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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/07/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18115/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.47 l'avv. Tripodi Emilio in sostituzione dell'avv. Sorgi Roberta per parte ricorrente nonché l'avv. Di Vitale in sostituzione Delia Cernigliaro per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18115 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Via Bocchieri Giovanni n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/07/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Accoglie il ricorso e per l'effetto
-Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno nucleo familiare per il CP_1
periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, nella misura di legge, oltre accessori;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €.832,00 oltre CP_1
CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, , conveniva in giudizio l' al fine Parte_1 CP_1
di sentire dichiarare il proprio diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare per lavoratori dipendenti, per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, con condanna dell' al pagamento della CP_2
prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Premetteva che in data 24.05.2023 aveva presentato domanda per l'erogazione degli assegni familiari che l' rigettava con la seguente motivazione “redditi dichiarati non corrispondenti alle CP_1
risultanze istruttorie”; che avverso tale reiezione invano aveva proposto amministrativo;
che invero aveva presentato certificazione unica 2021 della Pianeta Cospea S.r.l nella quale erano stati inseriti i redditi derivanti da due diversi rapporti di lavoro succedutesi nel corso dell'anno solare a causa della cessione di ramo d'azienda nella quale lo stesso prestava servizio;
che il reddito complessivo di lavoro dipendente era di € 10.931,33 di cui € 6.988,00( reddito di lavoro alle dipendenze della conguagliato e già ivi compreso. Parte_2
Si costituiva in giudizio l' , con memoria difensiva, chiedendo il rigetto della domanda, per CP_1
carenza di prova dei requisiti di legge per l'erogazione della prestazione.
In subordine rilevava che “che nella domanda per la corresponsione degli assegni familiari è stato
dichiarato il reddito da lavoro dipendente di € 6.988,00 e su tale circostanza non v'è contrasto tra le
parti. Ciò di cui invece l' si duole è che il ricorrente nell'anno 2020 abbia percepito un reddito CP_2
di importo notevolmente superiore (€ 10.931,33), come comprovato dalla visura della Certificazione
Unica e come oltretutto ammesso dalla stessa controparte in seno al ricorso introduttivo del presente
giudizio. Ne deriva che quanto dichiarato durante la fase amministrativa non risponde al vero e per
tale motivo l' ha rigettato la domanda. CP_2 V'è altresì da aggiungere che, poiché si tratta di periodi non prescritti, sarebbe ancora possibile
presentare una nuova domanda, correttamente compilata, per ottenere la prestazione per cui oggi è
causa.”
La causa, in assenza di attività istruttoria, autorizzate il deposito di note di trattazione scritta, viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Com'è ben noto l'assegno per il Nucleo Familiare (ANF) - radicalmente riformato dall'art 2 D.L.
n.69/1988, conv. in L.153/88 - è una prestazione economica di sostegno al reddito erogata dall' CP_1
ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi (dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 1 D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 è stato sostituito, per i nuclei familiari con figli e per quelli privi di genitori, dall'Assegno Unico).
L'ANF viene erogato e quantificato in base all'esistenza e alla tipologia di un nucleo familiare e al reddito complessivo dello stesso e la prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito (secondo apposite tabelle pubblicate annualmente dall' e cessa in CP_1
corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Il reddito familiare da prendere in considerazione è la somma dei redditi imponibili (ivi compresi redditi da terreni e fabbricati) conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
se la decorrenza dell'assegno
è compresa nel primo semestre (tra gennaio e giugno) va valutato il reddito di due anni prima.
In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato, prima d'inoltrare la domanda per la concessione del beneficio, deve essere presentata la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell'ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione e detta autorizzazione ha una durata temporalmente limitata. Essendo una prestazione di sostegno al reddito istituita dalla legge (e, quindi, non conseguente all'eventuale pregressa contribuzione previdenziale del richiedente) l'onere della prova del diritto al conseguimento, incombe sul richiedente.
A tal fine devono quindi essere provata in giudizio la sussistenza di tutti i requisiti necessari al godimento della prestazione.
Orbene, nel caso di specie emerge ex actis il possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio, risultando il ricorrente lavoratore dipendente, separato dal 2014, in possesso dell'autorizzazione per i due figli minori e con un reddito complessivo di €. 10.931,33.
Nessun rilievo riveste, ai fini del riconoscimento della prestazione, la dichiarazione non veritiera del reddito in €. 6.988 (percepito alle dipendenze della ,) resa dal Parte_2
ricorrente nella domanda amministrativa considerato che, avverso la reiezione della istanza, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo allegando il CU 2021 dove risulta che per il periodo in contestazione, il reddito complessivo era pari ad €. 10.931,33 (punto 1) comprensivo della somma conguagliata di € 6.988,14 (v. sezione relativa ai conguagli).
Va infine osservato che in ogni caso l'erronea indicazione dell'ammontare del reddito non avrebbe escluso il diritto del ricorrente alla prestazione, rientrando ampiamente tale reddito nei limiti di legge per la concessione degli ANF.
A fronte di tali risultanze processuali, l' non ha fornito al riguardo una prova di segno contrario. CP_2
Ciò premesso il ricorso va accolto e conseguentemente l' va condannato ad erogare, in favore CP_1
del ricorrente, l'assegno al nucleo familiare dal periodo con dal 01.07.2021 al 28.02.202. nella misura di legge oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 11.7.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile