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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/08/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN GRADO DI APPELLO nella causa civile iscritta al n. r.g. 952/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in VIA SUSA, 13 10138 TORINO, presso lo studio dell'avv. CASSELLA FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA PORTA Controparte_1 C.F._1
PRETORIA N. 65 AOSTA, presso lo studio dell'avv. AUGUSTA BERTHET, che lo rappresenta e difende con l'avv. JACOPO CARLO BARCATI in modo anche disgiunto tra loro, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e nei confronti di
Controparte_2
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, dom.to in Torino, Via
[...] P.IVA_2
Arsenale 21, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, che la rappresenta e difende;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 25/03/2025 Parte_2
ha così precisato le conclusioni:
“In totale riforma della sentenza appellata del Giudice di Pace di Aosta, n. 137/2023 pubblicata
l'8/08/2023 nella causa RG n. 5/2023, non notificata,
- In via principale, nel merito,
pagina 1 di 8 Accogliere l'appello per i motivi dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 137/2023 del Giudice di Pace di Aosta, pubblicata l'8/08/2023
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito
Voglia, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere della presente controversia dichiarando territorialmente competente a decidere il Giudice di Pace di Treviso, con l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno;
- accertare e dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e/o respingerla poiché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere delle contestazioni riguardanti la notificazione e il contenuto degli atti accertando e dichiarando competente il Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione ex artt. 9 e 617 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la tardività dell'opposizione proposta, anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente relativamente a tutte le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio e/o declaratoria di inammissibilità delle relative domande formulate nei suoi confronti;
- rigettare l'azione avversaria ed ogni domanda nei confronti della conchiudente in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Aosta per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di onorari e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, e rimborso del contributo unificato”
Con note scritte depositate in data 09/05/2025 ha così precisato le Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
pagina 2 di 8 In via principale: rigettare l'appello proposto da , in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto da , dichiarando la Parte_2 carenza di legittimazione passiva in capo al SI. , in quanto non erede della Controparte_1
SI.ra , con conseguente conferma del dispositivo della sentenza di primo grado in Persona_1 merito all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'
[...]
di Vicenza n. 1248 02022 0000 1037000 notificata il 20 ottobre 2022 ed Parte_2 ogni atto consequenziale allo stesso, con particolare riferimento all'eventuale provvedimento di fermo amministrativo che dovesse essere stato nel frattempo emesso e iscritto al Pra sul veicolo di proprietà del signor indicato nell'atto come sopra annullato. Controparte_1
In ogni caso: Spese di lite del grado integralmente rifuse”
Con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/02/2024
[...]
ha così precisato le conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino,
- accogliersi l'appello proposto da e per l'effetto dichiarare tenuto al Parte_2
pagamento delle sanzioni, come erede, il SI. . CP_1
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge o, in via subordinata, quantomeno compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato a Parte_2 [...]
e alla CP_1 Controparte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 137/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
[...]
Aosta impugnando detta sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha così ritenuto “Deve essere, in via preliminare, affermata la competenza per materia e territorio di questo Giudice in quanto (cfr. Cass. S.U. 10261/18) gli stessi criteri di competenza valevoli per le controversie aventi oggetto opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada devono essere applicati anche con riferimento all'impugnativa di preavviso di fermo stante la sua natura di azione di accertamento negativo, con principio già fatto proprio da Cass. 9447/2016; ferma restando, quindi, la competenza per materia di questo Giudice, riguardo a quella territoriale è
pagina 3 di 8 principio pacifico quello secondo cui la stessa va individuata nel Giudice del luogo delle commesse violazioni, nel caso di specie Aosta (…omissis…). Passando al merito delle doglianze di parte ricorrente (..omissis…) debba essere esaminata l'eccezione del signor concernente CP_1
l'omessa notificazione della cartella esattoriale indicata nell'atto qui impugnato, stante il carattere assorbente della stessa. Sul punto l ha prodotto sub. 3 l'estratto Parte_2 del ruolo nonché ulteriore documentazione a suo avviso attestante l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento citata (ma non allegata) all'atto in questa sede impugnato;
tale omissione impedisce a questo Giudice di verificare con doverosa certezza che la cartella esattoriale in commento fosse quella oggetto di una notificazione che non si comprende a quale atto si debba riferire. Ne discende che, non avendo l' fornito la prova documentale della Parte_2 notificazione della cartella di pagamento, da considerare atto presupposto, l'opposizione del ricorrente deve essere accolta. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'
[...]
(…omissis…)
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Aosta, Paolo Romagnoli, Parte_2
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e/o domanda, così dispone: Annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' di Parte_2
Vicenza n. 1248 02022 000 1037000 notificata il 20 ottobre 2022 ed ogni atto consequenziale allo stesso, con particolare riferimento all'eventuale provvedimento di fermo amministrativo che dovesse essere stato nel frattempo emesso e iscritto al Pra sul veicolo di proprietà del signor
indicato nell'atto come sopra annullato. Visto l'art. 91 c.p.c., dichiara tenuta Controparte_1
e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida, tenuto conto dei parametri di cui al DM
55/14 così come recentemente novellati, in € 1.124,89 di cui € 172,89 per esposti ed € 952,00 per onorari di avvocato (fase studio 236,00; fase introduttiva 252,00; fase di trattazione e decisionale
500,00) per 200,00 imponibili, oltre 15% rimborso forfettario, cpa ed iva laddove non detraibile.
Compensa le spese nei rapporti tra l'attore e il ”. Controparte_3
L'appellante, in particolare, eccepiva l'incompetenza del Giudice di Pace adito e deduceva, nel merito, l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa al fermo amministrativo e, comunque, la prescrizione dei crediti. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e, in via Controparte_1 subordinata, l'accertamento della “carenza di legittimazione passiva in capo al SI.
[...]
, in quanto non erede della SI.ra , con conseguente conferma del CP_1 Persona_1
pagina 4 di 8 dispositivo della sentenza di primo grado in merito all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' di Vicenza n. 1248 Parte_2
02022 000 1037000 notificata il 20 ottobre 2022 ed ogni atto consequenziale allo stesso, con particolare riferimento all'eventuale provvedimento di fermo amministrativo che dovesse essere stato nel frattempo emesso e iscritto al Pra sul veicolo di proprietà del signor Controparte_1 indicato nell'atto come sopra annullato”.
si costituiva nel Controparte_2
giudizio di appello con la rappresentanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, evidenziando che: i) l'atto di appello era stato notificato personalmente alla (e non Controparte_2
all'Avvocatura distrettuale dello Stato); ii) nel giudizio di primo grado detta amministrazione si era autonomamente difesa a mezzo di funzionario delegato. Chiedeva l'accoglimento dell'appello richiamando le difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 04/07/2023 il giudice sottoponeva alle parti la questione di nullità della notificazione dell'atto di appello non eseguita all' e presso Controparte_4
l'Avvocatura dello Stato, nonché il difetto di legittimazione passiva della
[...]
. Controparte_2
Depositate le memorie ex art. 101 c.p.c., le parti all'udienza del 24/09/2024 insistevano nelle proprie difese e veniva fissata l'udienza del 27/05/2025 per trattenere la causa in decisione, con assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento del 03/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il fermo amministrativo previsto dall'art. 86 DPR n. 602 del
1973, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva (atto di natura cautelare coercitiva) volta ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione e come tale impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione
(v. ex multis, Cass. civ., sez. un., 22/07/2015, n. 15354, che ha chiarito che il fermo amministrativo non può essere considerato esercizio dell'attività esecutiva del concessionario, poiché tale istituto, che si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento, non costituisce pagina 5 di 8 passaggio indefettibile per l'avvio della procedura esecutiva e la legge neppure prevede la possibilità di convertirlo in pignoramento, dunque non tende a privare il debitore del proprio bene al fine di venderlo forzosamente e sanare, così, con il ricavato la esposizione debitoria).
A fronte di tale ricostruzione, l'impugnazione del fermo (e del preavviso di fermo) deve avvenire secondo la disciplina del rito ordinario di cognizione, configurandosi, la relativa iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di eseguire il fermo, azione in relazione alla quale il giudice adito è chiamato a conoscere sia della misura coercitiva che del merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. civ., sez. un., 22/07/2015, n.
15354; Cass. civ., sez. II, 14/03/2024, n. 6790; si evidenzia altresì quanto affermato da Cass. civ., sez. un., 27/04/2018, n. 10261: “La qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo e l'ipoteca resta ferma pertanto sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto”).
La natura giuridica dell'istituto in esame e la qualificazione del relativo giudizio di impugnazione ha poi ricadute sul piano della disciplina generale dell'azione e, quindi, della legittimazione e della rappresentanza processuali.
Stante la natura di ordinaria azione di accertamento negativo, all'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo si applica infatti la regola generale dettata dal combinato disposto dell'art. 144, c. 1, c.p.c. e dell'art. 11, c. 1, del r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non trovando invece applicazione l'ipotesi specifica di deroga prevista dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, in forza dei quali nei soli giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada il ricorso introduttivo è notificato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato, la quale può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari delegati
(Cass. civ., sez. III, 08/11/2018, n. 28528).
Nel caso in esame, è vero che il Presidente della esercita le attribuzioni Controparte_2
prefettizie in forza dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 545/1945, ma detta disposizione non comporta la legittimazione passiva della Controparte_2
nel giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, poiché,
[...]
pagina 6 di 8 non essendo l'opposizione di preavviso di fermo riconducibile nell'alveo dei giudizi oppositivi regolati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, la relativa azione giudiziale doveva essere instaurata ai sensi dell'art. 11, c. 1, r.d. 30/10/1933, n. 1611, nei confronti del (e non Controparte_5
della sua articolazione territoriale costituita, nella fattispecie, dal Controparte_3 CP_2
. Del pari non rileva che nel presente grado di appello la
[...] [...]
si sia costituita rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato senza eccepire la nullità della notifica dell'atto di citazione consegnato direttamente all'amministrazione evocata in giudizio (e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato, come previsto dagli artt. 144 c.p.c. e 11 r.d. 1611/1933, la cui violazione comporta la nullità della notificazione, v. Cass. civ., sez. I, 15/09/2011, n. 18849); nel caso di specie, infatti, il
[...]
è rimasto totalmente estraneo ad entrambi i gradi di giudizio e l'attività difensiva CP_5
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato non è intervenuta nell'interesse del predetto , CP_5
bensì della , sicché non può dirsi verificata Controparte_2
alcuna sanatoria del vizio di notificazione dell'atto introduttivo.
Alla luce di quanto sopra esposto devesi invece rilevare che l'amministrazione dello Stato legittimata passiva nel presente giudizio non si è costituita e non vi è stata alcuna sanatoria del vizio, né la notificazione è stata mai ritualmente rinnovata.
Ne consegue che in applicazione dell'art. 354 c.p.c. la causa va rimessa al giudice di primo grado
(cfr. in senso analogo, Cass. civ., sez. III, 08/11/2018, n. 28528).
Quanto alle spese di lite, il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3, 24/04/2025, n. 10794) e, “qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa” (cfr. Cass. civ., sez.
III, 09/12/2022, n. 36076; Cass. civ., sez. 6-2, 06/05/2021, n. 11865). Dette spese vanno dunque poste a carico di quale soggetto che ha dato causa alla nullità che Controparte_1
determina il rinvio, nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 e ss.mm. per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a €
5.200,00), tranne che per la fase istruttoria, riconosciuta con riferimento al solo giudizio di primo grado, con l'applicazione dei minimi tabellari. Si ritiene altresì congruo applicare la diminuzione pagina 7 di 8 del 50% sulle spese di lite relative al giudizio di appello tenuto conto del risultato conseguito e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Dichiara la nullità della sentenza n. 137/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Aosta e visto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti davanti al Giudice di primo grado;
- Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al Controparte_2 primo grado in € 1.089,00, per compensi e, quanto al secondo grado, in € 850,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo Parte_1 grado in € 1.089,00, per compensi e, quanto al secondo grado, in € 850,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
Si dà atto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c.
1quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aosta, 06/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN GRADO DI APPELLO nella causa civile iscritta al n. r.g. 952/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in VIA SUSA, 13 10138 TORINO, presso lo studio dell'avv. CASSELLA FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA PORTA Controparte_1 C.F._1
PRETORIA N. 65 AOSTA, presso lo studio dell'avv. AUGUSTA BERTHET, che lo rappresenta e difende con l'avv. JACOPO CARLO BARCATI in modo anche disgiunto tra loro, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e nei confronti di
Controparte_2
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, dom.to in Torino, Via
[...] P.IVA_2
Arsenale 21, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, che la rappresenta e difende;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 25/03/2025 Parte_2
ha così precisato le conclusioni:
“In totale riforma della sentenza appellata del Giudice di Pace di Aosta, n. 137/2023 pubblicata
l'8/08/2023 nella causa RG n. 5/2023, non notificata,
- In via principale, nel merito,
pagina 1 di 8 Accogliere l'appello per i motivi dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 137/2023 del Giudice di Pace di Aosta, pubblicata l'8/08/2023
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito
Voglia, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere della presente controversia dichiarando territorialmente competente a decidere il Giudice di Pace di Treviso, con l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno;
- accertare e dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e/o respingerla poiché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere delle contestazioni riguardanti la notificazione e il contenuto degli atti accertando e dichiarando competente il Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione ex artt. 9 e 617 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la tardività dell'opposizione proposta, anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente relativamente a tutte le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio e/o declaratoria di inammissibilità delle relative domande formulate nei suoi confronti;
- rigettare l'azione avversaria ed ogni domanda nei confronti della conchiudente in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Aosta per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di onorari e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, e rimborso del contributo unificato”
Con note scritte depositate in data 09/05/2025 ha così precisato le Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
pagina 2 di 8 In via principale: rigettare l'appello proposto da , in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto da , dichiarando la Parte_2 carenza di legittimazione passiva in capo al SI. , in quanto non erede della Controparte_1
SI.ra , con conseguente conferma del dispositivo della sentenza di primo grado in Persona_1 merito all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'
[...]
di Vicenza n. 1248 02022 0000 1037000 notificata il 20 ottobre 2022 ed Parte_2 ogni atto consequenziale allo stesso, con particolare riferimento all'eventuale provvedimento di fermo amministrativo che dovesse essere stato nel frattempo emesso e iscritto al Pra sul veicolo di proprietà del signor indicato nell'atto come sopra annullato. Controparte_1
In ogni caso: Spese di lite del grado integralmente rifuse”
Con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/02/2024
[...]
ha così precisato le conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino,
- accogliersi l'appello proposto da e per l'effetto dichiarare tenuto al Parte_2
pagamento delle sanzioni, come erede, il SI. . CP_1
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge o, in via subordinata, quantomeno compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato a Parte_2 [...]
e alla CP_1 Controparte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 137/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
[...]
Aosta impugnando detta sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha così ritenuto “Deve essere, in via preliminare, affermata la competenza per materia e territorio di questo Giudice in quanto (cfr. Cass. S.U. 10261/18) gli stessi criteri di competenza valevoli per le controversie aventi oggetto opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada devono essere applicati anche con riferimento all'impugnativa di preavviso di fermo stante la sua natura di azione di accertamento negativo, con principio già fatto proprio da Cass. 9447/2016; ferma restando, quindi, la competenza per materia di questo Giudice, riguardo a quella territoriale è
pagina 3 di 8 principio pacifico quello secondo cui la stessa va individuata nel Giudice del luogo delle commesse violazioni, nel caso di specie Aosta (…omissis…). Passando al merito delle doglianze di parte ricorrente (..omissis…) debba essere esaminata l'eccezione del signor concernente CP_1
l'omessa notificazione della cartella esattoriale indicata nell'atto qui impugnato, stante il carattere assorbente della stessa. Sul punto l ha prodotto sub. 3 l'estratto Parte_2 del ruolo nonché ulteriore documentazione a suo avviso attestante l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento citata (ma non allegata) all'atto in questa sede impugnato;
tale omissione impedisce a questo Giudice di verificare con doverosa certezza che la cartella esattoriale in commento fosse quella oggetto di una notificazione che non si comprende a quale atto si debba riferire. Ne discende che, non avendo l' fornito la prova documentale della Parte_2 notificazione della cartella di pagamento, da considerare atto presupposto, l'opposizione del ricorrente deve essere accolta. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'
[...]
(…omissis…)
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Aosta, Paolo Romagnoli, Parte_2
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e/o domanda, così dispone: Annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' di Parte_2
Vicenza n. 1248 02022 000 1037000 notificata il 20 ottobre 2022 ed ogni atto consequenziale allo stesso, con particolare riferimento all'eventuale provvedimento di fermo amministrativo che dovesse essere stato nel frattempo emesso e iscritto al Pra sul veicolo di proprietà del signor
indicato nell'atto come sopra annullato. Visto l'art. 91 c.p.c., dichiara tenuta Controparte_1
e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida, tenuto conto dei parametri di cui al DM
55/14 così come recentemente novellati, in € 1.124,89 di cui € 172,89 per esposti ed € 952,00 per onorari di avvocato (fase studio 236,00; fase introduttiva 252,00; fase di trattazione e decisionale
500,00) per 200,00 imponibili, oltre 15% rimborso forfettario, cpa ed iva laddove non detraibile.
Compensa le spese nei rapporti tra l'attore e il ”. Controparte_3
L'appellante, in particolare, eccepiva l'incompetenza del Giudice di Pace adito e deduceva, nel merito, l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa al fermo amministrativo e, comunque, la prescrizione dei crediti. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e, in via Controparte_1 subordinata, l'accertamento della “carenza di legittimazione passiva in capo al SI.
[...]
, in quanto non erede della SI.ra , con conseguente conferma del CP_1 Persona_1
pagina 4 di 8 dispositivo della sentenza di primo grado in merito all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' di Vicenza n. 1248 Parte_2
02022 000 1037000 notificata il 20 ottobre 2022 ed ogni atto consequenziale allo stesso, con particolare riferimento all'eventuale provvedimento di fermo amministrativo che dovesse essere stato nel frattempo emesso e iscritto al Pra sul veicolo di proprietà del signor Controparte_1 indicato nell'atto come sopra annullato”.
si costituiva nel Controparte_2
giudizio di appello con la rappresentanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, evidenziando che: i) l'atto di appello era stato notificato personalmente alla (e non Controparte_2
all'Avvocatura distrettuale dello Stato); ii) nel giudizio di primo grado detta amministrazione si era autonomamente difesa a mezzo di funzionario delegato. Chiedeva l'accoglimento dell'appello richiamando le difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 04/07/2023 il giudice sottoponeva alle parti la questione di nullità della notificazione dell'atto di appello non eseguita all' e presso Controparte_4
l'Avvocatura dello Stato, nonché il difetto di legittimazione passiva della
[...]
. Controparte_2
Depositate le memorie ex art. 101 c.p.c., le parti all'udienza del 24/09/2024 insistevano nelle proprie difese e veniva fissata l'udienza del 27/05/2025 per trattenere la causa in decisione, con assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento del 03/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il fermo amministrativo previsto dall'art. 86 DPR n. 602 del
1973, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva (atto di natura cautelare coercitiva) volta ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione e come tale impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione
(v. ex multis, Cass. civ., sez. un., 22/07/2015, n. 15354, che ha chiarito che il fermo amministrativo non può essere considerato esercizio dell'attività esecutiva del concessionario, poiché tale istituto, che si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento, non costituisce pagina 5 di 8 passaggio indefettibile per l'avvio della procedura esecutiva e la legge neppure prevede la possibilità di convertirlo in pignoramento, dunque non tende a privare il debitore del proprio bene al fine di venderlo forzosamente e sanare, così, con il ricavato la esposizione debitoria).
A fronte di tale ricostruzione, l'impugnazione del fermo (e del preavviso di fermo) deve avvenire secondo la disciplina del rito ordinario di cognizione, configurandosi, la relativa iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di eseguire il fermo, azione in relazione alla quale il giudice adito è chiamato a conoscere sia della misura coercitiva che del merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. civ., sez. un., 22/07/2015, n.
15354; Cass. civ., sez. II, 14/03/2024, n. 6790; si evidenzia altresì quanto affermato da Cass. civ., sez. un., 27/04/2018, n. 10261: “La qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo e l'ipoteca resta ferma pertanto sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto”).
La natura giuridica dell'istituto in esame e la qualificazione del relativo giudizio di impugnazione ha poi ricadute sul piano della disciplina generale dell'azione e, quindi, della legittimazione e della rappresentanza processuali.
Stante la natura di ordinaria azione di accertamento negativo, all'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo si applica infatti la regola generale dettata dal combinato disposto dell'art. 144, c. 1, c.p.c. e dell'art. 11, c. 1, del r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non trovando invece applicazione l'ipotesi specifica di deroga prevista dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, in forza dei quali nei soli giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada il ricorso introduttivo è notificato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato, la quale può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari delegati
(Cass. civ., sez. III, 08/11/2018, n. 28528).
Nel caso in esame, è vero che il Presidente della esercita le attribuzioni Controparte_2
prefettizie in forza dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 545/1945, ma detta disposizione non comporta la legittimazione passiva della Controparte_2
nel giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, poiché,
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pagina 6 di 8 non essendo l'opposizione di preavviso di fermo riconducibile nell'alveo dei giudizi oppositivi regolati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, la relativa azione giudiziale doveva essere instaurata ai sensi dell'art. 11, c. 1, r.d. 30/10/1933, n. 1611, nei confronti del (e non Controparte_5
della sua articolazione territoriale costituita, nella fattispecie, dal Controparte_3 CP_2
. Del pari non rileva che nel presente grado di appello la
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si sia costituita rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato senza eccepire la nullità della notifica dell'atto di citazione consegnato direttamente all'amministrazione evocata in giudizio (e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato, come previsto dagli artt. 144 c.p.c. e 11 r.d. 1611/1933, la cui violazione comporta la nullità della notificazione, v. Cass. civ., sez. I, 15/09/2011, n. 18849); nel caso di specie, infatti, il
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è rimasto totalmente estraneo ad entrambi i gradi di giudizio e l'attività difensiva CP_5
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato non è intervenuta nell'interesse del predetto , CP_5
bensì della , sicché non può dirsi verificata Controparte_2
alcuna sanatoria del vizio di notificazione dell'atto introduttivo.
Alla luce di quanto sopra esposto devesi invece rilevare che l'amministrazione dello Stato legittimata passiva nel presente giudizio non si è costituita e non vi è stata alcuna sanatoria del vizio, né la notificazione è stata mai ritualmente rinnovata.
Ne consegue che in applicazione dell'art. 354 c.p.c. la causa va rimessa al giudice di primo grado
(cfr. in senso analogo, Cass. civ., sez. III, 08/11/2018, n. 28528).
Quanto alle spese di lite, il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3, 24/04/2025, n. 10794) e, “qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa” (cfr. Cass. civ., sez.
III, 09/12/2022, n. 36076; Cass. civ., sez. 6-2, 06/05/2021, n. 11865). Dette spese vanno dunque poste a carico di quale soggetto che ha dato causa alla nullità che Controparte_1
determina il rinvio, nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 e ss.mm. per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a €
5.200,00), tranne che per la fase istruttoria, riconosciuta con riferimento al solo giudizio di primo grado, con l'applicazione dei minimi tabellari. Si ritiene altresì congruo applicare la diminuzione pagina 7 di 8 del 50% sulle spese di lite relative al giudizio di appello tenuto conto del risultato conseguito e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Dichiara la nullità della sentenza n. 137/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Aosta e visto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti davanti al Giudice di primo grado;
- Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al Controparte_2 primo grado in € 1.089,00, per compensi e, quanto al secondo grado, in € 850,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo Parte_1 grado in € 1.089,00, per compensi e, quanto al secondo grado, in € 850,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
Si dà atto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c.
1quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aosta, 06/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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