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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9286/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 9286/2020 promossa da: quale erede di Parte_1 Persona_1 con l'avv. E. Bertoni e l'avv. E. Catalano;
ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. P. Castelletti;
CONVENUTA
Controparte_2 con l'avv. G. Sbaraini;
Parte_1 con l'avv. E. Bertoni e l'avv. E. Catalano;
INTERVENUTI
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: come da verbale del 10.4.2025 per l'attore:
1. Accogliere la presente domanda e, previo accertamento della nullità della notifica del provvedimento monitorio, rimettere in termini la parte istante e, per l'effetto, sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1228/2020 reso dal Tribunale di Brescia, per le motivazioni sopra esposte;
pagina 1 di 9 2. Accogliere la presente domanda e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1228/2020 reso dal
Tribunale di Brescia in virtù della carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
3. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di parte ricorrenteopposta per le motivazioni esposte in narrativa;
4. Accogliere la presente domanda e per l'effetto, sospendere e dichiarare inammissibile ed improcedibile l'azione monitoria in virtù del mancato esperimento del tentativo di media conciliazione;
In via principale e nel merito:
5. Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalle opposte, in quanto non dovuta così per come richiesta, essendo infondata per tutte le causali spiegate nel presente atto, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ingiunte con conseguente revoca del decreto n. 1228/2020 reso dal
Tribunale di Brescia;
Sempre nel merito
4. Accogliere la presente domanda e per le causali di cui in narrativa dichiarando indenne parte opponente, accertando e dichiarando la nullità della fideiussione prestata nonché la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
In via riconvenzionale
9. Accogliere la domanda e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria di nullità e/o invalidità del contratto di conto corrente intercorso tra l'istante e la banca, in relazione alle clausole ed agli aspetti innanzi evidenziati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati della rideterminazione e del ricalcalo effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto in oggetto, anche a mezzo C.T.U. contabile.
10. Per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione/compensazione, in favore dell'istante, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e creditori in favore della società attrice-opponente.
11. Previo accertamento della responsabilità della banca in relazione ai profili dedotti in narrativa, condannare la stessa ut supra al risarcimento dei danni tutti -patrimoniali e non- a qualunque titolo e/o ragione patiti e patendi dall'istante, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di
C.T.U. ovvero ritenuta di Giustizia.
In via subordinata
12. Accertare e determinare l'esatto ed eventuale dare da parte degli opponenti e in base ai risultati del ricalcolo di interessi e competenze dovute per Legge, con ogni eventuale compensazione.
Ordinare, in ogni caso, ex art. 210 c.p.c. all'Istituto opposto la produzione di ogni documentazione relativo al rapporto di conto corrente summenzionato.
pagina 2 di 9 Con condanna della parte opposta alla refusione delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio nelle successive memorie ex art. 183 VI co.
per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione;
- dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del Parte_1 signor in relazione alle pretese restitutorie/risarcitorie dallo stesso svolte;
- Persona_1 dichiarare la carenza di legittimazione del signor in qualità di “fideiussore” del contratto Parte_1 di apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.2.2007;
IN VIA PRINCIPALE: - respingere integralmente le domande e le eccezioni avversarie, poiché totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1.228/2020 e, in ogni caso, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor Parte_1 [...] al pagamento in favore di in qualità di cessionaria del Persona_1 Controparte_2 credito di degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al Controparte_3 pagamento della somma di Euro 1.231.565,32= in linea capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA: - condannare l'opponente, in persona del signor in qualità Parte_1 di erede del signor al pagamento in favore di Persona_1 Controparte_2 in qualità di cessionaria del credito di per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, Controparte_3 per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dal 2.3.2020 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre comunque la compensazione tra le somme di cui
[...]
in qualità di cessionaria del credito di è senz'altro creditrice nei Controparte_2 Controparte_3 confronti dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor Parte_1 [...] con quelle di cui essa, se del caso, dovesse risultare debitrice;
Persona_1
IN VIA ANCORA PIÙ GRADATA, nella sola e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse ritenere non perfezionata ovvero non opponibile l'intervenuta cessione di credito a favore di
[...]
Voglia pregiudizialmente: - dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione;
- Controparte_2 pagina 3 di 9 dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente, in persona del signor in qualità di Parte_1 erede del signor in relazione alle pretese restitutorie/risarcitorie dallo stesso Persona_1 svolte;
- dichiarare la carenza di legittimazione del signor in qualità di “fideiussore” del Parte_1 contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.2.2007; nel merito: - respingere integralmente le domande e le eccezioni avversarie, poiché totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1.228/2020 e, in ogni caso, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor al Parte_1 Persona_1 pagamento in favore di come rappresentata da Controparte_3 Controparte_1
degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al pagamento della somma
[...] di Euro 1.231.565,32= in linea capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
- in subordine, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di Parte_1 erede del signor al pagamento in favore di come Persona_1 Controparte_3 rappresentata da per i titoli già dedotti in monitorio e, Controparte_1 comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dal 2.3.2020 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre comunque la compensazione tra le somme di cui come rappresentata da è Controparte_3 CP_1 Controparte_1 senz'altro creditrice nei confronti dell'opponente, in persona del signor in qualità di Parte_1 erede del signor con quelle di cui essa, se del caso, dovesse risultare debitrice. Persona_1
Spese e onorari di lite rifusi, nonché le spese del monitorio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
per l'intervenuta cessionaria del credito:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione;
- dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del Parte_1 signor in relazione alle pretese restitutorie/risarcitorie dallo stesso svolte;
- Persona_1 dichiarare la carenza di legittimazione del signor in qualità di “fideiussore” del contratto Parte_1 di apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.2.2007; IN VIA PRINCIPALE: - respingere integralmente le domande e le eccezioni avversarie, poiché totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1.228/2020 e, in ogni caso, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor al Parte_1 Persona_1
pagina 4 di 9 pagamento in favore di in qualità di cessionaria del credito di Controparte_2 degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al pagamento Controparte_3 della somma di Euro 1.231.565,32= in linea capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA: - condannare l'opponente, in persona del signor in qualità Parte_1 di erede del signor al pagamento in favore di 20 Persona_1 CP_2 CP_2
in qualità di cessionaria del credito di per i titoli già dedotti in monitorio e,
[...] Controparte_3 comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dal 2.3.2020 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre comunque la compensazione tra le somme di cui
[...] in qualità di cessionaria del credito di è senz'altro creditrice Controparte_2 Controparte_3 nei confronti dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor Parte_1 [...] con quelle di cui essa, se del caso, dovesse risultare debitrice. In ogni caso, spese e Persona_1 onorari di lite rifusi, nonché le spese legali del monitorio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per l'intervenuto Parte_1 come l'attore
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
– fideiussore - ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1228/2020 con Persona_1 cui il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di pagare la somma di € 1.231.656,32, somma dovuta in forza del contratto di apertura di credito sottoscritto da (poi – debitrice principale – con YP CP_4 CP_5
Alpe-Adria-Bank S.p.A. (“YP”) in data 27.2.2007 per l'importo di € 1.400.000,00, credito poi ceduto pro Contr soluto ad (“ ) e a Controparte_1 Controparte_3
Il fideiussore, inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento del rapporto dare-avere tra la banca e la debitrice principale, previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente;
la condanna della al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate alla debitrice CP_7 principale.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente ha dedotto: a) la nullità della notifica del provvedimento monitorio, poiché effettuata ad un indirizzo di residenza errato del cliente;
b) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, cessionaria del credito, avendo la stessa prodotto solo l'avviso pagina 5 di 9 dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) la mancata prova del credito, avendo l'opposta prodotto il solo estratto conto ex art. 50 TUB;
d) la mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del provvedimento monitorio;
e) la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della per CP_7 non avere ottemperato alla richiesta di invio della documentazione ex art. 119 TUB;
f) la qualificazione del rapporto principale di apertura di credito come mutuo ipotecario e la conseguente nullità del relativo contratto per tassi moratori usurari, nullità della commissione di massimo scoperto e assoluta indeterminatezza del tasso debitorio;
g) la nullità della fideiussione essendo riferita ad un contratto nullo e perché contenente clausole riproduttive dello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n.55/2005 per contrarietà alla normativa antitrust;
h) l'applicabilità e il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; i) la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte della la quale ha comunicato il recesso dai rapporti contrattuali senza giusta causa, cagionando danni CP_7 ingenti all'opponente. Contr
anche in qualità di mandataria di (“ ), altra cessionaria dei crediti, ha eccepito la Controparte_3 CP_3 tardività dell'opposizione e in ogni caso ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
A seguito del decesso di il giudizio è stato interrotto e in seguito riassunto da Persona_1 quale erede dell'originario opponente. è altresì intervenuto Parte_1 Parte_1 volontariamente nel presente giudizio, affermandosi cofideiussore della debitrice principale.
È intervenuta ex art. 111 c.p.c. - in qualità di cessionaria di Controparte_8 Controparte_2
(“ ), facendo proprie le difese e le domande della convenuta.
[...] CP_2
***
L'opposizione merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'ammissibilità dell'opposizione Contr ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, in tesi proposta ingiustificatamente oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
in particolare ha dedotto che la notifica del provvedimento monitorio si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, dieci giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (29.4.2020), mentre l'opposizione è stata notificata solo in data
1.9.2020 (quasi 5 mesi dopo).
L'eccezione non può essere accolta e l'opposizione deve essere considerata tempestiva.
Come si evince dal certificato di residenza storico prodotto da quest'ultimo Persona_1 alla data di notifica del d.i. (28.4.2020) risultava già residente da circa un mese (più precisamente, dal
26.3.2020) presso un indirizzo (via San Gottardo 36) differente rispetto a quello presso il quale è avvenuta la notifica del provvedimento monitorio (via Bonini 67).
pagina 6 di 9 L'efficacia della variazione di residenza è anteriore rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo (e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito).
A ben vedere, la notifica effettuata presso la precedente residenza del destinatario può ritenersi regolarmente perfezionata per compiuta giacenza ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982,
n. 890 solo nel caso in cui sia comprovata l'esistenza di un collegamento funzionale attuale tra il destinatario della notifica e il suo precedente indirizzo di residenza (o, simmetricamente, il carattere fittizio della variazione di residenza).
Nella vicenda in esame tale prova non è stata offerta. Deve quindi ritenersi che la notifica del d.i. sia stata effettuata ad un indirizzo errato, privo di legame attuale (al momento della notifica) con il preteso debitore.
Il vizio di nullità della notifica può ritenersi sanato soltanto dal raggiungimento dello scopo, ossia l'avvenuta conoscenza effettiva dell'atto notificato.
Nel caso in esame, il momento di effettiva conoscenza dell'atto non può che coincidere con quello in cui è stato ritirato il plico presso l'ufficio postale (1.7.2020).
Atteso che l'opposizione a d.i. è soggetta a sospensione dei termini feriali, il termine ultimo decadenziale entro cui proporre opposizione scadeva il 10.9.2020; l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data anteriore (1.9.2020), talché deve ritenersi che l'opposizione sia stata tempestiva.
Sulla legittimazione attiva della convenuta opposta e della terza intervenuta Contr L'opponente ha dedotto la carenza di legittimazione di non avendo quest'ultima - in tesi - fornito la prova dell'avvenuta cessione del credito da parte di YP Alpe-Adria-Bank S.p.A. In materia di cessioni dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, ha sostenuto l'opponente, spetta infatti al cessionario provare che il credito contestato sia incluso nell'operazione di cessione. Contr A ben vedere, la legittimazione di sussiste per il solo fatto di essersi essa affermata cessionaria del credito. Attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva sussistenza del credito in capo alla parte che si è affermata creditrice. Contr Nel caso in esame, ha fornito tale prova, producendo due avvisi di cessione. Nel primo (avviso di cessione dei crediti da YP ad , i crediti oggetto dell'operazione sono individuati sulla base di CP_3
“informazioni orientative” e vengono elencati in un apposito file da cui si accede cliccando sul link presente nell'avviso, elenco nel quale sono presenti i crediti riferibili alla debitrice principale. Nel secondo Contr (avviso di cessione dei crediti da YP ad , si dà atto della cessione di “tutti i contratti di mutuo e tutti gli altri contratti stipulati in qualsiasi forma tecnica finalizzati all'erogazione del credito”, compresi quelli ceduti alla società tra i quali rientrano per l'appunto i rapporti oggi qui contestati. CP_3
pagina 7 di 9 E' stata contestata altresì la legittimazione di cessionaria del credito nelle Controparte_2 more del giudizio.
Possono essere richiamate le considerazioni già svolte.
Sulla prova del credito ingiunto e sui requisiti ex art. 633 c.p.c. Contr L'opponente ha lamentato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di poiché quest'ultima si sarebbe limitata a produrre in sede monitoria, con riferimento al rapporto principale garantito, soltanto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, di mera natura riassuntiva del debito finale, senza alcuna analitica ricostruzione delle partite dare/avere tra le parti contrattuali.
Come noto, ai sensi dell'art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (salvo quella derivante da incapacità). Del pari, al cessionario del credito possono essere opposte da parte del debitore ceduto tutte le eccezioni che quest'ultimo avrebbe potuto sollevare nei confronti del cedente. Conseguentemente, deve ritenersi che il fideiussore possa opporre al cessionario del credito derivante da rapporto bancario le eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto sollevare nei confronti del cessionario del credito, incluse quelle consistenti in contestazione del quantum dovuto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la certificazione ex art. 50 TUB conto è sufficiente al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento (cfr Cass. civ. Sez. III, 28/06/2024, n. 17893; Cass. civ. Sez. III
Sent., 19/10/2016, n. 21092; Cass. civ. Sez. I, 20/08/2003, n. 12233; Cass. civ. Sez. I, 25/02/2002, n.
2751). Tuttavia, in sede di opposizione – e quindi in sede di cognizione piena - grava sull'opposta l'onere di provare la correttezza dell'esatto ammontare del credito, e dunque, in relazione al credito oggetto di garanzia, l'andamento dell'intero rapporto contrattuale del conto corrente, mediante la produzione della fonte del proprio credito nonché di tutti gli estratti conto. Contr Nel caso in esame, tale onere non è stato adempiuto. ha allegato il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria concluso dalla debitrice principale e la contestuale fideiussione rilasciata da e Per_1
ma non ha prodotto gli estratti conto. Si è limitata ad allegare nuovamente, anche in Parte_1 questa sede, la certificazione ex art. 50 TUB riferibile al quarto trimestre del 2012, dal 30.9.2012 al passaggio in sofferenza del 31.12.2012.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
pagina 8 di 9
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, e con efficacia ex art. 111 c.p.c. nei confronti di Controparte_2
,
[...] revoca il decreto ingiuntivo n. 1228/2020 del 6.3.2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, spese liquidate in € 10.180 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 11.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 9286/2020 promossa da: quale erede di Parte_1 Persona_1 con l'avv. E. Bertoni e l'avv. E. Catalano;
ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. P. Castelletti;
CONVENUTA
Controparte_2 con l'avv. G. Sbaraini;
Parte_1 con l'avv. E. Bertoni e l'avv. E. Catalano;
INTERVENUTI
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: come da verbale del 10.4.2025 per l'attore:
1. Accogliere la presente domanda e, previo accertamento della nullità della notifica del provvedimento monitorio, rimettere in termini la parte istante e, per l'effetto, sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1228/2020 reso dal Tribunale di Brescia, per le motivazioni sopra esposte;
pagina 1 di 9 2. Accogliere la presente domanda e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1228/2020 reso dal
Tribunale di Brescia in virtù della carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
3. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di parte ricorrenteopposta per le motivazioni esposte in narrativa;
4. Accogliere la presente domanda e per l'effetto, sospendere e dichiarare inammissibile ed improcedibile l'azione monitoria in virtù del mancato esperimento del tentativo di media conciliazione;
In via principale e nel merito:
5. Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalle opposte, in quanto non dovuta così per come richiesta, essendo infondata per tutte le causali spiegate nel presente atto, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ingiunte con conseguente revoca del decreto n. 1228/2020 reso dal
Tribunale di Brescia;
Sempre nel merito
4. Accogliere la presente domanda e per le causali di cui in narrativa dichiarando indenne parte opponente, accertando e dichiarando la nullità della fideiussione prestata nonché la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
In via riconvenzionale
9. Accogliere la domanda e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria di nullità e/o invalidità del contratto di conto corrente intercorso tra l'istante e la banca, in relazione alle clausole ed agli aspetti innanzi evidenziati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati della rideterminazione e del ricalcalo effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto in oggetto, anche a mezzo C.T.U. contabile.
10. Per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione/compensazione, in favore dell'istante, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e creditori in favore della società attrice-opponente.
11. Previo accertamento della responsabilità della banca in relazione ai profili dedotti in narrativa, condannare la stessa ut supra al risarcimento dei danni tutti -patrimoniali e non- a qualunque titolo e/o ragione patiti e patendi dall'istante, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di
C.T.U. ovvero ritenuta di Giustizia.
In via subordinata
12. Accertare e determinare l'esatto ed eventuale dare da parte degli opponenti e in base ai risultati del ricalcolo di interessi e competenze dovute per Legge, con ogni eventuale compensazione.
Ordinare, in ogni caso, ex art. 210 c.p.c. all'Istituto opposto la produzione di ogni documentazione relativo al rapporto di conto corrente summenzionato.
pagina 2 di 9 Con condanna della parte opposta alla refusione delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio nelle successive memorie ex art. 183 VI co.
per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione;
- dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del Parte_1 signor in relazione alle pretese restitutorie/risarcitorie dallo stesso svolte;
- Persona_1 dichiarare la carenza di legittimazione del signor in qualità di “fideiussore” del contratto Parte_1 di apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.2.2007;
IN VIA PRINCIPALE: - respingere integralmente le domande e le eccezioni avversarie, poiché totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1.228/2020 e, in ogni caso, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor Parte_1 [...] al pagamento in favore di in qualità di cessionaria del Persona_1 Controparte_2 credito di degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al Controparte_3 pagamento della somma di Euro 1.231.565,32= in linea capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA: - condannare l'opponente, in persona del signor in qualità Parte_1 di erede del signor al pagamento in favore di Persona_1 Controparte_2 in qualità di cessionaria del credito di per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, Controparte_3 per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dal 2.3.2020 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre comunque la compensazione tra le somme di cui
[...]
in qualità di cessionaria del credito di è senz'altro creditrice nei Controparte_2 Controparte_3 confronti dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor Parte_1 [...] con quelle di cui essa, se del caso, dovesse risultare debitrice;
Persona_1
IN VIA ANCORA PIÙ GRADATA, nella sola e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse ritenere non perfezionata ovvero non opponibile l'intervenuta cessione di credito a favore di
[...]
Voglia pregiudizialmente: - dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione;
- Controparte_2 pagina 3 di 9 dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente, in persona del signor in qualità di Parte_1 erede del signor in relazione alle pretese restitutorie/risarcitorie dallo stesso Persona_1 svolte;
- dichiarare la carenza di legittimazione del signor in qualità di “fideiussore” del Parte_1 contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.2.2007; nel merito: - respingere integralmente le domande e le eccezioni avversarie, poiché totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1.228/2020 e, in ogni caso, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor al Parte_1 Persona_1 pagamento in favore di come rappresentata da Controparte_3 Controparte_1
degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al pagamento della somma
[...] di Euro 1.231.565,32= in linea capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
- in subordine, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di Parte_1 erede del signor al pagamento in favore di come Persona_1 Controparte_3 rappresentata da per i titoli già dedotti in monitorio e, Controparte_1 comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dal 2.3.2020 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre comunque la compensazione tra le somme di cui come rappresentata da è Controparte_3 CP_1 Controparte_1 senz'altro creditrice nei confronti dell'opponente, in persona del signor in qualità di Parte_1 erede del signor con quelle di cui essa, se del caso, dovesse risultare debitrice. Persona_1
Spese e onorari di lite rifusi, nonché le spese del monitorio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
per l'intervenuta cessionaria del credito:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione;
- dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del Parte_1 signor in relazione alle pretese restitutorie/risarcitorie dallo stesso svolte;
- Persona_1 dichiarare la carenza di legittimazione del signor in qualità di “fideiussore” del contratto Parte_1 di apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.2.2007; IN VIA PRINCIPALE: - respingere integralmente le domande e le eccezioni avversarie, poiché totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1.228/2020 e, in ogni caso, condannare l'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor al Parte_1 Persona_1
pagina 4 di 9 pagamento in favore di in qualità di cessionaria del credito di Controparte_2 degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al pagamento Controparte_3 della somma di Euro 1.231.565,32= in linea capitale, oltre agli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA: - condannare l'opponente, in persona del signor in qualità Parte_1 di erede del signor al pagamento in favore di 20 Persona_1 CP_2 CP_2
in qualità di cessionaria del credito di per i titoli già dedotti in monitorio e,
[...] Controparte_3 comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattuale e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dal 2.3.2020 sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre comunque la compensazione tra le somme di cui
[...] in qualità di cessionaria del credito di è senz'altro creditrice Controparte_2 Controparte_3 nei confronti dell'opponente, in persona del signor in qualità di erede del signor Parte_1 [...] con quelle di cui essa, se del caso, dovesse risultare debitrice. In ogni caso, spese e Persona_1 onorari di lite rifusi, nonché le spese legali del monitorio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per l'intervenuto Parte_1 come l'attore
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
– fideiussore - ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1228/2020 con Persona_1 cui il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di pagare la somma di € 1.231.656,32, somma dovuta in forza del contratto di apertura di credito sottoscritto da (poi – debitrice principale – con YP CP_4 CP_5
Alpe-Adria-Bank S.p.A. (“YP”) in data 27.2.2007 per l'importo di € 1.400.000,00, credito poi ceduto pro Contr soluto ad (“ ) e a Controparte_1 Controparte_3
Il fideiussore, inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento del rapporto dare-avere tra la banca e la debitrice principale, previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente;
la condanna della al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate alla debitrice CP_7 principale.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente ha dedotto: a) la nullità della notifica del provvedimento monitorio, poiché effettuata ad un indirizzo di residenza errato del cliente;
b) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, cessionaria del credito, avendo la stessa prodotto solo l'avviso pagina 5 di 9 dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) la mancata prova del credito, avendo l'opposta prodotto il solo estratto conto ex art. 50 TUB;
d) la mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del provvedimento monitorio;
e) la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della per CP_7 non avere ottemperato alla richiesta di invio della documentazione ex art. 119 TUB;
f) la qualificazione del rapporto principale di apertura di credito come mutuo ipotecario e la conseguente nullità del relativo contratto per tassi moratori usurari, nullità della commissione di massimo scoperto e assoluta indeterminatezza del tasso debitorio;
g) la nullità della fideiussione essendo riferita ad un contratto nullo e perché contenente clausole riproduttive dello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n.55/2005 per contrarietà alla normativa antitrust;
h) l'applicabilità e il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; i) la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte della la quale ha comunicato il recesso dai rapporti contrattuali senza giusta causa, cagionando danni CP_7 ingenti all'opponente. Contr
anche in qualità di mandataria di (“ ), altra cessionaria dei crediti, ha eccepito la Controparte_3 CP_3 tardività dell'opposizione e in ogni caso ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
A seguito del decesso di il giudizio è stato interrotto e in seguito riassunto da Persona_1 quale erede dell'originario opponente. è altresì intervenuto Parte_1 Parte_1 volontariamente nel presente giudizio, affermandosi cofideiussore della debitrice principale.
È intervenuta ex art. 111 c.p.c. - in qualità di cessionaria di Controparte_8 Controparte_2
(“ ), facendo proprie le difese e le domande della convenuta.
[...] CP_2
***
L'opposizione merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'ammissibilità dell'opposizione Contr ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, in tesi proposta ingiustificatamente oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
in particolare ha dedotto che la notifica del provvedimento monitorio si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, dieci giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (29.4.2020), mentre l'opposizione è stata notificata solo in data
1.9.2020 (quasi 5 mesi dopo).
L'eccezione non può essere accolta e l'opposizione deve essere considerata tempestiva.
Come si evince dal certificato di residenza storico prodotto da quest'ultimo Persona_1 alla data di notifica del d.i. (28.4.2020) risultava già residente da circa un mese (più precisamente, dal
26.3.2020) presso un indirizzo (via San Gottardo 36) differente rispetto a quello presso il quale è avvenuta la notifica del provvedimento monitorio (via Bonini 67).
pagina 6 di 9 L'efficacia della variazione di residenza è anteriore rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo (e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito).
A ben vedere, la notifica effettuata presso la precedente residenza del destinatario può ritenersi regolarmente perfezionata per compiuta giacenza ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982,
n. 890 solo nel caso in cui sia comprovata l'esistenza di un collegamento funzionale attuale tra il destinatario della notifica e il suo precedente indirizzo di residenza (o, simmetricamente, il carattere fittizio della variazione di residenza).
Nella vicenda in esame tale prova non è stata offerta. Deve quindi ritenersi che la notifica del d.i. sia stata effettuata ad un indirizzo errato, privo di legame attuale (al momento della notifica) con il preteso debitore.
Il vizio di nullità della notifica può ritenersi sanato soltanto dal raggiungimento dello scopo, ossia l'avvenuta conoscenza effettiva dell'atto notificato.
Nel caso in esame, il momento di effettiva conoscenza dell'atto non può che coincidere con quello in cui è stato ritirato il plico presso l'ufficio postale (1.7.2020).
Atteso che l'opposizione a d.i. è soggetta a sospensione dei termini feriali, il termine ultimo decadenziale entro cui proporre opposizione scadeva il 10.9.2020; l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data anteriore (1.9.2020), talché deve ritenersi che l'opposizione sia stata tempestiva.
Sulla legittimazione attiva della convenuta opposta e della terza intervenuta Contr L'opponente ha dedotto la carenza di legittimazione di non avendo quest'ultima - in tesi - fornito la prova dell'avvenuta cessione del credito da parte di YP Alpe-Adria-Bank S.p.A. In materia di cessioni dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, ha sostenuto l'opponente, spetta infatti al cessionario provare che il credito contestato sia incluso nell'operazione di cessione. Contr A ben vedere, la legittimazione di sussiste per il solo fatto di essersi essa affermata cessionaria del credito. Attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva sussistenza del credito in capo alla parte che si è affermata creditrice. Contr Nel caso in esame, ha fornito tale prova, producendo due avvisi di cessione. Nel primo (avviso di cessione dei crediti da YP ad , i crediti oggetto dell'operazione sono individuati sulla base di CP_3
“informazioni orientative” e vengono elencati in un apposito file da cui si accede cliccando sul link presente nell'avviso, elenco nel quale sono presenti i crediti riferibili alla debitrice principale. Nel secondo Contr (avviso di cessione dei crediti da YP ad , si dà atto della cessione di “tutti i contratti di mutuo e tutti gli altri contratti stipulati in qualsiasi forma tecnica finalizzati all'erogazione del credito”, compresi quelli ceduti alla società tra i quali rientrano per l'appunto i rapporti oggi qui contestati. CP_3
pagina 7 di 9 E' stata contestata altresì la legittimazione di cessionaria del credito nelle Controparte_2 more del giudizio.
Possono essere richiamate le considerazioni già svolte.
Sulla prova del credito ingiunto e sui requisiti ex art. 633 c.p.c. Contr L'opponente ha lamentato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di poiché quest'ultima si sarebbe limitata a produrre in sede monitoria, con riferimento al rapporto principale garantito, soltanto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, di mera natura riassuntiva del debito finale, senza alcuna analitica ricostruzione delle partite dare/avere tra le parti contrattuali.
Come noto, ai sensi dell'art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (salvo quella derivante da incapacità). Del pari, al cessionario del credito possono essere opposte da parte del debitore ceduto tutte le eccezioni che quest'ultimo avrebbe potuto sollevare nei confronti del cedente. Conseguentemente, deve ritenersi che il fideiussore possa opporre al cessionario del credito derivante da rapporto bancario le eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto sollevare nei confronti del cessionario del credito, incluse quelle consistenti in contestazione del quantum dovuto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la certificazione ex art. 50 TUB conto è sufficiente al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento (cfr Cass. civ. Sez. III, 28/06/2024, n. 17893; Cass. civ. Sez. III
Sent., 19/10/2016, n. 21092; Cass. civ. Sez. I, 20/08/2003, n. 12233; Cass. civ. Sez. I, 25/02/2002, n.
2751). Tuttavia, in sede di opposizione – e quindi in sede di cognizione piena - grava sull'opposta l'onere di provare la correttezza dell'esatto ammontare del credito, e dunque, in relazione al credito oggetto di garanzia, l'andamento dell'intero rapporto contrattuale del conto corrente, mediante la produzione della fonte del proprio credito nonché di tutti gli estratti conto. Contr Nel caso in esame, tale onere non è stato adempiuto. ha allegato il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria concluso dalla debitrice principale e la contestuale fideiussione rilasciata da e Per_1
ma non ha prodotto gli estratti conto. Si è limitata ad allegare nuovamente, anche in Parte_1 questa sede, la certificazione ex art. 50 TUB riferibile al quarto trimestre del 2012, dal 30.9.2012 al passaggio in sofferenza del 31.12.2012.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
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PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, e con efficacia ex art. 111 c.p.c. nei confronti di Controparte_2
,
[...] revoca il decreto ingiuntivo n. 1228/2020 del 6.3.2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, spese liquidate in € 10.180 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 11.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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