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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2024, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
STEFANIA FONTANAROSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 751/2021
TRA
, P. IVA , in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Felice Bianco, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
SAIM (NA) alla Via G. Carducci n. 12;
OPPONENTE
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
VITTORIO CAMILLERI, C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti e da note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.12.2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento n. 3477/2020 del Controparte_1
08.10.2020, della somma di euro 13.522,82, oltre interessi, nonché spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 per spese e in € 540,00 per compenso, oltre il 15 % di spese generali, IVA e
CPA come per legge, nei confronti della società , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale corrispettivo per il servizio di fornitura di energia elettrica, come da fattura insoluta n. 63229804211164A del 08.11.2018.
1 Avverso la suddetta ingiunzione di pagamento, proponeva opposizione la Parte_1 eccependo l'inesistenza del contratto di fornitura, la carenza delle prove poste a fondamento della pretesa creditoria, nonché contestando la ricostruzione dei consumi addebitati in fattura.
Si costituiva in giudizio eccependo l'assoluta infondatezza dell'atto Controparte_1
di opposizione.
In particolare, evidenziava che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 17.10.2018 dai tecnici di con Organizzazione_1
l'assistenza e la collaborazione della Polizia di Stato - Commissariato di Giugliano in Campania
(NA), presso il punto di prelievo ubicato in Giugliano in Campania (NA), via San Nullo 179, contraddistinto dal n. POD IT001E80417706, associato alla fornitura di energia elettrica, per usi diversi da quelli abitativi, contrattualmente intestata alla che nel corso Parte_1 di tale loro intervento i predetti tecnici accertatori rilevavano e verbalizzavano quanto segue “in data odierna congiuntamente al personale del Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano è stata eseguita la verifica ai locali ubicati in via San Nullo 179 alimentati dal misuratore di fornitura con numero cliente “804177060” attualmente attiva. In sede di verifica è stato constatato e fatto constatare alla signora , amministratrice della società, e alla polizia che la Parte_2
fornitura è manomessa. Infatti, staccando l'energia elettrica, mediante il misuratore, nei locali è comunque presente energia elettrica. Si rileva la presenza di un allaccio abusivo di sezione 4 x 10 mmq in rame collegato direttamente alla montante di di sezione 4 x 16 mmq in rame. Org_1
L'allaccio è collegato mediante un teleruttore all'impianto privato ed alimenta gli utilizzatori elettrici. Tale stato dei luoghi consente un prelievo di energia irregolare che non viene registrata né fatturata, inoltre la potenza non viene limitata. Al termine della verifica il misuratore e l'allaccio sono stati repertati in busta n. BST0196022”; che alle operazioni di verifica presenziava personalmente anche la sig.ra in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_2
della , intestataria e utilizzatrice della fornitura, la quale provvedeva a Parte_1
sottoscrivere in ogni sua pagina il predetto verbale di verifica, senza nulla eccepire e/o contestare;
che quanto rilevato in sede di verifica vaniva confermato dalla nota prot. ED-23-10-2018-F0001058 del 23.10.2018 trasmessa da a ed, altresì, Organizzazione_1 Controparte_1
indirizzata per conoscenza alla , con la quale il Distributore formalmente Parte_1
comunicava che, nel corso dell'accertamento tecnico del 17.10.2018, veniva accertato un allaccio diretto alla rete elettrica, e che la ricostruzione delle misure, riferibile al periodo dal 01.04.2017 al
16.10.2018, era stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione;
che la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da Controparte_3
[..
[...] era ulteriormente corroborata dalla nota di prot. ED23-10-2018-
[...] Organizzazione_1
F0001036 del 23.10.2018, recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica indirizzata alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, all' territorialmente competente, alla società di fornitura odierna Controparte_4
opposta, alla alla ed alla Parte_3 Controparte_5 [...]
in seno alla quale il Distributore, ancora una volta, individuava la società CP_6 [...]
uale formale intestataria e utilizzatrice della fornitura al momento della verifica;
Parte_1
che, pertanto, sulla scorta della tabella di ricostruzione dei Controparte_1
consumi elaborata e trasmessa dal Distributore, emetteva la fattura n. 63229804211164A del
08.11.2018, nella quale, chiaramente, veniva specificato che l'importo fatturato era riferito al periodo
“aprile 2017 – ottobre 2018”, mentre, nella sezione del documento in esame dedicata al motivo di emissione, veniva fatto espresso riferimento ad una “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rigettate le richieste probatorie, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
15.12.2023, il Giudice riservava la causa in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
1. SUL MERITO
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito esposto.
Parte opposta, quale attrice in senso sostanziale nel presente giudizio, ha l'onere di provare il titolo della propria pretesa creditoria;
ove tale prova sia fornita, spetterà all'opponente, convenuta in senso sostanziale, allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione su di essa gravante.
Nel caso di specie, trattandosi di pagamento asseritamente dovuto dal cliente del servizio di somministrazione di energia elettrica per consumi derivati dalla realizzazione di un allaccio abusivo
(cfr. verbale n. 553634404/2018, dal quale emerge che in sede di verifica del 17.10.2018 i tecnici accertatori riscontravano che “si rileva la presenza di un allaccio abusivo di sezione 4 x 10 mmq in rame collegato direttamente alla montante di di sezione 4 x 16 mmq in rame. Org_1
L'allaccio è collegato mediante un teleruttore all'impianto privato ed alimenta gli utilizzatori elettrici. Tale stato dei luoghi consente un prelievo di energia irregolare che non viene registrata ne fatturata, inoltre la potenza non viene limitata”) – consumi la cui ricostruzione è quindi avvenuta non in virtù dei dati di consumo rilevati (non potendo essere effettuato alcun rilievo, stante l'allaccio diretto) ma in via presuntiva a partire da dati oggettivi (la durata del prelievo abusivo e la potenza
3 tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo;
) e sulla base dei criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente in materia (allegato A deliberazione AEEG 107/2009) –, l'opposta, per fornire la prova del titolo del proprio credito, avrebbe dovuto provare i “dati oggettivi” costituenti la base del calcolo effettuato.
Nel caso di specie parte opposta, pur avendo provato – mediante la produzione del verbale di verifica
– la presenza dell'allaccio abusivo, collegato mediante un teleruttore, di sezione 4 x 10 mmq in rame collegato direttamente alla montante di sezione 4 x 16 mmq in rame, non ha offerto validi elementi di prova della durata del prelievo illegittimo.
La stessa, infatti, si è limitata a riportare, nella comparsa di costituzione, quanto affermato nella denuncia sporta dalla società di distribuzione (in allegato alla comparsa di costituzione) in ordine al fatto che la ricostruzione dei consumi è stata eseguita sulla base della potenza tecnicamente prelevabile, ossia della potenza prelevabile in regime continuativo dalla connessione abusiva utilizzata per l'allaccio, ed è stata determinata considerando la portata termica del conduttore elettrico per la minima sezione tra il cavo della presa della fornitura e il cavo con cui è alimentata la fornitura.
Neppure è possibile ritenere tale deduzione provata ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.
Invero, in considerazione del principio secondo il quale la disposizione di cui all'art. 115 comma 1
c.p.c. può trovare applicazione soltanto laddove il convenuto sia, o possa ragionevolmente essere, a conoscenza del fatto dedotto dalla controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14652 del
18/07/2016; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019).
Non risulta, dunque, dimostrata la correttezza del dato costituito dalla durata del prelievo abusivo ai fini della determinazione dei consumi derivati dallo stesso e della conseguente quantificazione del corrispettivo dovuto dal cliente.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. SULLE SPESE DI LITE
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3477/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 08.10.2020;
4 B) condanna al pagamento in favore dell'AVV. FELICE Controparte_1
BIANCO, procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che liquida in Euro 2.540,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%.
Aversa, 3/04/2024
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Fontanarosa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
STEFANIA FONTANAROSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 751/2021
TRA
, P. IVA , in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Felice Bianco, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
SAIM (NA) alla Via G. Carducci n. 12;
OPPONENTE
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
VITTORIO CAMILLERI, C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti e da note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.12.2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento n. 3477/2020 del Controparte_1
08.10.2020, della somma di euro 13.522,82, oltre interessi, nonché spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 per spese e in € 540,00 per compenso, oltre il 15 % di spese generali, IVA e
CPA come per legge, nei confronti della società , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale corrispettivo per il servizio di fornitura di energia elettrica, come da fattura insoluta n. 63229804211164A del 08.11.2018.
1 Avverso la suddetta ingiunzione di pagamento, proponeva opposizione la Parte_1 eccependo l'inesistenza del contratto di fornitura, la carenza delle prove poste a fondamento della pretesa creditoria, nonché contestando la ricostruzione dei consumi addebitati in fattura.
Si costituiva in giudizio eccependo l'assoluta infondatezza dell'atto Controparte_1
di opposizione.
In particolare, evidenziava che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 17.10.2018 dai tecnici di con Organizzazione_1
l'assistenza e la collaborazione della Polizia di Stato - Commissariato di Giugliano in Campania
(NA), presso il punto di prelievo ubicato in Giugliano in Campania (NA), via San Nullo 179, contraddistinto dal n. POD IT001E80417706, associato alla fornitura di energia elettrica, per usi diversi da quelli abitativi, contrattualmente intestata alla che nel corso Parte_1 di tale loro intervento i predetti tecnici accertatori rilevavano e verbalizzavano quanto segue “in data odierna congiuntamente al personale del Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano è stata eseguita la verifica ai locali ubicati in via San Nullo 179 alimentati dal misuratore di fornitura con numero cliente “804177060” attualmente attiva. In sede di verifica è stato constatato e fatto constatare alla signora , amministratrice della società, e alla polizia che la Parte_2
fornitura è manomessa. Infatti, staccando l'energia elettrica, mediante il misuratore, nei locali è comunque presente energia elettrica. Si rileva la presenza di un allaccio abusivo di sezione 4 x 10 mmq in rame collegato direttamente alla montante di di sezione 4 x 16 mmq in rame. Org_1
L'allaccio è collegato mediante un teleruttore all'impianto privato ed alimenta gli utilizzatori elettrici. Tale stato dei luoghi consente un prelievo di energia irregolare che non viene registrata né fatturata, inoltre la potenza non viene limitata. Al termine della verifica il misuratore e l'allaccio sono stati repertati in busta n. BST0196022”; che alle operazioni di verifica presenziava personalmente anche la sig.ra in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_2
della , intestataria e utilizzatrice della fornitura, la quale provvedeva a Parte_1
sottoscrivere in ogni sua pagina il predetto verbale di verifica, senza nulla eccepire e/o contestare;
che quanto rilevato in sede di verifica vaniva confermato dalla nota prot. ED-23-10-2018-F0001058 del 23.10.2018 trasmessa da a ed, altresì, Organizzazione_1 Controparte_1
indirizzata per conoscenza alla , con la quale il Distributore formalmente Parte_1
comunicava che, nel corso dell'accertamento tecnico del 17.10.2018, veniva accertato un allaccio diretto alla rete elettrica, e che la ricostruzione delle misure, riferibile al periodo dal 01.04.2017 al
16.10.2018, era stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione;
che la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da Controparte_3
[..
[...] era ulteriormente corroborata dalla nota di prot. ED23-10-2018-
[...] Organizzazione_1
F0001036 del 23.10.2018, recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica indirizzata alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, all' territorialmente competente, alla società di fornitura odierna Controparte_4
opposta, alla alla ed alla Parte_3 Controparte_5 [...]
in seno alla quale il Distributore, ancora una volta, individuava la società CP_6 [...]
uale formale intestataria e utilizzatrice della fornitura al momento della verifica;
Parte_1
che, pertanto, sulla scorta della tabella di ricostruzione dei Controparte_1
consumi elaborata e trasmessa dal Distributore, emetteva la fattura n. 63229804211164A del
08.11.2018, nella quale, chiaramente, veniva specificato che l'importo fatturato era riferito al periodo
“aprile 2017 – ottobre 2018”, mentre, nella sezione del documento in esame dedicata al motivo di emissione, veniva fatto espresso riferimento ad una “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rigettate le richieste probatorie, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
15.12.2023, il Giudice riservava la causa in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
1. SUL MERITO
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito esposto.
Parte opposta, quale attrice in senso sostanziale nel presente giudizio, ha l'onere di provare il titolo della propria pretesa creditoria;
ove tale prova sia fornita, spetterà all'opponente, convenuta in senso sostanziale, allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione su di essa gravante.
Nel caso di specie, trattandosi di pagamento asseritamente dovuto dal cliente del servizio di somministrazione di energia elettrica per consumi derivati dalla realizzazione di un allaccio abusivo
(cfr. verbale n. 553634404/2018, dal quale emerge che in sede di verifica del 17.10.2018 i tecnici accertatori riscontravano che “si rileva la presenza di un allaccio abusivo di sezione 4 x 10 mmq in rame collegato direttamente alla montante di di sezione 4 x 16 mmq in rame. Org_1
L'allaccio è collegato mediante un teleruttore all'impianto privato ed alimenta gli utilizzatori elettrici. Tale stato dei luoghi consente un prelievo di energia irregolare che non viene registrata ne fatturata, inoltre la potenza non viene limitata”) – consumi la cui ricostruzione è quindi avvenuta non in virtù dei dati di consumo rilevati (non potendo essere effettuato alcun rilievo, stante l'allaccio diretto) ma in via presuntiva a partire da dati oggettivi (la durata del prelievo abusivo e la potenza
3 tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo;
) e sulla base dei criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente in materia (allegato A deliberazione AEEG 107/2009) –, l'opposta, per fornire la prova del titolo del proprio credito, avrebbe dovuto provare i “dati oggettivi” costituenti la base del calcolo effettuato.
Nel caso di specie parte opposta, pur avendo provato – mediante la produzione del verbale di verifica
– la presenza dell'allaccio abusivo, collegato mediante un teleruttore, di sezione 4 x 10 mmq in rame collegato direttamente alla montante di sezione 4 x 16 mmq in rame, non ha offerto validi elementi di prova della durata del prelievo illegittimo.
La stessa, infatti, si è limitata a riportare, nella comparsa di costituzione, quanto affermato nella denuncia sporta dalla società di distribuzione (in allegato alla comparsa di costituzione) in ordine al fatto che la ricostruzione dei consumi è stata eseguita sulla base della potenza tecnicamente prelevabile, ossia della potenza prelevabile in regime continuativo dalla connessione abusiva utilizzata per l'allaccio, ed è stata determinata considerando la portata termica del conduttore elettrico per la minima sezione tra il cavo della presa della fornitura e il cavo con cui è alimentata la fornitura.
Neppure è possibile ritenere tale deduzione provata ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.
Invero, in considerazione del principio secondo il quale la disposizione di cui all'art. 115 comma 1
c.p.c. può trovare applicazione soltanto laddove il convenuto sia, o possa ragionevolmente essere, a conoscenza del fatto dedotto dalla controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14652 del
18/07/2016; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019).
Non risulta, dunque, dimostrata la correttezza del dato costituito dalla durata del prelievo abusivo ai fini della determinazione dei consumi derivati dallo stesso e della conseguente quantificazione del corrispettivo dovuto dal cliente.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. SULLE SPESE DI LITE
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3477/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 08.10.2020;
4 B) condanna al pagamento in favore dell'AVV. FELICE Controparte_1
BIANCO, procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che liquida in Euro 2.540,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%.
Aversa, 3/04/2024
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Fontanarosa
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