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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
- dr. Domenico Bonaretti - presidente rel.
- dr.ssa Rossella Milone - consigliere
- dr.ssa Elisa Fazzini - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello di cui al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 08.04.2024 e decisa come da dispositivo che segue, letto all'odierna udienza, all'esito della discussione tra:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Antonella Sutti , via Paolo Email_1
Andreani n. 6 - 20122 - Milano
APPELLANTE – RICORRENTE
e
(C.F. ), con gli avv.ti Antonello Mandarano e Controparte_1 P.IVA_2
Angela Bartolomeo dell'Avvocatura comunale dello Stato di Milano
( , via della Guastalla n. 6 - 20122 - Email_2
Milano APPELLATO - RESISTENTE
OGGETTO: ordinanza di ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981
CONCLUSIONI
Per la : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e comunque reietta, in riforma della sentenza n. 9874/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano
Sez. Prima civile, in composizione monocratica (Giudice Unico: Marta Parte_2
) in data 05.12.2024 e non notificata
[...]
1) IN VIA PRINCIPALE
Annullare e comunque dichiarare inefficace e quindi rigettare
l'ordinanza/ingiunzione n. 00005072/2022/8/2/1 di cui all'oggetto per i motivi indicati in narrativa
2) IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale determinare fissare l'importo della sanzione nel minimo edittale pari ad euro 2.500,00
3) IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) “Vero che le TE frequentano un corso 250 ore”
b) “Vero che al termine del corso di cui al punto a) le TE sostengono un esame”
c) “Vero che dopo aver sostenuto l'esame le TE vengono iscritte in un elenco nazionale
d) “Vero che le TE anche dopo l'iscrizione all'elenco continuano a fare formazione
e) “Vero la per svolgere la propria attività presso la propria Tes_1
abitazione deve presentare il certificato di abitabilità”
pagina 2 di 14 f) “Vero che la per svolgere la propria attività presso la propria Tes_1
abitazione deve presentare il certificato di conformità dell'impianto elettrico”
g) “Vero che i documenti di cui al cap. e) f) vengono aggiornati periodicamente”
h) “Vero che la è persona estranea alle famiglie e svolge l'attività Tes_1
nella propria abitazione”
Per il Comune di Milano:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: respingere il ricorso in appello e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale
Ordinario di Milano, Sezione I^ Civile, n. 9874 del 5 dicembre 2023, non notificata, resa nel procedimento NRG 48221/2019 e l'ordinanza di ingiunzione n.
00005072/2022/8/2/1.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 e artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 depositato in data
26.5.2022 la , a titolo di coobbligato Parte_1
in solido, e la sig.ra nella qualità di trasgressore, hanno proposto Parte_3
opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Milano, avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
00005072/2022/8/2/11 emessa dal al fine di ottenere il suo Controparte_1
annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale2. L'ordinanza era stata emessa sulla base del verbale di contestazione n. 07715788-3 della
Polizia Locale di Milano del 14.03.2018, con cui gli agenti avevano accertato l'apertura di un asilo nido familiare senza la presentazione - prevista dall'art 15 della legge regionale n. 3/2008 e dalla D.G.R. 20588/2005 - della comunicazione preventiva d'esercizio (C.P.E.) al di Milano. CP_1
A seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace3, i ricorrenti hanno citato in riassunzione il innanzi al Tribunale di Milano. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto il divieto di applicazione analogica della norma sanzionatoria ex art. 1 legge n. 689/1981 sul rilievo che l'attività
c.d. di “ non fosse assimilabile a quella dell'asilo nido familiare e che, per Tes_1
tale ragione, non poteva estendersi la relativa disciplina che prescriveva l'obbligo di presentare la Comunicazione Preventiva d'Esercizio (C.P.E) al Comune di Milano.
In ogni caso, la sig.ra si era dichiarata estranea al fatto accertato, in quanto, Pt_3
qualora fosse stato riconosciuto l'obbligo di presentazione della C.P.E., questo sarebbe stato a carico del gestore del servizio, ossia della , quale soggetto Parte_1
atto a certificare il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.
Il si è costituito ritualmente nel giudizio di primo grado (23.6.2023), Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza delle argomentazioni avverse.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9874, resa e pubblicata in data 5 dicembre 2023, ha accolto parzialmente l'opposizione, rideterminando l'importo della sanzione amministrativa nel minimo edittale, pari a euro 2.500,00.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attività della , quale Parte_1
affiliata della DoMus4, rientrasse fra quelle attività di offerta sociale disciplinate dalla L.R. n. 3/2008 e, come tale, fosse soggetta alle norme in essa previste, compreso l'obbligo di comunicazione preventiva d'esercizio (cfr. art. 15 legge cit.).
Ha peraltro accolto l'istanza - avanzata dai ricorrenti - di riduzione della sanzione inflitta nei limiti del minimo edittale, in quanto “il servizio di TE si inserisce come una novità nel contesto generale dell'offerta sociale, novità mutuata dall'esperienza dei paesi nordici, non è regolato da norme specifiche a livello nazionale, ha trovato un inquadramento normativo solo in Trentino Alto Adige e, segnatamente, nella provincia di Bolzano”. Ha con ciò ritenuto che la carenza normativa potesse aver indotto in errore i ricorrenti “sull'applicabilità dell'art. 15 L.R. n. 3/2008, anche nell'ambito del servizio di
giustificando l'applicazione della sanzione nel minimo edittale”. Tes_1
Avverso tale decisione, la sola ha proposto appello, articolando un Parte_1
unico motivo e reiterando le domande già avanzate in primo grado. Inoltre, ha avanzato domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 c.p.c. e di condanna alle spese di lite ex art. 96 co. 3 c.p.c. nei confronti del appellato. In via istruttoria, ha chiesto di ammettersi prova per testi sui capitoli CP_1
di prova formulati.
Il si è costituito in appello, contestando la fondatezza del proposto Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26.02.2025 e all'esito della discussione tra le parti, la causa viene decisa, come da dispositivo, sulla base delle ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo unico motivo di impugnazione, la si duole del fatto Parte_1
che il Tribunale non abbia tenuto conto della differenza tra il servizio di e il Tes_1
nido famiglia, così erroneamente ravvisando la violazione dell'art. 15 della Legge
Regionale n. 3/2008 contestata per la mancata presentazione al
[...]
(C.P.E.). Controparte_3
A supporto di tale richiesta, l'appellante ha prodotto nuovi documenti, formati pagina 5 di 14 successivamente all'emissione della sentenza di prime cure, che attestano il rigetto, da parte del , della C.P.E. presentata dall'appellante. Controparte_1
Ad avviso della Corte, il motivo è fondato e va accolto.
Preliminarmente, devono ritenersi ammissibili, ex art. 345 c.p.c., i documenti nuovi prodotti da parte appellante, in quanto, stante la loro formazione successiva, non potevano essere depositati nel giudizio di primo grado.
Invero, a seguito della sentenza di prime cure, che aveva confermato l'ordinanza di ingiunzione e quindi la relativa sanzione amministrativa, l'appellante si era premurato di presentare la suddetta comunicazione al per conformarsi all'obbligo, Controparte_1
come accertato dal primo Giudice.
Pur tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti si rileva come il Comune di Milano abbia espresso in proposito il proprio diniego, osservando che “la forma giuridica del soggetto gestore non corrisponde a quanto stabilito da Regione Lombardia per
l'esercizio dei Nidi Famiglia”.
Per vero, il servizio di di cui si occupa la , è gestito Tes_1 Parte_1
direttamente dalla stessa e non promosso “da famiglie utenti associate o associazione familiari”, come previsto per il nido famiglia dal D.G.R. n. 20588/2005. E, in effetti, si tratta di un'offerta sociale innovativa, nata nel nord Europa e in particolare in Germania, che nel nostro paese, a livello nazionale, risulta ancora priva di una propria specifica regolamentazione.
Dunque, se pure il servizio di presenta caratteristiche che lo rendono, per Tes_1
certi aspetti, assimilabile all'attività degli asili nido famiglia (come essere destinato a ospitare un numero massimo di cinque minori dagli anni 0-3 ed essere svolto presso strutture famigliari), tale assimilazione, in quanto non piena e non compiuta, ad avviso della Corte non può produrre effetti sul piano sanzionatorio.
Nella fattispecie, la Polizia locale di Milano ha ravvisato la violazione dell'art. 15 co.1
Legge Regionale cit. – che prescrive l'obbligo di presentazione della C.P.E. al Comune
e all'ASL competente per “l'esercizio delle strutture relative alle unità d'offerta della pagina 6 di 14 rete sociale” – avendo constatato, in occasione del sopralluogo effettuato presso l'abitazione della sig.ra , la presenza di quattro bambini di età inferiore ai Parte_3
tre anni e avendo ritenuto che ciò comportasse lo svolgimento dell'attività di “nido famiglia”.
Giova rilevare, tuttavia, che l'accertamento di questa sola caratteristica (la presenza di bimbi di tale età in una struttura famigliare) non è sufficiente per qualificare il servizio prestato come “nido famiglia”, occorrendo piuttosto verificare se siano le famiglie, in accordo tra loro, a gestire tale progetto educativo, assumendosene la responsabilità (c.d. nido famiglia – cfr. D.G.R. n. 20588/20055).
Per converso, nel caso di specie, il servizio viene svolto all'interno delle abitazioni delle lavoratrici professioniste6, associate presso la , che Tes_1 Parte_1
provvede essa stessa a gestire direttamente il servizio.
Vero è che l'attività di sembra riconducibile alla nozione di “offerta Tes_1
sociale”, come prevista dall'art. 1 della L.R. cit., che recita: “La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia
e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale” – e dall'art. 4 della stessa L.R.: “Le unità di offerta sociali hanno il compito di: a) aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare
l'interruzione della gravidanza;
c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà; d) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza...”
Ma è anche vero che, ai sensi dell'art. 15, co. 1, L. R. cit., “solo le strutture relative alle unità di offerta della rete sociale ai sensi dell'art. 4 co. 2” sono soggette alla presentazione della C.P.E., in assenza della quale viene applicata la sanzione di cui all'art. 15, co. 3 ter, lett. a) “da € 2.500,00 a € 25.000,00 per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1”.
E l'art. 4, co. 2, della L. R. cit. rinvia alle unità di offerta sociale, individuate dalla
Giunta regionale “previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3 co.1”.
L'art. 3 co. 1, a sua volta, individua i soggetti che concorrono alla programmazione, alla progettazione e alla realizzazione della rete delle unità sociali e sociosanitarie, ossia “a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico;
b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e
pagina 8 di 14 sociosanitario”.
L'elenco delle unità di offerta della rete sociale è dunque chiuso e ben determinato (vedi meglio infra) e ad esso non risulta riconducibile il “Servizio di TE”, tanto che il
Comune, una volta presentata dalla la CPE, come già sopra Parte_1
anticipato, ha espresso il proprio diniego, perché “la forma giuridica del soggetto gestore non corrisponde a quanto stabilito da Regione Lombardia per l'esercizio dei
Nidi Famiglia”.
Insomma, da un lato, deve rilevarsi che la legge regionale non osta allo svolgimento del
“Servizio di TE”, come si evince dall'art. 3, co. 3, L. R. cit., che recita “è garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali”; dall'altro lato, è bene segnalare che soltanto per quelle unità di offerta sociale individuate dalla Giunta regionale risulta prescritto – e presidiato da sanzione –
l'obbligo di presentazione della C.P.E. (cfr. art. 4, co. 2, L. R. cit.).
Il che, ritiene questa Corte, non può essere senza conseguenze, per il principio di tassatività/specificità delle sanzioni amministrative, che sono sempre di stretta interpretazione e “si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati” (art. 1, co. 2, legge n. 689/1981).
Invero, il D.G.R. n. 20588/2005, attualmente in vigore, specifica le tipologie di offerta sociali per la prima infanzia (Nido, Micronido, Centri prima infanzia, Nido famiglia) e i relativi requisiti organizzativi generali7. documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.
Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Ogni deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in Pt_4 materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale” cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005
Riguardo al : Parte_5
“Requisiti minimi d'esercizio: Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva massima di 10 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Micro nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Requisiti organizzativi generali: Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): - presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie. Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): - documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore. Debito informativo: impegno al rispetto di modalità
e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Ogni MICRO NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Se il micronido è realizzato in un appartamento, tale appartamento dovrà essere dedicato esclusivamente a questa funzione. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale”. cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005
In ordine al CENTRO PRIMA INFANZIA:
“Requisiti minimi d'esercizio: Strutture similari all'Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambine/i e da zero a tre anni in numero non superiore a 30, eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.
Requisiti organizzativi generali: Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): - presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al pagina 10 di 14 Alla luce, dunque, del combinato disposto della legge regionale n. 3/2008 e della D.G.R.
n. 20588/2005, il servizio di TE parrebbe avvicinarsi tanto alla figura del
DO IA per le similitudini sopra rilevate (la struttura familiare e l'età e il numero massimo di cinque minori a cui l'offerta è destinata), quanto alla figura del NI (in quanto consistente, del pari, in un servizio diurno, di tipo privato, che accoglie le bambine e i bambini tra tre mesi e tre anni di età, con le cure di personale qualificato, presso strutture, anche aziendali).
E tuttavia rimane differente da entrambe: dalla prima, perché il DO IA è promosso da famiglie utenti associate o associazione familiari;
dalla seconda, perché il
NI è costituito da una struttura capace di ospitare un numero decisamente superiore di minori (dagli 11 ai 60), il che importa, per evidenti ragioni di sicurezza, igiene e sanità, la presenza di caratteristiche e requisiti (dimensionali, organizzativi e manutentivi) di ben maggiore rilevanza.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il decreto n. 1254 del 15.02.2010 della
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia in data 8 marzo 2010 – cfr. doc. all. n. 16), quando, al punto 1.3 del titolo 1, prevede che “Al di fuori della rete delle unità d'offerta sociale, così come prevista dall'art. 3 comma 2 l.r. 3/08 possono essere avviate ed erogate, dagli enti del terzo settore, attività sociali per le quali non devono trovare applicazione le disposizioni in
miglioramento delle prestazioni e degli interventi. Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): - documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenze orarie. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore
e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore. Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Ogni CENTRO PRIMA INFANZIA deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.” cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005
pagina 11 di 14 materia di CPE”, finirebbe per escludere la riconducibilità del servizio di Tes_1
alla figura di DO IA e a riportarlo piuttosto all'interno delle attività atipiche di offerta sociale, di cui all'art. 3, co. 2, legge regionale cit.
Per vero, il decreto n. 1254/2010 sopracitato specifica, sempre al punto 1.3, che la
“sperimentazione di una unità d'offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale” (cfr. lett. d) va ricondotta tra “i casi di non utilizzo della C.P.E.”.
E ancora, per la sperimentazione di nuove unità d'offerta il titolo 5 del suddetto decreto
– rinviando all'art. 13 co. 1 lett. b) legge regionale 3/2008, che prescrive che “i comuni riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale” – afferma che “I Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale”.
Orbene, considerato che il servizio di non è stato individuato tra le unità di Tes_1
offerta sociale tipiche dalla D.G.R. n. 20588/2005 e tenuto conto che, per l'effetto, esso non rientra tra le unità di offerta della rete sociale di cui all'art. 4, co. 2, L. R. cit., ritiene la Corte che al gestore di tale servizio non si applichi la disciplina relativa alla
C.P.E. prevista dall'art. 15 L.R. cit.
A fortiori, rilevato che il decreto n. 1254/2010 prescrive espressamente il non utilizzo della C.P.E. in caso di unità di offerta sociale innovativa, la Corte deve ragionevolmente ritenere il servizio di come un'unità di offerta sociale innovativa nel Tes_1
panorama delle attività sociali destinate ai minori della Regione Lombardia, anche perché privo di una regolamentazione regionale specifica, oltreché nazionale.
Ne segue che il servizio di TE sembra definibile come un'unità di offerta sociale atipica ex art. 3, co. 3, legge reg. cit., di cui il gestore, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 1254/2010, “dovrà, nel caso di utilizzo di strutture, garantire il rispetto delle norme regionali o nazionali in materia di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti, di urbanistica-edilizia e, nel caso di utilizzo di personale non volontario
pagina 12 di 14 il rispetto dei rapporti di lavoro.”
Nel caso di specie, infatti, l'odierna appellante si occupa della gestione di tale servizio presso la struttura della collaboratrice la quale eroga il servizio ai minori Tes_1
sulla base delle competenze professionali previamente accertate.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, l'appello risulta fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
Va comunque rigettata la domanda dell'appellante intesa alla condanna del CP_1
appellato al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, anche ex art. 96 co. 3
c.p.c.
È vero che suscita una certa perplessità la condotta del che, per un Controparte_1
verso, ha emesso l'ordinanza d'ingiunzione per mancata presentazione della e, Pt_6
per altro verso, l'ha successivamente rifiutata, ritenendola, pur implicitamente, relativa a un servizio estraneo alle forme tipiche sottoposte a CPE.
Ma è anche vero che la novità della questione trattata e la complessità (per non dire la farraginosità) della normativa di riferimento inducono a escludere, nella fattispecie, la ravvisabilità degli estremi del dolo o della colpa grave, necessari a integrare i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi degli scaglioni di riferimento (diversi per il primo grado, ove la sanzione era complessivamente di euro 12.511,36, e per il secondo, con sanzione di euro 2.500,00), in complessivi euro 5.320,00 per compensi, di cui euro 3.397,00 quanto al primo grado di giudizio (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per la fase decisionale) ed euro 1.923,00 quanto al secondo grado (euro 536,00 per la fase di studio,
pagina 13 di 14 euro 536,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9874 in data 5.12.2023
[...]
e, in riforma della stessa, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
00005072/2022/8/2/1, emessa nei confronti dell'appellante dalla Polizia
Locale del Comune di Milano in data 12.4.2022;
- condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.320,00, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Milano, 26 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale ordinanza il aveva ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di Controparte_1 euro 12.500,00 a titolo di sanzione amministrativa e di euro 11,26 per le spese di notifica per “aver esercitato l'attività di unità d'offerta sociale senza la preventiva comunicazione al ed all'ASL CP_1 competente”, in violazione del disposto dell'art. 15 comma 1 Legge regionale n. 3/2008. 2 Pari a euro 2.500,00 (cfr. art. 15, co. 3, ter lett. a) Legge regionale n. 3/2008: “da € 2.500,00 a € 25.000,00 per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1”) pagina 3 di 14 3 I giudizi di primo grado [di cui RG. 23430/2022 e RG.22481/2022], istaurati dinanzi al Giudice di
Pace, si erano conclusi con ordinanza del 12.01.2023, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice di Pace a favore del Tribunale di Milano. Alla prima udienza, il Tribunale di
Milano ha disposto la riunione dei due procedimenti [RG. 5006/2023 e RG. 6535/23]. 4 Controparte_2 pagina 4 di 14 5 Sul NIDO FAMIGLIA:
“Requisito minimo d'esercizio: Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero ai tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate/ associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Requisiti organizzativi generali: Piano delle modalità organizzative, concordato e sottoscritto dalle famiglie. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore. Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Il Nido famiglia deve essere realizzato in insediamento a caratteristiche abitative preferibilmente di residenza, o comunque in uso o a disposizione di una delle famiglie o di associazioni di famiglie. Ogni Nido famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione” cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005 6 Le diventano tali a seguito di un corso di formazione di 250 ore e del superamento di un Tes_1 esame finale;
per esse è poi prevista una formazione continua (cfr. doc. 11 e 12 fasc. primo grado appellante). pagina 7 di 14 7 Quanto al NIDO:
“Requisiti minimi d'esercizio: Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Requisiti organizzativi generali: Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): - presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie. Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): - pagina 9 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
- dr. Domenico Bonaretti - presidente rel.
- dr.ssa Rossella Milone - consigliere
- dr.ssa Elisa Fazzini - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello di cui al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 08.04.2024 e decisa come da dispositivo che segue, letto all'odierna udienza, all'esito della discussione tra:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Antonella Sutti , via Paolo Email_1
Andreani n. 6 - 20122 - Milano
APPELLANTE – RICORRENTE
e
(C.F. ), con gli avv.ti Antonello Mandarano e Controparte_1 P.IVA_2
Angela Bartolomeo dell'Avvocatura comunale dello Stato di Milano
( , via della Guastalla n. 6 - 20122 - Email_2
Milano APPELLATO - RESISTENTE
OGGETTO: ordinanza di ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981
CONCLUSIONI
Per la : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e comunque reietta, in riforma della sentenza n. 9874/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano
Sez. Prima civile, in composizione monocratica (Giudice Unico: Marta Parte_2
) in data 05.12.2024 e non notificata
[...]
1) IN VIA PRINCIPALE
Annullare e comunque dichiarare inefficace e quindi rigettare
l'ordinanza/ingiunzione n. 00005072/2022/8/2/1 di cui all'oggetto per i motivi indicati in narrativa
2) IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale determinare fissare l'importo della sanzione nel minimo edittale pari ad euro 2.500,00
3) IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) “Vero che le TE frequentano un corso 250 ore”
b) “Vero che al termine del corso di cui al punto a) le TE sostengono un esame”
c) “Vero che dopo aver sostenuto l'esame le TE vengono iscritte in un elenco nazionale
d) “Vero che le TE anche dopo l'iscrizione all'elenco continuano a fare formazione
e) “Vero la per svolgere la propria attività presso la propria Tes_1
abitazione deve presentare il certificato di abitabilità”
pagina 2 di 14 f) “Vero che la per svolgere la propria attività presso la propria Tes_1
abitazione deve presentare il certificato di conformità dell'impianto elettrico”
g) “Vero che i documenti di cui al cap. e) f) vengono aggiornati periodicamente”
h) “Vero che la è persona estranea alle famiglie e svolge l'attività Tes_1
nella propria abitazione”
Per il Comune di Milano:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: respingere il ricorso in appello e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale
Ordinario di Milano, Sezione I^ Civile, n. 9874 del 5 dicembre 2023, non notificata, resa nel procedimento NRG 48221/2019 e l'ordinanza di ingiunzione n.
00005072/2022/8/2/1.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 e artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 depositato in data
26.5.2022 la , a titolo di coobbligato Parte_1
in solido, e la sig.ra nella qualità di trasgressore, hanno proposto Parte_3
opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Milano, avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
00005072/2022/8/2/11 emessa dal al fine di ottenere il suo Controparte_1
annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale2. L'ordinanza era stata emessa sulla base del verbale di contestazione n. 07715788-3 della
Polizia Locale di Milano del 14.03.2018, con cui gli agenti avevano accertato l'apertura di un asilo nido familiare senza la presentazione - prevista dall'art 15 della legge regionale n. 3/2008 e dalla D.G.R. 20588/2005 - della comunicazione preventiva d'esercizio (C.P.E.) al di Milano. CP_1
A seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace3, i ricorrenti hanno citato in riassunzione il innanzi al Tribunale di Milano. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto il divieto di applicazione analogica della norma sanzionatoria ex art. 1 legge n. 689/1981 sul rilievo che l'attività
c.d. di “ non fosse assimilabile a quella dell'asilo nido familiare e che, per Tes_1
tale ragione, non poteva estendersi la relativa disciplina che prescriveva l'obbligo di presentare la Comunicazione Preventiva d'Esercizio (C.P.E) al Comune di Milano.
In ogni caso, la sig.ra si era dichiarata estranea al fatto accertato, in quanto, Pt_3
qualora fosse stato riconosciuto l'obbligo di presentazione della C.P.E., questo sarebbe stato a carico del gestore del servizio, ossia della , quale soggetto Parte_1
atto a certificare il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.
Il si è costituito ritualmente nel giudizio di primo grado (23.6.2023), Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza delle argomentazioni avverse.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9874, resa e pubblicata in data 5 dicembre 2023, ha accolto parzialmente l'opposizione, rideterminando l'importo della sanzione amministrativa nel minimo edittale, pari a euro 2.500,00.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attività della , quale Parte_1
affiliata della DoMus4, rientrasse fra quelle attività di offerta sociale disciplinate dalla L.R. n. 3/2008 e, come tale, fosse soggetta alle norme in essa previste, compreso l'obbligo di comunicazione preventiva d'esercizio (cfr. art. 15 legge cit.).
Ha peraltro accolto l'istanza - avanzata dai ricorrenti - di riduzione della sanzione inflitta nei limiti del minimo edittale, in quanto “il servizio di TE si inserisce come una novità nel contesto generale dell'offerta sociale, novità mutuata dall'esperienza dei paesi nordici, non è regolato da norme specifiche a livello nazionale, ha trovato un inquadramento normativo solo in Trentino Alto Adige e, segnatamente, nella provincia di Bolzano”. Ha con ciò ritenuto che la carenza normativa potesse aver indotto in errore i ricorrenti “sull'applicabilità dell'art. 15 L.R. n. 3/2008, anche nell'ambito del servizio di
giustificando l'applicazione della sanzione nel minimo edittale”. Tes_1
Avverso tale decisione, la sola ha proposto appello, articolando un Parte_1
unico motivo e reiterando le domande già avanzate in primo grado. Inoltre, ha avanzato domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 c.p.c. e di condanna alle spese di lite ex art. 96 co. 3 c.p.c. nei confronti del appellato. In via istruttoria, ha chiesto di ammettersi prova per testi sui capitoli CP_1
di prova formulati.
Il si è costituito in appello, contestando la fondatezza del proposto Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26.02.2025 e all'esito della discussione tra le parti, la causa viene decisa, come da dispositivo, sulla base delle ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo unico motivo di impugnazione, la si duole del fatto Parte_1
che il Tribunale non abbia tenuto conto della differenza tra il servizio di e il Tes_1
nido famiglia, così erroneamente ravvisando la violazione dell'art. 15 della Legge
Regionale n. 3/2008 contestata per la mancata presentazione al
[...]
(C.P.E.). Controparte_3
A supporto di tale richiesta, l'appellante ha prodotto nuovi documenti, formati pagina 5 di 14 successivamente all'emissione della sentenza di prime cure, che attestano il rigetto, da parte del , della C.P.E. presentata dall'appellante. Controparte_1
Ad avviso della Corte, il motivo è fondato e va accolto.
Preliminarmente, devono ritenersi ammissibili, ex art. 345 c.p.c., i documenti nuovi prodotti da parte appellante, in quanto, stante la loro formazione successiva, non potevano essere depositati nel giudizio di primo grado.
Invero, a seguito della sentenza di prime cure, che aveva confermato l'ordinanza di ingiunzione e quindi la relativa sanzione amministrativa, l'appellante si era premurato di presentare la suddetta comunicazione al per conformarsi all'obbligo, Controparte_1
come accertato dal primo Giudice.
Pur tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti si rileva come il Comune di Milano abbia espresso in proposito il proprio diniego, osservando che “la forma giuridica del soggetto gestore non corrisponde a quanto stabilito da Regione Lombardia per
l'esercizio dei Nidi Famiglia”.
Per vero, il servizio di di cui si occupa la , è gestito Tes_1 Parte_1
direttamente dalla stessa e non promosso “da famiglie utenti associate o associazione familiari”, come previsto per il nido famiglia dal D.G.R. n. 20588/2005. E, in effetti, si tratta di un'offerta sociale innovativa, nata nel nord Europa e in particolare in Germania, che nel nostro paese, a livello nazionale, risulta ancora priva di una propria specifica regolamentazione.
Dunque, se pure il servizio di presenta caratteristiche che lo rendono, per Tes_1
certi aspetti, assimilabile all'attività degli asili nido famiglia (come essere destinato a ospitare un numero massimo di cinque minori dagli anni 0-3 ed essere svolto presso strutture famigliari), tale assimilazione, in quanto non piena e non compiuta, ad avviso della Corte non può produrre effetti sul piano sanzionatorio.
Nella fattispecie, la Polizia locale di Milano ha ravvisato la violazione dell'art. 15 co.1
Legge Regionale cit. – che prescrive l'obbligo di presentazione della C.P.E. al Comune
e all'ASL competente per “l'esercizio delle strutture relative alle unità d'offerta della pagina 6 di 14 rete sociale” – avendo constatato, in occasione del sopralluogo effettuato presso l'abitazione della sig.ra , la presenza di quattro bambini di età inferiore ai Parte_3
tre anni e avendo ritenuto che ciò comportasse lo svolgimento dell'attività di “nido famiglia”.
Giova rilevare, tuttavia, che l'accertamento di questa sola caratteristica (la presenza di bimbi di tale età in una struttura famigliare) non è sufficiente per qualificare il servizio prestato come “nido famiglia”, occorrendo piuttosto verificare se siano le famiglie, in accordo tra loro, a gestire tale progetto educativo, assumendosene la responsabilità (c.d. nido famiglia – cfr. D.G.R. n. 20588/20055).
Per converso, nel caso di specie, il servizio viene svolto all'interno delle abitazioni delle lavoratrici professioniste6, associate presso la , che Tes_1 Parte_1
provvede essa stessa a gestire direttamente il servizio.
Vero è che l'attività di sembra riconducibile alla nozione di “offerta Tes_1
sociale”, come prevista dall'art. 1 della L.R. cit., che recita: “La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia
e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale” – e dall'art. 4 della stessa L.R.: “Le unità di offerta sociali hanno il compito di: a) aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare
l'interruzione della gravidanza;
c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà; d) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza...”
Ma è anche vero che, ai sensi dell'art. 15, co. 1, L. R. cit., “solo le strutture relative alle unità di offerta della rete sociale ai sensi dell'art. 4 co. 2” sono soggette alla presentazione della C.P.E., in assenza della quale viene applicata la sanzione di cui all'art. 15, co. 3 ter, lett. a) “da € 2.500,00 a € 25.000,00 per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1”.
E l'art. 4, co. 2, della L. R. cit. rinvia alle unità di offerta sociale, individuate dalla
Giunta regionale “previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3 co.1”.
L'art. 3 co. 1, a sua volta, individua i soggetti che concorrono alla programmazione, alla progettazione e alla realizzazione della rete delle unità sociali e sociosanitarie, ossia “a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico;
b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e
pagina 8 di 14 sociosanitario”.
L'elenco delle unità di offerta della rete sociale è dunque chiuso e ben determinato (vedi meglio infra) e ad esso non risulta riconducibile il “Servizio di TE”, tanto che il
Comune, una volta presentata dalla la CPE, come già sopra Parte_1
anticipato, ha espresso il proprio diniego, perché “la forma giuridica del soggetto gestore non corrisponde a quanto stabilito da Regione Lombardia per l'esercizio dei
Nidi Famiglia”.
Insomma, da un lato, deve rilevarsi che la legge regionale non osta allo svolgimento del
“Servizio di TE”, come si evince dall'art. 3, co. 3, L. R. cit., che recita “è garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali”; dall'altro lato, è bene segnalare che soltanto per quelle unità di offerta sociale individuate dalla Giunta regionale risulta prescritto – e presidiato da sanzione –
l'obbligo di presentazione della C.P.E. (cfr. art. 4, co. 2, L. R. cit.).
Il che, ritiene questa Corte, non può essere senza conseguenze, per il principio di tassatività/specificità delle sanzioni amministrative, che sono sempre di stretta interpretazione e “si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati” (art. 1, co. 2, legge n. 689/1981).
Invero, il D.G.R. n. 20588/2005, attualmente in vigore, specifica le tipologie di offerta sociali per la prima infanzia (Nido, Micronido, Centri prima infanzia, Nido famiglia) e i relativi requisiti organizzativi generali7. documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.
Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Ogni deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in Pt_4 materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale” cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005
Riguardo al : Parte_5
“Requisiti minimi d'esercizio: Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva massima di 10 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Micro nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Requisiti organizzativi generali: Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): - presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie. Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): - documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore. Debito informativo: impegno al rispetto di modalità
e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Ogni MICRO NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Se il micronido è realizzato in un appartamento, tale appartamento dovrà essere dedicato esclusivamente a questa funzione. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale”. cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005
In ordine al CENTRO PRIMA INFANZIA:
“Requisiti minimi d'esercizio: Strutture similari all'Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambine/i e da zero a tre anni in numero non superiore a 30, eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.
Requisiti organizzativi generali: Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): - presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al pagina 10 di 14 Alla luce, dunque, del combinato disposto della legge regionale n. 3/2008 e della D.G.R.
n. 20588/2005, il servizio di TE parrebbe avvicinarsi tanto alla figura del
DO IA per le similitudini sopra rilevate (la struttura familiare e l'età e il numero massimo di cinque minori a cui l'offerta è destinata), quanto alla figura del NI (in quanto consistente, del pari, in un servizio diurno, di tipo privato, che accoglie le bambine e i bambini tra tre mesi e tre anni di età, con le cure di personale qualificato, presso strutture, anche aziendali).
E tuttavia rimane differente da entrambe: dalla prima, perché il DO IA è promosso da famiglie utenti associate o associazione familiari;
dalla seconda, perché il
NI è costituito da una struttura capace di ospitare un numero decisamente superiore di minori (dagli 11 ai 60), il che importa, per evidenti ragioni di sicurezza, igiene e sanità, la presenza di caratteristiche e requisiti (dimensionali, organizzativi e manutentivi) di ben maggiore rilevanza.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il decreto n. 1254 del 15.02.2010 della
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia in data 8 marzo 2010 – cfr. doc. all. n. 16), quando, al punto 1.3 del titolo 1, prevede che “Al di fuori della rete delle unità d'offerta sociale, così come prevista dall'art. 3 comma 2 l.r. 3/08 possono essere avviate ed erogate, dagli enti del terzo settore, attività sociali per le quali non devono trovare applicazione le disposizioni in
miglioramento delle prestazioni e degli interventi. Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): - documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenze orarie. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore
e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore. Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Ogni CENTRO PRIMA INFANZIA deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.” cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005
pagina 11 di 14 materia di CPE”, finirebbe per escludere la riconducibilità del servizio di Tes_1
alla figura di DO IA e a riportarlo piuttosto all'interno delle attività atipiche di offerta sociale, di cui all'art. 3, co. 2, legge regionale cit.
Per vero, il decreto n. 1254/2010 sopracitato specifica, sempre al punto 1.3, che la
“sperimentazione di una unità d'offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale” (cfr. lett. d) va ricondotta tra “i casi di non utilizzo della C.P.E.”.
E ancora, per la sperimentazione di nuove unità d'offerta il titolo 5 del suddetto decreto
– rinviando all'art. 13 co. 1 lett. b) legge regionale 3/2008, che prescrive che “i comuni riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale” – afferma che “I Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale”.
Orbene, considerato che il servizio di non è stato individuato tra le unità di Tes_1
offerta sociale tipiche dalla D.G.R. n. 20588/2005 e tenuto conto che, per l'effetto, esso non rientra tra le unità di offerta della rete sociale di cui all'art. 4, co. 2, L. R. cit., ritiene la Corte che al gestore di tale servizio non si applichi la disciplina relativa alla
C.P.E. prevista dall'art. 15 L.R. cit.
A fortiori, rilevato che il decreto n. 1254/2010 prescrive espressamente il non utilizzo della C.P.E. in caso di unità di offerta sociale innovativa, la Corte deve ragionevolmente ritenere il servizio di come un'unità di offerta sociale innovativa nel Tes_1
panorama delle attività sociali destinate ai minori della Regione Lombardia, anche perché privo di una regolamentazione regionale specifica, oltreché nazionale.
Ne segue che il servizio di TE sembra definibile come un'unità di offerta sociale atipica ex art. 3, co. 3, legge reg. cit., di cui il gestore, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 1254/2010, “dovrà, nel caso di utilizzo di strutture, garantire il rispetto delle norme regionali o nazionali in materia di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti, di urbanistica-edilizia e, nel caso di utilizzo di personale non volontario
pagina 12 di 14 il rispetto dei rapporti di lavoro.”
Nel caso di specie, infatti, l'odierna appellante si occupa della gestione di tale servizio presso la struttura della collaboratrice la quale eroga il servizio ai minori Tes_1
sulla base delle competenze professionali previamente accertate.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, l'appello risulta fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
Va comunque rigettata la domanda dell'appellante intesa alla condanna del CP_1
appellato al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, anche ex art. 96 co. 3
c.p.c.
È vero che suscita una certa perplessità la condotta del che, per un Controparte_1
verso, ha emesso l'ordinanza d'ingiunzione per mancata presentazione della e, Pt_6
per altro verso, l'ha successivamente rifiutata, ritenendola, pur implicitamente, relativa a un servizio estraneo alle forme tipiche sottoposte a CPE.
Ma è anche vero che la novità della questione trattata e la complessità (per non dire la farraginosità) della normativa di riferimento inducono a escludere, nella fattispecie, la ravvisabilità degli estremi del dolo o della colpa grave, necessari a integrare i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi degli scaglioni di riferimento (diversi per il primo grado, ove la sanzione era complessivamente di euro 12.511,36, e per il secondo, con sanzione di euro 2.500,00), in complessivi euro 5.320,00 per compensi, di cui euro 3.397,00 quanto al primo grado di giudizio (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per la fase decisionale) ed euro 1.923,00 quanto al secondo grado (euro 536,00 per la fase di studio,
pagina 13 di 14 euro 536,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9874 in data 5.12.2023
[...]
e, in riforma della stessa, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
00005072/2022/8/2/1, emessa nei confronti dell'appellante dalla Polizia
Locale del Comune di Milano in data 12.4.2022;
- condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.320,00, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Milano, 26 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale ordinanza il aveva ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di Controparte_1 euro 12.500,00 a titolo di sanzione amministrativa e di euro 11,26 per le spese di notifica per “aver esercitato l'attività di unità d'offerta sociale senza la preventiva comunicazione al ed all'ASL CP_1 competente”, in violazione del disposto dell'art. 15 comma 1 Legge regionale n. 3/2008. 2 Pari a euro 2.500,00 (cfr. art. 15, co. 3, ter lett. a) Legge regionale n. 3/2008: “da € 2.500,00 a € 25.000,00 per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1”) pagina 3 di 14 3 I giudizi di primo grado [di cui RG. 23430/2022 e RG.22481/2022], istaurati dinanzi al Giudice di
Pace, si erano conclusi con ordinanza del 12.01.2023, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice di Pace a favore del Tribunale di Milano. Alla prima udienza, il Tribunale di
Milano ha disposto la riunione dei due procedimenti [RG. 5006/2023 e RG. 6535/23]. 4 Controparte_2 pagina 4 di 14 5 Sul NIDO FAMIGLIA:
“Requisito minimo d'esercizio: Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero ai tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate/ associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Requisiti organizzativi generali: Piano delle modalità organizzative, concordato e sottoscritto dalle famiglie. Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore. Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Requisiti strutturali: Il Nido famiglia deve essere realizzato in insediamento a caratteristiche abitative preferibilmente di residenza, o comunque in uso o a disposizione di una delle famiglie o di associazioni di famiglie. Ogni Nido famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione” cfr. pag. 2 e ss. D.G.R. n. 20588/2005 6 Le diventano tali a seguito di un corso di formazione di 250 ore e del superamento di un Tes_1 esame finale;
per esse è poi prevista una formazione continua (cfr. doc. 11 e 12 fasc. primo grado appellante). pagina 7 di 14 7 Quanto al NIDO:
“Requisiti minimi d'esercizio: Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Requisiti organizzativi generali: Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): - presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie. Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): - pagina 9 di 14