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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI EM
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AN DAZZI Presidente
TE RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2108/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MO) il 23 luglio 1962; rappresentata e difesa dall'avv. Mariastella Mescoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 2 CP_1 C.F._2 agosto 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Crialesi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- convenuto - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito verificata l'esistenza dei presupposti di legge,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in
ST (RE) il 31/10/1999, trascritto nei registri dello stato
Civile del Comune di ST (RE) al n° 10, Parte I, anno
1999, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle comunicazioni di legge.
Voglia, inoltre, stabilire le seguenti condizioni:
1. entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia
maggiorenne, ed oggi economicamente autosufficiente, Per_1 versandole mensilmente la somma di € 300,00 ciascuno solo sino al 31.12.2025.
2. Entrambi i genitori parimenti provvederanno al pagamento del
50% delle spese straordinarie, inclusi i costi di mantenimento del cavallo della figlia e dell'autovettura dalla stessa utilizzata, Per_1 sempre e comunque previo accordo solo sino al 31.12.2025.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta
(a mezzo SMS, Whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivo di dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso la spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le già menzionate spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
2 di 6
3. La casa coniugale di proprietà della Sig.ra rimarrà Parte_1 nella sua esclusiva disponibilità. Si dà atto che la figlia oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, da alcuni giorni vive in un suo appartamento, in locazione. Quanto agli arredi esistenti, quelli “antichi” di proprietà esclusiva del sig. CP_1 verranno asportati dal entro 30 giorni dall'emissione Pt_2 della emananda sentenza di divorzio, mentre quelli di proprietà comune verranno ceduti in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra
a fronte del riconoscimento di un indennizzo economico Parte_1 concordato tra i coniugi in Euro 2.000,00 da versarsi entro 30 giorni dal deposito dell'emananda sentenza di divorzio.
4. Spese compensate tra le Parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2025 Parte_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...] CP_1
ed offriva di contribuire al mantenimento della figlia
[...] Per_1
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versandole direttamente la somma di € 300,00 al mese fino al reperimento di una nuova attività lavorativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, e partecipando a metà delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa in data 22 settembre CP_1
2025, aderendo alla domanda di divorzio ed offrendo a sua volta di contribuire al mantenimento della figlia alle medesime Per_1 condizioni indicate dalla madre.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 26 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 23 ottobre 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti davano atto di avere raggiunto
3 di 6 un accordo e, pertanto, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata di sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del
4 di 6 comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a
ST (RE) in data 31 ottobre 1999.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 1330/2023 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 8 novembre 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Il Tribunale si limita a prendere atto dell'impegno dei genitori a contribuire, fino al 31 dicembre 2025, al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , CP_1 nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1
5 di 6 AS (MO) il 23 luglio 1962, contratto a ST (RE) in data
31 ottobre 1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1999 parte 1 numero 10;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti così come trascritti in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
TE GO
IL PRESIDENTE
AN DA
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI EM
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AN DAZZI Presidente
TE RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2108/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MO) il 23 luglio 1962; rappresentata e difesa dall'avv. Mariastella Mescoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 2 CP_1 C.F._2 agosto 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Crialesi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- convenuto - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito verificata l'esistenza dei presupposti di legge,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in
ST (RE) il 31/10/1999, trascritto nei registri dello stato
Civile del Comune di ST (RE) al n° 10, Parte I, anno
1999, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle comunicazioni di legge.
Voglia, inoltre, stabilire le seguenti condizioni:
1. entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia
maggiorenne, ed oggi economicamente autosufficiente, Per_1 versandole mensilmente la somma di € 300,00 ciascuno solo sino al 31.12.2025.
2. Entrambi i genitori parimenti provvederanno al pagamento del
50% delle spese straordinarie, inclusi i costi di mantenimento del cavallo della figlia e dell'autovettura dalla stessa utilizzata, Per_1 sempre e comunque previo accordo solo sino al 31.12.2025.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta
(a mezzo SMS, Whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivo di dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso la spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le già menzionate spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
2 di 6
3. La casa coniugale di proprietà della Sig.ra rimarrà Parte_1 nella sua esclusiva disponibilità. Si dà atto che la figlia oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, da alcuni giorni vive in un suo appartamento, in locazione. Quanto agli arredi esistenti, quelli “antichi” di proprietà esclusiva del sig. CP_1 verranno asportati dal entro 30 giorni dall'emissione Pt_2 della emananda sentenza di divorzio, mentre quelli di proprietà comune verranno ceduti in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra
a fronte del riconoscimento di un indennizzo economico Parte_1 concordato tra i coniugi in Euro 2.000,00 da versarsi entro 30 giorni dal deposito dell'emananda sentenza di divorzio.
4. Spese compensate tra le Parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2025 Parte_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...] CP_1
ed offriva di contribuire al mantenimento della figlia
[...] Per_1
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versandole direttamente la somma di € 300,00 al mese fino al reperimento di una nuova attività lavorativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, e partecipando a metà delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa in data 22 settembre CP_1
2025, aderendo alla domanda di divorzio ed offrendo a sua volta di contribuire al mantenimento della figlia alle medesime Per_1 condizioni indicate dalla madre.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 26 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 23 ottobre 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti davano atto di avere raggiunto
3 di 6 un accordo e, pertanto, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata di sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del
4 di 6 comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a
ST (RE) in data 31 ottobre 1999.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 1330/2023 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 8 novembre 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Il Tribunale si limita a prendere atto dell'impegno dei genitori a contribuire, fino al 31 dicembre 2025, al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , CP_1 nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1
5 di 6 AS (MO) il 23 luglio 1962, contratto a ST (RE) in data
31 ottobre 1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1999 parte 1 numero 10;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti così come trascritti in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
TE GO
IL PRESIDENTE
AN DA
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