Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 26 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02415/2025REG.PROV.COLL.
N. 05416/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5416 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, n. 197 del 26 febbraio 2024, resa tra le parti, concernente il rigetto di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione delle Amministrazioni appellate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Napoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- (di seguito indicata come società) ha impugnato dinanzi al Tar di Torino il provvedimento di rigetto dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose (cd. white list ) adottato dalla Prefettura di Cuneo.
1.1. In particolare, la società, operante nel settore -OMISSIS-, ha richiesto l’iscrizione nel registro nel marzo 2021, ma la Prefettura di Cuneo, con provvedimento prot. -OMISSIS-, ha respinto l’istanza, rilevando:
- che il capitale sociale era interamente detenuto dal signor -OMISSIS-, amministratore unico convivente con -OMISSIS- di un noto pregiudicato, condannato -OMISSIS- per associazione di tipo mafioso, riciclaggio e detenzione abusiva di armi;
- che -OMISSIS- dello stesso amministratore era -OMISSIS- del signor -OMISSIS-, -OMISSIS- del signor -OMISSIS- (procuratore quest’ultimo della -OMISSIS-, società destinataria di un provvedimento di diniego di iscrizione alla white list , emesso -OMISSIS- dalla Prefettura di Reggio Emilia) e -OMISSIS- di un pluripregiudicato deceduto in seguito ad un agguato mafioso;
- che i dipendenti della società, impegnati in passato, erano stati gravati da precedenti per associazione mafiosa o da altri reati indizianti;
- gli stretti rapporti con altre -OMISSIS- della famiglia -OMISSIS- (più nel dettaglio, con la -OMISSIS-, la -OMISSIS-, la -OMISSIS-, la -OMISSIS-, tutte riconducibili al gruppo -OMISSIS-);
- la sussistenza di rapporti con la -OMISSIS-, precedentemente di proprietà di un noto pregiudicato, e la -OMISSIS-, gestite entrambe dall’amministratore unico della ricorrente e da un suo -OMISSIS-;
- l’allocazione della stessa sede legale della società presso il medesimo edificio della -OMISSIS-;
- che, relativamente alla -OMISSIS-, l’amministratore della ricorrente avrebbe disposto il trasferimento della sede della società da -OMISSIS- a -OMISSIS-, sede del precedente amministratore legato alla criminalità organizzata.
2. Nel ricorso al Tar la società ha sostenuto come i rapporti di parentela del suo amministratore unico, peraltro esente da precedenti penali, fossero da tempo noti all’Amministrazione e come ciò non avrebbe impedito -OMISSIS- alla stessa società di essere iscritta nella white list .
2.1. Inoltre, l’interessata ha evidenziato come il capitale sociale sarebbe stato sempre detenuto dal medesimo amministratore e come i rapporti economici evidenziati dalla Prefettura sarebbero stati occasionali e riconducibili al gruppo -OMISSIS- solo fino -OMISSIS-.
2.2. La società ha poi sottolineato che gli attuali dipendenti sarebbero stati tutti immuni da pregiudizi penali e comunque relativamente al suo amministratore non sarebbero emerse frequentazioni e collegamenti con famiglie egemoni del crotonese.
3. Il Tar di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 197 del 2024), ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese di giudizio.
3.1. Lo stesso Tribunale, dopo aver ricostruito in generale la disciplina della cd. white list , ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sussistessero le condizioni per individuare un rischio di condizionamento della società da parte della criminalità organizzata alla luce della regola causale del “ più probabile che non ”.
3.2. La precedente iscrizione alla white list , secondo il Tar, sarebbe poi avvenuta al solo fine di non danneggiare economicamente la società nelle more degli approfondimenti istruttori. Ed anche il quadro istruttorio posto a base del provvedimento di diniego impugnato sarebbe stato tale da consentire un giudizio di rilevanza negativa sia in ordine ai rapporti personali che societari.
4. La suddetta sentenza è stata impugnata dalla società sulla base di due motivi di appello articolati nei seguenti profili:
i) la ricorrente era in precedenza iscritta alla white list (-OMISSIS-) e le medesime circostanze riportate nel diniego impugnato non erano state all’epoca ritenute ostative all’iscrizione;
ii) la Prefettura di Cuneo ha fondato il provvedimento di rigetto impugnato su fatti risalenti e già valutati perché già conosciuti durante tutto il periodo di iscrizione;
iii) nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcun riferimento alle ragioni della diversa valutazione operata dall’autorità prefettizia sugli stessi elementi;
iv) la localizzazione della sede operativa della società a -OMISSIS- non costituirebbe affatto un quid novi , atteso che, sin dalla costituzione, la stessa ha fissato la sede legale ad -OMISSIS- e quella amministrativa operativa a -OMISSIS- e tale circostanza non ha mai determinato alcun rilievo da parte della Prefettura;
v) il capitale sociale è interamente detenuto dall’amministratore unico che non ha mai riportato condanne penali. I rapporti di parentela di quest’ultimo non dimostrerebbero, in assenza di altre circostanze, il condizionamento da parte della criminalità organizzata;
vi) i fatti indicati nel provvedimento prefettizio sarebbero comunque carenti del requisito dell’attualità.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cuneo si sono costituiti per resistere in giudizio il 29 gennaio 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025.
7. L’appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
8. Preliminarmente va osservato che l'iscrizione alla white list si differenzia dalle interdittive solo per la forma negativa, anziché affermativa, e dunque l'eventuale diniego di iscrizione deve rispondere agli stessi requisiti di legittimità stabiliti per le informative antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) anche per ciò che riguarda l’adeguatezza della motivazione.
9. Nel caso in esame, sotto tale specifico profilo, sembra sussistere un difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Dalla lettura dello stesso non emerge infatti la ragione per la quale circostanze già presenti all’epoca di efficacia delle precedenti iscrizioni alla white list (-OMISSIS-) siano state poi ritenute indicative del condizionamento mafioso.
9.1. Il Tar nella sentenza impugnata afferma che “ la precedente iscrizione …è, infatti avvenuta nelle more degli approfondimenti istruttori e al solo fine di non danneggiare economicamente la società istante, tant’è che lo stesso provvedimento impugnato ha dato espressamente atto che, a seguito dell’istanza -OMISSIS-, la Prefettura ha approfondito l’istruttoria ”.
9.2. Il tema tuttavia non è tanto quello della integrazione istruttoria della precedente determinazione positiva, quanto quello della mancanza di giustificazioni nel provvedimento di rigetto in ordine al rilievo di circostanze già in precedenza conosciute dall’Amministrazione.
9.3. D’altra parte, se è pur vero che l’iscrizione non ha carattere perdurante avendo una efficacia pari ad un anno (cfr. commi 1 e 2 dell’art. 85 del codice antimafia), va rilevato che -OMISSIS- (anno d’iscrizione presso la white list della Prefettura di Cuneo) al 2021 (anno di presentazione dell’ultima istanza di permanenza promossa dalla società) la ricorrente è rimasta sempre iscritta presso l’elenco. Per -OMISSIS- ha quindi mantenuto l’iscrizione presso la white list della Prefettura e per il corrispondente periodo la stessa Amministrazione, riesercitando il potere conferitogli dal codice antimafia, ha autorizzato l’appellante alla permanenza nell’elenco.
9.4. In sostanza, per l’intero arco temporale indicato (-OMISSIS-), la Prefettura di Cuneo, sebbene fossero presenti gli elementi relativi ai rapporti parentali, all’acquisto di veicoli e di quote di altre società, alla presenza di personale dipendente precedentemente assunto da altre società (tutte circostanze riportate a supporto del provvedimento impugnato), non ha ritenuto che gli stessi costituissero impedimento al mantenimento della ricorrente nella white list .
9.5. Ciò detto, non vi è dubbio che la Prefettura potesse nel 2022 modificare la propria valutazione, operando una nuova istruttoria ed esercitando l’ampio potere discrezionale attribuito dal codice, ma avrebbe dovuto, con riferimento allo specifico caso, spiegare le ragioni in base alle quali elementi precedenti e conosciuti fossero stati poi ritenuti “indizianti” ai fini della diversa determinazione sulla possibile influenza sulla compagine sociale della criminalità organizzata (cfr., ad esempio, l’analisi contenuta nel provvedimento impugnato dei risalenti rapporti della società con altre compagini sociali).
9.6. In un quadro fattuale di elementi anche non attuali che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'id quod plerumque accidit, l'esistenza di profili che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con l’Amministrazione, restava in ogni caso onere dell’Amministrazione spiegare adeguatamente perché gli stessi, in precedenza presenti non fossero stati ritenuti ostativi.
9.7. Nel provvedimento impugnato invece l’Amministrazione ha solo evidenziato in ordine alle precedenti determinazioni che: “ La predetta Società, in data -OMISSIS-, veniva iscritta nell'apposito elenco della c.d. "White List" di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, istituita presso la Prefettura di Cuneo ai sensi del D.P.C.M 18 aprile 2013 e ss.mm.ii., per le sottoindicate attività: -OMISSIS-. A seguito di richiesta in data 30 marzo 2021 da parte (…) amministratore unico della Società, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei fornitoti, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, questa Prefettura procedeva a ulteriori approfondimenti istruttori ”.
9.8. A conforto di quanto rilevato, vanno richiamate le osservazioni contenute nella memoria dell’Avvocatura erariale depositata nel corso del giudizio di primo grado il 10 marzo 2023: “ a nulla rileva l’eccezione di violazione di legge, laddove viene affermato che tutti i fatti e le circostanze rappresentate nel provvedimento oggetto di gravame siano antecedenti alla precedente iscrizione della Società nella White list della Prefettura di Cuneo avvenuta il -OMISSIS-. Ciò in
quanto, in primis, diversamente da quanto affermato, l’Amministrazione, successivamente alla prima iscrizione in White List, ha mantenuto l’iscrizione della società nella White list di questa
Provincia nell’apposita voce (Aggiornamento in corso)”.
9.9. Nel quadro di tale situazione, pertanto, non può essere trascurato l’onere della Prefettura di spiegare, all’atto del diniego di iscrizione, la diversa valutazione operata delle circostanze risalenti.
10. L’evidenziato difetto di motivazione ha carattere assorbente degli ulteriori profili di ricorso riguardanti la contestazione degli specifici elementi ostativi. Questi ultimi, infatti, dovranno essere riconsiderati, nei sensi sopra indicati, dall’Amministrazione nella eventuale rideterminazione sull’istanza della società appellante.
11. Nei limiti sopra esposti, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso di primo grado per difetto di motivazione e salvo le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
12. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della particolare articolazione della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado per difetto di motivazione e salvo le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti citate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.