Art. 34.
Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579 , modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 , ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 , per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.
Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579 , modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 , ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 , per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.