Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 283/2022 promossa da:
con il patrocinio Parte_1
APPELLANTE contro
(CF con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BURZAGLI ANDREA (CF C.F._2
(CF on il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. MICHAEL ANDREAS (CF ) C.F._4
(CF ) con il Controparte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. RANIERI GIUSEPPE (CF ) C.F._5
APPELLATO
avverso la sentenza n. 3399/2021 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
31/12/2021
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
[...]
pagina 1 di 26
nel merito, in tesi, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3399/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice On. Dott.ssa Silvia Grassini, nel giudizio avente R.G. 9703/2015, depositata in cancelleria in data 31/12/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di e per l'effetto CP_4 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi esposti;
nel merito, in denegata ipotesi, in parziale riforma della sentenza, accogliere l'appello limitamente alla parte della sentenza di Primo Grado che ha posto le spese di lite sostenute dalla
[...]
terza chiamata in causa dalla IG.ra , a carico del Controparte_3 CP_2 condominio di;
Parte_1 in ogni caso, con condanna dei convenuti appellati alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dal condominio di in esecuzione della Parte_1 sentenza di Primo Grado.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio comprese le spese di CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'accoglimento di tutte le eccezioni sollevate in Primo Grado relativamente all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla CP_1
Per la parte appellata CP_1
in via principale: confermare la Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze in data 29
12 2021 al numero 3399 / 2021.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del procedimento d'appello. In via subordinata ed in parziale riforma della Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze in data 29 12 2021 al numero 3399 / 2021: voglia l'ill.ma Corte di Appello di Firenze, condannare a Controparte_2 pagare a l'importo di euro 6.300,00 oltre interessi e Controparte_1
pagina 2 di 26 rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo e con condanna della medesima alla refusione delle spese di lite del procedimento d'appello e di quello di primo grado.
: “Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: Controparte_2
IN TESI: rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN DENEGATA IPOTESI: accogliere le eccezioni processuali e di merito già formulate in primo grado e reiterate nel presente atto e per l'effetto:
- rigettare tutte le domande spiegate nei confronti di;
Controparte_2
- per il caso in cui sia condannata a pagare la somma ex adverso Controparte_2
richiesta, accertare il rapporto di assicurazione professionale esistente tra e e condannare Controparte_2 Controparte_3 quest'ultima a tenere indenne o rifondere di quanto la medesima Controparte_2 sarà costretta a versare alla parte vittoriosa.
- IN ULTERIORE IPOTESI: ove venisse rigettata anche la domanda in garanzia, condannare il a rifondere a Controparte_5 Controparte_2 quanto da questa corrisposto, a titolo di rimborso spese al mandatario o di arricchimento senza causa.
- CON LE INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI DI CUI ALLA MEMORIA EX ART. 183
COMMA 6 N. 1 e quindi: si insiste altresì per volersi accertare e dichiarare, preliminarmente all'accoglimento della domanda di garanzia e manleva esperita in subordine contro la , la inefficacia e/o invalidità della Controparte_3 clausola contrattuale di limitazione della responsabilità ex art. 4 Seziona A n. 1
Condizioni di Polizza per i motivi di cui in narrativa. Si Controparte_3 specifica altresì che la domanda di garanzia e manleva esperita contro
[...]
come da proprio atto di comparsa e risposta e chiamata di Controparte_3 terzo, comprende altresì, ai sensi dell'art. 1917 c.c., la richiesta di manleva e rifusione delle spese sostenute da per resistere all'azione Controparte_2 del danneggiato. -
pagina 3 di 26 CON ACCOGLIMENTO ALTRESI' DELLE ECCEZIONI SVOLTE RISPETTO
ALL'ESTENSIONE DELLA DOMANDA FORMULATA DA come dedotto CP_1
nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dichiarandola comunque infondata, tardiva, inammissibile e comunque prescritta.
IN OGNI CASO: Sempre con vittoria di diritti, onorari e spese del grado di appello ivi compresa la fase della sospensiva”.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE CP_6
RIGETTARE l'appello proposto dal , Parte_1 perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze n. 3399/2021 – Rg.
9703/2015 del 29.12.2021
CONDANNARE la parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e deneganda ipotesi in cui, in accoglimento dell'interposto appello, la IG.ra venisse condannata a corrispondere le somme richieste Controparte_2 dal Appellante e/o venisse accolta la domanda espletata nei suoi Parte_1 confronti dalla , considerata l'eccepita inoperatività della Controparte_1 garanzia e la conseguente mancanza di copertura assicurativa, in quanto esclusa per legge ex art. 1892 c.c. e per contratto, per come provato per tabulas nella narrativa del presente atto ACCERTARE la fondatezza della detta eccezione e
RIGETTARE la richiesta di manleva formulata dalla IG.ra nei confronti CP_2 della e comunque in ogni caso RIGETTARE la domanda di Controparte_3 manleva dell'assicurato stante l'intervenuta perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 15 delle condizioni di polizza.
IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA
Nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate nei confronti della IG.ra , e nella CP_2 denegata e deneganda ipotesi di accertata validità della copertura assicurativa, pagina 4 di 26 limitare la condanna della comparente compagnia a tenere indenne e manlevare la IG.ra per la sola somma che risulterà in corso di causa e che sarà CP_2 ritenuta di giustizia. Il tutto nei limiti del massimale previsto e considerato lo scoperto sancito contrattualmente.
IN OGNI CASO
DICHIARARE la tardività ed inammissibilità della estensione di domanda formulata con le memorie ex art. 183 c. 6 cpc dalla convenuta opposta nei confronti della IG.ra . CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di accoglimento delle eccezioni formulate dall'appellante in quanto in quanto inammissibili, generiche e comunque tardive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sentenza di I grado, oggetto della attuale impugnazione si legge quanto segue:
“In data 28.04.2015 ad istanza di .. il Controparte_1
Tribunale di Firenze ingiungeva .. al di Parte_1 Pt_1
di pagare alla predetta la somma di
[...] Controparte_1
€. 6.300,00 oltre interessi legali dalla domanda e le spese della procedura monitoria.
Alla base dell'ingiunzione la fattura n.31 del 29.12.2010 di €. 3.551,00 per i lavori di riparazione del tetto dell'edificio condominiale e la fattura n. 60 del 22.12.2011 di €. 3.604,00 per la demolizione e il rifacimento del controsoffitto, intonaco e imbiancatura compresa.
Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente opposto dal condominio attore.
Rappresentava il condominio che i lavori per i quali era stato azionato il procedimento monitorio erano stati commissionati dalla precedente amministratrice del condominio, , revocata giudizialmente Controparte_2 dall'incarico con provvedimento del Tribunale di Firenze che aveva accertato la pagina 5 di 26 sussistenza dei presupposti del mancato rendiconto per oltre due anni, del difetto di informativa all'assemblea e gravi irregolarità nella gestione amministrativa.
Evidenziava che i lavori di cui alle individuate fatture erano stati commissionati a fine anno 2010-inizio 2011 allorquando vi era da parte della una CP_2 gestione arbitraria dell'amministrazione del condominio e senza che ne avesse titolo stante che l'ultima assemblea si era tenuta nell'anno 2008 e da quel momento i condomini non avevano potuto più effettuare alcuna verifica sulla gestione, né avevano potuto decidere sulla prosecuzione del rapporto di mandato.
Asseriva il condominio opponente che la aveva incaricato la ditta CP_2 [...] di eseguire dei lavori di copertura dell'edificio e al controsoffitto ma che CP_1 esso non conosceva esattamente la tipologia degli interventi effettuati, se essi fossero urgenti, se il corrispettivo fosse congruo e riferibile interamente al condominio. Riferiva che i condomini non erano stati informati né prima né dopo della necessità di effettuare tali lavori sulle parti comuni degli edifici. In sostanza le opere erano state commissionate senza l'autorizzazione dell'assemblea e senza darne notizia ai condomini.
I lavori quindi erano stati commissionati dalla senza che essa ne avesse CP_2 il potere talché nessun vincolo ne era derivato per il condominio dovendo la risponderne in proprio. CP_2
Evidenziava che al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore la aveva consegnato a quest'ultimo solo la fattura n. 31 CP_2 del 29.12.2010, mentre dell'esistenza della seconda fattura e cioè la n. 60 del
22.12.2011 il condominio era venuto a conoscenza solo a seguito del procedimento monitorio. Evidenziava che al nuovo amministratore non era pervenuto alcun sollecito da parte della Era emerso peraltro che in CP_1 occasione dei lavori sulle parti comuni erano stati effettuati lavori anche su parti di proprietà privata e per l'esattezza sull'appartamento talché il nuovo Parte_2 amministratore del condominio, a seguito di deliberazione assembleare, aveva inviato alla ditta opposta una lettera raccomandata per avere chiarimenti, lettera che era rimasta senza risposta, intervenendo invece la notifica del decreto pagina 6 di 26 ingiuntivo.
Secondo il condominio l'amministratrice avrebbe assunto un'obbligazione eccedendo i limiti del mandato e senza ratifica da parte dell'assemblea talché essa avrebbe dovuto risponderne in proprio senza che tali obbligazioni CP_2 fossero vincolanti per il condominio.
Chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa la precedente amministratrice per avere essa commissionato delle Controparte_2 opere senza averne avuto l'autorizzazione e quindi quale responsabile in proprio del mancato pagamento delle opere stesse commissionate.
Chiedeva che fosse dichiarato che nessun obbligo era sorto in capo al Parte_1 opponente e che nessuna responsabilità gravava sullo stesso per il mancato pagamento delle richiamate fatture n. 31/2010 e n.60/2011 e che, in denegata ipotesi il fosse stato ritenuto responsabile dell'inadempimento, fosse Parte_1 accertata la effettiva somma dovuta alla opposta in base agli interventi effettuati.
Si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_1 quanto dedotto dal eccependo preliminarmente la nullità della Parte_1 opposizione per avere l'amministratore agito privo dei poteri di rappresentanza dell'assemblea dei condomini. Nel merito evidenziava che i lavori eseguiti da diversi anni non erano mai stati oggetto di contestazione e che erano stati eseguiti anche pagamenti parziali, il che significava che l'assemblea aveva deliberato e anche contribuito al pagamento.
In ordine ai lavori eseguiti sulla proprietà privata rappresentava che Parte_2 essa si trovava all'ultimo piano dell'edificio e che era stato riparato il danno al solaio derivato dalle infiltrazioni delle acque del tetto talché si trattava di danno provocato dal condominio e che la amministratrice aveva quindi correttamente imputato ai condomini. Non si opponeva la alla chiamata in causa CP_1 della alla quale quindi estendeva la richiesta di pagamento laddove CP_2 avesse la stessa agito in difetto dei poteri di rappresentanza.
….La terza chiamata costituendosi eccepiva la nullità della citazione per CP_2 la assoluta incertezza dell'oggetto della domanda avanzata nei suoi confronti. pagina 7 di 26 Evidenziava che né dalla narrativa dell'atto di opposizione, né dalle conclusioni dello stesso si evinceva la pretesa avanzata dal nei suoi confronti. Il Parte_1 condominio infatti chiedeva che venisse accertato che sullo stesso non gravava l'obbligazione contratta dal precedente amministratore ma non spiegava alcuna domanda nei confronti di quest'ultima.
In ipotesi laddove fosse ritenuto integrato il requisito di cui all'art. 163 cpc n. 3 eccepiva il difetto di legittimazione attiva del condominio e il difetto dello stesso ad agire ex art. 100 cpc in quanto al momento in cui il condominio si dichiarava estraneo al rapporto obbligatorio con la ditta non aveva ragioni per CP_1 chiamare in causa la . CP_2
Nel merito evidenziava che i lavori affidati alla ditta erano lavori CP_1 urgenti e indifferibili trattandosi di una copiosa infiltrazione di acqua che dal tetto condominiale interessava l'appartamento dell'ultimo piano talché vi era necessità di intervenire. Pertanto la aveva incaricato la ditta e i CP_2 CP_1 condomini erano stati resi edotti dell'intervento. Evidenziava di aver agito in conformità all'art. 1130 c.1 n.4 trattandosi di atti conservativi inerenti le parti comuni dell'edificio e ex art. 1131. Infine, evidenziava che, stante l'urgenza di provvedere per evitare che le copiose infiltrazioni compromettessero la stabilità del tetto e arrecassero danni ulteriori agli appartamenti, essa aveva operato ex art. 1135 n. 4 cc.
Rappresentava che i condomini erano a conoscenza dell'intervento di riparazione e successivamente provvedevano a pagare parzialmente le fatture della
[...]
Specificava che il si era comunque avvantaggiato dei lavori CP_1 Parte_1
e l'intervento era stato accettato e ratificato cioè vi sarebbe stata una ratifica successiva. In ogni caso vi era stato un arricchimento del a seguito Parte_1 dell'effettuazione dei lavori talché vi sarebbe comunque stata la necessità da parte dello stesso di rimborsare quanto la avesse dovuto versare alla CP_2 ditta Chiedeva pertanto, nell'ipotesi in cui essa fosse stata chiamata CP_1
a rispondere personalmente, che il fosse condannato a rimborsare le Parte_1 spese in suo favore, a titolo di rimborso al mandatario o di arricchimento senza pagina 8 di 26 causa. Chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione professionale per essere tenuta indenne in caso Controparte_3 di soccombenza.
…
La veniva autorizzata chiamare in causa la propria compagnia CP_2 assicuratrice per la responsabilità professionale Controparte_3
Si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_3 preliminarmente eccepiva la inoperatività della polizza di responsabilità civile verso i terzi nell'esercizio della professione di amministratore di condominio, polizza decorrente dallo 01.04.2016. Evidenziava infatti che i fatti di causa erano antecedenti all'inizio di decorrenza della polizza talché doveva applicarsi la disciplina della retroattività, trattandosi comunque di fatti posteriori al 31.03.2005 indicato come inizio del periodo di retroattività nel contratto stesso.
Eccepiva che la era a conoscenza dei fatti di causa prima del periodo di CP_2 operatività della polizza avendo la effettuato i lavori a fine 2010- CP_1 inizio 2011 e che al momento del passaggio delle consegne la aveva CP_2 rimesso al nuovo amministratore anche la fattura n. 31/2010. ….
In sostanza secondo l'assicurazione la era a conoscenza del credito della CP_2
che i lavori erano stati contestati dal condominio e delle diatribe con CP_1 il condominio che avevano portato alla revoca giudiziale della stessa. Richiamava poi la sentenza di revoca giudiziale laddove si faceva riferimento a interventi fatti senza metterne a conoscenza il . Chiedeva pertanto il rigetto della Parte_1 domanda di manleva e/o garanzia. Evidenziava altresì che ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di polizza eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato in ordine a circostanze che influissero sulla valutazione del rischio potevano comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 cc. In sostanza secondo la assicurazioni la CP_3
avrebbe dovuto comunicare all'assicuratore l'esistenza di diatribe con il CP_2 condominio, essendo la stessa consapevole delle problematiche che ne avevano portato poi alla revoca giudiziale. pagina 9 di 26 ….
Concludeva preliminarmente per la inoperatività della garanzia e, una volta accertata la fondatezza di tale eccezione, per l'estromissione della
[...] dal giudizio e comunque per il rigetto della richiesta di manleva CP_3 avanzata dalla . Sempre in via preliminare chiedeva il rigetto della CP_2 domanda di manleva dell'assicurata per la perdita del diritto CP_2 all'indennizzo da parte della stessa. Nel merito e in via principale chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei confronti della in quanto infondate e CP_2 comunque non provate.
In via gradatamente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate nei confronti della e in ipotesi di CP_2 accertata validità della copertura assicurativa la condanna della compagnia a tenere indenne la per la sola somma risultata in corso di causa, nei limiti CP_2 del massimale previsto e considerato lo scoperto contrattuale.
….
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte opposta Tes_1
, e e la terza chiamata
[...] Testimone_2 Testimone_3 CP_2 si sottoponeva all'interrogatorio formale ad essa deferito dalla
[...] [...]
CP_1
Veniva poi svolta consulenza tecnica d'ufficio e al perito incaricato, geom.
veniva deferito il quesito di cui al verbale di udienza dello Persona_1
03.10.2019, da intendersi qui integralmente trascritto.
In data 19.12.2020, depositata la perizia e non avendo avuto esito il tentativo di componimento bonario fra le parti che il perito era stato incaricato di effettuare, le parti precisavano le conclusioni come innanzi riportate e chiedevano concedersi termini per note conclusive.
…
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, con prove testimoniali della convenuta opposta e con CTU.
pagina 10 di 26 ….Preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ditta opposta sollevata dal con la memoria autorizzata n. Parte_1
2 ex art. 183 c. 6 cpc allorquando l'opponente ha depositato anche una visura camerale della CP_1
Ebbene secondo l'opponente il decreto ingiuntivo dovrebbe essere revocato per giuridica inesistenza del soggetto proponente risultando dalla visura camerale la ditta opposta cancellata dal registro delle imprese dal 2012, con cessazione di ogni attività al 31.12.2011. In sostanza ilsoggetto proponente il ricorso sarebbe stato già estinto al momento in cui nel 2015 avanzava la richiesta monitoria essendo stato cancellato dal registro delle imprese fin dal 2012.
L'eccezione appare infondata.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione la disciplina di cui all'art. 2495 cc , secondo la quale l'iscrizione della cancellazione della società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue la società anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale. …
Deve quindi ritenersi sussistere in capo a , quale persona fisica Controparte_1 titolare della ditta cessata, la piena legittimazione ad agire in giudizio anche in via monitoria al fine di recuperare i crediti rimasti insoluti. Pertanto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal viene rigettata. Parte_1
Nel merito: la convenuta opposta ha azionato nell'anno 2015 la procedura monitoria in base alle fatture 31 del 29.12.2010 dell'importo di €. 3.551,00 per il restauro del tetto dell'edificio e n. 60 del 22.12.2011 di €.
3.604.00 per la demolizione e il rifacimento del controsoffitto, intonaco e imbiancatura compresa. Nel ricorso per ingiunzione la odierna opposta, dato atto di diversi solleciti e del pagamento da parte del della minor somma di €. 855,00, richiedeva l'emissione di Parte_1 decreto ingiuntivo per il residuo importo di €. 6.300,00.
In data 28.04.2015 il Tribunale di Firenze ingiungeva al Parte_1
pagina 11 di 26 il pagamento della somma di €. 6.300,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda e oltre le spese della procedura di ingiunzione.
Abbiamo visto che opponendo il decreto ingiuntivo il condominio Controparte_5
ha incentrato il caposaldo della sua difesa sulla circostanza che tali lavori
[...] erano stati commissionati dalla precedente amministratrice Controparte_2 allorquando la stessa avrebbe gestito l'amministrazione del condominio in modo arbitrario e senza averne titolo tanto che la stessa era stata poi revocata giudizialmente dall'incarico nell'anno 2013.
Asseriva il di non conoscere con esattezza la tipologia degli interventi Parte_1 effettuati, se essi fossero urgenti o meno, se il corrispettivo fosse congruo e se i lavori fossero riferibili interamente a competenze condominiali e che i condomini non erano stati informati né prima, né dopo i lavori stessi. In sostanza parte attrice assumeva che i lavori erano stati commissionati dall'amministratrice di allora, direttamente, senza alcuna autorizzazione Controparte_2 dell'assemblea e in assoluta carenza di potere talché tale obbligazione doveva intendersi gravare esclusivamente sulla amministratrice che avrebbe dovuto risponderne in proprio, non essendo l'iniziativa assunta dalla stessa in alcun modo vincolante per il condominio. In sostanza avendo la assunto CP_2 un'obbligazione eccedendo i limiti del mandato e senza la ratifica del condominio quest'ultimo non sarebbe vincolato da tale obbligazione, dovendo invece risponderne in proprio e personalmente la amministratrice stessa. Da qui la richiesta di chiamata in causa della quale “committente non Controparte_2 autorizzata delle opere eseguite dalla e responsabile in proprio del CP_7 mancato pagamento delle stesse”. Nell'ambito dei successivi scritti difensivi il ha più volte rappresentato di non aver avanzato alcuna pretesa nei Parte_1 confronti della perché il suo interesse quale convenuto sostanziale era CP_2 far accertare al giudice, anche in contraddittorio con la , l'effettiva CP_2 situazione di fatto e di diritto in modo da ottenere l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo emesso a suo carico. Precisava il condominio di ritenere la effettivamente e direttamente obbligata alla prestazione richiesta dalla CP_2
e che quindi allo stesso non poteva attribuirsi alcuna responsabilità CP_1 pagina 12 di 26 per l'inadempimento, non essendo alcun obbligo sorto a suo carico.
A sostegno della propria opposizione e della chiamata in causa della il CP_2
Condominio depositava la sentenza del 28 ottobre 2013 con la quale il Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 2326/2013, su istanza dell' di , revocava la , rimasta contumace, Controparte_8 CP_9 CP_2 dall'incarico di amministratore del condominio. ….
In tale provvedimento secondo il vi sarebbe la riprova del Parte_1 comportamento della anche nel caso di specie in quanto la stessa CP_2 avrebbe commissionato lavori senza l'autorizzazione dell'assemblea e senza informare la stessa né prima, né dopo. I lavori effettuati dalla quindi CP_7 sarebbero stati commissionati dalla in assoluta carenza di potere e come CP_2 tali vincolanti solo la stessa in proprio e non il condominio.
Ebbene in primo luogo nessun dubbio sussiste sulla circostanza che i lavori siano stati commissionati alla dalla quando ancora essa era CP_1 CP_2 amministratrice del condominio.
Privo di pregio quanto asserito dall'opponente e cioè che essa al Parte_1 momento dell'affidamento dei lavori fosse già cessata da tale incarico. Tale affermazione infatti confligge palesemente con la sentenza depositata dal stesso, sentenza di revoca giudiziale del 2013. Con evidenza tale Parte_1 provvedimento giudiziale non si sarebbe reso necessario se l'amministratrice fosse già cessata dall'incarico.
Quindi i lavori di cui alle fatture n. 31/2010 e n. 60/2011 pacificamente sono stati commissionati dalla quando ancora la stessa era a tutti gli effetti CP_2 amministratrice del condominio opponente.
I testi di parte opposta e , escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 24.05.2018, hanno confermato l'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto.
……All'udienza del 20.09.2018 rispondeva all'interrogatorio Controparte_2 formale deferitole dal convenuto opposto ….
pagina 13 di 26 Al termine dell'interrogatorio formale il opponente insisteva per Parte_1
l'ammissione della CTU ai fine di valutare la congruità del corrispettivo richiesto dalla ditta opposta in relazione alle superfici oggetto di intervento, alle ore lavorate e al materiale impiegato e al fine di valutare l'urgenza o meno dei lavori.
Veniva quindi disposta CTU e al CTU nominato, geom. veniva Persona_1 deferito il quesito di cui al verbale di udienza dello 03.10.2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Il perito nominato veniva incaricato di prendere visione degli interventi effettuati dalla ditta opposta presso il Condominio di cui alle fatture n. Parte_3
31/2010 e n. 60/2011, di descrivere anche con documentazione fotografica lo stato dei luoghi e la tipologia degli interventi effettuati e se essi interessassero parti comuni o parti esclusive del condominio e se i lavori fossero urgenti e improrogabili.
Veniva altresì incaricato di valutare, indicandone i criteri, se con riferimento alla tipologia degli interventi effettuati, alle superfici interessate, ai materiali utilizzati, alle ore lavorate e ai prezzi correnti all'epoca dei fatti il corrispettivo chiesto dalla ditta opposta e indicato nelle fatture fosse congruo.
IL ctu accertava che la ditta opposta aveva sostituito gran parte del manto di copertura del in laterizio anteponendo uno strato di guaina Parte_1 bituminosa e che relativamente alle due stanze dell'appartamento era Parte_2 stato rimosso il controsoffitto in canniccio sostituendolo con soffitto in latero cemento e metallo, intonacato e tinteggiato. Evidenziava che questo particolare tipo di soffitto, detto anche camera a canne o cannicciato, era abbastanza comune in passato e ne constatava la presenza in altre parti dell'appartamento
. Parte_2
In ordine alla valutazione o meno della congruità dell'importo dei lavori, l'importo totale dei valori veniva stimato dal CTU in €. 6.708,78 al netto di iva e oneri di legge talché l'importo indicato nelle fatture della ditta opposta risultava per lo stesso congruo.
Il CTU confermava che gli interventi di rifacimento del tetto per le infiltrazioni di pagina 14 di 26 acqua piovana avevano interessato parti comuni del , mentre la Parte_1 demolizione del canniccio e la posa in opera di nuovo soffitto aveva interessato parti esclusive.
In ordine alla richiesta sulla natura urgente o meno dei lavori il CTU indicava come, a parere dello stesso, in caso di copiose infiltrazioni fosse sempre urgente intervenire.
Dall'istruttoria svolta, dalla documentazione in atti, dall'elaborato peritale del CTU incaricato, che appare immune da vizi logici e censure talché il giudicante lo condivide, da tutti questi elementi risulta che i lavori di cui alle fatture
[...]
n. 31/2010 e n. 60/2011 corrispondono a lavori effettivamente svolti CP_1 dalla ditta opposta a fine Dicembre 2010, inizio Gennaio 2011, lavori che hanno interessato sia una porzione di tetto del condominio per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana, sia le opere relative alla parte esclusiva , cioè la Parte_2 demolizione del cannicciato danneggiato dalle infiltrazioni relativamente a due stanze dell'appartamento e il rifacimento degli stessi. Parte_2
IL CTU ha infatti appurato che in altre parti dell'appartamento il soffitto Parte_2 era in canniccio, mentre nelle due stanze in oggetto era in latero cemento e metallo.
In sostanza dalla testimonianze e dall'elaborato peritale risulta che i lavori di cui alle sopra individuate fatture sono stati eseguiti dalla ditta opposta. Il CTU ha altresì accertato la congruità dei prezzi.
…
Nessuna osservazione risulta essere stata mossa da alcuna delle parti all'elaborato peritale.
Ma l'aspetto più rilevante è che dall'istruttoria svolta è emerso altresì il carattere di urgenza che rivestivano i lavori in oggetto in quanto, come ben rappresentato dal teste , entrava acqua dai solai superiori di due stanze e uno dei due CP_1 solai si era staccato e stava venendo giù e “entrava acqua e il solaio in canniccio stava cascando”.
pagina 15 di 26 In sostanza il teste ha confermato che a causa delle infiltrazioni che interessavano il tetto il cannicciato dei solai di due stanze dell'appartamento stava Parte_2 cascando, entrandovi acqua. Da qui la necessità di intervenire con urgenza in primis per la riparazione di una porzione del tetto, cioè della parte comune condominiale per far cessare le infiltrazioni e poi la necessità di intervenire con pari urgenza sui solai in canniccio che stavano cascando a causa delle infiltrazioni e per il rifacimento degli stessi.
Si trattava in sostanza di lavori con carattere di chiara urgenza considerato anche il periodo temporale in cui si collocavano le infiltrazioni dal tetto e cioè Novembre-
Dicembre 2010 per la riparazione del tetto e Gennaio 2011 per il rifacimento dei solai delle stanze e peraltro all'epoca aveva anche nevicato, come Parte_2 riferito dal teste Tes_2
Vale la pena evidenziare che ha dichiarato di essere fratello di Testimone_1
titolare dell'impresa opposta, ma dalla testimonianza resa non Controparte_1 sono emersi aspetti che possano inficiarne la attendibilità, considerato altresì che egli risulta peraltro essere solo uno dei collaboratori della ditta opposta.
…
Vale comunque evidenziare che l'esecuzione dei lavori e l'urgenza degli stessi, stante le infiltrazioni dal tetto condominiale al solaio della , con il solaio Parte_2 in cannicciato che stava per cadere a causa delle stesse, è già emersa nella sua globalità dalla testimonianza del teste e riscontrata anche dal CTU CP_1 incaricato come da relativo elaborato peritale. Trattasi quindi di aspetti e circostanze che si ritengono sufficientemente già provate talché il rilievo dell'incapacità a testimoniare di appare sotto un certo profilo anche Tes_3 ininfluente ai fini della decisione.
Ebbene a seguito dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti risulta non solo l'esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta come da fatture in atti, ma anche il carattere di necessità e urgenza degli stessi.
…
pagina 16 di 26 La pronuncia della Cassazione n.2807 del 2017 richiamata da parte opposta è ben chiara nel delineare la ripartizione dei poteri fra amministratore e assemblea così come dettata dal codice civile art. 1130 e 1135, riservando all'amministratore la ordinaria amministrazione e all'assemblea la straordinaria amministrazione con eccezione dei lavori urgenti.
Ebbene nel caso di specie la amministratrice ex art. 1135 c. 2 cc ha CP_2 commissionato alla opere che, come risultato dall'istruttoria svolta, CP_1 avevano pacificamente carattere di urgenza e in tal senso ha speso il nome del condominio nei confronti della ditta opposta talché il condominio “ deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al condominio
“ (cfr Cass. 2017 n.2807 sopra richiamata). Ma l'urgenza riguardava non solo i lavori da porre in essere sulla copertura condominiale, ma anche l'intervento sul solaio il cui cannicciato stava per crollare a causa dell'acqua per le Parte_2 infiltrazioni dalla copertura condominiale. Commissionando anche la rimozione del solaio pericolante e il rifacimento dello stesso l'amministratrice ha quindi CP_2 provveduto ad impedire il verificarsi di un danno più grave e ha agito nel chiaro interesse del condominio stante che per l'appunto le infiltrazioni che avevano danneggiato la proprietà esclusiva provenivano dal tetto condominiale Parte_2 talché nel caso di specie ben può parlarsi anche di ipotesi di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cc.
In sostanza nel caso di specie l'amministratrice ha operato in modo conforme all'art. 1135 c. 2 cc.
Ebbene il condominio opponente ha più volte richiamato il provvedimento di revoca della adottato dal Tribunale di Firenze in data 28.10.2013 su CP_2 istanza dell' , nella contumacia della . Controparte_10 CP_2
…
In sostanza sia nel richiamato provvedimento di revoca giudiziale, sia nel verbale di assemblea sopra individuato non si rinvengono elementi tali da giustificare la chiamata in causa a titolo personale della operata nel presente giudizio CP_2 dal . Risulta dallo stesso verbale di assemblea che i condomini erano a Parte_1
pagina 17 di 26 conoscenza sia delle infiltrazioni al tetto che al solaio , alcuni di essi Parte_2 peraltro avevano anche ricevuto la lettera ai fini di ripartizione della spesa, provvedendo a pagare anche la loro quota parte ), che era Parte_4 stata peraltro dalla amministratrice versata alla a titolo di acconto. CP_1
Del pagamento di un acconto dà atto la stessa ditta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, né la circostanza che fosse stato pagato un acconto è mai stata in alcun modo contestata dal opponente. Parte_1
E' emerso dalla istruttoria svolta e dalla CTU depositata che i lavori sono stati effettivamente svolti e che erano necessari ed urgenti.
E' emerso che i condomini erano comunque a conoscenza della situazione di infiltrazioni che ha portato all'intervento della sia in ordine alla parte CP_1 condominiale sia alla parte esclusiva danneggiata dalle infiltrazioni Parte_2 provenienti dalla copertura condominiale.
Nessun riscontro ha trovato quindi la situazione paventata dal condominio di irregolarità dei lavori svolti e i prezzi operati dalla ditta opposta erano prezzi congrui e in tal senso hanno superato il vaglio della CTU disposta.
La circostanza che la abbia poi omesso di riferirne in assemblea non pare CP_2 circostanza tale da giustificare che l'obbligazione possa ricadere sull'amministratrice e non sul che di tali lavori ha beneficiato sia per Parte_1 quanto riguarda la copertura condominiale sia per quanto riguarda i lavori sulla proprietà esclusiva determinati dalle infiltrazioni dal tetto condominiale, Parte_2 lavori che con la loro tempestività hanno evitato danni maggiori di cui ex art. 2051 cc il condominio avrebbe dovuto rispondere.
Come visto l'opponente ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata a chiamare in causa la dichiarando, come già specificato nella prima memoria CP_2 autorizzata ex art. 183 c. 6 cpc, di non svolgere alcuna domanda di manleva contro la stessa, ma di chiamarla in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione nei confronti della ditta opposta e al fine di far dichiarare che nessun obbligo e nessuna responsabilità poteva essere imputata al opponente sotto il profilo del mancato pagamento delle Parte_1
pagina 18 di 26 due fatture per le quali la aveva azionato il procedimento monitorio. CP_1
Il ha assunto la propria estraneità all'obbligazione di pagamento dei Parte_1 lavori effettuati dalla indicando che tale obbligazione doveva CP_1 ricadere sulla che avrebbe assunto tale obbligazione eccedendo i limiti CP_2 del mandato ricevuto, dovendo quindi conseguentemente rispondere in proprio delle obbligazioni assunte. Secondo il Condominio è la il soggetto CP_2 effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione richiesta dalla ditta opposta.
Tale chiamata in causa del terzo operata dal Condominio in sostanza rappresenta una implicita domanda di accertamento nei confronti della CP_2 al fine di individuare nella stessa il soggetto effettivamente obbligato nei CP_2 confronti della ditta opposta. Emerge in tal senso la effettiva volontà del chiamante in relazione allo scopo che in concreto lo stesso persegue e cioè attribuire alla la qualità di unico e non autorizzato committente di tali CP_2 lavori al fine che la stessa risponda in proprio e personalmente del mancato pagamento degli stessi. Ma tale chiamata in causa operata dal condominio allo scopo di sostanzialmente trasferire l'obbligazione di pagamento dal condominio alla non è risultata fondata in base all'istruttoria svolta atteso, come CP_2 innanzi evidenziato, che i lavori eseguiti erano urgenti e necessari, che i prezzi praticati erano congrui e che non appare credibile che i condomini, che, come risulta dal verbale di assemblea in atti erano a conoscenza delle infiltrazioni e delle situazione di , non fossero a conoscenza dei lavori effettuati, da Parte_2 cui essi indubbiamente hanno tratto vantaggio. Indubbio vantaggio sia in quanto il tetto condominiale era stato riparato sia in quanto le infiltrazioni alla proprietà
, derivanti dalla copertura condominiale, erano cessate e con il ripristino Parte_2 del solaio si era scongiurato il rischio di danni alle persone e alle cose e ogni conseguente potenziale contenzioso per il stesso. Parte_1
Pertanto pur evidenziandosi nel decreto giudiziale di revoca dell'amministratore una serie di irregolarità a carico della esse non sono emerse nel caso di CP_2 specie laddove l'operato dell'amministratrice appare improntato alla tutela pagina 19 di 26 dell'interesse del condominio e scevro da irregolarità. Pertanto la domanda avanzata dal nei confronti di sostanzialmente allo Parte_1 Controparte_2 scopo di trasferire l'obbligazione nei confronti della dal CP_1 Parte_1 stesso alla amministratrice, imputata di aver operato senza o oltre le proprie attribuzioni, appare infondata e viene respinta.
Conclusivamente quindi l'opposizione proposta dal Parte_1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2343/2015, emesso su
[...] istanza della dal Tribunale di Firenze in data Controparte_1
28.04.2015 nel procedimento n RG 6344/2015, non merita accoglimento e viene rigettata. Con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e con conseguente condanna del in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore a pagare alla Controparte_1
e per essa a quale titolare della impresa individuale
[...] Controparte_1 la somma di €. 6.300,00 a titolo di capitale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e oltre le spese di procedura monitoria liquidate in €. 145,00 per esborsi e
€. 540,00 per compenso e oltre spese forfettarie 15% e Iva e
Cnap come per legge.
Viene rigettata ogni domanda avanzata dal Controparte_11
nei confronti di con l'atto di citazione
[...] Controparte_2 per chiamata in causa di terzo datato 7 luglio 2016 e notificato alla in CP_2 data 12.07.2016.
A fronte della infondatezza della chiamata in causa della da parte del CP_2
ne consegue l'assorbimento dell'esame della domanda di garanzia Parte_1 svolta dalla nei confronti della CP_2 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il opponente Parte_1 viene condannato a rifondere alla ditta e per essa alla titolare di CP_1 detta impresa individuale le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 liquidate come da dispositivo. .
Stante l'infondatezza e l'inutilità della chiamata in causa della da parte CP_2 del Condominio quest'ultimo viene condannato a rifondere a Controparte_2 pagina 20 di 26 le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. CP_2
In ordine alle spese di giudizio del terzo chiamato in garanzia Controparte_3
esse vanno poste a carico del soccombente, cioè a
[...] Parte_1 carico della parte che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. Ciò in base al principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese e ciò anche se il soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei Parte_1 confronti del terzo chiamato Infatti la chiamata in garanzia della propria CP_3 assicurazione per la responsabilità professionale da parte della in base CP_2 all'esame degli atti di causa non appare connotata da palese arbitrarietà (cfr
Cass. 2019 n. 23123). Pertanto il condominio soccombente viene condannato a rifondere al terzo chiamato le spese di lite Controparte_3 liquidate come da dispositivo.
Le spese della CTU vengono poste a carico definitivo del soccombente Parte_1 che viene quindi condannato a rimborsare a Controparte_3 quanto dalla stessa versato al CTU.”
Impugna la sentenza il , sulla base dei Controparte_11 seguenti motivi di censura:
• Eccezione di difetto di legittimazione attiva della alla CP_1 proposizione del ricorso per ingiunzione;
• Errata ricostruzione ed interpretazione dei fatti oggetto della causa
3.a ) Poteri e funzioni dell'amministratore cessato dalla carica per scadenza del Termine;
3.b) Urgenza e tempistica del lavori commissionati alla
[...]
Errata valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU ed errata CP_1 interpretazione di circostanze e documenti 3.c) Mancata considerazione del modus operandi dell'amministratrice accertato nel provvedimento di revoca giudiziale del 2013 – Mancata considerazione di fatti e documenti rilevanti ai fini della decisione 3.d) Mancata considerazione di altri documenti depositati in giudizio,
• Erronea applicazione del principio di causalità in materia di pagina 21 di 26 regolamentazione delle spese di lite
Si costituisce la , la quale ribadisce la tempestività della Controparte_12 estensione della domanda a . Nel merito rileva che nessuna CP_2 contestazione è stata effettuata sulla congruità dei lavori e delle spese. Rileva la infondatezza della censura in ordine alla carenza di legittimazione della impresa individuale cessata.
Si costituisce la quale in primo luogo ribadisce la Controparte_2 tardività delle deduzioni in ordine alla eccezione secondo la quale, quando essa aveva commissionato i lavori, non era più amministratrice o lo era solo in regime di, eccezione formulata solo dopo le preclusioni. Comunque, la eccezione era infondata nel merito. La urgenza dei lavori non era revocabile in dubbio data la gravità delle infiltrazioni. Né vi era mai stata alcuna lamentela da parte dei condomini in ordine alla esecuzione dei lavori. La contestazione in ordine alla irregolarità del comportamento della amministratrice era irrilevante. In ogni caso reiterava le difese non esaminate perché assorbite.
Si costituiva la Compagnia Di Assicurazione Nobis instando per la infondatezza dei motivi di appello . Riproponeva in subordine la eccezione di inoperatività della polizza.
La Corte rigettava la istanza di sospensione della p.e. della sentenza impugnata.
Le parti concludevano come in atti alla udienza del 18 giugno 2024.
L'appello non merita accoglimento ed anzi si presenta come pretestuoso.
1. Sulla carenza di legittimazione attiva della impresa individuale. È sufficiente il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione: Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 22/11/2021, n. 35962 La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti. È basilare nozione la coincidenza tra pagina 22 di 26 imprenditore individuale e persona fisica.
2. L'amministratore è pacificamente cessato dalla carica successivamente ai lavori di cui è oggetto. Come è stata intrapresa azione per la revoca nel
2013 lo poteva nel 2010, così come esistono nell'ordinamento mezzi per convocare la assemblea non convocata dall'amministratore. Il ritardo nella sostituzione non è quindi che imputabile al condominio. Ciò posto il Giudice di I grado ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1135 II comma c.c. ovvero il carattere urgente dei lavori commissionati. Il carattere di urgenza delle lavorazioni non è seriamente contestabile dovendosi ritenere in re ipsa quando si discuta di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto che copre un immobile ad uso residenziale. In ogni caso oltre la verifica seppure successiva del ctu, la qualificazione riposa sulla deposizione del teste di cui non si legge a verbale la eccezione di inammissibilità, e che CP_1 in ogni caso ha effettuato i lavori indicati, e di cui non può predicarsi la inattendibilità per essere fratello della imprenditrice atteso che comunque egli ha diritto a ricevere la controprestazione da una delle parti in causa ( attesa la effettuazione dei lavori e la verifica di congruità della spesa richiesta ), e del teste che anch'egli ha lavorato sul cantiere e ha Tes_2 confermato i fatti ( cap.
6. Si è vero entrava acqua e il solaio in canniccio stava cadendo “) . Di contro la tardiva esecuzione dei lavori avrebbe portato ad un concorso di responsabilità dell'amministratore e condominio.
La mancata successiva convocazione della assemblea non comporta irripetibilità della somma: Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/02/2017, n.
2807 In tema di condominio, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza, mentre, in mancanza di quest'ultimo requisito, non è configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del condominio medesimo, atteso che il relativo rapporto obbligatorio non gli è riferibile, trattandosi di atto posto in essere pagina 23 di 26 dell'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni,.
Ogni ulteriore allegazione contenuta in censura si presenta ininfluente alla luce dei dati oggettivi accertati. Il comportamento generale tenuto dalla amministratrice e la tardiva presentazione della seconda fattura sono irrilevanti rispetto al fatto che l'amministratrice aveva ordinato i lavori in via di urgenza per attività certamente conservative a favore del condominio e che i lavori erano congrui, congruamente effettuati e rimasti impagati.
3- Il Giudice ha posto a carico del le spese della Compagnia di Parte_1 assicurazione della . La condanna è contestata poiché risulterebbe CP_2 dalle difese della l'infondatezza della domanda di manleva. Se è vero CP_3 che la Compagnia ha contestato come contesta in subordine in questo grado, l'operatività della polizza, è altresì vero che svolge anche difese di merito a sostegno della assicurata ed anche che sia la assicurata che l'assicuratrice disquisiscono con ampie argomentazioni sulla fondatezza della eccezione. Ciò dà conto del fatto che, a prescindere dalla fondatezza o meno della difesa della la chiamata in garanzia non si presenta ictu CP_3 oculi infondata. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2024, n. 6144
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Tale principio deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l'estensione della domanda principale dell'attore pagina 24 di 26 nei confronti del terzo chiamato.
D'altra parte anche scendendo ad un sommario esame del merito, le eccezioni di inoperatività della polizza per conoscenza da parte della amministratrice delle ragioni della richiesta, avrebbero comunque dovuto essere oggetto di esame istruttorio, così come la qualificazione della illiceità del suo comportamento. A tacere della eccezione di mancata sottoscrizione perché clausola vessatoria o di inapplicabilità delle clausole restrittive della garanzia perché sottoscritte dalla Associazione professionale e non dall'assicurato persona fisica. Ciò a dimostrazione, seppure nei limiti della sommarietà, della non manifesta infondatezza della chiamata in garanzia, di cui quindi rispondeva per le spese la parte originaria convenuta in senso sostanziale.
Le ulteriori domande azionate in questo grado dalle parti rimangono assorbite.
La soccombenza in appello comporta anche la soccombenza in punto di spese del grado (ai minimi dello scaglione relativo al decisum attesa la vicinanza al limite inferiore, senza istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, rigetta l'appello proposto da
[...]
65- avverso la sentenza n. 3399/2021 Parte_1 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze che integralmente conferma.
Condanna 65- al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute nel presente grado da
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
che liquida per ciascuna parte Controparte_3 processuale in € 1984 per compensi oltre rimborso forfetario Iva e Cap di legge.
Raddoppio del c.u..
Firenze, camera di consiglio del 3 marzo 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani pagina 25 di 26 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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