Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/09/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Rota e Giulio Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di IA, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento emesso dall’U.T.G. - Prefettura di IA di data -OMISSIS- di revoca di qualsiasi titolo abilitativo alla guida
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di IA e di Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 29.08.2025, con la quale la parte resistente comunica il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
che, dopo la presentazione del ricorso in epigrafe, l’Amministrazione resistente ha riesaminato d’ufficio la posizione del ricorrente, e, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto di annullare il provvedimento di revoca oggetto del presente gravame;
che il ricorso in esame va, in conclusione, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
che le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto l’intervento in autotutela è finalizzato unicamente a consentire un nuovo avvio del procedimento mediante una comunicazione conforme all’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.