Articolo 1 della Legge 31 marzo 1980, n. 144
Articolo 2
Versione
7 maggio 1980
Art. 1.
La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da gravi calamita' di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520 , e' aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potra', in caso di necessita', essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Entrata in vigore il 7 maggio 1980