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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO NAPPI Parte_1
ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'avv. ADELE GARRITANO CP_1 resistente Oggetto: impresa familiare FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. deducendo di esserne stata la moglie Controparte_2 dal 06.01.2001 e di essere stata coadiutrice dell'impresa familiare, costituita in costanza di matrimonio e precisamente in data 27 dicembre 2006 con atto per Notar Rep. 10.422, registrato il 04.01.2007, n. 12. Per_1
Rilevava di aver svolto nell'impresa familiare in maniera continuativa e prevalente la funzione di collaboratore amministrativo, gestendone in via esclusiva la contabilità e svolgendo la propria prestazione nella sede dell'impresa sita in Castrolibero. Ha esposto che nel 2019 vi è stata separazione personale e che il Sig. CP_1 ha chiuso la sede di Castrolibero, non consentendole di fatto la prosecuzione dell'attività. Ha aggiunto che le quote di partecipazione alla predetta impresa familiare sono state fissate nella misura del 49% in proprio favore e nella restante misura del 51% in favore del sig. ma che gli utili e gli incrementi CP_1 patrimoniali relativi agli anni 2018 e 2019 non sono stati ripartiti. Ha altresì dedotto che non sono stati pagati i contributi previdenziali per la prestazione lavorativa svolta. Ha chiesto, quindi, una condanna del
1 convenuto al pagamento della somma di euro 35.487,52, quale propria quota parte sugli utili, ponendo a base di calcolo della sussistenza del patrimonio aziendale le dichiarazioni dei redditi del Sig. relative agli CP_1 anni 2019 e 2020. Ha chiesto in ogni caso una CTU contabile al fine di compiutamente determinare il credito rivendicato dalla ricorrente a titolo di utili e incrementi patrimoniali. Si è costituito in giudizio il convenuto , rilevando che è CP_1 titolare sin dal 1992 dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di agente di commercio, con sede in Reggio Calabria;
che dopo il matrimonio con la ricorrente, contratto in regime di separazione dei beni, ha costituito un'impresa familiare in data 27.12.2006; che la moglie con lettera del 27.07.2018 gli ha comunicato la sua volontà di separarsi e che, divenuti sempre più conflittuali i rapporti in costanza di matrimonio, egli ha poi comunicato all'INPS la cessazione dell'impresa familiare al 31.12.2018. Ha esposto ancora che i separati ricorsi giudiziali per la separazione personale erano stati riuniti e che, previa conversione della separazione da giudiziale a consensuale, le parti avevano sottoscritto un verbale di accordo ed ha aggiunto la che separazione veniva omologata in data 27.02.2020. Ha rilevato che nel detto verbale di accordo i i coniugi hanno dichiarato di avere null'altro a pretendere reciprocamente, avendo definito ogni pendenza, e ne ha inferito che la sig.ra non ha alcun titolo per Pt_1 richiedere il pagamento di quanto richiesto in ricorso. Ha dedotto di aver versato i contributi previdenziali. Ha eccepito la prescrizione. Ha altresì dedotto che alcuna delle attività lavorative indicate in ricorso è stata mai svolta dalla coniuge, che si è limitata a coadiuvarlo nella gestione del campionario. Nel merito della domanda, con riferimento agli utili ha dedotto che la ricorrente ha percepito gli utili per l'anno 2018, come dalla stessa dichiarato all'Erario, e che, data la cessazione dell'impresa familiare alla data del 31.12.2018, non vi sono utili da ripartire con riferimento all'anno 2019; con riferimento agli incrementi patrimoniali ha dedotto che essi non si sono realizzati incrementi immobiliari o riferiti ad altri beni dell'impresa, ma solo utili annuali, regolarmente percepiti dalla moglie. Ha infine rilevato che oltre agli utili regolarmente percepiti, sono stati acquisiti due immobili e che quello che è stato intestato alla sig.ra ha Pt_1 un valore commerciale maggiore rispetto a quello a lui intestato. 2 Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Ammessa CTU tecnico – contabile, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte che entrambe le parti hanno tempestivamente depositato.
L'art. 230 bis c.c. che disciplina l'impresa familiare dispone: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo;
per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.”. Ai fini della controversia in esame rileva che il partecipante e coadiutore nell'impresa familiare ha diritto, oltre che al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, anche alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essa nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, e in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
il diritto alla partecipazione anzidetto è intrasferibile e può essere liquidato alla cessazione per qualsiasi causa della prestazione di lavoro. Il diritto attribuito al familiare dall'articolo 230 bis cod.civ. è quindi 3 unitario e, in particolare, è ugualmente commisurato sia per gli utili che per gli incrementi unicamente alla «quantità e qualità del lavoro svolto» e cioè all'apporto di lavoro del familiare nella conduzione complessiva della impresa. In altri termini, il criterio di determinazione della quota di partecipazione del familiare è quello della quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l'effetto e non la misura dell'attività svolta. In sostanza, cessata l'impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che vi ha collaborato deve avere per dividendo gli utili, i beni acquistati con essi e gli incrementi e per divisore (unico) la quantità e qualità del lavoro prestato, rispetto alla quale le percentuali indicate nella scrittura di costituzione della impresa assumono quanto meno valore indiziario (cfr. Cass. sez. lav. 29.07.2008, n. 20574). Si premette che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “Il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis cod. civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria decennale - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.” (Cass. civ., sez. Lav., sent. 15.07.2009, n. 16477 così massimata) Ebbene, l'accertamento in ordine alla sussistenza, durata e cessazione dell'impresa familiare costituisce quindi un antecedente logico-giuridico della decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti. Nel caso che occupa è documentato che l'impresa familiare è stata costituita in data 27.12.2006 e che le quote di partecipazione sono state convenute nella misura del 49% in capo alla sig.ra e del 51 % in capo al Sig. Pt_1
(v. atto di costituzione allegato al fascicolo di entrambe le parti). CP_1
Sulla data di cessazione dell'impresa familiare rileva il Tribunale che la norma fissa la cessazione al momento della cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro. Ora, la ricorrente ha dedotto e allegato che l'attività lavorativa è stata prestata nella sede dell'impresa, in Castrolibero. Non è contestato dalla ricorrente che la detta sede era ubicata in un garage pertinenza dello stesso edificio dove era sita la prima casa familiare (una
4 mansarda acquistata prima della costituzione dell'impresa familiare e poi intestata alle due figlie della coppia). Tale circostanza è confermata dalle prove dichiarative rese nel corso del giudizio. In particolare, la figlia dei sig.ri e , escussa Pt_1 CP_1 all'udienza del 06.11.2024 (cfr. verbale), retrodatando i suoi ricordi all'età di 5/6 anni, ha dichiarato che lei e la sorella aiutavano la madre nei pomeriggi e soprattutto in estate e ha circoscritto il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa della madre nel magazzino “che si trova in Castrolibero e dove venivano sistemati i capi di abbigliamento che mia madre prezzava, imbustava e toglieva dalle grucce”. Ha invece dichiarato che era solo il padre a intrattenere i rapporti con i clienti. Tale ultima circostanza è confermata da tutti gli altri testimoni escussi, esercenti attività commerciali di rivendita dei prodotti piazzati dall'agente di commercio . In particolare, il sig. all'udienza del 19.06.2024 CP_1 CP_3 ha dichiarato “Il sig. per almeno sei/sette volte l'anno veniva presso il mio CP_1 negozio, mi faceva visionare i campionari dei vari marchi ed io in seguito decidevo se acquistare o meno la merce (…) Per quanto mi riguarda ho avuto rapporti lavorativi col sig. in via esclusiva e mi riferisco tanto ai rapporti telefonici CP_1 quanto a quelli in presenza (…) Conosco la ricorrente in quanto già moglie del convenuto. È capitato che la stessa accompagnasse il marito presso il mio esercizio commerciale ma, ripeto, non per lo svolgimento di attività lavorativa, anche solo di ausilio, al sig. , con il quale solo, ribadisco, ho avuto rapporti esclusivi.”. CP_1
Definite quindi la prestazione e la sede di lavoro della ricorrente, è necessario determinare la data di cessazione della prestazione lavorativa. Ebbene, la sig.ra , come detto, fa risalire approssimativamente la Pt_1 cessazione della propria attività lavorativa al 2019 quando sarebbe a suo dire avvenuta la chiusura dell'ufficio di Castrolibero. Dalla prova testimoniale della figlia delle parti emerge invece che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa fino al 2017/2018. Tale termine è confermato anche dalla comunicazione che il Sig. ha CP_1 inviato agli enti preposti (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione). Inoltre, rileva il Tribunale che risultano dirimenti anche le allegazioni fatte dalle parti e relative alla separazione personale. La crisi coniugale iniziata nel corso del 2018 (cfr. lettere e denunce allegate al fascicolo di parte resistente) ha comportato l'allontanamento del sig.
anche dall'edificio in cui erano ubicati la prima casa familiare, e cioè CP_1
5 la mansarda cointestata e acquistata nel 2002, e il magazzino di pertinenza che era stato adibito a ufficio. Osserva il Tribunale che, a tal riguardo, parte resistente ha documentato che dal 01.03.2019 ha iniziato a condurre altro immobile sito in Castrolibero alla via Francesco Cilea (cfr. all. 7); parte ricorrente ha allegato la denuncia alla Guardia di Finanza nella quale ha dichiarato che il sig. aveva CP_1 chiuso l'ufficio e che su tale circostanza aveva sporto querela ai Carabinieri di Castrolibero in data 06.04.2019. Ritiene quindi il Tribunale che la crisi coniugale di cui è documentato l'inizio nel mese di luglio del 2018 e gli atti e documenti appena richiamati consentono di datare la cessazione della prestazione lavorativa della sig.ra al 31.12.2018, con la conseguenza che si utilizzerà la relativa ipotesi Pt_1 indicata nella CTU. Passando all'esame degli altri presupposti indicati dalla norma, occorre richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere probatorio in casi come quello di specie. È stato statuito che “In tema di impresa familiare, la quota spettante al familiare partecipante al momento della cessazione che, ex art. 230-bis c.c., va determinata esclusivamente sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto nell'impresa, è relativa nella stessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essi materiali o immateriali.” (cfr. sent. 15.11.2017 n. 27108, così massimata), e che, con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, “il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali;
sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.” (cfr. Cass., lav., 26.05.2024, n. 15026). Ebbene, osserva il Tribunale che, come evidenziato anche dalla consulenza tecnico contabile, non sono documentati la fattiva collaborazione all'attività e la quantità e qualità comprovanti l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, in funzione dei quali deve essere computata la proporzionalità a consuntivo delle quote. Tuttavia, sulla quantità e sulla qualità del lavoro svolto dalla coadiutrice, a fronte della prova indiziaria costituita dalla predeterminazione delle quote per come indicate nell'atto di costituzione dell'impresa familiare, il sig.
non ha fornito adeguata prova contraria. CP_1
6 Se è vero, infatti, che è emerso che il contatto con i clienti era attività esclusiva del sig. e che la sig.ra si occupava dei campionari, CP_1 Pt_1 non può da ciò desumersi la prova della misura effettiva del lavoro svolto dalla ricorrente tale da superare il criterio di proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili del collaboratore predeterminato nell'atto costitutivo nella misura del 49%, che rimane quindi l'unico dato certo e riscontrato. Ciò posto, la cessazione del rapporto di impresa familiare, come detto, è fonte del diritto di credito del collaboratore verso l'imprenditore titolare. Con riferimento agli utili, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione laddove non vi sia uno specifico patto tra i partecipanti relativo alla loro distribuzione periodica, la liquidazione è fissata al termine della prestazione lavorativa. Da altra prospettiva, quindi, la destinazione naturale degli utili in costanza di impresa familiare non è la distribuzione tra i partecipanti, ma il loro reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni (cfr. sent. 27108/2017 citata). Convince quindi la ricostruzione operata dal consulente che ha inferito il dato relativo agli utili partendo dal modello dichiarazione 2019 periodo d'imposta 2018 del sig. in cui è imputata alla ricorrente “ai fini fiscali e CP_1 contributivi la quota lorda di euro 23.271 pari al 49% del reddito d'impresa dichiarato (righi RG33/RS06/ RR3)”raffrontato con il modello di dichiarazione dei redditi 2019 (anno di imposta 2018 della sig.ra Pt_1 dove “si riscontra il corrispondente importo al rigo RH1”. La quota lorda di partecipazione agli utili in essere alla data di cessazione del rapporto collaborativo familiare (31.12.2018) risulta essere quindi pari a euro 23.271,00. Correttamente da tale importo lordo il CTU ha detratto le imposte sul reddito a titolo d'acconto e i contributi previdenziali ottemperati dal titolare della ditta. Il consulente ha poi scomputato dalla somma lorda anche la quota relativa alle rate di mutuo da conto corrente cointestato acceso per l'acquisto della proprietà esclusiva della Sig.ra , sull'assunto, dedotto dalla Pt_1 documentazione in atti, che unica fonte reddituale fosse l'attività d'impresa in esame e inferendone che il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'immobile provenisse dagli utili pregressi non ripartiti ma reinvestiti in beni personali (conclusione confermata dalla stessa parte ricorrente nelle note scritte depositate il 25.11.2025).
7 Ebbene, osserva il Tribunale che secondo l'insegnamento della corte di legittimità “in tema di impresa familiare, non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto.”(Cass., sez. Lav., Ordinanza 18.12.2018, n. 32698). Sulla rilevanza degli acquisti immobiliari osserva il Tribunale che, il resistente, al fine di sostenere la propria tesi circa l'insussistenza di un diritto di credito della sig.ra , ha dedotto di aver già corrisposto tutto Pt_1 il dovuto anche riferendo dell'acquisto, avvenuto successivamente alla costituzione dell'impresa familiare, dell'immobile sito in Castrolibero alla via della Resistenza, adibito a casa familiare e intestato alla ricorrente (cfr. memoria di costituzione, pag. 6). Il sig. ha più specificamente allegato che gli importi corrisposti quale CP_1 prezzo della compravendita e quelli per la ristrutturazione dell'immobile provengono da liquidità su conti cointestati ai coniugi e per alcuni risulta l'ordine diretto del resistente. Tali allegazioni sono confermate dai documenti prodotti sub all. 24 e 25 alla memoria di costituzione (da cui risulta la corrispondenza dei titoli prodotti con quelli risultanti nell'atto di compravendita;
cfr. allegato 19, pagg. 6 e 7). Non essendo stata documentata altra fonte reddituale o altro patrimonio personale della sig.ra , diversi da quelli derivanti dall'impresa Pt_1 familiare (cfr. Cass. n. 15810/2024), e risultando cointestati, nonostante il regime patrimoniale di separazione tra i coniugi, i conti sui quali sono stati tratti gli assegni circolari e acceso il mutuo per il pagamento del prezzo della compravendita, ritiene il Tribunale sufficientemente provato che il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'immobile provenisse dagli utili pregressi non ripartiti ma reinvestiti in beni personali. Tale circostanza non modifica però la natura obbligatoria del diritto del collaboratore familiare maggiormente coerente con la natura individuale dell'impresa familiare e con la connessa alterità del soggetto collaboratore rispetto all'impresa quale entità dinamica. Non rileva ai fini della decisione quanto risultante dall'accordo di separazione dei coniugi, omologato dal Tribunale, vale a dire il diritto di usufrutto in capo al resistente della mansarda sita in Castrolibero e la cui nuda proprietà è stata trasferita alle due figlie dei coniugi separati, 8 trattandosi di un bene acquistato prima della costituzione dell'impresa familiare (cfr. allegato n. 20 alla memoria).
Si ritiene quindi convincente l'elaborato peritale e le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio e in particolare che:
“Utili non ripartiti: a fronte di una quota lorda di partecipazione agli utili per l'annualità 2018 fiscalmente individuato in Euro 23.271,00, ponendo a deconto gli esborsi ad esso strettamente correlata (imposte sul reddito a titolo d'acconto e contributi previdenziali ottemperati dal titolare della ditta, rate mutuo da c/c cointestato su proprietà esclusiva del collaboratore familiare derivante da reinvestimento di utili pregressi) commisurati in euro 13.554,12 si stima in favore della ricorrente una quota netta residua di utili non ripartiti anno 2018 da liquidare per Euro 9.716,88. Incrementi patrimoniali su beni aziendali: risultando nella disponibilità del titolare per come dichiarato e non contestato la sola autovettura attraverso un contratto di locazione finanziaria (pag. 5 memorie di difesa), non si procede nel rilevare il relativo valore, trattandosi di un bene concesso in locazione all'utilizzatore con facoltà di quest'ultimo di divenirne proprietario solo successivamente al versamento del prezzo finale “riscatto”. Incrementi patrimoniali su beni extra-aziendali: rilevata la presenza di compravendite, stipulati in costanza di impresa familiare, di due immobili abitativi di cui uno intestato al coniuge-collaboratore Sig.ra quale bene esclusivo e Pt_1 personale per effetto del regime di separazione dei beni tra i coniugi al momento dell'acquisto e dunque libera di disporne, e risultando altresì il prezzo pagato, come le relative opere di ristrutturazione, attraverso necessariamente gli utili dell'impresa familiare pregressi e futuri (per accollo del mutuo) quale unica fonte reddituale, può ritenersi già soddisfatta la quota agli incrementi patrimoniali disciplinati. Incrementi sull'avviamento: tenuto conto del regime contabile semplificato della ditta e della documentazione processuale in atti così come integrata da parte convenuta;
utilizzando il metodo previsto dall'art. 2 c. 4 del DPR 460/96 (in uso dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo); individuate le relative valutazioni sull'avviamento nelle due epoche: alla data della sua cessazione (31.12.2018), e quella riferita ante impresa familiare (31.12.2006) opportunamente rivalutati al 31.12.2018 per omogeneità dei dati da raffrontare;
scaturito dal succitato raffronto un incremento di Euro 7.330,99 ne discerne in capo alla ricorrente collaboratore una quota di partecipazione all'incremento in ordine all'avviamento pari al 49% commisurato in Euro 3.592,18. 9 In definitiva si computa in favore della ricorrente una quota complessiva di partecipazione (cessata al 31.12.2018) per un complessivo stimato in Euro 13.309,06.”. Sulla verifica dell'incidenza dell'acquisto dei due beni immobili personali sulla quota complessiva di compartecipazione della ricorrente, si osserva che la CTU ha accertato che il maggior valore realizzato dalla ricorrente con l'acquisto della proprietà dell'appartamento è pari a euro 55.560,00. Posto che, come detto, sulla base della documentazione in atti può ragionevolmente trarsi la conclusione che il prezzo delle compravendite immobiliari così come il prezzo per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della ricorrente siano stati pagati con il reimpiego dei risultati economici dell'impresa familiare, osserva il Tribunale che il diritto di credito maturato dalla ricorrente e pari a euro 13.309,06 è stato già ampiamente soddisfatto mediante il valore maggiore realizzato con il detto acquisto dell'immobile personale a uso abitativo, realizzato si ripete con il reimpiego degli utili aziendali. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cosenza, 27/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO NAPPI Parte_1
ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'avv. ADELE GARRITANO CP_1 resistente Oggetto: impresa familiare FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. deducendo di esserne stata la moglie Controparte_2 dal 06.01.2001 e di essere stata coadiutrice dell'impresa familiare, costituita in costanza di matrimonio e precisamente in data 27 dicembre 2006 con atto per Notar Rep. 10.422, registrato il 04.01.2007, n. 12. Per_1
Rilevava di aver svolto nell'impresa familiare in maniera continuativa e prevalente la funzione di collaboratore amministrativo, gestendone in via esclusiva la contabilità e svolgendo la propria prestazione nella sede dell'impresa sita in Castrolibero. Ha esposto che nel 2019 vi è stata separazione personale e che il Sig. CP_1 ha chiuso la sede di Castrolibero, non consentendole di fatto la prosecuzione dell'attività. Ha aggiunto che le quote di partecipazione alla predetta impresa familiare sono state fissate nella misura del 49% in proprio favore e nella restante misura del 51% in favore del sig. ma che gli utili e gli incrementi CP_1 patrimoniali relativi agli anni 2018 e 2019 non sono stati ripartiti. Ha altresì dedotto che non sono stati pagati i contributi previdenziali per la prestazione lavorativa svolta. Ha chiesto, quindi, una condanna del
1 convenuto al pagamento della somma di euro 35.487,52, quale propria quota parte sugli utili, ponendo a base di calcolo della sussistenza del patrimonio aziendale le dichiarazioni dei redditi del Sig. relative agli CP_1 anni 2019 e 2020. Ha chiesto in ogni caso una CTU contabile al fine di compiutamente determinare il credito rivendicato dalla ricorrente a titolo di utili e incrementi patrimoniali. Si è costituito in giudizio il convenuto , rilevando che è CP_1 titolare sin dal 1992 dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di agente di commercio, con sede in Reggio Calabria;
che dopo il matrimonio con la ricorrente, contratto in regime di separazione dei beni, ha costituito un'impresa familiare in data 27.12.2006; che la moglie con lettera del 27.07.2018 gli ha comunicato la sua volontà di separarsi e che, divenuti sempre più conflittuali i rapporti in costanza di matrimonio, egli ha poi comunicato all'INPS la cessazione dell'impresa familiare al 31.12.2018. Ha esposto ancora che i separati ricorsi giudiziali per la separazione personale erano stati riuniti e che, previa conversione della separazione da giudiziale a consensuale, le parti avevano sottoscritto un verbale di accordo ed ha aggiunto la che separazione veniva omologata in data 27.02.2020. Ha rilevato che nel detto verbale di accordo i i coniugi hanno dichiarato di avere null'altro a pretendere reciprocamente, avendo definito ogni pendenza, e ne ha inferito che la sig.ra non ha alcun titolo per Pt_1 richiedere il pagamento di quanto richiesto in ricorso. Ha dedotto di aver versato i contributi previdenziali. Ha eccepito la prescrizione. Ha altresì dedotto che alcuna delle attività lavorative indicate in ricorso è stata mai svolta dalla coniuge, che si è limitata a coadiuvarlo nella gestione del campionario. Nel merito della domanda, con riferimento agli utili ha dedotto che la ricorrente ha percepito gli utili per l'anno 2018, come dalla stessa dichiarato all'Erario, e che, data la cessazione dell'impresa familiare alla data del 31.12.2018, non vi sono utili da ripartire con riferimento all'anno 2019; con riferimento agli incrementi patrimoniali ha dedotto che essi non si sono realizzati incrementi immobiliari o riferiti ad altri beni dell'impresa, ma solo utili annuali, regolarmente percepiti dalla moglie. Ha infine rilevato che oltre agli utili regolarmente percepiti, sono stati acquisiti due immobili e che quello che è stato intestato alla sig.ra ha Pt_1 un valore commerciale maggiore rispetto a quello a lui intestato. 2 Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Ammessa CTU tecnico – contabile, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte che entrambe le parti hanno tempestivamente depositato.
L'art. 230 bis c.c. che disciplina l'impresa familiare dispone: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo;
per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.”. Ai fini della controversia in esame rileva che il partecipante e coadiutore nell'impresa familiare ha diritto, oltre che al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, anche alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essa nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, e in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
il diritto alla partecipazione anzidetto è intrasferibile e può essere liquidato alla cessazione per qualsiasi causa della prestazione di lavoro. Il diritto attribuito al familiare dall'articolo 230 bis cod.civ. è quindi 3 unitario e, in particolare, è ugualmente commisurato sia per gli utili che per gli incrementi unicamente alla «quantità e qualità del lavoro svolto» e cioè all'apporto di lavoro del familiare nella conduzione complessiva della impresa. In altri termini, il criterio di determinazione della quota di partecipazione del familiare è quello della quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l'effetto e non la misura dell'attività svolta. In sostanza, cessata l'impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che vi ha collaborato deve avere per dividendo gli utili, i beni acquistati con essi e gli incrementi e per divisore (unico) la quantità e qualità del lavoro prestato, rispetto alla quale le percentuali indicate nella scrittura di costituzione della impresa assumono quanto meno valore indiziario (cfr. Cass. sez. lav. 29.07.2008, n. 20574). Si premette che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “Il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis cod. civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria decennale - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.” (Cass. civ., sez. Lav., sent. 15.07.2009, n. 16477 così massimata) Ebbene, l'accertamento in ordine alla sussistenza, durata e cessazione dell'impresa familiare costituisce quindi un antecedente logico-giuridico della decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti. Nel caso che occupa è documentato che l'impresa familiare è stata costituita in data 27.12.2006 e che le quote di partecipazione sono state convenute nella misura del 49% in capo alla sig.ra e del 51 % in capo al Sig. Pt_1
(v. atto di costituzione allegato al fascicolo di entrambe le parti). CP_1
Sulla data di cessazione dell'impresa familiare rileva il Tribunale che la norma fissa la cessazione al momento della cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro. Ora, la ricorrente ha dedotto e allegato che l'attività lavorativa è stata prestata nella sede dell'impresa, in Castrolibero. Non è contestato dalla ricorrente che la detta sede era ubicata in un garage pertinenza dello stesso edificio dove era sita la prima casa familiare (una
4 mansarda acquistata prima della costituzione dell'impresa familiare e poi intestata alle due figlie della coppia). Tale circostanza è confermata dalle prove dichiarative rese nel corso del giudizio. In particolare, la figlia dei sig.ri e , escussa Pt_1 CP_1 all'udienza del 06.11.2024 (cfr. verbale), retrodatando i suoi ricordi all'età di 5/6 anni, ha dichiarato che lei e la sorella aiutavano la madre nei pomeriggi e soprattutto in estate e ha circoscritto il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa della madre nel magazzino “che si trova in Castrolibero e dove venivano sistemati i capi di abbigliamento che mia madre prezzava, imbustava e toglieva dalle grucce”. Ha invece dichiarato che era solo il padre a intrattenere i rapporti con i clienti. Tale ultima circostanza è confermata da tutti gli altri testimoni escussi, esercenti attività commerciali di rivendita dei prodotti piazzati dall'agente di commercio . In particolare, il sig. all'udienza del 19.06.2024 CP_1 CP_3 ha dichiarato “Il sig. per almeno sei/sette volte l'anno veniva presso il mio CP_1 negozio, mi faceva visionare i campionari dei vari marchi ed io in seguito decidevo se acquistare o meno la merce (…) Per quanto mi riguarda ho avuto rapporti lavorativi col sig. in via esclusiva e mi riferisco tanto ai rapporti telefonici CP_1 quanto a quelli in presenza (…) Conosco la ricorrente in quanto già moglie del convenuto. È capitato che la stessa accompagnasse il marito presso il mio esercizio commerciale ma, ripeto, non per lo svolgimento di attività lavorativa, anche solo di ausilio, al sig. , con il quale solo, ribadisco, ho avuto rapporti esclusivi.”. CP_1
Definite quindi la prestazione e la sede di lavoro della ricorrente, è necessario determinare la data di cessazione della prestazione lavorativa. Ebbene, la sig.ra , come detto, fa risalire approssimativamente la Pt_1 cessazione della propria attività lavorativa al 2019 quando sarebbe a suo dire avvenuta la chiusura dell'ufficio di Castrolibero. Dalla prova testimoniale della figlia delle parti emerge invece che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa fino al 2017/2018. Tale termine è confermato anche dalla comunicazione che il Sig. ha CP_1 inviato agli enti preposti (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione). Inoltre, rileva il Tribunale che risultano dirimenti anche le allegazioni fatte dalle parti e relative alla separazione personale. La crisi coniugale iniziata nel corso del 2018 (cfr. lettere e denunce allegate al fascicolo di parte resistente) ha comportato l'allontanamento del sig.
anche dall'edificio in cui erano ubicati la prima casa familiare, e cioè CP_1
5 la mansarda cointestata e acquistata nel 2002, e il magazzino di pertinenza che era stato adibito a ufficio. Osserva il Tribunale che, a tal riguardo, parte resistente ha documentato che dal 01.03.2019 ha iniziato a condurre altro immobile sito in Castrolibero alla via Francesco Cilea (cfr. all. 7); parte ricorrente ha allegato la denuncia alla Guardia di Finanza nella quale ha dichiarato che il sig. aveva CP_1 chiuso l'ufficio e che su tale circostanza aveva sporto querela ai Carabinieri di Castrolibero in data 06.04.2019. Ritiene quindi il Tribunale che la crisi coniugale di cui è documentato l'inizio nel mese di luglio del 2018 e gli atti e documenti appena richiamati consentono di datare la cessazione della prestazione lavorativa della sig.ra al 31.12.2018, con la conseguenza che si utilizzerà la relativa ipotesi Pt_1 indicata nella CTU. Passando all'esame degli altri presupposti indicati dalla norma, occorre richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere probatorio in casi come quello di specie. È stato statuito che “In tema di impresa familiare, la quota spettante al familiare partecipante al momento della cessazione che, ex art. 230-bis c.c., va determinata esclusivamente sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto nell'impresa, è relativa nella stessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essi materiali o immateriali.” (cfr. sent. 15.11.2017 n. 27108, così massimata), e che, con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, “il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali;
sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.” (cfr. Cass., lav., 26.05.2024, n. 15026). Ebbene, osserva il Tribunale che, come evidenziato anche dalla consulenza tecnico contabile, non sono documentati la fattiva collaborazione all'attività e la quantità e qualità comprovanti l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, in funzione dei quali deve essere computata la proporzionalità a consuntivo delle quote. Tuttavia, sulla quantità e sulla qualità del lavoro svolto dalla coadiutrice, a fronte della prova indiziaria costituita dalla predeterminazione delle quote per come indicate nell'atto di costituzione dell'impresa familiare, il sig.
non ha fornito adeguata prova contraria. CP_1
6 Se è vero, infatti, che è emerso che il contatto con i clienti era attività esclusiva del sig. e che la sig.ra si occupava dei campionari, CP_1 Pt_1 non può da ciò desumersi la prova della misura effettiva del lavoro svolto dalla ricorrente tale da superare il criterio di proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili del collaboratore predeterminato nell'atto costitutivo nella misura del 49%, che rimane quindi l'unico dato certo e riscontrato. Ciò posto, la cessazione del rapporto di impresa familiare, come detto, è fonte del diritto di credito del collaboratore verso l'imprenditore titolare. Con riferimento agli utili, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione laddove non vi sia uno specifico patto tra i partecipanti relativo alla loro distribuzione periodica, la liquidazione è fissata al termine della prestazione lavorativa. Da altra prospettiva, quindi, la destinazione naturale degli utili in costanza di impresa familiare non è la distribuzione tra i partecipanti, ma il loro reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni (cfr. sent. 27108/2017 citata). Convince quindi la ricostruzione operata dal consulente che ha inferito il dato relativo agli utili partendo dal modello dichiarazione 2019 periodo d'imposta 2018 del sig. in cui è imputata alla ricorrente “ai fini fiscali e CP_1 contributivi la quota lorda di euro 23.271 pari al 49% del reddito d'impresa dichiarato (righi RG33/RS06/ RR3)”raffrontato con il modello di dichiarazione dei redditi 2019 (anno di imposta 2018 della sig.ra Pt_1 dove “si riscontra il corrispondente importo al rigo RH1”. La quota lorda di partecipazione agli utili in essere alla data di cessazione del rapporto collaborativo familiare (31.12.2018) risulta essere quindi pari a euro 23.271,00. Correttamente da tale importo lordo il CTU ha detratto le imposte sul reddito a titolo d'acconto e i contributi previdenziali ottemperati dal titolare della ditta. Il consulente ha poi scomputato dalla somma lorda anche la quota relativa alle rate di mutuo da conto corrente cointestato acceso per l'acquisto della proprietà esclusiva della Sig.ra , sull'assunto, dedotto dalla Pt_1 documentazione in atti, che unica fonte reddituale fosse l'attività d'impresa in esame e inferendone che il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'immobile provenisse dagli utili pregressi non ripartiti ma reinvestiti in beni personali (conclusione confermata dalla stessa parte ricorrente nelle note scritte depositate il 25.11.2025).
7 Ebbene, osserva il Tribunale che secondo l'insegnamento della corte di legittimità “in tema di impresa familiare, non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto.”(Cass., sez. Lav., Ordinanza 18.12.2018, n. 32698). Sulla rilevanza degli acquisti immobiliari osserva il Tribunale che, il resistente, al fine di sostenere la propria tesi circa l'insussistenza di un diritto di credito della sig.ra , ha dedotto di aver già corrisposto tutto Pt_1 il dovuto anche riferendo dell'acquisto, avvenuto successivamente alla costituzione dell'impresa familiare, dell'immobile sito in Castrolibero alla via della Resistenza, adibito a casa familiare e intestato alla ricorrente (cfr. memoria di costituzione, pag. 6). Il sig. ha più specificamente allegato che gli importi corrisposti quale CP_1 prezzo della compravendita e quelli per la ristrutturazione dell'immobile provengono da liquidità su conti cointestati ai coniugi e per alcuni risulta l'ordine diretto del resistente. Tali allegazioni sono confermate dai documenti prodotti sub all. 24 e 25 alla memoria di costituzione (da cui risulta la corrispondenza dei titoli prodotti con quelli risultanti nell'atto di compravendita;
cfr. allegato 19, pagg. 6 e 7). Non essendo stata documentata altra fonte reddituale o altro patrimonio personale della sig.ra , diversi da quelli derivanti dall'impresa Pt_1 familiare (cfr. Cass. n. 15810/2024), e risultando cointestati, nonostante il regime patrimoniale di separazione tra i coniugi, i conti sui quali sono stati tratti gli assegni circolari e acceso il mutuo per il pagamento del prezzo della compravendita, ritiene il Tribunale sufficientemente provato che il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'immobile provenisse dagli utili pregressi non ripartiti ma reinvestiti in beni personali. Tale circostanza non modifica però la natura obbligatoria del diritto del collaboratore familiare maggiormente coerente con la natura individuale dell'impresa familiare e con la connessa alterità del soggetto collaboratore rispetto all'impresa quale entità dinamica. Non rileva ai fini della decisione quanto risultante dall'accordo di separazione dei coniugi, omologato dal Tribunale, vale a dire il diritto di usufrutto in capo al resistente della mansarda sita in Castrolibero e la cui nuda proprietà è stata trasferita alle due figlie dei coniugi separati, 8 trattandosi di un bene acquistato prima della costituzione dell'impresa familiare (cfr. allegato n. 20 alla memoria).
Si ritiene quindi convincente l'elaborato peritale e le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio e in particolare che:
“Utili non ripartiti: a fronte di una quota lorda di partecipazione agli utili per l'annualità 2018 fiscalmente individuato in Euro 23.271,00, ponendo a deconto gli esborsi ad esso strettamente correlata (imposte sul reddito a titolo d'acconto e contributi previdenziali ottemperati dal titolare della ditta, rate mutuo da c/c cointestato su proprietà esclusiva del collaboratore familiare derivante da reinvestimento di utili pregressi) commisurati in euro 13.554,12 si stima in favore della ricorrente una quota netta residua di utili non ripartiti anno 2018 da liquidare per Euro 9.716,88. Incrementi patrimoniali su beni aziendali: risultando nella disponibilità del titolare per come dichiarato e non contestato la sola autovettura attraverso un contratto di locazione finanziaria (pag. 5 memorie di difesa), non si procede nel rilevare il relativo valore, trattandosi di un bene concesso in locazione all'utilizzatore con facoltà di quest'ultimo di divenirne proprietario solo successivamente al versamento del prezzo finale “riscatto”. Incrementi patrimoniali su beni extra-aziendali: rilevata la presenza di compravendite, stipulati in costanza di impresa familiare, di due immobili abitativi di cui uno intestato al coniuge-collaboratore Sig.ra quale bene esclusivo e Pt_1 personale per effetto del regime di separazione dei beni tra i coniugi al momento dell'acquisto e dunque libera di disporne, e risultando altresì il prezzo pagato, come le relative opere di ristrutturazione, attraverso necessariamente gli utili dell'impresa familiare pregressi e futuri (per accollo del mutuo) quale unica fonte reddituale, può ritenersi già soddisfatta la quota agli incrementi patrimoniali disciplinati. Incrementi sull'avviamento: tenuto conto del regime contabile semplificato della ditta e della documentazione processuale in atti così come integrata da parte convenuta;
utilizzando il metodo previsto dall'art. 2 c. 4 del DPR 460/96 (in uso dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo); individuate le relative valutazioni sull'avviamento nelle due epoche: alla data della sua cessazione (31.12.2018), e quella riferita ante impresa familiare (31.12.2006) opportunamente rivalutati al 31.12.2018 per omogeneità dei dati da raffrontare;
scaturito dal succitato raffronto un incremento di Euro 7.330,99 ne discerne in capo alla ricorrente collaboratore una quota di partecipazione all'incremento in ordine all'avviamento pari al 49% commisurato in Euro 3.592,18. 9 In definitiva si computa in favore della ricorrente una quota complessiva di partecipazione (cessata al 31.12.2018) per un complessivo stimato in Euro 13.309,06.”. Sulla verifica dell'incidenza dell'acquisto dei due beni immobili personali sulla quota complessiva di compartecipazione della ricorrente, si osserva che la CTU ha accertato che il maggior valore realizzato dalla ricorrente con l'acquisto della proprietà dell'appartamento è pari a euro 55.560,00. Posto che, come detto, sulla base della documentazione in atti può ragionevolmente trarsi la conclusione che il prezzo delle compravendite immobiliari così come il prezzo per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della ricorrente siano stati pagati con il reimpiego dei risultati economici dell'impresa familiare, osserva il Tribunale che il diritto di credito maturato dalla ricorrente e pari a euro 13.309,06 è stato già ampiamente soddisfatto mediante il valore maggiore realizzato con il detto acquisto dell'immobile personale a uso abitativo, realizzato si ripete con il reimpiego degli utili aziendali. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cosenza, 27/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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