minimi lavori di ripulitura (così dalle relazioni in atti).
Alcuna evidenza contraria è quindi emersa dalle prove orali espletate nel giudizio di primo grado, giacché i testimoni escussi non hanno fornito circostanze precise idonee a comprovare il pregiudizio sofferto, inoltre sia il deferito interrogatorio formale sia la prova testimoniale in relazione a tutte le circostanze oggetto di causa, risultavano inidonei a dar prova dei danni, risultando il primo non diretto alla e la prova testimoniale superflua essendovi CP_4 fotografie dei luoghi ed al contempo generica in relazione a valutazioni tecniche rimesse appunto alle risultanze delle c.t.u..
Pertanto, per quanto testé enunciato, il terzo motivo di appello risulta infondato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato nei confronti del Condominio e parzialmente accolto nei confronti della quanto al solo danno relativo ai soffitti, come sopra CP_4 accertato e quantificato.
§ 10. – Le spese di lite nei rapporti tra appellante ed seguono la soccombenza ed CP_4 applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il primo grado tenuto conto del decisum e quindi del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase, mentre per il secondo grado tenuto conto del decisum e quindi del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro
17 5.200,00) vanno liquidate in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in difetto di svolgimento di istruttoria e considerate le forme utilizzare per la decisione. Per entrambi i gradi deve in ogni caso disporsi una parziale compensazione, in ragione della metà, per il rigetto della domanda da lucro cessante. Infine, le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado debbono porsi con medesimo criterio (quindi parzialmente compensate per la metà) a carico della mentre per le CP_4 spese di c.t.p. non risulta essere stata effettuata alcuna quantificazione né è stato comprovato alcun esborso in tal senso.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante ed il Condominio appellato le spese di lite per il solo secondo grado - da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Carlini - tenuto conto della soccombenza, del disputatum (cfr., Cass.civ.n.28417/2018) e quindi del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) debbono essere liquidate in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in difetto di svolgimento di istruttoria e considerate le forme utilizzate per la decisione.
Debbono viceversa confermarsi le spese di primo grado liquidate in favore dell'appellante inclusa l'attribuzione delle spese di a.t.p. a carico del Condominio senza tuttavia che dette spese possano essere ulteriormente modificate in difetto di alcun motivo d'appello sul punto.
§ 11. – Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata nei confronti del Condominio appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. con Parte_1 atto di citazione notificato in data 22.09.2020, avverso la sentenza n. 272/2020 pubblicata in data 8.01.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello – integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado – condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'avv. CP_4
a titolo risarcitorio dell'importo pari ad euro 2.421,51 oltre interessi legali Parte_1 dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo.
2) Rigetta l'appello svolto nei confronti del in Roma. Controparte_3
3) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore CP_4 dell'appellante avv. che liquida per il primo grado già effettuata la parziale Parte_1
18 compensazione di cui in parte motiva in complessivi euro 1.276,00 per compensi, euro 150,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa e per il secondo grado già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in complessivi euro 997,00 per compensi, euro 174,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
4) Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado definitivamente a carico di parte appellata nella misura di 1/2, compensate per il restante. CP_4
5) Condanna l'appellante avv. alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1
d'appello in favore del difensore del in Roma avv. Franco Controparte_3
Carlini antistatario che liquida in euro 3.933,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e cpa.
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante avv. quanto all'appello integralmente rigettato Parte_1 nei confronti del Condominio appellato.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
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