Articolo 293 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
Art. 293.
(Carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica
delle macchine agricole)
1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
b) generalita' del proprietario;
c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
d) numero del telaio del veicolo;
e) caratteristiche tecniche del veicolo.
2. Il certificato d'idoneita' tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
b) numero del telaio del veicolo;
c) caratteristiche tecniche del veicolo.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo' stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' esecutive delle presenti norme.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993