Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 44
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione attiva del ricorrente

    Il giudice ha ritenuto che il ricorrente, in quanto esecutore dei lavori e senza che alcuna cessione si fosse perfezionata nei suoi confronti, fosse privo di legittimazione attiva alla richiesta di annullamento del diniego di autotutela. La titolarità dell'opzione rimane in capo al contribuente che sostiene le spese, e il cessionario non acquisisce un diritto esercitabile nei confronti dell'amministrazione finanziaria in caso di diniego opposto alla comunicazione del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso
    Numero : 44
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo