Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 479
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Sentenza 12 marzo 2025

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La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento di appello promosso dalla società appellante avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva confermato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio appellante. L'oggetto della controversia verteva sull'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori di riparazione del tetto e rifacimento del controsoffitto di un edificio condominiale, commissionati dalla precedente amministratrice del condominio. Il condominio opponente aveva contestato la legittimità dell'obbligazione, sostenendo che i lavori fossero stati commissionati dall'amministratrice senza autorizzazione assembleare e eccedendo i limiti del suo mandato, chiedendo pertanto di essere manlevato dalla precedente amministratrice, chiamata in causa quale responsabile in proprio. La ditta creditrice, costituendosi, aveva eccepito la nullità dell'opposizione e, nel merito, l'esecuzione dei lavori e la loro congruità. La precedente amministratrice, chiamata in causa, aveva eccepito la nullità della citazione e, nel merito, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori, nonché la ratifica tacita da parte del condominio, chiedendo di essere tenuta indenne dalla propria assicurazione professionale. La compagnia assicuratrice aveva eccepito l'inoperatività della polizza per decorrenza e conoscenza dei fatti antecedenti.

La Corte di Appello ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In via preliminare, ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ditta individuale creditrice, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese non estingue i diritti di credito dell'imprenditore individuale. Nel merito, ha ritenuto che i lavori fossero stati commissionati dalla precedente amministratrice quando era ancora in carica, come confermato dalla sentenza di revoca giudiziale del 2013. Ha altresì accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, l'effettiva esecuzione dei lavori, la loro congruità e, soprattutto, il loro carattere di urgenza, in quanto necessari per far fronte a copiose infiltrazioni d'acqua dal tetto che avevano causato il cedimento del solaio di un appartamento. Pertanto, ha ritenuto che l'amministratrice avesse agito nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., spendendo il nome del condominio e agendo nell'interesse dello stesso, con conseguente riferibilità dell'obbligazione al condominio. La Corte ha altresì rigettato la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della precedente amministratrice, ritenendola infondata alla luce dell'accertata urgenza e necessità dei lavori e del beneficio tratto dal condominio. Infine, ha confermato la statuizione sulle spese di lite, ponendole a carico dell'appellante soccombente, e ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 479
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 479
    Data del deposito : 12 marzo 2025

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