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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 2807/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dei Signori:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato il seguente:
DECRETO
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2023, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto a questo Tribunale di essere autorizzati allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito, con atto pubblico del 9 aprile 2015 rogato dal notaio in Cagliari e Persona_1
debitamente registrato e trascritto presso i competenti uffici, sul complesso immobiliare sito in
Serdiana (SU), censito al N.C.E.U. al foglio 31, particella 2117 sub 4 e particella 1828.
I ricorrenti hanno esposto di essersi uniti in matrimonio il 22 agosto 2009, in regime di
Per_ Per_ separazione dei beni, e che dall'unione sono nati due figli, , il 1° novembre 2010, e l'11 ottobre 2012. La residenza familiare è sempre stata individuata in un antico complesso immobiliare tipico delle case a corte campidanesi, sito nel centro abitato di Serdiana e avente
1 accesso dalla via Roma n. 27 e dalla via Regina Margherita n. 10, di proprietà esclusiva dell' e risalente, nella sua originaria edificazione, alla seconda metà del 1600. Pt_1
Tale bene, attualmente adibito a civile abitazione con annessi locali di pertinenza, era stato destinato a far fronte ai bisogni della famiglia mediante la costituzione del fondo patrimoniale del 2015, rimanendo tuttavia la titolarità in capo al solo coniuge Al momento della Pt_1
costituzione, il complesso risultava composto da una unità abitativa di dieci vani con accessori,
una unità adibita ad ufficio e una corte comune, oltre ad un fabbricato distinto con accesso da via Regina Margherita ad uso magazzino e cortile. Successivamente, le prime tre unità
immobiliari sono state fuse in un'unica particella catastale, mentre il fabbricato con accesso da via Regina Margherita è rimasto invariato.
Dalla relazione di stima giurata depositata dai ricorrenti risulta che l'intero complesso immobiliare ( oggi identificato dalle particelle 2117 sub 4 e 1828 del foglio 31 del N.C.E.U.
del Comune di Serdiana) ha un valore di mercato stimato in euro 2.100.000 ed una superficie complessiva superiore a 600 mq, di cui circa la metà adibita ad abitazione e la restante parte a spazi pertinenziali ( comprendenti loggiato, giardino, garage, locali tecnici, magazzino ed una cappella privata di circa 30 mq).
I coniugi hanno tuttavia rappresentato che l'attuale casa familiare, per le sue dimensioni e caratteristiche strutturali – vani molto ampi, soffitti fino a sei metri di altezza, notevoli costi di riscaldamento, refrigerazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria – si rivela oggi sproporzionata e poco funzionale alle esigenze del nucleo familiare.
2 Essi hanno pertanto manifestato l'intenzione di trasferire la residenza familiare in un diverso immobile, anch'esso di proprietà esclusiva del marito, sito sempre in Serdiana, nella via Roma
n. 21, distinto al N.C.E.U. al foglio 31, particella 250 sub 1, acquistato da quest'ultimo nel
2020 e successivamente riunito in piena proprietà nel 2021. Tale immobile, per distribuzione e dimensioni degli spazi interni ed esterni, è stato ritenuto più adeguato ai bisogni della famiglia.
È stato altresì dedotto che tale scioglimento non arreca pregiudizio agli interessi dei figli minori, né incide negativamente sulla garanzia dei bisogni della famiglia, essendo i coniugi titolari anche di altri beni immobili idonei, all'occorrenza, a soddisfare dette esigenze
Sulla base di tali considerazioni, i ricorrenti hanno quindi chiesto di essere autorizzati a sciogliere il fondo patrimoniale gravante sull'attuale complesso immobiliare e a costituirne uno nuovo sul predetto bene di via Roma n. 21, destinato a divenire la nuova residenza familiare.
*****
All'udienza dell'11 settembre 2023, il Giudice – ritenuta la necessità di chiarimenti, in particolare sulla significativa differenza di valore tra l'immobile attualmente vincolato e quello da vincolare in sostituzione – ha disposto la comparizione personale delle parti.
Nell'udienza del 5 ottobre 2023, i coniugi hanno confermato la volontà di vendere l'immobile gravato da fondo patrimoniale, sottolineando l'eccessiva onerosità della gestione e la difficoltà
materiale della manutenzione. Hanno inoltre precisato di avere completato la ristrutturazione
3 dell'immobile acquistato in via Roma n. 21, come documentato dalla relazione prodotta in atti,
e di essere prossimi alla costituzione del nuovo fondo patrimoniale su detto bene.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, si è riservato di provvedere.
*****
Con deposito telematico del 4 e del 5 ottobre 2023, i ricorrenti hanno integrato la documentazione relativa all'immobile sito in Serdiana, via Roma n. 21, destinato a nuova residenza familiare.
Successivamente, in data 13 novembre 2023, i coniugi hanno depositato telematicamente l'atto di costituzione del nuovo fondo patrimoniale, stipulato il 9 ottobre 2023 a rogito del notaio dott. in Cagliari, avente ad oggetto il predetto immobile in via Roma n. 21. Persona_4
Contestualmente è stata prodotta perizia giurata di stima, che ha attribuito al bene un valore di
€ 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila/00).
In data 5 dicembre 2023, i coniugi, a sostegno della propria richiesta e al fine di comprovare l'effettiva difficoltà di mantenere la convivenza nell'immobile attualmente vincolato a fondo patrimoniale, hanno provveduto a depositare telematicamente un prospetto riepilogativo delle spese fisse e di conservazione sostenute nel corso dell'anno 2022 per il mantenimento della casa familiare, pari a circa euro 25.000,00 (venticinquemila/00), corredato dalle relative ricevute, nonché la documentazione attestante i redditi percepiti dal nucleo familiare.
4 Ad integrazione delle deduzioni e della documentazione già prodotta, i ricorrenti hanno chiarito che il sig. è proprietario di un'area edificabile sita in Serdiana, località Parte_1
Sant'Antonio, sulla quale i coniugi intendono realizzare una villetta da adibire a nuova residenza familiare. La costruzione sarà finanziata, almeno in parte, con i proventi derivanti dalla vendita del complesso immobiliare attualmente gravato dal fondo patrimoniale di cui si chiede lo scioglimento. A tal fine è stata conferita all'ing. l'incarico di redigere Persona_5
una perizia di stima relativa sia all'area edificabile, sia al fabbricato che si prevede di edificare.
Dalla perizia emerge che l'area ha un valore stimato di euro 291.838,20, mentre il probabile valore di mercato della villetta, comprensiva delle pertinenze, si attesterebbe in euro
1.716.340,00. I costi di costruzione sono stati quantificati in circa euro 883.800,00, ai quali si aggiungeranno gli oneri di urbanizzazione e le spese tecniche di progettazione.
Le parti hanno ulteriormente precisato che il nuovo immobile di via Roma n. 21, già
assoggettato a fondo patrimoniale con atto del 9 ottobre 2023, ha un valore stimato di euro
435.000,00, sensibilmente inferiore a quello del complesso immobiliare oggi vincolato (pari a circa euro 2.100.000,00). Per tale ragione i coniugi si sono dichiarati disponibili a costituire un ulteriore fondo patrimoniale sull'area edificabile di proprietà esclusiva dell' destinata Pt_1
ad accogliere la futura villetta familiare. I costi di edificazione saranno sostenuti, in parte,
attraverso il reinvestimento del ricavato della vendita dell'attuale abitazione.
Le parti hanno chiarito che nell'intervallo tra l'alienazione dell'immobile oggi gravato e la realizzazione della nuova residenza, la famiglia dimorerà nell'immobile di via Roma n. 21, già
5 vincolato a fondo patrimoniale. Una volta completata la costruzione, il principio dell'accessione determinerà automaticamente l'estensione del vincolo anche al fabbricato erigendo, senza necessità di ulteriori atti costitutivi.
I ricorrenti hanno sottolineato come la tutela dei figli minori risulti pienamente garantita attraverso la combinazione di due distinti fondi patrimoniali: il primo già costituito sull'immobile di via Roma n. 21, del valore stimato in euro 435.000,00, e il secondo da costituirsi sull'area edificabile di località Sant'Antonio, del valore stimato in euro 291.838,20,
che si estenderà poi alla villetta in corso di realizzazione, il cui valore complessivo è stato stimato in euro 1.716.340,00. Ne consegue che il valore degli immobili destinati a garantire i bisogni della famiglia, mediante i due fondi patrimoniali, ammonterà a euro 2.146.340,00,
superiore a quello del compendio immobiliare attualmente vincolato.
Alla luce di tali precisazioni, i ricorrenti hanno ribadito la richiesta di autorizzazione allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito con atto a rogito del notaio del 9 Persona_1
aprile 2015, trascritto il 22 aprile 2015 (R.G. 10546, R.P. 8398), avente ad oggetto il complesso immobiliare di via Roma n. 27 in Serdiana, condizionando tale istanza alla costituzione,
contestuale alla vendita, di un nuovo fondo patrimoniale sull'area edificabile in località
Sant'Antonio, censita al Catasto Terreni al foglio 32, particelle 1236, 1237, 1238, 1239, 1240,
1308, 1309 e 1311, con reinvestimento parziale del ricavato nella costruzione della nuova abitazione familiare.
6 *****
L'istanza presentata dai coniugi deve essere accolta in quanto fondata e Parte_3
supportata da adeguata documentazione, così da garantire sia la continuità della destinazione familiare dei beni sia la tutela dei figli minori.
Per quanto concerne le motivazioni familiari e logistiche, i ricorrenti hanno adeguatamente documentato l'eccessiva onerosità e l'inadeguatezza dell'immobile attualmente vincolato dal fondo patrimoniale rispetto alle esigenze della famiglia, sia sotto il profilo della gestione e manutenzione sia per le caratteristiche strutturali. La decisione di trasferire la residenza in un immobile più funzionale trova quindi fondamento in ragioni concrete di ordine familiare e pratico.
I coniugi hanno, inoltre, provveduto, in data 9 ottobre 2023, alla costituzione di un nuovo fondo patrimoniale sull'immobile di via Roma n. 21, di proprietà esclusiva del marito,
destinato a residenza familiare, dimostrando in tal modo la volontà di garantire la medesima protezione dei bisogni familiari prevista dal fondo esistente.
Le prospettive future di tutela patrimoniale sono altresì chiaramente delineate;
i ricorrenti hanno illustrato il progetto di realizzazione di una nuova villetta sull'area edificabile in località
Sant'Antonio, di proprietà del marito, intendendo finanziare l'opera in parte con i proventi
7 derivanti dalla vendita dell'immobile attualmente vincolato. La perizia tecnica allegata documenta in modo dettagliato il valore dell'area, il probabile valore di mercato della futura abitazione e i costi stimati per la costruzione.
Il piano delineato assicura inoltre una protezione patrimoniale superiore rispetto alla situazione attuale. Infatti, il valore complessivo dei beni sui quali graveranno i due fondi patrimoniali –
quello già costituito nel 2023 sull'immobile di via Roma n. 21 e quello da costituire sull'area edificabile, che si estenderà automaticamente sulla nuova villetta – ammonta a circa €
2.146.340,00, risultando superiore al valore del complesso immobiliare attualmente vincolato dal fondo oggetto della richiesta di scioglimento e garantendo pienamente la tutela degli interessi dei figli minori.
Infine, la continuità abitativa della famiglia sarà assicurata, in quanto nel periodo necessario alla realizzazione della nuova residenza la famiglia manterrà la propria dimora nell'immobile di via Roma n. 21, già vincolato dal fondo costituito nel 2023, garantendo così la piena tutela dei bisogni quotidiani e la stabilità della residenza familiare.
In considerazione di quanto sopra, la richiesta di scioglimento del fondo patrimoniale costituito nel 2015 risulta pienamente giustificata, essendo contestualmente prevista la costituzione di nuovi strumenti di protezione patrimoniale che salvaguardano i minori e assicurano la continuità della destinazione familiare dei beni.
P.Q.M.
8 Il Collegio
- accoglie l'istanza dei coniugi e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
autorizza lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito in data 9 aprile 2015, a rogito del notaio dott. sul complesso immobiliare sito in Serdiana (SU), Persona_1
via Roma n. 27, trascritto il 22 aprile 2015 (R.G. 10546, R.P. 8398).
- Dispone che lo scioglimento del suddetto fondo patrimoniale sia effettuato contestualmente alla vendita dell'immobile e fermo restando che i coniugi dovranno costituire un nuovo fondo patrimoniale sull'area edificabile di proprietà del sig.
sita in Serdiana, località Sant'Antonio, censita al catasto terreni al Parte_1
foglio 32, particelle 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1308, 1309 e 1311, destinata alla realizzazione di una nuova residenza familiare.
- Si stabilisce che parte dei proventi derivanti dalla vendita del complesso immobiliare gravato dal fondo patrimoniale di cui sopra potrà essere utilizzata per finanziare la costruzione dell'immobile da destinare a casa familiare, garantendo così la continuità
abitativa della famiglia e la tutela dei figli minori.
- Il fondo patrimoniale già costituito sull'immobile di via Roma n. 21 e quello da costituire sull'area edificabile di Sant'Antonio avranno il compito di garantire la protezione dei bisogni familiari e degli interessi patrimoniali dei figli minori, in coerenza con le finalità di legge.
Così deciso in Cagliari in data 5.9.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
9 dott. Mario Farina
10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dei Signori:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato il seguente:
DECRETO
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2023, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto a questo Tribunale di essere autorizzati allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito, con atto pubblico del 9 aprile 2015 rogato dal notaio in Cagliari e Persona_1
debitamente registrato e trascritto presso i competenti uffici, sul complesso immobiliare sito in
Serdiana (SU), censito al N.C.E.U. al foglio 31, particella 2117 sub 4 e particella 1828.
I ricorrenti hanno esposto di essersi uniti in matrimonio il 22 agosto 2009, in regime di
Per_ Per_ separazione dei beni, e che dall'unione sono nati due figli, , il 1° novembre 2010, e l'11 ottobre 2012. La residenza familiare è sempre stata individuata in un antico complesso immobiliare tipico delle case a corte campidanesi, sito nel centro abitato di Serdiana e avente
1 accesso dalla via Roma n. 27 e dalla via Regina Margherita n. 10, di proprietà esclusiva dell' e risalente, nella sua originaria edificazione, alla seconda metà del 1600. Pt_1
Tale bene, attualmente adibito a civile abitazione con annessi locali di pertinenza, era stato destinato a far fronte ai bisogni della famiglia mediante la costituzione del fondo patrimoniale del 2015, rimanendo tuttavia la titolarità in capo al solo coniuge Al momento della Pt_1
costituzione, il complesso risultava composto da una unità abitativa di dieci vani con accessori,
una unità adibita ad ufficio e una corte comune, oltre ad un fabbricato distinto con accesso da via Regina Margherita ad uso magazzino e cortile. Successivamente, le prime tre unità
immobiliari sono state fuse in un'unica particella catastale, mentre il fabbricato con accesso da via Regina Margherita è rimasto invariato.
Dalla relazione di stima giurata depositata dai ricorrenti risulta che l'intero complesso immobiliare ( oggi identificato dalle particelle 2117 sub 4 e 1828 del foglio 31 del N.C.E.U.
del Comune di Serdiana) ha un valore di mercato stimato in euro 2.100.000 ed una superficie complessiva superiore a 600 mq, di cui circa la metà adibita ad abitazione e la restante parte a spazi pertinenziali ( comprendenti loggiato, giardino, garage, locali tecnici, magazzino ed una cappella privata di circa 30 mq).
I coniugi hanno tuttavia rappresentato che l'attuale casa familiare, per le sue dimensioni e caratteristiche strutturali – vani molto ampi, soffitti fino a sei metri di altezza, notevoli costi di riscaldamento, refrigerazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria – si rivela oggi sproporzionata e poco funzionale alle esigenze del nucleo familiare.
2 Essi hanno pertanto manifestato l'intenzione di trasferire la residenza familiare in un diverso immobile, anch'esso di proprietà esclusiva del marito, sito sempre in Serdiana, nella via Roma
n. 21, distinto al N.C.E.U. al foglio 31, particella 250 sub 1, acquistato da quest'ultimo nel
2020 e successivamente riunito in piena proprietà nel 2021. Tale immobile, per distribuzione e dimensioni degli spazi interni ed esterni, è stato ritenuto più adeguato ai bisogni della famiglia.
È stato altresì dedotto che tale scioglimento non arreca pregiudizio agli interessi dei figli minori, né incide negativamente sulla garanzia dei bisogni della famiglia, essendo i coniugi titolari anche di altri beni immobili idonei, all'occorrenza, a soddisfare dette esigenze
Sulla base di tali considerazioni, i ricorrenti hanno quindi chiesto di essere autorizzati a sciogliere il fondo patrimoniale gravante sull'attuale complesso immobiliare e a costituirne uno nuovo sul predetto bene di via Roma n. 21, destinato a divenire la nuova residenza familiare.
*****
All'udienza dell'11 settembre 2023, il Giudice – ritenuta la necessità di chiarimenti, in particolare sulla significativa differenza di valore tra l'immobile attualmente vincolato e quello da vincolare in sostituzione – ha disposto la comparizione personale delle parti.
Nell'udienza del 5 ottobre 2023, i coniugi hanno confermato la volontà di vendere l'immobile gravato da fondo patrimoniale, sottolineando l'eccessiva onerosità della gestione e la difficoltà
materiale della manutenzione. Hanno inoltre precisato di avere completato la ristrutturazione
3 dell'immobile acquistato in via Roma n. 21, come documentato dalla relazione prodotta in atti,
e di essere prossimi alla costituzione del nuovo fondo patrimoniale su detto bene.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, si è riservato di provvedere.
*****
Con deposito telematico del 4 e del 5 ottobre 2023, i ricorrenti hanno integrato la documentazione relativa all'immobile sito in Serdiana, via Roma n. 21, destinato a nuova residenza familiare.
Successivamente, in data 13 novembre 2023, i coniugi hanno depositato telematicamente l'atto di costituzione del nuovo fondo patrimoniale, stipulato il 9 ottobre 2023 a rogito del notaio dott. in Cagliari, avente ad oggetto il predetto immobile in via Roma n. 21. Persona_4
Contestualmente è stata prodotta perizia giurata di stima, che ha attribuito al bene un valore di
€ 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila/00).
In data 5 dicembre 2023, i coniugi, a sostegno della propria richiesta e al fine di comprovare l'effettiva difficoltà di mantenere la convivenza nell'immobile attualmente vincolato a fondo patrimoniale, hanno provveduto a depositare telematicamente un prospetto riepilogativo delle spese fisse e di conservazione sostenute nel corso dell'anno 2022 per il mantenimento della casa familiare, pari a circa euro 25.000,00 (venticinquemila/00), corredato dalle relative ricevute, nonché la documentazione attestante i redditi percepiti dal nucleo familiare.
4 Ad integrazione delle deduzioni e della documentazione già prodotta, i ricorrenti hanno chiarito che il sig. è proprietario di un'area edificabile sita in Serdiana, località Parte_1
Sant'Antonio, sulla quale i coniugi intendono realizzare una villetta da adibire a nuova residenza familiare. La costruzione sarà finanziata, almeno in parte, con i proventi derivanti dalla vendita del complesso immobiliare attualmente gravato dal fondo patrimoniale di cui si chiede lo scioglimento. A tal fine è stata conferita all'ing. l'incarico di redigere Persona_5
una perizia di stima relativa sia all'area edificabile, sia al fabbricato che si prevede di edificare.
Dalla perizia emerge che l'area ha un valore stimato di euro 291.838,20, mentre il probabile valore di mercato della villetta, comprensiva delle pertinenze, si attesterebbe in euro
1.716.340,00. I costi di costruzione sono stati quantificati in circa euro 883.800,00, ai quali si aggiungeranno gli oneri di urbanizzazione e le spese tecniche di progettazione.
Le parti hanno ulteriormente precisato che il nuovo immobile di via Roma n. 21, già
assoggettato a fondo patrimoniale con atto del 9 ottobre 2023, ha un valore stimato di euro
435.000,00, sensibilmente inferiore a quello del complesso immobiliare oggi vincolato (pari a circa euro 2.100.000,00). Per tale ragione i coniugi si sono dichiarati disponibili a costituire un ulteriore fondo patrimoniale sull'area edificabile di proprietà esclusiva dell' destinata Pt_1
ad accogliere la futura villetta familiare. I costi di edificazione saranno sostenuti, in parte,
attraverso il reinvestimento del ricavato della vendita dell'attuale abitazione.
Le parti hanno chiarito che nell'intervallo tra l'alienazione dell'immobile oggi gravato e la realizzazione della nuova residenza, la famiglia dimorerà nell'immobile di via Roma n. 21, già
5 vincolato a fondo patrimoniale. Una volta completata la costruzione, il principio dell'accessione determinerà automaticamente l'estensione del vincolo anche al fabbricato erigendo, senza necessità di ulteriori atti costitutivi.
I ricorrenti hanno sottolineato come la tutela dei figli minori risulti pienamente garantita attraverso la combinazione di due distinti fondi patrimoniali: il primo già costituito sull'immobile di via Roma n. 21, del valore stimato in euro 435.000,00, e il secondo da costituirsi sull'area edificabile di località Sant'Antonio, del valore stimato in euro 291.838,20,
che si estenderà poi alla villetta in corso di realizzazione, il cui valore complessivo è stato stimato in euro 1.716.340,00. Ne consegue che il valore degli immobili destinati a garantire i bisogni della famiglia, mediante i due fondi patrimoniali, ammonterà a euro 2.146.340,00,
superiore a quello del compendio immobiliare attualmente vincolato.
Alla luce di tali precisazioni, i ricorrenti hanno ribadito la richiesta di autorizzazione allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito con atto a rogito del notaio del 9 Persona_1
aprile 2015, trascritto il 22 aprile 2015 (R.G. 10546, R.P. 8398), avente ad oggetto il complesso immobiliare di via Roma n. 27 in Serdiana, condizionando tale istanza alla costituzione,
contestuale alla vendita, di un nuovo fondo patrimoniale sull'area edificabile in località
Sant'Antonio, censita al Catasto Terreni al foglio 32, particelle 1236, 1237, 1238, 1239, 1240,
1308, 1309 e 1311, con reinvestimento parziale del ricavato nella costruzione della nuova abitazione familiare.
6 *****
L'istanza presentata dai coniugi deve essere accolta in quanto fondata e Parte_3
supportata da adeguata documentazione, così da garantire sia la continuità della destinazione familiare dei beni sia la tutela dei figli minori.
Per quanto concerne le motivazioni familiari e logistiche, i ricorrenti hanno adeguatamente documentato l'eccessiva onerosità e l'inadeguatezza dell'immobile attualmente vincolato dal fondo patrimoniale rispetto alle esigenze della famiglia, sia sotto il profilo della gestione e manutenzione sia per le caratteristiche strutturali. La decisione di trasferire la residenza in un immobile più funzionale trova quindi fondamento in ragioni concrete di ordine familiare e pratico.
I coniugi hanno, inoltre, provveduto, in data 9 ottobre 2023, alla costituzione di un nuovo fondo patrimoniale sull'immobile di via Roma n. 21, di proprietà esclusiva del marito,
destinato a residenza familiare, dimostrando in tal modo la volontà di garantire la medesima protezione dei bisogni familiari prevista dal fondo esistente.
Le prospettive future di tutela patrimoniale sono altresì chiaramente delineate;
i ricorrenti hanno illustrato il progetto di realizzazione di una nuova villetta sull'area edificabile in località
Sant'Antonio, di proprietà del marito, intendendo finanziare l'opera in parte con i proventi
7 derivanti dalla vendita dell'immobile attualmente vincolato. La perizia tecnica allegata documenta in modo dettagliato il valore dell'area, il probabile valore di mercato della futura abitazione e i costi stimati per la costruzione.
Il piano delineato assicura inoltre una protezione patrimoniale superiore rispetto alla situazione attuale. Infatti, il valore complessivo dei beni sui quali graveranno i due fondi patrimoniali –
quello già costituito nel 2023 sull'immobile di via Roma n. 21 e quello da costituire sull'area edificabile, che si estenderà automaticamente sulla nuova villetta – ammonta a circa €
2.146.340,00, risultando superiore al valore del complesso immobiliare attualmente vincolato dal fondo oggetto della richiesta di scioglimento e garantendo pienamente la tutela degli interessi dei figli minori.
Infine, la continuità abitativa della famiglia sarà assicurata, in quanto nel periodo necessario alla realizzazione della nuova residenza la famiglia manterrà la propria dimora nell'immobile di via Roma n. 21, già vincolato dal fondo costituito nel 2023, garantendo così la piena tutela dei bisogni quotidiani e la stabilità della residenza familiare.
In considerazione di quanto sopra, la richiesta di scioglimento del fondo patrimoniale costituito nel 2015 risulta pienamente giustificata, essendo contestualmente prevista la costituzione di nuovi strumenti di protezione patrimoniale che salvaguardano i minori e assicurano la continuità della destinazione familiare dei beni.
P.Q.M.
8 Il Collegio
- accoglie l'istanza dei coniugi e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
autorizza lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito in data 9 aprile 2015, a rogito del notaio dott. sul complesso immobiliare sito in Serdiana (SU), Persona_1
via Roma n. 27, trascritto il 22 aprile 2015 (R.G. 10546, R.P. 8398).
- Dispone che lo scioglimento del suddetto fondo patrimoniale sia effettuato contestualmente alla vendita dell'immobile e fermo restando che i coniugi dovranno costituire un nuovo fondo patrimoniale sull'area edificabile di proprietà del sig.
sita in Serdiana, località Sant'Antonio, censita al catasto terreni al Parte_1
foglio 32, particelle 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1308, 1309 e 1311, destinata alla realizzazione di una nuova residenza familiare.
- Si stabilisce che parte dei proventi derivanti dalla vendita del complesso immobiliare gravato dal fondo patrimoniale di cui sopra potrà essere utilizzata per finanziare la costruzione dell'immobile da destinare a casa familiare, garantendo così la continuità
abitativa della famiglia e la tutela dei figli minori.
- Il fondo patrimoniale già costituito sull'immobile di via Roma n. 21 e quello da costituire sull'area edificabile di Sant'Antonio avranno il compito di garantire la protezione dei bisogni familiari e degli interessi patrimoniali dei figli minori, in coerenza con le finalità di legge.
Così deciso in Cagliari in data 5.9.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
9 dott. Mario Farina
10