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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 7421/2021, tra
(C.F.: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato ROSA LUONGO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti;
- OPPONENTE –
e
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato FRANCESCO DAMIANO (c.f. ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1785/2021 del 3.5.2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in definizione del procedimento recante RG n. 2884/2021
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 1785/2021 del 3.5.2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del procedimento recante RG n. 2884/2021 con il quale era ingiunto il pagamento di euro 19.033,79 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese e ha convenuto in giudizio la in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“1. accertata la nullità e/o illegittimità del d.i. opposto per difetto ab origine di idonea prova, si revochi il decreto ingiuntivo n. 1785/2021; 2. accertata la nullità e/o illegittimità del d.i. opposto per essere stato richiesto ed ottenuto per importo maggiore rispetto a quello asseritamente dovuto, per le motivazioni di cui al presente atto, si revochi il decreto ingiuntivo n. 1785/2021; 3. accertato e dichiarato che non vi è alcun obbligo di pagamento in capo alla in relazione alle fatture Controparte_2 analiticamente indicate supra § 4.1 per non aver giammai richiesto né ricevuto i materiali ivi indicati, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque disporre il rigetto della domanda di pagamento;
4. accertato e dichiarato che non vi è alcun obbligo di pagamento in capo alla in relazione alle Controparte_2 fatture analiticamente indicate supra § 4.2 per intervenuta estinzione del credito sotteso per intervenuto pagamento, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque disporre il rigetto della domanda di pagamento;
5. in ogni caso, alla luce delle difese svolte, dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. accertata l'infondatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda avversa, si rigetti la medesima domanda in quanto inammissibile ed infondata e comunque per intervenuta soddisfazione di ogni ragione di credito della CP_1
7. in estremo subordine, per l'ipotesi che si abbia a ritenere pur parzialmente fondata la pretesa economica vantata dall'opposta, rideterminare il quantum richiesto e concesso nella fase monitoria in ragione delle contestazioni ed eccezioni svolte e delle risultanze dell'espletanda istruttoria;
8. vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
2. A fondamento della spiegata opposizione, parte opponente ha eccepito: 1) il difetto di prova del credito per l'insufficiente documentazione allegata al fascicolo monitorio (in riferimento alle 32 fatture e agli estratti autentici del registro IVA); 2) l'erronea determinazione del credito, il decreto ingiuntivo essendo stato emesso per un importo maggiore rispetto a quello indicato nella diffida ad adempiere;
3) l'inidoneità ed irrilevanza delle fatture prodotte ai fini della prova del credito;
4) l'insussistenza del credito eccependo: i) con riferimento alle fatture nn. 1876, 1716, 1541, 1225 e 125 che la merce non era stata richiesta la merce né ricevuta e, a tal fine, ha disconosciuto ex art 214 c.p.c. le sottoscrizioni ivi apposte;
ii) con riferimento alle fatture nn. 2134, 2095, 1850, 1766, 109, 243, 244, 259, 283, 314, 365, 433, 483, 489, 287, 307, 333, 365, 446, 616, 624, 911, 1045, 1342, 1766, 2046 e 2082 l'intervenuta estinzione del credito sotteso per l'avvenuto pagamento in parte mediante bonifici e assegni e per altra parte in contanti;
5) la non debenza degli interessi moratori sulle fatture poiché in parte disconosciute ed in altra parte adempiute.
3. In data 3.12.2021 si è costituita in giudizio la in persona del CP_1
l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le conclusioni appresso riportate:
“-rigettare l'opposizione così come proposta con la conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo n.1785/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03/05/2021 sia pure nella minor somma di €18.993,39 oltre interessi come ingiunti e spese procedurali;
-condannare, per l'effetto, la soc. opponente in persona del legale rapp.te p.t. nell'indicata sede al pagamento delle spese e compensi di lite oltre rimborso spese generali ed addendi di legge;
In subordine nella denegata e non auspicata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo condannare, con l'emittenda sentenza, la (C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 convenuto in senso sostanziale, al pagamento della somma di € 18.993,39 e/o a quella maggiore o minore che il Tribunale accerterà a seguito dell'istruttoria processuale oltre naturalmente gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura, le spese ed i compensi di lite nonché il rimborso spese generali ed addendi di legge”.
4. Parte opposta ha dedotto: a) l'adeguatezza della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio rappresentando di aver depositato le fatture accompagnatorie. Altresì ne ha dedotto la mancata contestazione da parte dell'opponente all'emissione, e le scritture contabili vidimate da notaio;
b) la valenza probatoria delle fatture di accompagnamento per l'avventa consegna. Altresì rappresenta che l'opponente non ha depositato le proprie scritture contabili per la verifica delle annotazioni;
c) l'effettiva erronea determinazione del credito pari ad euro 18.933,39 (stante l'importo di euro 25,21 della fattura n. 1045/F) in luogo del maggiore importo indicato nel decreto ingiuntivo. Per il resto ha contestato la difesa di controparte rilevando che: - in assenza di diversa imputazione dei pagamenti deve applicarsi il criterio ex art. 1193 c.c.; - i parziali pagamenti effettuati dall'opponente erano relativi a precedenti debiti;
d) che, come esposto da controparte, la merce era ritirata presso la sede della dall'incaricato dell'opponente per cui era sufficiente CP_1 apporre alla fattura accompagnatoria la firma della persona che ritirava la merce. Altresì ha dedotto che la società debitrice non sollevava precedentemente contestazioni sulle merci ricevute e/o sulle richieste di pagamento;
e) la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività considerata l'ampia esposizione debitoria di controparte, la condotta stragiudiziale osservata.
5. All'udienza di prima comparizione, il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando all'udienza del 31.3.2022 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.
6. All'esito della predetta udienza il G.I. ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti ed ordinava all'opponente il deposito dell'estratto contabile del libro acquisti della società relativamente al periodo dal 30.6.2018 al 31.1.2019 regolarmente autenticato da un notaio, rinviando all'udienza del 12.9.2022. In tale occasione era escusso il teste e la causa era rinviata all'udienza del Testimone_1
17.11.2022.
7. Con ordinanza del 19.9.2022 il G.I., preso atto dell'istanza depositata da parte opposta riferita alla circostanza che il difensore dell' opponente avesse presenziato all'udienza sebbene rinunciataria del mandato difensivo, osservava che: i) il termine per il deposito di quanto prescritto ex art. 210 c.p.c. all'opponente non fosse perentorio;
ii) fino all'intervenuta sostituzione del difensore, il precedente conservava le proprie funzioni (sia in relazione alla legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante che per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse). Pertanto, confermava le disposizioni rese nel precedente provvedimento.
8. All'udienza del 17.11.2022, escusso il teste e dato atto del Testimone_2 deposito delle scritture contabili richieste, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni
9. A seguito di diversi rinvii, all'udienza del 12.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 10. Negli scritti conclusionali, la sola parte opposta ribadiva i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte opponente va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
12. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte dall'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione – sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
13. Ciò detto la ha adempiuto al proprio onere probatorio CP_1 producendo in giudizio le fatture fondanti la propria pretesa e l'estratto autenticato delle scritture contabili.
14. Ancora, a dimostrazione del duraturo rapporto commerciale esistente fra le parti – circostanza non disconosciuta da parte opponente che, anzi, ha eccepito l'intervenuto pagamento di parte delle fatture di cui al fascicolo monitorio -, l'opposta ha depositato una folta documentazione contabile attestante le precedenti forniture.
15. Rispetto al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, in ragione della formazione unilaterale, costituiscono titolo del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte.
Viceversa, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
16. Nondimeno, la fattura è comunque idonea a rappresentare l'indizio dell'esistenza del credito vantato dall'emittente alla luce del comportamento processuale della debitrice e, segnatamente: a) della circostanza che, sebbene parte opponente abbia dichiarato di aver effettuato pagamenti (in vario modo) di parte delle fatture de quibus, non ha dimostrato la univoca riconducibilità fra i pagamenti (a mezzo assegni, bonifici o asseritamente in contanti) e le distinte partite di credito in essere;
b) le fatture non erano tempestivamente contestate dal debitore ma lo erano solo (per stessa ammissione dell'opponente) in seguito al deposito nel fascicolo monitorio, sebbene - per quanto emerso dall'istruttoria – fossero i soci della debitrice a provvedere al ritiro delle merce per la quale veniva contestualmente emessa fattura;
c) che dalla documentazione in atti è emersa l'esistenza di un duraturo rapporto fra le parti e l'assenza di una previsione pattizia derogatoria rispetto alla prassi commerciale per le imputazioni dei pagamenti.
17. Tali elementi, unitamente al carattere indiziario della documentazione prodotta da parte creditrice, radica il convincimento del giudicante sull'infondatezza dell'eccezione.
Quanto detto trova riscontro nel consolidato orientamento a mente del quale “quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite” (cfr. ex multis Cass. n. 9593/2004).
18. In secondo luogo, può ritenersi assolto l'onere gravante sull'opposta tenuto conto che: a) la creditrice ha dimostrato la fonte del proprio credito (nella specie rappresentato da fatture, ciascuna indicante l'importo e la data di emissione e corroborato dalle scritture contabili autenticate) considerato che “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400 del 14.11.2024); b) le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi concordano nel riscostruire le modalità di ritiro della merce che avveniva ad opera dei soci della
[...] presso la sede della c) con riferimento alle fatture Parte_1 CP_1 disconosciute dall'opponente, dall'istruttoria condotta nel giudizio è emersa l'effettiva fornitura della merce alla luce delle: i) dichiarazioni rese dal teste Tes_1
(il quale riconosceva le firme apposte attribuendole al sig.
[...] Per_1
) e dal teste (il quale affermava che le merci erano ritirate
[...] Testimone_2 da lui e dal fratello – – presso la sede dell'opposta ); ii) scritture Persona_1 contabili depositate dalle parti che, nei rispettivi registri iva, riportano l'annotazione delle fatture.
19. Dunque, trova applicazione quanto espresso dalla giurisprudenza per cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento […] deve dimostrare la fonte del diritto, mentre il convenuto debitore deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto pagamento” (cfr. Cass. n. 13685 del 21.05.2019).
20. Al contrario, parte opponente ha inadempiuto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'avversa pretesa.
21. In particolare, l'opponente ha eccepito l'estinzione del credito per l'avvenuto pagamento delle fatture (analiticamente elencate al punto 2).
22. L'eccezione di parte opponente è infondata.
23. Per quanto emerso in sede di istruttoria e alla luce della documentazione contabile di entrambe le società, deve ritenersi che i pagamenti effettuati dall'opponente a mezzo bonifici ed assegni vadano imputati alle fatture precedenti a quelle de quibus (e quindi diretti a ripianare precedenti debiti) con conseguente residualità del credito de quo agitur sul rilievo che: a) non è stata dimostrata la univoca riconducibilità fra gli assegni (molteplici di cui alcuni insoluti ed altri impagati) ed i bonifici rispetto all'avversa pretesa creditoria;
b) gli assegni depositati dall'opponente sono datati 2018 e fra le parti non vi era la prassi di acconti (considerato che le fatture afferiscono alle annualità 2018 e 2019). 24. Pertanto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1193 c.c.
– quali la pluralità dei rapporti e l'identità delle parti degli stessi – e considerata l'assenza di specifica dichiarazione del debitore sull'imputazione dei pagamenti (o comunque di prova della stessa), questi vanno imputati al debito scaduto.
25. In relazione ai pagamenti effettuati in contanti l'opponente non ha fornito prova né dell'effettivo pagamento né delle somme complessivamente pagate attraverso tale modalità (sul punto il teste dichiara “non saprei dire quante volte Testimone_3 ciò è accaduto e quali fossero gli importi pagati in contanti”) né dell'imputazione.
26. Ulteriore argomento dirimente è rappresentato dalla richiesta dell'opponente diretta alla declaratoria di nullità del d.i. per essere stato rilasciato per un importo maggiorato, dovendo da ciò desumersi implicitamente il riconoscimento del rapporto commerciale.
27. Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità per cui nelle controversie vertenti sul pagamento di somme, chi eccepisce di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte (cfr. Cass. n. 14610/2014).
28. In relazione alla quantificazione del credito de quo, dalla documentazione contabile (e come riconosciuto dall'opposta in sede di comparsa di costituzione) è risultato che l'importo di cui alla fattura n. 1045/F dell'11.2.2019 fosse di euro 25,21 (in luogo di euro 65,61).
29. Pertanto, il credito complessivo dell'opposta deve essere rideterminato in euro 18.993,39.
30. Gli interessi richiesti dalla essi – come già disposto nel decreto CP_1 ingiuntivo impugnato - devono liquidarsi secondo l'art. 5 d.lgs. n. 231/02 (considerata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, la natura del credito, del rapporto e la qualificazione delle parti) con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo.
31. In merito alle spese deve darsi continuità all'orientamento secondo cui “la fase sommaria e quella successiva a cognizione piena (opposizione) fanno parte dell'unico procedimento monitorio, nel quale l'onere delle spese è regolato tenendo conto dell'esito del giudizio di opposizione, dello svolgimento di esso e della soccombenza;
conseguentemente l'accoglimento parziale dell'opposizione comporta sì la revoca del decreto ingiuntivo, ma non necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto opponente al pagamento delle spese di lite” (da ultimo Trib. Catanzaro, 23.1.2024, n. 170 ed ivi ulteriori precedenti anche di legittimità).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento, in relazione al decisum e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.077,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7421/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE in parte l'opposizione e, per l'effetto revoca, ai fini di cui all'art. 653, comma 2, c.p.c., il d.i. oggetto dell'opposizione, meglio indicato in epigrafe;
2) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. al pagamento di Controparte_2 euro 18.993,39 in favore di n persona del l.r.p.t. oltre interessi CP_1 moratori per le motivazioni di cui in parte motiva (par. 25);
3) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. alla refusione Controparte_2 delle spese in favore dell'opposta; spese quantificate in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 19.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 7421/2021, tra
(C.F.: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato ROSA LUONGO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti;
- OPPONENTE –
e
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato FRANCESCO DAMIANO (c.f. ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1785/2021 del 3.5.2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in definizione del procedimento recante RG n. 2884/2021
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 1785/2021 del 3.5.2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del procedimento recante RG n. 2884/2021 con il quale era ingiunto il pagamento di euro 19.033,79 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese e ha convenuto in giudizio la in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“1. accertata la nullità e/o illegittimità del d.i. opposto per difetto ab origine di idonea prova, si revochi il decreto ingiuntivo n. 1785/2021; 2. accertata la nullità e/o illegittimità del d.i. opposto per essere stato richiesto ed ottenuto per importo maggiore rispetto a quello asseritamente dovuto, per le motivazioni di cui al presente atto, si revochi il decreto ingiuntivo n. 1785/2021; 3. accertato e dichiarato che non vi è alcun obbligo di pagamento in capo alla in relazione alle fatture Controparte_2 analiticamente indicate supra § 4.1 per non aver giammai richiesto né ricevuto i materiali ivi indicati, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque disporre il rigetto della domanda di pagamento;
4. accertato e dichiarato che non vi è alcun obbligo di pagamento in capo alla in relazione alle Controparte_2 fatture analiticamente indicate supra § 4.2 per intervenuta estinzione del credito sotteso per intervenuto pagamento, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque disporre il rigetto della domanda di pagamento;
5. in ogni caso, alla luce delle difese svolte, dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. accertata l'infondatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda avversa, si rigetti la medesima domanda in quanto inammissibile ed infondata e comunque per intervenuta soddisfazione di ogni ragione di credito della CP_1
7. in estremo subordine, per l'ipotesi che si abbia a ritenere pur parzialmente fondata la pretesa economica vantata dall'opposta, rideterminare il quantum richiesto e concesso nella fase monitoria in ragione delle contestazioni ed eccezioni svolte e delle risultanze dell'espletanda istruttoria;
8. vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
2. A fondamento della spiegata opposizione, parte opponente ha eccepito: 1) il difetto di prova del credito per l'insufficiente documentazione allegata al fascicolo monitorio (in riferimento alle 32 fatture e agli estratti autentici del registro IVA); 2) l'erronea determinazione del credito, il decreto ingiuntivo essendo stato emesso per un importo maggiore rispetto a quello indicato nella diffida ad adempiere;
3) l'inidoneità ed irrilevanza delle fatture prodotte ai fini della prova del credito;
4) l'insussistenza del credito eccependo: i) con riferimento alle fatture nn. 1876, 1716, 1541, 1225 e 125 che la merce non era stata richiesta la merce né ricevuta e, a tal fine, ha disconosciuto ex art 214 c.p.c. le sottoscrizioni ivi apposte;
ii) con riferimento alle fatture nn. 2134, 2095, 1850, 1766, 109, 243, 244, 259, 283, 314, 365, 433, 483, 489, 287, 307, 333, 365, 446, 616, 624, 911, 1045, 1342, 1766, 2046 e 2082 l'intervenuta estinzione del credito sotteso per l'avvenuto pagamento in parte mediante bonifici e assegni e per altra parte in contanti;
5) la non debenza degli interessi moratori sulle fatture poiché in parte disconosciute ed in altra parte adempiute.
3. In data 3.12.2021 si è costituita in giudizio la in persona del CP_1
l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le conclusioni appresso riportate:
“-rigettare l'opposizione così come proposta con la conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo n.1785/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03/05/2021 sia pure nella minor somma di €18.993,39 oltre interessi come ingiunti e spese procedurali;
-condannare, per l'effetto, la soc. opponente in persona del legale rapp.te p.t. nell'indicata sede al pagamento delle spese e compensi di lite oltre rimborso spese generali ed addendi di legge;
In subordine nella denegata e non auspicata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo condannare, con l'emittenda sentenza, la (C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 convenuto in senso sostanziale, al pagamento della somma di € 18.993,39 e/o a quella maggiore o minore che il Tribunale accerterà a seguito dell'istruttoria processuale oltre naturalmente gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura, le spese ed i compensi di lite nonché il rimborso spese generali ed addendi di legge”.
4. Parte opposta ha dedotto: a) l'adeguatezza della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio rappresentando di aver depositato le fatture accompagnatorie. Altresì ne ha dedotto la mancata contestazione da parte dell'opponente all'emissione, e le scritture contabili vidimate da notaio;
b) la valenza probatoria delle fatture di accompagnamento per l'avventa consegna. Altresì rappresenta che l'opponente non ha depositato le proprie scritture contabili per la verifica delle annotazioni;
c) l'effettiva erronea determinazione del credito pari ad euro 18.933,39 (stante l'importo di euro 25,21 della fattura n. 1045/F) in luogo del maggiore importo indicato nel decreto ingiuntivo. Per il resto ha contestato la difesa di controparte rilevando che: - in assenza di diversa imputazione dei pagamenti deve applicarsi il criterio ex art. 1193 c.c.; - i parziali pagamenti effettuati dall'opponente erano relativi a precedenti debiti;
d) che, come esposto da controparte, la merce era ritirata presso la sede della dall'incaricato dell'opponente per cui era sufficiente CP_1 apporre alla fattura accompagnatoria la firma della persona che ritirava la merce. Altresì ha dedotto che la società debitrice non sollevava precedentemente contestazioni sulle merci ricevute e/o sulle richieste di pagamento;
e) la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività considerata l'ampia esposizione debitoria di controparte, la condotta stragiudiziale osservata.
5. All'udienza di prima comparizione, il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando all'udienza del 31.3.2022 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.
6. All'esito della predetta udienza il G.I. ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti ed ordinava all'opponente il deposito dell'estratto contabile del libro acquisti della società relativamente al periodo dal 30.6.2018 al 31.1.2019 regolarmente autenticato da un notaio, rinviando all'udienza del 12.9.2022. In tale occasione era escusso il teste e la causa era rinviata all'udienza del Testimone_1
17.11.2022.
7. Con ordinanza del 19.9.2022 il G.I., preso atto dell'istanza depositata da parte opposta riferita alla circostanza che il difensore dell' opponente avesse presenziato all'udienza sebbene rinunciataria del mandato difensivo, osservava che: i) il termine per il deposito di quanto prescritto ex art. 210 c.p.c. all'opponente non fosse perentorio;
ii) fino all'intervenuta sostituzione del difensore, il precedente conservava le proprie funzioni (sia in relazione alla legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante che per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse). Pertanto, confermava le disposizioni rese nel precedente provvedimento.
8. All'udienza del 17.11.2022, escusso il teste e dato atto del Testimone_2 deposito delle scritture contabili richieste, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni
9. A seguito di diversi rinvii, all'udienza del 12.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 10. Negli scritti conclusionali, la sola parte opposta ribadiva i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte opponente va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
12. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte dall'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione – sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
13. Ciò detto la ha adempiuto al proprio onere probatorio CP_1 producendo in giudizio le fatture fondanti la propria pretesa e l'estratto autenticato delle scritture contabili.
14. Ancora, a dimostrazione del duraturo rapporto commerciale esistente fra le parti – circostanza non disconosciuta da parte opponente che, anzi, ha eccepito l'intervenuto pagamento di parte delle fatture di cui al fascicolo monitorio -, l'opposta ha depositato una folta documentazione contabile attestante le precedenti forniture.
15. Rispetto al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, in ragione della formazione unilaterale, costituiscono titolo del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte.
Viceversa, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
16. Nondimeno, la fattura è comunque idonea a rappresentare l'indizio dell'esistenza del credito vantato dall'emittente alla luce del comportamento processuale della debitrice e, segnatamente: a) della circostanza che, sebbene parte opponente abbia dichiarato di aver effettuato pagamenti (in vario modo) di parte delle fatture de quibus, non ha dimostrato la univoca riconducibilità fra i pagamenti (a mezzo assegni, bonifici o asseritamente in contanti) e le distinte partite di credito in essere;
b) le fatture non erano tempestivamente contestate dal debitore ma lo erano solo (per stessa ammissione dell'opponente) in seguito al deposito nel fascicolo monitorio, sebbene - per quanto emerso dall'istruttoria – fossero i soci della debitrice a provvedere al ritiro delle merce per la quale veniva contestualmente emessa fattura;
c) che dalla documentazione in atti è emersa l'esistenza di un duraturo rapporto fra le parti e l'assenza di una previsione pattizia derogatoria rispetto alla prassi commerciale per le imputazioni dei pagamenti.
17. Tali elementi, unitamente al carattere indiziario della documentazione prodotta da parte creditrice, radica il convincimento del giudicante sull'infondatezza dell'eccezione.
Quanto detto trova riscontro nel consolidato orientamento a mente del quale “quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite” (cfr. ex multis Cass. n. 9593/2004).
18. In secondo luogo, può ritenersi assolto l'onere gravante sull'opposta tenuto conto che: a) la creditrice ha dimostrato la fonte del proprio credito (nella specie rappresentato da fatture, ciascuna indicante l'importo e la data di emissione e corroborato dalle scritture contabili autenticate) considerato che “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400 del 14.11.2024); b) le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi concordano nel riscostruire le modalità di ritiro della merce che avveniva ad opera dei soci della
[...] presso la sede della c) con riferimento alle fatture Parte_1 CP_1 disconosciute dall'opponente, dall'istruttoria condotta nel giudizio è emersa l'effettiva fornitura della merce alla luce delle: i) dichiarazioni rese dal teste Tes_1
(il quale riconosceva le firme apposte attribuendole al sig.
[...] Per_1
) e dal teste (il quale affermava che le merci erano ritirate
[...] Testimone_2 da lui e dal fratello – – presso la sede dell'opposta ); ii) scritture Persona_1 contabili depositate dalle parti che, nei rispettivi registri iva, riportano l'annotazione delle fatture.
19. Dunque, trova applicazione quanto espresso dalla giurisprudenza per cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento […] deve dimostrare la fonte del diritto, mentre il convenuto debitore deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto pagamento” (cfr. Cass. n. 13685 del 21.05.2019).
20. Al contrario, parte opponente ha inadempiuto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'avversa pretesa.
21. In particolare, l'opponente ha eccepito l'estinzione del credito per l'avvenuto pagamento delle fatture (analiticamente elencate al punto 2).
22. L'eccezione di parte opponente è infondata.
23. Per quanto emerso in sede di istruttoria e alla luce della documentazione contabile di entrambe le società, deve ritenersi che i pagamenti effettuati dall'opponente a mezzo bonifici ed assegni vadano imputati alle fatture precedenti a quelle de quibus (e quindi diretti a ripianare precedenti debiti) con conseguente residualità del credito de quo agitur sul rilievo che: a) non è stata dimostrata la univoca riconducibilità fra gli assegni (molteplici di cui alcuni insoluti ed altri impagati) ed i bonifici rispetto all'avversa pretesa creditoria;
b) gli assegni depositati dall'opponente sono datati 2018 e fra le parti non vi era la prassi di acconti (considerato che le fatture afferiscono alle annualità 2018 e 2019). 24. Pertanto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1193 c.c.
– quali la pluralità dei rapporti e l'identità delle parti degli stessi – e considerata l'assenza di specifica dichiarazione del debitore sull'imputazione dei pagamenti (o comunque di prova della stessa), questi vanno imputati al debito scaduto.
25. In relazione ai pagamenti effettuati in contanti l'opponente non ha fornito prova né dell'effettivo pagamento né delle somme complessivamente pagate attraverso tale modalità (sul punto il teste dichiara “non saprei dire quante volte Testimone_3 ciò è accaduto e quali fossero gli importi pagati in contanti”) né dell'imputazione.
26. Ulteriore argomento dirimente è rappresentato dalla richiesta dell'opponente diretta alla declaratoria di nullità del d.i. per essere stato rilasciato per un importo maggiorato, dovendo da ciò desumersi implicitamente il riconoscimento del rapporto commerciale.
27. Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità per cui nelle controversie vertenti sul pagamento di somme, chi eccepisce di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte (cfr. Cass. n. 14610/2014).
28. In relazione alla quantificazione del credito de quo, dalla documentazione contabile (e come riconosciuto dall'opposta in sede di comparsa di costituzione) è risultato che l'importo di cui alla fattura n. 1045/F dell'11.2.2019 fosse di euro 25,21 (in luogo di euro 65,61).
29. Pertanto, il credito complessivo dell'opposta deve essere rideterminato in euro 18.993,39.
30. Gli interessi richiesti dalla essi – come già disposto nel decreto CP_1 ingiuntivo impugnato - devono liquidarsi secondo l'art. 5 d.lgs. n. 231/02 (considerata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, la natura del credito, del rapporto e la qualificazione delle parti) con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo.
31. In merito alle spese deve darsi continuità all'orientamento secondo cui “la fase sommaria e quella successiva a cognizione piena (opposizione) fanno parte dell'unico procedimento monitorio, nel quale l'onere delle spese è regolato tenendo conto dell'esito del giudizio di opposizione, dello svolgimento di esso e della soccombenza;
conseguentemente l'accoglimento parziale dell'opposizione comporta sì la revoca del decreto ingiuntivo, ma non necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto opponente al pagamento delle spese di lite” (da ultimo Trib. Catanzaro, 23.1.2024, n. 170 ed ivi ulteriori precedenti anche di legittimità).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento, in relazione al decisum e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.077,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7421/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE in parte l'opposizione e, per l'effetto revoca, ai fini di cui all'art. 653, comma 2, c.p.c., il d.i. oggetto dell'opposizione, meglio indicato in epigrafe;
2) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. al pagamento di Controparte_2 euro 18.993,39 in favore di n persona del l.r.p.t. oltre interessi CP_1 moratori per le motivazioni di cui in parte motiva (par. 25);
3) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. alla refusione Controparte_2 delle spese in favore dell'opposta; spese quantificate in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 19.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta