Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 67 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Matteo Parte_1
Catalani e Simona Cognini parte appellante
E
, Controparte_1 Controparte_2
contumaci
[...]
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 agosto 2023 il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiarava il diritto di Parte_1 quest'ultima di fruire, con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, rigettando per il resto la pretesa attorea e condannando l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, lamentando l'errore del
Tribunale nel fornire un'interpretazione della normativa di riferimento fortemente limitativa del diritto del lavoratore precario di fruire della Carta del Docente, in palese violazione della ratio della
che occorreva distinguere tra l'assegnazione e la fruizione della c.d. “carta elettronica”; che, in quanto soggetto non beneficiario, essa originaria ricorrente non avrebbe potuto provvedere alla attivazione della Carta ex art. 5 co. 1, dpcm
28/11/2016, mediante registrazione sull'applicazione web dedicata;
che la Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione, aveva assegnato al beneficio economico in discorso la natura di credito oggetto di un'obbligazione pecuniaria, soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., il cui termine iniziale decorreva dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che il pagamento "di scopo", tramite Carta Docente, avrebbe dovuto essere assicurato annualmente dal ai docenti aventi diritto, e che costoro andavano individuati CP_1
non solo nei titolari di incarichi già assegnati, bensì in tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie, dei quali ben poteva affermarsi la permanenza nel sistema delle docenze scolastiche;
che essa appellante, ancora gravitante all'interno del sistema scolastico in qualità di docente, in virtù di un incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore “Vanvitelli - Stracca – Angelini” di Ancona per il periodo dall'1 settembre 2023 al 30 giugno 2024, con diffida a mezzo pec in data 22 ottobre 2022 aveva interrotto la prescrizione quinquennale, il cui inziale decorso muoveva dal 29 ottobre 2020, data di assegnazione dell'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2020/21. L'appellante ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'integrale accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Il appellato non si è costituito. CP_1
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , non Controparte_1
costituito nel presente grado di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art.1, comma 121, legge n. 107 del
2015, la quale, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha istituito la c.d. Carta elettronica del docente;
detta Carta,
“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In merito a tale previsione, il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha ritenuto che la scelta ministeriale introduca «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati””, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi
121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
Tribunale di Vercelli l'aveva investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole
4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
” CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
E', infine, intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, la quale, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1,
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Così ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, non vi è dubbio che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra il docente ed il non Controparte_1
incida sulla titolarità del diritto del primo a ricevere la carta elettronica, spettante quindi anche ai docenti con contratto a tempo determinato in situazione comparabile con quella dei docenti di ruolo.
La disparità di trattamento in danno dei docenti a termine, infatti, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (cfr. Cass., n. 31149/2019). Nella fattispecie, non è in contestazione che l'appellante abbia svolto un'attività di insegnamento pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il convenuto, del CP_1
resto, non ha allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dell'appellante a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. In tal senso, le supplenze svolte si sono protratte in maniera pressoché costante fino al termine delle attività didattiche, connotandosi per intensa frequenza e continuità, per cui non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione dell'appellante a quella dei docenti di ruolo.
Fatte tali premesse di ordine generale, ritiene il Collegio che il diritto al bonus non possa essere circoscritto alle ultime due annualità, come il primo giudice ha statuito sul presupposto (in realtà irrilevante) che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non avere il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Trattandosi di azione di adempimento, infatti, la stessa è finalizzata al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto, ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria (“Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza”: Cass. n.
34944/2021).
La natura pecuniaria dell'obbligazione, pur se soggetta a particolari modalità attuative (art. 1 comma 122 Legge n.107/2015), comporta che la stessa non è suscettibile di divenire impossibile a causa di eventuali impedimenti che si situino nell'ambito di tali modalità attuative (ad esempio, per l'impossibilità per i precari di accedere al sistema informatico). Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso. Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i docenti precari o per gli ex precari, bensì – CP_1
ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto (e salva sempre ed evidentemente la possibilità per la P.A. – laddove lo ritenesse per sé maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, più funzionale al proprio buon andamento – di un pagamento ordinario al di fuori del canale della “carta docente”).
Sul punto, ad ogni buon conto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che
“….. la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
La norma primaria fa riferimento all'«acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. L'operazione ha nella CP_1 sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una CP_1 sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)…..ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. ……... Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio. …
… 13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione. ……….
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano. …
…. 14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. …
….. 15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto». …
….16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del dirittodovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò
è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…. …….è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1
diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della
Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice……..” (così in motivazione Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 ottobre 2023
n. 29961).
Le surriferite considerazioni del Supremo Collegio, dalle quali questa Corte non ha motivo di discostarsi, impongono, pertanto, di riformare la sentenza nella parte in cui ha circoscritto il diritto dell'originaria ricorrente a fruire della Carta docente mediante assegnazione in essa delle somme spettanti per i soli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Viceversa, in difetto di allegazioni e prove, a carico del convenuto, in ordine alla definitiva fuoriuscita del docente precario dal CP_1
sistema scolastico, in forza di cancellazione dalle graduatorie, devesi presumere il perdurante interesse del medesimo a fruire della Carta docente per tutti gli anni scolastici dedotti in causa, rispetto al decorso dei quali non sia stata sollevata in primo grado l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto azionato, ovvero, in presenza di tale eccezione, comunque risulti non interamente decorso il relativo termine, come nella specie.
Va dunque riconosciuto in favore dell'odierna appellante il diritto all'accredito dell'importo di euro 500 sulla “carta docente” per ognuno degli anni scolastici dedotti in causa, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei docenti a tempo indeterminato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a riconoscere in favore di Controparte_1
l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dedotti in causa, Parte_1 mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei dipendenti a tempo indeterminato, oltre interessi legali e rivalutazione (nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l.724/1994), con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta erogazione;
2) condanna il a rifondere alla parte appellante le Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.250,00, incluso aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M.n.55/2014, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente