TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Saveria Montemorra ed elettivamente domiciliata in Bari, via
Bruno Buozzi, n. 46/A;
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia;
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha concluso come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate.
Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Conclusioni del Pubblico Ministero: con nota dell'11 ottobre 2024.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/01//2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29/06/2011, in Foggia (atto.
[...]
N. 44, parte I); dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: il 10/10/2011, Per_1 Persona_2
il 04/12/2012 e il 20/02/2017; dopo aver scoperto che il marito intratteneva una relazione Per_3
extraconiugale, nel 2020 ha instaurato giudizio di separazione, poi dichiarato estinto per la intervenuta riconciliazione delle parti;
in seguito alla riconciliazione sono, tuttavia, insorte nuove incomprensioni tra i coniugi, che hanno portato gli stessi a decidere di separarsi;
il marito è un autotrasportatore e percepisce Ero 1.300,00-1.400,00 al mese, mentre la ricorrente saltuariamente lavora come collaboratrice domestica.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento congiunto dei figli con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare Euro 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed è stato designato il G.I., al quale sono stati rimessi gli atti per il prosieguo.
Depositata la memoria integrativa, all'udienza del 21/09/2023, parte ricorrente ha precisato le conclusioni in ordine alla sentenza non definitiva di separazione personale, rinunciando ai termini di cui all'art. 190, c.p.c. e chiedendo, al contempo, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
Con sentenza di questo Tribunale, n. 2315/2023, del 28 settembre 2023, è stata pronunciata la separazione coniugale e, con contestuale ordinanza, si è disposto in ordine al prosieguo del giudizio.
Istruita la causa a mezzo di sole prove documentali, alla udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota dell'11 ottobre 2024.
⁕⁕⁕⁕⁕
Le domande accessorie alla separazione.
pagina 2 di 4 Superata la questione dello status coniugale, definita con la sentenza di questo Tribunale n. 2315/2023, restano da esaminare le questioni accessorie alla separazione, relative alla regolamentazione dei rapporti economici e personali della prole con i genitori.
L'affidamento della prole.
I minori sono affidati in forma condivisa ai genitori, per come disposto dalla ordinanza di questo
Tribunale del 12 aprile 2023, ex art. 708, comma 3, c.p.c.
Va detto che non sono emersi elementi tali da portare a derogare a quanto disposto dal suddetto provvedimento, ed anzi, dall'ascolto della minore è emerso, in tutta evidenza, il legame Per_1
positivo dei minori con il padre.
Il diritto alla bigenitorialità di un minore va garantito anche nella fase patologica della famiglia e, nel caso di specie, non vi sono ragioni tali da poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, limitando quindi il diritto della prole di avere un facile accesso al padre, peraltro in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.
Sussistendo una convivenza che non è opportuno interrompere, i minori resteranno collocati presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa coniugale.
Il diritto di visita.
Stanti le dichiarazioni della minore nel senso della esistenza di un rapporto positivo con il Per_1
padre, anche in riferimento ai suoi fratelli, e della intenzione di continuare a mantenerlo, non vi sono ragioni per modificare l'assetto delle visite, come disposto con l'ordinanza del 12 aprile 2023, integrata con il provvedimento del 23 febbraio 2024 (per il regime di custodia cautelare cui è sottoposto il resistente e fintantoché esso sarà in vigore, con la conseguenza che, cessata la misura cautelare le visite potranno riprendere nella forma prevista dalla ordinanza ex art. 708, comma 3, c.p.c.).
Il mantenimento.
Tenuto conto delle esigenze della prole, nella mancanza di certezza in ordine alla condizione reddituale dell'obbligato, si stima equa la determinazione dell'importo dovuto per il mantenimento dei figli, con l'ordinanza del 12 aprile 2023 che va, quindi, confermata.
Le altre domande.
La ricorrente ha chiesto che le venga restituita l'autovettura Megane, targata El469NT.
La domanda è inammissibile, seguendo il Collegio l'interpretazione secondo la quale le domande non attinte da vincolo di connessione “forte” con quella divorzile o di separazione coniugale non possono essere proposte nel giudizio relativo a queste ultime.
Ed infatti, quantunque le domande abbiano una causa petendi comune, la connessione tra domande ai sensi dell'art. 40 c.p.c. è consentita, qualora si tratti di domande assoggettate a riti diversi -come è il pagina 3 di 4 caso che ci occupa-, solo nella ipotesi qualificata di connessione, cosiddetta “per subordinazione” o
“forte”. Nei casi quali quello in esame “La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 del codice di procedura civile – trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nello stesso giudizio” (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 18870, dell'8 settembre 2014).
Il principio, dettato precipuamente per le domande di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, vale anche per le domande di restituzione o di divisione (per queste anche a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024).
Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite, quantificate secondo il valore della controversia, le tabelle vigenti, le fasi del giudizio svolte (con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quelle di trattazione/istruttoria, non essendo stata assunta alcuna prova), vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) conferma l'ordinanza del 12 aprile 2023, ex art. 708, comma 3, c.p.c., con la precisazione che le visite del padre con i figli si svolgeranno, fintantoché è in vigore la misura cautelare cui egli è sottoposto, secondo quanto previsto dal provvedimento del 23 febbraio 2024;
2) dichiara inammissibili le altre domande;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che quantifica in euro 4.237,00 per i compendi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 2 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Saveria Montemorra ed elettivamente domiciliata in Bari, via
Bruno Buozzi, n. 46/A;
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia;
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha concluso come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate.
Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Conclusioni del Pubblico Ministero: con nota dell'11 ottobre 2024.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/01//2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29/06/2011, in Foggia (atto.
[...]
N. 44, parte I); dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: il 10/10/2011, Per_1 Persona_2
il 04/12/2012 e il 20/02/2017; dopo aver scoperto che il marito intratteneva una relazione Per_3
extraconiugale, nel 2020 ha instaurato giudizio di separazione, poi dichiarato estinto per la intervenuta riconciliazione delle parti;
in seguito alla riconciliazione sono, tuttavia, insorte nuove incomprensioni tra i coniugi, che hanno portato gli stessi a decidere di separarsi;
il marito è un autotrasportatore e percepisce Ero 1.300,00-1.400,00 al mese, mentre la ricorrente saltuariamente lavora come collaboratrice domestica.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento congiunto dei figli con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare Euro 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed è stato designato il G.I., al quale sono stati rimessi gli atti per il prosieguo.
Depositata la memoria integrativa, all'udienza del 21/09/2023, parte ricorrente ha precisato le conclusioni in ordine alla sentenza non definitiva di separazione personale, rinunciando ai termini di cui all'art. 190, c.p.c. e chiedendo, al contempo, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
Con sentenza di questo Tribunale, n. 2315/2023, del 28 settembre 2023, è stata pronunciata la separazione coniugale e, con contestuale ordinanza, si è disposto in ordine al prosieguo del giudizio.
Istruita la causa a mezzo di sole prove documentali, alla udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota dell'11 ottobre 2024.
⁕⁕⁕⁕⁕
Le domande accessorie alla separazione.
pagina 2 di 4 Superata la questione dello status coniugale, definita con la sentenza di questo Tribunale n. 2315/2023, restano da esaminare le questioni accessorie alla separazione, relative alla regolamentazione dei rapporti economici e personali della prole con i genitori.
L'affidamento della prole.
I minori sono affidati in forma condivisa ai genitori, per come disposto dalla ordinanza di questo
Tribunale del 12 aprile 2023, ex art. 708, comma 3, c.p.c.
Va detto che non sono emersi elementi tali da portare a derogare a quanto disposto dal suddetto provvedimento, ed anzi, dall'ascolto della minore è emerso, in tutta evidenza, il legame Per_1
positivo dei minori con il padre.
Il diritto alla bigenitorialità di un minore va garantito anche nella fase patologica della famiglia e, nel caso di specie, non vi sono ragioni tali da poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, limitando quindi il diritto della prole di avere un facile accesso al padre, peraltro in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.
Sussistendo una convivenza che non è opportuno interrompere, i minori resteranno collocati presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa coniugale.
Il diritto di visita.
Stanti le dichiarazioni della minore nel senso della esistenza di un rapporto positivo con il Per_1
padre, anche in riferimento ai suoi fratelli, e della intenzione di continuare a mantenerlo, non vi sono ragioni per modificare l'assetto delle visite, come disposto con l'ordinanza del 12 aprile 2023, integrata con il provvedimento del 23 febbraio 2024 (per il regime di custodia cautelare cui è sottoposto il resistente e fintantoché esso sarà in vigore, con la conseguenza che, cessata la misura cautelare le visite potranno riprendere nella forma prevista dalla ordinanza ex art. 708, comma 3, c.p.c.).
Il mantenimento.
Tenuto conto delle esigenze della prole, nella mancanza di certezza in ordine alla condizione reddituale dell'obbligato, si stima equa la determinazione dell'importo dovuto per il mantenimento dei figli, con l'ordinanza del 12 aprile 2023 che va, quindi, confermata.
Le altre domande.
La ricorrente ha chiesto che le venga restituita l'autovettura Megane, targata El469NT.
La domanda è inammissibile, seguendo il Collegio l'interpretazione secondo la quale le domande non attinte da vincolo di connessione “forte” con quella divorzile o di separazione coniugale non possono essere proposte nel giudizio relativo a queste ultime.
Ed infatti, quantunque le domande abbiano una causa petendi comune, la connessione tra domande ai sensi dell'art. 40 c.p.c. è consentita, qualora si tratti di domande assoggettate a riti diversi -come è il pagina 3 di 4 caso che ci occupa-, solo nella ipotesi qualificata di connessione, cosiddetta “per subordinazione” o
“forte”. Nei casi quali quello in esame “La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 del codice di procedura civile – trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nello stesso giudizio” (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 18870, dell'8 settembre 2014).
Il principio, dettato precipuamente per le domande di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, vale anche per le domande di restituzione o di divisione (per queste anche a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024).
Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite, quantificate secondo il valore della controversia, le tabelle vigenti, le fasi del giudizio svolte (con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quelle di trattazione/istruttoria, non essendo stata assunta alcuna prova), vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) conferma l'ordinanza del 12 aprile 2023, ex art. 708, comma 3, c.p.c., con la precisazione che le visite del padre con i figli si svolgeranno, fintantoché è in vigore la misura cautelare cui egli è sottoposto, secondo quanto previsto dal provvedimento del 23 febbraio 2024;
2) dichiara inammissibili le altre domande;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che quantifica in euro 4.237,00 per i compendi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 2 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 4 di 4