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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/10/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 325 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato ad [...] il giorno 9 Maggio 1955 (C.F.: Parte_1 [...]
, e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Vincenzo Dionisi ed agli effetti elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Acquapendente (Vt) al Vicolo Albicocco n. c. 10 (Casella di Posta Elettronica Email_1
Ricorrente
CONTRO nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] Cod. Fisc. C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma Via Archimede n. 86 presso lo studio dell'Avv.to Maria Letizia Spasari (Cod. Fisc. ) PEC: C.F._3
" numero fax 06/85344175 che la rappresenta Email_2
e difende unitamente o congiuntamente all'Avv. Antonio Manganiello (PEC:
Email_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. 2
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.2.24 e ritualmente e tempestivamente notificato il sig. ha richiesto, nei confronti della sig. ra la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 657/2022 pronunciata in data 16/22.06.2022 dal Tribunale di Viterbo e precisamente che il versamento del contributo di mantenimento per il figlio , divenuto maggiorenne a settembre 2023, fosse disposto Per_1 direttamente nelle mani del medesimo o, quanto meno, in via subordinata, nella misura del 50 % al figlio ed il restante 50 % alla madre. A sostegno della richiesta l'istante invocava : l'intervenuta maggiore età e il principio di autoresponsabilità. Si costituiva la resistente opponendosi alla domanda non provata e destituita di fondamento attesa l'assenza di richieste del ragazzo e la legittimazione della madre, con cui il figlio conviveva a ricevere il contributo economico. Veniva sentito che confermava di non voler avanzare alcuna richiesta di Testimone_1 versamento diretto del contributo di mantenimento da parte del padre, anzi di volere che la gestione dei profili economici continuasse ad essere condotta in via esclusiva dalla madre con la quale abitava pur frequentando come fuori sede l'Università di Perugia. Per il Pubblico Ministero nulla ostava all'accoglimento della domanda. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda del ricorrente non può essere accolta in difetto di una domanda in tal senso di
Testimone_1
E' opinione ormai consolidata in giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12 novembre 2021 n. 34100 che richiama espressamente i consolidati principi espressi da Cass., Sez. I, 11 novembre 2013, n. 25300) che - salvo accordo espresso o tacito degli interessati - il genitore tenuto all'obbligo di mantenimento non può pretendere unilateralmente di adempiere alla relativa obbligazione con il versamento dell'assegno direttamente a mani del figlio avente diritto. Pertanto, “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto”. Ciò perché il
“diritto concorrente [del figlio] con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento” e la conseguente legittimazione concorrente presuppongono “la domanda giudiziale” e, pertanto, “non viene meno il principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (per la giurisprudenza di merito cfr. App. Roma 2 maggio 2022, in DeJure;
Trib. Torino 18 maggio 2022, in DeJure;
Trib. Rieti 10 dicembre 2021, inDeJure). Come si legge nella citata pronuncia n. 34100/2021 :” sebbene l'art. 337-septies c.c., come già! il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò! meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.$ (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12 novembre 2021 n. 34100 cit.). Del resto, sempre secondo la S.C., il mancato esercizio, da parte del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al mantenimento, con la posizione assunta dal genitore percepiente il contributo di mantenimento (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 20 agosto 2020 n. 17380 che richiama espressamente (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 6950 del 16 luglio 1998, 3 in termini medesimi 4188 del 2006; 21437 del 2007). Diversamente potrebbe essere solo se fosse il genitore beneficiario dell'assegno a consentire o richiedere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1188 c.c. che prevede che il pagamento possa essere effettuato, oltre che direttamente al creditore, anche alla persona da questi indicata. Sulla base di questa disposizione, è ipotizzabile infatti che il genitore/creditore dell'assegno indichi, all'altro genitore/debitore, nel figlio il soggetto legittimato a ricevere l'assegno. In tal modo, il pagamento effettuato dal genitore al figlio sarà estintivo dell'obbligazione mensile, in quanto i genitori del figlio maggiorenne non si sono accordati per mutare la persona del creditore – dal genitore al figlio – ma solo per mutare il soggetto legittimato a ricevere l'assegno, che rimane di competenza dell'altro genitore (cfr. Tribunale di Civitavecchia sent. n. 1105/2025) . Sempre con la precisazione che non mutando la persona del creditore - che rimane il genitore collocatario - il figlio non potrà disporre liberamente dell'assegno, ma dovrà, ove richiesto, corrisponderlo al genitore con il quale convive;
dall'altro tale indicazione del figlio come soggetto legittimato al pagamento è suscettibile di essere revocata in ogni tempo dal genitore avente diritto. Non è quanto avvenuto nel caso che ci occupa non avendo proposto Testimone_1 domanda di pagamento diretto a suo favore ed avendolo la convenuta escluso. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 325/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia, 06/10/2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 325 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato ad [...] il giorno 9 Maggio 1955 (C.F.: Parte_1 [...]
, e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Vincenzo Dionisi ed agli effetti elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Acquapendente (Vt) al Vicolo Albicocco n. c. 10 (Casella di Posta Elettronica Email_1
Ricorrente
CONTRO nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] Cod. Fisc. C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma Via Archimede n. 86 presso lo studio dell'Avv.to Maria Letizia Spasari (Cod. Fisc. ) PEC: C.F._3
" numero fax 06/85344175 che la rappresenta Email_2
e difende unitamente o congiuntamente all'Avv. Antonio Manganiello (PEC:
Email_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. 2
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.2.24 e ritualmente e tempestivamente notificato il sig. ha richiesto, nei confronti della sig. ra la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 657/2022 pronunciata in data 16/22.06.2022 dal Tribunale di Viterbo e precisamente che il versamento del contributo di mantenimento per il figlio , divenuto maggiorenne a settembre 2023, fosse disposto Per_1 direttamente nelle mani del medesimo o, quanto meno, in via subordinata, nella misura del 50 % al figlio ed il restante 50 % alla madre. A sostegno della richiesta l'istante invocava : l'intervenuta maggiore età e il principio di autoresponsabilità. Si costituiva la resistente opponendosi alla domanda non provata e destituita di fondamento attesa l'assenza di richieste del ragazzo e la legittimazione della madre, con cui il figlio conviveva a ricevere il contributo economico. Veniva sentito che confermava di non voler avanzare alcuna richiesta di Testimone_1 versamento diretto del contributo di mantenimento da parte del padre, anzi di volere che la gestione dei profili economici continuasse ad essere condotta in via esclusiva dalla madre con la quale abitava pur frequentando come fuori sede l'Università di Perugia. Per il Pubblico Ministero nulla ostava all'accoglimento della domanda. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda del ricorrente non può essere accolta in difetto di una domanda in tal senso di
Testimone_1
E' opinione ormai consolidata in giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12 novembre 2021 n. 34100 che richiama espressamente i consolidati principi espressi da Cass., Sez. I, 11 novembre 2013, n. 25300) che - salvo accordo espresso o tacito degli interessati - il genitore tenuto all'obbligo di mantenimento non può pretendere unilateralmente di adempiere alla relativa obbligazione con il versamento dell'assegno direttamente a mani del figlio avente diritto. Pertanto, “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto”. Ciò perché il
“diritto concorrente [del figlio] con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento” e la conseguente legittimazione concorrente presuppongono “la domanda giudiziale” e, pertanto, “non viene meno il principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (per la giurisprudenza di merito cfr. App. Roma 2 maggio 2022, in DeJure;
Trib. Torino 18 maggio 2022, in DeJure;
Trib. Rieti 10 dicembre 2021, inDeJure). Come si legge nella citata pronuncia n. 34100/2021 :” sebbene l'art. 337-septies c.c., come già! il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò! meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.$ (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12 novembre 2021 n. 34100 cit.). Del resto, sempre secondo la S.C., il mancato esercizio, da parte del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al mantenimento, con la posizione assunta dal genitore percepiente il contributo di mantenimento (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 20 agosto 2020 n. 17380 che richiama espressamente (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 6950 del 16 luglio 1998, 3 in termini medesimi 4188 del 2006; 21437 del 2007). Diversamente potrebbe essere solo se fosse il genitore beneficiario dell'assegno a consentire o richiedere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1188 c.c. che prevede che il pagamento possa essere effettuato, oltre che direttamente al creditore, anche alla persona da questi indicata. Sulla base di questa disposizione, è ipotizzabile infatti che il genitore/creditore dell'assegno indichi, all'altro genitore/debitore, nel figlio il soggetto legittimato a ricevere l'assegno. In tal modo, il pagamento effettuato dal genitore al figlio sarà estintivo dell'obbligazione mensile, in quanto i genitori del figlio maggiorenne non si sono accordati per mutare la persona del creditore – dal genitore al figlio – ma solo per mutare il soggetto legittimato a ricevere l'assegno, che rimane di competenza dell'altro genitore (cfr. Tribunale di Civitavecchia sent. n. 1105/2025) . Sempre con la precisazione che non mutando la persona del creditore - che rimane il genitore collocatario - il figlio non potrà disporre liberamente dell'assegno, ma dovrà, ove richiesto, corrisponderlo al genitore con il quale convive;
dall'altro tale indicazione del figlio come soggetto legittimato al pagamento è suscettibile di essere revocata in ogni tempo dal genitore avente diritto. Non è quanto avvenuto nel caso che ci occupa non avendo proposto Testimone_1 domanda di pagamento diretto a suo favore ed avendolo la convenuta escluso. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 325/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia, 06/10/2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone