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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N 12965/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall' avv Zanchi Italo Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2021, ha chiesto di Parte_1 condannare il al pagamento di quanto dovuto per dal Controparte_1 Pt_2
26.4.1983 al 31.12.1989 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Il , regolarmente citato è rimasto contumace. Controparte_1
Con note scritte del 9.9.2024 il ricorrente ha precisato le sue conclusioni evidenziando che “Poichè non sono stati versati i relativi contributi, l non corrisponde la quota di t.f.s. conteggiato per CP_2 quegli anni. Pertanto, il stesso è responsabile, a titolo CP_1 risarcitorio, verso il ricorrente, dovendogli corrispondere l'importo pari alla differenza tra il t.f.s. dovuto dall' se fossero stati corrisposti CP_2
i contributi per gli anni de quibus, e quello, inferiore, effettivamente corrisposto”.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
*
Tanto premesso deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del poiché, ove anche venisse ritenuta fondata la domanda Controparte_1 di condanna al pagamento di quanto dovuto per t.f.s. dal 26.4.1983 al
31.12.1989 il soggetto obbligato sarebbe l' (subentrato all' INPDAP) CP_2
e non il datore di lavoro.
Ed invero il soggetto legittimato passivo all' erogazione del TFS è l'
tanto che il relativo prospetto in atti è stato elaborato dall' CP_2
. Controparte_3
Né vi è stata un' omissione contributiva da parte del in Controparte_1 relazione a tali periodi, i quali sono stati regolarmente riconosciuti dall' ai fini pensionistici, come si evince dal prospetto della CP_2 pensione allegato al ricorso, nel quale viene riconosciuta una anzianità contributiva di 40 anni e 6 mesi, comprensiva anche dei periodi di lavoro a tempo determinato e a convenzione con il Comune di oggetto di CP_1 ricorso. Ne consegue che non vi sarebbe spazio per un' azione risarcitoria ai sensi dell' art 2116 co 2 c.c., difettando l' omesso o irregolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro laddove nel prospetto relativo al TFS l' ha invece riconosciuto un' anzianità CP_2 minore (pari a 31 anni utili ai fini TFS) che sarebbe frutto dell' esclusione del periodo relativo al rapporto di lavoro non di ruolo
“convenzionato”.
Per tutto quanto sopra dedotto, ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Nulla per le spese attesa la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il
14.12.2021 da nei confronti del così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 rispetto alla domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto per t.f.s. dal 26.4.1983 al 31.12.1992.
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi.
b) nulla per le spese.
Lecce, 22 maggio 2025 IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall' avv Zanchi Italo Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2021, ha chiesto di Parte_1 condannare il al pagamento di quanto dovuto per dal Controparte_1 Pt_2
26.4.1983 al 31.12.1989 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Il , regolarmente citato è rimasto contumace. Controparte_1
Con note scritte del 9.9.2024 il ricorrente ha precisato le sue conclusioni evidenziando che “Poichè non sono stati versati i relativi contributi, l non corrisponde la quota di t.f.s. conteggiato per CP_2 quegli anni. Pertanto, il stesso è responsabile, a titolo CP_1 risarcitorio, verso il ricorrente, dovendogli corrispondere l'importo pari alla differenza tra il t.f.s. dovuto dall' se fossero stati corrisposti CP_2
i contributi per gli anni de quibus, e quello, inferiore, effettivamente corrisposto”.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
*
Tanto premesso deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del poiché, ove anche venisse ritenuta fondata la domanda Controparte_1 di condanna al pagamento di quanto dovuto per t.f.s. dal 26.4.1983 al
31.12.1989 il soggetto obbligato sarebbe l' (subentrato all' INPDAP) CP_2
e non il datore di lavoro.
Ed invero il soggetto legittimato passivo all' erogazione del TFS è l'
tanto che il relativo prospetto in atti è stato elaborato dall' CP_2
. Controparte_3
Né vi è stata un' omissione contributiva da parte del in Controparte_1 relazione a tali periodi, i quali sono stati regolarmente riconosciuti dall' ai fini pensionistici, come si evince dal prospetto della CP_2 pensione allegato al ricorso, nel quale viene riconosciuta una anzianità contributiva di 40 anni e 6 mesi, comprensiva anche dei periodi di lavoro a tempo determinato e a convenzione con il Comune di oggetto di CP_1 ricorso. Ne consegue che non vi sarebbe spazio per un' azione risarcitoria ai sensi dell' art 2116 co 2 c.c., difettando l' omesso o irregolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro laddove nel prospetto relativo al TFS l' ha invece riconosciuto un' anzianità CP_2 minore (pari a 31 anni utili ai fini TFS) che sarebbe frutto dell' esclusione del periodo relativo al rapporto di lavoro non di ruolo
“convenzionato”.
Per tutto quanto sopra dedotto, ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Nulla per le spese attesa la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il
14.12.2021 da nei confronti del così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 rispetto alla domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto per t.f.s. dal 26.4.1983 al 31.12.1992.
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi.
b) nulla per le spese.
Lecce, 22 maggio 2025 IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa