Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Saita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento (prot. n. -OMISSIS- della Divisione Anticrimine), notificato il 24 novembre 2022, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha vietato al sig. -OMISSIS-, “per un periodo di anni CINQUE… di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei Campionati di serie "A-Tim", "B-BKT" e "C-Lega Pro", Campionato Nazionale Dilettanti, nonché dei tornei internazionali e nazionali, Uefa Champions League, Uefa Europa League, Coppa del mondo per Club FIFA, Supercoppa UEFA, Coppa Italia e Supercoppa di Lega "PS5 Supercup" e quelli della Nazionale Italiana di calcio, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Italia Primavera)”, “divieto… esteso anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana” e “vigente:
- nell'area circostante il "Gewiss Stadium" di Bergamo, durante, nonché TRE ore prima dell'inizio e TRE ore dopo il termine degli incontri, cui prenderanno parte le squadre di calcio iscritte alle serie suddette. Detta area è perimetrata da: via Nazario Sauro, via Baioni, via Angelo Pinetti, Passaggio Guala Beato, via del Guerrino, via Ponte Pietra, via Livio Tito, via Legrenzi, via Filippo Corridoni, via Borgo S. Caterina, Piazzale Oberdan;
- nei luoghi esclusivamente interessati dalla sosta e dal transito di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, nell'ambito del territorio comunale di Bergamo, per come immediatamente percepibili dalle circostanze di tempo e luogo desumibili da elementi fattuali quali indicazioni stradali specifiche, cartellonistica stradale, transennamenti, ovvero per la presenza di tifosi e relativi mezzi di trasporto individuabili dalla esposizione di segni distintivi, quali sciarpe, vessilli, striscioni, bandiere ed altro;
- nelle stazioni ferroviarie, di metropolitana e dei mezzi di superficie, nell'ambito del territorio comunale di Bergamo, utilizzate dai tifosi per raggiungere l'impianto medesimo, individuabili secondo i criteri sopra enunciati;
- negli esercizi pubblici presenti nei pressi dell'impianto sportivo dello stadio "Gewiss Stadium", compresi nel raggio di un chilometro dal medesimo ove si ritrovino abitualmente i tifosi”;
• “durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, nazionali ed estere, un'ora prima dell'inizio, durante e un'ora dopo il termine delle stesse, di accedere:
- agli impianti sportivi interessati dalla manifestazione e all'area limitrofa ai medesimi nel raggio di un chilometro; in particolare, a tutte le vie o piazze, nonché alle strade e percorsi utilizzati per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi ed ai parcheggi medesimi, utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive, che siano ricompresi nel predetto ambito spaziale;
- ai luoghi esclusivamente interessati dalla sosta e dal transito di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, nell'ambito del territorio comunale in cui ha sede l'impianto sportivo, per come immediatamente percepibili dalle circostanze di tempo e luogo desumibili da elementi fattuali quali indicazioni stradali specifiche, cartellonistica stradale, transennamenti, ovvero per la presenza di tifosi e relativi mezzi di trasporto individuabili dalla esposizione di segni distintivi, quali sciarpe, vessilli, striscioni, bandiere ed altro;
- alle stazioni ferroviarie, di metropolitana e dei mezzi di superficie, nell'ambito del territorio comunale in cui ha sede l'impianto sportivo, utilizzate dai tifosi per raggiungere l'impianto medesimo, individuabili secondo i criteri sopra enunciati;
- agli esercizi pubblici presenti nei pressi degli impianti sportivi, nel raggio di un chilometro dai medesimi ove si ritrovino abitualmente i tifosi, ovvero attività commerciali, comunque presenti, presso cui sia evidente la presenza di tifosi, desumibile da elementi fattuali quali il possesso e la esposizione di segni distintivi, quali sciarpe, vessilli, striscioni, bandiere ed altro”,
“fatti salvi comprovati motivi che giustifichino la presenza o il transito occasionale dell'interessato nei citati luoghi, quali l'esistenza in tali aree di presidi di emergenza, pronto soccorso, ovvero per far fronte ad esigenze abitative, familiari, di studio e di lavoro”, “divieto… esteso… al centro sportivo nel quale la squadra "ATALANTA BERGAMASCA CALCIO" si allena, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso, nonché ad ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove la squadra si raduni per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove la squadra dimori o prenda alloggio”, e “applicabile” altresì “in occasione dell'allestimento delle coreografie in previsione dell'evento, nonché presso il luogo di concentramento dei tifosi organizzati interessati alla trasferta verso la località ove si disputerà la manifestazione calcistica”,
e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi e/o comunque connessi, ivi compreso, limitatamente alla prima premessa, i provvedimenti, notificati il 16 e il 17 dicembre 2022, di modifica delle modalità esecutive dell'obbligo di presentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, il ricorrente ha impugnato domandandone l’annullamento il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6 L.401/89 (prot. n. -OMISSIS- della Divisione Anticrimine della Questura di Milano), notificato il 24 novembre 2022;
Rilevato che in prossimità dell’udienza pubblica, con nota depositata l’8 maggio 2025, la parte ricorrente ha manifestato la volontà di rinuncia al ricorso;
Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso risulta irrituale poiché non è stata notificata all’Amministrazione;
Dall’irritualità della rinuncia nei termini sopra precisati discende la mancata produzione dell’effetto estintivo del giudizio, essendo tuttavia possibile desumere dalla stessa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a., a mente del quale “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate, salvo quanto liquidato nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, salvo quanto liquidato nella fase cautelare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.