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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n. 2603/2024
Il Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, provvedendo sul ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...] ei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 rilevato che la pretesa si fonda sul credito ceduto da in forza di Parte_2 contratto di cessione registrato il 25.3.2020, avente ad oggetto fatture relative al 2019 e al 2020, nonché relative a crediti maturati successivamente;
rilevato che non sono stati prodotti, neanche in relazione alle fatture più risalenti, i documenti attestanti l'impegno di spesa e il visto di regolarità contabile da parte dei competenti soggetti dell'ente comunale –che non si pongono in contrasto con le successive delibere di impignorabilità – né il documento contrattuale in forza del quale la cedente ha emesso le fatture nei confronti del resistente;
CP_1 rilevato, per altro verso, che le fatture successive alla cessione recano la indicazione attività extra canone servizio luce, riguardando periodi spesso coincidenti tra loro, con una possibile duplicazione delle somme;
rilevato che l'integrazione documentale depositata in data 7.3.2025 non consente su superare i rilievi appena esposti, già oggetto del decreto del 4.1.2025, non derogando la convenzione Consip – che prevede una durata biennale (dal 16.4.2015), prorogabile per un massimo di ulteriori mesi 12, dunque non efficace per il periodo cui sono riferite le fatture azionate e che demanda ai singoli contratti attuativi la regolamentazione di dettaglio dei rapporti – alle norme di contabilità pubblica relative agli impegni di spesa assunti dagli enti pubblici territoriali (cfr. lett. d delle premesse, secondo cui: “il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”; cfr. anche art. 9 della Convenzione in materia di pagamenti); ritenuto che, in forza delle considerazioni svolte, i documenti prodotti non sono di per sé stessi sufficienti a provare il credito certo, liquido ed esigibile, non potendosi accogliere il ricorso;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Termini Imerese, 08/04/2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n. 2603/2024
Il Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, provvedendo sul ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...] ei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 rilevato che la pretesa si fonda sul credito ceduto da in forza di Parte_2 contratto di cessione registrato il 25.3.2020, avente ad oggetto fatture relative al 2019 e al 2020, nonché relative a crediti maturati successivamente;
rilevato che non sono stati prodotti, neanche in relazione alle fatture più risalenti, i documenti attestanti l'impegno di spesa e il visto di regolarità contabile da parte dei competenti soggetti dell'ente comunale –che non si pongono in contrasto con le successive delibere di impignorabilità – né il documento contrattuale in forza del quale la cedente ha emesso le fatture nei confronti del resistente;
CP_1 rilevato, per altro verso, che le fatture successive alla cessione recano la indicazione attività extra canone servizio luce, riguardando periodi spesso coincidenti tra loro, con una possibile duplicazione delle somme;
rilevato che l'integrazione documentale depositata in data 7.3.2025 non consente su superare i rilievi appena esposti, già oggetto del decreto del 4.1.2025, non derogando la convenzione Consip – che prevede una durata biennale (dal 16.4.2015), prorogabile per un massimo di ulteriori mesi 12, dunque non efficace per il periodo cui sono riferite le fatture azionate e che demanda ai singoli contratti attuativi la regolamentazione di dettaglio dei rapporti – alle norme di contabilità pubblica relative agli impegni di spesa assunti dagli enti pubblici territoriali (cfr. lett. d delle premesse, secondo cui: “il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”; cfr. anche art. 9 della Convenzione in materia di pagamenti); ritenuto che, in forza delle considerazioni svolte, i documenti prodotti non sono di per sé stessi sufficienti a provare il credito certo, liquido ed esigibile, non potendosi accogliere il ricorso;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Termini Imerese, 08/04/2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.