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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°3757/2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 17.09.2025 tra:
c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. DELL'ANNA MAURIZIO;
opponente contro
Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
P.IVA_1 rapp. e difeso dall'avv. CAMPANA PAOLA;
opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 17.09.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17 Legge n.69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.12.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 29.11.2023 dalla
Controparte_1 attraverso il quale quest'ultima gli ha intimato il pagamento dell'importo totale di €.99.310,29 oltre spese e interessi sino al soddisfo, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.1168/2022 (R.G. 3677/2022) emesso da questo Tribunale nei confronti della sig.ra quale debitore principale in solido con costituitosi Parte_2 Parte_1 garante sulla base del Contratto di Soggiorno presso la RSSA “Villa Bianca” sottoscritto il
5.07.2016, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare sospendere l'atto di precetto;
2. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, per difetto di notifica del decreto ingiuntivo, in quanto mai notificato al sig. Parte_1
3. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
4. accertare e dichiarare nulla nonché falsa la firma apposta sul contratto per le ragioni esposte nella parte motivata, con l'inefficacia dell'atto di precetto;
5. accertare e dichiarare che gli interessi applicati nel decreto ingiuntivo sono palesemente usurari, la comparazione dei tassi applicati ha rivelato il superamento delle soglie. In ragione di tanto trova applicazione l'art. 1815 cc. in virtù del quale non sono dovuti interessi.”
In particolare, secondo la difesa dell'opponente, il decreto ingiuntivo n.1168/2022 è stato notificato solo ad e vi sarebbe alcuna documentazione attestante la avvenuta Parte_3 notifica anche nei confronti di il quale sarebbe venuto a conoscenza del Parte_1 decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta il 29.11.2023.
Inoltre, l'opponente ha formalmente disconosciuto come propria, la firma apposta come coobbligato al Contratto di Soggiorno presso la RSSA “Villa Bianca” sottoscritto il 5.07.2016 da per il proprio ricovero presso la RSSA, e sulla base del quale Parte_2
l'opponente avrebbe garantito i pagamenti delle rette per il ricovero della Pt_2
Ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto, ritenendo “la notifica del precetto opposto del tutto legittima mentre del tutto dilatoria, pretestuosa ed infondata l'opposizione proposta”.
Va premesso che, con ordinanza del 18.06.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione rilevando che “il decreto risulta notificato a mani;
le questioni relative al difetto di titolarità passiva e di difetto di sottoscrizione sono coperte dal decreto esecutivo stesso;
l'eccezione relativa alla violazione della normativa antiusura è formulata in modo del tutto generico e residuale”.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti, quindi, fissata la discussione orale, all'esito il giudicante ha riservato di emettere la sentenza a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata e va pertanto rigettata.
In diritto va innanzitutto richiamato il principio consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. Ord. n.51 del 3.01.2023) secondo cui grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione.
La Corte ha altresì precisato che, sulla premessa che di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e che tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso –, affermando, in relazione all'onere della prova dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., che questa, concretando un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, debba essere dimostrata, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, dal creditore opposto (Cass. n.1045 del 16.03.1977; Cass. Civ. n. 9050 del 18.05.2020).
Pertanto, sebbene nel caso di specie deve ritenersi ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto al quale pur esiste un rimedio tipico, e ciò avendo l'opponente eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n.1168/2022 posto alla base del precetto, nondimeno il creditore procedente ha assolto all'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica del predetto titolo, mediante la produzione della relata di notifica stesa in calce al decreto ingiuntivo stesso dalla quale si desume che nei confronti dell'odierno opponente il ricorso ed il Parte_1 pedissequo decreto ingiuntivo sono stati notificati dall' di Brindisi in data 16 dicembre Pt_4
2022 mediante consegna di copia a mani proprie del destinatario.
A fronte di tale produzione documentale, la difesa dell'opponente si è limitata a ribadire nelle memorie successive l'insussistenza di alcuna documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto nei confronti del senza muovere alcuna contestazione sulla validità di tale Parte_1 notificazione né tantomeno sulla sua esistenza.
Accertata l'intervenuta notificazione ed in mancanza di tempestiva opposizione ex art.645
c.p.c., il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo, con la conseguenza che in questa sede a questo giudicante è preclusa la possibilità di operare alcuna valutazione in ordine a questioni che avrebbero potuto e dovuto, essere eccepite e/o dedotte esclusivamente attraverso il menzionato strumento processuale tipico della opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. deve ritenersi inammissibile relativamente alle censure inerenti sia alla presunta falsità della firma apposta al contratto di soggiorno presso la RSSA “Villa Bianca” sottoscritto il 5.07.2016 da per il proprio Parte_2 ricovero, sia al carattere usurario degli interessi, trattandosi di questioni che attengono direttamente ai presupposti della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio, non sindacabili in questa sede.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, una volta divenuto definitivo il decreto ingiuntivo per mancata opposizione, restano coperte da giudicato tutte le questioni deducibili in quella sede, comprese quelle relative alla validità ed efficacia del contratto posto a fondamento del credito alla legittimazione passiva del presunto garante, nonché alla genuinità o riferibilità della sottoscrizione (Cass. 13850/2019; Cass. 21110/2022).
Tali questioni, costituendo motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, non possono essere introdotte per la prima volta con un'opposizione all'esecuzione, la quale ha contenuto necessariamente più ristretto e non può trasformarsi in una revisione del merito della pretesa già cristallizzata nel provvedimento monitorio.
Ne consegue che dette eccezioni sono inammissibili, oltre che infondate perché assolutamente generiche e non supportate da alcun principio di prova.
Anche l'eccezione concernente l'usurarietà degli interessi pretesi deve comunque ritenersi non fondata, trattandosi di eccezione proposta in termini meramente assertivi, senza alcuna indicazione dei tassi effettivamente applicati, dei periodi di riferimento o delle soglie usurarie vigenti, risultando dunque priva di specificità e comunque inidonea a scalfire la presunzione di legittimità del titolo esecutivo.
Per le considerazioni sopra esposte, l'opposizione è in parte infondata ed in parte inammissibile e va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri minimi vista la mancanza di complesse questioni di fatto o di diritto, nonché della mancanza della fase della istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria
[...] istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di Controparte_1 lite per il presente giudizio che si liquidano in €.4.217,00 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Così deciso in Brindisi in data 10.12.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°3757/2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 17.09.2025 tra:
c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. DELL'ANNA MAURIZIO;
opponente contro
Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
P.IVA_1 rapp. e difeso dall'avv. CAMPANA PAOLA;
opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 17.09.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17 Legge n.69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.12.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 29.11.2023 dalla
Controparte_1 attraverso il quale quest'ultima gli ha intimato il pagamento dell'importo totale di €.99.310,29 oltre spese e interessi sino al soddisfo, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.1168/2022 (R.G. 3677/2022) emesso da questo Tribunale nei confronti della sig.ra quale debitore principale in solido con costituitosi Parte_2 Parte_1 garante sulla base del Contratto di Soggiorno presso la RSSA “Villa Bianca” sottoscritto il
5.07.2016, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare sospendere l'atto di precetto;
2. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, per difetto di notifica del decreto ingiuntivo, in quanto mai notificato al sig. Parte_1
3. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
4. accertare e dichiarare nulla nonché falsa la firma apposta sul contratto per le ragioni esposte nella parte motivata, con l'inefficacia dell'atto di precetto;
5. accertare e dichiarare che gli interessi applicati nel decreto ingiuntivo sono palesemente usurari, la comparazione dei tassi applicati ha rivelato il superamento delle soglie. In ragione di tanto trova applicazione l'art. 1815 cc. in virtù del quale non sono dovuti interessi.”
In particolare, secondo la difesa dell'opponente, il decreto ingiuntivo n.1168/2022 è stato notificato solo ad e vi sarebbe alcuna documentazione attestante la avvenuta Parte_3 notifica anche nei confronti di il quale sarebbe venuto a conoscenza del Parte_1 decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta il 29.11.2023.
Inoltre, l'opponente ha formalmente disconosciuto come propria, la firma apposta come coobbligato al Contratto di Soggiorno presso la RSSA “Villa Bianca” sottoscritto il 5.07.2016 da per il proprio ricovero presso la RSSA, e sulla base del quale Parte_2
l'opponente avrebbe garantito i pagamenti delle rette per il ricovero della Pt_2
Ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto, ritenendo “la notifica del precetto opposto del tutto legittima mentre del tutto dilatoria, pretestuosa ed infondata l'opposizione proposta”.
Va premesso che, con ordinanza del 18.06.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione rilevando che “il decreto risulta notificato a mani;
le questioni relative al difetto di titolarità passiva e di difetto di sottoscrizione sono coperte dal decreto esecutivo stesso;
l'eccezione relativa alla violazione della normativa antiusura è formulata in modo del tutto generico e residuale”.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti, quindi, fissata la discussione orale, all'esito il giudicante ha riservato di emettere la sentenza a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata e va pertanto rigettata.
In diritto va innanzitutto richiamato il principio consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. Ord. n.51 del 3.01.2023) secondo cui grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione.
La Corte ha altresì precisato che, sulla premessa che di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e che tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso –, affermando, in relazione all'onere della prova dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., che questa, concretando un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, debba essere dimostrata, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, dal creditore opposto (Cass. n.1045 del 16.03.1977; Cass. Civ. n. 9050 del 18.05.2020).
Pertanto, sebbene nel caso di specie deve ritenersi ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto al quale pur esiste un rimedio tipico, e ciò avendo l'opponente eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n.1168/2022 posto alla base del precetto, nondimeno il creditore procedente ha assolto all'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica del predetto titolo, mediante la produzione della relata di notifica stesa in calce al decreto ingiuntivo stesso dalla quale si desume che nei confronti dell'odierno opponente il ricorso ed il Parte_1 pedissequo decreto ingiuntivo sono stati notificati dall' di Brindisi in data 16 dicembre Pt_4
2022 mediante consegna di copia a mani proprie del destinatario.
A fronte di tale produzione documentale, la difesa dell'opponente si è limitata a ribadire nelle memorie successive l'insussistenza di alcuna documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto nei confronti del senza muovere alcuna contestazione sulla validità di tale Parte_1 notificazione né tantomeno sulla sua esistenza.
Accertata l'intervenuta notificazione ed in mancanza di tempestiva opposizione ex art.645
c.p.c., il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo, con la conseguenza che in questa sede a questo giudicante è preclusa la possibilità di operare alcuna valutazione in ordine a questioni che avrebbero potuto e dovuto, essere eccepite e/o dedotte esclusivamente attraverso il menzionato strumento processuale tipico della opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. deve ritenersi inammissibile relativamente alle censure inerenti sia alla presunta falsità della firma apposta al contratto di soggiorno presso la RSSA “Villa Bianca” sottoscritto il 5.07.2016 da per il proprio Parte_2 ricovero, sia al carattere usurario degli interessi, trattandosi di questioni che attengono direttamente ai presupposti della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio, non sindacabili in questa sede.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, una volta divenuto definitivo il decreto ingiuntivo per mancata opposizione, restano coperte da giudicato tutte le questioni deducibili in quella sede, comprese quelle relative alla validità ed efficacia del contratto posto a fondamento del credito alla legittimazione passiva del presunto garante, nonché alla genuinità o riferibilità della sottoscrizione (Cass. 13850/2019; Cass. 21110/2022).
Tali questioni, costituendo motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, non possono essere introdotte per la prima volta con un'opposizione all'esecuzione, la quale ha contenuto necessariamente più ristretto e non può trasformarsi in una revisione del merito della pretesa già cristallizzata nel provvedimento monitorio.
Ne consegue che dette eccezioni sono inammissibili, oltre che infondate perché assolutamente generiche e non supportate da alcun principio di prova.
Anche l'eccezione concernente l'usurarietà degli interessi pretesi deve comunque ritenersi non fondata, trattandosi di eccezione proposta in termini meramente assertivi, senza alcuna indicazione dei tassi effettivamente applicati, dei periodi di riferimento o delle soglie usurarie vigenti, risultando dunque priva di specificità e comunque inidonea a scalfire la presunzione di legittimità del titolo esecutivo.
Per le considerazioni sopra esposte, l'opposizione è in parte infondata ed in parte inammissibile e va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri minimi vista la mancanza di complesse questioni di fatto o di diritto, nonché della mancanza della fase della istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria
[...] istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di Controparte_1 lite per il presente giudizio che si liquidano in €.4.217,00 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Così deciso in Brindisi in data 10.12.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo