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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16772/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16772/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
[...]
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 12.50, innanzi al dott. Anna Lisa Marconi, sono comparsi:
Per 'avv. RAGONE PASQUALE il quale precisa le conclusioni come Parte_1 da note conclusive del 12.9.25.
Per nessuno è comparso. CP_1 Per l'avv. VILLANOVA ERIKA e l'avv. LAACHIR YASMINE, oggi sostituito CP_2 dall'avv. Carlo De Simone Per l'avv. RECLA NICOLA oggi sostituito dall'avv. Carlo De Controparte_2
Simone L'Avv. De Simone precisa le conclusioni come da rispettive note conclusive di e CP_2 [...]
CP_2
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti tutti. In particolare l'Avv. De Simone rileva l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa istanza di cui all'8.9.25, chiedendone il rigetto. L'Avv. ON reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale, così come articolata alla pagg.1 e 2 delle suddette note del 12.9.25, teste . Testimone_1 Contesta l'avversa eccezione di inammissibilità essendo l'istanza istruttoria tempestiva ed insiste per l'ammissibilità, come da copiosa giurisprudenza S.C. citata in atti. In punto di ammissibilità dell'appello rileva di avere rispettato l'art. 342 c.p.c. nella sua interezza osservando i dettami del capo della decisione, ossia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti del giudice e le violazioni di legge denunciate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione e all'uopo si riporta alle pagg da 8 a 27 che richiama anche nella presente sede. Sostiene che il veicolo antagonista pagina 1 di 13 ha invaso la corsia opposta così provocando il sinistro de quo, né dagli atti si evince alcuna manovra di arresto e di disgressione da parte del danneggiante. La contemporaneità tra l'apertura dello sportello posteriore sinistro e quella del transito della VO va esclusa trattandosi di azioni distinte e separate, arguendosi che lo sportello suddetto della fosse già aperto al momento del transito per le CP_3 considerazioni già espresse in atti, altrimenti si ammette una successiva apertura largamente menzoniera, nonché si ammette altresì erroneamente che l'auto VO proceda in retromarcia. Chiede altresì di essere manlevato le spese di primo grado per le quali l'appellante ha fatto esposto al
Presidente del Tribunale di Bologna perché poste integralmente al suo carico.
In caso di soccombenza chiede la condanna delle spese in solido con la compagnia CP_1 Si riporta, quanto all'an ed al quantum alle proprie difese in atti. L'Avv. De Simone contesta e impugna quanto sopra verbalizzato da controparte riportandosi alle difese svolte in atti rispettivamente da e contesta altresì il riferimento all'invasione di CP_2 CP_4 corsia in quanto inesistente. L'Avv. ON replica che dagli atti si evince che la strada (via Orazio sita in Napoli) teatro dell'incidente è a doppio senso di circolazione, pertanto è sintomatico di invasione di corsia atteso che la strada è larga 7-8 metri. Si rimette al Giudice per gli accertamenti che eventualmente ritenga opportuni e richiama le fotografie in atti. L'Avv. De Simone rileva l'inammissibilità e tardività della richiesta. Il Giudice
Dato atto, trattiene la causa in decisione.
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
L'odierno verbale del 18.9.25 viene riaperto, alla presenza dell'Avv. Carlo De Simone, come previamente comunicato alle parti già presenti, alle ore 18.00, innanzi al Giudice Anna Lisa Marconi che procede alla lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi nella causa civile d'appello iscritta al RG 16772/2024 promossa da con l'Avv. Pasquale ON Parte_1
APPELLANTE contro contumace Controparte_5
APPELLATA contro pagina 2 di 13 , con l'avv. Nicola Recla Controparte_2
APPELLATA
contro con gli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir CP_2
APPELLATA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
COME DA VERBALE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI EX ART. 281 SEXIES CPC
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IIN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la sig.ra ha impugnato la sentenza Pt_1
n. 2014/24 resa dal Giudice di Pace di Bologna pubblicata il 10.10.2024 con la quale, ad avviso dell'appellante, si travisavano i fatti e si faceva errata applicazione delle presunzioni, discostandosi dagli elementi istruttori raccolti in contraddittorio fra le parti, in particolare contesta la motivazione nella parte in cui afferma: <La disamina delle dichiarazioni rilasciate dal testimone al signore
peraltro indicato come tale anche alla comunicazione di denuncia del sinistro da Testimone_2
parte della si ricava che effettivamente al momento del sinistro la signora ON era scesa Pt_1
dall'auto per prendere i propri effetti personali dal sedile posteriore. In particolare, il testimone dichiara che la signora ON apriva lo sportello posteriore sinistro “per quel tanto che le consentiva di inserire la mano e recuperare gli effetti posti sul sedile posteriore" e vedeva la impattare "con CP_6
la sua fiancata destra lo sportello posteriore sinistro leggermente aperto, che batteva sulla schiena di mia moglie”, la quale successivamente accusava dolore alle coste ed alla schiena. Dalla ricostruzione fattuale operata dal testimone, della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, si evince dal momento dell'urto della VO contro la portiera posteriore della questa impattava contro la CP_3
schiena della ON, con ciò confutato totalmente la ricostruzione operata anche dal CTU, che la stessa fosse in piedi davanti allo sportello posteriore al momento dell'urto e come tale pienamente visibile. Al contrario appare plausibile che la ON fosse con lo sportello aperto appoggiato alla schiena, mentre era intenta a recuperare le proprie cose dal sedile posteriore, e con il contraccolpo dell'urto, ne sia conseguita una lesione alla schiena ed alle coste.
pagina 3 di 13 In tal senso si condividono i rilievi del CTP di che evidenzia l'impossibilità Controparte_7
della VO di colpire la con la ON che si frapponeva fra le auto senza un CP_3
coinvolgimento di questa in modo ben più grave ed in distretti anche differenti.
Anche alla luce di quanto sopra, appare, pertanto ragionevolmente fondata la ricostruzione operata dal CTP di parte attrice, nella parte in cui afferma "l'urto iniziale sulla VO e ubicato nella parte terminale della porta posteriore e montante anteriore del parafango posteriore destro per cui è evidente e non vi è alcun dubbio che la portiera della è stata aperta quando metà della CP_3
vettura VO aveva superato metà della carrozzeria della altrimenti se la portiera fosse già CP_3
aperta Il contatto con la VO sarebbe avvenuto sul parafango anteriore e porta anteriore e non sulla porta posteriore dove in effetti è avvenuto, "se la signora ON si fosse trovata fuori dall'auto praticamente oltre la porta posteriore, la sagoma della persona era oltre lo sportello di 70-80 cm per cui l'impatto sulla VO doveva avvenire sul parafango anteriore con il corpo della signora ON e quindi o catapultarla a distanza in avanti o schiacciarla tra le due portiere dei mezzi”.
Parimenti il CTP di parte convenuta evidenzia in modo condivisibile che assunta la CP_2
contemporaneità tra l'apertura della portiera della e il transito della VO, come sostenuto CP_3
anche dal CTU, “appare evidente che il mancato coinvolgimento dello specchio retrovisore esterno destro della VO è un'ulteriore prova che la porta della veniva aperta già a transito CP_3
inoltrato della VO e quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare
l'impatto”.
In sintesi, sulla base dei rilievi sopra evidenziati si conclude ritenendo che la ON, mentre era chinata parzialmente dentro la parte posteriore dell'abitacolo della probabilmente con la CP_3
portiera accostata, ha aperto la medesima portiera, si presume per uscire o per raddrizzarsi, nel medesimo istante in cui la VO stava transitando non dando modo alla conducente di quest'ultima né di prevedere e né di prevenire l'urto.
Si deduce pertanto che la signora [ON, n.d.r.] non si è attenuta al precetto di cui all'articolo Pt_2
157 comma 7 CdS secondo cui “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare per delle porte, senza essersi assicurato che ciò non
Cont costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada " punto la domanda di appare, di conseguenza, fondata, e deve trovare accoglimento>>.
L'appello viene articolato sulla base dei seguenti motivi.
1.1 Secondo la ricostruzione dell'appellante la signora ON si trovava in piedi, non innanzi, bensì sulla destra precedendo lo sportello posteriore sinistro della con la mano siniistra inserita CP_3
nell'auto per prendere i documenti. Il motivo si sostanzia nella critica mossa al giudice di prime cure pagina 4 di 13 per non aver adeguatamente valutato le risultanze della CTU e del referto di pronto soccorso del 26 maggio 2016 prodotto nel corso delle operazioni peritali, ritenendo che le lesioni subite dalla signora
ON fossero compatibili con un urto diretto fra la VO e la persona antecedente all'urto fra la
VO e lo sportello della CP_3
1.2 Con il secondo motivo di appello si critica la sentenza di primo grado ritenendo che la signora
ON in base alla ricostruzione testimoniale non potesse avere la schiena posizionata all'interno dell'abitacolo appoggiata allo sportello della semi aperta. CP_3
1.3 La terza censura critica la ricostruzione del sinistro operata dal Giudice di Pace ritenendosi che la portiera della Mercedes fosse già aperta al momento del transito della VO.
1.4 Con il quarto motivo di appello si ritiene che l'urto strisciante fra i veicoli dimostri che la portiera della fosse già aperta al momento del sinistro con conseguente errore e ricostruzione attuale CP_3
da parte del giudice di primo grado.
1.5 Con la quinta critica parte appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la signora ON si trovasse con il corpo parzialmente all'interno dell'abitacolo, in contraddizione con la risultanza testimoniale dove il marito della ON non confermava questa circostanza.
1.6 Con il sesto motivo di appello procura appellante si duole che il giudice non abbia fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità imposta dall'articolo 2054 del codice civile, ritenendo, invece, che, in base all'istruttoria, risultasse evidente la responsabilità del veicolo antagonista nella determinazione del sinistro, in particolare il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della velocità non adeguata dell'autovettura VO, nonché del superamento della corsia di marcia.
1.7 Con ulteriore motivo di ricorso parte appellante lamenta che la sentenza di primo grado fosse priva delle ragioni di diritto come imposto dall'articolo 132 c.p.c., poiché il Giudice di Pace avrebbe fatto malgoverno dei principi in tema di presunzioni e deduzioni arrivando a sostenere un teorema fondato su mere congetture.
1.8 Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE ACCOGLIERE INTEGRALMENTE L'APPELLO COSI COME PROPOSTO :
Nel merito - previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità civile della Società Controparte_7
(già in persona del suo amministratore pro tempore e/o legale rapp.te
[...] Controparte_8 pro tempore nella produzione dell'evento dannoso (attesa l'esclusiva responsabilità dell'incidente a carico della conducente della VO sig.ra emersa da tutto il complesso istruttoriale C.T.U. CP_9
e prova delegata protesa in tal senso) per quanto attiene al procedimento N° 8550/2019 CONCLUDE
PER IL RIGETTO DELLA DOMANDA AVANZATA DALLA Società Controparte_7
(Già Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma (unitamente alla litisconsorte costituita Controparte_8
pagina 5 di 13 compagnia di Assicurazione perché infondato in fatto e in diritto con conseguente condanna CP_10
alle spese con attribuzione allo scrivente per averne fatto anticipo.
Nel merito, previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità civile della Società Controparte_7
(già in persona del suo amministratore pro tempore e/o legale rapp.te
[...] Controparte_8 pro tempore nella produzione dell'evento dannoso (attesa l'esclusiva responsabilità dell'incidente a carico della conducente della VO sig.ra emersa da tutto il complesso istruttoriale C.T.U. CP_9
e prova delegata protesa in tal senso) per quanto attiene al procedimento N° 1505/2021 CONCLUDE
ALTRESI' per l'accoglimento della domanda autonoma promossa dalla ORa Parte_3
APPELLO e per l'effetto condannare i convenuti in solido ossia la società
[...] [...]
(già in persona del suo amministratore pro tempore e/o Controparte_7 Controparte_8 legale rapp.te pro tempore nella produzione dell'evento dannoso (unitamente alla litisconsorte costituita compagnia di Assicurazione alla somma di €2.800,00 (danno a cosa) €.200,00 (per sosta CP_10 tecnica quattro giorni) e legale per un totale complessivo di €.3.000,00, il tutto nei limiti del giudizio secondo diritto, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condannare altresì i convenuti come ut sopra al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo, e con sentenza, come per legge, provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 282 c.p.c. e solo in via del tutto subordinata, e gradata, se il giudice lo riterrà opportuno applicare la corresponsabilità prevista ex lege dall'art.2054 C.C.II° comma in misura maggiore società proprietaria della VO avente per conducente la OR trasgredente gli art. Pt_2
143 invasione di corsia sbandava e sterzava verso destra come asserisce il teste nota 3 e 141 velocità non commisurata allo stato dei luoghi / tratto di strada curvilineo secondo il rilievo del CTU/curva cieca, punto d'urto tra i veicoli strisciante per la volvo e d'impatto statico per la Mercedes/l'inizio dell'urto della VO va ubicato allo sportello anteriore destro e quindi pienamente visibile e prevedibile per la conducente OR tutto lo scenario dei fatti di causa/a fronte dell'esperimento Pt_2
della conducente della e quale pedone di tutte le dovute cautele prima di aprire le due CP_3
portiere anteriore e posteriore sinistra della predetta auto in perfetta osservanza a quanto CP_3 statuito dall'art.157 c,d,s,.” Contr
2. Si è costituita l'appellata per contestare l'infondatezza dell'appello promosso dalla signora
ON e rivendicare la legittimità della pronuncia di primo grado articolando le seguenti difese.
Contr
2.1 L'appellata ha eccepito la nullità della prova delegata svolta innanzi al Giudice di Pace di
Napoli siccome non preceduta dalla notifica del decreto di fissazione di udienza per l'escussione del teste sia perché all'udienza del 12 maggio 2023 il teste non veniva citato dalla controparte così da doversi ritenere decaduto.
pagina 6 di 13 2.2 In ordine alla ricostruzione cinematica del sinistro parte appellata richiama le osservazioni dei Contr consulenti tecnici di parte di e in base alle quali “il CTU ha invece accertato su base CP_2 tecnica un dato inoppugnabile in merito al punto d'urto e ai danni subiti dal veicolo VO di proprietà Contr di , il quale, come peraltro pacificamente emerge anche dalla documentazione fotografica agli atti, subiva danni “con estensione dall'intersezione delle porte fino all'estremità del parafango posteriore adiacente il gruppo ottico” (cfr. pag. 12 della CTU). In altri termini, il suddetto veicolo subiva danni alla fiancata destra a partire dell'intersezione tra le due portiere sino all'estremità posteriore del veicolo medesimo, mentre la fiancata non veniva in alcun modo interessata dal sinistro nella parte anteriore
(che presenta danneggiamenti antecedenti, non riconducibili all'evento in esame, come riconosciuto dallo stesso CTU, v. pag.12 della perizia), così come anche lo specchietto anteriore destro.
Si tratta di un dato dirimente per accertare la dinamica dell'incidente, come è stato correttamente Contr sostenuto dal Giudice sulla base delle puntuali osservazioni redatte dai CTP di e di In CP_2
Contr particolare, il CTP di parte appellata rilevava quanto segue: “l'urto iniziale sulla VO è ubicato nella parte terminale della porta posteriore e montante anteriore del parafango posteriore destro. Per cui
è evidente e non vi è alcun dubbio che la portiera della è stata aperta quando metà della CP_3
vettura VO aveva superato metà della carrozzeria della altrimenti se la portiera fosse già CP_3
aperta il contatto con la VO sarebbe avvenuto sul parafango anteriore e porta anteriore e non sulla porta posteriore dove in effetti è avvenuto”. Le medesime argomentazioni venivano condivise anche dal CTP di il quale rilevava quanto segue: “appare evidente che il mancato coinvolgimento CP_2
dello specchio retrovisore esterno destro della VO è un'ulteriore prova che la porta della Mercedes veniva aperta già a transito della VO inoltrato e che la conducente di quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare l'impatto”. Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che l'ubicazione dei danni subiti dai due veicoli dimostra inequivocabilmente che la portiera della
Mercedes veniva aperta mentre la VO stava transitando alla sua sinistra e la aveva già sopravanzata con tutta la parte anteriore del mezzo, che non veniva in alcun modo interessato dall'urto. Tale pacifico assunto veniva fatto proprio in sentenza dal Giudice, il quale coerentemente rilevava che la signora
ON apriva la portiera, la quale era probabilmente già accostata, “nel medesimo istante in cui la
VO stava transitando non dando modo alla conducente di quest'ultima né di prevedere e né di prevenire l'urto”. Ne consegue che la stessa signora ON pacificamente non si atteneva a quanto disposto dall'art. 157, comma VII, del Codice della Strada, e deve considerarsi responsabile esclusiva per la causazione del sinistro. A nulla rilevando, in questa prospettiva, se le stessa signora ON, come si affanna a rilevare controparte, fosse all'interno o all'esterno della al momento CP_3
pagina 7 di 13 dell'impatto (o quale fosse in ogni caso la sua posizione), tenuto conto che la VO veniva colpita sul lato destro nel momento in cui stava transitando alla sinistra della ” CP_3
Contr
2.3 L'appellata ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avversario, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2014/2024 depositata in data
10.10.2024;”
3. Si è costituita nell'odierno giudizio anche l'appellata ribadendo l'eccezione di nullità CP_2
della prova delegata e riaffermando la correttezza e la linearità della motivazione della sentenza di prime cure, esponendo: “del tutto corretta la disamina del primo giudice soprattutto nel momento in cui ha ritenuto di discostarsi da una CTU del tutto errata, e praticamente nulla, che non è stata neppure in grado di valutare in modo corretto le modalità dell'investimento (laddove arriva a sostenere che la sig.ra ON fosse fuori dal veicolo e fuori dalla portiera e non tra veicolo e portiera, come peraltro dichiarato dalla medesima ed anche in sede testimoniale da marito!).
Come già spiegato nelle note conclusive del primo giudizio,
1. La manovra indicata dal CTU (invasione della corsia opposta al fine di evitare l'impatto con lo sportello aperto dalla sig.ra n.d.e) come necessaria per evitare il sinistro da parte della CP_11
conducente della VO, è una evidente violazione al Codice della Strada, quindi, per legge non ammissibile;
2. La strada presa in considerazione è una arteria a doppio senso di circolazione, e non è dato sapere se proprio nel medesimo istante in cui la VO tentava di oltrepassare l'auto Mercedes in sosta, e nella quale la conducente stava aprendo la portiera posteriore, dal senso opposto di marcia sopraggiungessero altri veicoli che non hanno permesso alla conducente della VO di poter mettere in atto l'infrazione suggerita dal CTU, ossia la parziale invasione di semicarreggiata opposta con violazione della segnaletica orizzontale (enfasi dell'estensore).
Il CTU, da una ricostruzione grafica 3d dello stato dei luoghi evidenzia correttamente che la sig. ra era percepibile circa 23m prima della zona di investimento. Ne deriva che la Parte_4
conducente della VO procedendo ad una velocità di 13m/s (ossia a circa 47km/h) disponeva di circa
1,8 secondi per evitare l'investimento del pedone. Ancora una volta il CTU sottolinea che qualora la conducente della VO fosse stata attenta avrebbe potuto agevolmente evitare l'investimento del pedone, tuttavia è opportuno approfondire tale interpretazione.
Assunta la velocità di marcia di 47 km/h, un tempo di reazione di 1s, un tempo di attivazione dell'impianto frenante di 0,2s, un coefficiente di attrito di 0,75, un rapporto tra i coefficienti di attrito
pagina 8 di 13 in frenata volvente e frenata radente di 0,6, si calcola uno spazio necessario per arrestarsi di 25,65m.
Quindi i 23mt indicati dal CTU non sarebbero stati sufficienti per permettere quale manovra di evitabilità, l'arresto del veicolo.
L'unica manovra di evitabilità possibile è quella della deviazione a sinistra, ma quest'ultima, come già evidenziato presuppone la violazione di norme specifiche del C.d.S. ed inoltre non sarebbe stata assolutamente possibile in presenza di eventuali veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia.
Inoltre, da non sottovalutare neppure la circostanza che non sappiamo l'istante esatto in cui la portiera del veicolo Mercedes è stata aperta, e non vi sono elementi oggettivi per poterlo determinare
(enfasi dell'estensore). Infatti, il ragionamento sopra riportato, con indicazione dei 23m e 1,8 secondi
a disposizione della conducente della VO al fine di percepire la presenza del pedone non può essere in automatico riportata alla apertura della porta. Infatti, si potrebbe pure dare il caso che la conducente abbia percepito, come presupposto dal CTU, la presenza del pedone vicino l'autovettura
ed abbia in base a quello calcolato la distanza di sicurezza laterale, ma appare ovvio che, CP_3 nel momento in cui viene aperta la portiera, l'ingombro laterale dell'autovettura aumenta CP_3
improvvisamente e repentinamente, non risultando più sufficiente la distanza di sicurezza impostata dal conducente in transito (nel caso specifico della conducente della VO).
Che la portiera di certo non era già aperta 1,8 secondi prima dell'investimento, ossia quando il CTU ipotizza che l'autovettura VO si trovasse a circa 23m dalla zona di investimento è altresì provato dalla dislocazione dei danni sul veicolo VO. Infatti quest'ultimo presenta striatura sul fianco destro che hanno inizio con tale tesi evidenziano che i danni alla parte anteriore sono relativi ad avvenimenti pregressi e non riconducibili all'evento in esame) all'altezza della maniglia della porta anteriore destra, ciò a dimostrazione che già ben 2,2m dell'autovettura VO avevano già superato il veicolo al momento del primo contatto con la portiera, la quale quindi, doveva CP_3 necessariamente trovarsi in fase di apertura nell'istante in cui la VO aveva già affiancato la medesima (enfasi dell'estensore). CP_3
Tale circostanza stravolge ovviamente completamente la dinamica, infatti qualora la portiera fosse già aperta nel momento in cui l'autovettura VO si trovava a 23m dalla zona di investimento, la sua conducente avrebbe potuto percepire l'alterazione di sagoma della e quindi allargarsi CP_3
opportunamente, ma qualora al momento della percezione il veicolo si trovava ancora a CP_3
porta chiusa con a fianco solo la sua conducente, appare normale che la distanza laterale possa essere anche stata ritenuta sufficiente in misura nettamente minore rispetto a quella necessaria per non colpire la portiera aperta. Appare evidente che, qualora la porta fosse già stata aperta prima del transito ed affiancamento della VO rispetto alla Mercedes, l'urto sulla struttura della VO si
pagina 9 di 13 sarebbe già dovuto registrare dalla parte anteriore laterale destra e non dalla parte centrale laterale destra come in effetti avvenuto nella realtà.
Anche il CTU nella sua descrizione dà una scansione contemporaneità tra l'apertura della portiera della ed il transito della VO. CP_3
Il mancato coinvolgimento dello specchio retrovisore esterno destro della VO è un'ulteriore prova che la porta della veniva aperta già a transito della VO inoltrato e che la conducente di CP_3 quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare l'impatto. (enfasi dell'estensore)”
3.2 L'appellata contesta altresì l'appello in punto quantum debeatur ritenendo indeterminato CP_2
il petitum o comunque inammissibile la richiesta risarcitoria.
3.3 La ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, In CP_2 via principale, Nel merito, si chiede di respingere l'appello promosso dalla sig.ra contro Pt_1
per tutti i motivi di cui in narrativa e con ogni declaratoria del caso, salvis juribus. In CP_12 via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'odierno appello con riforma della sentenza di prime cure, si chiede l'accoglimento delle conclusioni così come formalizzate nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti di cui al giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritte e richiamate, nessuna rinunciata.
Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del secondo grado di giudizio.”
4. non si è costituita nel giudizio di appello. Controparte_5
5. I motivi di appello sull'an debeatur possono trattarsi congiuntamente risolvendosi sostanzialmente ad una critica dell'impianto motivazionale della sentenza gravata nella parte in cui si è discostata dal parere tecnico espresso dal CTU.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. civ. n.
9054/2022) in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova pagina 10 di 13 presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Nella sentenza oggetto di gravame il Giudice di Pace ritiene che lo scontro fra la fiancata del veicolo
VO e la porta posteriore del veicolo Mercedes sia avvenuto allorquando il veicolo VO aveva oltrepassato per la metà il veicolo Mercedes considerando che l'urto sulla fiancata riferibile all'apertura dello sportello della iniziava da metà veicolo. CP_3
Da tale fatto noto e riconosciuto dall'intero collegio peritale, quindi pacifico, il giudice di prime cure esclude che lo sportello della Mercedes - al momento dell'arrivo della VO - fosse completamente aperto posto che, altrimenti, lo sportello avrebbe dapprima impattato contro il parafango anteriore della
VO, contro lo specchietto retrovisore della VO, producendo danni sull'intera fiancata della VO
e non solo da metà veicolo in poi (cfr. p. 12 della CTU ove il perito riferisce che “i danni compatibili risultano localizzati tra 84 e 98 cm di quota da terra, con estensione dell'intersezione delle porte fino all'estremità del parafango posteriore adiacente il gruppo ottico. Pertanto i danni alla parte anteriore destra del paraurti della VO, il fanale posteriore, la parte bassa e l'arco del passaruota del parafango posteriore destro non sono riconducibili al sinistro, trattasi di danni preesistenti”).
La deduzione è logica e coerente siccome ancorata alla comparazione dei veicoli riprodotti in scala nella CTU ed in disegno tridimensionale nelle osservazioni dei CTP (cfr. p. 12 della CTU e ultima pagina delle osservazioni del perito di parte , ove vi è una ricostruzione Persona_1
tridimensionale dei veicoli e da cui si evince che “il mancato coinvolgimento dello specchio retrovisore esterno destro della VO è una ulteriore prova che la porta della Mercedes veniva aperta già a transito della VO inoltrato e che la conducente di quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare l'impatto”).
La ricostruzione appare in linea anche con le condivisibili osservazioni del CTP che rileva nelle proprie osservazioni “se la signora ON si fosse trovata fuori dall'auto, praticamente oltre la porta posteriore, la sagoma della persona era oltre lo sportello di 70-80 cm, per cui l'impatto sulla VO doveva avvenire sul parafango anteriore con il corpo della signora ON e quindi o catapultarla a distanza in avanti o schiacciarla tra le due portiere dei mezzi. E se tra i punti di contatto tra i due mezzi effettivamente ci fosse stata la conducente della la non poteva urtare il CP_3 CP_6
parafango e la porta della e lasciare tracce di vernice.
Considerato che
su entrambi i mezzi CP_3 si riscontrano tracce di vernice, come poteva trovarsi in mezzo la signora ON?”)
La ricostruzione fattuale del fatto ignoto è anche in linea con la dichiarazione testimoniale del Sig.
(marito della appellante che riferiva che la moglie era effettivamente entrata con il Tes_2 Pt_1
pagina 11 di 13 braccio sinistro nell'abitacolo posteriore del veicolo così confermando che era in atto la CP_3
manovra di apertura della portiera posteriore.
Il Giudice di prime cure si è quindi discostato dalle conclusioni del CTU motivando approfonditamente l'avallo di tesi tecniche che risultavano maggiormente compatibili con i fatti noti e pacifici tra le parti processuali (siccome anche confermate dal teste, ripetesi, marito dell'appellante).
La ricostruzione del fatto ignoto non è dunque avvenuta, come affermato dall'appellante nel proprio gravame, sulla base di congetture o di mere ipotesi bensì a seguito di un vaglio critico e ragionato di tutti gli elementi raccolti nell'istruttoria, facendo buon governo dei principi informatori delle presunzioni e delle deduzioni.
Va esclusa la ricostruzione del sinistro operata dall'appellante in base alla quale al momento del sopraggiungere della VO la portiera della era aperta con la sagoma della Sig.ra ON CP_3 che infilava il braccio sinistro all'interno dell'abitacolo poiché non vi sono riscontri tecnici desumibili dai danni alle vetture che possano sostenere tale ipotesi (aggiungasi che il teste, inoltre, si trovava sul marciapiede con inferibili conseguenze in punto di ampiezza della visuale effettiva).
A ben vedere, quindi, gli indizi utilizzati dal Giudice di Pace possono considerarsi gravi, precisi e concordanti (anche per esclusione) conducendo ad un ragionamento logico ed esente da censure in base al quale la vettura VO sopraggiungeva e, nel momento in cui affiancava il veicolo Mercedes, la
Sig.ra ON aumentava l'apertura dello sportello della provocando l'impatto dello CP_3
sportello contro la porta posteriore della VO. In detto frangente la conducente della VO non avrebbe potuto né prevedere né evitare l'urto cosicché la violazione del disposto di cui all'art. 157
c.d.s. risulta causa esclusiva e determinante del sinistro, senza possibilità di applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. instata dall'appellante.
Non vi è prova di alcuna allegata (nel presente grado da parte appellante) violazione ex art. 143 c.d.s. da parte del conducente della VO.
6. Parimenti infondate sono le doglianze di parte appellante in punto di quantum poiché il perito d'ufficio a pag.13 della CTU ha provveduto ad eliminare dai costi risarcibili gli importi relativi alle lavorazioni concernenti il paraurti anteriore, il parafango anteriore destro, quello posteriore destro e la sostituzione del fanale posteriore parte inferiore, non risultando dalla documentazione in atti idoneamente provato che tra i costi considerati e liquidati dal CTU vi siano anche lavorazioni relative allo sportello anteriore destro, gli importi indicati in fattura (doc.3, fascicolo di primo grado
[...]
essendo allineati a voci non immediatamente ad esso riferibili e comunque non CP_2
specificamente indicati nel quantum in parte qua.
pagina 12 di 13 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00) nei valori medi in considerazione dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e quindi in complessivi euro 2.552,00 (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisionale).
Visto il comportamento processuale nel presente grado di giudizio di parte rimasta CP_1
contumace, si ritiene equo compensare nei suoi confronti le spese di lite, nulla ponendo a carico di essa.
8. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione.
9. Al rigetto dell'appello consegue il raddoppio del contributo unificato, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, sezione terza civile, in persona della Dott.ssa Anna Lisa Marconi, definitivamente pronunciando, assorbita o comunque disattesa ogni altra questione, rigetta l'appello e condanna a rifondere a favore di e in Parte_1 Controparte_7 CP_2
persona dei rispettivi l.r.p.t., le spese di lite che si liquidano per ciascuna di tali ultime parti in euro
2.552,00 oltre rimborso spese generali (al 15% ex DM 55/14 ss.mm.), iva e c.p.a. come per legge dandosi atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato ex art. 13 c.
1- quater DPR 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione dell'odierno verbale e di essa viene data lettura alle parti presenti alle ore 18.00.
Così deciso in Bologna, lì 18.9.25
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16772/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
[...]
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 12.50, innanzi al dott. Anna Lisa Marconi, sono comparsi:
Per 'avv. RAGONE PASQUALE il quale precisa le conclusioni come Parte_1 da note conclusive del 12.9.25.
Per nessuno è comparso. CP_1 Per l'avv. VILLANOVA ERIKA e l'avv. LAACHIR YASMINE, oggi sostituito CP_2 dall'avv. Carlo De Simone Per l'avv. RECLA NICOLA oggi sostituito dall'avv. Carlo De Controparte_2
Simone L'Avv. De Simone precisa le conclusioni come da rispettive note conclusive di e CP_2 [...]
CP_2
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti tutti. In particolare l'Avv. De Simone rileva l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa istanza di cui all'8.9.25, chiedendone il rigetto. L'Avv. ON reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale, così come articolata alla pagg.1 e 2 delle suddette note del 12.9.25, teste . Testimone_1 Contesta l'avversa eccezione di inammissibilità essendo l'istanza istruttoria tempestiva ed insiste per l'ammissibilità, come da copiosa giurisprudenza S.C. citata in atti. In punto di ammissibilità dell'appello rileva di avere rispettato l'art. 342 c.p.c. nella sua interezza osservando i dettami del capo della decisione, ossia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti del giudice e le violazioni di legge denunciate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione e all'uopo si riporta alle pagg da 8 a 27 che richiama anche nella presente sede. Sostiene che il veicolo antagonista pagina 1 di 13 ha invaso la corsia opposta così provocando il sinistro de quo, né dagli atti si evince alcuna manovra di arresto e di disgressione da parte del danneggiante. La contemporaneità tra l'apertura dello sportello posteriore sinistro e quella del transito della VO va esclusa trattandosi di azioni distinte e separate, arguendosi che lo sportello suddetto della fosse già aperto al momento del transito per le CP_3 considerazioni già espresse in atti, altrimenti si ammette una successiva apertura largamente menzoniera, nonché si ammette altresì erroneamente che l'auto VO proceda in retromarcia. Chiede altresì di essere manlevato le spese di primo grado per le quali l'appellante ha fatto esposto al
Presidente del Tribunale di Bologna perché poste integralmente al suo carico.
In caso di soccombenza chiede la condanna delle spese in solido con la compagnia CP_1 Si riporta, quanto all'an ed al quantum alle proprie difese in atti. L'Avv. De Simone contesta e impugna quanto sopra verbalizzato da controparte riportandosi alle difese svolte in atti rispettivamente da e contesta altresì il riferimento all'invasione di CP_2 CP_4 corsia in quanto inesistente. L'Avv. ON replica che dagli atti si evince che la strada (via Orazio sita in Napoli) teatro dell'incidente è a doppio senso di circolazione, pertanto è sintomatico di invasione di corsia atteso che la strada è larga 7-8 metri. Si rimette al Giudice per gli accertamenti che eventualmente ritenga opportuni e richiama le fotografie in atti. L'Avv. De Simone rileva l'inammissibilità e tardività della richiesta. Il Giudice
Dato atto, trattiene la causa in decisione.
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
L'odierno verbale del 18.9.25 viene riaperto, alla presenza dell'Avv. Carlo De Simone, come previamente comunicato alle parti già presenti, alle ore 18.00, innanzi al Giudice Anna Lisa Marconi che procede alla lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi nella causa civile d'appello iscritta al RG 16772/2024 promossa da con l'Avv. Pasquale ON Parte_1
APPELLANTE contro contumace Controparte_5
APPELLATA contro pagina 2 di 13 , con l'avv. Nicola Recla Controparte_2
APPELLATA
contro con gli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir CP_2
APPELLATA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
COME DA VERBALE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI EX ART. 281 SEXIES CPC
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IIN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la sig.ra ha impugnato la sentenza Pt_1
n. 2014/24 resa dal Giudice di Pace di Bologna pubblicata il 10.10.2024 con la quale, ad avviso dell'appellante, si travisavano i fatti e si faceva errata applicazione delle presunzioni, discostandosi dagli elementi istruttori raccolti in contraddittorio fra le parti, in particolare contesta la motivazione nella parte in cui afferma: <La disamina delle dichiarazioni rilasciate dal testimone al signore
peraltro indicato come tale anche alla comunicazione di denuncia del sinistro da Testimone_2
parte della si ricava che effettivamente al momento del sinistro la signora ON era scesa Pt_1
dall'auto per prendere i propri effetti personali dal sedile posteriore. In particolare, il testimone dichiara che la signora ON apriva lo sportello posteriore sinistro “per quel tanto che le consentiva di inserire la mano e recuperare gli effetti posti sul sedile posteriore" e vedeva la impattare "con CP_6
la sua fiancata destra lo sportello posteriore sinistro leggermente aperto, che batteva sulla schiena di mia moglie”, la quale successivamente accusava dolore alle coste ed alla schiena. Dalla ricostruzione fattuale operata dal testimone, della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, si evince dal momento dell'urto della VO contro la portiera posteriore della questa impattava contro la CP_3
schiena della ON, con ciò confutato totalmente la ricostruzione operata anche dal CTU, che la stessa fosse in piedi davanti allo sportello posteriore al momento dell'urto e come tale pienamente visibile. Al contrario appare plausibile che la ON fosse con lo sportello aperto appoggiato alla schiena, mentre era intenta a recuperare le proprie cose dal sedile posteriore, e con il contraccolpo dell'urto, ne sia conseguita una lesione alla schiena ed alle coste.
pagina 3 di 13 In tal senso si condividono i rilievi del CTP di che evidenzia l'impossibilità Controparte_7
della VO di colpire la con la ON che si frapponeva fra le auto senza un CP_3
coinvolgimento di questa in modo ben più grave ed in distretti anche differenti.
Anche alla luce di quanto sopra, appare, pertanto ragionevolmente fondata la ricostruzione operata dal CTP di parte attrice, nella parte in cui afferma "l'urto iniziale sulla VO e ubicato nella parte terminale della porta posteriore e montante anteriore del parafango posteriore destro per cui è evidente e non vi è alcun dubbio che la portiera della è stata aperta quando metà della CP_3
vettura VO aveva superato metà della carrozzeria della altrimenti se la portiera fosse già CP_3
aperta Il contatto con la VO sarebbe avvenuto sul parafango anteriore e porta anteriore e non sulla porta posteriore dove in effetti è avvenuto, "se la signora ON si fosse trovata fuori dall'auto praticamente oltre la porta posteriore, la sagoma della persona era oltre lo sportello di 70-80 cm per cui l'impatto sulla VO doveva avvenire sul parafango anteriore con il corpo della signora ON e quindi o catapultarla a distanza in avanti o schiacciarla tra le due portiere dei mezzi”.
Parimenti il CTP di parte convenuta evidenzia in modo condivisibile che assunta la CP_2
contemporaneità tra l'apertura della portiera della e il transito della VO, come sostenuto CP_3
anche dal CTU, “appare evidente che il mancato coinvolgimento dello specchio retrovisore esterno destro della VO è un'ulteriore prova che la porta della veniva aperta già a transito CP_3
inoltrato della VO e quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare
l'impatto”.
In sintesi, sulla base dei rilievi sopra evidenziati si conclude ritenendo che la ON, mentre era chinata parzialmente dentro la parte posteriore dell'abitacolo della probabilmente con la CP_3
portiera accostata, ha aperto la medesima portiera, si presume per uscire o per raddrizzarsi, nel medesimo istante in cui la VO stava transitando non dando modo alla conducente di quest'ultima né di prevedere e né di prevenire l'urto.
Si deduce pertanto che la signora [ON, n.d.r.] non si è attenuta al precetto di cui all'articolo Pt_2
157 comma 7 CdS secondo cui “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare per delle porte, senza essersi assicurato che ciò non
Cont costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada " punto la domanda di appare, di conseguenza, fondata, e deve trovare accoglimento>>.
L'appello viene articolato sulla base dei seguenti motivi.
1.1 Secondo la ricostruzione dell'appellante la signora ON si trovava in piedi, non innanzi, bensì sulla destra precedendo lo sportello posteriore sinistro della con la mano siniistra inserita CP_3
nell'auto per prendere i documenti. Il motivo si sostanzia nella critica mossa al giudice di prime cure pagina 4 di 13 per non aver adeguatamente valutato le risultanze della CTU e del referto di pronto soccorso del 26 maggio 2016 prodotto nel corso delle operazioni peritali, ritenendo che le lesioni subite dalla signora
ON fossero compatibili con un urto diretto fra la VO e la persona antecedente all'urto fra la
VO e lo sportello della CP_3
1.2 Con il secondo motivo di appello si critica la sentenza di primo grado ritenendo che la signora
ON in base alla ricostruzione testimoniale non potesse avere la schiena posizionata all'interno dell'abitacolo appoggiata allo sportello della semi aperta. CP_3
1.3 La terza censura critica la ricostruzione del sinistro operata dal Giudice di Pace ritenendosi che la portiera della Mercedes fosse già aperta al momento del transito della VO.
1.4 Con il quarto motivo di appello si ritiene che l'urto strisciante fra i veicoli dimostri che la portiera della fosse già aperta al momento del sinistro con conseguente errore e ricostruzione attuale CP_3
da parte del giudice di primo grado.
1.5 Con la quinta critica parte appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la signora ON si trovasse con il corpo parzialmente all'interno dell'abitacolo, in contraddizione con la risultanza testimoniale dove il marito della ON non confermava questa circostanza.
1.6 Con il sesto motivo di appello procura appellante si duole che il giudice non abbia fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità imposta dall'articolo 2054 del codice civile, ritenendo, invece, che, in base all'istruttoria, risultasse evidente la responsabilità del veicolo antagonista nella determinazione del sinistro, in particolare il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della velocità non adeguata dell'autovettura VO, nonché del superamento della corsia di marcia.
1.7 Con ulteriore motivo di ricorso parte appellante lamenta che la sentenza di primo grado fosse priva delle ragioni di diritto come imposto dall'articolo 132 c.p.c., poiché il Giudice di Pace avrebbe fatto malgoverno dei principi in tema di presunzioni e deduzioni arrivando a sostenere un teorema fondato su mere congetture.
1.8 Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE ACCOGLIERE INTEGRALMENTE L'APPELLO COSI COME PROPOSTO :
Nel merito - previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità civile della Società Controparte_7
(già in persona del suo amministratore pro tempore e/o legale rapp.te
[...] Controparte_8 pro tempore nella produzione dell'evento dannoso (attesa l'esclusiva responsabilità dell'incidente a carico della conducente della VO sig.ra emersa da tutto il complesso istruttoriale C.T.U. CP_9
e prova delegata protesa in tal senso) per quanto attiene al procedimento N° 8550/2019 CONCLUDE
PER IL RIGETTO DELLA DOMANDA AVANZATA DALLA Società Controparte_7
(Già Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma (unitamente alla litisconsorte costituita Controparte_8
pagina 5 di 13 compagnia di Assicurazione perché infondato in fatto e in diritto con conseguente condanna CP_10
alle spese con attribuzione allo scrivente per averne fatto anticipo.
Nel merito, previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità civile della Società Controparte_7
(già in persona del suo amministratore pro tempore e/o legale rapp.te
[...] Controparte_8 pro tempore nella produzione dell'evento dannoso (attesa l'esclusiva responsabilità dell'incidente a carico della conducente della VO sig.ra emersa da tutto il complesso istruttoriale C.T.U. CP_9
e prova delegata protesa in tal senso) per quanto attiene al procedimento N° 1505/2021 CONCLUDE
ALTRESI' per l'accoglimento della domanda autonoma promossa dalla ORa Parte_3
APPELLO e per l'effetto condannare i convenuti in solido ossia la società
[...] [...]
(già in persona del suo amministratore pro tempore e/o Controparte_7 Controparte_8 legale rapp.te pro tempore nella produzione dell'evento dannoso (unitamente alla litisconsorte costituita compagnia di Assicurazione alla somma di €2.800,00 (danno a cosa) €.200,00 (per sosta CP_10 tecnica quattro giorni) e legale per un totale complessivo di €.3.000,00, il tutto nei limiti del giudizio secondo diritto, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condannare altresì i convenuti come ut sopra al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo, e con sentenza, come per legge, provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 282 c.p.c. e solo in via del tutto subordinata, e gradata, se il giudice lo riterrà opportuno applicare la corresponsabilità prevista ex lege dall'art.2054 C.C.II° comma in misura maggiore società proprietaria della VO avente per conducente la OR trasgredente gli art. Pt_2
143 invasione di corsia sbandava e sterzava verso destra come asserisce il teste nota 3 e 141 velocità non commisurata allo stato dei luoghi / tratto di strada curvilineo secondo il rilievo del CTU/curva cieca, punto d'urto tra i veicoli strisciante per la volvo e d'impatto statico per la Mercedes/l'inizio dell'urto della VO va ubicato allo sportello anteriore destro e quindi pienamente visibile e prevedibile per la conducente OR tutto lo scenario dei fatti di causa/a fronte dell'esperimento Pt_2
della conducente della e quale pedone di tutte le dovute cautele prima di aprire le due CP_3
portiere anteriore e posteriore sinistra della predetta auto in perfetta osservanza a quanto CP_3 statuito dall'art.157 c,d,s,.” Contr
2. Si è costituita l'appellata per contestare l'infondatezza dell'appello promosso dalla signora
ON e rivendicare la legittimità della pronuncia di primo grado articolando le seguenti difese.
Contr
2.1 L'appellata ha eccepito la nullità della prova delegata svolta innanzi al Giudice di Pace di
Napoli siccome non preceduta dalla notifica del decreto di fissazione di udienza per l'escussione del teste sia perché all'udienza del 12 maggio 2023 il teste non veniva citato dalla controparte così da doversi ritenere decaduto.
pagina 6 di 13 2.2 In ordine alla ricostruzione cinematica del sinistro parte appellata richiama le osservazioni dei Contr consulenti tecnici di parte di e in base alle quali “il CTU ha invece accertato su base CP_2 tecnica un dato inoppugnabile in merito al punto d'urto e ai danni subiti dal veicolo VO di proprietà Contr di , il quale, come peraltro pacificamente emerge anche dalla documentazione fotografica agli atti, subiva danni “con estensione dall'intersezione delle porte fino all'estremità del parafango posteriore adiacente il gruppo ottico” (cfr. pag. 12 della CTU). In altri termini, il suddetto veicolo subiva danni alla fiancata destra a partire dell'intersezione tra le due portiere sino all'estremità posteriore del veicolo medesimo, mentre la fiancata non veniva in alcun modo interessata dal sinistro nella parte anteriore
(che presenta danneggiamenti antecedenti, non riconducibili all'evento in esame, come riconosciuto dallo stesso CTU, v. pag.12 della perizia), così come anche lo specchietto anteriore destro.
Si tratta di un dato dirimente per accertare la dinamica dell'incidente, come è stato correttamente Contr sostenuto dal Giudice sulla base delle puntuali osservazioni redatte dai CTP di e di In CP_2
Contr particolare, il CTP di parte appellata rilevava quanto segue: “l'urto iniziale sulla VO è ubicato nella parte terminale della porta posteriore e montante anteriore del parafango posteriore destro. Per cui
è evidente e non vi è alcun dubbio che la portiera della è stata aperta quando metà della CP_3
vettura VO aveva superato metà della carrozzeria della altrimenti se la portiera fosse già CP_3
aperta il contatto con la VO sarebbe avvenuto sul parafango anteriore e porta anteriore e non sulla porta posteriore dove in effetti è avvenuto”. Le medesime argomentazioni venivano condivise anche dal CTP di il quale rilevava quanto segue: “appare evidente che il mancato coinvolgimento CP_2
dello specchio retrovisore esterno destro della VO è un'ulteriore prova che la porta della Mercedes veniva aperta già a transito della VO inoltrato e che la conducente di quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare l'impatto”. Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che l'ubicazione dei danni subiti dai due veicoli dimostra inequivocabilmente che la portiera della
Mercedes veniva aperta mentre la VO stava transitando alla sua sinistra e la aveva già sopravanzata con tutta la parte anteriore del mezzo, che non veniva in alcun modo interessato dall'urto. Tale pacifico assunto veniva fatto proprio in sentenza dal Giudice, il quale coerentemente rilevava che la signora
ON apriva la portiera, la quale era probabilmente già accostata, “nel medesimo istante in cui la
VO stava transitando non dando modo alla conducente di quest'ultima né di prevedere e né di prevenire l'urto”. Ne consegue che la stessa signora ON pacificamente non si atteneva a quanto disposto dall'art. 157, comma VII, del Codice della Strada, e deve considerarsi responsabile esclusiva per la causazione del sinistro. A nulla rilevando, in questa prospettiva, se le stessa signora ON, come si affanna a rilevare controparte, fosse all'interno o all'esterno della al momento CP_3
pagina 7 di 13 dell'impatto (o quale fosse in ogni caso la sua posizione), tenuto conto che la VO veniva colpita sul lato destro nel momento in cui stava transitando alla sinistra della ” CP_3
Contr
2.3 L'appellata ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avversario, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2014/2024 depositata in data
10.10.2024;”
3. Si è costituita nell'odierno giudizio anche l'appellata ribadendo l'eccezione di nullità CP_2
della prova delegata e riaffermando la correttezza e la linearità della motivazione della sentenza di prime cure, esponendo: “del tutto corretta la disamina del primo giudice soprattutto nel momento in cui ha ritenuto di discostarsi da una CTU del tutto errata, e praticamente nulla, che non è stata neppure in grado di valutare in modo corretto le modalità dell'investimento (laddove arriva a sostenere che la sig.ra ON fosse fuori dal veicolo e fuori dalla portiera e non tra veicolo e portiera, come peraltro dichiarato dalla medesima ed anche in sede testimoniale da marito!).
Come già spiegato nelle note conclusive del primo giudizio,
1. La manovra indicata dal CTU (invasione della corsia opposta al fine di evitare l'impatto con lo sportello aperto dalla sig.ra n.d.e) come necessaria per evitare il sinistro da parte della CP_11
conducente della VO, è una evidente violazione al Codice della Strada, quindi, per legge non ammissibile;
2. La strada presa in considerazione è una arteria a doppio senso di circolazione, e non è dato sapere se proprio nel medesimo istante in cui la VO tentava di oltrepassare l'auto Mercedes in sosta, e nella quale la conducente stava aprendo la portiera posteriore, dal senso opposto di marcia sopraggiungessero altri veicoli che non hanno permesso alla conducente della VO di poter mettere in atto l'infrazione suggerita dal CTU, ossia la parziale invasione di semicarreggiata opposta con violazione della segnaletica orizzontale (enfasi dell'estensore).
Il CTU, da una ricostruzione grafica 3d dello stato dei luoghi evidenzia correttamente che la sig. ra era percepibile circa 23m prima della zona di investimento. Ne deriva che la Parte_4
conducente della VO procedendo ad una velocità di 13m/s (ossia a circa 47km/h) disponeva di circa
1,8 secondi per evitare l'investimento del pedone. Ancora una volta il CTU sottolinea che qualora la conducente della VO fosse stata attenta avrebbe potuto agevolmente evitare l'investimento del pedone, tuttavia è opportuno approfondire tale interpretazione.
Assunta la velocità di marcia di 47 km/h, un tempo di reazione di 1s, un tempo di attivazione dell'impianto frenante di 0,2s, un coefficiente di attrito di 0,75, un rapporto tra i coefficienti di attrito
pagina 8 di 13 in frenata volvente e frenata radente di 0,6, si calcola uno spazio necessario per arrestarsi di 25,65m.
Quindi i 23mt indicati dal CTU non sarebbero stati sufficienti per permettere quale manovra di evitabilità, l'arresto del veicolo.
L'unica manovra di evitabilità possibile è quella della deviazione a sinistra, ma quest'ultima, come già evidenziato presuppone la violazione di norme specifiche del C.d.S. ed inoltre non sarebbe stata assolutamente possibile in presenza di eventuali veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia.
Inoltre, da non sottovalutare neppure la circostanza che non sappiamo l'istante esatto in cui la portiera del veicolo Mercedes è stata aperta, e non vi sono elementi oggettivi per poterlo determinare
(enfasi dell'estensore). Infatti, il ragionamento sopra riportato, con indicazione dei 23m e 1,8 secondi
a disposizione della conducente della VO al fine di percepire la presenza del pedone non può essere in automatico riportata alla apertura della porta. Infatti, si potrebbe pure dare il caso che la conducente abbia percepito, come presupposto dal CTU, la presenza del pedone vicino l'autovettura
ed abbia in base a quello calcolato la distanza di sicurezza laterale, ma appare ovvio che, CP_3 nel momento in cui viene aperta la portiera, l'ingombro laterale dell'autovettura aumenta CP_3
improvvisamente e repentinamente, non risultando più sufficiente la distanza di sicurezza impostata dal conducente in transito (nel caso specifico della conducente della VO).
Che la portiera di certo non era già aperta 1,8 secondi prima dell'investimento, ossia quando il CTU ipotizza che l'autovettura VO si trovasse a circa 23m dalla zona di investimento è altresì provato dalla dislocazione dei danni sul veicolo VO. Infatti quest'ultimo presenta striatura sul fianco destro che hanno inizio con tale tesi evidenziano che i danni alla parte anteriore sono relativi ad avvenimenti pregressi e non riconducibili all'evento in esame) all'altezza della maniglia della porta anteriore destra, ciò a dimostrazione che già ben 2,2m dell'autovettura VO avevano già superato il veicolo al momento del primo contatto con la portiera, la quale quindi, doveva CP_3 necessariamente trovarsi in fase di apertura nell'istante in cui la VO aveva già affiancato la medesima (enfasi dell'estensore). CP_3
Tale circostanza stravolge ovviamente completamente la dinamica, infatti qualora la portiera fosse già aperta nel momento in cui l'autovettura VO si trovava a 23m dalla zona di investimento, la sua conducente avrebbe potuto percepire l'alterazione di sagoma della e quindi allargarsi CP_3
opportunamente, ma qualora al momento della percezione il veicolo si trovava ancora a CP_3
porta chiusa con a fianco solo la sua conducente, appare normale che la distanza laterale possa essere anche stata ritenuta sufficiente in misura nettamente minore rispetto a quella necessaria per non colpire la portiera aperta. Appare evidente che, qualora la porta fosse già stata aperta prima del transito ed affiancamento della VO rispetto alla Mercedes, l'urto sulla struttura della VO si
pagina 9 di 13 sarebbe già dovuto registrare dalla parte anteriore laterale destra e non dalla parte centrale laterale destra come in effetti avvenuto nella realtà.
Anche il CTU nella sua descrizione dà una scansione contemporaneità tra l'apertura della portiera della ed il transito della VO. CP_3
Il mancato coinvolgimento dello specchio retrovisore esterno destro della VO è un'ulteriore prova che la porta della veniva aperta già a transito della VO inoltrato e che la conducente di CP_3 quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare l'impatto. (enfasi dell'estensore)”
3.2 L'appellata contesta altresì l'appello in punto quantum debeatur ritenendo indeterminato CP_2
il petitum o comunque inammissibile la richiesta risarcitoria.
3.3 La ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, In CP_2 via principale, Nel merito, si chiede di respingere l'appello promosso dalla sig.ra contro Pt_1
per tutti i motivi di cui in narrativa e con ogni declaratoria del caso, salvis juribus. In CP_12 via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'odierno appello con riforma della sentenza di prime cure, si chiede l'accoglimento delle conclusioni così come formalizzate nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti di cui al giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritte e richiamate, nessuna rinunciata.
Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del secondo grado di giudizio.”
4. non si è costituita nel giudizio di appello. Controparte_5
5. I motivi di appello sull'an debeatur possono trattarsi congiuntamente risolvendosi sostanzialmente ad una critica dell'impianto motivazionale della sentenza gravata nella parte in cui si è discostata dal parere tecnico espresso dal CTU.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. civ. n.
9054/2022) in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova pagina 10 di 13 presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Nella sentenza oggetto di gravame il Giudice di Pace ritiene che lo scontro fra la fiancata del veicolo
VO e la porta posteriore del veicolo Mercedes sia avvenuto allorquando il veicolo VO aveva oltrepassato per la metà il veicolo Mercedes considerando che l'urto sulla fiancata riferibile all'apertura dello sportello della iniziava da metà veicolo. CP_3
Da tale fatto noto e riconosciuto dall'intero collegio peritale, quindi pacifico, il giudice di prime cure esclude che lo sportello della Mercedes - al momento dell'arrivo della VO - fosse completamente aperto posto che, altrimenti, lo sportello avrebbe dapprima impattato contro il parafango anteriore della
VO, contro lo specchietto retrovisore della VO, producendo danni sull'intera fiancata della VO
e non solo da metà veicolo in poi (cfr. p. 12 della CTU ove il perito riferisce che “i danni compatibili risultano localizzati tra 84 e 98 cm di quota da terra, con estensione dell'intersezione delle porte fino all'estremità del parafango posteriore adiacente il gruppo ottico. Pertanto i danni alla parte anteriore destra del paraurti della VO, il fanale posteriore, la parte bassa e l'arco del passaruota del parafango posteriore destro non sono riconducibili al sinistro, trattasi di danni preesistenti”).
La deduzione è logica e coerente siccome ancorata alla comparazione dei veicoli riprodotti in scala nella CTU ed in disegno tridimensionale nelle osservazioni dei CTP (cfr. p. 12 della CTU e ultima pagina delle osservazioni del perito di parte , ove vi è una ricostruzione Persona_1
tridimensionale dei veicoli e da cui si evince che “il mancato coinvolgimento dello specchio retrovisore esterno destro della VO è una ulteriore prova che la porta della Mercedes veniva aperta già a transito della VO inoltrato e che la conducente di quest'ultima nulla avrebbe potuto materialmente intraprendere per evitare l'impatto”).
La ricostruzione appare in linea anche con le condivisibili osservazioni del CTP che rileva nelle proprie osservazioni “se la signora ON si fosse trovata fuori dall'auto, praticamente oltre la porta posteriore, la sagoma della persona era oltre lo sportello di 70-80 cm, per cui l'impatto sulla VO doveva avvenire sul parafango anteriore con il corpo della signora ON e quindi o catapultarla a distanza in avanti o schiacciarla tra le due portiere dei mezzi. E se tra i punti di contatto tra i due mezzi effettivamente ci fosse stata la conducente della la non poteva urtare il CP_3 CP_6
parafango e la porta della e lasciare tracce di vernice.
Considerato che
su entrambi i mezzi CP_3 si riscontrano tracce di vernice, come poteva trovarsi in mezzo la signora ON?”)
La ricostruzione fattuale del fatto ignoto è anche in linea con la dichiarazione testimoniale del Sig.
(marito della appellante che riferiva che la moglie era effettivamente entrata con il Tes_2 Pt_1
pagina 11 di 13 braccio sinistro nell'abitacolo posteriore del veicolo così confermando che era in atto la CP_3
manovra di apertura della portiera posteriore.
Il Giudice di prime cure si è quindi discostato dalle conclusioni del CTU motivando approfonditamente l'avallo di tesi tecniche che risultavano maggiormente compatibili con i fatti noti e pacifici tra le parti processuali (siccome anche confermate dal teste, ripetesi, marito dell'appellante).
La ricostruzione del fatto ignoto non è dunque avvenuta, come affermato dall'appellante nel proprio gravame, sulla base di congetture o di mere ipotesi bensì a seguito di un vaglio critico e ragionato di tutti gli elementi raccolti nell'istruttoria, facendo buon governo dei principi informatori delle presunzioni e delle deduzioni.
Va esclusa la ricostruzione del sinistro operata dall'appellante in base alla quale al momento del sopraggiungere della VO la portiera della era aperta con la sagoma della Sig.ra ON CP_3 che infilava il braccio sinistro all'interno dell'abitacolo poiché non vi sono riscontri tecnici desumibili dai danni alle vetture che possano sostenere tale ipotesi (aggiungasi che il teste, inoltre, si trovava sul marciapiede con inferibili conseguenze in punto di ampiezza della visuale effettiva).
A ben vedere, quindi, gli indizi utilizzati dal Giudice di Pace possono considerarsi gravi, precisi e concordanti (anche per esclusione) conducendo ad un ragionamento logico ed esente da censure in base al quale la vettura VO sopraggiungeva e, nel momento in cui affiancava il veicolo Mercedes, la
Sig.ra ON aumentava l'apertura dello sportello della provocando l'impatto dello CP_3
sportello contro la porta posteriore della VO. In detto frangente la conducente della VO non avrebbe potuto né prevedere né evitare l'urto cosicché la violazione del disposto di cui all'art. 157
c.d.s. risulta causa esclusiva e determinante del sinistro, senza possibilità di applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. instata dall'appellante.
Non vi è prova di alcuna allegata (nel presente grado da parte appellante) violazione ex art. 143 c.d.s. da parte del conducente della VO.
6. Parimenti infondate sono le doglianze di parte appellante in punto di quantum poiché il perito d'ufficio a pag.13 della CTU ha provveduto ad eliminare dai costi risarcibili gli importi relativi alle lavorazioni concernenti il paraurti anteriore, il parafango anteriore destro, quello posteriore destro e la sostituzione del fanale posteriore parte inferiore, non risultando dalla documentazione in atti idoneamente provato che tra i costi considerati e liquidati dal CTU vi siano anche lavorazioni relative allo sportello anteriore destro, gli importi indicati in fattura (doc.3, fascicolo di primo grado
[...]
essendo allineati a voci non immediatamente ad esso riferibili e comunque non CP_2
specificamente indicati nel quantum in parte qua.
pagina 12 di 13 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00) nei valori medi in considerazione dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e quindi in complessivi euro 2.552,00 (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisionale).
Visto il comportamento processuale nel presente grado di giudizio di parte rimasta CP_1
contumace, si ritiene equo compensare nei suoi confronti le spese di lite, nulla ponendo a carico di essa.
8. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione.
9. Al rigetto dell'appello consegue il raddoppio del contributo unificato, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, sezione terza civile, in persona della Dott.ssa Anna Lisa Marconi, definitivamente pronunciando, assorbita o comunque disattesa ogni altra questione, rigetta l'appello e condanna a rifondere a favore di e in Parte_1 Controparte_7 CP_2
persona dei rispettivi l.r.p.t., le spese di lite che si liquidano per ciascuna di tali ultime parti in euro
2.552,00 oltre rimborso spese generali (al 15% ex DM 55/14 ss.mm.), iva e c.p.a. come per legge dandosi atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato ex art. 13 c.
1- quater DPR 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione dell'odierno verbale e di essa viene data lettura alle parti presenti alle ore 18.00.
Così deciso in Bologna, lì 18.9.25
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
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