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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 100/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C. Parte_1 C.F._1
De Virgiliis (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
dall'Avv. F. Di Risio (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione Controparte_1
personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_1 Controparte_1
vivere separatamente;
2) Affidare i tre figli minori , Persona_1 Persona_2
e ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e
[...] Persona_3
facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo un programma preciso;
3)
Assegnare la casa coniugale a , che la continuerà ad abitare con i tre Parte_1
figli minori;
4) Disporre che versi entro il giorno 10 del mese un Controparte_1
assegno di mantenimenti per i tre figli minori di € 400, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
mediante bonifico su conto corrente già noto al
. ; l'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat;
le spese CP_1
straordinarie elencate nel protocollo del Tribunale di Vasto saranno pagate in parti uguali da essi genitori;
spese tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza;
il consenso per le spese straordinarie potrà essere dato anche tramite messaggio whatsapp o mail e il mancato consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso: 5) L'assegno unico per i figli verrà riscosso in parti uguali dai genitori;
6) Prevedere che nessuna obbligazione alimentare sorga a favore dell'uno o dell'altro coniuge.”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In Controparte_1
via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Nel merito: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e , per le Controparte_1 Parte_1
motivazioni illustrate in premessa: - autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso dei tre figli minori
, e (nati a L'Aquila il Persona_1 Persona_2 Persona_3
17.01.2013) ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso il padre, che continuerà a vivere, insieme ai figli, nella casa coniugale;
- disporre che la Sig.ra versi entro il giorno 10 del mese un assegno di mantenimento per i tre Parte_1
figli minori, pari ad € 450,00 (€ 150,00 per ogni figlio), che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat mediante bonifico sul conto corrente intestato al
Sig. oltre al 75% delle spese straordinarie elencate nel protocollo Controparte_1
del Tribunale di Vasto, spese tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza;
il consenso per le spese straordinarie potrà essere dato anche tramite messaggio whats app o e-mail e il mancato riscontro entro 5 giorni dalla comunicazione della spesa necessaria, sarà inteso come assenso;
- l'assegno unico per i figli verrà riscosso da entrambi i genitori in relazione al proprio rapporto di lavoro;
- disporre a carico della moglie il pagamento della somma di € 1.000,00 mensili, o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il mantenimento del marito”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Antecedentemente alla prima udienza di comparizione del 16.04.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo prima dell'udienza, depositandolo al fascicolo telematico del presente giudizio, per poi manifestare, in sede di udienza, disaccordo su taluni punti relativi all'affidamento della prole ed al regime del tempo di permanenza con i genitori, alla assegnazione della casa coniugale ed agli aspetti economici, di talché, verificata la possibilità di sanare detti contrasti in via conciliativa, la causa è stata rinviata all'udienza del 30.04.2025, ove le parti, a seguito di ampia discussione dinanzi al Giudice, hanno definitivamente raggiunto gli accordi di massima in ordine ad ogni aspetto della separazione, poi consacrati nell'accordo all'uopo trasmesso e depositato al fascicolo telematico del presente giudizio in data 05.05.2025, come sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori muniti di procura speciale a conciliare e transigere la controversia, secondo le seguenti condizioni: “a- i coniugi e sono autorizzati a vivere separati, Parte_1 Controparte_1
con l'obbligo del reciproco rispetto;
b- i figli minori , e saranno affidati in via condivisa Per_2 Per_3 Persona_1
a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'urgenza;
c- la casa coniugale viene assegnata alla la quale continuerà ad abitarla con Pt_1
i tre figli minori, che rimangono anagraficamente li collocati;
il lascerà il CP_1
tetto coniugale entro la data del 21.5.2025, temporaneamente trasferendosi dai propri genitori, in attesa di trovare una nuova sistemazione: la si impegna ad Pt_1
effettuare le dovute volture attinenti alla casa coniugale, nonché al pagamento di tutte le relative utenze e della Tari;
d- i ragazzi , nella prima settimana del mese, resteranno con il padre il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica ed il martedì, il mercoledì e giovedì con la madre, nella seconda settimana del mese, invece i ragazzi resteranno con il padre il martedì, il mercoledì ed il giovedì, mentre con la madre il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica e così a settimane alterne;
in caso di eventuali situazioni imprevedibili dovute a turni lavorativi, problemi di salute personali o della prole, o altro, ciascuno dei genitori si preoccuperà di gestire in autonomia e secondo la propria organizzazione dette circostanze impreviste;
per quanto riguarda le festività di Natale e Capodanno, ad anni alterni, dal 24.12. al
31.12 i figli resteranno con un genitore, mentre dall'1.1. al 6.1. con l'altro, e sempre ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con un genitore e dal
Lunedì' dell'Angelo al mercoledì con l'altro genitore;
nel periodo estivo si rispetterà la turnazione settimanale già stabilita e 15 giorni consecutivi con uno dei genitori ed i restanti 15 consecutivi con l'altro, a seconda dell'alternanza dei turni feriali stabiliti dal rispettivo datore di lavoro;
e- in virtù della collocazione paritaria dei ragazzi, ciascuno dei due genitori provvederà al relativo mantenimento nei rispettivi periodi di permanenza e non verranno corrisposti assegni al mantenimento né previsti obblighi alimentari;
la madre si accollerà integralmente ed esclusivamente le spese per il vestiario dei figli, nonché l'80% delle spese straordinarie, ove il restante 20% resterà a carico del padre, previa apposita documentazione delle predette spese straordinarie, una volta sostenute, di comune accordo tra i genitori;
f-. l'assegno unico resterà percepito dal padre integralmente;
g- nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
h- gli istanti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio; mentre l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori sarà data di volta in volta dai genitori;
i -spese di lite compensate”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come anche manifestato dalle parti in sede di udienza, avendo esse in tal sede rappresentato l'esacerbarsi dei contrasti negli ultimi tempi della vita in comune, tali da rendere ormai intollerabile la prosecuzione della stessa. Dunque, la ultima e concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti – percependo la un reddito comunque superiore a quello del , Pt_1 CP_1
al punto da giustificare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura concordata
(80%-20%) e l'accollo esclusivo della madre delle spese per il vestiario dei figli - nonché rispondenti agli interessi dei figli minori e, pertanto, non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, tenuto conto, altresì, della collocazione paritaria e, quindi, del pari tempo di permanenza della prole con l'uno e con l'altro; inoltre, il clima tra le parti in ordine a tale ultimo aspetto appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a Fossacesia (CH) il 26.07.2009, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Fossacesia (CH) all'Atto N. 49 - part
2 - serie A - anno 2009; - OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossacesia (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca