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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4862/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4862/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente a [...] int. 3, rappresentato e difeso dall' Avv.
Angelica Lucato (pec: , presso il cui Email_1
studio – sito in Jesolo, via Tritone, n. 1 – è elettivamente domiciliato,
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall' Avv.
Claudia Gottardo (pec: , presso il cui studio – Email_2
sito in Jesolo, Via Barracuda, n. 5/1 int. 2 – è elettivamente domiciliata,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: N. 4862/2024 R.G.
Per le parti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 2.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 6.05.2025;
Conclusioni del PM: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 4.12.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
con rito concordatario, in data 8.05.2004 a Jesolo, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, Parte II, Serie A, atto n. 14 del Comune di Jesolo e che dalla loro unione era nato il figlio (nato in [...] il Persona_1
25.04.2010), minore;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. la casa coniugale di Jesolo, via del Carabiniere 5/c int. 3, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, al signo;
la signor Parte_1 CP_1
come detto, ha già asportato i propri effetti personali ed ha anche già trasferito la propria residenza.
2. il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute). N. 4862/2024 R.G.
Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
3 manterrà quale residenza prevalente quella con il padre potrà stare Per_1 Per_1
presso ciascun genitore per un tempo paritario, con calendario stabilito in settimane alterne (dal lunedì mattina con accompagnamento a scuola o dall'altro genitore) al lunedì successivo salvo diverso accordo dei genitori;
il figlio inoltre, in relazione alle vacanze di Natale trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo che va dall'ultimo giorno di scuola – al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. poi trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le vacanze di Pasqua e Per_1
quelle di carnevale (la cosiddetta settimana bianca o dello sport) e durante l'estate potrà trascorrere due settimane anche consecutive con ciascun genitore;
i signori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che Per_1 CP_1
vorranno passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui lo avrà presso di se'.
I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019.
L'assegno Unico per il figlio, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dal signor;
la signora con la sottoscrizione del Per_1 CP_1
presente ricorso, presta sin d'ora il consenso.
5. Il signo , quale restituzione di un prestito ricevuto nel 2015, si impegna a Per_1
restituire alla signora la somma omnicomprensiva di € 20.000,00 CP_1
(ventimila/00) con le seguenti modalità: quanto ad € 10.000,00 entro il 31 gennaio
2025 (data entro la quale la signora si impegna a liberare dai propri beni uno dei garages del signo ), quanto ai restanti 10.000.00 in 20 rate mensili, ciascuna Per_1 N. 4862/2024 R.G.
dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) scadenti l'ultimo giorno del mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025.
6. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento. Le parti danno atto altresì, con l'esecuzione di quanto sopra previsto, di aver definito ogni questione economica tra loro e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni, riconoscendo ciascuno la legittima piena proprietà dei beni come oggi intestati all'uno o all'altro.
6. Le spese legali saranno compensate.”
Celebrata l'udienza del 6.05.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 27.02.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del
16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA N. 4862/2024 R.G.
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4862/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente a [...] int. 3, rappresentato e difeso dall' Avv.
Angelica Lucato (pec: , presso il cui Email_1
studio – sito in Jesolo, via Tritone, n. 1 – è elettivamente domiciliato,
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall' Avv.
Claudia Gottardo (pec: , presso il cui studio – Email_2
sito in Jesolo, Via Barracuda, n. 5/1 int. 2 – è elettivamente domiciliata,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: N. 4862/2024 R.G.
Per le parti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 2.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 6.05.2025;
Conclusioni del PM: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 4.12.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
con rito concordatario, in data 8.05.2004 a Jesolo, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, Parte II, Serie A, atto n. 14 del Comune di Jesolo e che dalla loro unione era nato il figlio (nato in [...] il Persona_1
25.04.2010), minore;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. la casa coniugale di Jesolo, via del Carabiniere 5/c int. 3, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, al signo;
la signor Parte_1 CP_1
come detto, ha già asportato i propri effetti personali ed ha anche già trasferito la propria residenza.
2. il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute). N. 4862/2024 R.G.
Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
3 manterrà quale residenza prevalente quella con il padre potrà stare Per_1 Per_1
presso ciascun genitore per un tempo paritario, con calendario stabilito in settimane alterne (dal lunedì mattina con accompagnamento a scuola o dall'altro genitore) al lunedì successivo salvo diverso accordo dei genitori;
il figlio inoltre, in relazione alle vacanze di Natale trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo che va dall'ultimo giorno di scuola – al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. poi trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le vacanze di Pasqua e Per_1
quelle di carnevale (la cosiddetta settimana bianca o dello sport) e durante l'estate potrà trascorrere due settimane anche consecutive con ciascun genitore;
i signori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che Per_1 CP_1
vorranno passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui lo avrà presso di se'.
I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019.
L'assegno Unico per il figlio, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dal signor;
la signora con la sottoscrizione del Per_1 CP_1
presente ricorso, presta sin d'ora il consenso.
5. Il signo , quale restituzione di un prestito ricevuto nel 2015, si impegna a Per_1
restituire alla signora la somma omnicomprensiva di € 20.000,00 CP_1
(ventimila/00) con le seguenti modalità: quanto ad € 10.000,00 entro il 31 gennaio
2025 (data entro la quale la signora si impegna a liberare dai propri beni uno dei garages del signo ), quanto ai restanti 10.000.00 in 20 rate mensili, ciascuna Per_1 N. 4862/2024 R.G.
dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) scadenti l'ultimo giorno del mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025.
6. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento. Le parti danno atto altresì, con l'esecuzione di quanto sopra previsto, di aver definito ogni questione economica tra loro e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni, riconoscendo ciascuno la legittima piena proprietà dei beni come oggi intestati all'uno o all'altro.
6. Le spese legali saranno compensate.”
Celebrata l'udienza del 6.05.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 27.02.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del
16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA N. 4862/2024 R.G.
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero