Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/1966, n. 1895
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Sentenza 15 luglio 1966

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Il terzo - al quale un atto costitutivo di un vincolo di indisponibilita di un bene sia opponibile,ancorche non trascritto- non ha interesse a chiedere la cancellazione di un,annotazione apposta, sia pure senza necessita, dal conservatore dei registri immobiliari alla nota di trascrizione, che faccia riferimento al bene gravato dal vincolo di indisponibilita, perche tale annotazione non modifica la sua situazione giuridica.*

L'art 2647, ultimo comma, cod civ,a norma del quale il vincolo dotale non puo essere opposto ai terzi finche non sia trascritto,ha carattere innovativo e non puo, quindi, trovare applicazione, secondo lo espresso disposto dell'art 225 disp att cod civ,rispetto alle doti costituite anteriormente al 21 aprile 1942, data dell'entrata in vigore del codice, senza che sia possibile distinguere fra le doti costituite sotto il vigore del codice del 1865 e quelle costituite dopo l'entrata in vigore del primo libro del nuovo codice - 1 luglio 1939 -.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/1966, n. 1895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1895
    Data del deposito : 15 luglio 1966

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