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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5672/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.55 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5672 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti CORDOVA SILVIA e Raoul Scotto di Tella, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore con l'Avv. CIANCIMINO
ROSARIA, giusta procura in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art.3, co. 3, Legge 104/92 sin dal mese di aprile del 2024.
Compensa le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_2
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 12/04/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili nonché il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge 104/92
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave, con decorrenza dal mese di aprile del 2024;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari Per_1
effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa le spese di lite vanno compensate, essendo stato il riconoscimento successivo all'introduzione del giudizio di ATP
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 01/04/2025
3
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5672/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.55 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5672 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti CORDOVA SILVIA e Raoul Scotto di Tella, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore con l'Avv. CIANCIMINO
ROSARIA, giusta procura in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art.3, co. 3, Legge 104/92 sin dal mese di aprile del 2024.
Compensa le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_2
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 12/04/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili nonché il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge 104/92
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave, con decorrenza dal mese di aprile del 2024;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari Per_1
effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa le spese di lite vanno compensate, essendo stato il riconoscimento successivo all'introduzione del giudizio di ATP
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 01/04/2025
3
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
4