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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente e Relatore CATELLI LUIGI ANTONIO, Giudice AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA - Indirizzo_1 86100 CA CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 19/01/2026
Fatto e Diritto
1. - Ricorrente_1 S.p.a. ricorre per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza che – notificata all'Agenzia delle Entrate il 20 giugno 2024 – aveva ad oggetto la richiesta di annullamento in autotutela «della Comunicazione del 17 giugno 2022, prot. n. 22053118060734836, mediante cui l'Agenzia delle Entrate ha comunicato lo scarto della Comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 121 del d.l. n.34/2020, ed il connesso riconoscimento del Credito
d'imposta derivante dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34/2020 pari ad Euro 28.263,00».
A fondamento della denunciata illegittimità dell'atto impugnato, ha dedotto la ricorrente:
- di aver realizzato, in favore del contribuente Nominativo_1, interventi di miglioramento strutturale, sismico ed energetico sulla unità immobiliare di proprietà dello stesso, sita in Guardialfiera, Piazza Indirizzo_2
;
- che, in relazione a detti lavori (SAL 1), era stata rimessa all'Agenzia delle
Entrate (in data 31 maggio 2022) la comunicazione dell'opzione esercitata dal proprietario per il cd. sconto in fattura di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 121, comma 1, lett. a), conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77; comunicazione, questa, che, però, aveva formato oggetto di «scarto» da parte dell'Agenzia con comunicazione del 17 giugno 2022, prot. n. 22053118060734836; - illegittimo doveva ritenersi, pertanto, il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione all'istanza presentata in autotutela in quanto essa esponente aveva «operato nel pieno rispetto della normativa sul c.d.
“Superbonus” contenuta nel d.l. n. 34/2020 … [e] regolarmente conservato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta derivante dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34/2020.».
L'Agenzia delle Entrate resiste contestando l'ammissibilità, e la fondatezza, del ricorso sotto plurimi profili.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. – Il ricorso è destituito di fondamento, e va senz'altro disatteso.
3. – Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
- «La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi ….» (art. 119, comma 1);
- «I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
- «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.» [art. 121, comma 1, lett. a) e comma 1-bis];
- «L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo …
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.»
…………… Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.» (art. 122-bis, commi 1, 2 e 5).
3.1 – Come, allora, reso esplicito dalle disposizioni sopra ripercorse, le condizioni di accesso all'agevolazione tributaria e, con queste, la relativa titolarità vanno, ad ogni modo, ascritte ai «soggetti che sostengono, negli anni 2020,
2021, 2022, 2023 e 2024» gli interventi (di varia natura) assentiti e che, per l'appunto, possono optare (così come avvenuto nella fattispecie, in luogo del tradizionale istituto della detrazione) per lo «sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante».
L'opzione in questione, in quanto alternativa all'utilizzo diretto della detrazione riconosciuta dalla norma di favore, rimane (così) pur sempre nella titolarità del contribuente né dalla stessa può sorgere – nel caso, per l'appunto, di diniego opposto dall'amministrazione in sede di esame della comunicazione trasmessa (anche) per singoli stati di avanzamento dei lavori – alcun diritto esercitabile nei confronti dell'amministrazione finanziaria da parte del cessionario
(nei cui confronti la cessione rimane preclusa proprio in ragione del diniego opposto alla comunicazione del contribuente;
per il rilievo che detta comunicazione «assolve alla funzione di rendere la cessione efficace riguardo all'Erario, secondo lo schema delineato dall'art. 1264, primo comma, cod. civ.»,
v. Cass. pen., n. 10400 del 19/11/2024, Rv. 287827 - 02).
E', allora, conseguente il rilievo che, a fronte dell'atto (di diniego) assunto dall'amministrazione, il titolare dell'opzione possa far valere il suo diritto alla cessione (anche) davanti al giudice tributario siccome risolvendosi l'atto di diniego in una definitiva preclusione all'esercizio dell'opzione in discorso.
Ciò non di meno, alcuna situazione giuridica soggettiva si radica in capo al destinatario della cessione che – costituendo l'opzione (in capo al contribuente) una modalità alternativa di godimento dell'agevolazione, così come normativamente prevista – rimane estraneo all'àmbito soggettivo di godimento dell'agevolazione (difatti, la comunicazione del contribuente «produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento» e, dunque, la cessione del credito di imposta, solo se non vi sia stato l'annullamento della comunicazione;
v. l'art. 122-bis, comma 2, cit., nonché il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 1 dicembre 2021).
In conclusione, ed in disparte ogni altro profilo di ammissibilità così come dall'Agenzia dedotto, legittimamente v'è stato diniego di autotutela (recte di silenzio rifiuto) perché, in via assorbente, l'istanza in questione proposta da chi
(l'esecutore dei lavori nei cui confronti alcuna cessione si era perfezionata) era sprovvisto di ogni legittimazione attiva alla richiesta.
4. – La novità della questione di diritto posta a fondamento della decisione giustifica, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte, Sezione II, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Liberato Paolitto
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente e Relatore CATELLI LUIGI ANTONIO, Giudice AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA - Indirizzo_1 86100 CA CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 19/01/2026
Fatto e Diritto
1. - Ricorrente_1 S.p.a. ricorre per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza che – notificata all'Agenzia delle Entrate il 20 giugno 2024 – aveva ad oggetto la richiesta di annullamento in autotutela «della Comunicazione del 17 giugno 2022, prot. n. 22053118060734836, mediante cui l'Agenzia delle Entrate ha comunicato lo scarto della Comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 121 del d.l. n.34/2020, ed il connesso riconoscimento del Credito
d'imposta derivante dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34/2020 pari ad Euro 28.263,00».
A fondamento della denunciata illegittimità dell'atto impugnato, ha dedotto la ricorrente:
- di aver realizzato, in favore del contribuente Nominativo_1, interventi di miglioramento strutturale, sismico ed energetico sulla unità immobiliare di proprietà dello stesso, sita in Guardialfiera, Piazza Indirizzo_2
;
- che, in relazione a detti lavori (SAL 1), era stata rimessa all'Agenzia delle
Entrate (in data 31 maggio 2022) la comunicazione dell'opzione esercitata dal proprietario per il cd. sconto in fattura di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 121, comma 1, lett. a), conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77; comunicazione, questa, che, però, aveva formato oggetto di «scarto» da parte dell'Agenzia con comunicazione del 17 giugno 2022, prot. n. 22053118060734836; - illegittimo doveva ritenersi, pertanto, il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione all'istanza presentata in autotutela in quanto essa esponente aveva «operato nel pieno rispetto della normativa sul c.d.
“Superbonus” contenuta nel d.l. n. 34/2020 … [e] regolarmente conservato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta derivante dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34/2020.».
L'Agenzia delle Entrate resiste contestando l'ammissibilità, e la fondatezza, del ricorso sotto plurimi profili.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. – Il ricorso è destituito di fondamento, e va senz'altro disatteso.
3. – Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
- «La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi ….» (art. 119, comma 1);
- «I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
- «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.» [art. 121, comma 1, lett. a) e comma 1-bis];
- «L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo …
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.»
…………… Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.» (art. 122-bis, commi 1, 2 e 5).
3.1 – Come, allora, reso esplicito dalle disposizioni sopra ripercorse, le condizioni di accesso all'agevolazione tributaria e, con queste, la relativa titolarità vanno, ad ogni modo, ascritte ai «soggetti che sostengono, negli anni 2020,
2021, 2022, 2023 e 2024» gli interventi (di varia natura) assentiti e che, per l'appunto, possono optare (così come avvenuto nella fattispecie, in luogo del tradizionale istituto della detrazione) per lo «sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante».
L'opzione in questione, in quanto alternativa all'utilizzo diretto della detrazione riconosciuta dalla norma di favore, rimane (così) pur sempre nella titolarità del contribuente né dalla stessa può sorgere – nel caso, per l'appunto, di diniego opposto dall'amministrazione in sede di esame della comunicazione trasmessa (anche) per singoli stati di avanzamento dei lavori – alcun diritto esercitabile nei confronti dell'amministrazione finanziaria da parte del cessionario
(nei cui confronti la cessione rimane preclusa proprio in ragione del diniego opposto alla comunicazione del contribuente;
per il rilievo che detta comunicazione «assolve alla funzione di rendere la cessione efficace riguardo all'Erario, secondo lo schema delineato dall'art. 1264, primo comma, cod. civ.»,
v. Cass. pen., n. 10400 del 19/11/2024, Rv. 287827 - 02).
E', allora, conseguente il rilievo che, a fronte dell'atto (di diniego) assunto dall'amministrazione, il titolare dell'opzione possa far valere il suo diritto alla cessione (anche) davanti al giudice tributario siccome risolvendosi l'atto di diniego in una definitiva preclusione all'esercizio dell'opzione in discorso.
Ciò non di meno, alcuna situazione giuridica soggettiva si radica in capo al destinatario della cessione che – costituendo l'opzione (in capo al contribuente) una modalità alternativa di godimento dell'agevolazione, così come normativamente prevista – rimane estraneo all'àmbito soggettivo di godimento dell'agevolazione (difatti, la comunicazione del contribuente «produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento» e, dunque, la cessione del credito di imposta, solo se non vi sia stato l'annullamento della comunicazione;
v. l'art. 122-bis, comma 2, cit., nonché il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 1 dicembre 2021).
In conclusione, ed in disparte ogni altro profilo di ammissibilità così come dall'Agenzia dedotto, legittimamente v'è stato diniego di autotutela (recte di silenzio rifiuto) perché, in via assorbente, l'istanza in questione proposta da chi
(l'esecutore dei lavori nei cui confronti alcuna cessione si era perfezionata) era sprovvisto di ogni legittimazione attiva alla richiesta.
4. – La novità della questione di diritto posta a fondamento della decisione giustifica, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte, Sezione II, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Liberato Paolitto